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Legittima ordinanza campana limitativa dell'attività motoria (Tar Campania, 416/20)

18 marzo 2020, TAR Campania

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Legittima l'ordinanza del  Presidente di una Regione che introduca limitazioni ulteriori a quelle vigenti sul territorio nazionale come riferimento a situazioni regionalmente localizzate; nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica.

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Pubblicato il 18/03/2020
N. 00416/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01048/2020 REG.RIC.

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da
……, rappresentato e, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

— dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
— del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto:

- l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale;

sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

P.Q.M.
respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020.

***

L'ordinanza del Presidente della giunta regionale campana  n. 15 del 13 Marzo 2020 è scaricabile qui; di seguito invece il  

Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020

Il Presidente

Con riferimento all’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL)

RILEVATO

- che, nonostante l’adozione delle rigide misure sopra descritte, è stato segnalato e documentato dalle immagini tv e notizie Ansa che numerose persone continuano a riversarsi sui lungomare, sulle spiagge, strade ed altri spazi aperti della regione, per finalità ricreative e/o sportive in attività che, in quanto itineranti e protratte nel tempo, risultano insuscettibili di concreto monitoraggio e controllo da parte delle Forze dell’Ordine anche al fine di assicurare l’effettivo rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro;

- che le descritte condotte, anche ove assunte in forma individuale, creano di fatto situazioni di assembramento o comunque di affollamento, stante l’impossibilità di contingentamento dell’accesso ed espongono al rischio incontrollato di contatto e, quindi, di diffusione del contagio;

- che si registrano, altresì, notizie di riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e di feste presso locali pubblici o aperti al pubblico, che costituiscono parimenti occasioni incontrollate di diffusione del contagio, peraltro configuranti fattispecie già rientranti nei divieti imposti con la richiamata ordinanza n. 15 del 13.3.2020;

- che i dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020, dai presidi sanitari all’uopo preposti, dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;

CONSIDERATO

- che la situazione attuale impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del possibile rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni allo stato idonee a fronteggiare l’emergenza, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale;

- che, al fine dell’effettività delle misure, occorre prevedere e applicare ogni più idonea forma di sanzione nei confronti dei trasgressori, tenuto conto dell’aggressività del virus, ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici, che impone misure di deterrenza straordinarie;

Alla luce delle finalità perseguite con la citata ordinanza e di tutto quanto sopra esposto

SI PRECISA QUANTO SEGUE

  1. L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020.

  2. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.