Il danno differenziale è la differenza fra la somma corrisposta dall’Inail e il risacimento pieno del danno. Non si può quindi decurtare il danno biologico civilistico, appartenente all’ampia categoria del danno non patrimoniale, per effetto di importi che afferiscono invece a pregiudizio patrimoniale, ristorati con indennizzo INAIL.
Tribunale di Rovereto
Giudice del Lavoro Dr. Michele Cuccaro Sentenza n. 71/2015 pubbl. il 10/11/2015 RG n. 219/2015
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il 22.5.2015 sub nr. 219/15 da: N.C. nato in residente a , C.F.: rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro s.r.l. corrente in rappresentata e difesa dall’avv. M.B. giusta delega a margine del ricorso CONVENUTA In punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI
Ricorrente: “accertata e dichiarata la responsabilità di srl in merito al sinistro occorso al signor in data 14.5.2009 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal dipendente quantificati nella somma di € 50127.37, già decurtata della somma capitalizzata dall’INAIL e dell’acconto di € 18000 pagato dalla assicurazione del datore di lavoro e comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna- o nelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno a seguito dell’istruttoria o che vorrà quantificare l’Ill.mo Tribunale. in ogni caso - condannare la srl in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge”. Convenuta: “Accertato che il danno liquidabile all’attore non supera Euro 22.194,31 e dato atto del pagamento ante causam della somma di Euro 18.000,00 dichiararsi dovuta la differenza di Euro 4.194,31 S.E.&O. e per il resto rigettarsi la domanda attorea. Spese e compensi di causa rifusi oltre 15%, IVA e C.N.P.A.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2015 - premesso di avere subito quale dipendente della s.r.l. un infortunio sul lavoro in data 14.5.2009 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la datrice di lavoro per sentire accertare la responsabilità di quest’ultima e per sentirla conseguentemente condannare al pagamento di € 50.127,37 (già decurtata della somma capitalizzata dall'I.N.A.I.L. e dall’acconto di € 18.000 versato dall’assicurazione della società) a titolo di risarcimento danni. Nel costituirsi in giudizio la convenuta non contestava l’an debeatur, ma contestava fermamente la quantificazione dei danni operata ex adverso, rilevando come l’indennizzo I.N.A.I.L. e l’acconto di € 18.000 già versato fossero da ritenersi in massima parte satisfattivi, residuando, al più, dovuto un importo di € 4.194,31 che si dichiarava disposta a pagare. Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, veniva effettuata C.T.U. medico-legale a mezzo del dott. Mario D’Ignazio di Trento e venivano sentiti alcuni testi. All’udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.
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Non avendo la convenuta contestato la responsabilità nella causazione del sinistro dd. 14.5.2009, si tratta di quantificare il danno da riconoscersi al lavoratore, tenuto conto che: A) facendo una media tra le consulenze medico-legali prodotte dalle parti (dott. D’Ignazo per il ricorrente e per la convenuta) il danno biologico permanente va quantificato nel 9%, in giorni 45 l’inabilità temporanea totale, in giorni 45 l’inabilità temporanea al 75%, in giorni 25 l’inabilità parziale al 50% e in giorni 33 l’inabilità parziale al 25%; B) deve ritenersi corretta alla luce delle prove testimoniali la quantificazione nel 10% dell’incapacità lavorativa specifica quantificata dal consulente del ricorrente; C) trattandosi di infortunio successivo all’entrata in vigore del D.L.vo 38/2000 l'I.N.A.I.L. ha provveduto (si confronti nota dd. 11.8.2014) alla liquidazione di € 6.238,69 a titolo di danno biologico e di € 6.962,21 a titolo di danno patrimoniale (indennità di temporanea); D) in applicazione delle cd. tabelle milanesi comunemente presso questi uffici competerebbero sotto il profilo civilistico al ricorrente i seguenti importi: valore unitario perc. o durata totale biologico perm. 1.980,78 9 17.827,00 temp 100 90,00 45 4.050,00 temp 75% 67,50 45 3.037,50 temp 50% 45,00 25 1.125,00 temp 25% 22,50 33 731,25 tot biologico 26.770,75 perd di cap lav specifica 10,0 17.610,81 Con riferimento al danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica – premesso che il reddito base da prendere in considerazione va determinato in € 14.415 al netto (doc. 11 ricorrente) - si tratta di applicare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui per liquidare il danno in questione giova ricorrere al meccanismo della capitalizzazione sulla base di un calcolo tabellare che tiene conto della riduzione del reddito proiettata per il periodo di vita medio (si veda, ad es., Cass. n. 7507/2001). La rendita viene capitalizzata sulla base delle tabelle previste per la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, di cui al R.D. 9.10.1922, n.1403, le quali individuano un coefficiente che tiene conto dell’età dell’infortunato (nel caso concreto 12,217 dovendosi fare riferimento all’età di 46 anni che il lavoratore aveva al momento dell’infortunio).
La formula utilizzata consiste, quindi, nella moltiplicazione della percentuale invalidante per il reddito di lavoro per il coefficiente di capitalizzazione, diviso 100; il tutto eventualmente decurtato della percentuale di scarto fra vita fisica e vita lavorativa, decurtazione che si ritiene in questo caso di non dovere applicare sia perché la tabella applicata fa riferimento ai dati del censimento del 1911 ed è noto che la vita media delle persone si è di molto allungata, sia per l’incidenza che il reddito di lavoro avrebbe avuto sul trattamento pensionistico.
In applicazione di detto criterio di calcolo e tenuto conto che il guadagnava € 14.415,00 netti annui e che – per i motivi già esposti- va quantificata nel 10% la perdita di capacità lavorativa specifica va riconosciuto al ricorrente sotto il profilo civilistico, come già anticipato, un importo di € 17.610,81. Si tratta a questo punto di esaminare le interrelazioni tra il danno riconoscibile sotto il profilo civilistico e le indennità liquidate dall’INAIL dopo le cd. sentenze di San Martino.
Con tali sentenze (n. 26972-75 dd. 11.11.2008) le SS.UU. della Cass. – sul solco dell’insegnamento delle cd. sentenze gemelle del 31.5.2003 (nn. 8827 e 8828) e di C.Cost. 30.6.2003 nr. 233) – hanno superato il cd. sistema tripolare (danno patrimoniale, biologico e morale) ed hanno aderito al cd. sistema bipolare: danno patrimoniale, caratterizzato da atipicità dell’illecito, e danno non patrimoniale, determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi rilevanza economica e connotato dalla tipicità perché “risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona”.
Tale opinione si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma non solo le ipotesi in cui vi sia una espressa previsione legislativa (es. art. 185 c.p., L. 675/96, L. 89/2001) ma anche le ipotesi in cui il danno non patrimoniale sia prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Nel caso in esame non vi è alcun dubbio della possibilità di provvedere al risarcimento del danno non patrimoniale, sia perché il fatto commesso integra astrattamente l’ipotesi del reato previsto dall’art. 590 c.p., sia perché si è verificata la lesioni del diritto alla salute, che costituisce un diritto inviolabile previsto dall’art. 32 Cost..
La novità espressa dalla Suprema Corte consiste nell’affermazione che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”; pertanto “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negativa sul valore-uomo di siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” nel contempo evitando con cura duplicazioni risarcitorie.
La pretesa del ricorrente di aumentare il danno non patrimoniale rispetto a quello calcolato sulla base delle tabelle non è accoglibile, sia perché il danno è stato calcolato sulla base delle tabelle attuali anziché su quelle in vigore al momento dell’infortunio, sia perché dalle prove testimoniali non sono emersi i presupposti per un’ulteriore personalizzazione del danno
Ciò premesso si tratta di stabilire se vi sia ancora spazio per il cd. danno differenziale e, in caso affermativo, con quali modalità provvedere alla detrazione delle somme erogate dall’INAIL a titolo indennitario.
Allo stato si contrappongono in giurisprudenza tre diverse opinioni:
- una prima, secondo cui “il danno biologico cui ha riguardo la normativa previdenziale non può sostanziarsi in concetto ontologicamente distinto da quello cui ha riguardo la normativa civilistica” (Trib. MI 9.6.2009 nr. 7515);
- una seconda, secondo cui la detrazione di quanto erogato dall’INAIL deve effettuarsi senza distinzione di poste e, quindi, detraendo dal danno biologico “civilistico” quanto erogato dall’INAIL tanto per l’indennizzo del danno biologico che di quello patrimoniale (si confronti, ad es. Trib. VI 4.5.2007 nr. 80);
- una terza, secondo cui va mantenuta l’omogeneità dei valori a confronto e, quindi, “non si può decurtare il danno biologico civilistico, appartenente all’ampia categoria del danno non patrimoniale, per effetto di importi che afferiscono invece a pregiudizio patrimoniale, ristorati con indennizzo INAIL” (C. App. VE 21.7.2011; si veda anche Trib. GE 10.3.2009).
La terza interpretazione appare preferibile, essendo quella maggiormente rispettosa del principio del netto bipolarismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale fatto proprio dalle SS.UU. della S.C. con le richiamate sentenze del novembre 2008. Né argomenti di segno contrario possono trarsi dall’insegnamento di Cass. sez. III, 25.5.2004 nr. 10035 - secondo la quale l’art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. 1124/65 prevede il risarcimento del danno “solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio” - dal momento che la sentenza (peraltro massimata in modo equivoco, secondo quanto già rilevato da C.App. VE 21.7.2011) faceva riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo 38/2000 e, quindi, aveva operato la detrazione con esclusivo riferimento al danno patrimoniale.
Tirando le fila di quanto sin qui detto, al vanno riconosciuti i seguenti importi:
• € 20.532,06 a titolo di danno non patrimoniale, corrispondenti alla differenza tra il danno non patrimoniale calcolato civilisticamente (€ 26.770,75) e l’indennizzo a titolo di danno biologico liquidato dall’INAIL (€ 6.238,69);
• € 10.648,60 a titolo di danno patrimoniale, corrispondenti alla differenza tra il danno patrimoniale calcolato civilisticamente (€ 17.610,81) e l’indennizzo a titolo di danno patrimoniale liquidato dall’INAIL (€ 6.962,21).
A tale ultimo riguardo va osservato come l’inclusione della incapacità lavorativa specifica nella “posta” danno patrimoniale trovi la sua giustificazione nell’insegnamento di Cass., Sez. III 2.7.2010 nr. 15738, per il quale “nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale”. Da tali importi va dedotto l’importo di € 18.000 corrisposto dalla convenuta anteriormente al giudizio. In conclusione la convenuta va condannata al pagamento di € 13.180,66, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo essendo quantificato in moneta attuale. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della forte riduzione delle pretese attoree, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1.condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 13.180,66, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che liquida in € 5.050 (di cui € 50 per anticipazioni ed il resto per competenze, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15%; 3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Rovereto il 10 novembre 2015 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro -