L'avviso all'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore nel caso di alcoltest o prelievo emartico senza finalità terapeutiche non è prescritto in forma scritta, e ben può risulare dalla testimonianza, dovendo però valutare l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione.
La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l'attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso
In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sè o per altri (principio di responsabilità.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sent., (ud. 29/04/2021) 12-05-2021, n. 18349
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERRAO EUGENIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
E' presente l'avvocato TORREGGIANI VIVIANA del foro di MANTOVA in difesa di P.S. che, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa in data 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Mantova nei confronti di P.S., imputato del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies, commesso in (OMISSIS), condannandolo alla pena di un anno di arresto ed Euro 5.500,00 di ammenda con sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. P.S. ricorre per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 5, art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. sul punto concernente l'utilizzabilità dell'esito del prelievo ematico - omessa documentazione di attività giudiziaria artt. 357 e 373 c.p.p. - vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in quanto, a seguito di incidente stradale, il ricorrente è stato trasportato presso la vicina struttura sanitaria, senza che fosse stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, affinchè venisse effettuato il prelievo ematico ad esclusivo fine di accertamento del tasso alcolemico. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale, abbia ritenuto utilizzabile l'accertamento mediante prelievo ematico attribuendo validità alla prova testimoniale dell'avvenuto avviso in forma orale, non consacrato in alcun atto d'indagine ai sensi degli artt. 357 e 373 c.p.p., sulla scorta della testimonianza resa dal Maresciallo B. nel corso del giudizio di primo grado.
2.1. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul punto della richiesta formulata dal pubblico ministero appellante per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, necessaria in ragione della riforma della sentenza assolutoria di primo grado, evidenziando che la pronuncia di condanna si fonda sulla deposizione resa in primo grado dal testimone B., seppure contrastante con quanto dichiarato dall'imputato in merito alla specifica circostanza dell'avviso di cui si tratta.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul punto inerente alle circostanze aggravanti ed al relativo trattamento sanzionatorio, ritenendo che la Corte di Appello abbia illegittimamente riconosciuto le circostanze aggravanti contestate senza alcun accertamento, nonostante il punto non fosse stato devoluto con l'appello del pubblico ministero.
2.3. Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni del teste B., avendo la Corte ritenuto che l'impossibilità di verbalizzare l'avviso fosse dovuta all'urgenza del momento nonostante fosse, al contempo, emerso dalla testimonianza che dall'intervento dei Carabinieri al trasporto del P. in ospedale per il prelievo ematico fossero trascorsi 40 minuti.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purchè il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della Polizia Giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la Polizia Giudiziaria, come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 27867602; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 26888501). In simili ipotesi, il personale sanitario finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, rispetto a tale accertamento, scattano le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 già richiamato.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Giova ricordare che la prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta. Peraltro, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 c.p.p., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che l'unico profilo sul quale può operare la valutazione giudiziale concerne l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Sez. 4, n. 34806 del 5/06/2018, Lemyesser, in motivazione; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 26726001; Sez. 4, n. 25521 del 10/05/2007, Foti, in motivazione).
2.2. Occorre chiarire, peraltro, che l'invocato principio secondo il quale il giudice di appello ha l'obbligo di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nell'ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, concerne il caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione di attendibilità della prova dichiarativa e non, come nel caso in esame, in ragione di un opposto giudizio circa la sua ammissibilità (con riferimento all'art. 603 bis c.p.p., Sez.3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 27942502). Al di fuori di quell'ipotesi (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978501), la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchè il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
3. Il terzo motivo è inammissibile, posto che l'appello del pubblico ministero avverso una pronuncia di assoluzione è ampiamente devolutivo, sicchè il giudice di secondo grado ha la più ampia facoltà di accertamento circa la sussistenza del reato anche nella forma circostanziata, purchè in conformità al capo d'imputazione, in quanto ciò diventa conseguenziale al pronunziare la condanna in luogo dell'assoluzione (Sez. 3, n. 41713 del 19/06/2018, G., Rv. 27441501). Nè risultano indicati nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, gli argomenti svolti dalla difesa nel giudizio di primo grado a sostegno dell'asserita insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione delle circostanze aggravanti contestate.
4. Il quarto motivo di ricorso è fondatamente proposto.
4.1. In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sè o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep.2018, Giro, Rv. 27215201). Ove tale valutazione sia esente da manifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà, essa si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
4.2. Tuttavia, nel caso in esame, la censura proposta nel ricorso per vizio di motivazione è condivisibile. Si è rimarcato, quale elemento indicativo dell'illogicità o contraddittorietà della motivazione, che la ragione dell'omessa verbalizzazione dell'avviso sia stata ravvisata nel contesto di "urgenza", non desumibile tuttavia nel caso concreto, contrariamente a quanto desunto dalla Corte territoriale, dalla deposizione del teste. In particolare, la circostanza che il P. si fosse recato in ospedale per sottoporsi, volontariamente, al prelievo ematico risultava correlata, secondo quanto risultante dal verbale di testimonianza allegato al ricorso, alla prassi dell'ufficio di seguire tale procedura, in alternativa all'utilizzo dell'etilometro, con le persone collaborative, non avendo egli, come risulta dalla sentenza, alcuna urgente necessità di cura.
5. Conclusivamente, la motivazione non risulta satisfattiva alla luce del seguente principio interpretativo: "La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l'attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso".
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021