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Legittimo impedimento del difensore, ma quando mai (Cass. 93/25)

2 gennaio 2025, Cassazione penale

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che il difensore

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102  cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

La decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente.

 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. V penale

 Sent., (data ud. 17/10/2024) 02/01/2025, n. 93

Composta da

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. OCCHIPINTI Andreina Maria Angela - Relatore

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

A.A. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA OCCHIPINTI;

Udito il Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 23/11/2023, che aveva condannato A.A. alla pena di Euro 3.000,00 di multa, per il reato di diffamazione aggravata in danno di B.B., magistrato in servizio presso la Procura di Cosenza.

In data 09/06/2019 era stato pubblicato, su un blog denominato "(Omissis)", un articolo che alludeva a rapporti di frequentazione tra B.B., sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza ed alcuni personaggi politici, oltre che a tentativi di "insabbiamento" asseritamente posti in essere dal magistrato in merito ad alcune indagini condotte dalla Procura di Cosenza sui predetti personaggi, rispolverate, secondo l'autore dell'articolo, soltanto a seguito di una ulteriore inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno su alcuni magistrati calabresi. Nel medesimo articolo si evidenziava, altresì, che le segnalazioni sui suddetti "ambigui rapporti" non avevano avuto alcun seguito neppure al C.S.M. che aveva archiviato la pratica.

Il Tribunale ha evidenziato che la testata giornalistica online "(Omissis).blog" era stata iscritta sul Pubblico Registro della stampa, su richiesta dell'imputato, sottolineando, inoltre, che la pubblicazione dell'articolo sotto anonimato fosse frutto di una precisa scelta redazionale del medesimo.

Ha, altresì, considerato che la persona offesa, pur avendo ammesso di avere avuto rapporti di frequentazione con i soggetti indicati nell'articolo, tuttavia, non era mai stata titolare di alcuna indagine che li riguardasse, venendo tale circostanza confermata anche da una attestazione del Procuratore della Repubblica.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo le doglianze processuali e, in particolare, quella concernente la nullità del procedimento fondata sul mancato rinvio, da parte del Tribunale, dell'udienza del 27 aprile 2023, richiesto dalla difesa per concomitante impegno professionale, sul presupposto dell'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza. Ha respinto, inoltre, l'ulteriore doglianza difensiva con la quale si lamentava l'impossibilità di avere potuto provare che i fatti denunciati fossero veri, in quanto generica ed inammissibile.

2. L'imputato, per il tramite del suo difensore, avv. NM, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Denuncia, con unico motivo, vizi di violazione di legge, in relazione agli  artt. 178 ,179,678 ,666  e 420 ter cod. proc.pen. per non avere il Tribunale preso in considerazione l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, all'udienza del 27 Aprile 2023, provvedendo in sede di udienza a nominare un difensore di ufficio. Deduce che aveva richiesto un rinvio per l'udienza del 27 Aprile 2023, per contestuale l'impegno professionale, a mezzo pec inviata in data 22 Aprile 2023. La richiesta non era stata, tuttavia, presa in considerazione e, nel corso dell'udienza, era stata ammessa la costituzione di parte civile, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti. 

La richiesta avrebbe dovuto essere accolta in quanto il difensore aveva indicato per ciascuno dei procedimenti, fissati per la medesima data, il numero di ruolo ed il magistrato di ognuna delle sette cause penali e di quella civile. La motivazione resa dalla Corte di appello che, pur avendo dato conto della esistenza della richiesta, non è esaustiva, in quanto il Tribunale avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sull'istanza dopo averla esaminata, anziché astenersi dall'esaminarla, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza e rinviare gli atti al Tribunale di Salerno.

3.IL Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102
 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Va, inoltre, ricordato che la decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, P, Rv. 274416). 

Nel caso in esame, la doglianza difensiva posta a fondamento dell'unico motivo di ricorso è infondata e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, su analoga censura veicolata attraverso l'atto di appello, essendosi evidenziato che la richiesta di rinvio, formulata per l'udienza del 27 aprile 2023, era priva di documentazione che comprovasse le circostanze poste a fondamento della stessa la richiesta è stata ritenuta, dunque, inidonea a consentire al giudice di effettuare una valutazione concreta nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, deponenti nel senso di una trattazione immediata del giudizio o di un rinvio. Con il ricorso la difesa non indica le ragioni della fallacia del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, limitandosi a sostenere l'impossibilità che la motivazione resa sostituisca quella, non resa, del Tribunale non risultano, in particolare, dedotte argomentazioni contrarie da cui ricavare la completezza della richiesta di rinvio e la sua conformità ai canoni fissati dal superiore ricordato insegnamento. Né rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale la difesa ha prospettato di avere subito uno specifico vulnus avendo concentrato le sue doglianze sulla mancanza di una esplicita valutazione da parte del Tribunale.

La doglianza difensiva non tiene conto, altresì, dell'insegnamento espresso da questa Corte in merito al potere del giudice di appello di integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, in applicazione del più generale principio, secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604
cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227). 

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024. Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2025.