Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Informazioni errate della cancelleria, ma difensore deve essere diligente (Cass. 28081/20)

8 ottobre 2020, Cassazione penale

 L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione; tuttavia, l’istante ha l’onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.

Il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale

sentenza 8 settembre – 8 ottobre 2020, n. 28081
Presidente Iasillo – Relatore Rocchi

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di A.P. , condannato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 15/10/2019 per i delitti di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto fuori dalla propria abitazione di un coltello, propone istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
Il difensore, sottolineando che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di appello scadeva il 13/1/2020, riferisce di avere chiesto copia della sentenza alla Cancelleria della Corte di appello e di avere ricevuto mail il 27/1/2020 con la quale il cancelliere lo informava che la sentenza non era stata ancora depositata; successivamente egli aveva nuovamente chiesto copia della sentenza che, peraltro, gli era stata trasmessa solo il 23/4/2020 con l’annotazione "depositata in Cancelleria l’8/1/2020, non impugnata e passata in giudicato il 28/2/2020". In sostanza, l’Ufficio copie penali della Cancelleria della Corte d’appello aveva fornito un’informazione errata e fuorviante, senza peraltro riscontrare anche le successive mail con cui il difensore chiedeva la trasmissione di copia della sentenza.
Il difensore, quindi, era in buona fede - tanto che in un ricorso per cassazione proposto il 2/4/2020 con riferimento agli aspetti custodiali, aveva dato atto che la sentenza di appello non era stata depositata - mentre la mancata presentazione tempestiva dell’impugnazione dipendeva da caso fortuito e/o forza maggiore, in quanto l’ignoranza da parte del legale dell’avvenuto deposito della motivazione dipendeva da una errata comunicazione del pubblico ufficiale.

2. La Corte di appello di Venezia disponeva trasmettersi l’istanza a questa Corte.

3. Il Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, nella requisitoria scritta, conclude per l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.

Considerato in diritto

L’istanza deve essere rigettata.

Questa Corte ha affermato che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l’istante ha l’onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015 - dep. 04/11/2015, Floccari, Rv. 26496501; Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014 - dep. 28/05/2014, P.C. in proc. G, Rv. 25969901; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007 - dep. 06/06/2007, Bois, Rv. 23680501).

Altra giurisprudenza, tuttavia, sottolinea che il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (ex multis, Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016 - dep. 24/01/2017, Porricelli, Rv. 269738).

Nel caso in esame l’errore in cui è incorso il difensore - quello di ritenere la motivazione della sentenza non depositata nei termini - è dipeso da carenza di normale diligenza ed attenzione.

In effetti, la mail che il legale aveva inviato alla Corte di appello di Venezia era indirizzata all’Ufficio Copie della Corte e non alla Cancelleria del Giudice: quindi ad un ufficio che, benché operante nell’ambito della Corte, adempie ad uno specifico compito - realizzare e rilasciare copia di atti - senza essere in alcun modo coinvolta nelle procedure e negli adempimenti previsti dal codice di procedura penale.

La stessa risposta dell’Ufficio Copie segnalava questo aspetto: nell’informare il legale del mancato deposito della sentenza (su cui, infra), lo scrivente aggiungeva: "per maggiori informazioni può rivolgersi alla Sezione che ha in carico il procedimento"; in effetti la sentenza sarebbe stata depositata presso il Cancelliere della Sezione, che avrebbe apposto la sua firma e avrebbe annotato l’avvenuto deposito (art. 548 c.p.p., comma 1). Del resto, gli originali delle sentenze sono raccolti in appositi volumi custoditi nella Cancelleria del giudice che li ha emessi (art. 23 reg. esec. c.p.p.).

La risposta dell’Ufficio copie, d’altro canto, aveva un contenuto ambiguo che il difensore avrebbe dovuto percepire: affermando che la sentenza "non era stata ancora depositata", l’Ufficio poteva riferirsi sia alla presenza del documento all’interno dello stesso ufficio ma anche al deposito nella Cancelleria della Sezione che aveva in carico il procedimento; sarebbe stato, appunto, necessario chiedere "maggiori informazioni" alla Cancelleria della Sezione ma - come è pacifico questo suggerimento era stato ignorato dal legale.

In definitiva, non ricorre la causa di forza maggiore invocata dall’istante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.