Solo quando gli accertamenti di tipo qualitativo non invasivi o la prova effettuata, anche attraverso apparecchi portatili diano esito positivo, ovvero si possa altrimenti ravvisare un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile sottoporre il conducente di un veicolo ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali, o analitici, su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale, o quando il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale possono accompagnarlo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, o presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate. In questo caso, il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra la contravvenzione di cui all’ottavo comma dell’art. 187 C.d.S..
Corte di Cassazione
sez. IV Penale, sentenza 26 aprile – 23 luglio 2018, n. 34797
Presidente Piccialli – Relatore Nardin
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale C.C. è stato condannato per il reato di cui all’art. 187 comma 8^ in relazione all’art. 186 comma 7 C.d.S., perché, quale conducente di un autoveicolo, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti.
2. In particolare, la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito si è basata sulla testimonianza del teste B. , tenente della polizia municipale di (…). Questi ha riferito che il C. fu fermato a seguito del rilievo il superamento del limite di velocità e che, in quel frangente, non solo fu constatata la falsità del contrassegno assicurativo dell’autovettura, ma a fronte dell’esibizione un permesso provvisorio di guida, si provvide ad accertare che era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di revisione della patente. A quel punto, il C. veniva sottoposto tramite l’apparecchiatura Drug Test 5000 al pre-test per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti, che risultava positivo. Invitato ad effettuare un prelievo di sangue presso il Pronto soccorso al fine, il C. opponeva il proprio rifiuto. Ritenuto attendibile verbalizzante, entrambe le sentenze del merito hanno affermato la sussistenza del reato di cui al combinato disposto degli artt. 187 comma 8^ e 186 comma 7^ C.d.S., ritenuta integrata la condotta sanzionata dalla norma.
3. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui si duole della violazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 187 C.d.S., nonché del vizio di motivazione. Osserva che la corte di merito, affermando di condividere integralmente le argomentazioni poste alla base della decisione del primo giudice, non ha tenuto in considerazione la lettera dell’art. 187 C.d.S. da cui si trae che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti assume rilievo solo esclusivamente laddove sia legittima la richiesta formulata dagli organi di polizia. Rileva che il terzo comma dell’articolo 187 cit. autorizza l’accompagnamento presso le strutture pubbliche solo ed esclusivamente "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" e "qualora il conducente rifiuto di sottoporsi a tale prelievo" al di fuori di questa ipotesi la richiesta è illegittima ed il rifiuto non sanzionabile. Rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità con l’introduzione nel testo dell’articolo del comma 2 bis si è inteso introdurre metodi accertamento più rapidi al fine di evitare che i tempi necessari per il reperimento di una struttura sanitaria consentano la progressiva metabolizzazione delle sostanze assunte da soggetto, affidando perciò l’accertamento al personale sanitario ausiliario delle forze di polizia e consentendo l’avviamento dell’interessato alle strutture sanitarie solo ed esclusivamente nel caso in cui intervento del personale ausiliario non sia possibile. Sicché l’accompagnamento presso la struttura sanitaria è divenuto un’opzione residuale per il caso di impossibilità di provvedere ai prelievi stabiliti dalla norma. Conclude affermando la legittimità del rifiuto, tenuto conto del fatto che il C. non si è rifiutato di sottoporsi al "Drug Test 5000", ma solo di recarsi presso una struttura sanitaria, essendo stata già accertata l’assunzione da parte sua di sostanza stupefacente. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ragionamento formulato con il motivo di impugnazione, seppure delinei correttamente le ipotesi in cui i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti di cui al comma 3 dell’art. 187 C.d.S., nondimeno, trae delle conseguenze non coerenti con il caso di specie.
3. Ora, è vero che l’introduzione del comma 2 bis nel corpo dell’art. 187 C.d.S. ha modificato le modalità di accertamento dell’assunzione di stupefacenti.
Ed infatti, quando gli accertamenti di tipo qualitativo non invasivi o la prova effettuata, anche attraverso apparecchi portatili diano esito positivo, ovvero si possa altrimenti ravvisare un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile sottoporre l’interessato ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali, o analitici, su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale, o quando il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo (in presenza degli elementi utili già acquisiti secondo il comma 2), gli agenti di polizia stradale possono accompagnarlo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, o presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate. In questo caso, il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra la contravvenzione di cui all’ottavo comma dell’art. 187 C.d.S..
4. Dunque, effettivamente, per potersi configurare la condotta di reato appena descritta è necessario che le forze di polizia operino secondo la procedura prevista dalla norma, essendo legittima la richiesta di accertamento presso una struttura ospedaliera, solo quando si sia in presenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma, ovverosia di positivi accertamenti non invasivi, o di positive verifiche strumentali o di ragionevoli motivi che inducano a ritenere che il soggetto si trovi sotto l’effetto di sostanze droganti. In questi casi può essere formulata la richiesta all’interessato di sottoporsi, "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica (...) ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.". E quando ciò non sia possibile, o nel caso in cui "il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale (...) accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche (...) per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope".
5. La scansione procedimentale è, dunque chiaramente delineata dalla norma. Essa è rivolta, da un lato, ad assicurare l’accertamento dell’assunzione di stupefacente, per evitare danni all’incolumità altrui, dall’altro, ad evitare il pericolo che le relative operazioni si risolvano in azioni arbitrarie delle forze di polizia. Ed invero, posto che l’accompagnamento presso una struttura sanitaria per la sottoposizione alle analisi è comunque una limitazione della libertà personale, che necessita di regolamentazione, esso viene giustificato solo allorquando l’interesse all’incolumità pubblica si dimostri in concreto prevalente, sussistendo indici specifici, emergenti dalle prove di cui al secondo comma, o ragionevoli motivi che inducano a ritenere l’utilizzo di stupefacenti. Sicché la sottoposizione ai controlli di cui al comma 2 bis o, nell’impossibilità l’avvio presso una struttura, ai sensi del comma 3, non sono giustificati in assenza degli indici di cui al comma 2.
6. Fatte queste premesse di carattere generale, del tutto condivise dall’analisi normativa contenuta nel ricorso, mal si comprende perché debba ritenersi legittimo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento presso struttura sanitaria. Il ricorrente non sostiene, infatti, che non siano stati svolti gli accertamenti di cui al comma 2, o che fosse possibile procedere ai sensi del comma 2 bis, anziché invitarlo a recarsi, o meglio anziché accompagnarlo presso un ospedale, ai sensi del comma 3, ma sostiene che essendo risultati positivi i pre-test svolti dalla polizia, non vi fosse la necessità di procedere ad un successivo accertamento e che, pertanto, non possa affermarsi la sussistenza del rifiuto integrante la fattispecie di cui al comma 8.
7. Si tratta, con evidenza, di una lettura antiletterale della disposizione testé richiamata, che stabilisce espressamente che "Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7", parificando le ipotesi. Anche perché gli accertamenti di cui al comma 2 sono previsti con l’unico scopo "di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3" (ed ora anche 2 bis), la cui positività integra il reato di cui al primo comma.
8. Dunque, l’avere prestato consenso alle prove di cui al comma 2 non comporta il venir meno del reato di cui al comma 8, che si realizza tanto quando si rifiuti di svolgere qualunque accertamento, ivi compresi quelli preliminari di cui al comma 2, indispensabili per legittimare la richiesta di sottoporsi a quelli di cui al comma 2 bis, quanto quando ci si rifiuti di sottoporsi a questi secondi in caso di positività dei primi. In entrambi i casi, infatti, il rifiuto impedisce l’accertamento. Laddove venga opposto all’acquisizione "di elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3" il rifiuto paralizza immediatamente l’accertamento, certamente legittimo in quella fase, ma parimenti laddove venga opposto successivamente, una volta acquisiti gli elementi utili per procedere ad ulteriori accertamenti, ugualmente paralizza il procedimento che, in presenza degli elementi già acquisiti poteva legittimamente proseguire. Ecco perché la disposizione contenuta nel comma 8 parifica le ipotesi.
9. Chi, pertanto, si sia sottoposto al primo accertamento non invasivo finalizzato all’eventuale prosecuzione dell’accertamento con le modalità del comma 2 bis ed eventualmente del comma 3, non può legittimamente opporre rifiuto alle successive analisi, senza integrare il reato di cui al comma 8.
10. Dunque, correttamente, la Corte territoriale consegue che la condotta tenuta dal C. integra senza dubbio il reato ascrittogli, avendo il medesimo rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 3, in assenza di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia che potesse procedere direttamente, senza accompagnare l’interessato presso un presidio ospedaliero.
11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila in favore delle cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.