Incensurabile perché giudizio di merito la tenutà del fatto ritenuta dal giudice di merito, ancorchè con motivazione assai stringata e sintetica, che consideri una valutazione comprensiva di tutti gli elementi idonei a caratterizzare il caso concreto, comprendendo, tra essi, il valore economico della cosa.
Cassazione penale
Sezione 2 Num. 19548 Anno 2020
Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: DI PISA FABIO
Data Udienza: 04/03/2020 - dep. 30/06/2020
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
DM nato il 01/01/1975 SI nato il 01/01/1972
avverso la sentenza del 21/06/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l' Avvocato FG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per Cassazione contro la sentenza in data 21/06/2019 con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto non doversi procedere nei confronti di DM e SI imputati, in concorso, della contravvenzione di cui all' art. 712 cod. pen., per particolare tenuità del fatto.
L'Ufficio ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all' applicazione dell' art. 131 bis cod. pen.
Lamenta che la motivazione era gravemente lacunosa e carente, che appariva del tutto privo di rilievo il dato relativo alla mancata identificazione dei proprietari dei beni e che il tribunale non aveva considerato la circostanza che trattavasi di beni di significativo valorecommerciale (due city bike di marche prestigiose) acquistate a prezzi irrisori.
2. Il difensore di DM ha depositato in data 26/02/2020 memoria con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.
4. Va premesso che la censura si ricollega all'intervenuta introduzione nel sistema di diritto penale della regola di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Orbene il giudice di merito, ancorchè con motivazione assai stringata e sintetica, muovendo da una valutazione comprensiva di tutti gli elementi idonei a caratterizzare il caso concreto, comprendendo, tra essi, il valore economico della cosa, ha provveduto all' accertamento, allo stesso devoluto, del valore patrimoniale particolarmente tenue della cosa oggetto dell' incauto acquisto ed alla considerazione della non particolare gravità della condotta, ragionamento a fronte del quale l' ufficio contesta, in modo del tutto generico ed aspecifico, una violazione di legge ovvero un difetto di motivazione che non appaiono ravvisabili nei termini in cui sono stati prospettati nel motivo come sopra richiamato facendosi, peraltro riferimento ad un "significativo valore commerciale" dei beni di cui non emerge dagli atti prova alcuna.
Muovendo dalle superiori premesse deve ritenersi, invero, che le censure formulate non colgono nel segno - limitandosi parte ricorrente a manifestare una differente "opinione" rispetto al ragionamento del giudice di merito - e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la "condivisibilità" o meno del ragionamento adottato dal tribunale che involge, comunque, meri aspetti in fatto non censurabili in questa sede.
5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 4 Marzo 2020