In tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo del reato di fuga stradale ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima.
Nel reato di fuga stradale, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di un incidente ricollegabile al proprio comportamento ed idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica.
Corte di Cassazione
sez. IV Penale, sentenza 14 – 30 maggio 2019, n. 23931
Presidente Di Salvo – Relatore Ferranti
Ritenuto in fatto
1.La corte di Appello di Ancona con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, assolveva D.M. dal reato di cui all’art. 116 C.d.S. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; lo condannava quindi alla pena di anni uno e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 e art. 81 cpv. c.p.. Fatto commesso in (omissis).
Secondo l’ipotesi accusatoria,, l’auto Fiat Marea SW, guidata dell’imputato non si era fermata allo stop posto lungo la sua traiettoria di marcia, andando ad impattare contro la parte posteriore laterale sinistra dell’auto Audi A3 che ruotava di 180 gradi, andando a sbattere contro il marciapiede; a seguito dell’urto il passeggero che viaggiava come trasportato nel sedile posteriore, M.G. , riportava lesioni successivamente refertate. Dopo il sinistro l’imputato riprendeva la sua marcia in senso vietato dandosi alla fuga e omettendo quindi di fermarsi e di prestare soccorso.
A seguito di rituale gravame dell’imputato e del PG (in quanto la pena inflitta per il più grave reato era inferiore a quella minima di legge) la Corte d’Appello di Ancona confermava l’accertamento di responsabilità penale, non accoglieva la tesi difensiva secondo cui l’obbligo di prestare assistenza scaturiva solo in presenza di ferite mentre nel caso di specie la persona rimasta lesa non aveva lesioni percepibili nè visibili e affermava che il reato di mancata assistenza dopo un investimento esige un dolo meramente generico ravvisabile in capo all’utente della strada che in base al suo comportamento percepisce la concreta attualità che dall’incidente siano derivati danni alle persone; situazione sicuramente ricorrente nel caso di specie in cui l’imputato ha proseguito la marcia senza curarsi del segnale di stop e impattando a velocità piena contro l’Audi nelle quali viaggiavano tre persone, tra cui la persona che era seduta nel sedile posteriore più vicina al punto di urto e rimasta ferita.
2. Ricorre per cassazione il D. , a mezzo del difensore, proponendo i seguenti motivi:
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 189 C.d.S., comma 7 per la cui sussistenza non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivati danni alle persone ma occorre che il pericolo si sia concretizzato almeno sotto il profilo del dolo eventuale; nel caso di specie è mancata la percettibilità e visibilità del ferimento del M.G. , le cui lesioni sono state successivamente refertate al pronto soccorso (cervicalgia da contraccolpo e contusione alla spalla destra) ma che non erano affatto visibili; infatti la persona offesa era scesa dalla macchina e aveva tentato di inseguire a piedi l’imputato e comunque non mostrava ferite.
Considerato in diritto
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte che tendono sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità.
Deve ancora una volta ribadirsi, anche in questa circostanza, in via di principio, che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; le argomentazioni (prevalentemente di merito) svolte dal ricorrente non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte d’Appello in punto di responsabilità: ed invero la Corte distrettuale non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell’imputato, con particolare riferimento all’esito degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, alle foto acquisite, alla deposizione della parte lesa - ed alle dichiarazioni dello stesso imputato. In punto di violazione dell’obbligo di fermarsi, il ricorrente ha reiterato quanto aveva già lamentato con i motivi di appello, sostenendo che non avrebbe compreso di essere incorso in un sinistro stradale da cui erano derivate conseguenze lesive a carico di un occupante l’autovettura contro la quale era andato ad impattare non rispettando il segnale di stop.
Mette conto sottolineare al riguardo che secondo il più recente ed ormai consolidato, nonché assolutamente condivisibile, indirizzo interpretativo di questa Corte, "in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6 (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 7615 del 10/11/2004 Ud. - dep. 01/03/2005 - Rv. 230816, Imp, Verginella).
Ai fini della configurabilità del reato di "fuga", quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, "la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 - dep. 06/09/2007- Rv. 237239, imp. Agostinone; conf: Sez. 4 n. 21445 del 10/04/2006 - dep. 21/06/2006 - Rv. 234570, imp. Marangoni; Sez. 4, n. 8103 del 10/01/2003 - dep. 19/02/2003- Rv. 223966, imp. Fanello).
Nella concreta fattispecie, l’impatto a velocità piena con il veicolo sul quale viaggiava la p.o., facendolo ruotare su se stesso fino fermarsi contro il marciapiede, imponeva l’obbligo della fermata e di sincerarsi delle condizioni di salute delle persone che per sua esclusiva colpa erano rimaste incidentate (fol 5).
Orbene, nel reato di fuga previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di un incidente ricollegabile al proprio comportamento ed idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. E giova evidenziare, altresì, che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006 Ud. - dep. 14/06/2006 -Imputato: Mischiarti).
Conclusivamente, nel caso in esame, dal complesso motivazionale della sentenza impugnata si rileva che:
a) il ricorrente aveva percepito l’incidente;
b) egli era consapevole che l’incidente stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi.
Ricorreva, quindi, l’elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale attestato dal rifiuto del ricorrente, per effetto del suo allontanamento, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato. Il convincimento così espresso, in quanto frutto di una valutazione delle risultanze acquisite - di cui è stato dato conto in maniera adeguata, coerente e corretta - sfugge al sindacato di legittimità.
2.Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.