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Interrogatorio con difensore sbagliato, ma va eccepito (Cass. 26161/20)

17 settembre 2020, Cassazione penale

In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio e questi non la eccepisca.   
 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale

sentenza 23 luglio – 17 settembre 2020, n. 26161
Presidente Ciampi – Relatore Cappello

 

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento pronunciato a norma dell’art. 310, il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP aveva rigettato l’istanza difensiva - formulata nell’interesse del detenuto M.G. di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, per nullità dell’interrogatorio di garanzia del 19/11/2019.

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il M. con difensore, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla decisione di rigetto della eccezione processuale formulata dalla difesa in relazione alla dedotta nullità dell’interrogatorio di garanzia, conseguita al mancato avviso dell’udienza al difensore nominato di fiducia.

In particolare, la difesa ha rilevato che l’avviso dell’udienza di convalida era stato notificato all’Avv. AT del foro di Bari, invece che all’avv. AFMT di quel foro, l’eventuale errore in cui possa essere incorso il personale della casa circondariale di Benevento non potendo ricadere sull’indagato e sul difensore, ritualmente nominato e presente all’udienza di discussione dell’appello cautelare.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Delia Cardia, ha concluso con atto scritto, a norma del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2

. Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’iter processuale relativo all’incidente cautelare di che trattasi, precisando che l’indagato, all’atto della esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, aveva nominato l’avv. ATi del foro di Bari difensore di fiducia, come attestato nel verbale di arresto; l’avviso dell’udienza fissata per l’interrogatorio di garanzia era stato inviato via PEC all’avv. ATdel foro di Bari.

Tuttavia, il difensore di fiducia era risultato essere l’avv. AFMT dello stesso foro di Bari, soggetto che aveva ricevuto avviso dell’arresto per mezzo del numero telefonico indicato nel relativo verbale. Sempre a costui - anche nelle more tra l’arresto e l’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p. - erano stati notificati alcuni atti del procedimento, ciò che per il Tribunale non consentiva di ritenere fondata la prospettazione difensiva secondo cui la notifica al secondo professionista fosse doverosa: tali notifiche, invero, potevano esser state fatte attraverso l’indirizzo di posta elettronica archiviato presso la cancelleria dell’A.G. barese o avvalendosi del numero di telefono indicato all’atto della nomina, ma tali accertamenti non potevano ritenersi doverosi, a fronte della fuorviante indicazione del legale contenuta nel verbale di arresto.

Quel giudice ha pure evidenziato come l’errata indicazione del nominativo del legale di fiducia fosse contenuta anche nell’avviso di consegna al direttore della casa circondariale di Benevento, atto consultabile dall’arrestato e nel quale era pure indicata la sede dello studio legale, diversa da quella del difensore di fiducia.

Tale errore, pertanto, era da imputarsi allo stesso M. , il quale aveva indicato generalità incomplete del proprio legale fiduciario, concorrendo a dare causa all’errore in cui era poi incorsa l’A.G. nel notificare l’avviso ai sensi dell’art. 294 c.p.p., comma 5.

Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale di Bari ha escluso un’ipotesi di omonimia, diverso essendo il nome proprio dei due professionisti, cosicché nella specie non era neppure ravvisabile un onere della cancelleria di espletare accertamenti finalizzati a garantire la partecipazione all’udienza del difensore effettivamente nominato, la mancata notifica al difensore di fiducia essendo da imputarsi, quantomeno in parte, alla superficiale indicazione dei dati identificativi del legale.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Può dirsi accertato, alla stregua degli atti allegati, che il M. è stato arrestato il 15/11/2019 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari; che l’arrestato aveva nominato in sede di verbale di arresto difensore di fiducia l’avv. AT del foro di Bari e che la notizia dell’arresto era stata data all’effettivo difensore di fiducia, contattato all’utenza cellulare indicata nel verbale stesso; che nell’avviso del 18/11/19 di accertamenti tecnici irripetibili per l’udienza del 21/11/2019 era stato indicato, quale difensore di fiducia del M. , l’avv. AT di Bari e, secondo le allegazioni difensive (cfr. atto di appello cautelare e ricevuta PEC), l’atto era stato inviato all’avv. AFMT; infine, che nell’avviso del 25/11/2019 di deposito degli atti ai sensi dell’art. 293 c.p.p., comma 3 il citato avv. AFMT del foro di Bari era stato indicato quale difensore di fiducia dell’indagato M. .
Pertanto, può dirsi accertato che l’omissione dell’avviso al difensore di fiducia del M. è da ricondursi alla presenza, presso l’albo dell’ordine degli avvocati dello stesso Foro di Bari, di un altro avvocato il cui nominativo solo in parte coincide con quello del difensore ricorrente (avv. AFMT quest’ultimo; avv. AT il primo).

3.2. In questa sede, va aggiunto che la nullità dedotta nella istanza formulata ai sensi dell’art. 299 e rigettata dal GIP con l’ordinanza confermata con il provvedimento censurato era stata formulata anche in sede di ricorso avverso l’ordinanza che il Tribunale barese aveva pronunciato ai sensi dell’art. 309 e, in quella sede, la Corte di legittimità, all’udienza camerale del 11 giugno u.s., ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la relativa doglianza sull’assunto che la nullità, pur esistente, non era stata tempestivamente dedotta e doveva pertanto ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d’ufficio come effettiva e non puramente formale), in quanto non eccepita prima che l’atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo (cfr. sez. 4 n. 20117 del 11/6/2020, dep. il 8/7/2020, M. ).

4. Tanto premesso, questa Corte ritiene di dover ribadire il principio alla stregua del quale è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di riesame.

Il ricorrente, infatti, assume l’immediata perdita di efficacia della misura custodiale a mente dell’art. 392 c.p.p. per nullità derivata da quella dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi in assenza del difensore fiduciario mai avvisato. Orbene, pur convenendosi sulla ricostruzione fattuale, alla stregua delle risultanze documentate in atti e sopra sommariamente richiamate, non può convenirsi sulle conseguenze processuali che la parte pretende di ricavarne.

4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio e questi non la eccepisca (cfr. sez. 5, n. 47374 del 6/10/2014, Torcasio, Rv. 261007 e, più recentemente, n. 39064 del 29/6/2019, Morabito, n. m.).

Trattasi di indirizzo che si pone in linea di continuità con quanto in precedenza affermato dal giudice di legittimità: la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come "intermedia", infatti, è da ritenere sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d’ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l’atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo (cfr. sez. 2, n. 535 del 12/12/2008, dep. 2009, Dimodugno, Rv. 242721; in senso conforme, cfr. sez. 1, n. 46898 del 22/9/2003, Barysiewicz, Rv. 226449).

4.2. Pertanto, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l’imputato sia presente e assistito da un difensore, ancorché nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso (cfr. sez. 1, n. 19691 del 2/4/2003, Bruno, Rv. 223849).

5. Nel caso all’esame, considerato che il ricorrente non ha allegato in ricorso che il difensore o l’interessato presenti all’udienza ai sensi dell’art. 294 c.p.p. avevano formulato tempestiva eccezione, alla stregua di tali condivisibili principi deve ritenersi che la nullità, pur verificatasi, deve ritenersi sanata siccome non tempestivamente dedotta, non trascurandosi di osservare, per completezza, che il difensore fiduciario, avvisato della nomina al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, deve per ciò solo considerarsi destinatario di un preciso onere di diligenza professionale di verifica dello svolgimento dell’interrogatorio, di un atto dovuto, cioè, sottoposto a tempi e modalità perentoriamente definiti dallo stesso art. 294 c.p.p..

6. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.