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Giudice può riqualificare per messa alla prova (Corte Cost, 131/19)

29 maggio 2019, Cassazione penale

In caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall’imputato entro i termini previsti dall’art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza della possibilità di sospendere il processo con messa alla prova. 

Lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo, in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all’imputato in cambio – tra l’altro – di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario.

La richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa: ne consegue l’illegittimità costituzionale di disposizioni del codice di rito nella parte in cui non consentono all’imputato di essere rimesso in termini al fine di esercitare la propria eventuale opzione per un rito alternativo allorché, in esito al giudizio celebrato con rito ordinario, gli venisse contestato un fatto nuovo o un reato concorrente che risultava già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, e che pertanto il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestargli già in quel momento, sì da porlo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in merito alla scelta del rito.

Incompatibile con la costituzione se all'imputato viene negata la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, sotto lo specifico profilo della scelta di un rito alternativo e dei connessi benefici in termini sanzionatori, in conseguenza dell’erroneo apprezzamento da parte del pubblico ministero – al momento della formulazione dell’imputazione – circa la qualificazione giuridica del fatto contestatogli, laddove tale erronea qualificazione, pur immediatamente contestata dalla difesa, sia stata rilevata dal giudice soltanto in esito al giudizio: un tale pregiudizio al diritto di difesa – che si risolverebbe in un evidente vulnus dell’art. 24, secondo comma, Cost., oltre che dello stesso principio di eguaglianza – va evitato consentendo al giudice di ammettere l’imputato al rito alternativo che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori connessi a tale rito, assicurando che l’errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno. E ciò indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l’altro mirano i procedimenti speciali in parola.

Quando viene richiesta la sospensione del processo per la messa alla prova, il giudice a quo ben può non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero sulla base degli elementi probatori disponibili; ma può anche, una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l’imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., senza necessità di sollecitare il presente incidente di costituzionalità. 

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 131/2019 (ECLI:IT:COST:2019:131)


Presidente: LATTANZI - Redattore: VIGANÒ
Camera di Consiglio del 03/04/2019;    Decisione  del 03/04/2019
Deposito del 29/05/2019;   Pubblicazione in G. U. 05/06/2019  n. 23
Norme impugnate: Artt. 464 bis, c. 2°, e 521, c. 1°, del codice di procedura penale.
Massime:  41345  41346  41347 
Atti decisi: ord. 92/2018

 

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento penale a carico di M. L.P., con ordinanza del 13 dicembre 2017, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

 Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis» del codice penale.

1.1.– Il giudice a quo espone che M. L.P. è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per aver detenuto e ceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, marijuana e cocaina.

Nel corso dell’udienza preliminare, svoltasi il 12 luglio 2017, il difensore aveva chiesto, previa diversa qualificazione delle condotte di reato contestate ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la sospensione del processo con messa alla prova, depositando richiesta di elaborazione del programma di trattamento ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen. inoltrata all’ufficio esecuzione penale esterna territorialmente competente.

Tale istanza era, tuttavia, stata rigettata, in quanto la pena editale prevista per il reato contestato non consentiva l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il difensore, munito di procura speciale, aveva quindi chiesto di definire il giudizio con rito abbreviato.

Alla successiva udienza dell’8 novembre 2017, fissata per la discussione del giudizio abbreviato, il difensore aveva ribadito nelle proprie conclusioni la precedente istanza di diversa qualificazione del fatto ascritto a M. L.P. ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo nuovamente la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato.

1.2.– Rileva il rimettente che le risultanze degli atti di indagine comproverebbero la responsabilità di M. L.P. per una «pluralità di fatti di spaccio di lieve entità», come tali effettivamente qualificabili ai sensi del comma 5 – anziché del comma 1 – dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Osserva il giudice a quo che, nell’attuale elaborazione giurisprudenziale, è incontroverso che il potere del giudice di attribuire in sentenza al fatto contestato una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione, previsto dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sia esercitabile anche con la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato (è citata, in proposito, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 26 settembre-22 ottobre 1996, n. 9213).

Sulla base, allora, della riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n 309 del 1990, che prevede la pena massima di quattro anni di reclusione, l’imputato avrebbe ben potuto beneficiare della sospensione del processo con messa alla prova, trattandosi «di giovane incensurato […] e non ricorrendo, altresì, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 168, commi 4 e 5, c.p.». Tuttavia, la concessione del beneficio non sarebbe più possibile in questa fase, stante l’avvenuto superamento del limite temporale fissato dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione della relativa richiesta.

1.3.– Il giudice a quo dubita, tuttavia, che tale preclusione – discendente dal combinato disposto degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen. – sia compatibile con gli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.

Osserva il rimettente che un tema analogo era stato affrontato da questa Corte nella sentenza n. 530 del 1995, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, indipendentemente dal carattere “patologico” o “fisiologico” della nuova contestazione.

Rammenta ancora il giudice a quo che tali rilievi erano stati di seguito recepiti dal legislatore che, con l’art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), aveva aggiunto un comma 4-bis all’art. 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in forza del quale «[i]n caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima […]».

Proprio grazie a tale intervento normativo si sarebbe consolidato «un indirizzo giurisprudenziale che consente il ricorso all’oblazione anche nel caso in cui la differente definizione giuridica del fatto, così reso compatibile con l’accesso al rito, costituisca l’oggetto di una decisione assunta dal giudice in sede di definizione del procedimento», salvo l’onere dell’imputato di «formulare istanza di ammissione all’oblazione in rapporto alla diversa qualificazione che contestualmente solleciti al giudice di definire» (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-22 luglio 2014, n. 32351).

Tale soluzione interpretativa, tuttavia, non sarebbe praticabile nella ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova, in difetto di una norma equivalente al comma 4-bis dell’art. 141 norme att. cod. proc. pen.

Una tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., in quanto la preclusione per l’imputato di accedere ad una modalità anticipata di definizione del procedimento sarebbe «indubbiamente lesiva del diritto di difesa nonché priva di razionale giustificazione», non essendo riconducibile ad una libera scelta dell’imputato o ad una inerzia al medesimo addebitabile.

Le disposizioni censurate, in particolare, determinerebbero «una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche […] giacché dipendente – piuttosto che da una scelta difensiva – dalla qualificazione giuridica del fatto di volta effettuata dal pubblico ministero»; ciò che comporterebbe «un vizio di irragionevolezza della disciplina impugnata, con ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. poiché […] ricollega alle scelte del pubblico ministero la facoltà dell’imputato di accedere ad un rito (o, meglio, ad un “meccanismo di definizione anticipata del procedimento”) il cui esito positivo consentirebbe, addirittura, di estinguere il reato».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili.

Eccepisce, in via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato che il giudice a quo avrebbe insufficientemente motivato la rilevanza della questione, non avendo precisato perché il fatto debba ritenersi diversamente qualificato e non si tratti piuttosto di un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato.

Nel contesto normativo successivo alla entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale), infatti, il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 non costituirebbe più lo stesso reato previsto nella ipotesi “ordinaria” e non vi sarebbe più continuità sanzionatoria tra le due fattispecie.

Il giudice rimettente, inoltre, non avrebbe considerato che, in caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può, ove la ritenga non corretta, modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto (è citata Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527).

A tal fine, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 91 del 2018, sarebbe consentito al giudice di prendere visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, restituendoli per l’ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull’esito della messa alla prova.

Il giudice rimettente, pertanto, non avrebbe compiuto un accurato esame delle opzioni interpretative rese possibili dal contesto normativo in cui si collocano le norme censurate.

Una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate sarebbe stata possibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulla facoltà dell’imputato di chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato dopo nuove contestazioni in fase dibattimentale, fondate su elementi già risultanti dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale o collegate alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

Tale elaborazione giurisprudenziale sarebbe, peraltro, alla base della recente sentenza n. 141 del 2018, con la quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis» del codice penale.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità delle questioni sotto il profilo dell’insufficiente motivazione della loro rilevanza. Nel caso di specie, non si tratterebbe in effetti di una diversa qualificazione, ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., dello stesso fatto originariamente contestato dal pubblico ministero, bensì dell’emersione di un fatto diverso.

L’eccezione è infondata.

Dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell’ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici di detenzione e cessione di marijuana e cocaina descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l’imputato – sulla base degli atti di indagine – risulta effettivamente avere commesso; bensì – esclusivamente – una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, in ragione della modesta quantità delle sostanze stupefacenti detenute e cedute dall’imputato, con conseguente sussumibilità dei fatti contestati e accertati nella più favorevole fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), anziché in quella più grave disciplinata dal comma 1. Tale situazione è per l’appunto disciplinata – come esattamente ritenuto dal giudice a quo – dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., pacificamente applicabile anche al giudizio abbreviato (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 gennaio 1992, n. 477).

3.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, che il giudice a quo non avrebbe esperito alcun tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata.

L’eccezione è, parimenti, infondata.

Il rimettente ha, in effetti, motivatamente escluso che una tale interpretazione sia possibile, deducendo dall’assenza di una disposizione equivalente all’art. 141, comma 4-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’impraticabilità di una rimessione in termini dell’imputato per la richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova in caso di diversa qualificazione del fatto a conclusione del giudizio abbreviato. Tanto basta ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, attenendo invece al merito la valutazione se delle disposizioni censurate possa in effetti darsi una lettura conforme a Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).

4.– Nel merito, le questioni non sono fondate.

Il rimettente muove, infatti, dal presupposto interpretativo che il combinato disposto delle disposizioni censurate precluderebbe al giudice di ammettere l’imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, anche nell’ipotesi in cui questi ne abbia formulato richiesta entro i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ma tale richiesta sia stata respinta in ragione dell’incompatibilità del beneficio con i limiti di pena previsti dalla norma incriminatrice ai sensi della quale il pubblico ministero aveva qualificato il fatto contestatogli, incompatibilità – peraltro – successivamente venuta meno in seguito alla diversa qualificazione del fatto compiuta dal giudice ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in esito al giudizio abbreviato.

Tale interpretazione, tuttavia, non è l’unica possibile.

4.1.– La giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall’imputato entro i termini previsti dall’art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527).

Recenti pronunce della Corte di cassazione hanno, inoltre, ritenuto che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 settembre-8 ottobre 2018, n. 44888; sezione terza penale, sentenza 15 febbraio-2 luglio 2018, n. 29622). Tale recente orientamento non è, invero, incontrastato, altre pronunce avendo invece ritenuto la sussistenza di una tale preclusione, essenzialmente sulla base dell’argomento dell’alternatività tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l’imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio “electa una via, non datur recursum ad alteram” (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 3 luglio-27 settembre 2018, n. 42469; sezione sesta penale, sentenza 28 marzo-9 maggio 2017, n. 22545; sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2016-30 gennaio 2017, n. 4184).

A tale argomento è stato, tuttavia, plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all’atto della richiesta del rito abbreviato (in questo senso, le sopra citate Cass., n. 44888 e n. 29622 del 2018).

Se dunque, in base al menzionato recente orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello investito dell’impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l’imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché – in esito al giudizio – riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quando l’imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale, e segnatamente al fine di evitare la celebrazione di un giudizio in grado di appello finalizzato esclusivamente a consentire all’imputato di conseguire un risultato che ben potrebbe essergli assicurato dal giudice di primo grado, previa semplice revoca della precedente ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.

4.2.– La conclusione appena raggiunta non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma appare altresì l’unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.

Questa Corte ha già affermato, in una con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sezioni unite penali, sentenza 31 marzo-1° settembre 2016, n. 36272), che lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo (sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015), in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all’imputato in cambio – tra l’altro – di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario.

Coerentemente con l’affermazione, risalente a epoca immediatamente successiva all’introduzione del vigente codice di procedura penale, secondo cui «[l]a richiesta di riti alternativi “costituisce […] una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)” (sentenza n. 237 del 2012)» (sentenza n. 141 del 2018), questa Corte ha più volte dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni del codice di rito nella parte in cui non consentivano all’imputato di essere rimesso in termini al fine di esercitare la propria eventuale opzione per un rito alternativo allorché, in esito al giudizio celebrato con rito ordinario, gli venisse contestato un fatto nuovo o un reato concorrente che risultava già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, e che pertanto il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestargli già in quel momento, sì da porlo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in merito alla scelta del rito (in particolare, sentenza n. 265 del 1994, in relazione al patteggiamento, e sentenza n. 333 del 2009, in relazione al rito abbreviato).

Una situazione a ben vedere non dissimile è quella che ricorre nel caso di specie, in cui – sulla base dell’interpretazione delle disposizioni censurate fatta propria dal rimettente – l’imputato si vedrebbe negata la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, sotto lo specifico profilo della scelta di un rito alternativo e dei connessi benefici in termini sanzionatori, in conseguenza dell’erroneo apprezzamento da parte del pubblico ministero – al momento della formulazione dell’imputazione – circa la qualificazione giuridica del fatto contestatogli, laddove tale erronea qualificazione, pur immediatamente contestata dalla difesa, sia stata rilevata dal giudice soltanto in esito al giudizio.

Un tale pregiudizio al diritto di difesa – che si risolverebbe in un evidente vulnus dell’art. 24, secondo comma, Cost., oltre che dello stesso principio di eguaglianza – non è però univocamente imposto dalle disposizioni censurate dal rimettente, che ben si prestano a essere interpretate in modo da evitare quel risultato; sì da consentire, in particolare, al giudice di ammettere l’imputato al rito alternativo che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori connessi a tale rito, assicurando che l’errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno. E ciò indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l’altro mirano i procedimenti speciali in parola.

4.3.– Applicando dunque tali principi nel caso di specie, il giudice a quo ben avrebbe potuto non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero sulla base degli elementi probatori disponibili; ma avrebbe altresì potuto, una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l’imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., senza necessità di sollecitare il presente incidente di costituzionalità.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA