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Incidente stradale e obbligo di assistenza (Cass. 27241/20)

1 ottobre 2020, Cassazione penale

Il reato di omissione di assistenza previsto dal Codice della strada presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona.


La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d’incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza: tale condotta, va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo.

L'elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

La tenuità del fatto non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena: in caso di  lesioni minime, la non evidente visibilità delle stesse, la presenza comunque di persone che si erano radunate intorno al ferito, la mancata costituzione di parte civile, l'avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione, la condotta complessiva post fatti sono elementi da valutare.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 16 settembre – 1 ottobre 2020, n. 27241
Presidente Piccialli – Relatore Pezzella

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente R.E. , con sentenza del 28/2/2019 confermava la sentenza emessa in data 1/2/2018 dal Tribunale di Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, che, all’esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione della stessa, con sospensione della patente di guida per un anno per il delitto p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 7 (C.d.S.) perché, percorrendo con la propria autovettura Fiat Punto tg. (omissis) Viale XX con direzione Via omissis, dopo il verificarsi di un incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento in quanto, svoltando - a sinistra collideva con il velocipede condotto da O.L.A. (il quale a seguito della caduta riportava "poli-contusioni" giudicate guaribili in giorni cinque), che percorreva l’attraversamento ciclopedonale sulla medesima intersezione tra Via omissis e Viale omissis, dopo essersi fermato si allontanava velocemente, non ottemperando all’obbligo di prestare assistenza alla persona ferita.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il R. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo si deduce errata applicazione dell’art. 189 C.d.S., comma 7 e vizio motivazionale assumendosi che la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con il proposto motivo di appello circa la mancanza di un’effettiva necessità di assistenza della persona offesa.
Il ricorrente richiama in proposito, oltre che giurisprudenza di merito, le sentenze 39088/2016 e 14610/2014 di questa Corte di legittimità che costituirebbero, a suo dire, orientamento maggioritario che esclude la sussistenza del necessario bisogno in caso di assenza di lesioni ovvero qualora altri vi abbiano già provveduto.
Il ricorrente evidenzia in proposito come nel caso di specie, la persona offesa sia stata immediatamente circondata da connazionali i quali ne impedivano il soccorso. Ciò si evincerebbe sia dalla testimonianza resa dallo stesso R. nel corso del procedimento di primo grado (il richiamo è al verbale udienza 1/02/2018 Tribunale di Ferrara), sia soprattutto dalla comunicazione di incidente stradale prot. 0106/15 redatta dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi (di cui alla comunicazione di incidente stradale prot. 0106/15). Da tale comunicazione emergerebbe chiaramente come all’arrivo degli operanti fosse già presente un’ambulanza al cui personale veniva impedito, da parte di numerose persone di origine africana, di soccorrere l’infortunato.
Dagli atti, ed in particolare dalla predetta comunicazione di incidente stradale, emergerebbe come tali persone, probabilmente nell’ottica di un possibile risarcimento, fossero più interessate a che venissero effettuati i rilievi stradali piuttosto che il soccorso medico per cui era giunta l’ambulanza.
La mancanza dell’effettivo bisogno di assistenza sarebbe ulteriormente comprovata dal certificato medico del Pronto Soccorso prodotto dalla difesa durante l’udienza del 1/12/2018.
La stessa sentenza della Corte d’Appello di Bologna, del resto, richiamava tale certificato, nella parte in cui viene dato atto di una "piccola ferita sanguinante" per la quale veniva formulata una prognosi di soli 5 giorni (v.si pag. 5 sentenza).
La Corte d’Appello tuttavia ometteva di considerare come la persona offesa non sia stata sottoposta ad alcun trattamento specifico per la cura di tale piccola ferita, considerata pertanto di lievissima entità anche dagli operatori del Pronto Soccorso.
Non essendosi resa necessaria alcuna cura, pertanto, apparirebbe poco plausibile la tesi secondo cui l’investito si trovasse in una situazione effettiva di bisogno di assistenza e soprattutto che l’imputato potesse rendersene conto.
Non bisogna dimenticare infatti - prosegue il ricorso - che la piccolissima ferita alla tibia (di cui al certificato pronto soccorso) era evidentemente occultata dai pantaloni che la parte offesa naturalmente indossava al momento dell’incidente verificatosi nel mese di omissis.
Alla luce di tali osservazioni appare evidente per il ricorrente che nella situazione in esame non possa dirsi sussistente uno degli elementi costitutivi del reato contestato.
Ma la fattispecie di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, in relazione al caso in oggetto, non appare integrata, secondo la tesi proposta in ricorso, nemmeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Viene ricordato come lo stesso Pubblico Ministero, nel primo grado di giudizio, avesse chiesto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituiva reato per mancanza di tale elemento soggettivo.
Ciò in quanto il reato di omissione di assistenza è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone offese (il richiamo è al precedente di questa Sez. 4 n. 14610/2014).
Secondo la Corte d’Appello di Bologna l’ipotesi che l’imputato non si sia reso conto che la persona offesa necessitasse di assistenza non è credibile, senza tuttavia che tale assunto venisse supportato da alcuna motivazione (v.si pag. 5 sentenza).
Uno degli elementi su cui la Corte d’Appello si basava al fine di affermare la penale responsabilità dell’odierno ricorrente consisteva nel fatto che la vettura del R. presentava un’ammaccatura riconducibile al sinistro. Ma apparirebbe assolutamente illogico il ragionamento della Corte d’Appello (v.si pag. 4 sentenza), secondo la quale l’ammaccatura riportata dalla vettura del ricorrente sarebbe da imputare ad un contatto diretto con la persona offesa e che in conseguenza di ciò quest’ultima abbia riportato solamente una piccola ferita ad una gamba.
Risulterebbe certamente maggiormente verosimile che il piccolo danno all’autovettura sia stato causato dall’impatto con la bicicletta dell’investito.
Tra l’altro, dalla sopramenzionata comunicazione di incidente stradale redatta dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, emerge che non è stato possibile stabilire se la persona offesa conducesse la bicicletta a mano oppure se circolasse in sella.
A seguito di una ricostruzione logica, basata soprattutto sul referto del Pronto Soccorso, appare evidente come l’imputato, avendo urtato la bicicletta della persona offesa e non vedendo alcuna ferita, possa ragionevolmente aver ritenuto di non aver causato alcun danno all’investito.
L’incidente infatti non presentava caratteristiche di gravità tali da poter indurre il R. a ritenere sussistente in capo alla persona un effettivo bisogno di assistenza.
Il ricorrente evidenzia come l’imputato, a seguito dell’impatto con la bicicletta della persona offesa, si sia immediatamente fermato al fine di verificare le condizioni dell’investito. E soltanto dopo avere appurato l’assenza di lesioni e notato l’arrivo di diversi connazionali della persona offesa, il ricorrente si recava presso l’abitazione della propria compagna sita a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Ciò emergerebbe - prosegue il ricorso - non solo dall’esame del R. , ma anche dalle dichiarazioni della stessa parte offesa nonché da quelle del suo connazionale (A.N.O. ) acquisite con il consenso della difesa al fascicolo per il dibattimento.
Da tali dichiarazioni risulterebbe chiaramente come, a seguito dell’impatto, l’imputato si fosse fermato per verificare le condizioni dell’investito.
Lo stesso R. spiegava che il suo successivo allontanamento si giustificava sia per il fatto che non apparivano presenti segni di lesioni sia in quanto erano sopraggiunti con atteggiamento aggressivo numerosi connazionali della parte offesa così come confermato, si ribadisce, nella comunicazione di incidente redatta dal Corpo Polizia Municipale.
In conseguenza di ciò non apparirebbe integrato l’elemento soggettivo richiesto al fine della sussistenza del reato.
Con un secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione essendo completamente assente la motivazione circa il mancato accoglimento del secondo motivo proposto dalla scrivente difesa nell’atto d’appello, con il quale veniva richiesta l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Viene ricordato che questa Corte si è espressa favorevolmente all’applicazione dell’art. 131 bis c.p., in relazione a casi di omissione di assistenza ex art. 189 C.d.S., comma 7 (il richiamo è a questa Sez. 4 n. 54809/2017), richiamando la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 13681/2016 ed affermando che "la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena".
In quel caso la Suprema Corte considerava una prognosi di 10 giorni indicativa della lieve entità delle lesioni patite dalla persona offesa e, in ragione di ciò, applicava l’art. 131 bis c.p., dichiarando di conseguenza l’esclusione della punibilità.
Ebbene, diverso ed ancor meno grave sarebbe il fatto imputato al R. , la cui imputazione contemplava una prognosi di soli 5 giorni a carico della parte offesa.
La lieve entità del danno subito dalla persona offesa non costituirebbe, peraltro, l’unico elemento da valutarsi nel caso di specie al fine dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., rileva anche il comportamento post-delictum dell’agente (il richiamo è a Sez. 4, n. 29744/2017).
In tale ottica andrebbe considerato che l’imputato si allontanava dal luogo dell’incidente solamente dopo essersi fermato, aver appurato che l’investito non aveva riportato ferite o lesioni ed aver notato che quest’ultimo era stato prontamente raggiunto da connazionali i quali tra l’altro, ribadisce il ricorrente, tenevano nei confronti del R. un atteggiamento particolarmente aggressivo.
Ulteriore elemento che viene ritenuto rilevante è il comportamento della persona offesa.
Nella sopracitata sentenza Sez. 4, n. 54809/2017, viene ricordato che questa Corte riteneva la mancata costituzione di parte civile un elemento significativo al fine dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Nel caso in esame non solo la parte offesa non si è costituita parte civile, ma addirittura si è resa irreperibile successivamente al risarcimento da parte dell’assicurazione del R. che, come documentato in giudizio (attestazione di pagamento - all’udienza del 1/2/2018), provvedeva a corrispondere la somma di 370 Euro a completo ristoro deì danni patiti.
Con un terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell’art. 133 c.p., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove il giudice del gravame del merito ha erroneamente confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara in merito alla quantificazione della pena.
Al R. infatti, nonostante l’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., non veniva tuttavia riconosciuto il minimo edittale, il che per il ricorrente appare in contraddizione con l’esiguità del danno patito dalla persona offesa, con l’intervenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e con la ridotta intensità del dolo (la cui sussistenza il ricorrente, peraltro, contesta in toto).
Quanto alla personalità dell’imputato, la Corte territoriale non ha poi tenuto in alcuna considerazione il fatto che quest’ultimo ha sempre collaborato con l’Autorità, confermando fin dal principio il suo coinvolgimento nell’incidente nonché sottoponendosi ad esame durante il dibattimento durante il quale forniva la propria versione dei fatti.
La valutazione complessiva degli elementi non può che confermare la minima gravità della condotta posta in essere dall’imputato e pertanto di ciò si sarebbe dovuto tenere conto nella sentenza della Corte d’Appello.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. In data 2/2/2020, a fronte dell’originaria fissazione della presente procedura dinanzi alla Settima Sezione Penale di questa Corte, il difensore del R. depositava memoria ex art. 611 c.p.p., insistendo sui motivi del ricorso e sull’ammissibilità dello stesso.
All’udienza del 12/2/2020, ritenuti i motivi proposti non manifestamente infondati, la Settima Sezione Penale di questa Corte rimetteva il fascicolo a questa Quarta Sezione Penale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto viene riproposta la tesi difensiva in punto di carenza dell’elemento soggettivo del reato, che è stata disattese da entrambi i giudici di merito e che non può in questa sede essere riproposta tout court adducendosi la violazione di norma processuale o del vizio di motivazione, avendo in particolare il giudice di appello opportunamente chiarito che le condotte contestate nel capo d’imputazione hanno trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa e del teste A.N.O. , che era riuscito ad annotare il numero di targa dell’auto allontanatasi, e nei danni all’auto, oltre che nell’ammissione dell’imputato circa il suo coinvolgimento nell’incidente.
La sentenza impugnata offre sul punto una motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, nel confutare la linea difensiva secondo cui l’imputato non si sarebbe reso conto che la persona offesa necessitasse di assistenza e cure.
Pur dato atto della circostanza che effettivamente un gruppo di connazionali della persona offesa intervenuti in suo soccorso avesse impedito che la stessa venisse soccorsa dal personale del 118 intervenuto con l’ambulanza prima dei rilievi da parte della polizia i giudici del gravame del merito hanno dato atto logicamente che il comportamento del R. non può essere ritenuto necessitato in quanto lo stesso ben avrebbe potuto allontanarsi di non molto dal luogo dell’incidente ed attendere l’arrivo della pattuglia, oppure mettersi in contatto con la polizia per telefono o recandosi al comando per spiegare l’accaduto, mentre non ha riferito a nessuno dell’incidente fino a che non è stato rintracciato dagli agenti in tarda serata dopo lunghe ricerche, grazie al numero di targa annotato dal teste.
La pronuncia, sul punto, si colloca, pertanto, nell’alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez. 4, n. 6904 del 20/11/2013, dep. 2014, Richichi, n. m.; Sez. 4, n. 36270 del 24/05/2012, Bosco, n. m.; Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113; SeZ. 4 n. 54809 del 18/10/2017, Conti, n. m.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice, Rv. 271046).
Sempre con riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato che, diversamente da quanto opina il ricorrente, il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255).
Inoltre, va ribadito che la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d’incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza. E costituisce ius receptum che tale condotta, va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 8626 del 7/2/2008, Rv. 238973).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Come riconosce la Corte di Appello a pag. 3, e come risulta dall’atto di appello del 14/3/2018 a firma dell’Avv. MR ed effettivamente vi era un secondo motivo di gravame (pag. 6-8) sul 131bis. ma poi - circostanza costituente il secondo motivo dell’odierno ricorso - non c’è un rigo di risposta in motivazione.
Va ricordato che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione), "la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente".
A tali elementi il giudice di merito deve porre attenzione nel valutare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi normativa.
Ebbene, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze istruttorie, desumibili dalle sentenze di merito dai quali si evinca la particolare tenuità del fatto, dei quali il giudice di legittimità può oggi tenere conto alla luce del novellato art. 620 c.p.p., lett. l).
In particolare, non è stato attribuito il dovuto rilievo alla natura delle minime lesioni riportate dalla persona offesa e alla non evidente visibilità delle stesse, alla presenza comunque di persone che si erano radunate intorno al loro connazionale, alla mancata costituzione di parte civile, all’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione del R. e al fatto che l’imputato si sia comunque fermato prima di allontanarsi e che, comunque, una volta rintracciato non abbia mai negato il suo coinvolgimento nell’incidente.
Elementi che inducono il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione dell’art. 131 bis c.p..
Il terzo motivo di ricorso è assorbito.
3. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio per l’accoglimento dell’istanza di applicazione dell’art. 131 bis c.p. (cfr. Sez. 4 n. 54809 del 18/10/2017, Conti, n. m.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.