Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Informazioni utili

Lavoro di pubblica utilità e messa alla prova: cenni

23 febbraio 2013, Nicola Canestrini

Tratto qualificante della quarta riforma di questi ultimi anni della disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) è la previsione, compiuta mediante l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 del Codice della Strada (e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str.), della possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'amme0nda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000. Il rinvio peraltro non è integrale.

Nel 2014, la legge n. 67 ha introdotto  la cd. sospensione del processo per messa alla prova: si tratta di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova  si concluda con esito positivo.

Chi può usufruire del lavoro di pubblica utilità?

Tutti i condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente) ai quali sia stato concessa la sostituzione.

La legge prevede però due condizioni ostative:

1. la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale, laddove la definizione giurisprudenziale di ?incidente stradale? comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l?urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall?evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone - Cass.pen., IV, Sentenza 13 giugno - 1° luglio 2013, n. 28439) e

2. aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.

 

E' necessario il consenso dell'interessato?

La sostituzione cn i lavori di pubblica utilità non è subordinata al consenso e alla richiesta del condannato, ma la sua opposizione è configurata quale condizione ostativa: in caso di silenzio dell'imputato la sostituzione è pertanto astrattamente possibile, anche se appare difficile che il giudice eserciterà il relativo potere discrezionale senza aver ottenuto un previo consenso da parte dell'interessato, atteso che la pena sostitutiva implica, come già si è detto, una sua fattiva collaborazione.

Insomma, sul piano dell'opportunità pratica risulta consigliabile che agli atti del procedimento (per esempio sin dal mandato a difesa iniziale) risulti la espressa adesione del diretto interessato, tanto più se si volesse usufruire della sostituzione già con il decreto penale di condanna (che dovrà essere invece opposto entro i 15 giorni previsti in caso invece contenga la sola sanzione pecuniaria, comprensiva anche della sostituzione della pena detentiva a norma dell'art. 53 legge nr. 689 del 1981).

L'imputato peraltro non ha l'onere di indicare l'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità: poiché è la norma stessa a non richiederlo, l'imputato non è tenuto ad indicare né "l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa" né "le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione" (cfr. anche Cass. Penale sent. 18 gennaio 2013, n. 16234, sent. 3 aprile 2012, n. 19162 che annullavano due decisioni, rispettivamente della Corte di appello di Torino e della Corte di appello di Trieste, le quali avevano negato il lavoro di pubblica utilità all'imputato che aveva omesso di indicare l'ente presso cui svolgere il lavoro e Sez. IV, 4 agosto 2015, n. 34090).

 

Che durata ha il lavoro di pubblica utilità?

La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio.

In particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di p. u. (mentre, a norma dell'art. 58 d.lgs nr. 274 del 2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità), mentre un giorno d lavoro di p.u. viene ragguagliato con ? 250,00 di ammenda(mentre l'art. 55, comma 2 d.lgs nr. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).

 

C'é un limite giornaliero allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità?

Il richiamo della disciplina generale della competenza penale del Giudice di pace implica certamente che rimane fermo il limite della prestazione delle 6 ore settimanali (corrispondenti a 3 giorni di arresto), salvo diversa richiesta da parte del condannato, eventualmente anche in sede di procedimento di esecuzione (cfr. art. 54, comma 3 d.lgs nr. 274/2000). Anche il computo della pena sostitutiva rimane quello previsto dal comma 5 dell'art. 54 d.lgs. nr. 274/2000, per cui un giorno di lavoro di p.u. consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa.

 

E se il lavoro di pubblica utilità non viene svolto correttamente?

Si è detto che in caso di violazione degli obblighi non potrebbe ritenersi integrato il delitto previsto dall'art. 56 d.lgs. nr. 274/2000, pur non espressamente derogato e ciò perché la violazione degli obblighi comporta un'autonoma sanzione, rappresentata dal ripristino delle pene sostituite (cfr. infra nel testo).

 

Come funziona in pratica?

Preliminarmente conviene che l'interessato si faccia rilasciare dall'ente convenzionato una dichiarazione di disponibilità che potrà essere prodotta anhe durante le inagini prelimianri per tentare di far concudere il procedimento con il cd decreto penale di condanna a pena già sostituita in l.p.u..

Se nvece si dovesse arrivare al processo, dopo aver acquisito il consenso (meglio: la non opposizione) dell'imputato, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l'ordine di esecuzione) il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed incarica l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u.

In caso di svolgimento positivo, il giudice all'esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce della metà la sospensione della patente di guida.

Tra le sanzioni che vanno revocate o ridotte non è fatta menzione della revoca della patente che, pertanto, potrebbe ritenersi rimanga ferma nonostante il positivo svolgimento del lavoro di p.u.

Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il giudice, ancora con le forme del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituta e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca".

La formula linguistica utilizzata dal legislatore sembra imporre una distinzione tra tipologie di violazioni, dovendosi pertanto ritenere che non tutte le violazione danno luogo alle conseguenze indicate, ma solo quelle ritenute più gravi all'esito di un giudizio discrezionale compiuto dal Giudice.

Il ripristino delle pene sostituite costituisce la ragione per la quale non sembra configurabile il delitto di cui all'art. 56 d.lgs. nr. 274 del 2000, anche considerando che le pene sostituite ripristinate lo sono per intero, senza alcuna detrazione in considerazione del periodo di lavoro di p.u. prestato, come accade invece, ad es., in caso di revoca delle pene sostitutive a norma dell'art. 66 legge nr. 689 del 1981.

Piuttosto oscuro è il riferimento al ripristino della sospensione della patente e della confisca dal momento che la riduzione della sospensione della patente e la revoca della confisca, come si è visto, conseguono all'accertamento del positivo svolgimento del lavoro di p.u. e sono disposte unitamente alla pronuncia che accerta l'estinzione del reato.

E' pertanto impossibile che la violazione degli obblighi connessi al lavoro di p.u. possa determinare la necessità di ripristinare la sospensione della patente nella misura originaria o la confisca già revocata. Si deve, pertanto, ritener un refuso del legislatore, e la norma deve essere intesa, più propriamente, nel senso che la revoca della pena sostitutiva implica il definitivo consolidarsi anche della sanzione amministrativa accessoria e della confisca.

 

Ogni ente pubblico o associazione di volontariato può dare corso al lavoro di pubblica utilità?

No, il lavoro di pubblica utilità può essere disposto solo in favore di enti convenzionati (in calce sono riportati quelli rilevanti per il Trentino Alto Adige).

La concreta operatività del lavoro di p.u. implica dunque, in prima battuta, la sottoscrizione delle convenzioni tra il Ministero o, in caso di delega, i Presidenti del Tribunali con gli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato, previste dall'art. 2 d.m. 26 marzo 2001 (in esecuzione dell'art. 54, comma 5 ld.lgs. nr. 274/2000).

La difficoltà di reperire enti, pubblici e privati, disposti a sottoscrivere le convenzioni deriva dagli obblighi previsti per gli enti medesimi, in particolare in tema di copertura assicurativa e di individuazione di un responsabile che deve poi redigere una relazione sul lavoro svolto (DM 21 marzo 2001). Pertanto se le convenzioni non vengono sottoscritte oppure se non sussistono posti disponibili presso gli enti convenzionati, il lavoro di p.u. non può essere disposto ed è proprio questa la ragione che rende l'istituto di difficile applicazione.

 

Il lavoro di pubblica utilità è una novità nel nostro ordinamento?

Il lavoro di pubblica utilità non rappresenta un'assoluta novità perché, in primo luogo, una disciplina simile era prevista dal decreto legge nr. 117/2007 che, però, era stata poi eliminata in sede di conversione e, in secondo luogo, analoga pena sostitutiva è già prevista per i reati in tema di sostanze stupefacenti, in caso di integrazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e di commissione da parte di soggetti tossicodipendenti o assuntori di stupefacenti, a norma dell'art. 73, comma 5-bis d.P.R. nr. 309 del 1990 (introdotto dal d.l. nr. 272 del 2005).

In secondo luogo è interessante notare come ormai il lavoro di pubblica utilità sia variamente configurato dal legislatore nel sistema di diritto penale, potendosi ravvisare addirittura 4 diverse qualificazioni.

1- Esiste anzitutto la pena principale irrogata dal Giudice di pace nell'ambito della giurisdizione penale onoraria, di cui agli artt. 54 ss. d.lgs. nr. 274 del 2000, che costituisce, salvo espresse deroghe, la disciplina generale di riferimento. La peculiarità di questo tipo di pena consiste nel fatto che essa è sempre prevista in alternativa alle altre pene irrogabili dal giudice di pace, ossia la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare nonché nel fatto che può essere applicata solo "su richiesta" dell'imputato (cfr. art. 54, comma 1 d.lgs. cit.). La previsione si giustifica col rilievo che si tratta di una pena che implica necessariamente una collaborazione qualificata da parte dello stesso condannato.

2- Esiste poi il lavoro di pubblica utilità, denominato "attività non retribuita a favore della collettività", quale condotta riparatoria cui può essere subordinata la concessione condizionale della pena, a norma dell'art. 165, comma 1 c.p. ed il cui positivo svolgimento, pertanto, unitamente al trascorrere del tempo previsto, consente di ottenere l'estinzione del reato per il quale si è riportato la condanna. Da questo punto di vista, pertanto, il lavoro di pubblica utilità si avvicina appunto alle condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie direttamene rilevanti sul piano più propriamente civilistico, ma che possono riverberare effetti sulla sospensione condizionale della pena, quali conferme tangibili della prognosi favorevole. Anche in tal caso per la relativa applicazione è rilevante la volontà dell'interessato, ma solo in via negativa, nel senso che la sua opposizione preclude l'applicazione.

3- Esiste poi il lavoro di pubblica utilità quale sanzione amministrativa accessoria che il giudice può applicare, in aggiunta alla pena della reclusione, in caso di condanna per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, a norma dell'art. 224-bis cod. str., introdotto dall'art. 6 legge nr. 102 del 2006.

4- Esiste, infine, il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva dell'arresto o dell'ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ovvero della reclusione e della multa nei reati in tema di sostanze stupefacenti).

 Liberamente tratto dall'intervento di Riccardo Dies, magistrato giudicante presso il Tribunale di Rovereto, in occasione dell'incontro di studio organizzato dalla Camera Penale di Trento "Michele Pompermaier" il 4 ottobre 2010 a Rovereto.

 

Quali invece i requisiti per fruire della cd. messa alla prova?

I requisiti sono stabiliti dalla legge, ed in particolare 

  • nel codice penale, agli articoli da 168-bis a 168-quater;
  • nel codice di procedura penale, agli artt. 464-bis a 464-novies ss. e all’art. 657-bis, che disciplina il ragguaglio fra il periodo di provadell’imputato e la pena comminata con sentenza esecutiva in caso di revoca della messa alla prova o esito negativo della stessa;
  • nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, agli artt. 141-bise 141-ter, che disciplinano l’avviso del pubblico ministero in ordine alla possibilità di per la richiesta di ammissione alla messa in prova e l’attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova;
  • nel D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) alla lett. i-bis dell’art. 3 (L), comma 1, che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il Tribunale di Rovereto ha poi adottato un protocollo che contiene requisiti NON previsti dalla legge ma ugualmente necessari. 

La richiesta deve essere formulata dall’indagato/imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata in caso di conferimento della procura speciale: la ratio della procura speciale si rinviene evidentemente nella necessità, in capo all'indagato/imputato, di consapevolezza dei contenuti afflittivi della prova e della mancanza di un accertamento nel merito della responsabilità. La richiesta in questione deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio.

La richiesta si deve però riferire a un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero a un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.

 

Nota di aggiornamento

La Corte Costituzionale nel luglio 2013 ha ammesso il lavoro di pubblica utilità: anche fuori da provincia di residenza (Corte Costituzionale, sentenza 05.07.2013 n. 179).

 Elenco degli enti convenzionati con il Tribunale di Rovereto (link al sito del Tribunale di Rovereto)

pdfElenco degli enti convenzionati con il Tribunale di Trento (tratto dal sito dell'ordine degli Avvocati di Trento)

Messa alla Prova: si veda il protocollo sulla Messa alla prova del Tribunale di Rovereto (novembre 2017) e il fac simile della richiesta.

Aggiornata con Cass. Pen. IV, 4 agosto 2015, n. 34090 in data 9 settembre 2015.