Le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini" siano state di una gravità inusitata, che prescinde dal loro esito lesivo, già di per sè rilevante, se si considera il numero delle persone ferite ed in particolare quello delle persone che hanno subito gravi lesioni.
Secondo la sentenza di primo grado, la condotta della polizia all’interno della scuola Diaz-Pertini ha costituito una violazione evidente della legge, «di ogni principio di umanità e di rispetto della persona»; secondo la sentenza di appello, gli agenti hanno colpito sistematicamente gli occupanti in un modo crudele e sadico, agendo come dei «picchiatori violenti».
L'assoluta gravità sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s'era trattato di violenza non giustificata e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime (in sentenza son riportati diffusamente gli insulti e le minacce rivolte dai poliziotti a tutti, giovani, anziani, e giornalisti, cui erano indirizzate specifiche accuse per quanto riportato sulla stampa sullo svolgersi dei fatti di quei giorni).
Puro esercizio di violenza quindi.
Tutti gli operatori di polizia e carabinieri (circa 500), appena entrati nell'edificio, si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (i c.d. "tonfa") e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di "non violenza" provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di "bastardi".
E' del tutto condivisibile, il giudizio espresso dalla Corte genovese di condotta cinica e sadica da parte degli operatori di polizia, in nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il Comandante del 7 Nucleo, ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di "colluttazioni unilaterali", per poi finire con l'ammettere la reale entità dei fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa e fotografica espressione "macelleria messicana".
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 05/07/2012) 02-10-2012, n. 38085
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere -
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nel procedimento a carico di:
(anche ricorrenti):
1) C.G.;
2) F.F.;
3) CI.FA.;
4) D.N.;
5) M.S.;
6) D.S.C.;
7) MA.MA.;
8) CE.RE.;
9) D.N.D.;
10) Ca.Vi.;
11) FO.MI.;
12) B.F.;
13) T.C.;
14) Lu.Ca.;
15) Z.E.;
16) Ce.An.;
17) Le.Fa.;
18) S.P.;
19) Co.Vi.;
20) N.M.;
21) P.M.;
22) Tr.Pi.;
23) Ga.Sa.;
24) D.B.M.;
sul ricorso proposto anche dalle parti civili:
1) G.L.;
2) P.F.;
3) C.E.;
4) Co.Ma.;
5) S.G.;
6) Bi.Pa.;
7) B.R.;
8) Br.Fr.;
9) PO.GA.;
10) F.E.;
11) Fo.Ma.;
12) M.R.;
13) Ma.An.;
14) L.;
15) V.M.M.;
16) U.M.;
nel procedimento a carico di:
1) Ga.Sa. - anche ricorrente;
2) MINISTERO DELL'INTERNO -(RESPONSABILE CIVILE)- anche ricorrente;
e dalle parte civili:
1) B.E.;
2) G.E.;
nel procedimento a carico di (- anche ricorrenti -):
1) L.G.;
2) G.F.;
3) C.;
4) F.F.;
5) CI.FA.;
6) D.N.;
7) M.S.;
8) D.S.C.;
9) MA.MA.;
10) CE.RE.;
11) D.N.D.;
12) Ca.Vi.;
13) FO.MI.;
14) N.M.;
15) P.M.;
16) Ga.Sa.;
17) D.B.M.;
18) MINISTERO DELL'INTERNO e sul ricorso proposto dal:
MINISTERO DELL'INTERNO - responsabile civile -;
nel procedimento a carico di (- anche ricorrenti-):
1) L.G.;
2) G.F.;
3) C.G.;
4) F.F.;
5) CI.FA.;
6) D.N.;
7) M.S.;
8) J.P.;
9) D.S.C.;
10) MA.MA.;
11) CE.RE.;
12) D.N.D.;
13) Ca.Vi.;
14) FO.MI.;
15) B.F.;
16) T.C.;
17) Lu.Ca.;
18) Z.A.A.E.;
19) Ce.An.;
20) Le.Fa.;
21) S.P.;
22) Co.Vi.;
23) N.M.;
24) P.M.;
25) Tr.Pi.;
26) Ga.Sa.;
27) Fa.Lu.;
28) D.B.M.;
ed inoltre dalle parti civili non ricorrenti:
1) A.M.;
2) AL.DA.TH.;
3) a.t.;
4) al.fo.ro.;
5) ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI GENOVA 6) B.B.A.;
7) BA.GR.;
8) b.r.a.;
9) ba.wo.ka.;
10) BA.GE.;
11) BA.GA.SA.;
12) BE.MA.;
13) BL.JO.NO.;
14) BO.FA.NA.;
15) BR.ST.;
16) BR.GR.MI.;
17) BR.VA.;
18) BU.SA.;
19) C.T.H.;
20) CE.AR.;
21) CH.MI.;
22) CI.DA.;
23) COBAS (CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE) 24) CO.MA.WI. (REV. COSTITUZ. P.C. 11/6/2012);
25) CU.DA.JO.;
26) D.S.;
27) D.P.A.R.;
28) DO.NI.AN.;
29) DR.JE.SY.;
30) DU.ME.;
31) E.J.J.;
32) FNSI (FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA);
33) G.S.;
34) GA.FA.;
35) g.c.;
36) GENOA SOCIAL FORUM;
37) GI.MI.RO.;
38) GI.IV.;
39) GO.SU.;
40) H.M.K.;
41) HA.FA.;
42) HE.CE.;
43) HE.MI.;
44) HE.VI.DO.;
45) HE.JE.;
46) HE.JO.;
47) HI.TH.;
48) HU.TO.;
49) h.a.;
50) J.L.;
51) JO.ME.;
52) K.H.;
53) KU.AN.JU.;
54) L.S.;
55) LU.RA.;
56) M.F.P.;
57) MA.NI.;
58) m.f.a.;
59) ma.pa.gu.;
60) M.Q.D.M.T.;
61) MI.CH.;
62) MO.FE.DA.;
63) m.r.r.;
64) N.M.;
65) NA.AC.;
66) NO.CH.FR.CO.;
67) O.H.K.;
68) OT.KA.;
69) P.L.;
70) PA.JU.;
71) PE.VI.;
72) PE.AN.;
73) PO.RA.;
74) PR.FE.;
75) p.m.;
76) RADIO ONDA D'URTO ASSOCIAZIONE CULTURALE;
77) R.K.;
78) S.B.F.J.;
79) SA.MA.FR.JA.;
80) SC.RO.;
81) s.m.;
82) sc.si.;
83) SC.GI.;
84) s.s.;
85) si.jo.lu.;
86) SI.KA.;
87) SOC. COOP. LABORATORIO 2001;
88) SV.JO.TO.;
89) SZ.JO.;
90) T.E.;
91) TR.TH.;
92) V.U.M.K.K.;
93) W.K.;
94) WE.TA.;
95) WI.DA.;
96) ZA.GA.GU.;
97) Z.S.;
98) ZE.AN.KA.;
99) ZU.LE.;
avverso la sentenza n. 2511/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/05/2010;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'11-12-13-14-15/6/2012 - e del 05/07/2012 la relazione fatta dai consiglieri dott.ri: SAVANI PIERO E PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per:
1) RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE:
a) accoglimento del primo motivo di ricorso, con correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. quanto all'omesso inserimento, in dispositivo, della statuizione relativa alla declaratoria di prescrizione per il reato di calunnia nei confronti degli imputati C., F., D.B., Ci., D., M., D.S., Ma., Ce., D.N., Ca., N. e P.;
b) accoglimento del secondo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio della sentenza nel punto in cui ha assolto Tr.Pi.
dal reato di calunnia ascrittogli. In esito all'annullamento del punto, dichiarazione di non doversi procedere in ordine al predetto reato nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione.
c) Rigetto nel resto (motivi da tre a cinque).
2) RICORSI N. e P.:
Annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatone (in accoglimento del tredicesimo motivo), con rideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi cinque di reclusione da parte della Corte di Cassazione - inammissibile nel resto.
3) AVVOCATURA DELLO STATO: inammissibilità 4) RICORSI: Ca., Fo., B., T., Lu., Co., S.: inammissibilità.
5) RICORSI Ce.An. - Z. - L.:
inammissibilità;
6) RICORSO D.: inammissibilità;
7) ricorso Ma.: inammissibilità;
8) RICORSO Tr.: inammissibilità;
9) RICORSO C. - F.: rigetto;
10) RICORSO Ce. - D.N.: rigetto;
11) RICORSO CI.: rigetto;
12) RICORSO DI B.: rigetto;
13) RICORSO DI S.: rigetto;
14) RICORSO Ga.: rigetto;
15) RICORSI G.: rigetto;
16) RICORSO L.: rigetto;
17) RICORSO M.: rigetto;
18) RICORSO Fa.Lu.: inammissibilità;
PARTI CIVILI E STATUIZIONI CIVILI. 1) RICORSO AVVOCATURA DELLO STATO avverso ordinanza Corte d'appello di Genova del 3.12.2010: accoglimento del ricorso - annullamento sul punto e correzione del relativo errore materiale ex art. 130 c.p.p. ;
2) RICORSI G., P., C., Co., S., Bi., B.: accoglimento del ricorso ed annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. al Giudice Civile competente per determinazione provvisionale.
3) RICORSI V., Br., F., Fo., L., Ma., M., P., U.: accoglimento del ricorso annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. al Giudice Civile competente per determinazione provvisionale.
4) RICORSI BA. E G.: rigetto del ricorso.
Uditi i difensori delle parti civili:
avv.ti: (..)
Uditi i difensori degli imputati:
avv.ti (..)
Avvocatura Generale dello Stato - Ministero degli Interni: avv. Salvemini Domenico e avv. Urbani Neri Fabrizio.
Svolgimento del processo
1^ I fatti oggetto del processo si inquadrano nel complesso degli avvenimenti sviluppatisi a Genova nei giorni del luglio 2001 in cui si teneva in città il vertice di Capi di Stato e di Governo del G8, per le manifestazioni dei gruppi che, sotto varie forme e con diversi approcci, si opponevano alla globalizzazione dell'economia (della quale la riunione al vertice veniva vista come simbolo) e che si ponevano nel solco delle proteste già verificatesi in occasione di analoghi eventi tenuti in altre sedi.
I giorni dell'incontro G8 erano stati segnati dalla tragica morte, in Piazza Alimonda, di G.C., attinto da un colpo di pistola nel pomeriggio di venerdì 20 luglio; da ripetuti e gravi disordini verificatisi nei giorni precedenti ed ancora in particolare nel sabato 21 luglio, fatti tutti oggetto di diversi procedimenti penali.
L'episodio per cui si procede aveva avuto per teatro un complesso scolastico denominato "Diaz" e costituito da due edifici posti l'uno di fronte all'altro lungo la Via Cesare Battisti, sede l'uno della scuola "Sandro Pertini" e l'altro della scuola "Giovanni Pascoli".
La scuola "Pertini" era stata adibita a luogo di soggiorno e pernottamento dei partecipanti alle manifestazioni organizzate sotto l'egida del "Genoa Social Forum", cui era stata affidata la gestione del complesso scolastico, e che aveva destinato la scuola "Pascoli" a sede di strutture di primo soccorso, di comunicazione, radiofoniche e giornalistiche, nonchè di supporto, anche legale, per organizzatori e partecipanti.
Le manifestazioni contro il vertice G8 si erano esaurite nella sera del 21 luglio 2001 ed i manifestanti si accingevano a ritornare alle loro sedi; in parte tuttavia si trattennero per trascorrere la notte nelle strutture allo scopo organizzate all'interno dell'edificio scolastico "Pertini"; inoltre, si trovavano ancora, in quelle ore, nell'interno della scuola "Pascoli", giornalisti ed altre persone che avevano a disposizione strumenti di ripresa, di trasmissione e computers per realizzare gli ultimi articoli sugli avvenimenti di quelle giornate.
La Polizia di Stato, nella serata di quel sabato, organizzò ed eseguì un'operazione rilevante, per numero di uomini e di mezzi impiegati, presso gli edifici costituenti il complesso "Diaz" intervenendo sia all'interno della scuola "Pertini" che all'interno della scuola "Pascoli", operazione preceduta dall'organizzazione, nel pomeriggio avanzato, di pattugliarti per la città alla ricerca dei "black bloc", considerati i responsabili delle devastazioni che avevano colpito più zone dell'abitato.
Le decisioni e le azioni conseguenti vennero adottate da una serie di persone, ai diversi livelli della scala gerarchica dell'organizzazione della Polizia, alcune delle quali poi coinvolte nel procedimento, secondo le diverse imputazioni che si vedranno.
Le decisioni che costituirono l'antefatto della vicenda, poi sviluppatasi nella notte e nel giorno successivo, fecero capo ai più alti livelli della Polizia di Stato presenti quel giorno a Genova ed in particolare al dott. C.F., quale Questore di Genova; al Prefetto A.A., vice capo vicario della Polizia, inviato in un primo tempo a presiedere all'organizzazione delle attività della Polizia in occasione del vertice politico; al Prefetto L.B.A., direttore dell'Ucigos, giunto a Genova nel pomeriggio del 21 luglio in quanto specificamente inviato dal vertice ministeriale; al dott. L.G., dirigente superiore e vice del direttore dell'Ucigos, già a Genova con funzioni di Consulente Ministeriale; al dott. G.F., dirigente superiore e direttore del Servizio Centrale Operativo; al dott. C.G., primo dirigente, vice direttore del S.C.O; al dott. M.S., primo dirigente, dirigente della Digos della Questura di Genova; al dott. Ca.Vi., comandante del 1 Reparto Mobile di Roma, in seno al quale era il 7 Nucleo Sperimentale Antisommossa.
Nel procedere di quella sera si attuò poi l'operazione di polizia, strutturata come perquisizione ad iniziativa autonoma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), ex art. 41 finalizzata alla ricerca di armi, con l'arrivo degli operanti in massa nella via Cesare Battisti e l'ingresso dei medesimi in entrambe le scuole, "Pertini" e "Pascoli".
I singoli momenti della vicenda sono oggetto delle diverse imputazioni, ma certo è che, al termine dell'operazione, i 93 presenti nella scuola "Pertini" furono arrestati e per la maggior parte (78) dovettero essere assistiti dal personale medico, intervenuto sul posto in forze, e trasferiti in Ospedale per gli interventi necessari in considerazione delle lesioni anche gravi che avevano riportato.
Gli atti redatti in seguito dal personale intervenuto, a tutti i livelli, hanno formato oggetto di indagine quanto alla rispondenza al vero dei fatti riferiti e sono stati al centro delle diverse imputazioni di falso contestate.
IL PROCESSO E LE SUE VICENDE.
Il più consistente nucleo di imputazioni riguarda l'azione della Polizia presso la scuola "Diaz-Pertini", conclusasi con l'arresto in flagranza delle 93 persone trovate all'interno, mentre un secondo concerne l'azione presso la scuola "Diaz-Pascoli", posta, come detto, esattamente di fronte alla prima lungo la via, dove le attrezzature in dotazione alle associazioni, enti, collettivi professionali e studi radiofonici ivi installati avevano subito danni a seguito dell'intervento della Polizia.
2.1) A G.F., riferimento, quale direttore del S.C.O., per quanti appartenevano alle Squadre Mobili ed al Reparto Prevenzione e Crimine, ed a L.G., riferimento, quale vice direttore dell'Ucigos, per gli operatori appartenenti alle Digos, è stato ascritto, al capo A), il delitto di cui all'art. 110 c.p. , art. 61 c.p. , n. 2, art. 479 c.p. per aver attestato fatti e circostanze non corrispondenti al vero, in quanto (secondo imputazione), presenti sui luoghi, determinavano ed inducevano gli Agenti ed Ufficiali di p.g. ad attestare falsamente, sia che era stata opposta una violenta resistenza esterna, ed anche resistenza all'interno dell'edificio, con coltelli ed armi improprie, sia che quanto era stato rinvenuto all'interno dell'istituto era stato utilizzato come arma impropria dagli occupanti, e che fra il materiale rinvenuto nella scuola v'erano anche due bottiglie incendiarie con innesco.
Il tutto con la finalità di giustificare l'azione della Polizia ed i conseguenti arresti ed anche l'avvenuto ferimento di numerose persone coinvolte nell'operazione.
Da tale addebito i due imputati erano stati assolti dal tribunale e, su gravame degli uffici del Pubblico Ministero, dichiarati responsabili con la sentenza della Corte d'appello.
2.2) Al capo B) era loro ascritto, in concorso con gli Agenti ed Ufficiali di p.g. presenti, alcuni dei quali loro diretti sottoposti, nonchè con TR.Pi. e B.M., il delitto di calunnia in danno delle persone arrestate ( art. 110 c.p. , art. 368 c.p. , commi 1 e 2, art. 61 c.p. , n. 2, art. 81 cpv., c.p.) incolpate, con la consapevolezza della loro innocenza, di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, nonchè di possesso di congegni esplosivi ed armi improprie.
Da tale addebito i due imputati erano stati assolti dal tribunale; la Corte d'appello, sul gravame degli uffici del Pubblico Ministero, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione.
2.3) Al capo C), il medesimo delitto di falso ideologico - descritto sub A) nella prospettiva dell'addebito ai funzionari al vertice - è ascritto anche ai sottoscrittori dei diversi atti e verbali di polizia giudiziaria ed in particolare a C.G., M.S., D.N., F.F., CI.Fa., D.S.C., MA.Ma., D.N. D., CE.Re. e D.B.M. (per il quale l'addebito è rubricato al capo 1), in quanto il procedimento a suo carico era stato stralciato, sospeso per gravi ragioni di salute e poi riunito al processo principale nel 2005.
Anche nei confronti di tali imputati era intervenuta assoluzione in primo grado e condanna da parte della Corte d'appello.
2.4) Come ai due dirigenti superiori, anche ai funzionari sopra menzionati era ascritto, nei termini di cui sub B), il delitto di calunnia, al capo D) (per D.B. al capo 2 per il motivo già detto).
Dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello non ha assunto determinazioni specifiche nel dispositivo; solo in motivazione ha rilevato che la prescrizione del reato non era stata dichiarata per un mero errore materiale, errore che ha provveduto a correggere de plano in sentenza.
In relazione al delitto di calunnia contestato in vari capi della rubrica la situazione si è riproposta nei medesimi termini ed è oggetto di ricorso di più parti.
2.5) A tutti gli imputati indicati in precedenza (i dirigenti superiori ed i funzionari) sono poi ascritti i fatti rubricati sub E) (n. 3 per D.B.), concernenti l'arresto di tutte le persone trovate all'interno dell'edificio, originariamente qualificati come abuso d'ufficio, dal quale il tribunale aveva assolto gli imputati e che la Corte d'appello ha dichiarato prescritti, riqualificandoli come arresto illegale ex art. 606 c.p.).
Sempre per le vicende della scuola "Pertini", ai capi F) e G) sono rubricati i delitti ascritti a CA.Vi., comandante, come visto, del 1 Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato, il cui 7 Nucleo Sperimentale aveva effettuato l'accesso in forze all'edificio scolastico.
2.6) Al capo F), un'ipotesi di falso ideologico ( art. 110 c.p. , art. 61 c.p. , n. 2, art. 479 c.p. ) è ascritta al prevenuto in concorso con i precedenti imputati, ma riguarda in special modo la relazione di servizio a sua firma, diretta al Questore di Genova ed allegata agli atti trasmessi all'A.G. in relazione all'arresto di A. T. ed altri 92, avente per oggetto sia la resistenza esterna che quella interna che sarebbe stata opposta alle forze dell'ordine anche con coltelli ed armi improprie, oltre al rinvenimento del materiale utilizzato come arma dagli occupanti.
Il Ca. aveva subito condanna primo grado limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello.
2.7) Al capo G) è ascritto al Ca. il delitto di calunnia in concorso, con riferimento ai fatti contestati anche agli altri imputati, per il quale aveva riportato condanna in primo grado, limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio.
Anche per l'imputazione sub G) la Corte d'appello ha ritenuto di procedere in motivazione alla correzione dell'errore materiale del dispositivo nel quale non era riportata l'estinzione del reato per prescrizione.
2.8) Il Ca., nella posizione di comando sopra indicata, FO.Mi., vice comandate del reparto, ed i capi squadra B.F., T.C., Lu.Ca., Z.E., CE.An., LE.Fa., S.P. e CO.Vi. sono stati ritenuti dal tribunale colpevoli del delitto, sub H), di lesioni aggravate dall'uso di arma ex art. 585 c.p. , comma 1, seconda parte e comma 2, contestate come lesioni lievi in 65 casi, e come gravi ex art. 583 c.p. , comma 1 in relazione a 13 persone offese.
La Corte d'appello, per l'intervento delle attenuanti generiche e l'applicazione del più favorevole regime previsto dalla disciplina della prescrizione in vigore prima delle modifiche della L. n. 251 del 2005 , ha dichiarato la prescrizione di tutti i delitti ascritti a Fo., nonchè dei delitti di lesioni lievi ascritti agli altri imputati, ma ha confermato per costoro la condanna per le lesioni gravi, con conferma delle disposizioni civili per gli episodi prescritti.
2.9) I successivi capi di imputazione concernono uno dei fatti avvenuti all'interno della scuola "Pertini" in occasione dell'intervento del personale del 7 nucleo di Roma, e precisamente quello relativo alla pretesa aggressione all'agente N..
N.M., in forza a quel reparto, è stato imputato del delitto di falso ideologico in atto pubblico - in concorso con l'ispettore capo P.M., aggregato al medesimo Nucleo, e con gli altri imputati fra cui L. e G. cui sono ascritti i falsi sub A) e B) - per avere attestato falsamente in un'annotazione di servizio di essere stato aggredito da un soggetto ignoto e colpito con una coltellata vibrata all'altezza del torace.
Assolto in primo grado il prevenuto è stato condannato dalla Corte d'appello.
Al capo L) al N. era ascritto, nei termini in cui era contestato ai restanti imputati, il delitto di calunnia, commesso in danno dell'ignoto soggetto accusato di averlo aggredito. Delitto di calunnia per il quale si è verificato, come in relazione ad analoghe imputazioni, che, dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello in dispositivo non ha assunto determinazioni specifiche, provvedendo poi con la correzione dell'errore materiale in motivazione ad attestarne l'estinzione per prescrizione.
P.M. era imputato, al capo M), del delitto di falso ideologico in concorso con l'agente N. in merito a quanto riferito nella relazione di servizio sull'aggressione che l'agente avrebbe subito da un ignoto, armato di coltello, alla quale aveva attestato di aver assistito. Assolto in primo grado, il prevenuto era stato condannato dalla Corte d'appello.
Come per il N. anche al P. era ascritto, al capo N), il delitto di calunnia dal quale era stato assolto dal tribunale. Anche per P., dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello aveva omesso in dispositivo specifiche determinazioni, correggendo poi l'errore materiale in motivazione.
2.10) Le imputazioni a carico di TR.Pi. e B. M. concernono l'episodio relativo alla comparsa presso la scuola "Pertini" di due bottiglie molotov che in seguito sarebbero state oggetto di sequestro assieme a tutto il materiale rinvenuto all'interno della scuola, mentre pacificamente erano state trovate in Via Medaglie D'Oro di Lunga Navigazione dal vice questore aggiunto dott. G.P.; in quel medesimo pomeriggio di sabato 21 luglio, quindi in un luogo ed in un momento diversi rispetto a quelli degli avvenimenti per cui è processo, ed erano state successivamente depositate, senza che ne fosse stato formalizzato il sequestro, su di un autoveicolo della Polizia, un Magnum condotto da B., a bordo del quale Tr. nella sera avanzata aveva raggiunto, partendo dalla Questura, il plesso scolastico "Diaz".
TR.Pi., vice Questore aggiunto al comando di operatori appartenenti al Reparto Mobile della Polizia di Stato, fra cui l'Assistente B., del 1 Reparto Mobile di Roma, era stato rinviato a giudizio nel procedimento principale per rispondere, al capo O), in concorso con gli imputati a cui veniva ascritto sub B), del delitto di calunnia in danno delle persone presenti nella scuola "Pertini", nonchè (al capo P) del delitto di detenzione e porto di materiali esplodenti per aver consegnato ai colleghi impegnati nell'operazione presso quell'istituto, per il tramite dell'assistente BURGIO, le due bottiglie incendiarie, affinchè ne potesse esser attribuita la detenzione a persone estranee a quel reato.
Il Tr. era stato condannato dal tribunale per entrambi i reati e la Corte d'appello ha confermato la sentenza quanto ai delitto in materia di materiali esplodenti, assolvendolo dal delitto di calunnia.
La posizione del Tr. si completa con l'imputazione di falso in atto pubblico, in concorso con le persone indicate nel capo B), formulata nel diverso procedimento riunito al principale nel 2008, dopo un proscioglimento in udienza preliminare, con sentenza annullata dalla Corte di cassazione, e successivo rinvio a giudizio.
Il tribunale aveva condannato l'imputato anche per il falso e la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del primo giudice sul punto.
A B.M., Assistente del 1 Reparto Mobile di Roma, alle dipendenze di Tr. erano ascritti ai capi Q) ed R) i delitti di calunnia e di detenzione e porto di materie esplodenti in concorso e nei medesimi termini in cui erano ascritti al superiore, per la parte avuta nell'aver portato sul veicolo da lui guidato le bottiglie molotov e nella successiva consegna delle stesse ad altro personale di polizia su indicazioni di Tr..
Alla condanna in primo grado per entrambi i reati aveva fatto seguito l'assoluzione da parte della Corte d'appello.
2.11) I reati rubricati nei successivi capi di imputazione a carico di GA.Sa. riguardano fatti verificatisi durante l'operazione presso la scuola "Pascoli", che, come rilevato sopra, si trovava esattamente di fronte alla "Pertini".
Al Ga., Commissario Capo della Polizia di Stato, aggregato alla Questura di Genova, erano ascritti i delitti di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio aggravata (capo S), per la perquisizione dei locali di quell'edificio scolastico che erano in uso al "Genoa Social Forum", nonchè per la perquisizione arbitraria di gran parte degli occupanti; al capo T) il delitto di violenza privata in danno di tutte le persone costrette con la minaccia dei manganelli, a sedersi, inginocchiarsi o sdraiarsi a terra ed a mantenere tale posizione per almeno mezz'ora, nonchè, al capo U), il delitto di danneggiamento aggravato, materialmente commesso da personale dipendente, di computers ed apparecchi telefonici di proprietà del Comune di Genova, in uso al "Genoa Social Forum" ed all'"Associazione Giuristi Democratici".
Da tali addebiti il Ga. era stato assolto in primo grado, mentre la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, ne ha dichiarato la prescrizione, con condanna al risarcimento dei danni.
La Corte d'appello ha invece confermato la sentenza del tribunale, di assoluzione del Ga. dal delitto di peculato, contestato sub V) con riguardo all'appropriazione di parti interne (hard disk) di alcuni computers di proprietà del Comune di Genova, in uso alle citate associazioni all'interno della scuola "Pascoli", che sarebbero stati prelevati nel corso dell'intervento del personale di polizia sotto il suo comando.
Anche la posizione del Ga., come quella di Tr., formava oggetto del separato procedimento riunito al principale nel 2008, con l'imputazione di falso in atto pubblico riguardo ai fatti verificatisi nella scuola "Pertini", per aver sottoscritto, in concorso con le persone indicate nel capo B), il verbale di una perquisizione e sequestro senza avervi partecipato.
Dopo un proscioglimento in udienza preliminare, con sentenza annullata da questa Corte, e successivo rinvio a giudizio, il tribunale aveva assolto l'imputato mentre la Corte d'appello ha riformato la sentenza del primo giudice, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.12) Nel medesimo contesto dell'operazione presso la scuola "Pascoli" si colloca imputazione ascritta sub Z1) a Fa.Lu., di percosse aggravate in danno di H.A..
Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, aveva dichiarato la prescrizione del reato, con conferma delle disposizioni civili.
I RICORSI PER CASSAZIONE. 3) Hanno proposto ricorso per cassazione: - il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
- il Ministero dell'Interno quale responsabile civile;
- le parti civili B. ( E.), G., B., G., P., C., Co., S., Bi., V., Br., F., Fo., L., Ma., M., PO. e U.;
- gli imputati G., L., C., M., D., F., CI., D.S., Ma., D. N., Ce., D.B., Ca., Fo., B., T., Lu., Z., Ce.An., Le., Co., S., N., P., Tr., Ga. e Fa..
RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE DI GENOVA. 4) Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova si articola su cinque motivi.
4.1) Con il primo il ricorrente lamenta il contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione all'omessa dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione di alcuni dei reati di calunnia di cui all'imputazione.
La Corte territoriale, nel decidere sull'appello del Pubblico Ministero contro le assoluzioni per insussistenza del fatto pronunciate dal primo giudice nei confronti degli imputati di calunnia, ha riformato la sentenza impugnata, con declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, relativamente ad alcune delle imputazioni di calunnia (capo B) e di arresto illegale (capo E), pronunciando correlativamente condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, mentre, come già rilevato, ha omesso una formale statuizione di non doversi procedere in relazione al delitto di calunnia di cui al capo D), ascritto agli imputati C., F., D.B., CI., D., M., D.S., Ma., Ce., D.N., in concorso con L. e G. imputati del medesimo fatto-reato al capo B), espressamente dichiarato prescritto; ha pure omesso la dichiarazione di estinzione per prescrizione in relazione alla calunnia contestata al capo G) al Ca. ed alla calunnia contestata ai capi L) e N) agli imputati N. e P..
Il ricorrente rileva che l'evidenza dell'errore materiale emerge da più elementi di contrasto rinvenibili nella medesima sentenza della Corte di merito:
- in particolare per il capo D), la corrispondente statuizione, in riforma della sentenza, quanto allo stesso delitto ascritto sub B) ad altri imputati ( G. e L.);
- la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili anche per il delitto di calunnia; la pena inflitta al Ca., calcolata solo con riferimento ai reati non ancora estinti per prescrizione; ed allo stesso modo per N. e P., peraltro condannati al risarcimento dei danni anche per la calunnia.
Ritiene il ricorrente che nel panorama della giurisprudenza di questa Corte vi sarebbe spazio per una valutazione di prevalenza della motivazione sul dispositivo, nonostante l'orientamento contrario prevalente.
L'immediata riconoscibilità dell'errore materiale dovrebbe convincere che il contrasto fra dispositivo e motivazione sarebbe solo apparente e che legittimo sarebbe il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo, al fine di individuare l'errore ed eliminarne gli effetti.
In ogni caso, pur ritenendo che dovrebbe imporsi un'interpretazione del dispositivo nel senso di cui alla motivazione, il ricorrente Procuratore generale chiede che la Corte annulli senza rinvio la sentenza appellata, in parte qua, ove non si ritenesse di poter ovviare mediante il procedimento di correzione di errori materiali.
4.2) Con un secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'assoluzione del Tr. dal delitto di calunnia rubricato sub O).
Come notato sopra, la posizione del Tr. è collegata al rinvenimento di un sacchetto contenente due bottiglie molotov in zona diversa da quella del complesso scolastico "Diaz" ed alla consegna di tale sacchetto, per iniziativa del prevenuto, ai colleghi che avrebbero dovuto redigere i verbali delle attività di polizia giudiziaria connesse all'intervento nella scuola; all'iniziale rinvio a giudizio per calunnia era poi seguito quello per concorso nel falso ideologico, dopo l'annullamento da parte di questa Corte della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p..
La sentenza di condanna per entrambi i reati da parte del tribunale era stata riformata dalla Corte d'appello che, ribadita la responsabilità per il falso, aveva escluso quella per la calunnia, con motivazione che il ricorrente censura denunciandone l'illogicità, non apparendovi consequenzialità logica tra l'accertamento del dolo di falso e l'esclusione del dolo di calunnia, che era stato riconosciuto invece in capo agli altri imputati coinvolti nella redazione dei verbali diretti a far risultare tali reperti come frutto della perquisizione in corso e sequestrati in quanto rinvenuti all'interno dell'edificio scolastico.
Rileva l'illogicità dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui, seppure il prevenuto avesse consegnato le bottiglie a chi redigeva i verbali di perquisizione e sequestro concernenti l'intervento al complesso scolastico ben sapendo che i reperti provenivano da tutt'altro luogo, non si sarebbe unita alla ritenuta consapevolezza della falsità del verbale, nella parte riguardante il luogo di rinvenimento, anche la consapevolezza che di quel possesso in quel luogo sarebbero state accusate le persone che ben aveva potuto vedere esser state arrestate perchè trovate all'interno di quello stabile, a seguito di una perquisizione d'iniziativa volta proprio al rinvenimento di armi.
Il ricorrente P.G. chiede quindi che, rilevata la contraddizione interna al ragionamento della Corte di merito, la sentenza venga annullata, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
4.3) Con il terzo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione con cui la Corte di merito ha assolto, per non avere commesso il fatto, GA.Sa. dal reato di peculato sub V), relativo all'appropriazione di parti dei computerà prelevate nell'ambito della perquisizione alla scuola "Diaz-Pascoli".
Rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la penale responsabilità, negata dal primo giudice, del Ga. quale responsabile dell'operazione, per i reati, poi dichiarati prescritti, di perquisizione arbitraria, violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento aggravato, riconoscendo che anche in quell'edificio v'era stata un'operazione di perquisizione organizzata, e con la precisa finalità di impedire l'ulteriore ripresa di quanto la Polizia stava compiendo nell'edificio di fronte, e di eliminare le riprese audio e video ed i supporti necessari per la memorizzazione, come gli hard disk dei computers.
Peraltro, ad avviso del ricorrente Procuratore generale, il giudice d'appello, in contraddizione con la propria lettura delle emergenze processuali, secondo cui dal cospicuo dato testimoniale emergeva che nella perquisizione, per altri aspetti superficiale, l'interesse degli operatori era "concentrato sui materiali informatici ed audio visivi", aveva poi escluso la consapevolezza del responsabile dell'operazione proprio in relazione alla condotta più significativa, l'asportazione di parti dei computers, fra l'altro, avvenuta in modo del tutto evidente, così negando la posizione di comando che aveva accertato nel ritenerne la responsabilità per i restanti reati; peraltro, con l'ulteriore contraddizione del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologia), contestata sub S), per la condotta di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio, posta in essere al fine di commettere sia il reato di danneggiamento che quello di peculato, aggravante che secondo la Corte sarebbe integrata, "essendo stata la perquisizione finalizzata a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse".
4.4) Con il quarto motivo censura la dichiarazione da parte della Corte territoriale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati Ca., Fo., B., T., Lu., Z., Ce.An., Le., S. e Co. in ordine ai reati di lesioni personali lievi loro ascritti al capo H).
Deduce violazione di legge e propone eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 117 Cost. , comma 1, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 .
Osserva in primo luogo il ricorrente che dalle sentenze di merito emerge una situazione per la quale i trattamenti inflitti alle persone indicate nel capo H) in occasione dell'intervento della polizia nel plesso scolastico "Diaz-Pertini" ben potrebbero essere ricompresi nella nozione di "tortura o di trattamenti inumani o degradanti" previsti dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con plurime sentenze, che, secondo il ricorrente, si riferirebbero a situazioni di minor gravità rispetto a quella dei fatti che dalle sentenze di merito appaiono essersi verificati nell'occasione per cui si procede.
Rileva altresì il Procuratore generale che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, è indispensabile che gli ordinamenti degli Stati prevedano norme che garantiscano la punizione di fatti e atti di prevaricazione del genere, provenienti da esponenti dell'Autorità, con abuso dei loro poteri, e soprattutto che garantiscano che l'accertamento e la repressione dei reati non abbiano limiti dipendenti dal trascorrere del tempo.
Osserva quindi che, poichè, secondo la Corte costituzionale, le norme della CEDU - nel significato attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - integrano quali "norme interposte" il parametro costituzionale di cui all'art. 117 Cost. , comma 1, nella parte in cui impone che la legislazione interna si conformi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, un rilevato contrasto con una norma CEDU comporta la necessità della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117 Cost. , comma 1", della norma interna, l'art. 157 c.p. , per contrasto con l'art. 3 della CEDU, nella parte in cui non esclude dalla prescrizione i delitti, comunque nominati e qualificati ai sensi del diritto interno, integrati da condotte realizzate in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Evidenzia al proposito che nella giurisprudenza costituzionale, e di questa Corte di legittimità, esisterebbero spazi di configurabilità della questione, anche se comportante una possibile incidenza sulla riserva di legge in materia penale (superabile con il riferimento al disposto della norma costituzionale violata che configura un vero e proprio obbligo di conformità per lo Stato sottratto alla discrezionalità del legislatore); espone poi i profili di rilevanza nel procedimento di un'eventuale dichiarazione di illegittimità, pur a fronte dell'intangibilità del principio di irretroattività della norma meno favorevole.
4.5) Con il quinto motivo il Procuratore generale censura la motivazione della sentenza della Corte territoriale che, a fronte di un fatto qualificabile nei termini di cui sopra, aveva applicato all'imputato Fo. le attenuanti generiche, determinando in tal modo l'estinzione per prescrizione anche del delitto di lesioni gravi lui ascritto.
RICORSO G..
5.1) I difensori di G.F. deducono, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e) assumendo che la dichiarazione di responsabilità a carico del loro assistito per i reati di cui all'art. 479 c.p. (capo A); art. 368 c.p. (capo B) e art. 606 c.p. (capo E), si caratterizza, da un lato, per erronea applicazione della regola di giudizio in tema di valutazione della prova e, dall'altro, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle argomentazioni svolte dalla difesa nelle diverse memorie difensive depositate nei due gradi di giudizio di merito.
Il giudice di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, avrebbe dovuto delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, ma nella specie la motivazione della sentenza di secondo grado appariva irrazionale in quanto la decisione di ribaltare la sentenza assolutoria si fondava su conclusioni del tutto immotivate ed illogiche, che avevano travisato il portato probatorio con un approccio motivazionale intenzionalmente "fattualistico" in una con una ricostruzione dei fatti che non giustificava le conclusioni in punto di affermazione della responsabilità, avendo la Corte territoriale operato un evidente "salto logico" laddove non aveva spiegato attraverso quale argomentazione razionale, ispirata ai canoni della logica, fosse giunta ad una affermazione di colpevolezza soltanto sulla base della ricostruzione dei fatti.
L'affermazione dei giudici secondo cui quello del G. - Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato - sarebbe stato un concorso morale appariva una formula vuota, in mancanza della indicazione della rilevanza causale, rispetto al fatto, della condotta ascritta all'imputato a titolo di concorso morale, non avendo i giudici spiegato attraverso quale argomentare giuridico e/o logico tale conclusione fosse legittima, come se fosse di per sè sufficiente la dimostrazione che il G. rivestisse, in quella occasione, una posizione apicale nel contesto degli avvenimenti relativi alla irruzione e alla perquisizione effettuate, nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, presso l'istituto scolastico "Diaz-Pertini" di Genova in occasione del vertice del G8.
Un simile ragionamento avrebbe dovuto comportare di conseguenza la responsabilità anche di altri soggetti - quali il Prefetto A., vice capo vicario della Polizia di Stato, e il Prefetto L.B. - che, in quella occasione, rivestivano cariche ben più alte rispetto a quella del G., tutte le iniziative necessarie ad effettuare la perquisizione alla scuola "Diaz-Pertini" avendo trovato nel Prefetto A. il riferimento istituzionale principale, il quale nel corso dell'operazione aveva sempre tenuto i contatti con il Capo della Polizia, come aveva riferito sul punto il Prefetto L.B. e, al termine di essa, si era incontrato, da solo, con il dott. Ca., comandante del 1 Reparto Mobile di Roma, per poi vagliare il comunicato, da leggere nel corso della conferenza stampa tenutasi nei locali della Questura la mattina successiva.
Lo stesso A. - evidenziano ancora i difensori - aveva sempre ribadito che la decisione di compiere la perquisizione, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., considerata come una doverosa reazione all'accaduto ed anche strumento necessario per la individuazione dei manifestanti violenti, presso l'istituto scolastico "Diaz-Pertini", era stata assunta in maniera unanime, assieme al Questore (dott. C.F.), L.B., M. e G., mentre lo stesso C., nell'illustrare quella riunione, aveva dichiarato che nessuna pressione era giunta dal dott. G..
Inoltre - prosegue la difesa del ricorrente - la stessa sentenza impugnata aveva ammesso esservi stato uno "stacco temporale" tra la condotta ascritta al G. e il momento in cui erano stati redatti i verbali ritenuti falsi, durante il quale si ignorava cosa avesse fatto il prevenuto, senza che neppure nel momento della sua accertata presenza sul luogo dei fatti fosse dato rinvenire qualsivoglia elemento dimostrativo in via diretta del concorso morale, ritenuto probatoriamente accertato in via indiretta, attraverso fatti ritenuti dai giudici "concludenti".
Tuttavia, per argomentare il passaggio logico dal fatto noto a quello ignoto, secondo la regola di cui all'art. 192 c.p.p. , comma 2 il giudice deve tener conto della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ed il suo giudizio conclusivo deve essere l'unico possibile, alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana, e nella specie i dati probatori acquisiti al processo dimostravano in maniera inequivoca che il dott. G. non aveva avuto alcun controllo del contenuto degli atti pubblici di cui al capo A), ritenuti falsi, allorquando essi erano stati confezionati in Questura dopo l'intervento alla "Diaz-Pertini", oltre alla circostanza per cui il ricorrente non era un ufficiale di p.g..
Non era pertanto possibile, in tale contesto, sostenere che i falsi verbali erano la conseguenza, sui piano causale, delle condotte ascritte al G., non essendo possibile affermare che egli fosse consapevole proprio di ciò che, solo successivamente, con i verbali ritenuti falsi, era stato da altri rappresentato, tanto che la stessa sentenza aveva dato atto dell'assenza del dott. G. in Questura nella fase della redazione degli atti ritenuti falsi.
Quanto agli elementi reputati dalla Corte genovese dimostrativi della presunta consapevolezza del G. in ordine al contenuto falso dei verbali, vi era stato un travisamento della prova, in quanto nella conversazione telefonica, avvenuta alle ore 2,56 del 22.7.2001 tra il prevenuto ed il dott. Ca., G. aveva affermato di aver solo chiesto a Ca. che se vi erano stati dei feriti "se li facesse refertare, non di evidenziare una forte resistenza assolutamente", come era comprovato dal contenuto della conversazione - depositata in dibattimento dalla difesa - tra il dott. Ca.
ed il dott. M., registrata sulla linea 113 della Questura, intervenuta subito dopo la precedente conversazione tra G. e Ca., nonchè dagli stessi referti medici prodotti dal personale del 7 Nucleo del 1 Reparto Mobile di Roma, mai tacciati di falso, dove era apposto l'orario in cui era avvenuta la visita del paziente, tutti cronologicamente successivi alla telefonata intercorsa tra G. e Ca..
Quest'ultimo, inoltre, aveva dichiarato che al ritorno dall'operazione aveva avuto modo di intrattenersi con il dott. M.L., dal quale aveva ricevuto i complimenti per l'operato del 7 Nucleo nel corso dell'intervento alla scuola "Diaz- Pertini"; con il dott. C., vice capo vicario della Questura di Genova; con il Prefetto A., con il quale aveva parlato de visu, per circa un'ora, dell'operazione appena conclusa, senza aver avuto occasione alcuna di parlare con il dott. G. nel momento in cui si era recato in Questura per redigere la relazione.
Vi era stato pertanto - concludono sul punto i difensori - il travisamento della prova essendo rimasto dimostrato che G. non aveva mai richiesto a Ca. la stesura di una relazione nè tanto meno sollecitato la produzione di "più certificati medici".
Quanto poi alla testimonianza dibattimentale del Prefetto A., da cui la sentenza aveva ritenuto dimostrato come, dal momento della perquisizione presso la scuola "Paul Klee" del 21.7.2001, il G. fosse stato di fatto messo a capo delle operazioni di ordine pubblico, con conseguente passaggio in secondo piano della figura del Prefetto A.A., anche relativamente a tale circostanza la Corte territoriale era incorsa nel travisamento della prova, avendo i giudici dell'appello omesso di valutare gran parte degli eventi che avevano preceduto la perquisizione presso la scuola "Paul Klee", dimenticando di narrare il ruolo avuto dal vice capo vicario della Polizia in quella vicenda, facendo assurgere a prova una non documentabile telefonata del Capo della Polizia, Prefetto D.G.G., il quale, a dire dell' A., avrebbe chiesto di delegare il G. per quella operazione, conversazione che non aveva trovato alcun riscontro obiettivo nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Così facendo, però - lamenta la difesa del ricorrente - la Corte di appello aveva conferito al Prefetto A. una veste di assoluta estraneità ai fatti, del tutto distonica con la funzione svolta nel corso del "G8" e con quanto scaturito dal compendio probatorio posto a sostegno della motivazione emessa dal tribunale di Genova, dal momento che in base al compendio probatorio relativo al primo intervento presso la scuola "Paul Klee", alle ore 10 del 21.7.2001, emergeva la totale estraneità ai fatti del dott. G. e, inversamente, la responsabilità del Prefetto A., dal momento che le deposizioni dei funzionari di polizia partecipi, a diverso titolo, a quel primo intervento (dott. N.F.;
dott. Z.P.; dott. C.G.), avevano illustrato il fallimento del primo tentativo di perquisizione e l'estraneità a quei fatti del dott. G. e dello S.C.O., ed invece la responsabilità del Prefetto A., evidente anche nel secondo intervento presso il predetto istituto scolastico non dovuto all'iniziativa del dott. G., come confermato anche dal dott. D.V., funzionario che aveva proceduto alla perquisizione presso la scuola "Paul Klee", il quale aveva dichiarato di aver effettuato l'intervento su ordine dell'Operativo e di non aver ricevuto alcuna disposizione dal dott. G., a lui noto solo di nome.
Inoltre, l'informativa di reato ex art. 347 c.p.p. , datata 21.7.2001, su carta intestata della Squadra Mobile di Genova - S.C.O., recava la firma del dott. D.N., mentre dall'ulteriore documentazione depositata presso la Procura alle ore 16,25 del 22.7.2001 risultava che tutti gli adempimenti di natura procedurale (verbale di arresto; verbale di perquisizione e sequestro;
annotazione redatta dal dott. D.; annotazione redatta dal dott. C.; annotazione redatta dall'Ispettore superiore M.T.), relativi alla predetta perquisizione, erano stati eseguiti dallo S.C.O. di Genova.
Quanto ai riscontri oggettivl alla deposizione di A., ritenuti dalla Corte genovese decisivi, non era dato comprendere - secondo la difesa - come la presenza del G. presso la scuola "Diaz-Pertini" costituisse un riscontro oggettivo decisivo in termini di colpevolezza, anche perchè dal frammento video 234 che lo riprendeva, attraverso le deposizioni, riportate nei contributi difensivi ed ignorate dai giudici, emergeva che l'imputato era intento ad indicare con il manganello (e non con il "tonfa", in dotazione solo agli operatori del 7 Nucleo del 1 Reparto Mobile di Roma) le impalcature, non ad ordinare di fermare i fuggitivi, come invece ritenuto erroneamente in sentenza con riferimento ai 13 frammenti di cui alla consulenza delle parti civili, dal momento che l'immagine in questione era antecedente e non inclusa in quei 13 frammenti.
Dopo aver appreso del rinvenimento delle bottiglie molotov e del tentativo di accoltellamento dell'agente N., il dott. G. - proseguono i difensori - si era convinto, anche a seguito di quanto acquisito de relato da chi era intervenuto per primo, che ci fosse stata una forte resistenza, sì da affidare al dott. F.F. - funzionario della Squadra Mobile di Padova che sul punto aveva deposto - l'incarico di procedere ad una perquisizione più accurata, di sistemare gli oggetti rinvenuti e di attribuire quanto sequestrato ai singoli occupanti della scuola, circostanza confermata anche dal dott. F.F., il quale aveva assistito personalmente al conferimento dell'incarico al predetto, per cui anche sul punto vi era stato travisamento della prova, come pure allorchè i giudici di appello avevano sostenuto che il G. stava rilasciando interviste alla stampa, dal momento che se i frammenti video fossero stati riproposti anche con l'audio tale circostanza non sarebbe risultata.
La sentenza, dunque, confondendo la atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p. con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi, non si era preoccupata di indicare quali sarebbero state le disposizioni impartite dal dott. G., cioè se esse fossero dirette ad ottenere il confezionamento di verbali falsi, non essendo al riguardo sufficiente affermare che il ricorrente ed il dott. L. avessero la linea di comando delle operazioni, anche perchè in proposito sul punto vi era stato un ulteriore travisamento della prova, in quanto il teste F. aveva espresso solo impressioni, prive di riscontro; il teste dott. C. aveva affermato che il dott. G. era gerarchicamente subordinato al Prefetto A., al Prefetto L.B. e al dott. C., mentre il tenente C. aveva, nella sua deposizione dibattimentale, rivisto in senso favorevole all'imputato le sue dichiarazioni, in quanto, dopo aver effettuato una individuazione fotografica del tutto irrituale, riconoscendo il dott. G. come la persona che gli aveva detto di non preoccuparsi del ferimento del sig. C.M., solo su sollecitazione del Pubblico Ministero, che gli aveva mostrato la foto dell'imputato asserendo che questi era uno dei funzionari in giacca e cravatta quella sera, posto successivamente, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di fronte a tutte le discordanze tra le sue dichiarazioni ed il quadro probatorio formatosi, aveva finito con l'ammettere di poter aver visto il dott. G. in momenti successivi all'individuazione del C., anche perchè il dirigente, a dire del teste, non indossava il casco.
Quanto alla consapevolezza in capo al dott. G. della falsità dei verbali redatti la notte del 21.7.2001 - osservano ancora i difensori - la sentenza dimenticava che per poter ritenere sussistente una condotta colpevole del G. a titolo di concorso morale, non doveva essere dimostrata l'esistenza di atti di violenza commessi ai danni di alcuni civili, quanto invece la consapevolezza in capo al ricorrente della illegittimità di quelle violenze, anche di quelle perpetrate all'interno della scuola "Diaz- Pertini", nonchè la volontà di farle invece apparire come legittime nel corpo dei verbali poi da altri redatti.
In ordine poi alla motivazione relativa alla vicenda delle bottiglie molotov, l'illogicità era manifesta, la perentoria affermazione circa l'essersi L. e G. "preso atto del fallimentare esito della perquisizione, adoperati per nascondere la vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predisporre una serie di false rappresentazioni della realtà a costo di arrestare e accusare ingiustamente i presenti nella scuola" essendo rimasta priva di qualsivoglia spiegazione, il materiale video (costituito dal reperto 199), totalmente travisato dalla Corte di appello, dimostrando la totale estraneità del G. a qualsiasi conversazione o rapporto con chicchessia, notandosi il ricorrente impegnato in una sequenza di telefonate che palesavano il suo disinteresse a ciò che stava accadendo in relazione al rinvenimento delle molotov, tanto che gli altri funzionari presenti ai "conciliabolo", M. e F., non avevano mai assunto la veste di imputati nel processo, la posizione del primo essendo stata archiviata ed il secondo mai risultato indagato.
Da nessun elemento - proseguono i difensori - era emerso che il dott. G. fosse a conoscenza del fatto che le bottiglie molotov provenissero da un luogo diverso da quello ove ne era stato attestato il rinvenimento; non vi era prova che il prevenuto avesse detto al dott. Ca. di redigere una relazione di servizio falsa e la sentenza non si era preoccupata dell'intervallo temporale intercorrente tra la presenza del G. ai fatti ed il momento (di molto successivo) della redazione dei verbali in Questura, momento al quale il G. non aveva partecipato, come riconosciuto dalla stessa sentenza.
5.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e) per avere la sentenza di secondo grado ignorato non solo le questioni rappresentate dalla difesa nelle memorie depositate in appello, ma anche le convincenti argomentazioni del tribunale di Genova, che aveva mandato assolto l'imputato dai reati contestatigli, fino al punto di ritenere sussistente la responsabilità del ricorrente per imputazioni neppure formulate dalla Pubblica accusa, come quella per i reati contestati al capo H) (lesioni personali dolose), di cui tutti erano stati ritenuti responsabili, a titolo di dolo e a prescindere dagli eventuali personali contributi alla realizzazione dei fatti di reato, ritenendo la Corte di merito ininfluente la circostanza che precedenti imputazioni a titolo di lesioni nei confronti dei vertici della Polizia fossero state archiviate per essere in questo processo il materiale probatorio a disposizione di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione.
Anche in questo caso - osservano i difensori - vi era stato vizio di travisamento della prova, in quanto il 3.3.04 vi era stata la richiesta di rinvio a giudizio del G. per i reati di cui al presente procedimento; in data 13.12.04 il G.U.P. aveva accolto la richiesta; in data 26.12.04 vi era stata richiesta di archiviazione della posizione del G. in relazione ai reati di lesioni; in data 6.4.05 si era tenuta la prima udienza del "Processo Diaz"; in data 15.6.05 il G.I.P. aveva emesso ordinanza di archiviazione nei confronti del dott. G. per i reati di lesioni, osservando come non potesse desumersi dall'omogeneità dei comportamenti tenuti da quasi tutti gli agenti, indipendentemente dal reparto di appartenenza, che l'operazione fosse stata sin dall'inizio concepita come una sorta di "spedizione punitiva"; che pertanto l'ordinanza di archiviazione era successiva all'inizio del processo "Diaz" e quindi il giudice aveva avuto a disposizione tutto il materiale che era stato riversato anche nel dibattimento principale, nulla essendosi aggiunto in merito a quelle fasi.
Circa il delitto di calunnia, di cui al capo B), la Corte di merito aveva fatto leva su tre elementi indizianti: il ritenuto fallimento dell'alibi; la presunta sollecitazione al dott. Ca. di redigere un'informativa completa, anche sul punto delle riferite (false) resistenze incontrate all'interno dell'edificio; la presunta richiesta al medesimo funzionario di confrontarne il contenuto con quello di altre relazioni.
Si era però trattato - lamentano i difensori - di inferenze illogicamente fondate sull'attività istituzionale del dott. G., in assenza della prova della consapevolezza da parte del medesimo della falsità degli episodi di resistenza o finanche della collocazione nella scuola Pertini di bottiglie molotov aliunde rinvenute.
Quanto al fallimento dell'alibi già il tribunale di Genova aveva evidenziato la confusione e l'agitazione che regnavano in quei momenti, con operatori delle Forze dell'ordine che si muovevano "senza un preciso riferimento organizzativo...con le allarmanti notizie circa l'arrivo di altri gruppi di appartenenti al "black bloc", e quindi non poteva escludersi "che i ricordi di singoli avvenimenti e dei particolari possano essere imprecisi, confusi e lacunosi", per cui il coinvolgimento dell'imputato nel reato di cui al capo B) si riduceva ad una sorta di responsabilità "da frammento filmico" desumibile dalla circostanza che il funzionario dello S.C.O. compariva in alcune riprese del "celeberrimo filmato 199 (scena del c.d. conciliabolo)" e senza che fosse rimasto appurato a quale dei funzionari presenti si fosse riferito il dott. L. nell'affermare che in quella occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle molotov.
In ordine al delitto di falso ideologico contestato al capo A) si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e) per avere i giudici di appello basato la responsabilità sempre sulla "posizione di comando" del G. nell'operazione di perquisizione nella scuola "Pertini", prendendo a base la testimonianza del Prefetto A. e le operazioni di perquisizione presso la scuola "Paul Klee", senza però considerare che il ricorrente non era presente in Questura mentre altri ufficiali redigevano gli atti asseritamene affetti da falsità e fornendo una ricostruzione dell'elemento soggettivo improntata alla logica del "non poteva non sapere" in quanto - secondo i giudici di appello - il G. era a conoscenza delle violenze perpetrate in assenza di qualsiasi causa giustificativa poichè, o vi aveva assistito direttamente, oppure aveva sicuramente riscontrato gli effetti di una violenza, oppure perchè qualcuno glielo aveva riferito, col risultato finale di declinare in ogni caso una responsabilità di posizione dedotta dal ruolo dell'imputato e dalle sue attività istituzionali.
Anche in ordine alla responsabilità per il delitto di cui al capo E) - lamenta il ricorrente - la motivazione della sentenza era di tipo "circolare": poichè il G. aveva collaborato attivamente alla predisposizione di prove false, ne conseguiva la responsabilità anche nella decisione di procedere all'arresto, senza però che venisse individuata nè la condotta asseritamente concorsuale dell'imputato nella decisione di procedere agli arresti, nè il momento temporale in cui collocare tale decisione.
5.3) Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla aggravante relativa alla natura fidefaciente degli atti pubblici asseritamene falsi, riscontrata dalla Corte genovese limitatamente alle attestazioni relative alla "resistenza incontrata anche all'interno dell'istituto da parte degli occupanti, che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia", all'utilizzo di quanto rinvenuto all'interno dell'istituto come arma impropria dagli stessi occupanti, al rinvenimento di due bottiglie incendiarie in luogo visibile ed accessibile a tutti.
Sennonchè - secondo il ricorrente - doveva escludersi che l'ordinamento avesse conferito ai pubblici ufficiali redigenti il potere di rappresentazione all'Autorità giudiziaria dei fatti cui avevano assistito per lo scopo di attribuire ad essi pubblica fede, limitandosi l'ordinamento processuale penale a riconoscere tali poteri per scopi inerenti lo svolgimento del servizio di polizia giudiziaria, che, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. , è quello di prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, non certo fissare ad un dato momento una verità che solo il processo penale è in grado di disvelare.
Peraltro - concludono i difensori - l'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2 non era stata nè formalmente nè sostanzialmente contestata nel capo A) dell'imputazione, per cui vi era stata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
RICORSO L..
6) L.G. è stato condannato dalla Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza assolutoria del tribunale, per il delitto di falso ideologico in atto pubblico rubricato al capo A), ed è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dai delitti di calunnia, rubricato sub B), e di arresto illegale, così riqualificata l'originaria imputazione (sub E), di abuso d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore delle parti civili.
Propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
6.1) Con il primo articolato motivo, lamentando che la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito, nella valutazione della propria posizione, condotte illecite, quali lesioni, ulteriori rispetto a quelle oggetto dei capi di imputazione, individua elementi di illogicità della motivazione, interni al provvedimento, nel percorso argomentativo relativo a tutte le fasi degli avvenimenti in oggetto, sia nella fase genetica dell'operazione, sia nella fase attuativa dell'intervento presso il plesso scolastico "Diaz".
In primo luogo deduce vizio di motivazione sulla circostanza, ritenuta dalla Corte d'appello, che al momento della riunione in Questura, quando era stata decisa l'operazione, i funzionari che avevano deliberato l'intervento presso la scuola sarebbero stati già al corrente, per la telefonata fra M. e K., che in quel luogo non potevano esservi "black bloc".
La Corte, che aveva rovesciato la valutazione di attendibilità del resoconto di M. su quella telefonata, dando maggior credito alla versione definitiva del suo interlocutore, avrebbe quindi considerato che, nel momento in cui discutevano se intervenire o meno, gli esponenti della Polizia di Stato avessero quell'informazione.
Il giudice d'appello in tal modo si sarebbe posto in contraddizione con le proprie valutazioni del comportamento del Vice Capo della Polizia, Prefetto A., presente a quella riunione, il quale aveva ritenuto che si potesse intervenire presso la scuola sulla base del medesimo patrimonio informativo, rappresentato dall'esito del pattugliamento in zona, con l'aggressione alla pattuglia, del sopralluogo personale di M. e della telefonata di questi con K..
Se A., si sostiene, era stato considerato in buona fede, sulla base delle informazioni avute, la stessa condizione si sarebbe dovuta riconoscere agli altri partecipanti alla riunione, che invece in seguito erano stati imputati.
Una tale situazione avrebbe dovuto logicamente portare a considerare adeguata la risposta di una perquisizione generalizzata decisa da persone che avevano le medesime informazioni potenzialmente fallaci che avevano qualificato la buona fede riconosciuta ad A..
La Corte, che attribuisce rilievo alla precedente operazione presso la scuola "Paul Klee", ritenendo che la mancata convalida degli arresti eseguiti in quell'occasione per un'ipotizzata associazione a delinquere avrebbe dovuto costituire remora ad agire con la medesima impostazione, avrebbe poi omesso di riscontrare gli esiti di quell'operazione ed avrebbe dimenticato che per l'A.G. le regole applicabili in sede di perquisizione di edifici pubblici e (l'eventuale) consequenziale sequestro erano state ritenute non erano necessariamente condizionate dall'adozione di criteri che consentissero di attribuire ad un soggetto determinato, tra quelli presenti nel luogo, le armi eventualmente rinvenute.
In più, contraddittoria sarebbe l'impostazione della Corte territoriale che, da un lato avrebbe attribuito ai dirigenti, al momento della decisione di intervento, la volontà di procedere ad arresti tramite perquisizione per possesso di armi, pur accreditando dall'altro che i medesimi fossero consapevoli della scarsa probabilità che vi fossero armi all'interno della scuola "Diaz- Pertini", non considerando che in tal modo si escludeva una delle motivazioni ritenute alla base dell'azione.
Si lamenta poi mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte aveva ritenuto che, già nella preventiva riunione in Questura, erano state ideate ed in parte poste in esecuzione le condotte finalizzate all'arresto illegale ed alle lesioni, per l'assenza di direttive al personale che doveva operare la perquisizione e per aver i dirigenti preso anche solo astrattamente in considerazione - invece di respingerla seccamente - l'ipotesi di intervento ventilata da Ca., di sgomberare l'edificio con i gas lacrimogeni prima di effettuare la perquisizione.
Una tale valutazione negativa di quegli elementi di fatto si porrebbe in contraddizione con le diverse argomentazioni della sentenza, secondo le quali l'idea degli imputati sarebbe stata quella di procedere ad arresti di massa con riferimento ad un'ipotesi di reato associativo, in prospettiva del quale, sia la mancanza di direttive particolari, sia l'ipotesi di vuotare l'edificio, avrebbero avuto un senso, considerato che tutto quanto rinvenuto all'interno sarebbe stato attribuito all'unico soggetto collettivo. In tal modo la motivazione finirebbe per accreditare un modo di operare che avrebbe avuto l'avallo dell'A.G. e che avrebbe visto gli imputati agire nella consapevolezza di svolgere legittimamente le proprie funzioni.
Manchevole, illogica e contraddittoria sarebbe poi la motivazione della sentenza laddove aveva ritenuto che i dirigenti al massimo livello della Polizia di Stato, seppur consapevoli che nel luogo di intervento gravitàvano soprattutto ragazzi innocui, non solo avevano organizzato un apparato militare sproporzionato all'intervento, ma avevano altresì motivato la truppa alla violenza, fornendo la falsa informazione che all'interno della scuola si trovavano i nemici in quel momento più ricercati dalle forze dell'ordine.
Verrebbe così ascritto agli imputati un progetto in netta contrapposizione con quelle che la stessa Corte di merito aveva ritenuto essere le finalità dell'operazione, di riscattare cioè l'immagine della Polizia, com'era dimostrato dal fatto che era stato previsto un risultato destinato ad essere esposto alla pubblica opinione attraverso l'ufficio stampa della Polizia, la cui ostensibilità non sarebbe stata inficiata dall'eventuale mancata convalida degli arresti, scelta che, sul versante mediatico, sarebbe state attribuita all'attività della magistratura.
La sentenza si contraddirebbe quando, dopo aver accreditata una sorta di accettazione di rischio calcolato da parte dei dirigenti, aveva poi affermato che costoro avevano voluto e progettato le lesioni, pur se consapevoli che le conseguenze sarebbero state esattamente quelle che poi si erano manifestate a seguito dell'irruzione, con esiti indubitabilmente in contrasto con la finalità di recuperare l'immagine della Polizia facendo arresti destinati a pubblicità mediatica.
Illogico poi aver ritenuto, da un lato, che gli imputati, già in Questura, avevano realizzato condotte idonee a consumare il reato di lesioni e, dall'altro, aver rilevato che il Capo della Polizia non aveva dato direttive che contemplavano di procedere ad un massacro, finendo per ipotizzare che i dirigenti che si trovavano a Genova avessero autonomamente deliberato una tale azione criminosa, tutto questo senza preoccuparsi di avere una copertura dall'alto, quando poi la stessa motivazione aveva riconosciuto la presenza costante di D.G. nella fase di preparazione dell'operazione, con l'invio di L.B., la richiesta di informazioni e l'invio dell'addetto stampa S..
Infine la Corte di merito - che aveva individuato l'informazione ai reparti che nella scuola v'erano "black bloc" e la predisposizione di un sovrabbondante apparato militare con schiacciante superiorità sui possibili oppositori all'interno dell'istituto, quali elementi significativi di una consapevolezza da parte di chi aveva deciso l'intervento che si sarebbero verificati gli eccessi in concreto manifestatisi - sarebbe poi incapace dare risposte sui motivi per cui i prevenuti avrebbero agito in tal modo, non apparendo verosimile un'impostazione che vedrebbe i dirigenti voler motivare i destinatari della falsa informazione per ottenere maggiore aggressività, del tutto inutile dato l'evidente divario di forze in campo e, in ogni caso, inutile laddove era diretta anche ai carabinieri che, dovendo solo garantire la cintura di sicurezza nel perimetro esterno della zona di operazioni, non avrebbero avuto bisogno di motivazione alcuna.
La circostanza dell'esasperato assetto militare dell'operazione, non potendosi spiegare nella logica di provocare lesioni, finirebbe, secondo il ricorrente, per avere significato solo presupponendo che i dirigenti ritenessero di incontrare forte resistenza alla "Diaz".
Sulla fase più immediatamente operativa, il ricorso evidenzia in primo luogo l'illogicità di una motivazione che dopo aver dato atto della presenza di L.B. come inviato dal Capo della Polizia ed al vertice della catena di comando, poi non ne aveva più considerato la presenza, come se volesse quasi accreditare che i dirigenti sottoposti, nonostante la presenza di quel loro superiore, in contatto continuo con il Capo della Polizia, avessero scelto di percorrere vie autonome, in contrasto con i motivi per i quali era stata decisa l'operazione, ed in modo tale da rischiare di danneggiare quell'immagine che il L.B. era stato chiamato a risollevare con il suo intervento.
Peraltro, l'affermazione della Corte di merito sul fatto che l'operazione sarebbe stata decisa nella piena consapevolezza che alla scuola "Diaz" non vi fossero "black bloc" e che quindi G. e L., al vertice della catena di comando quale configurata dalla Corte, ben si fossero preventivamente rappresentati che era stata decisa un'operazione che avrebbe portato ad affrontare persone indifese e quindi a provocare lesioni - ipotesi che la Corte considera dimostrata dall'indifferenza manifestata dai dirigenti ai primi episodi di violenza avvenuti ancora al di fuori della scuola - si porrebbe in contrasto con il motivo per il quale, sempre secondo la motivazione della sentenza, i vertici presenti sul posto si sarebbero poi indotti a porre in atto una serie di condotte mistificatorie, e cioè l'essersi verificata una situazione, che la Corte considera nuova, quale l'esito infelice, disastroso, dell'irruzione, l'inesistenza dei c.d. "black bloc", l'assenza di armi e lo scarso risultato della perquisizione, che non rendeva sicuri che il ricorso all'ipotesi della resistenza fosse sufficiente per giustificare un arresto di massa.
La motivazione sarebbe poi contraddittoria quando giudica nuova per gli imputati una situazione della quale, secondo quanto esposto in altro passaggio, i dirigenti ben sarebbero stati consapevoli, proprio perchè accusati di aver agito sapendo che gli occupanti della "Diaz" erano in assoluta maggioranza manifestanti pacifici e che scarsamente probabile sarebbe stato rinvenire armi in quel posto.
Affermando che gli esiti dell'operazione non erano previsti ed avevano determinato l'insorgere di azione illecite indispensabili a rimediarvi, la Corte avrebbe accreditato che gli imputati avessero agito nel sospetto che alla "Diaz" vi fossero "black bloc", perchè solo se avessero ritenuto che si sarebbero trovati antagonisti di altro spessore si sarebbe potuta ipotizzare come inaspettata la situazione constatata a posteriori, e ciò si porrebbe radicalmente in contrasto con la ricostruzione dei fatti poi accolta per giungere ad affermare la responsabilità di L..
Per la Corte di merito, quindi, L. e G. avrebbero gestito una vera e propria opera di mistificazione, una serie di operazioni dirette a coordinare l'attività di confezionamento di un complesso di false accuse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze.
Il ricorso denuncia l'illogicità di una tale impostazione, contrastante con quanto affermato dalla stessa sentenza in ordine agli episodi cardine che dovrebbero testimoniare l'azione mistificatoria della catena di comando - quello delle molotov e dell'aggressione all'agente N. - ed evidenzia i passaggi motivazionali relativi alla posizione di Tr. dai quali rilevare come il suo comportamento e le sue motivazioni non fossero state convergenti con quelle attribuite ai vertici della catena di comando, tanto che l'imputato, ritenuto responsabile per il falso sulla provenienza delle bottiglie, era stato poi assolto dalla calunnia, per non esser stato considerato partecipe del ritenuto programma di attribuzione a tutti gli arrestati della detenzione di quegli ordigni, e quindi non aver avuto alcuna indicazione in tal senso dagli imputati.
Quanto al giubbotto lacerato dell'agente N., la Corte irragionevolmente avrebbe ascritto ad un'iniziativa del L. quella di evidenziare l'aggressione, della quale era stato messo al corrente, attribuendogli la consapevolezza che si trattasse di un episodio inventato dall'agente, per il fatto di non aver dato un seguito investigativo ad un episodio grave come quello che gli era stato rappresentato.
Rileva il ricorrente che la sentenza contraddittoriamente attribuisce, da un lato, quella di fare arresti ad una decisione adottata in Questura in un momento anteriore all'azione ed alla comparsa di quegli oggetti - posta poi alla base delle imputazioni di calunnia a carico del massimi rappresentanti della Polizia di Stato - e, dall'altro, ad una decisione estemporanea adottata sui posto da questi ultimi.
La situazione registrabile presso la scuola prima dell'apparizione degli ordigni sarebbe stata già ritenuta sufficiente da dirigenti più alti in grado di L. (e G.) per essere posta alla base di una misura precautelare, così che i vertici della catena di comando presente sul posto non avrebbero avuto alcuna necessità ed interesse di prendere autonome iniziative criminali per giustificare gli arresti.
Rileva inoltre il ricorso che la motivazione parrebbe contraddittoria anche nella parte in cui riconosce la strumentante del rinvenimento delle armi rispetto alla prospettiva di fare arresti di massa per associazione a delinquere attraverso l'utilizzo della perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., in quanto cozzerebbe con la propria diversa prospettazione, che i dirigenti cioè agivano secondo lo schema seguito alla "Paul Klee", nella prospettiva di fare arresti per associazione a delinquere, a prescindere dagli esiti della perquisizione, così che la circostanza che si rinvenissero armi al termine della perquisizione sarebbe stata del tutto indifferente rispetto allo scopo perseguito.
Tanto premesso ed affrontando la questione del comportamento di Tr., il ricorrente evidenzia contraddizioni del tessuto motivazionale laddove aveva ritenuto che Tr. non fosse stato il solo artefice dell'introduzione delle molotov, ponendosi in contrasto con se stessa quando riteneva che costui avesse tenuto condotte oggettivamente idonee a rappresentare una falsa realtà ai riceventi, per poi ipotizzare che gli altri fossero stati messi al corrente del luogo del rinvenimento degli ordigni e che, addirittura, fosse stato invitato a farli trasportare presso la "Diaz", circostanze che farebbero venire meno qualsiasi possibilità di ritenere che i riceventi potessero essere ingannati.
Infine, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che non verrebbe esclusa la responsabilità degli imputati, anche nel caso si fosse trattato di iniziativa autonoma di Tr., senza aver chiarito perchè sia Tr. che N. avrebbero rappresentato il falso ai dirigenti ed, in particolare, a L..
Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento all'indicazione della Corte d'appello secondo cui nel corso del c.d. conciliabolo, ripreso in un filmato in cui il gruppo dei dirigenti osservava le molotov, sarebbe stata presa la decisione di attribuire la detenzione degli ordigni a tutti gli occupanti la scuola e si sarebbe visto successivamente L., allontanarsi dagli altri con il sacchetto delle molotov in mano e consegnarlo alla dott.ssa M., per spezzare la catena che legava lui e gli altri dirigenti agli ordigni e per fare in modo che le bottiglie incendiarie fossero collocate tra gli altri reperti all'interno della scuola.
Illogicamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il limitato tempo di alcuni secondi dell'incontro ripreso dal filmato avrebbe consentito ai vertici di vedere gli ordigni, valutarne e deciderne l'utilizzo, ritenendo necessario introdurli nell'edificio con modalità tali da non coinvolgere i dirigenti, ed affidare l'incarico a L..
Illogicamente sarebbe visto come dimostrazione della consapevole risoluzione criminosa l'affidamento delle bottiglie affinchè venissero portate all'interno della scuola, laddove si accredita che già in partenza sarebbe stato deciso di attribuire a tutti i presenti nella scuola il materiale sequestrato e nessuna necessità avrebbe avuto L., che per l'inganno di Tr. sapeva che le bottiglie erano state trovate all'interno del perimetro della perquisizione, di far collocare le bottiglie in qualche preciso luogo.
Per il ricorrente, tutti gli spunti di illogicità della sentenza nel ricostruire la vicenda delle molotov e la partecipazione del L. alla medesima farebbero cadere il principale argomento su cui la motivazione basa le proprie conclusioni sulla responsabilità per i reati ascrittigli, perchè solo la mala fede nel momento della consegna del sacchetto alla M. renderebbe verosimilmente ipotizzabile che egli avesse tenuto altre condotte delittuose, fra le quali anche quella, conseguente, di contribuire a falsificare i verbali degli atti di polizia giudiziaria che avrebbero costituito la versione ufficiale dell'operazione.
Nè potrebbe ricavarsi, come pretende la Corte, una dimostrazione di mala fede dal suo comportamento processuale, mala fede riportata alle pretese menzogne all'A.G. sullo specifico episodio, quando aveva affermato, prima del rinvenimento del filmato, di non aver assistito al ritrovamento delle molotov, di averle viste conservate in un sacchetto di plastica e di non ricordare chi aveva in mano il sacchetto, ed anche il luogo dove quest'ultime erano state trovate, e poi, alle successive menzogne, dopo la visione del filmato sul conciliabolo, per aver attribuita a M. l'informazione della provenienza delle bottiglie dalla scuola, e per aver sostenuto, smentito dal filmato, di aver affidato le bottiglie alla M. sol perchè, dopo la telefonata con L.B., si era ritrovato da solo nel cortile.
Sul punto la motivazione sarebbe manchevole, illogica e contraddittoria laddove fonda le sue conclusioni, quanto al mendacio di L., su circostanze (incompatibilità della sua versione con quella di M., contrasto rispetto alle risultanze del video 199) che la sentenza afferma essere obiettive.
La versione di M. - secondo cui avrebbe visto due agenti di polizia giudiziaria con il sacchetto contenente le bottiglie dentro la scuota in un momento precedente al c.d. conciliabolo - non sarebbe incompatibile con la versione di L., nè la ritenuta infondatezza della versione di M. potrebbe togliere fondatezza alle affermazioni di L. circa la provenienza da M. di quell'informazione; quanto al video 199, la Corte di merito non aveva considerato che la M. era apparsa sulla scena come unico agente operativo a cui affidare il reperto, dopo la telefonata con L.B. (telefonata non interpretabile come avviso al complice su quanto rinvenuto, perchè era risultato che era stato L.B. a chiamare e non viceversa) e non erano più presenti nè Tr.
nè B., gli unici "protagonisti" rispetto ai quali sarebbe potuto apparire incongruente il comportamento di L., di preferire a loro la M..
Il ricorso evidenzia come le affermazioni della Corte secondo cui quelle di L. non sarebbero dichiarazioni conseguenti ad errori di memoria, ma tesi difensive chiaramente finalizzate solo a prendere le distanze da una situazione conosciuta come fonte di personale responsabilità diretta, sarebbero smentite da dati di fatto ricavabili dal testo stesso del provvedimento, non avendo considerato il giudice d'appello che L. aveva riferito del fatto che le molotov fossero in un sacchetto, prima che fosse emersa l'esistenza del video 199, introducendo cosi in buona fede un elemento non solo incompatibile con la ritenuta volontà di allontanarsi dal fatto, ma anche capace di insospettire l'A.G. a fronte della constatazione che il sacchetto non risultava tra gli oggetti sequestrati alla "Diaz", elencati nel verbale di perquisizione e sequestro.
Neppure sarebbero sospette le sue dichiarazioni circa il fatto che N. aveva descritto l'episodio dell'aggressione come effettivamente avvenuto (dove poi la Corte aveva interpretato la sua mancata reazione come consapevolezza che N. mentiva e come accettazione tacita di un mendacio funzionale alla calunnia che si sarebbe realizzata), rilasciate nello stesso contesto processuale in cui prendeva atto del filmato che lo ritraeva con in mano il sacchetto delle molotov, atteggiamento logicamente incompatibile con quello di chi avrebbe avuto tutto l'interesse di non menzionare l'agente N., per il pencolo di un collegamento fra i diversi episodi costituenti nell'ottica della Corte una generale opera di mistificazione.
6.2) Con il secondo motivo, ripercorrendo i diversi punti già affrontati nel primo, secondo la loro scansione logico temporale, denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte d'appello considerato e confutato gli argomenti del tribunale e delle memorie depositate dalla difesa nel corso del procedimento di appello sui diversi punti rilevanti della vicenda:
- in generale sulle informazioni disponibili (sulla presenza dei "black bloc", sulla configurabilità di un'associazione per delinquere, sul valore informativo del precedente dell'operazione alla scuola "Paul Klee") per le decisioni in fatto e sul piano giuridico da assumere prima dell'intervento;
- sulla configurabilità dell'intervento quale spedizione punitiva;
- sui tempi dell'intervento, laddove L. sarebbe intervenuto dopo che gli arresti erano già stati eseguiti, a fronte di atteggiamenti delle persone che si trovavano in via Cesare Battisti quella sera che avevano dato luogo a precedenti richieste di intervento degli abitanti al 113 ed un comportamento delle persone presenti alla scuola che si erano apprestate a barricarsi per resistere all'intervento della polizia;
- sulla posizione del ricorrente nel gruppo di dirigenti ed in particolare sul suo ruolo effettivo e su quello attribuitogli nella vicenda presso la scuola "Diaz";
- sul coinvoigimento negli episodi N. e Tr., laddove un suo comportamento derivante da false rappresentazioni dei sottoposti sarebbe stato interpretato come predisposizione consapevole del falso, sia rivolto al diretto superiore che all'esterno, A.G. compresa;
- sulla sottovalutazione della circostanza che nel periodo successivo egli non si era mai occupato della redazione degli atti in cui si sarebbe dovuto concretizzare il piano consistente in una serie di falsi verbali;
- sul rilievo attribuito a sue pretese menzogne nel corso delle indagini, che sarebbero state viste, non come difettosi ricordi, quanto come tentativi di stornare da sè le responsabilità.
6.3) Con il terzo motivo deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante da altri atti del processo per travisamento della prova, laddove la Corte di merito aveva sostenuto la tesi secondo cui L. era uno dei vertici della catena di comando operante sul posto, facendo riferimento alle testimonianze F., C. e C., secondo i quali L. e G. avrebbero diretto, comandato e dato disposizioni, con un travisamento dei relativi contributi testimoniali, atteso che dalla lettura integrale del verbale delle dichiarazioni del C. (che vengono allegate) non si ricaverebbe la circostanza riferita dalla Corte in ordine al modo con il quale il teste avrebbe descritto il comportamento di L., e, quanto ai restanti testi, essi non si sarebbero riferiti ad alcuna condotta di L..
MEMORIA L..
6.4) Con una delle memorie depositate dalla difesa L. viene ripercorso il ragionamento della sentenza di appello nella ricostruzione dei vari momenti della vicenda e dei suoi passaggi determinanti, dalla decisione di intervento, alla propria presenza presso la scuola nel momento dell'azione, alla fase della comparsa delle molotov, alla vicenda N. ed a quella successiva della redazione degli atti, individuandosi, da parte della difesa, come elemento determinante, decisivo per la valutazione del ricorrere di tutti gli addebiti, quale fosse il grado di conoscenza, da parte dei presenti alla decisione in Questura, sul tipo di persone che sarebbero state trovate nella scuola "Diaz" (divenendo determinanti al proposito gli esiti dei contatti preliminari con la zona e la telefonata M. - K.) e si lamenta che il postulato secondo cui L. e gli altri dirigenti avevano consapevolezza, già dal momento in cui decidevano di intervenire, che alla "Diaz" non si trovavano i "black bloc" sarebbe frutto di vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità.
Si lamenta il rovesciamento delle conclusioni cui era giunto il tribunale al proposito, sulla base di mera rivalutazione di prove testimoniali, e soprattutto di quelle concernenti il contenuto della telefonata fra M. e K., laddove il tribunale non aveva ritenuto attendibile il secondo.
Poichè una tal operazione era dipesa dalla semplice rivalutazione delle verbalizzazioni, si sarebbe determinata un'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 603 e 605 c.p.p. in contrasto con le più recenti interpretazioni dell'art. 6 CEDU proposte dalla Corte di Giustizia, secondo argomentazioni riprese e ampliate in altra memoria.
Si rileva poi che l'affermazione della Corte di merito si porrebbe in netta contraddizione con circostanze evidenziate in altra parte della sentenza. Infatti, la sentenza impugnata affermerebbe da un lato l'attendibilità delle dichiarazioni di A. dalle quali risultava che gli imputati si erano, in buona fede, rappresentati una certa situazione di fatto presso quel plesso scolastico, e dall'altro l'esatto contrario, tramite il recupero dell'attendibilità di K., la cui informazione sarebbe stata che alla "Diaz" si trovavano per lo più ragazzi inermi.
Vien ribadito, infine, che altro momento di contraddizione della motivazione della sentenza si rivelerebbe laddove, una volta ritenuto che l'organizzazione dell'intervento testimoniava che si volevano arrestare e ledere persone pacifiche, ed evidenziata la prevedibilita di eventi lesivi che non sarebbero stati scriminati e la consapevolezza che non sarebbero state trovate armi per giustificare gli arresti, accredita che l'opera di mistificazione era iniziata ed aveva trovato punti di rilievo nella vicenda delle molotov e dell'aggressione al N., proprio per rimediare ad una situazione, inesistenza di armi e di "black bloc", che non era stata prevista, in quanto inaspettata.
RICORSI C. e F..
7) C.G. e F.F., assolti in primo grado dai reati di falso ideologico (capo C), di calunnia (capo D) e abuso d'ufficio (capo E), sono stati condannati per il falso e prosciolti per prescrizione dall'abuso d'ufficio, riqualificato ex art. 606 c.p. , da parte del giudice d'appello che aveva poi omesso in dispositivo un qualsiasi specifico provvedimento, in ordine alla calunnia.
Hanno proposto unico ricorso per cassazione fondato su sette motivi.
7.1) Con un primo articolato motivo deducono mancanza, contraddittorie-tà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato e da atti del processo specificamente indicati quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di falso ideologico in atto pubblico (sub C), calunnia (sub D) e arresto illegale (sub E) sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Rileva il ricorso la peculiarità di una sentenza del giudice d'appello che nel riformare integralmente la decisione assolutoria del primo giudice, non avrebbe rispettato i necessari canoni di completezza di motivazione, nè avrebbe considerato i contributi delle difese, le quali, non avendo proposto motivi di impugnazione, avevano contrastato il gravame del Pubblico Ministero producendo memorie il cui contenuto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare.
Il Giudice d'appello, ove aveva disatteso le conclusioni della sentenza di prime cure con riferimento alla ricostruzione degli accadimenti e, in particolare, con riferimento al fatto che i sottoscrittori dei verbali oggetto dell'imputazione di falso non potessero non essere consapevoli della non rispondenza al vero delle circostanze ivi riportate, non avrebbe correttamente applicato i criteri interpretativi delineati dalla giurisprudenza.
La sentenza d'appello, lungi dal dimostrare puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti contenuti nella sentenza di 1 grado e nei contributi offerti dalla difesa, si sarebbe limitata ad una diversa lettura di alcuni dati probatori ritenuti rilevanti, spesso avvinti da mere congetture, omettendo sia di censurare puntualmente le ragioni che avevano giustificato il provvedimento assolutorio riformato, sia di valutare gli ulteriori elementi di prova che si prestavano a disarticolare l'impianto logico assunto come corretto, sia di giustificare la differente valutazione di elementi di prova, già valutati in primo grado, ma in termini tali da giustificare un provvedimento di segno opposto. Finendo anche per travisare il contenuto di alcuni elementi di prova.
Erroneamente, e non considerando le deduzioni difensive al proposito, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'irruzione mattutina nella scuola "Paul Klee", dove erano stati operati arresti per i medesimi reati per i quali si sarebbe proceduto poi contro gli occupanti della scuola "Pertini", con gli arrestati rimessi subito in libertà, era stato un ineludibile precedente storico che avrebbe dovuto determinare la consapevolezza che te operazioni di perquisizione locale in un edificio pubblico come una scuola e l'eventuale sequestro di armi non avrebbero potuto condurre all'attribuzione generalizzata ed indistinta a tutti i presenti dell'illegittima detenzione delle armi; il giudice d'appello non aveva peraltro considerato che la scansione temporale degli avvenimenti (laddove i verbali relativi alla "Paul Klee" erano giunti all'A.G. ore dopo che si erano verificati i fatti presso il plesso scolastico "Diaz") escludeva che gli avvenimenti in questione potessero avere, ed aver avuto, una rilevanza nello sviluppo delle successive vicende.
La Corte territoriale, nel valutare la vicenda dell'aggressione alla pattuglia transitata in via Cesare Battisti nella sera del 21 luglio, avrebbe sminuito l'entità dell'assalto ai veicoli (così da delegittimare la scelta "interventistica" discussa ed adottata in Questura) valorizzando la testimonianza di una parte civile, il dott. Co., non indifferente anche perchè impegnato in loco per conto del "Genoa Social Forum", associazione pure costituita parte civile, ed avrebbe individuato conferma all'attendibilità di quel contributo nella testimonianza di una persona che si trovava su uno dei veicoli della polizia, le cui dichiarazioni non sarebbero state valutate e riportate nella loro integrante, laddove ne sarebbe emersa la scarsa efficacia confermativa delle dichiarazioni del Co., ed inoltre avrebbe ignorato tutta una serie di elementi probatori (dichiarazione dei residenti nella via, degli occupanti dei veicoli della polizia e di chi ne aveva constatato i danni) esistenti in atti, e segnalati da memoria difensiva, da cui avrebbe dovuto trarre conclusioni opposte sull'entità dell'aggressione alla pattuglia.
La sentenza impugnata avrebbe poi ignorato che la vicenda occorsa alla pattuglia aveva formato oggetto di apposita riunione in Questura, a cui non aveva partecipato F., con i vertici della Polizia presenti a Roma, finendo poi per non inquadrare correttamente la telefonata intervenuta fra M. e K., soprattutto quanto al valore dell'affermazione del secondo di non aver il controllo sugli occupanti delle scuole.
Avrebbe anche omesso di valutare elementi di prova segnalati da una memoria della difesa secondo i quali sarebbe stato manifestato dissenso o perplessità dagli imputati partecipanti alla riunione preventiva ed in particolare da G. sull'opportunità di un'azione notturna.
Ignorata sarebbe stata anche messe di elementi probatori concernenti le modalità della preparazione dell'operazione in termini di contributi personali e di mezzi.
La Corte d'appello, secondo cui i vertici della polizia sarebbero stati indifferenti alla possibilità che dopo l'operazione molti degli arrestati sarebbero stati scarcerati, non avrebbe considerato tutti gli elementi da cui emergeva che dell'intenzione di procedere ex art. 41 T.U.L.P.S. fosse stata avvertita preventivamente l'A.G..
Quanto alla vicenda del rinvenimento delle molotov il ricorso lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito a C. la consapevolezza della provenienza dall'esterno delle stesse per la circostanza che egli, pur avendo effettuato un giro all'interno della scuola fino al primo piano ed essendosi reso conto che non vi si trovavano le bottiglie incendiarie, avrebbe in seguito attestato consapevolmente il falso rinvenimento delle stesse all'interno dell'edificio; in ciò il giudice d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto una serie di elementi risultanti dal procedimento che attestavano sia il suo arrivo alla scuola con grande ritardo sull'Inizio dell'operazione, sia che non aveva avuto contatti di alcun genere con il Tr., sia che D.B. non gli aveva detto nulla circa il luogo in cui aveva ritrovato le bottiglie che portava in un sacchetto e che gli aveva mostrato mentre si trovava vicino ad altri funzionari in quello che la Corte d'appello aveva definito un conciliabolo per decidere cosa fare delle molotov, peraltro, ad avviso del ricorrente, attribuendo illogicamente a quell'incontro il significato di decisione determinante sull'utilizzo delle bottiglie per giustificare gli arresti, quando era risultato da più fonti dibattimentali che gli arresti erano stati ricollegati all'asserita resistenza opposta dagli occupanti della scuola.
Anche sulla posizione F. i giudici d'appello avrebbero omesso ogni motivazione ed avrebbero pretermesso ogni considerazione dei contributi della difesa con le memorie depositate al proposito.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tutti i contributi testimoniali sulle modalità di redazione dei verbali in Questura ed avrebbe ignorato che non v'era fonte alcuna a conferma che C. avesse dato indicazioni o direttive circa il contenuto dei verbali, al di là del proprio contributo alla mera qualificazione giuridica delle risultanze dell'operazione, che aveva condivisa sottoscrivendo il solo verbale di arresto, con ciò esprimendo una valutazione che non potrebbe essere sanzionata come falsa rappresentazione di realtà.
Il ricorso lamenta poi l'ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove, nel riformare quella di primo grado, aveva omesso la considerazione di elementi di prova che avrebbero dimostrato l'estraneità del ricorrente sia alla redazione dei verbali, sia alla partecipazione ed organizzazione dei pattuglioni e del primo intervento alla scuola, dove era giunto con grande ritardo, come dimostrato anche da un contributo della parte civile ignorato dalla Corte di merito.
Quanto alla posizione del F., errato sarebbe l'assunto dei giudici d'appello che non avrebbero considerato la mancata sua partecipazione alla prima riunione in Questura, in cui era stato proprio deciso l'intervento alla scuola "Diaz-Pertini".
Rileva il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato le emergenze processuali individuate dal primo giudice e non avrebbe tenuto in conto gli spunti indicati dalle memorie difensive, finendo per affermare che egli aveva assistito a tutti gli episodi più significativi fra cui la prima aggressione avvenuta fuori della scuoia, omettendo di valutare tutte le emergenze da cui risultava il suo arrivo in zona con ritardo, fino a concludere che la sua partecipazione alla decisione di operare gli arresti con l'ipotesi d'accusa di associazione per delinquere volta alla devastazione ed al saccheggio fosse scientemente basata sulla perfetta conoscenza dello svolgersi reale degli avvenimenti.
La Corte non avrebbe poi tenuto conto di tutti gli elementi che dimostravano come egli si fosse dedicato nelle ore successive ad altre attività e si trovasse a Bolzaneto, e come fosse erroneo che il verbale di perquisizione fosse stato redatto, sotto le indicazioni di F., da personale da lui dipendente, personale che invece era stato destinato alle identificazioni presso gli ospedali, mentre proprio il redattore del verbale aveva indicato quali fossero le diverse persone da cui gli erano pervenuti i contributi per la stesura dell'atto.
Solo travisando la prova, la Corte di merito aveva potuto affermare la consapevolezza del F. nella redazione del verbale d'arresto sui diversi episodi verificatisi nella sera, mentre era risultato dal processo che diverse erano state le fonti che avevano riferito della resistenza operata dagli occupanti della scuola.
Si deduce poi, al motivo I bis, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al falso ritenuto sussistere nell'attestazione, contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro, che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia".
La Corte di merito non avrebbe considerato che in caso di perquisizione a seguito di flagranza di reato non è previsto un avviso del genere, mentre è previsto l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, con la conseguenza che l'attestazione avrebbe avuto per oggetto un fatto privo di giuridico rilievo, nè sarebbe stato possibile configurare nel caso il dolo per la evidente mancata rappresentazione dell'interesse giuridicamente protetto.
7.2) Con il secondo motivo deducono violazione di legge e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da chi avesse contribuito solo in parte all'attività documentata ( F.), ovvero senza avervi partecipato ( C.), ma con la lecita finalità di assumersi la responsabilità della parte dispositiva, in virtù della posizione gerarchica rivestita e dell'apporto intellettuale prestato.
Premettendo che il C. aveva sottoscritto unicamente il verbale di arresto, nel documento aveva dato personalmente atto dell'arresto di un certo numero di persone e di avere di ciò dato avviso al Pubblico Ministero e ai Difensore, rinviando ad altri allegati per la descrizione dei fatti da cui sarebbero emersi i reati di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio nonchè, in concorso tra loro, del delitto di detenzione abusiva di materiali esplodenti (c.d. bombe molotov) che avevano determinato l'arresto.
Nè si potrebbe dal tenore dell'atto - dove ogni evidenziazione di fatti concreti sarebbe corredata dall'indicazione della fonte - seriamente argomentare che il C. ed il F. nel sottoscriverlo avessero voluto offrire sè medesimi quali testimoni di fatti o circostanze diverse da quelle concernenti la propria partecipazione all'atto.
Mai il C. attesterebbe nel verbale di aver assistito ai fatti che vengono indicati nel capo di imputazione come false rappresentazioni della realtà, alcune delle quali neppure menzionate nel verbale.
Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto infondato che, secondo il disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p. , la redazione del verbale di arresto possa rientrare fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto e il fermo, assunto che, al contrario, sarebbe confermato dalla possibilità per gli u.p.g. di utilizzare, per aiuto alla memoria nel testimoniare, anche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto di una complessa operazione cui abbiano partecipato, magari in posizione apicale.
Ugualmente, le norme in materia di perquisizione e sequestro, atti tipici dell'u.p.g., e nel caso sottoscritti dal F., consentirebbero la sottoscrizione del verbale di operazioni, in ipotesi eseguite da più operanti, anche ad agenti di polizia giudiziaria, della cui sintesi l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile deve dare atto con la sottoscrizione, senza poter aver partecipato ad ogni singola azione di perquisizione, soprattutto se complessa come nel caso di specie, dove l'u.p.g. può essersi dedicato ad incombenze diverse lasciando anche quelle a cui aveva atteso in un primo momento.
Secondo i ricorrenti il dato letterale dell'art. 479 c.p. evidenzia come oggetto di falsa attestazione possa essere non solo quanto frutto di percezione diretta, ma anche "altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" e come, pertanto, non possa ritenersi esatta la tesi che ravvisa la sussistenza del reato di falso per la sola sottoscrizione di verbali in cui vengono rappresentate circostanze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente; la contraria interpretazione sarebbe avvalorata da norme come il combinato disposto dell'art. 386 c.p.p. e art. 120 disp. att. c.p.p. , nonchè l'art. 383 del codice di rito (per il verbale d'arresto) e, infine, l'art. 352 (per il verbale di perquisizione e sequestro), regolanti tutta la disciplina processuale in materia, che legittimerebbero la sottoscrizione dei verbali da parte di soggetti che non hanno partecipato in prima persona alle attività descritte, esegesi confermata dall'elaborazione giurisprudenziale sul combinato disposto degli artt. 499 e 514 c.p.p. , da cui potrebbe ricavarsi la piena liceità della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte del superiore gerarchico, anche se non abbia operato in prima persona, sottoscrizione finalizzata all'assunzione della paternità dell'operazione.
7. 3) Con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 513 c.p.p. , norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, essendosi riferita, la Corte di merito, per giustificare il proprio giudizio sulla "consapevolezza" del C. circa la provenienza esterna degli ordigni incendiari alla motivazione dedicata all'affermazione di responsabilità del D.B., servendosi così di un tale accenno per sostenere la conclusione sfavorevole all'imputato, che altrimenti sarebbe stata priva di un qualsiasi supporto.
La Corte d'appello - nella contumacia degli imputati che non si erano sottoposti ad esame nè avevano espresso consenso all'utilizzazione di dichiarazioni di altri - avrebbe illegittimamente acquisito e utilizzato le dichiarazioni rese in precedenza soprattutto dal D. B. sulla consegna delle bottiglie, laddove aveva motivato affermando (testuale) "anche per C. valgono le osservazioni compiute per D.B., Egli aveva visionato sia il piano terreno sia il primo piano della scuola, per cui sapeva che le bottiglie viste - circa 40 minuti dopo l'ingresso nella scuola - in mano al D.B. nel cortile non provenivano dall'interno".
7.4) Con il quarto motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p. , lett. e), in tema di scriminante di cui all'art. 51 c.p. e con riferimento al principio nemo tenetur se detegere.
La Corte d'appello avrebbe liquidato le argomentazioni difensive al proposito con poche battute riferite all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre ad avviso dei ricorrenti non si tratterebbe di orientamento costante, difforme essendo la sentenza n. 6458 del 2007 di questa sezione, che aveva mandato assolti alcuni carabinieri per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di taluni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato.
La Corte di merito non avrebbe affrontato il problema derivante da quel contrasto di giurisprudenza, nè avrebbe affrontato la questione posta dalla citata giurisprudenza contraria che, diversamente dalle sentenze cui si era riferito il giudice d'appello, avrebbe affrontato analiticamente la questione criticando il contrario orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa.
Ad avviso dei ricorrenti quindi, l'unica interpretazione possibile, in assonanza con la Carta costituzionale, sarebbe quella scelta dalla sentenza n. 6458 del 15 febbraio 2007, che riconosce l'applicabilità dell'esimente di cui all'art 51 c.p. in un'ipotesi sovrapponibile rispetto a quella di specie, laddove l'astenersi dal commettere un reato di falso ideologico avrebbe comportato necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.
7.5) Con il quinto motivo deducono violazione di legge quanto all'individuazione dell'atto fidefaciente e violazione dell'art. 522 c.p.p. , comma 2, per la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Si contesta innanzitutto che gli atti oggetto di imputazione possano qualificarsi come atti pubblici fidefacienti, rilevando che, perchè un atto pubblico possa essere ritenuto tale, non sarebbe sufficiente che esso riporti accadimenti percepiti in prima persona, ovvero fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale che lo redige o sottoscrive, ma sarebbe anche necessario che al soggetto che forma quell'atto sia attribuita, per espresso disposto normativo, "una speciale funzione certificatrice".
Nè la connotazione di fidefacienza sarebbe mai stata attribuita ad atti che esplicano la loro funzione attestativa e, nello specifico, al verbale di perquisizione e sequestro ed al verbale d'arresto, in seno al procedimento penale nell'ambito del quale, per porre in dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o di perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela di falso, essendo tali circostanze liberamente valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere di libero convincimento e, in quanto tali, liberamente contraddicibili.
Denunciano poi violazione del contraddittorio per la mancata contestazione dell'aggravante, nè con un riferimento normativo, nè con esplicita previsione nella narrativa del capo di imputazione, questione posta alla Corte nel giudizio di appello a cui non sarebbe stata data adeguata risposta, questione peraltro mai discussa in primo grado, ma solo nel giudizio di appello nell'ottica di una possibile prescrizione del delitto come originariamente contestato.
Si lamenta anche che non si sia potuto in concreto sviluppare un'adeguata difesa sul punto, in quanto l'iter del processo era stato tale per cui gli imputati non avrebbero avuto modo di difendersi, sotto il profilo funzionale, nè di effettuare valutazioni consapevoli in ordine all'eventuale scelta di riti deflattivi.
7.6) Con il sesto motivo deducono violazione di legge per l'omessa pronuncia in ordine al reato di calunnia contestato sub D), come per altri imputati con riferimento sempre alla calunnia, e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p. , comma 3.
Evidenziano il contrasto tra il dispositivo, che assolve alcuni imputati per quel reato e la motivazione, che, al contrario, sostiene ia tesi dell'errore materiale e ne afferma la penale responsabilità, rilevando l'erroneità della pretesa della Corte d'appello di porre riparo ad un preteso errore materiale con la motivazione, ciò in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
Inevitabile sarebbe l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione sul punto.
7.7) Con il settimo motivo deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione.
La Corte d'appello, per negare le attenuanti generiche, si sarebbe illogicamente riferita, negandoli, agli stessi elementi (stress ed incensuratezza) considerati in positivo dal primo giudice, senza valutare che il tribunale aveva sviluppato le proprie considerazioni in relazione a posizioni diverse - quelle delle persone che aveva ritenuto responsabili delle lesioni - mentre non aveva esaminato le posizioni degli imputati di falso e dei delitti collegati, per i quali altri elementi sarebbero stati da considerare, fra tutti non tanto l'incensuratezza quanto la storia personale e professionale, di assoluto rilievo sia per C. che per F..
In punto di misura della pena osserva poi il ricorso che nel calcolo della pena per il falso si sarebbe verificata una illegittima duplicazione, in quanto il giudice d'appello aveva considerato congrua quale pena base per il fatto più grave, senza individuarlo precisamente, quella di anni tre di reclusione, ma aveva poi aumentato ex art. 81 cpv. c.p. la pena di mesi due di reclusione per ciascuno dei tre falsi, con la conclusione che, essendo i falsi solo tre, uno degli stessi veniva sanzionato sia come reato più grave sia come elemento della continuazione.
7.8) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti di cui si darà conto unitamente ad altri che propongono la medesima questione.
RICORSI M. e D.S..
8.1) Il difensore di M.S. e D.S.C., con due distinti atti pressochè completamente sovrapponigli, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e) lamentando come dalla lettura della sentenza impugnata emerga il chiaro errore metodologico compiuto dal giudice di secondo grado, che, influenzando l'intero percorso motivazionale, si era inevitabilmente tradotto in un errore anche in termini di risultato.
Era infatti stato dimenticato il dato oggettivo costituito dal collocarsi la vicenda in argomento in un contesto immediatamente successivo ai gravissimi disordini che avevano devastato la città di Genova per oltre tre giorni, in ragione della presenza di numerosi manifestanti (c.d. "black-bloc") che nulla di pacifico avevano dimostrato ed era pertanto contraddittoria la prima premessa, posta dalla Corte genovese, secondo cui era impossibile definire gli appartenenti ai "black-bloc" e quindi incoerente il comportamento delle Forze dell'ordine e labile il loro sospetto della presenza di costoro all'interno dell'edificio.
Proprio l'inesistenza di un "quartier generale" degli appartenenti a gruppi di devastatori e l'impossibilità di identificarli in via preventiva, imponeva invece di ragionevolmente ritenere che gli autori dei gravissimi disordini dei giorni precedenti potessero trovarsi anche all'interno della scuola "Diaz" ed anzi proprio la presenza di numerose persone non più coordinate in quel luogo dagli appartenenti al "Genoa Social Forum" avrebbe potuto e dovuto indurre al sospetto della presenza dei pericolosi "black-bloc" in quel luogo.
Peraltro - prosegue il difensore dei ricorrenti - la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che vi erano stati alcuni insulti e grida e persino il lancio di almeno una bottiglia all'indirizzo di quattro pattuglie di polizia che stavano transitando davanti alla scuola "Diaz" verso le ore 21, per cui che all'interno di quel plesso scolastico vi potessero essere unicamente pacifici appartenenti all'organizzazione "GSF", riconosciuta ed accreditata per partecipare alle legittime manifestazioni, poteva escludersi persino dalla lettura del testo della sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto che il K. non aveva in concreto assunto la responsabilità del controllo degli occupanti la "Diaz" dal momento che, alla richiesta rivoltagli dal dirigente della Digos genovese, non aveva affatto indicato chi fossero gli occupanti della scuola, semplicemente perchè a quell'ora egli non era più al suo interno.
Dalla stessa sentenza impugnata risultava anche, in modo contraddittorio con le sue iniziali premesse, come non potesse affatto escludersi in astratto che all'interno della scuola vi potessero essere armi e, dunque, soggetti appartenenti all'area antagonista violenta, per cui l'affermazione della labilità del sospetto - in realtà derivante anche dalla personale constatazione da parte del dott. M. circa la presenza di giovani dall'aria pericolosa - era illogica e contraddittoria, poichè proprio in forza di tali premesse i giudici di appello avevano contraddetto drasticamente i giudici di primo grado, sulla scorta di ipotesi neppure espresse in termini di certezza che avevano però costituito la premessa tanto fattuale quanto logica per tutto il successivo percorso interpretativo dei fatti e, soprattutto, delle singole responsabilità.
Si era trattato - proseguono i ricorrenti - di una scelta criptica, e così manifestamente contraddittoria, laddove il giudice di appello, riformando drasticamente la prima sentenza, aveva esaltato la revoca della prima decisione del Ca. di procedere al lancio di lacrimogeni per far uscire tutti dall'edificio in quanto indicativa della volontà di procedere ad arresti altrimenti impossibili per la mancanza di prova circa la detenzione di armi da parte del singolo soggetto, non avvedendosi che con tale successiva decisione il Ca. - e con lui tutti coloro che avevano discusso le modalità dell'irruzione - avevano escluso proprio una modalità "troppo aggressiva" per optare in favore di un'azione che attraverso una prima messa in sicurezza garantisse un uso non indiscriminato della forza ed una maggiore possibilità di identificazione dei reali autori delle violenze.
Illogicamente, poi, il dispiegamento di forze era stato ricondotto ad una preventiva e teleologica volontà di colpire, piuttosto che a quella di isolare con maggiore efficacia e facilità i manifestanti violenti e sul punto il primo giudice aveva correttamente osservato come la percezione e l'aspettativa delle Forze dell'ordine fossero quelle derivanti dal presumere di dover affrontare, almeno in parte, soggetti autori di fatti di gravissima ed inaudita violenza che avevano sconvolto un'intera città e diffuso l'immagine di una Nazione inerme di fronte a tanta violenza.
La sentenza impugnata - secondo la difesa di M. e D.S. - aveva quindi sostituito le proprie convinzioni ai dubbi esternati e motivati dal primo giudice, così eludendo il dovere di confutare e di indicare ex art. 546 c.p.p. , lett. e) le ragioni della loro esclusione, ma era stata la stessa Corte di merito ad individuare elementi fattuali di sicuro ed immediato valore probatorio circa la presunzione che aleggiava tra le Forze dell'ordine della presenza di autori di violenze all'interno della scuola, nella parte narrativa avendo riconosciuto che allorchè la prima colonna era giunta dinanzi alla scuola, gli occupanti avevano chiuso tanto il cancello del cortile quanto il portone, innanzi ad esso ammassando delle panche, per cui - sottolinea la difesa - non si comprendeva in forza di quale logica, tanto della prova quanto della deduzione, la polizia avrebbe dovuto ritenere che all'interno dell'edificio si trovassero pacifici manifestanti che nulla avevano da temere dalle Forze dell'ordine.
La sentenza di primo grado, invece, non era fondata sulla negazione della inaccettabilità degli avvenimenti successivi, ma sulla loro progressione frutto di stanchezza, paura, aspettativa derivante dal contegno comunque tenuto dagli occupanti e definitivamente dimostrato proprio dalle frasi riportate dal C. al momento della sua aggressione, laddove il teste aveva riferito che l'agente che lo aveva colpito aveva espresso in termini di assoluta certezza la convinzione di trovarsi di fronte ad un "black-bloc", mentre il teste F. aveva a sua volta riferito dello stupore dell'agente di polizia che alla vista della tessera di consigliere comunale gli aveva chiesto cosa ci facesse in quel luogo.
Era rimasto inoltre acclarato come gli accadimenti occorsi nell'arco di pochissimi minuti avessero sorpreso i dirigenti che con il loro nucleo erano entrati nella scuola e la stessa Corte di appello aveva dovuto riconoscere, da un lato, l'immediato ordine impartito agli uomini di cessare ogni violenza e, dall'altro, come tali violenze fossero immediatamente cessate, per cui non era immaginano il dubbio esternato dal primo giudice circa un irrazionale, estemporaneo e progressivo uso della violenza in ragione del clima in cui le Forze dell'ordine avevano vissuto in quei giorni e comunque la sua esclusione da parte dei giudici di secondo grado, in virtù della propria opzione, si era rivelata del tutto immotivata in concreto.
In ogni caso - prosegue la difesa - era manifestamente assente l'indicazione delle ragioni per le quali M. e D.S. dovrebbero rispondere a titolo sia di concorso commissivo sia per omissione, rispetto a quanto accaduto all'interno della scuola dove nè loro nè i loro uomini erano entrati al momento della violenza oggetto di contestazione ed anche con riferimento all'aggressione subita dall'agente N. la Corte di appello, invece di fornire la dimostrazione della irragionevolezza dei dubbi espressi dal primo giudice, aveva sostituito la propria convinzione al primo dubbio, eludendo così da un lato l'obbligo motivazionale e violando dall'altro in modo manifesto i criteri di valutazione della prova, difettando la sentenza della indicazione delle ragioni per cui i ricorrenti dovessero o potessero conoscere l'ipotizzata falsità dell'accadimento, avendo gli stessi giudici evidenziato come entrambi gli imputati fossero certamente estranei all'ingresso nella scuola e ai relativi e repentini accadimenti.
Miglior pregio non aveva - lamentano ancora i ricorrenti - neppure la parte motiva dedicata alla falsa attestazione e alla calunnia relativa alle bottiglie molotov oggetto di contestazione, in quanto la prova a carico del dott. M. era rappresentata dalla circostanza che egli avrebbe dovuto vedere le due molotov alle ore 00.41,29 in mano al L., ma la sentenza si limitava ad una mera indicazione oraria ed alla descrizione degli spostamenti del M., senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali l'eventuale visione delle due bottiglie incendiarie, prima della loro deposizione sul telo, poteva essere posta a fondamento della prova della conoscenza delle ragioni e delle modalità dell'ingresso delle stesse all'interno della scuola, essendo stato appurato che il dott. M. era rimasto del tutto estraneo tanto al precedente ritrovamento quanto al trasporto delle molotov nella scuola "Diaz", per cui ancorchè avesse l'imputato errato nel ricordo di quando effettivamente aveva potuto vedere il sacchetto che le due bottiglie conteneva, difettava nella parte motiva della sentenza impugnata l'indicazione prima della prova e poi del suo apprezzamento circa l'effettività della conoscenza del mendacio, laddove, con riferimento al dott. D.S., risultava dallo stesso testo del provvedimento (pag. 279) che questi non aveva mai affermato di aver visto le due molotov oggetto di sequestro, ma solo di averne appreso l'esistenza in epoca successiva alla perquisizione.
Quanto poi alle contestazioni relative alle falsità in atti, l'assunto della Corte genovese era stato che chiunque avesse firmato il verbale di arresto ovvero di perquisizione avrebbe dovuto necessariamente aver partecipato per intero e nella sua integralità ad ogni atto compiuto, laddove invece, per prassi ed oggettiva necessità, ciascuno degli operanti che sottoscrive l'atto complesso riferisce all'autorità giudiziaria solo per la parte di propria competenza e pertanto nella specie era evidente l'erronea interpretazione della norma con riferimento all'atto complesso e compiuto contestualmente da più pubblici ufficiali ciascuno per le proprie competenze, giacchè dell'assenza di M. e D.S. - i quali, peraltro, non avevano sottoscritto il verbale di perquisizione - all'ingresso della scuola ed alle lesioni perpetrate ai piani superiori vi era la prova fornita dagli stessi ricorrenti che avevano dispiegato la propria difesa in merito a tali accadimenti attraverso la loro permanenza all'esterno dell'edificio fino al momento dell'uscita del 7 Reparto.
La falsità ideologica in atto pubblico, in caso di atto complesso e progressivo, redatto da più soggetti ciascuno per la porzione di condotta tenuta, osservazione o valutazione percepita quale segmento del più vasto fatto oggetto di complessiva osservazione, non può mai ravvisarsi - sostiene il difensore - in assenza di prova diretta ed immediata della falsità della porzione del fatto del quale l'agente si assume la personale ed inequivoca paternità ed allora, essendo pacifico che all'interno del plesso scolastico i ricorrenti erano entrati solo dopo che i disordini erano cessati, della origine delle lesioni patite dagli occupanti essi non avevano potuto conoscere alcunchè così come delle azioni di resistenza all'attività degli agenti che avevano fatto irruzione nell'edificio poichè non erano caduti mai sotto la loro diretta percezione, tanto che del M. la sentenza aveva da un lato affermato il suo arrivo dinanzi alla scuola ed il suo permanere all'esterno fin dopo la cessazione delle violenze e dall'altro aveva attestato che egli si trovava nel luogo dove era stato percosso il C. alle ore 00.19, cioè ben venti minuti dopo le percosse da quest'ultimo subite e ben oltre il suo trasporto presso il pronto soccorso, mentre il D. S. era stato ripreso nel luogo ove il C. aveva subito le lesioni a distanza di oltre venti minuti dal fatto, cosicchè l'affermazione della sua responsabilità derivante dalla conoscenza del reale accadimento risultava il frutto di una vera e propria invenzione ed ancora illogica e frutto dell'erronea opzione interpretativa era l'affermazione del suo concorso nella falsità relativa al rinvenimento delle due bottiglie molotov in quanto proprio dal testo del provvedimento era risultato che il D.S. aveva sempre affermato di ignorare dove e da chi fossero stati rinvenuti i due ordigni e, soprattutto, di non averli mai visti, mentre M. sul punto non era stato mendace allorchè aveva affermato di aver ricevuto comunicazione delle presenza delle molotov da parte di due agenti da lui non conosciuti, in quanto, come risulta dalla prima sentenza, il Tr. ed il M. non si conoscevano ed il primo, al momento dell'ingresso e del suo incontro con M., non aveva i gradi visibili.
Si imponeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento alla declaratoria di non luogo a procedere per il reato di cui al capo E) perchè estinto per prescrizione (reato dal quale in primo grado erano stati assolti per insussistenza del fatto).
8.2) Con il secondo motivo, relativo al delitto di calunnia di cui al capo D), i ricorrenti lamentano come anche da tale reato fossero stati assolti dal tribunale per insussistenza del fatto, ma la Corte di appello non aveva previsto alcuna statuizione in ordine a tale capo d'imputazione che, quindi, era da intendersi assorbito nella parte della pronuncia che aveva confermato la sentenza (assolutoria) impugnata, con ineludibili riflessi anche per i reati di arresto illegale e di falso ideologico, così come statuito dalla prima sentenza, per cui la motivazione complessiva della sentenza correlata al dispositivo risultava manifestamente illogica.
Solo in sede di motivazione i giudici di secondo grado avevano mutato il proprio orientamento asserendo di aver effettuato nella stesura del dispositivo alcuni errori materiali che avrebbero inteso correggere nella motivazione, ma non poteva essersi trattato di un errore materiale in quanto l'errore aveva riguardato ben nove imputati ed un intero capo d'imputazione nè era risultato essere stata attivata la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. per la correzione dell'errore materiale.
Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato sub D) e, conseguentemente, anche delle relative statuizioni civili.
8.3) Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello risolto il giudizio nella mera statuizione di gravità del fatto, equiparando sostanzialmente ogni posizione, senza considerare la peculiarità dei ricorrenti i quali non solo non avevano partecipato ad alcuna irruzione, ma avevano avuto il solo compito di fungere da scout agli uomini incaricati dell'azione, per cui la negazione delle attenuanti generiche si era risolta nella negazione della personalità delle responsabilità e nella assenza di una compiuta illustrazione della scelta del trattamento sanzionatorio irrogato in concreto.
MEMORIE M., D.S..
8.4) In data 25.5.12 i difensori di M.S. e di D. S.C. hanno depositato due distinte note difensive - con allegate memorie difensive a suo tempo proposte alla Corte di appello di Genova nell'interesse del M. e del D.S., nonchè note di replica - con le quali, richiamando interamente quanto esposto nel ricorso principale in ordine ai rilevati manifesti vizi motivazionali della sentenza, hanno rappresentato, con particolare riferimento alla violazione del principio del contraddittorio, come il provvedimento di secondo grado appaia del tutto orfano di un qualsivoglia percorso motivazionale volto a confutare tanto gli elementi evidenziati dal primo giudice nell'articolato percorso argomentativo esposto a sostegno della tesi assolutoria, quanto le tesi proposte dalla difesa nella indicata memoria, nell'ambito della quale erano state riportate e riassunte le medesime argomentazioni già esposte al tribunale.
Tale lacuna motivazionale - secondo la difesa dei ricorrenti - aveva dato luogo ad una sentenza nulla anche sotto il profilo della erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, avuto particolare riguardo al reato di falso contestato agli imputati, difettando nel corpo della sentenza qualsiasi considerazione argomentativa relativa all'elemento psicologico del reato, circostanza sulla quale il tribunale aveva invece incardinato le pronunce assolutorie.
La totale mancanza di confutazione degli elementi proposti dalla difesa, tanto in primo grado quanto in appello, e contenuti nelle memorie, nonchè delle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado, che a tali elementi aveva attribuito attendibilità e logicità, tanto da riproporli nell'ambito della motivazione quali circostanze da cui desumere l'assenza di dolo in capo agli imputati, era risultata - sottolinea ancora la difesa - eclatante, quanto meno per la posizione del dott. M., in ordine alla circostanza relativa alla introduzione delle bottiglie molotov nell'istituto scolastico da parte del dott. Tr..
8.5) Con riferimento poi al delitto di calunnia, sebbene dovesse ritenersi - proseguono ancora i difensori - calato su di esso un giudizio assolutorio, per il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e per la mancata adozione dell'idoneo percorso giuridico previsto per la correzione di un eventuale errore materiale, considerata l'influenza che la prova in ordine al dolo del reato di calunnia rivestiva anche nell'ambito della valutazione dell'elemento psicologico del reato di falso, si ribadiva come l'intero percorso motivazionale della sentenza di appello si fosse snodato attraverso una diversa lettura del medesimo materiale probatorio, approdando alla sola enunciazione delle proprie intime convinzioni senza indicare in alcun modo le ragioni per le quali i dubbi reiteratamente espressi dal primo giudice fossero macroscopicamente illogici ovvero immaginari.
In particolare, la Corte genovese si era limitata alla mera visione, mediante lettura, delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado, senza disporre la rinnovazione del dibattimento onde acquisire direttamente, mediante l'esame e la percezione personale, le testimonianze sui punti giudicati essenziali nel percorso motivazionale: in particolare la testimonianza del K. circa il colloquio intervenuto tra questi ed il M. su richiesta dei suoi superiori ovvero del Ca. sulle ragioni per le quali questi si era indotto ad escludere il lancio di lacrimogeni prima dell'ingresso nella scuola e la sua contestuale "messa in sicurezza".
Si era trattato - evidenzia la difesa - di una metodica nel percorso procedimentale del tutto contraria ai plurimi arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di processo equo ex art. 6 p. 1 della Convenzione, di portata cogente ai fini della corretta interpretazione delle norme interne, con la conseguenza che il vizio di legittimità deducibile con il ricorso per cassazione non può sottrarsi agli insegnamenti impartiti dalla Corte di Strasburgo nella visione di uno spazio giuridico europeo uniforme e rispettoso dei principi contenuti nella Convenzione.
Nella specie, pertanto, tale percorso imponeva di adeguare il caso concreto ai reiterati insegnamenti della Corte europea in materia di equo processo in ipotesi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, avendo la Corte di Strasburgo statuito (proc. Botten c/Norvegia) che le modalità di applicazione dell'art. 6 ai procedimenti innanzi ai tribunale o alle Corti di appello dipende anche dalle caratteristiche specifiche del procedimento ed in via generale come nei casi in cui una Corte di appello sia chiamata ad esaminare i fatti ed il caso ed a compiere quindi una valutazione completa circa l'innocenza o la colpevolezza di un cittadino non possa - in ossequio al giusto processo - determinarsi senza una valutazione diretta delle prove (proc. Popovici c/ Moldavia, n. 289/04; Costantinescu c/Romania, n. 28871/95; Marcos Barrios c/ Spagna, n.17122/07).
In particolare, la Corte Europea, nel caso Dan c/Moldavia del 5.7.11, aveva affermato che "coloro che hanno responsabilità di decidere l'innocenza o la colpevolezza di un accusato, per poter esprimere un giudizio devono essere in grado di sentire i testimoni in prima persona e valutarne la loro affidabilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere raggiunto da una semplice lettura delle sue parole registrate", mentre dalla lettura della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, si apprezzava in via diretta ed immediata come l'intero percorso della sentenza di secondo grado si era limitato ad una diversa valutazione dei dati probatori derivanti dalle dichiarazioni rese dai vari attori-spettatori dei fatti, senza esplicitare quali elementi presenti in esse fossero così dirompenti del percorso logico seguito dal primo giudice e, quindi, frutto di un suo apprezzamento manifestamente illogico, tanto più in una vicenda in cui il giudice di appello aveva radicalmente riformato il giudizio assolutorio.
Si concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata, anche in aderenza ai principi convenzionali contenuti nel par. 1 dell'art. 6 CEDU che non necessitavano, all'evidenza, neppure di un intervento della Corte di legittimità delle Leggi, trattandosi della corretta interpretazione delle regole di giudizio da osservarsi nel corso del "processo equo" imposto convenzionalmente e recepito nell'art. 111 Cos.; in ciò distinguendosi dalle posizioni di altri ricorrenti al proposito, delle quali si darà conto più oltre.
RICORSI Ce. e D.N..
9) CE.Re. e D.N.D. sono stati imputati al capo C) del delitto di falso ideologico quali sottoscrittori dei verbali di arresto e/o perquisizione e sequestro, nonchè dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E), riqualificato come arresto illegale, reati dai quali erano stati assolti in primo grado.
Ritenuti responsabili, sono stati condannati dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolti per prescrizione dal delitto di arresto arbitrario, ma senza particolari statuizioni in dispositivo in merito alla calunnia.
Ricorrono per cassazione i prevenuti sulla base di cinque motivi.
9.1) Con il primo deducono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo impugnato che da atti del processo specificamente indicati.
La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali quanto alla loro partecipazione alle operazioni di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini" e quando, in seguito, aveva riportato l'indicazione che i due erano impegnati in Questura dove avrebbero collaborato alla stesura dell'atto di perquisizione e sequestro.
Dal complesso dagli atti emergeva che vi erano state numerose telefonate del F. con funzionari diversi, che stavano provvedendo alla redazione dell'informativa, e non con i ricorrenti che si trovavano presso l'Ospedale Galliera, e non potevano "collaborare alla stesura" del verbale.
Quanto alla sottoscrizione da parte loro del verbale di perquisizione e sequestro, sarebbe in errore la Corte territoriale nell'ascrivere la decisione dei due di apporre la sottoscrizione all'atto ad un atteggiamento "fiduciario", omettendo di considerare come i due dipendenti avevano in realtà eseguito un ordine ritualmente impartito dal loro Dirigente, che non poteva loro apparire illegittimo o costituente manifestamente reato.
9.2) Con il secondo deducono violazione di legge in relazione al falso.
Essi, avendo partecipato direttamente alle attività che l'atto documenta, in quanto presenti sul posto nella prima fase della perquisizione seguita all'ingresso del Reparto Mobile nella "Diaz";
non avrebbero sottoscritto "attività altrui", per la parte concernente il proprio intervento, e la Corte territoriale non avrebbe dedicato alcuna attenzione al profilo soggettivo del fatto, e non avrebbe considerato che la firma dei ricorrenti in calce ai verbali (richiesta dal superiore) avrebbe solo voluto attestare la partecipazione alle attività dagli stessi personalmente svolte, senza intenzione di asseverare quanto da altri verbalizzato in relazione, invece, ad accadimenti ed attività falsamente riportati nei verbali stessi.
Deducono poi che l'insussistenza dell'addebito di falso avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. , comma 2, la necessità di un proscioglimento nel merito dalla "conseguente" imputazione di arresto illegale (correlata alla consapevolezza della falsità delle circostanze che avevano portato alla misura restrittiva) in luogo dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
9.3) Con il terzo motivo deducono violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p.laddove il capo di imputazione non l'avrebbe contestata nè esplicitamente, nè implicitamente.
Dopo un processo, incentrato su un'ipotesi di falso non aggravato, che aveva portato ad un'assoluzione in primo grado, solo nella fase decisoria del giudizio di appello la Corte territoriale aveva ritenuta applicabile l'aggravante, peraltro ammettendo che tale circostanza ad effetto speciale non trovava specificazione, o impliciti riferimenti, in seno al capo descrittivo del falso documentale; considerando peraltro ritualmente contestata l'aggravante in relazione alla natura dei fatti che si assumevano mendacemente riportati nel verbale, con la conseguenza che sarebbero state ritenute talune attestazioni comprese nella previsione dell'art. 476 cpv. c.p.. mentre altre sarebbero state escluse, ciò in contrasto sia con il disposto dell'art. 522 c.p.p. , comma 2, sia con le possibilità di adeguata difesa da parte degli imputati, mai posti in condizione di sviluppare le proprie difese in riferimento alla natura percettivo-valutativa dell'evento descritto, piuttosto che alla sua presunta (a posteriori) connotazione oggettiva.
9.4) Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2.
Secondo i ricorrenti, formandosi la prova nell'oralità dei dibattimento, i verbali di perquisizione e sequestro "destinati" al processo penale non costituirebbero atti fidefacienti.
Dovrebbe quindi essere rimeditato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5^, 4 novembre 1993, n. 11497), per il quale le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacienti, in quanto, pur attestando l'attività svolta dal p.u. e le circostanze cadute sotto la sua diretta percezione, le "relazioni di servizio" e "verbali" vari non genererebbero affatto, nel processo penale, il necessario "affidamento dei terzi" (Giudice, p.m., imputato e difesa) destinatari.
9.5) Con il quinto motivo deducono violazione della legge processuale e vizio logico della motivazione per intrinseca contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, con riferimento al reato di calunnia di cui al capo D), laddove nel dispositivo risulterebbe la conferma dell'assoluzione e nella motivazione, al contrario, vi sarebbe affermazione di responsabilità, sostenendosi la tesi dell'errore materiale per l'omissione della declaratoria di prescrizione.
Con la conferma di tutte le residue statuizioni del primo grado il dispositivo della sentenza, letto nell'immediatezza della sua deliberazione, confermava la pronunzia liberatoria con formula ampia per il delitto di calunnia; nè sarebbe stato possibile alla Corte di merito modificare la statuizione del dispositivo con il meccanismo di correzione dell'errore materiale, peraltro non attivato, essendosi limitato il giudice d'appello ad evidenziare l'errore in motivazione, ritenendo che nel caso la stessa dovesse prevalere sul dispositivo.
Non si potrebbe trarre dalla situazione altra conseguenza che quella dell'intervenuta conferma dell'assoluzione degli imputati dalla relativa accusa.
9.6) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti di cui si darà conto unitamente ad altri che propongono la medesima questione.
RICORSO CI..
10) CI.Fa., imputato al capo C) del delitto di falso ideologico nonchè dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E), riqualificato come arresto illegale, è stato assolto in primo grado.
Ritenuto responsabile, è stato poi condannato dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolto per prescrizione dal delitto di arresto arbitrario, ma senza particolari statuizioni nel dispositivo in merito alla calunnia.
Propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
X.1) Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova con riferimento alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'arresto anche da chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo in parte, all'attività documentata.
In particolare rileva come la Corte di merito abbia errato nel ritenere infondato che secondo il disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p. la redazione del verbale di arresto rientra fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto ed il fermo e come tale assunto fosse confermato dalla possibilità per gli u.p.g. di utilizzare per aiuto alla memoria nel testimoniare anche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto di una complessa operazione cui abbiano partecipato.
La Corte di merito non avrebbe considerato il complesso di attività svolte dal ricorrente in quell'occasione, che l'avrebbe in ogni caso legittimato a sottoscrivere i verbali delle operazioni.
Rileva poi che lo stesso art. 479 c.p. , sanzionando la falsa attestazione di fatti diversi rispetto a quelli compiuti dal pubblico ufficiale o cui il pubblico ufficiale ha personalmente assistito, ammetterebbe espressamente la possibilità che a sottoscrivere l'atto pubblico possa essere soggetto che non ha personalmente compiuto o percepito quanto attestato.
10.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare nullità della sentenza di secondo grado per difetto di contestazione ex art. 522 c.p.p. , comma 2, con riferimento alla qualifica di atto pubblico fidefaciente ed al ritenuto ricorrere dell'aggravante ex art. 476 cpv. c.p., senza espressa contestazione.
Non ricorrerebbe nella specie la caratteristica di atto fidefaciente del verbale oggetto di imputazione anche perchè rappresentativo di valutazioni o della percezione da parte del p.u. in modo occasionale di accadimene svoltisi così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.
Inoltre, i verbali in questione, in quanto destinati al processo penale, sarebbero contrastabili con gli usuali mezzi del procedimento, nè avrebbero valore di prova legale.
In più, la mancata menzione degli estremi dell'aggravante nel capo di imputazione avrebbe impedito agli imputati di predisporre e svolgere un'adeguata difesa anche in assenza di contestazioni suppletive, mentre l'argomento avrebbe avuto la sua esplicitazione solo nel corso del giudizio di secondo grado, in situazione in cui le possibilità di adeguata difesa erano più ridotte.
10.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia in ordine al reato di calunnia contestato sub D).
Il dispositivo della sentenza impugnata aveva omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di calunnia ascritto al ricorrente, mentre un tal provvedimento su analoga imputazione era stato adottato per gli imputati L. e G.. All'errore in questione si era assommato quello commesso dalla Corte quando aveva ritenuto di poter ovviare alla mancata previsione del dispositivo con un apposito passaggio motivazionale in cui si dava atto della prescrizione del reato e della necessità di conferma delle disposizioni civili, provvedimento illegittimo come sarebbe stato anche quello emesso in sede di un procedimento formale di correzione ex art. 130 c.p.p..
Sul punto la sentenza, nella parte dispositiva, si presenta come confermativa dell'assoluzione pronunciata dal primo giudice ed in ogni caso si presenta come priva nel dispositivo di un provvedimento che sia possibile riferire a quell'imputazione.
RICORSO D.B..
11) D.B.M., assolto dal tribunale di Genova dai reati lui ascritti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato la sentenza del primo giudice, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di arresto illegale, così riqualificato l'addebito sub 3), e dichiarando la sua responsabilità per il delitto di falso in atto pubblico rubricato sub 1), oltre al risarcimento dei danni conseguenti ai reati di falso, di calunnia, di arresto illegale, con le provvisionali indicate in dispositivo; e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L'impugnazione si articola su sette motivi.
11.1) Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità.
La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe assolto al proprio compito che, essendo intervenuta radicale riforma della sentenza assolutoria del tribunale, non si sarebbe dovuto circoscrivere all'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito e dei criteri adottati nella valutazione della prova, ma avrebbe dovuto soprattutto indicare le ragioni del superamento dei dubbi avanzati dal primo giudice e non seguire un proprio filo conduttore, esaminando gli avvenimenti dalla decisione di intervento, alla preparazione ed all'esecuzione - che il ricorrente considera arbitrario - tale da portare alla conclusione di una generale colpevolezza di tutti gli imputati.
La sentenza non indicherebbe quali elementi probatori consentirebbero di pervenire alla conclusione - arrivandovi con un vero e proprio salto logico - che tutta operazione era stata decisa per seguire le indicazioni del Capo della polizia sulla necessità di procedere ad arresti (attività peraltro non illecita) e che per tale motivo sarebbe stato predisposto un vero e proprio apparato bellico, con dotazione al personale di strumenti necessariamente finalizzati all'uso della forza (in assenza di precise direttive o di penetrante controllo sul posto per impedirne l'abuso), personale al quale sarebbero state fornite erronee informazioni sulle finalità (occorreva arrestare i "black bloc" presenti all'interno della scuola) dell'operazione, decisa in una situazione in cui la presenza di armi all'interno della scuola doveva apparire scarsamente probabile.
Rileva inoltre che il fatto che non fosse più possibile individuare soggetti del "black bloc" al di fuori di un'attività di devastazione in atto, non avrebbe reso, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, assolutamente improponibile l'ipotesi di una presenza di armi nella scuola, giustificatrice di un intervento realizzato secondo le norme che prevedono quella finalità anche sulla base di elementi di sospetto. Norme che, peraltro, non avrebbero garantito la possibilità di realizzare quegli arresti che, secondo la Corte di merito, sarebbero stati l'obiettivo dei vertici della Polizia.
La Corte poi non spiegherebbe da quali elementi fattuali deriverebbe la convinzione che tutta l'operazione era strutturata per consentire un uso indiscriminato della forza.
I vizi della motivazione della sentenza si rifletterebbero anche sulla posizione del D.B., laddove verrebbe assunta come provata la strumentalità del falso, rispetto agli arresti di tutti i presenti nella scuola.
11.2) Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione ai rilievi difensivi contenuti in una memoria prodotta a confutazione delle argomentazioni degli appelli dei Pubblici Ministeri e delle parti civili, con particolare riferimento alla gestione da parte sua del sacchetto contenente le due bottiglie molotov, che aveva immediatamente affermato di aver ricevuto dal Tr. senza conoscere i particolari sul loro rinvenimento, come sarebbe stato evidenziato nella memoria di replica alle argomentazioni degli appelli, i cui rilievi, sulla propria partecipazione agli avvenimenti di quella notte, la Corte di merito non avrebbe mostrato di considerare.
In particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente rilevato che il D.B. sarebbe stato costretto ad ammettere la ricezione delle molotov dal Tr., dopo l'interrogatorio di quest'ultimo (traendo da ciò conforto dell'impostazione accusatoria sulla sua consapevolezza che gli ordigni non fossero stati trovati in quei luogo, ma altrove), ma non avrebbe tuttavia considerato che proprio il ricorrente aveva, in epoca antecedente all'interrogatorio di Tr., dichiarato di aver ricevuto le molotov da quello, che aveva contribuito ad identificare in una iniziale fase delle indagini.
Oltre all'errore di valutazione delle dichiarazioni del prevenuto, la Corte di merito, anche con la totale omissione di valutazione sull'elemento soggettivo, non avrebbe chiarito da quali elementi avesse ritenuto provato che, ricevendo la consegna degli ordigni dal Tr., egli dovesse ritenere certo che quello, e le bottiglie incendiarie, provenissero da luogo esterno alla scuola.
11.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge, nonchè illogicità manifesta della motivazione laddove la Corte di merito aveva ritenuto che nella formazione di atti complessi, quali quelli in questione, che avrebbero dovuto riferire delle attività di un elevato numero di operanti, non fosse consentito ai dirigenti dei reparti provvedere alla redazione di verbali anche sulla base di indicazioni ottenute dai soggetti che direttamente avevano partecipato alle singole azioni, sulla scorta del principio secondo il quale ben sarebbe possibile la redazione dei verbali da parte di persone che non abbiano partecipato alle singole attività (come si dovrebbe ritenere anche con riferimento alla norma che consente la testimonianza dibattimentale su atti redatti da soggetti diversi), nè costoro avrebbero, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, dovuto astenersi dalla redazione di atti attestanti fatti a cui non avevano preso parte, o puntualizzare quali specifiche percezioni avesse avuto ciascuno dei firmatari, nell'impossibilità di aver contezza di ogni avvenimento che si verificasse all'interno.
La sentenza impugnata sarebbe in ogni caso priva di motivazione nella parte in cui aveva scelto di ribaltare la valutazione di dubbio espressa dal primo giudice, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente per il quale non verrebbero indicati gli elementi che dovrebbero provare la conoscenza, o conoscibilità, delle circostanze di fatto considerate oggetto della sua cosciente e volontaria attività di falsificazione.
11.4) Con il quarto motivo deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della continuazione interna nell'imputazione di falso in atto pubblico.
Il capo di imputazione prevede tre addebiti di falso, quanto al verbale di perquisizione e sequestro, al verbale di arresto, ed alla comunicazione di notizia di reato; la Corte d'appello in sede di trattamento sanzionatorio aveva applicato uno specifico aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. di mesi due di reclusione per ciascuno dei falsi sopra indicati, provvedendo all'aumento di pena a carico del ricorrente anche per il falso nella notizia di reato, mentre era pacifico che egli non aveva sottoscritto quell'atto, nè il giudice d'appello avrebbe sviluppato in sentenza argomenti atti a giustificare un'affermazione di responsabilità anche per quel fatto specifico.
11.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge nonchè mancanza della motivazione quanto l'applicabilità dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p..
La sentenza, nel soffermarsi sulla natura fidefaciente o meno delle singole attestazioni, aveva concluso che, al di fuori di un caso, tutte avessero natura fidefaciente, ed aveva condannato il D. B. in relazione all'ipotesi aggravata, non considerando che, trattandosi di una serie di atti complessi, o a formazione progressiva, la circostanza aggravante, pur se ricorrente dal punto di vista oggettivo, si sarebbe dovuta poter addebitare all'agente co- estensore o co-redattore o sottoscrittore dell'atto, anche sul piano soggettivo, secondo i criteri di imputazione ordinari delle circostanze aggravanti.
L'omissione di ogni considerazione delle diverse posizioni soggettive quanto alle circostanze della sottoscrizione e redazione di ciascun atto, in una situazione come quella, e la generalizzata applicazione dell'aggravante comporterebbero nullità del provvedimento.
11.6) Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza della motivazione, lamentando l'adozione nei suoi riguardi del medesimo ed indifferenziato trattamento sanzionatorio adottato nei riguardi di tutti gli imputati per il delitto di falso ideologico. Sia nella misura della pena che nella valutazione di non applicabilità delle attenuanti generiche, non avendo considerato la Corte di merito il suo apporto conoscitivo all'indagine nei primi tempi ed avendo sottovalutato i motivi della sua mancata comparizione in giudizio, un grave incidente, alla base anche della separazione del procedimento da quello principale.
11.7) Con il settimo motivo deduce violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 546 c.p.p. in relazione al delitto di calunnia rubricato sub 2).
La Corte d'appello, a fronte di sentenza assolutoria, non ha adottato in dispositivo alcuna statuizione espressa, così che con riguardo a quell'imputazione la "conferma nel resto" avrebbe esplicitato l'unica statuizione del giudice d'appello nel senso della conferma dell'assoluzione. Illegittimamente poi la motivazione avrebbe rilevato un errore materiale nell'omissione della statuizione di estinzione del delitto per prescrizione, non essendo possibile una correzione di errore materiale al di fuori del procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p. , peraltro non attivabile nella specie, comportando modificazione essenziale del provvedimento.
RICORSO D..
12) D.N., assolto dal tribunale di Genova dai reati lui ascritti, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato totalmente la decisione del primo giudice condannandolo, senza attenuanti generiche, per il delitto di falso in atto pubblico, e dichiarando la prescrizione del delitto di arresto illegale e, solo in motivazione, di quello di calunnia.
Il ricorso è articolato su cinque motivi.
12.1) Con il primo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale per totale genericità dei medesimi, privi di qualsiasi censura specifica rispetto alla posizione del ricorrente, sulla quale la sentenza impugnata aveva omesso ogni rilievo.
Deduce anche violazione di legge e difetto di motivazione sull'individuazione del D. come presente alla scuola "Diaz" sia prima, sia durante, sia subito dopo l'irruzione nella scuola, nonchè nelle fasi decisive del c.d. "conciliabolo", ivi inclusa quella del c.d. "direttorio", svoltasi intorno al sacchetto delle molotov poi risultate esterne alla scuola; sarebbe stato indicato presente solo sulla base di valutazioni di probabilità e senza considerazione delle osservazioni sottoposte alla Corte di merito con apposita memoria, con cui aveva dimostrato di esser giunto alla scuola "Pertini" in ritardo a perquisizione conclusa per aver sbagliato strada ed essere entrato nell'antistante scuola "Pascoli".
12.2) Con il secondo motivo deduce motivazione apparente e contraddittoria, con travisamento delle risultanze istruttorie ed in specie, oltre che di un verbale di sequestro di materiale riferibile al "black bloc", del contenuto dell'interrogatorio da lui reso al P.M., al cui testo la Corte di merito ha fatto riferimento per trame decisive conferme di responsabilità, omettendo però l'indicazione da cui si doveva trarre la conclusione che lui dal Ca.
avrebbe appreso che gli uomini da quello comandati avrebbero agito alla cieca, non nel senso che avessero colpito indiscriminatamente, ma che avevano operato al buio, con mero riferimento alle condizioni di luce in cui si era sviluppata l'azione.
12.3) Con il terzo motivo deduce omessa motivazione sull'aspetto rilevante dell'inoffensività in concreto dell'ipotizzato contributo ai due falsi lui ascritti, considerato che rispetto alla comunicazione della notizia di reato, la sua firma, per quanto doverosa, non era condizione necessaria per l'eventuale falso, configurabile ugualmente per la sottoscrizione del solo M., e questo in assenza di ogni specificazione in sentenza circa il contributo del proprio concorso morale; con riferimento invece al verbale di arresto, la sua sottoscrizione, necessaria per aver egli provveduto all'identificazione degli arrestati, era avvenuta dopo quella di altri funzionari partecipanti alle diverse attività e in ogni caso sarebbe scriminata ex art. 120 disp. att. c.p.p. ; si tratterebbe poi di atti non falsi, ma imprecisi anche a causa della fretta con cui era stato necessario redigerli.
12.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 120 disp. att. c.p.p. secondo il quale, per consentire un più sollecito esaurirsi degli adempimenti connessi all'arresto, anche il verbale di arresto potrebbe essere redatto da soggetti che non vi abbiano partecipato, configurandosi così la norma come vera e propria causa di giustificazione, di cui non si sarebbe tenuto conto e che dovrebbe imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza sia quanto al falso, sia quanto ai restanti reati di cui era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.
12.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte della sua incensuratezza, rilevante in quanto i fatti sarebbero avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della modifica al testo dell'art. 62 bis c.p..
Memorie D..
12.6) La difesa D. ha depositato due memorie con motivi aggiunti.
Della prima si darà conto unitamente ad altre che affrontano la medesima questione.
Con altra memoria e motivi aggiunti la difesa D. deduce violazione di legge per l'errata applicazione dell'art. 476 c.p. , comma 2, ed il difetto di contestazione ex art. 522 c.p.p. , comma 2.
Osserva che i pubblici ufficiali redattori del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto, dotati di potere attestativo in ordine alle circostanze riportate in tali atti, non si potrebbero però ritenere dotati dell'ulteriore connotazione necessaria perchè tale potere attestativo possa essere vinto solo con querela di falso, non essendo dato rinvenire quell'espresso disposto normativo che conferirebbe loro "la speciale funzione certificatrice" (cioè la facoltà di attribuire all'atto pubblica fede nel luogo dove lo stesso è formato) richiesta dalla giurisprudenza affinchè possa dirsi configurata l'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2.
Peraltro, la stessa giurisprudenza che attribuisce tale connotazione alla relazioni di servizio, parrebbe rifarsi costantemente a relazioni di servizio inerenti infrazioni del codice della strada e, quindi, destinate ed esplicare i propri effetti in seno ad un procedimento amministrativo e non penale, mentre, nell'ambito del procedimento penale, per porre in dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o di perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela di falso, essendo tali circostanze valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere di libero convincimento e, in quanto tali, liberamente contraddicibili.
Deduce in ogni caso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che si sarebbe realizzata avendo il Giudice di 2^ grado considerato ritualmente contestata l'aggravante in questione, non contestata nel capo d'imputazione nè attraverso l'indicazione del dato normativo nè attraverso la precisazione, in narrativa, della natura fidefaciente degli atti di cui si assume la falsità.
Rilevate le oscillazioni della giurisprudenza sulla natura fidefaciente degli atti pubblici in questione, sarebbe stato onere della Pubblica Accusa di contestarlo o nella narrativa dei capo d'imputazione o indicando la disposizione normativa, nè parrebbe possibile riportarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui affinchè possa ritenersi contestata l'aggravante è sufficiente individuare con esattezza l'atto oggetto della falsità, poichè tale orientamento ha ragione d'essere in tanto e in quanto la natura fidefaciente di quell'atto sia fuori discussione: non già quando essa sia controversa o addirittura da escludere.
RICORSO Ma..
13) MA.Ma. è stato imputato, al capo C), del delitto di falso ideologico quale sottoscrittore dei verbali di arresto e/o perquisizione e sequestro, nonchè dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E) riqualificato come arresto illegale.
Assolto in primo grado, l'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolto per prescrizione dai restanti delitti lui ascritti, ferma restando, quanto alla calunnia, la particolarità già rilevata di un'affermazione di prescrizione contenuta nella soia motivazione.
Ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
13.1) Con il primo articolato motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione intrinseca ed extratestuale, nonchè violazione di legge.
La Corte d'appello avrebbe seguito, nel riformare la sentenza del tribunale, un'impostazione politica che attribuiva, ma senza concreti elementi di prova, ai vertici della Polizia un complesso piano nel cui contesto si sarebbero inserite le varie fasi delle operazioni di quella sera, e fra queste la gestione in maniera surrettizia della formazione di tutti i documenti rappresentativi di quella realtà, così da giustificare arresti, perquisizioni e sequestri.
La Corte di Appello, peraltro, sarebbe caduta in evidente ed irrisolvibile contraddizione interna, laddove, da un lato aveva affermato che le condotte lesive erano state previste e volute (in quanto funzionali agli arresti) da tutti e che tutti ne dovevano rispondere poichè partecipi del c.d. "complotto" e da un altro lato, ma in modo del tutto incompatibile con la prima prospettazione, che gli esiti lesivi dell'operazione non erano stati previsti nè voluti, ma avrebbero indotto i dirigenti, dovendo in qualche modo coprire l'operato della polizia nella vicenda, a organizzare ed avallare, con la partecipazione di subalterni scelti per la sottoscrizione degli atti, una successiva operazione di falsificazione della realtà a costo di arrestare ed accusare ingiustamente i presenti nella scuola.
Il ricorrente evidenzia poi tutti gli elementi di contraddizione della motivazione, interni ed esterni, in relazione alle diverse fasi degli avvenimenti di quella sera che inficerebbero la tenuta dell'intera motivazione della sentenza, in via generale, ed in riferimento alla posizione del Ma. nei cui riguardi la sentenza, comportante affermazione di responsabilità successiva ad una pronuncia assolutoria, non avrebbe adempiuto all'onere di una maggiore pregnanza del sindacato da parte dal giudice d'appello, il quale non avrebbe considerato la sua particolare attività, limitata alla descrizione e catalogazione del materiale sequestrato, in una bozza di verbale, quando poi i verbali sarebbero stati completati in momenti diversi in sua assenza.
I verbali sarebbero stati quindi frutto di un successivo lavoro di raccordo ed inserimento, situazione di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto avendo ritenuto tutti i sottoscrittori dei verbali e delle annotazioni di servizio responsabili indistintamente del delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dei medesimi di singole articolazioni dei verbali stessi.
Ribadisce quindi la legittimità, non riconosciuta dalla Corte territoriale, della sottoscrizione dei verbali anche da parte di chi non abbia partecipato direttamente alle attività procedimentali che Tatto stesso documenta, o per aver compiuto altre attività successive, utili alla redazione dell'atto, ovvero per essersi fidati di quanto affermato da altri colleghi, ovvero ancora per aver redatto solo in parte l'atto, lasciando che altri lo completassero nella parte poi risultata falsa.
Lamenta poi la carenza di indagine del giudice d'appello sull'elemento intenzionale non accertato con indagine rigorosa, ma solo ritenuto a fronte di un fatto considerato non vero, sia pure nell'ambito di un atto complesso a formazione plurima, che pare attribuire a tutti i sottoscrittori la conoscenza diretta delle diverse circostanze, mentre il Ma., con la sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e di quello di arresto, non aveva fatto altro che attestare l'attività da lui svolta, rispondendo, solo ed esclusivamente, dell'attività di repertazione, non potendo specificatamente riferire sulle altre circostanze, da lui conosciute (seppure in maniera parziale o marginale), che in ogni caso erano state percepite da altri soggetti, relatori di annotazioni di servizio.
Deduce poi violazione di legge per la mancata esplicita contestazione della ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. in quanto il livello delle percezioni direttamente acquisite dal Ma.
sarebbe certamente connotato da quel requisito di repentinità che secondo le S.U. Civili n. 17355/09 da solo varrebbe quanto meno ad escludere a quel verbale il carattere di atto fidefaciente.
Censura infine la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che l'operazione di perquisizione doveva essere necessariamente preceduta dall'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia ai sensi degli artt. 249 e 250 c.p.p.con la conseguente valutazione come falso penalmente rilevante dell'attestazione contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia"; obbligo invece previsto soltanto per le perquisizioni effettuate dall'Autorità Giudiziaria, non per quelle operate motu proprio dalla polizia giudiziaria nella flagranza di reato come nel caso in esame. L'avvenuto inserimento dell'avviso nel verbale di perquisizione e sequestro si sarebbe configurato quindi come ipotesi di falso innocuo, inidoneo ad incidere sulla responsabilità penale dei sottoscrittori dell'atto in quanto non produttivo di alcun effetto sull'atto.
13.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per aver, la Corte di merito, ritenuto la possibilità di integrazione del dispositivo carente attraverso una motivazione con cui si finiva per affermare la responsabilità del Ma. per i restanti reati di calunnia e arresto illegale dai quali era stato assolto in primo grado, con la conclusione di un proscioglimento per prescrizione, mentre il testo del dispositivo, privo di indicazioni relativamente ai delitti di cui sopra, aveva finito per mantenere inalterata la decisione assolutoria del primo giudice, nè il giudice d'appello avrebbe potuto ex post, in sede di motivazione, giustificare una diversa soluzione.
13.3) Con un terzo subordinato motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza in rapporto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la misura della pena e per gli aumenti di pena ex art. 81 c.p..
MEMORIA Ma..
13.4) Con memoria depositata dal difensore, il Ma. deduce l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Genova laddove censura un contrasto di statuizioni fra dispositivo e motivazione in relazione all'omessa dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato di calunnia, di cui al capo D), mentre già era stato assolto dal Giudice di prime cure per insussistenza del fatto.
Si contesta l'affermazione dei Procuratore ricorrente circa la sussistenza del proprio interesse all'impugnazione, in considerazione delle presenza di statuizioni civili sul risarcimento dei danno nei confronti delle numerose partì civili, affermazione erronea perchè l'estraneità del Pubblico Ministero al rapporto di natura civilistico di danno non lo legittima ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, nè a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima.
Seppure si possa ritenere il Pubblico Ministero titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, tuttavia occorre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, situazione improponibile nella specie, posto che il delitto dal quale il Ma. era stato assolto si era in ogni caso prescritto in un momento anteriore alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello.
RICORSI Ce.An., Z., Le..
14.1) CE.An., Z.E. e Le.Fa.
deducono, a mezzo del loro comune difensore, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per essere la sentenza del tutto carente di un adeguato sostegno argomentativo, in essa gli imputati perdendo la loro individualità, il loro preciso ruolo e mansione e finanche la precisa posizione sul teatro degli accadimenti, per divenire un unico organismo, il 7 Nucleo, responsabile di tutte le violenze commesse all'interno della scuola "Diaz".
Grossolano - lamentano i ricorrenti - era il criterio di giudizio adottato dalla Corte di appello, che non aveva tenuto conto come all'interno della scuola non vi fossero solo gli imputati, ma - come la stessa Corte genovese aveva ammesso - una "macedonia di reparti" costituita da circa 500 uomini ed allora si sarebbe dovuto indicare per ciascun ricorrente quale era stato l'evento di lesione cagionato e la condotta tenuta, se commissiva od omissiva, non ritenere "il pieno concorso fra tutti i capi squadra, nonchè fra gli stessi e i rispettivi sottoposti" in quanto "la maggior parte delle gravi lesioni è stata inferta dal 7 nucleo, o dai suoi capi reparto direttamente, o dagli uomini alle loro dipendenze".
La formula della "contestazione multipla" aveva rappresentato, per l'incertezza degli addebiti, una sorta di "peccato originale" del processo sui fatti del G8 e ne era prova l'indeterminatezza dell'accusa contenuta nel capo H), mentre per individuare i responsabili si era fatto affidamento sulle testimonianze ondivaghe ed incerte delle persone offese le quali non avevano potuto che fare generico riferimento ora alle Forze dell'ordine, ora alla Polizia ed il vuoto dell'accertamento era stato colmato dal primo giudice con una "responsabilità di presenza" che aveva reso responsabili gli uomini del 7 nucleo, sicuramente presenti sui luoghi, per concorso morale, per avere determinato o istigato gli ignoti autori delle violenze alla loro perpetrazione, mentre il giudice di appello aveva ribaltato la decisione di primo grado e senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva ritenuto di poter ricavare dalle stesse fonti cognitive - che già avevano portato all'archiviazione del procedimento contro gli aggressori - addirittura ciò che dal 2001 la Pubblica accusa stava cercandogli autori materiali delle violenze.
Se Ce.An., Z. e Le. erano stati i responsabili materiali di qualcuna delle lesioni si sarebbe dovuto leggere in sentenza - prosegue la difesa - quali tra le persone offese erano state attinte dai ricorrenti e quali invece erano al loro cospetto mentre la loro inerzia aveva consentito ad altri di commettere le lesioni, ma nulla di tutto questo risultava dalla sentenza impugnata, avendo anche i giudici di secondo grado ritenuto i ricorrenti responsabili sol perchè presenti all'interno della scuola, avendo i giudici raccolto fonti testimoniali che erano già valse a decretare l'archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti aggressori.
Per superare il dictum contenuto nel decreto di archiviazione - evidenzia la difesa dei ricorrenti - i giudici avevano affermato che "in questo processo il materiale probatorio è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione", derivando la ricostruzione più appagante dal materiale audio-video e da testimonianze inedite, sennonchè i giudici non avevano indicato a quali testimoni avessero fatto riferimento, nè selezionato tra le varie testimonianze raccolte in primo grado quelle idonee a scalzare il risultato processuale che il decreto di archiviazione recava con sè, per cui l'affermazione di nuove prove testimoniali, in assenza di qualsivoglia riferimento finanche al nome del teste, costituiva una mera illazione, mentre il materiale audio-video riguardava riprese fatte all'esterno, come ritenuto dalla stessa sentenza, ed in quanto tali di assoluta inefficacia probatoria rispetto agli eventi svoltisi all'interno della scuola "Diaz".
Inoltre, pur essendo i ricorrenti ufficiali e dirigenti degli agenti, risultava dalla sentenza che gli episodi delittuosi erano stati consumati dai singoli agenti, ma gli stessi giudici, nell'esporre le premesse del loro ragionamento, non erano riusciti a prendere posizione circa l'esistenza o meno di ordini, avendo affermato (pag.
216) che non era dato sapere quali direttive operative siano state date al personale se non quella, del tutto gratuita ed ingiustificata, che all'interno della scuola vi fossero i pericolosi "black bloc".
Pur tuttavia era stata ritenuta la responsabilità commissiva diretta per condotta concorsuale con quella degli autori materiali delle lesioni, che però erano rimasti ignoti, ritenendo provata la responsabilità del 7 nucleo perchè "come concordemente riferito da tutti i presenti, l'ondata più feroce di aggressione fisica andò immediatamente scemando", senza però considerare - e quindi incorrendo nel vizio di travisamento della prova - che costituiva fatto pacifico che le persone offese non erano riuscite a riconoscere i reparti ai quali appartenevano gli aggressori, mentre costituiva criterio di giudizio inaffidabile il tentativo di provare condotte violente mediante l'interpretazione delle parole degli imputati, essendo più plausibile che il grido "Basta Basta" rivolto dall'imputato Fo. fosse dettato da circostanze contingenti, dal caos e dalla "macedonia di reparti" che lo aveva spinto ad interrompere l'azione violenta che in quei convulsi momenti compariva dinanzi ai suoi occhi.
14.2) Con il secondo motivo si censura l'attribuzione della responsabilità "per omissione di tempestivo intervento", basata sul fatto che la mancata attivazione del laringofono di cui erano dotati gli uomini del 7 nucleo avrebbe costituito la prova della volontaria omissione di intervento tempestivo, utile a scongiurare l'altrui consumazione di crimini, decisione incompleta in quanto la sentenza non indicava nè che i singoli capi squadra si trovavano al cospetto dei propri agenti mentre questi colpivano i manifestanti, nè che questi atti esorbitavano dall'uso legittimo delle armi, nè, soprattutto, che le violenze erano state sicuramente inferte dagli uomini del 7 nucleo.
14.3) Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 110 c.p. , la vicenda del concorso morale essendo del tutto singolare in quanto enunciata in via di premessa ma non più ripresa nella conclusione sul "titolo di responsabilità" (pag.
224) e comunque una responsabilità che esorbiterebbe i limiti tracciati dall'accusa che mai aveva fatto riferimento ad ipotesi di concorso morale, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p. , atteso inoltre che nella sentenza di primo grado si dava atto di violenze iniziate spontaneamente ed anche il giudice di appello aveva parlato di intento di rivalsa violenta.
14.4) Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 40 cpv.
c.p. per essere la colpevolezza dei ricorrenti stata ritenuta per "omissione di tempestivo intervento", conclusione corretta solo se le lesioni ai danni delle parti lese del capo H) fossero state commesse dagli appartenenti al 7 nucleo, ma la circostanza era rimasta tutt'altro che provata, tanto che l'incertezza sugli autori aveva spinto il giudice ad immaginare un criterio di imputazione omnicomprensivo; non avendo infatti l'istruttoria fatto chiarezza sul luogo esatto e sugli autori delle lesioni, si era attribuita la responsabilità omissiva a tutti i capi-squadra per effetto soltanto della loro presenza sul posto, superandosi anche la regola della "esigibilità" della condotta nel richiedere un controllo totale su tutti gli uomini, anche quelli non appartenenti al proprio reparto e su tutte le condotte indistintamente consumate in ogni dove.
L'inattività - conclude sul punto la difesa dei ricorrenti - avrebbe potuto essere censurata solo se fosse stato verificato, oltre ogni ragionevole dubbio, che taluno degli uomini sotto la direzione degli imputati avesse dolosamente ecceduto nell'utilizzo delle armi, richiedendo inoltre l'affermazione di responsabilità la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, che la loro inerzia fosse dipesa non da semplice negligenza - come sembrava aver accreditato il collegio di secondo grado allorchè aveva parlato di mancanza di regole d'ingaggio ben definite - ma da una precisa previsione e volizione dell'evento lesioni e dada consapevolezza che tale omissione avrebbe determinato l'altrui condotta criminosa e, dunque, l'evento, in assenza della ricorrenza di cause di giustificazione, fattibilità di una tale previsione esclusa peraltro dalla convulsa situazione descritta dal giudice in sentenza.
14.5) Con il quinto motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla asserita estrema gravità dei fatti in grado di obliterare il giudizio positivo derivante dall'assenza di altri precedenti penali, senza però che venisse spiegato come anche comportamenti omissivi, caratterizzati da indubbia pericolosità ridotta rispetto ai fatti commissivi, avrebbero potuto giustificare il trattamento deteriore derivante dalla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p..
14.6) Con il sesto ed ultimo motivo si censura la mancata declaratoria di prescrizione del reato, il cui termine andava fissato in anni 7, aumentati di 1/4 (essendo quella dell'arma una aggravante comune e non ad effetto speciale), per complessivi anni 8 e mesi 9 e pertanto, al momento della redazione della sentenza, il reato sub H) era estinto in applicazione dell'art. 157 c.p..
RICORSO Fa..
15.1) II difensore di FA.Lu. deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per essere la Corte di merito incorsa in un errore sulla valutazione complessiva dei risultati acquisiti nel corso delle indagini, in violazione dell'art. 192 c.p.p. , senza fornire una plausibile spiegazione del perchè la prova - nella specie rappresentata dalle sole dichiarazioni della parte lesa H.A. in un caotico succedersi di avvenimenti - fosse stata ritenuta tale da eliminare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'agente Fa..
Questi, secondo i giudici, era stato riconosciuto con sicurezza da H.A. nel corso dell'incidente probatorio, ma la precedente dettagliata descrizione delle sembianze dell'agente di polizia, resa dall' H. nell'immediatezza del fatto, non coincideva con quella di cui alle fotografie utilizzate per il riconoscimento, tanto che i giudici di appello avevano dovuto trovare supporto alla loro tesi nelle conferme da parte dei testi P. e M., ma era stato lo stesso H. - evidenzia la difesa - a riferire di essersi incontrato con tali suoi amici subito dopo le presunte percosse cagionategli dal Fa., raccontando loro l'accaduto, con la conseguenza che costoro avevano riportato quanto detto dall' H. e non ciò che realmente era accaduto in loro presenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
15.2) Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante, non avendo i giudici di appello tenuto conto in concreto della posizione rivestita dall'imputato e della aggressione premeditata che proprio i tutori dell'ordine avevano subito da parte di gruppi organizzati di facinorosi, rendendo così necessaria una reazione a tutela della legalità, con la conseguenza che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti, in considerazione della incensuratezza dell'imputato, con irrogazione della sola pena pecuniaria.
RICORSI N. e P..
16) I difensori di N.M. e P.M., rispettivamente agente ed ispettore di polizia, hanno articolato tredici motivi a sostegno del ricorso presentato in favore dei loro assistiti.
16.1) Premessa la prevalenza della formula assolutoria anche in presenza di cause estintive del reato, con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in ordine alla relazione di servizio redatta dall'agente N., riportata solo in parte, con l'effetto che la Corte di appello aveva ricostruito il fatto storico in modo non rispettoso delle evidenze processuali, traendone conclusioni palesemente illogiche e/o contraddittorie circa l'esistenza di una prima e di una seconda versione rese dallo stesso N. il quale, così come l'ispettore P., era stato assolto dal tribunale in relazione ai reati di falso e calunnia poichè il tribunale, pur non ritenendo di poter concludere nel senso che vi fosse la prova che l'evento descritto si era effettivamente verificato, aveva escluso che le risultanze processuali fossero tali da poter ritenere provata la condotta falsificatrice contestata in giudizio.
L'affermazione della Corte genovese dell'esistenza di una prima e di una seconda versione dei fatti oggetto del processo derivava - secondo i difensori - da un palese travisamento della prova, in quanto dal contenuto della intera relazione di servizio (riportata invece solo per stralcio dai giudici di primo grado, con omissione della parte finale) risultava che il N. aveva subito riferito di aver constatato la presenza di due incisioni sul corpetto protettivo, circostanza che quindi non era stata riferita dal predetto - come invece erroneamente ritenuto dai giudici di appello - solo dopo le conclusioni della consulenza del P.M., per avere inizialmente l'agente affermato invece di aver subito una sola coltellata, ma nella parte finale della propria relazione allorchè, dopo aver affermato di aver notato "un evidente taglio sulla giubba", aveva aggiunto che, apertala, "constatavo sul corpetto due incisioni, una della lunghezza di circa 7-8 cm. e l'altra, molto più piccola, di circa 1 cm.", per poi concludere nel senso che "mi rendevo conto solo in quell'istante di essere stato colpito con la punta del coltello con il quale ero stato minacciato e che poi avevo rinvenuto sul pavimento".
Non vi era pertanto alcuna contraddizione da risolvere, perchè nella menzionata relazione era scritto che sul corpetto c'erano due incisioni e l'agente N. aveva riferito, in sede di interrogatorio, di essere stato attinto due volte dalla punta del coltello.
Al riguardo - prosegue la difesa - dalla perizia elaborata dal prof. T. era risultato non che sul giubbotto erano stati rinvenuti due tagli, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, bensì uno a forma di "Y" , ovvero "a forma di forca a due rebbi asimmetrici rivolti in alto", determinato da due coltellate, per cui l'affermazione dei giudici di secondo grado circa l'esistenza di una prima (una coltellata e immediata presa di coscienza dell'accaduto) e di una seconda versione (due coltellate e presa di coscienza "postuma") era l'effetto di un palese travisamento della prova, tale da travolgere l'intero impianto motivazionale.
16.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in relazione all'art. 359 c.p.p. , nella parte in cui erano state utilizzate le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari quale argomento per sostenere che l'agente N. aveva modificato la propria versione del fatto, dal momento che tale consulenza non era stata acquisita agli atti.
16.3) Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione al punto della sentenza in cui era stata erroneamente ricostruita la dinamica dell'aggressione all'agente N., avendo la Corte di merito travisato palesemente le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio, in quanto N. aveva riferito di aver affrontato l'avversario "colpendolo al torace col corpo proteso in avanti e impugnando il tonfa all'impugnatura con la mano destra e nella parte lunga con il braccio sinistro. Ho avuto però la sensazione di essere stato colpito anch'io, forse proprio perchè mi ero proteso troppo con il corpo in avanti", non quindi - come invece ritenuto dalla Corte genovese nel reputare inverosimile la versione dell'imputato - di aver impugnato il "tonfa" a una mano e di avere il braccio teso dinanzi a sè, per cui non era possibile che il N. venisse colpito dall'antagonista "essendo avvantaggiato - secondo i giudici di appello - dalla lunghezza maggiore del braccio e da tutta la lunghezza del manganello".
16.4) Con il quarto motivo si censura l'assunto della Corte territoriale secondo cui non vi sarebbero nella perizia del prof. T. elementi tali da convincere in merito al fatto che la dinamica dell'aggressione fosse verosimile, perchè ritenuta contrastare "con le più elementari e note leggi della fisica", senza però tenere conto proprio della particolare dinamica narrata dall'agente N., corrispondente alla assoluta particolarità dei segni rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto, avendo il perito sostanzialmente affermato che la lacerazione sulla giubba presentava quella forma particolare proprio perchè era stata prodotta dall'estrazione della lama mentre il soggetto stava cadendo, concludendo non solo nel senso della compatibilità della versione del N. con i rilievi effettuati sul giubbotto e sul corpetto, ma altresì che, con elevato grado di probabilità, l'episodio si era realmente verificato, come precisato dal prof. T. nel corso del suo esame svoltosi in sede di incidente probatorio, escludendo inoltre che i segni rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto potessero essere compatibili con altre ricostruzioni del fatto e che quindi potessero essere frutto di attività simulatoria, come prospettato nell'ipotesi accusatoria, con ogni conseguenza anche in merito alle altre ipotesi di falso contestate agli estensori dei vari atti di polizia giudiziaria.
16.5) Con il quinto motivo si censura l'assunto della Corte genovese secondo cui andava "escluso che N. abbia avuto bisogno di farsi colpire effettivamente rischiando la propria incolumità", essendovi "tutto il tempo e la possibilità in una delle numerose aule e utilizzando uno dei numerosi banchi o cattedre scolastiche, per stendere gli indumenti uno dentro l'altro come risultano quando sono indossati, e procurare i tagli con un coltello affilato".
Tale assunto - osservano i ricorrenti - era illogico e si poneva in contrasto con le risultanze peritali secondo cui andava escluso che la lacerazione sul giubbotto e te incisioni sul corpetto protettivo potessero essere state prodotte quando tali indumenti non erano indossati e si trovavano, ad esempio, stesi su un piano, quale un banco o una cattedra, avendo il perito precisato sul punto che "anche i consulenti riconoscono che c'è una buona coerenza tra i due rebbi della forca, come li ho definiti, e le impuntature sulla giacca che erano indossati o da un uomo o da un manichino, da quello che si vuole, comunque erano indossati in modo fisiologico, quindi lesività da punta e da taglio".
16.6) Con il sesto motivo si deduce violazione, ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c), dell'art. 526 c.p.p. , comma 1-bis, in relazione alle dichiarazioni rese dal coimputato L.G. nel suo interrogatorio del 7.7.03, secondo cui il N. gli aveva riferito che l'aggressore era riuscito a fuggire e a dileguarsi, dichiarazioni inutilizzabili nei confronti di N. e P. in quanto il L. non si era mai sottoposto ad esame dibattimentale.
16.7) Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione al punto della sentenza in cui, in base a varie ipotesi prive di riscontro, la Corte di appello aveva ritenuto dimostrata la propria tesi circa la simulazione dell'intero episodio da parte dell'agente N. e dell'ispettore P., osservandosi che:
1) era manifestamente illogico l'assunto della Corte di merito che non aveva condiviso le conclusioni dei tribunale in ordine alla circostanza che la relazione dell'agente N. potesse essere incompleta o comunque imprecisa in ragione della giovane età dello stesso e della mancanza di una preparazione professionale specifica, atteso che la stessa relazione conteneva nella sostanza l'intera descrizione del fatto, ma riportata in modo confuso e poco preciso, avendo l'agente sostenuto di essere stato accoltellato nel corso della colluttazione, senza spiegare di non essersene accorto, se non nella parte finale del suo scritto, nella quale il lettore comprendeva la reale dinamica dell'accaduto, senza che potesse attribuirsi ogni possibile svista al dolo di falso sol perchè il funzionario di polizia G., presente in Questura al momento della stesura della relazione, aveva detto al N. di porre particolare attenzione alla redazione dell'atto;
2) quanto all'affermazione della Corte di appello secondo cui il mancato arresto dell'aggressore avrebbe rappresentato la prova dell'inesistenza dell'aggressione, tale considerazione si basava sul travisamento della prova consistente nella mancata valutazione dell'ultima parte della relazione di servizio, nella quale fin da subito l'imputato aveva spiegato di essersi reso conto solo successivamente di essere stato aggredito con un coltello, quando cioè stava scendendo le scale per inquadrarsi, con tutto il reparto, all'esterno dell'edificio, allorchè ormai non aveva più alcun contatto con l'aggressore, che era già stato portato nella palestra assieme agli altri occupanti la scuola, laddove del tutto illogicamente i giudici di secondo grado, nel ritenere contrario a qualsiasi massima di esperienza ed a elementare regola di comportamento della polizia giudiziaria che non fosse stata eseguita un'indagine sulle impronte digitali per identificare quale tra gli arrestati fosse l'aggressore, non avevano considerato che una volta consegnato dal N. il coltello ai suoi superiori, esulava dal suo compito quello di svolgere rilievi dattiloscopici ed inoltre che ove il predetto avesse voluto simulare l'aggressione non avrebbe avuto alcuna necessità di simulare anche il rinvenimento del coltello oppure nulla avrebbe impedito a N. e P. di usare, per la supposta simulazione, uno dei numerosi coltelli rinvenuti all'interno della scuola, anche dentro gli zaini degli occupanti, sui quali ci sarebbero state le impronte digitali di una delle persone offese;
3) illogica e contraddittoria era l'affermazione secondo cui il movente di N. e P. sarebbe consistito "(come di coloro che hanno portato le false molotov) nella necessità di attribuire agli arrestati una serie coerente di fatti di reato tali da giustificare l'operazione e gli arresti stessi, una volta verificato l'esito infelice dell'irruzione", in quanto la stessa Corte di appello aveva assolto il dott. Tr. e l'assistente B. (ovvero "coloro i quali hanno portato le molotov") dal reato di calunnia proprio per mancanza di prova della loro consapevolezza circa la falsificazione delle prove in corso da parte degli altri funzionari ed ulteriore logica conseguenza che avrebbe dovuto trarre la Corte di appello era che non avrebbe avuto alcun senso ipotizzare che un giovane agente del Reparto Mobile ed un ispettore neppure appartenente a tale reparto, al quale era stato aggregato solo in occasione del G8, si ponessero, soli tra tutti ed indipendentemente dagli altri, il problema del fallimento dell'operazione, ancora in corso, adoperandosi per salvare il proprio reparto, tutti gli altri reparti intervenuti e tutti i massimi esponenti della Polizia di Stato, inventando di sana pianta un tentato omicidio, senza considerare che all'indicazione nei capi di imputazione sub I) e M), riferiti a N. e P., di aver agito in concorso con il dott. Ca. e gli altri funzionar, sottoscrittori dei verbali e/o supposti istigatori ( L. e G.), non corrispondeva, nei capi d'imputazione riferiti al dott. Ca. e ai suddetti funzionari, la contestazione di aver agito in concorso con N. e P. nè era stato loro attribuito ad alcun titolo, sub specie di concorso morale, il supposto falso accoltellamento;
4) manifestamente illogica era anche la parte della motivazione in cui la Corte di appello aveva preteso di trarre elementi di riscontro alla tesi accusatoria dal contenuto della relazione di servizio dell'ispettore P. e dall'interrogatorio del medesimo, dal momento che ambedue collimavano, nei tratti fondamentali, con quanto esposto dal N., segnatamente nella circostanza secondo la quale non era stato immediatamente percepito che l'aggressore avesse un coltello in mano.
16.8) Con l'ottavo ed il nono motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza dell'art. 521 c.p.p. , in ragione della mancata corrispondenza tra l'imputazione contestata, limitata alle asseritamene false attestazioni contenute nelle relazioni di servizio, e la sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche ai verbali di arresto e perquisizione, nonchè manifesta illogicità della motivazione con cui N. e P. erano stati ritenuti responsabili della condotta di falso ideologico anche in relazione a tali atti, dal momento che sarebbe manifestamente illogico sostenere che - ove risultasse che l'aggressione fosse effettivamente avvenuta e che i due ricorrenti avessero detto il vero - gli stessi avessero inteso consapevolmente sottoscrivere i predetti atti di p.g. dal contenuto, in ipotesi accusatoria, falso e ciò anche ove si dovesse concludere nel senso della mancanza di prova circa la simulazione dell'aggressione.
16.9) Manifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva apoditticamente escluso - qualificandola mero assunto difensivo - qualsiasi rilevanza alla circostanza che N. avesse tentato di opporsi alla richiesta dei funzionari, in Questura, di sottoscrivere il verbale di arresto, perchè non di sua pertinenza, essendo invece rimasto provato dalla stessa relazione di servizio 2.8.02 redatta dal N. che questi aveva sottoscritto i verbali di arresto e sequestro, dopo aver manifestato le sue perplessità trattandosi di atti alla cui stesura non aveva partecipato, sol perchè il dott. M., capo della Digos di Genova, era intervenuto ordinandogli di apporre anche la propria sottoscrizione.
Peraltro - osserva conclusivamente sul punto la difesa -, sia N. che P. avevano svolto un ruolo in parte dell'azione descritta nei menzionati atti e non poteva quindi sostenersi che non avessero titolo a sottoscriverli; inoltre, al verbale di arresto erano state allegate le relazioni di servizio dei due ricorrenti, nelle quali era descritto espressamente il ruolo da loro svolto.
16.10/11) Con il decimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) per inosservanza degli artt. 547 e 130 c.p.p. , in relazione all'asserita correzione dell'errore materiale in merito all'omissione, nel dispositivo letto in udienza, di statuizioni ai fini penali circa il delitto di calunnia, osservandosi come nel dispositivo letto in udienza non era stata riportata alcuna statuizione circa la condanna per il reato di calunnia, di cui ai capi L) e N), dovendosi così ritenere al riguardo confermata la pronuncia assolutoria di primo grado, con ogni conseguenza anche in merito alle correlate statuizioni civili, non potendo il dispositivo essere modificato con la motivazione, ma ove non si fosse ritenuto di confermare la sentenza assolutoria di primo grado - si deduce con l'undicesimo motivo - andavano richiamate le argomentazioni svolte in relazione alle imputazioni di falso ideologico.
16.12) Con il dodicesimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, mai avendo i due ricorrenti avuto alcuna parte nè nell'ideazione nè nell'organizzazione e direzione dell'operazione e comunque la condotta dei prevenuti andava pur sempre inserita nel contesto ambientale in cui era stata posta in essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati.
16.13) Con il tredicesimo ed ultimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione al contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza, nella prima essendo stata indicata la pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, nel secondo quella di anni tre e mesi otto, entrambe errate essendo la pena corretta quella di anni tre e mesi quattro di reclusione, dal momento che tre erano gli ipotizzati reati di falso e la pena base di anni tre di reclusione, aumentata di un mese per gli altri due episodi di falso, comportava un aumento di pena di due mesi che, sommato a quello di altri due mesi per l'aggravante del nesso teleologico, conduceva ad una pena complessiva finale di anni tre e mesi quattro di reclusione.
MEMORIA N., P..
16.14) Con due motivi nuovi, depositati il 26.5.12, i difensori di N. e P., nell'allegare il supporto DVD concernente la registrazione video eseguita nel corso dell'interrogatorio del 7.10.02 dall'agente N., hanno evidenziato come la Corte di appello, pur avendo dato atto che i due imputati, assolti in primo grado "con formula dubitativa, chiedono l'assoluzione piena" e che l'appello era ritenuto ammissibile dagli stessi imputati, secondo la decisione delle Sezioni unite della Cassazione n.20 del 20 ottobre 2003 che avevano statuito che quando "l'accertamento del fatto compiuto in sede penale potrebbe pregiudicare le situazioni giuridiche in altri giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari, sussiste interesse per l'imputato prosciolto a proporre appello, nella parte motiva non vi era traccia del benchè minimo riferimento all'appello formulato dai predetti imputati e delle ragioni di fatto e di diritto in esso esposte, per cui le stesse non potevano neppure essere state considerate implicitamente infondate ovvero inammissibili, neppure nel dispositivo della sentenza di secondo grado essendovi alcun riferimento all'atto di appello formulato da N. e P..
La Corte di appello - lamentano i ricorrenti - aveva argomentato solo per confutare le motivazioni del tribunale, basandosi sull'erroneo assunto secondo il quale l'agente N. avrebbe mutato la propria originaria versione, senza però considerare tutte le argomentazioni difensive - esposte con l'atto di appello - volte a comprovare l'infondatezza della tesi di un mutamento di versione e, dunque, dell'esistenza di due differenti versioni del fatto fornite dal N., dal momento che era stato evidenziato come il predetto agente, in entrambi i resoconti - nonostante la giovane età, le condizioni ambientali di scarsa visibilità e l'estemporaneità dell'azione - fosse riuscito ad individuare i principali elementi costitutivi dell'episodio, incardinando sequenze temporali coerenti tra loro.
L'aver omesso la confutazione delle circostanze rappresentate - sostengono i difensori - aveva comportato la nullità della sentenza di appello su un punto determinante ai fini della tenuta dell'iter logico-argomentativo che aveva portato erroneamente all'affermazione della responsabilità degli imputati, avendo il giudice di appello omesso anche di dare risposta circa la valutazione di una prova "in tesi risolutiva", ovvero la seconda parte della relazione di servizio dell'agente N., nella quale era scritto sia che vi erano due incisioni sul corpetto protettivo (quindi due coltellate), sia che la presa di coscienza di aver subito un'aggressione con il coltello era avvenuta solo in un secondo momento, una volta constatate la lacerazione sul giubbotto e le due incisioni sul corpetto, allorchè ormai l'aggressore era però stato condotto, con tutti gli altri occupanti la scuola, al piano terra dell'edificio e non ne era più possibile l'identificazione.
La Corte genovese -lamentano i difensori - aveva immaginato pertanto un intervento del N. "a mò di spadaccino", che tenendo il manganello tipo "tonfa" a una mano, si era proteso in avanti compiendo un "affondo", per concludere che, a fronte di tale dinamica riferita dallo stesso agente, non era logicamente possibile che l'aggressore - più basso e armato di un coltello ben più corto del "tonfa" - fosse stato in grado di attingere l'imputato al momento in cui i due erano entrati in contatto, senza però tenere conto che la versione fornita dal N. era del tutto diversa da quella attribuitagli dai giudici di appello e tale diversità era agevolmente riscontrabile non solo dalla lettura del verbale di interrogatorio, ma anche dalla ripresa video, effettuata dal P.M. nel corso dell'interrogatorio stesso, dell'agente N. che mimava il fatto per far comprendere agli inquirenti la dinamica dello scontro.
Anche con riferimento al ritenuto contrasto tra le versioni del N. e quelle del P., il quale ultimo - secondo la Corte di appello - avrebbe modificato la propria versione al fine di prendere le distanze dall'episodio, i giudici di secondo grado - lamentano i ricorrenti - non si erano confrontati con le circostanze di fatto esposte nell'atto di appello, comprovanti l'insussistenza di tale supposto contrasto ed infine - si deduce con il secondo dei motivi - in merito al reato di calunnia andavano richiamate tutte le argomentazioni esposte in ricorso in relazione alle imputazioni di falso ideologico in quanto l'ipotetica condotta calunniatoria si era realizzata proprio attraverso la redazione delle ritenute false relazioni di servizio e la simulazione delle tracce di reato sugli Indumenti (giubbotto e paraspalle) dell'agente N..
RICORSI Ca., Fo., B., T., Lu., Co. e S..
17) I difensori di CA.Vi. - comandante del 1 Reparto Mobile di Roma -, FO.Mi. - comandante del 7 Nucleo -, B.F., T.C., Lu.Ca., C. V. e S.P., capi squadra, premessa la prevalenza della formula assolutoria anche in presenza di cause estintive del reato, hanno articolato, nel loro comune atto di ricorso, undici motivi a sostegno del gravame.
17.1) Con il primo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in lesioni personali aggravate, di cui al capo H), si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) per inosservanza dell'art. 521 c.p.p. , mancando la corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza, doglianza già prospettata in sede di appello, ma ritenuta infondata dalla Corte genovese che aveva elaborato una terza ricostruzione del fatto, delineando una differente condotta degli imputati ed un diverso contributo causale al verificarsi del reato di lesioni.
Secondo l'originaria impostazione accusatoria, infatti, i capi squadra, avendo il comando degli uomini alle loro dipendenze, avrebbero ricoperto nei confronti di questi quella posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo al garante l'obbligo giuridico di impedire l'evento e la cui inosservanza determina, ai sensi dell'art. 40 c.p. , comma 2, la responsabilità penale.
Preso atto, però, dell'impossibilità di ritenere responsabili gli imputati senza avere prima accertato che la singola specifica condotta lesiva, commessa in danno dell'occupante, era stata posta in essere da un appartenente alla squadra e che il capo squadra aveva effettivamente assistito alla condotta del suo sottoposto, rendendosi altresì conto dell'uso eccessivo della forza impiegata rispetto alla resistenza eventualmente posta in essere e che quindi volontariamente non fosse intervenuto per far cessare l'azione, pur essendo in condizione di intervenire, si era registrata - evidenziano i ricorrenti - da parte della pubblica accusa, nel corso della requisitoria e nella memoria depositata all'esito del dibattimento di primo grado, una "virata" circa la configurabilità di una responsabilità degli imputati a titolo di concorso ex art. 110 c.p. , sull'assunto che a venire in rilievo non fosse più la posizione di capo squadra, quanto quella di ufficiale di polizia giudiziaria il quale, in quanto tale, aveva l'obbligo di intervenire nei confronti di chiunque ponesse in essere condotte antigiuridiche.
Poichè però, secondo tale impostazione, l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che non solo l'imputato si era trovato al cospetto della singola persona offesa, ma altresì che il soggetto agente, nel porre in essere la condotta lesiva si fosse reso conto della presenza dell'imputato, avesse percepito l'intenzione dello stesso di non intervenire e dunque fosse stato istigato, determinato o comunque rafforzato nel proprio proposito criminoso, nulla di tutto ciò essendo stato dimostrato, il tribunale aveva introdotto in motivazione un elemento di assoluta novità, l'esistenza cioè di "una sorta di accordo" tra gli appartenenti al 7 Nucleo, al quale avrebbero istantaneamente e unanimemente aderito tutti gli altri agenti di polizia che avevano preso parte all'operazione, secondo cui i superiori non avrebbero, in ogni caso, denunciato eventuali eccessi e violenze commesse dai loro sottoposti e tutti gli appartenenti al 7 Nucleo e gli altri numerosissimi appartenenti ai più svariati reparti, forti di tale senso di impunità, avrebbero commesso le violenze di cui al capo d'imputazione.
Era stato sottolineato al riguardo - evidenziano i difensori - nell'atto di appello che tutti gli appartenenti al 7 Nucleo Sperimentale (ad eccezione di N. e P.) erano stati indagati per i reati di lesioni in danno degli occupanti la scuola, ma il P.M. aveva chiesto nei loro confronti l'archiviazione, accolta dal G.I.P. con ordinanza 15.6.05 , proprio perchè - come risultava dalle motivazioni espresse sia nella richiesta che nell'ordinanza - preso atto che i singoli autori delle condotte erano rimasti ignoti, non sarebbe stato possibile sostenere in giudizio l'accusa se non nei confronti di chi avesse rivestito funzioni di comando (ovvero i capi squadra ed i dott. Ca. e Fo.), ma il tribunale era pervenuto ad una conclusione opposta, affermando il principio secondo il quale, in forza del supposto e non meglio precisato accordo istantaneo sorto nel corso dell'azione, chiunque si fosse trovato all'interno della scuola nel corso dell'operazione avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di tutti i singoli reati di lesione commessi in danno di ciascun occupante.
Sulla base di tali considerazioni era stato ritenuto - proseguono i ricorrenti - il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ma la Corte di appello aveva ricostruito la vicenda in termini ancora differenti, sostenendo l'esistenza di un "previo accordo" tra tutti i vertici della polizia i quali - ritenendo di dover riscattare l'immagine del Corpo della Polizia, compromesso a seguito dei gravi fatti di devastazione avvenuti nel corso del vertice del G8, rimasti sostanzialmente privi dell'individuazione dei responsabili - avevano ideato e organizzato l'operazione, finalizzata all'uso indiscriminato della violenza, affermazione di evidente illogicità e costituente un fatto del tutto nuovo attribuito agli imputati, avendo in tal modo i giudici di appello ricondotto ogni evento lesivo ad ogni supposto partecipe dell'ipotizzato accordo, in applicazione della teoria monistica del reato recepita nel nostro ordinamento, ma violando il diritto di difesa degli imputati che mai avevano potuto prendere posizione in relazione all'accusa di aver fatto parte di un "complotto" ordito dai massimi vertici della Polizia di Stato in danno degli occupanti della scuola "Diaz", del quale uno dei contenuti sarebbe stato quello di usare indiscriminatamente la violenza nei confronti degli stessi occupanti, la cui attuazione sarebbe stata a loro affidata, e l'altro quello di procedere ad un numero indiscriminato di arresti a prescindere da ogni effettiva responsabilità dei soggetti sottoposti alla misura precautelare, senza che inoltre in nessuno dei passaggi argomentativi attraverso i quali si era snodata la motivazione della sentenza impugnata fosse stato individuato il contenuto della compartecipazione attiva del singolo imputato, nè in quali condizioni di tempo e di luogo si fosse concretata la condotta omissiva del singolo imputato ed a quale reato di lesioni questa fosse causalmente ricollegabile.
17.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente ritenuto sussistente un accordo tra gli imputati e tutti gli altri funzionari di polizia che avevano partecipato alle due riunioni tenutesi presso la Questura di Genova, volto all'uso indiscriminato della forza e finalizzato all'esecuzione dei maggior numero di arresti possibile, accordo in forza del quale sarebbero stati commessi i reati di lesione in danno delle 78 parti lese di cui all'imputazione ed in dipendenza del quale gli stessi imputati erano stati ritenuti responsabili delle predette condotte ai sensi dell'art. 110 c.p..
La Corte di appello aveva affermato chiaramente che ciò che era accaduto alla scuola "Diaz" non era stato il frutto di un'errata organizzazione dell'operazione, nè la conseguenza di un comportamento non previsto e non voluto dagli operatori di polizia, bensì l'esito voluto e perseguito fin dall'inizio dai dirigenti che avevano ideato, pianificato e diretto l'operazione.
Nessuna genesi spontanea della violenza, dunque, nessuno sfogo di istinti eccitati ed amplificati dalle devastazioni che avevano percorso Genova nei giorni precedenti, bensì il risultato previsto, voluto e auspicato fin dall'origine, cui gli operatori di polizia si erano dedicati secondo i desiderata dei loro dirigenti, con freddezza e con metodo, affermazione dai giudici di secondo grado ripresa anche in sede di valutazione circa la negazione delle attenuanti generiche.
Sennonchè - rilevano i ricorrenti - la Corte di appello non si era preoccupata di spiegare per quale ragione per arrestare indiscriminatamente gli occupanti della scuola "Diaz" sarebbe stato necessario usare nei loro confronti la violenza nei termini in cui ciò era avvenuto e avrebbe dovuto dare conto del perchè, secondo la sua prudente valutazione, sarebbe stato necessario percuotere C. M. fino a ridurlo quasi in fin di vita per poterlo arrestare quale partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, spiegazione che avrebbe dovuto fornire anche rispetto alle altre parti offese, fatte segno di condotte lesive anche gravi e poi sottoposte ad arresto.
Se i dirigenti della polizia erano infatti consapevoli di dover eseguire una perquisizione in un luogo nel quale con scarsa probabilità si trovavano armi, occupato in gran parte da persone note al "GSF", che vi si trovavano legittimamente ed erano del pari consapevoli di dover procedere comunque alla contestazione di reati associativi ed in materia di armi - dalla stessa polizia poste in loco -, avrebbero dovuto considerare l'elevata probabilità che il loro operato potesse essere oggetto di successive contestazioni sì da indurli ad operare, almeno da un punto di vista formale, in un modo quanto più possibile corrispondente al modello legale tipico dello strumento impiegato, ovvero la perquisizione, senza procurare lesioni ai presenti, come era avvenuto nel corso della perquisizione eseguita la mattina dello stesso giorno presso la scuola "Paul Klee", allorchè la polizia aveva comunque tratto in arresto gli occupanti, contestando loro l'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, e se pure gli arresti non erano poi stati convalidati non era derivato alcun procedimento penale a carico dei dirigenti e degli operatori di polizia che avevano ideato, organizzato e preso parte all'esecuzione della perquisizione.
Una tale argomentazione - del binomio necessario violenze/arresti - avrebbe dovuto preludere inoltre, da un punto di vista logico, ancora prima che alla certezza in merito alla generale accettazione e alla cosciente pianificazione delle lesioni causate alle persone offese, alla certezza in merito alla predisposizione di prove false e alla consapevolezza, fin dall'inizio, da parte di tutti gli imputati, che sarebbero stati elaborati vari atti di p.g. (perquisizione, sequestro, arresto, comunicazione di notizia di reato), contenenti affermazioni non corrispondenti al vero, viziati quindi da falsità ideologica, sennonchè - sottolinea la difesa - con riferimento alle condotte di falso la Corte di appello aveva sostenuto una tesi incompatibile con quella illustrata nella parte riguardante l'imputazione sub H), non risultando conciliabile l'affermazione per cui i dott. L. e G. avevano dovuto prendere "atto del fallimentare esito della operazione" con quella secondo cui la violenza era prevista e voluta dagli operatori, organizzatori e direttori sul campo dell'operazione, posto che i predetti funzionari rientravano, sempre secondo la rappresentazione dei giudici di appello, a pieno titolo e con funzioni apicali in tutte e tre le categorie enunciate e quindi era incomprensibile la loro sorpresa pur avendo avuto anche loro - come affermato nell'impugnata sentenza - sin dall'inizio "la certa consapevolezza che tale massa di agenti, come un sol uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente ed indistintamente le persone che si trovavano all'interno, come in effetti è accaduto".
Pertanto - concludono sul punto i ricorrenti - o le condotte lesive erano state previste e volute e quindi non vi era stata alcuna presa d'atto dell'esito fallimentare dell'operazione, oppure non erano state nè previste, nè volute e poteva darsi ingresso alla tesi della Corte in merito al sorgere, in loco e successivamente alla "messa in sicurezza", della necessità di creare un impianto accusatorio falso per coprire ciò che non si sarebbe voluto accadesse: affermare entrambi gli enunciati era logicamente impossibile, poichè uno era la negazione dell'altro ed inoltre l'ipotesi del "complotto" era stata abbandonata dal P.M. che aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione delle posizioni dei funzionari di vertice della polizia, in relazione ai reati di lesioni, per cui la Corte di appello, nel sostenere che l'archiviazione delle imputazioni di lesioni nei confronti dei vertici della polizia non influiva sul processo "nel quale il materiale a disposizione è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca della archiviazione... alla luce del numeroso materiale audio video e delle deposizioni in allora non disponibili", aveva reso una affermazione non solo non corrispondente al vero - dal momento che l'archiviazione era intervenuta il 15.6.05, dopo la conclusione dell'udienza preliminare, prima della quale erano già state assunte tutte le dichiarazioni delle parti lese; quelle delle persone informate sui fatti; le informative degli ufficiali di p.g. incaricati delle indagini; tutti i filmati e le registrazioni audio che erano state successivamente prodotte nel corso del giudizio di primo grado -, ma del tutto sprovvista di motivazione che ne consentisse la verifica di congruità e correttezza in quanto avrebbe dovuto indicare a quali prove e quindi a quali dichiarazioni testimoniali e/o filmati e/o registrazioni video avesse inteso riferirsi allorchè aveva apoditticamente sostenuto che le stesse erano state acquisite solo successivamente alla menzionata ordinanza di archiviazione.
17.3) Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in quanto, elaborando la del tutto illogica teoria del previo accordo, la Corte di merito si era accorta come non fosse sufficiente a ricomprendere tutte le azioni lesive poste in essere, dovendo essere chiarito il problema del come potesse essere giunta la volontà dei dirigenti a tutti i reparti impiegati e a tutti gli agenti facenti parte di tali reparti, per cui era ricorsa alla illogica e contraddittoria affermazione - del tutto sovrapponile a quella usata dal tribunale, la cui ricostruzione era pur stata formalmente contestata e respinta dai giudici di appello - secondo cui la condotta del 7 Nucleo aveva istigato le azioni poste in essere da tutti gli altri, laddove invece era certamente vero, come già affermato dal tribunale, che gli agenti si erano abbandonati a violenze ingiustificate nella convinzione che non sarebbero stati puniti, come però era altrettanto vero - secondo i ricorrenti - che tale convinzione derivava, banalmente quanto giustamente, dalle circostanze dell'azione e non dalla presunta connivenza dei superiori, senza alcuna necessità di cogliere nella condotta del 7 Nucleo alcuna implicita autorizzazione a dare libero sfogo alla violenza.
Il personale impiegato - prosegue la difesa - non era neppure a conoscenza di quali altri reparti fossero sul posto e tanto meno quale provenienza geografica avessero: sapevano solo, perchè era evidente a tutti, che c'era "una macedonia di polizia", secondo la definizione del dott. Ca., e se poi l'operatore scorto a commettere reati fosse stato in abiti borghesi non sarebbe stato neppure possibile individuare il tipo di reparto di appartenenza, posto che era presente personale in borghese della Digos, delle Squadre Mobili, dello SCO e delle varie Questure, nè era stato possibile accertare quali reparti - ad eccezione del 7 Nucleo - fossero entrati nella scuola o meno e cosa avessero fatto all'interno di essa, la gran parte dei poliziotti avendo agito travisata per cui non era stato possibile alcun riconoscimento personale da parte delle vittime e gli autori delle violenze erano rimasti tutti ignoti.
Coloro i quali avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, ritenendo di avere a che fare con i pericolosi terroristi appartenenti ai "black bloc", erano certamente convinti che le loro azioni sarebbero rimaste impunite, ma ciò - sostengono i ricorrenti - non in ragione della "sorta di accordo" sorto istantaneamente sul posto con i superiori, come ritenuto dal tribunale, ovvero in forza del previo accordo affermato dai giudici di appello, il cui contenuto era quello di usare scientemente violenza sugli occupanti la scuola, bensì sulla certezza dell'assoluto anonimato che il contesto ambientale forniva e dopo che gli animi erano stati "eccitati" dal comportamento degli occupanti la scuola, i quali avevano serrato il cancello di acceso al cortile, chiuso il portone d'ingresso, gettato oggetti dall'edificio, senza che in alcun modo le supposte violenze esercitate dagli appartenenti al 7 Nucleo avessero potuto istigare o determinare gli appartenenti agli altri reparti.
17.4) Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del Prefetto A. ritenute fondanti dell'assunto per cui, su precisa direttiva del Capo della Polizia, ad un certo punto vi era stato un cambio di strategia nella gestione del G8 nel senso che si sarebbe dovuto procedere in modo più "incisivo" operando arresti, al fine di riscattare l'immagine della Polizia.
In realtà - osservano i ricorrenti - il Prefetto A. non aveva mai affermato che gli arresti dovessero essere eseguiti in difetto dei presupposti di legge e che si dovesse deviare dai compiti istituzionali per riscattare l'immagine della Polizia, con la creazione anche di prove false, dal momento che se la direttiva avesse avuto il contenuto che aveva preteso di attribuirle la Corte di appello, o se solo fosse stata così intesa, lo stesso A. non avrebbe potuto che scegliere tra l'opporsi all'esecuzione della stessa e divenire, per la sola mancata ferma opposizione, concorrente in tutti i reati posti in essere in esecuzione di essa, non potendo sostenersi che l'arrivo del Prefetto L.B. e l'affidamento al dott. G. della direzione delle operazioni avrebbero potuto consentire ad A. di farsi semplicemente da parte ove gli fosse stato chiaro o avesse avuto anche il solo sospetto, che di lì a poco sarebbe stato posto in essere, da tutti gli altri dirigenti, il piano criminale ipotizzato nella sentenza impugnata.
Manifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva esaminato le informazioni in possesso della polizia e la valutazione delle stesse, sostituendo le proprie valutazioni, fatte peraltro ex post, a quelle effettuate dai dirigenti della polizia, per concludere che le modalità, asseritamente "militari" con cui era stata organizzata la perquisizione non sarebbero state coerenti con le premesse realmente ipotizzate e che quindi il vero scopo che aveva animato gli agenti di polizia non poteva che essere ben diverso da quello dichiarato ed altresì consapevolmente illecito, cioè percuotere ed arrestare tutti gli occupanti.
La Corte genovese - prosegue la difesa - aveva affermato che la stessa polizia avrebbe dovuto prima spiegare, usando il megafono, che si trattava di una perquisizione e poi tentare di parlamentare, così confondendo però le finalità e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. a sorpresa, con quelle proprie della gestione dell'ordine pubblico, laddove invece era necessario assumere il controllo di tutti gli spazi nel minor tempo possibile, sia per ragioni di sicurezza, sia soprattutto per ovviare, per quanto possibile, proprio al problema della riferibilità di quanto fosse stato rinvenuto ai singoli presenti, ed anche la c.d. "manovra a tenaglia", per isolare il luogo della perquisizione, era finalizzata ad evitare che le persone da porre in stato di arresto potessero darsi alla fuga o che le prove, o nello specifico le armi, potessero essere fatte uscire dal luogo perquisito.
Anche in relazione all'episodio che aveva riguardato il giornalista C.M. vi era stato travisamento della prova, avendo il predetto dichiarato di essere stato fatto segno di violenza da parte dei carabinieri e non della polizia, tale essendo la scritta che appariva sugli scudi dei militari che lo stavano percuotendo, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che C. sul punto avesse errato perchè non conosceva bene le divise dei due corpi, nonostante inoltre che la giornalista D.G.C. avesse affermato, con assoluta certezza, di essere giunta sul posto quando il portone della scuola non era stato ancora sfondato e di essere stata fermata in strada due volte, una prima dai carabinieri, sulla via perpendicolare a via Battisti, ed una seconda su via Battisti, a pochi metri di distanza dal cancello.
Le violenze - proseguono i ricorrenti - erano state commesse indipendentemente dall'attività degli operatori del 7 Nucleo, come era comprovato anche dall'episodio dell'agente ripreso mentre riponeva una mazza da baseball nel bagagliaio di una vettura senza colori di istituto: tale agente era in abiti borghesi ed indossava una pettorina con la scritta "polizia" ed era quindi contraddittorio affermare - come aveva fatto la Corte genovese - che gli operatori di polizia incaricati di compiere le violenze erano gli appartenenti al 7 Nucleo, in quanto proprio il comportamento dell'agente in borghese, che secondo la stessa sentenza non era parte fin dall'inizio del complotto, non poteva essere portato a conferma della tesi dell'esistenza di un piano preordinato.
Altrettanto illogico era stato attribuire piena e incondizionata attendibilità alle dichiarazioni delle parti lese onde escludere che all'interno della scuola vi fosse stato anche un solo episodio di resistenza da parte degli occupanti, essendo sufficiente considerare che - come appariva nitidamente dai filmati - il cancello di accesso al cortile della scuola era stato chiuso con una catena allorchè era stata vista sopraggiungere la polizia ed era subito dopo stato chiuso anche il portone della scuola e dietro di esso accatastate panche per impedire l'ingresso degli agenti, condotte che, unitamente al lancio di oggetti, non avevano reso necessario alcun accordo, nè preventivo nè istantaneo perchè si scatenassero le violenze nei confronti degli occupanti la scuola, ben potendo essere state percepite dagli operanti come conferma del fatto che all'interno dell'istituto si trovassero appartenenti ai c.d. "black bloc".
Quanto poi all'identità degli autori delle violenze, la Corte di merito non aveva indicato a quali persone offese si era riferita allorchè aveva sostenuto che erano stati riconosciuti negli appartenenti al 7 Nucleo, essendo chiaramente emerso dal dibattimento che la maggior parte degli autori delle violenze non era stata identificata in alcun modo e quindi non era riconducibile ad alcun reparto, laddove inoltre, quanto all'ingresso nei locali dell'istituto - evidenziano i ricorrenti -, secondo la dinamica di accesso emersa incontestabilmente al dibattimento, tre delle sette squadre in cui era suddiviso il 7 Nucleo, quelle al comando di Co., Lu. e Ce.An., oltre all'ispettore B., avevano fatto accesso dal portone centrale, che si era aperto per primo, ogni squadra essendo composta da nove uomini, per un totale di 28 appartenenti al 7 Nucleo; trascorsi 47 secondi, come emergeva dalla visione del filmato n. 239 RIS, dal momento in cui il primo agente aveva fatto ingresso dal portone centrale, ed era entrata tutta la massa degli agenti, vi erano ancora 21 agenti del 7 Nucleo in chiusura di fila e pertanto, come aveva riportato il dott. Fo. nella sua relazione di servizio, ad eccezione di 6-7 agenti che erano entrati assieme agli altri reparti, tutto il 7 Nucleo Sperimentale era stato scalzato ed era entrato per ultimo.
Quanto al portone laterale sinistro, il primo accesso era avvenuto 28 secondi dopo il primo accesso al portone centrale e dai filmati si vedeva chiaramente - secondo i ricorrenti - che nelle posizioni di testa si accalcavano operatori in borghese indossanti la pettorina con la scritta "polizia", agenti del Reparto Mobile con cintura bianca e tutti ben visibili con caschi lucidi e tutti entrati prima dei rimanenti componenti del 7 Nucleo i quali avevano fatto ingresso dal portone centrale; pertanto, a chi era entrato con un ritardo di 30/40 secondi, la scuola si era presentata avvolta in una confusione inestricabile nell'ambito della quale, se poteva apparire evidente esservi state o essere ancora in corso colluttazioni, non altrettanto evidente era che l'uso della forza da parte della polizia non fosse rimasto nell'ambito della legalità, non essendo sostenibile potersi percepire che alcuni atti di impiego della forza fossero ingiustificati o sproporzionati rispetto ad un'ipotetica resistenza posta in essere dal supposto pericoloso "black bloc", che occupava la scuola, nè che ci si potesse rendere conto nemmeno successivamente del numero e delle condizioni di alcuni feriti, anche perchè appena terminato il servizio il 7 Nucleo era ripartito di prima mattina per Roma, la gravità dei fatti essendo emersa solo successivamente in quanto soltanto la ricostruzione delle singole testimonianze ed i referti medici del Pronto soccorso avevano, unitamente considerati, descritto l'effettiva modalità complessiva dell'azione.
Anche nella valutazione di tale profilo, però - lamentano i ricorrenti - la Corte di appello aveva considerato i capi squadra come un'unica persona ed un unico imputato, senza preoccuparsi di verificare le singole posizioni e la tenuta dell'iter logico - argomentativo qualora effettivamente riferito al singolo individuo, omettendo di valutare adeguatamente che i comportamenti, incontestati nel processo, posti in essere da alcuni appartenenti al 7 Nucleo, volti a far cessare le violenze e/o a soccorrere gli occupanti, erano logicamente incompatibili con l'adesione all'accordo che la Corte di merito aveva preteso essere intervenuto prima dell'esecuzione dell'operazione, considerato inoltre che il dott. Fo. aveva fatto cessare le violenze, aveva ordinato a tutti i suoi uomini di uscire immediatamente dalla scuola e si era adoperato per prestare soccorso alle vittime, oltre a scusarsi con una di esse, D. J., per il comportamento della polizia.
17.5) Con il quinto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente equiparato il ruolo e la posizione dell'ispettore B. a quella dei capi squadra, benchè detto imputato fosse privo di una squadra alle sue dipendenze e di qualunque funzione di comando equiparabile a quella dei capi squadra, per cui appariva del tutto incomprensibile ed apodittica l'affermazione della Corte genovese secondo cui il B. avrebbe comunque operato "allo stesso modo" e con "gli stessi effetti" dei capi squadra; il nesso in base al quale nella sentenza impugnata era stato individuato il concorso tra l'ispettore B. e gli altri appartenenti al 7 Nucleo - di relazione gerarchica - era quindi del tutto inesistente.
17.6) Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. Fo., comandante del 7 Nucleo, quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso asseritamente sorto tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura, volto all'indiscriminato uso della forza al fine di procedere al maggior numero di arresti possibile, malgrado fosse rimasto accertato che il prevenuto era intervenuto per fermare le violenze, adoperandosi attivamente per prestare soccorso alle persone ferite.
Era manifestamente illogico - secondo la difesa - e palesemente in contrasto con le risultanze probatorie affermare che poichè il dott. Fo. non aveva dato specifici ordini in merito alle modalità d'intervento, ciò era indice del fatto che fosse noto che l'uso della forza fosse connaturato al tipo d'intervento, in quanto la mancanza di ordini specifici derivava dal non aver avuto il prevenuto a sua volta alcuna informazione sulla base della quale poter impartire ordini specifici, ignorando addirittura dove sarebbe stato condotto il suo reparto, se in città o fuori Genova, ed inoltre egli era giunto alla scuola - come aveva ricostruito la stessa Corte di appello - con la seconda colonna, quando il cancello era già stato sfondato ed era in atto l'azione di sfondamento dell'edificio, per cui non aveva potuto dare ordini in merito alle modalità dell'operazione ed era manifestamente illogico stigmatizzare una pretesa condotta omissiva senza indicare quale sarebbe stata la condotta doverosa che, in tesi, era stata omessa.
Il dott. Fo. - evidenzia la difesa - era stato l'unico, tra i 300 agenti di polizia intervenuti nella fase della "messa in sicurezza" dell'edificio, durante la quale erano presenti, secondo la Corte genovese, anche altri funzionari ben più alti in grado del prevenuto, ad essere intervenuto energicamente per far cessare condotte lesive ingiustificate ed aver portato soccorso ai feriti, scusandosi addirittura con una delle persone offese, D. J., la quale aveva sul punto riferito che il Fo. - da lei riconosciuto attraverso la fotografia mostratale in dibattimento - "mi sembrava scioccato per quello che aveva visto, ha cercato di scusarsi, in inglese", circostanza significativa per cui nulla aveva da nascondere, tanto che, dopo essere arrivato di corsa dalle scale urlando subito "Basta! Basta!", come avevano dichiarato i testi G.M.R. e H.T., si era reso riconoscibile togliendosi il casco immediatamente dopo la cessazione delle violenze, comportamento al quale aveva fatto seguito l'ordine dato agli agenti di polizia di uscire dall'edificio avendo constatato che alcuni di essi, approfittando della grossa confusione ingenerata dall'elevato numero di persone presenti all'interno della scuola, avevano dato libero sfogo ad istinti violenti, dopo di che le violenze erano cessate al primo piano dell'edificio, ma non vi era alcun dato, neppure indiziario, per ritenere che la cessazione delle violenze - come invece ritenuto dalla Corte di appello - fosse immediatamente avvenuta anche nelle altre parti dell'edificio.
Non corrispondeva poi al vero che solo in dibattimento il dott. Fo. avesse definito quelle che aveva visto come "scene da macelleria messicana" dicendo, con riferimento agli uomini del 7 Nucleo, al dott. Ca.: "Io con quei macellai non ci lavoro più", poichè - sostengono i difensori - già allorchè era stato sentito a s.i.t. dal Procuratore capo della Repubblica, ad appena una settimana dai fatti, aveva usato l'espressione "macelleria messicana", laddove il dott. Ca., nel corso del suo esame dibattimentale, si era limitato ad affermare che effettivamente il Fo. aveva detto la frase riferita, senza essere in grado di precisare cosa intendesse, perchè in quel frangente non c'era stato tempo di discutere della questione.
17.7) Con il settimo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. Ca., quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura volto all'uso indiscriminato della forza, nonostante lo stesso avesse proposto modalità operative diverse da quelle poi disposte ed incompatibili con l'ipotizzata finalità di procurare lesioni, fosse entrato solo successivamente nella scuola e non avesse preso parte direttamente ad alcuna azione.
La Corte genovese aveva dedicato poche righe alla posizione del Ca., attribuendogli di non aver dato disposizioni in merito alle modalità di esecuzione della perquisizione; di aver lasciato agire gli operatori liberamente, malgrado potesse direttamente intervenire; di non aver manifestato alcuna contrarietà e stupore malgrado, transitando verso il primo piano, ove era giunto quando l'azione era già cessata, avesse visto quello che accadeva in palestra, senza considerare però - lamenta la difesa - che Ca. (così come Fo.) non disponeva di informazioni che gli consentissero di dare disposizioni e proprio per evitare di agire in un contesto del tutto ignoto aveva proposto, ma inutilmente, durante la seconda riunione in Questura, di utilizzare i lacrimogeni che avrebbero evitato la creazione del contesto in cui si erano poi manifestate le violenze.
Null'altro - conclude la difesa sul punto - avrebbe potuto fare Ca., nè i giudici di appello avevano spiegato quali disposizioni avrebbe egli dovuto/potuto dare e come avrebbe potuto agire sul posto per evitare il compiersi di condotte lesive, essendo entrato (senza cinturone, senza pistola, senza il "tonfa" nè il casco) praticamente per ultimo dal portone di sinistra, allorchè tutti erano già dentro la scuola e l'azione era iniziata da tempo, mai andando oltre il primo piano (come peraltro il Fo., di cui aveva udito l'esclamazione "Basta! Basta!") e nulla potendo quindi vedere di ciò che era accaduto negli altri luoghi nè percepire neppure un unico gesto ingiustificato compiuto da un agente di polizia nei confronti di un occupante, mai essendo stato inoltre chiarito - osserva da ultimo la difesa - chi avesse di fatto diretto le operazioni.
17.8) In ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. , art. 61 c.p. , n. 2 e art. 479 c.p. , attribuito al Ca. al capo F), la difesa lamenta, con l'ottavo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti della sentenza in cui erano stati ritenuti sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di falso ideologico, per avere attestato l'esistenza di una resistenza all'interno dell'edificio scolastico "Diaz-Pertini".
Già il tribunale - osserva la difesa - aveva accertato che la maggior parte delle affermazioni riportate nel capo d'imputazione come contenute nella relazione, in realtà non erano mai state scritte nella stessa, dove non figurava nè che era stata incontrata "violenta" resistenza, definita in realtà "vigorosa"; nè che vi era stato un "fittissimo lancio di pietre e bottiglie", ma solo che "piovevano oggetti ed in particolar modo bottiglie di vetro"; nè che erano state ingaggiate "violente colluttazioni", ma solo che da parte di alcuni vi era stata "ugualmente resistenza".
Inoltre, il tribunale non aveva escluso che vi fossero stati episodi di resistenza all'interno della scuola nè che il tentato accoltellamento dell'agente N. fosse effettivamente avvenuto, ma aveva individuato la falsità nel tenore complessivo della relazione laddove non aveva riferito anche degli eccessi della polizia, mentre la Corte di appello aveva avuto un approccio "più radicale", escludendo che si fossero verificati episodi di resistenza, per cui le relazioni sul punto dei capi squadra erano false, ed affermando essere falso il tentato omicidio dell'agente N. e che il contenuto della relazione del dott. Ca.
era dovuta alla sollecitazione del dott. G., laddove Ca. non aveva avuto alcuna percezione diretta delle resistenze, che lui stesso aveva affermato di aver dedotto da quanto direttamente constatato, dovendosi invece escludere che da quanto aveva potuto vedere potesse aver elaborato tale deduzione.
Sennonchè - evidenzia la difesa - la Corte aveva escluso episodi di resistenza all'interno dell'edificio scolastico sol perchè nessuno degli occupanti aveva riferito di tali episodi; l'episodio relativo all'agente N. non era stato da questi inventato e comunque al dott. Ca. non era stata contestato la condotta di falso in concorso con il N. e con l'ispettore P. (capi F e G), mentre dalla chiusura del cancello, dalla chiusura dei portoni di accesso alla scuola e dalle barricate erette per ostacolare l'accesso alla polizia, oltre che dalla presenza di occupanti ed agenti feriti, appariva giustificabile parlare di "vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupante, il tutto contenuto non in un atto di p.g., ma - come ribadito dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale - in "due righe al Questore", su richiesta del dott. G., per metterlo al corrente dell'accaduto, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, non essendo egli consapevole che la sua relazione sarebbe stata allegata al verbale di arresto per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica.
17.9) Con il nono motivo, relativo al delitto di concorso in calunnia aggravata continuata, si deduce mancanza della motivazione per avere la Corte di appello affermato che la responsabilità conseguiva automaticamente alla redazione della ritenuta falsa relazione di servizio, senza considerare che il Questore, destinatario della relazione del dott. Ca., nessuna informativa aveva elaborato da inoltrare all'Autorità giudiziaria, spettando tale compito agli ufficiali di p.g. che avevano preso parte all'operazione e che il giorno successivo - in cui era maturata la decisione di arrestare tutti gli occupanti contestando loro il reato associativo, le resistenze generalizzate e il compossesso delle bottiglie molotov - si erano occupati della redazione degli atti oggetto di processo, per cui nel comportamento di Ca. esulava quanto meno il dolo della calunnia e peraltro il prevenuto, in quanto dirigente di Reparto Mobile, non aveva alcuna competenza in ordine al compimento di attività di p.g., ma se altri - sostiene la difesa - aveva usato il contenuto generico, ma non inveritiero della relazione (destinata alla Questura e non alla Procura), per configurare ipotesi di reato enfatizzando ogni circostanza rappresentata nell'atto ed associando l'inveritiero rinvenimento delle bottiglie molotov all'interno della scuola (ritrovamento del quale Ca. non era neppure a conoscenza), per questo non poteva ritenersi il prevenuto responsabile di calunnia.
17.10) Con il decimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, riconosciute al solo Fo. con il criterio della equivalenza, Ca. essendo stato l'unico, nel corso della riunione organizzativa, a rappresentare il suo dissenso in ordine alle modalità di esecuzione della perquisizione, mentre per gli altri ricorrenti, capi squadra, avrebbero dovuto essere riconosciute quanto meno con il criterio della equivalenza e al Fo. con quello della prevalenza, trattandosi di soggetti tutti incensurati, sottoposti allo stress derivante dalle numerose ore di servizio e convinti di avere a che fare con pericolosi "black bloc".
17.11) Con l'undicesimo ed ultimo motivo si censura, per inosservanza del combinato disposto di cui all'art. 420-quater c.p.p. e art. 178 c.p.p. , lett. c), l'ordinanza istruttoria 26.3.08 con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza degli imputati B., Lu., Co., T. e S. di essere sottoposti ad esame, impugnata con l'atto di appello, nonchè l'ordinanza istruttoria 17.2.10 con cui fa Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. , osservando che sui punto i giudici di appello avevano omesso ogni motivazione, limitandosi ad enunciare i noti principi in base ai quali deve essere effettuata tale valutazione, senza indicare in base a quali concrete circostanze di fatto potesse ritenersi che i dati probatori acquisiti fossero certi e l'incombente richiesto non rivestisse il carattere della decisività.
RICORSO Tr..
18) TR.Pi. ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, a conferma della sentenza del tribunale, per i reati di cui ai capi P) - detenzione e porto di materie esplodenti - e di concorso nel falso ideologico ascritto agli altri sub B), contestato nel diverso procedimento riunito al principale, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.
Il ricorso si articola su quattro motivi.
18.1) Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ai delitti in tema di materie esplodenti e di falso ideologico.
Rileva illogicità ed incoerenza della sentenza laddove l'aveva assolto dal delitto di calunnia e ne aveva poi ritenuto la responsabilità per il falso, in ciò ponendosi in contrasto con la sentenza di questa Corte che, annullando il proscioglimento preliminare per il falso, aveva ritenuto la stretta connessione fra i due addebiti, rinvenendo il presupposto per il rinvio a giudizio per il delitto di falso nel rinvio a giudizio per la calunnia.
Vi sarebbe, inoltre, carenza di motivazione rispetto alle doglianze di ordine generale mosse alla sentenza di 1 grado che avrebbe trascurato i contributi difensivi soprattutto con riferimento alle diverse valutazioni delle posizioni processuali del ricorrente e degli altri soggetti che quel giorno avevano avuto contatto con le molotov, perchè portate su di un veicolo, che solo in serata era stato utilizzato anche dal Tr.; illogica ed insufficiente sarebbe la motivazione che ometterebbe di considerare tutti i precedenti spostamenti delle bottiglie attribuendo al solo ricorrente il possesso illecito delle medesime.
In più, non sarebbe stato considerato che, in mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza da parte sua della presenza delle bottiglie sul veicolo prima che giungesse alla scuola "Diaz", in una situazione in cui non avrebbe potuto formare un verbale di sequestro, non potrebbe esser ritenuto illecito l'ordine da lui dato a B. di consegnare le bottiglie a D.B., perchè si trattava solo della consegna di un reperto ad un superiore affinchè ne fosse attestato il sequestro e non la proditoria consegna per altri illeciti fini.
Quanto al falso, rileva il ricorrente che sarebbe illogico ed illegittimo ritenere una falsità attribuibile ad un soggetto che non ebbe a sottoscrivere, o concorso a redigere, alcun verbale e che nel verbale oggetto di procedimento non verrebbe mai citato come "fonte" della consegna dei reperti.
Sarebbe poi infondato affermare che Tr. non poteva non rappresentarsi il fatto che tali sue affermazioni sarebbero state ricomprese in un verbale di sequestro relativo alla perquisizione effettuata all'interno della scuola.
La Corte di appello, che aveva assolto l'Imputato dal delitto di calunnia, avrebbe quindi errato nell'attribuirgli la responsabilità per il delitto di falso ("falso per induzione", attesa la sua mancata partecipazione alla redazione degli atti, il mancato contatto con i futuri redattori del verbale e la sua mancata sottoscrizione degli stessi) che doveva essere lo strumento della calunnia, con una motivazione che finisce per essere contraddittoria, sia internamente, che in relazione al principio affermato dalla sentenza di questa Corte n. 34966/07.
18.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al ritenuto ricorrere dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, in difetto di specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero, basata sull'intrinseca natura degli atti oggetto di imputazione.
La stessa Corte evidenzia nella sua argomentazione come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non fosse costante con diverse oscillazioni sulla "natura" dell'atto falso, succedutesi con notevole frequenza.
Nel caso del ricorrente, non gli sarebbe stato possibile ragionevolmente sapere quale tipo di atto sarebbe stato redatto e come lo stesso sarebbe stato impostato a seguito della consegna delle bottiglie, e questo avrebbe comportato la necessità di una chiara, completa ed inequivocabile contestazione diretta dell'aggravante, di ancor maggiore rilevanza per lui che, a fronte di contestazione contenente tutte le norme che si presume fossero state violate, avrebbe potuto effettuare altra scelta processuale in relazione al reato di falso, contestato in un modo in cui non si rinveniva alcun riferimento alla fidefacienza dell'atto, a parte la citazione dell'atto in sè.
18.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto, i giudici del merito, del contesto specifico in cui si erano verificate le condotte lui ascritte, non attagliandosi poi alla sua specifica posizione il rilievo della motivazione, che aveva negato in generale le attenuanti generiche sostenendo che, in relazione ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si sarebbe trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura, avvenuto nella sera del giorno successivo.
La motivazione non considera che il Tr. era stato assolto dal reato di calunnia ed era estraneo ai falsi contestati ad altri imputati.
18.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizioni civili;
la sentenza non solo avrebbe omesso di considerare un'oggettiva differenza tra la posizione del Tr. e quella di altri coimputati, ma l'avrebbe anche erroneamente condannato a risarcire e rifondere danni e spese in assenza di apposita costituzione di parte civile in tal senso da parte degli interessati.
La Corte d'appello s'era pronunciata nel senso della condanna al risarcimento in favore delle parti civili costituite in relazione alle imputazioni, di falso, calunnia e arresto illegale, con una disposizione che sarebbe erronea, illogica e contraddittoria, in relazione alla posizione del ricorrente, per la particolarità del processo che l'aveva riguardato con riferimento al falso ideologico, a causa dell'iniziale richiesta di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri e disattesa dal G.I.P..
Una volta rinviato a giudizio a seguito di intervento della Cassazione, nel processo autonomamente instauratosi e prima della sua riunione con quello principale, era intervenuta la costituzione di parte civile di sole otto persone offese/danneggiati dal reato di falso, nessuna delle parti civili già costituite nel procedimento principale nei confronti di altri imputati avendo esteso l'azione anche nei suoi confronti per i fatti a lui specificamente e soggettivamente contestati.
Evidenzia in conclusione che, considerata l'intervenuta assoluzione dal reato di calunnia sempre contestato nel processo principale, il diritto al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese si sarebbe potuto riconoscere solo a C.B. ed agli altri sette ( P.R., Z.G., M.G. P., BA.GA.Sa., K.A.J., HE. V.D. e J.L.) soggetti che, unici, avevano esercitato la loro facoltà anche nei procedimento "satellite", disposizioni che la Corte di appello immotivatamente ed erroneamente aveva esteso a favore di tutte le parti civili costituite nel processo "Diaz", ponendo il Tr. in posizione di solidarietà con gli altri imputati senza considerarne la diversa situazione processuale.
MEMORIA Tr..
18.5) Ha depositato memoria la difesa di Tr. affrontando, in primo luogo, l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sua assoluzione dal delitto di calunnia per non aver commesso il fatto.
Rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di interesse in quanto, essendo il delitto in questione prescritto già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l'impugnazione del Pubblico Ministero non potrebbe che ottenere l'annullamento senza rinvio della sentenza per una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, declaratoria alla quale il Pubblico Ministero non avrebbe interesse, mancando la pubblica accusa di un concreto interesse alla sostituzione di una formula di proscioglimento con un'altra.
In ogni caso, ad avviso della difesa Tr., il ricorso del Pubblico Ministero sarebbe privo di fondamento in quanto la motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe illogica, come preteso dal ricorrente, poichè avrebbe, in aderenza alle emergenze processuali, scisso correttamente i momenti della vicenda, escludendo che Tr. si potesse considerare certo che la presenza di quelle bottiglie, in quel luogo, sarebbe stata utilizzata per costruire un'accusa a carico di persone che già al momento del suo arrivo venivano comunque tratte in arresto.
Quanto alla detenzione e porto di materie esplodenti rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito a lui una detenzione ed un porto illeciti, posto che non sarebbe mai stata dimostrata l'esistenza di un qualche tipo di accordo tra coloro che avevano avuto contatto con quelle bottiglie in precedenza - dal rinvenimento al deposito sul veicolo, senza redigere un verbale di sequestro - e il Tr. che avrebbe appreso dell'esistenza delle bottiglie a bordo mentre si stava recando alla scuola "Diaz" per il servizio cui era destinato, così che sarebbe illogico ritenere che avrebbe potuto svolgere il servizio particolare dei "pattuglioni misti" con a bordo degli ordigni in nessun modo cautelati o messi in sicurezza. Di conseguenza nè di detenzione illecita nè di porto illecito si potrebbe parlare avendo fatto portare alla scuola le bottiglie da B. al solo scopo di consegnarle ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che avrebbe dovuto verbalizzare la consegna del reperto.
Osserva poi il difensore che Tr. sarebbe stato condannato per una falsità relativamente ad atti che non aveva redatto nè sottoscritto e nei quali non veniva indicato come colui che aveva trovato le bombe e lamenta che la Corte d'appello non abbia affrontato il problema del motivo della sua esclusione dal novero delle persone che avevano provveduto alla redazione e sottoscrizione del verbale e non abbia tratto le logiche conseguenze dall'averlo escluso dai correi di una calunnia ordita ai danni degli occupanti la "Diaz".
L'assoluzione avrebbe dovuto determinare il suo proscioglimento anche dallo strumentale reato di falso ideologico, considerato che la connessione fra i due reati già era stata individuata dalla sentenza di questa Corte n. 34966 del 9 luglio 2007 secondo la quale i reati di falso ideologico e di calunnia sarebbero necessariamente ed indissolubilmente collegati, all'epoca quanto alla necessità del rinvio a giudizio per entrambi. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale nel proscioglierlo dal reato di calunnia, abbia evitato, in contraddizione col principio formulato dalla cassazione, di "estendere" l'assoluzione anche al reato presupposto.
Ribadisce poi l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, peraltro insufficientemente contestata in fatto, soprattutto ad una persona come Tr. che non poteva essere al corrente di quale atto sarebbe stato redatto, per di più un atto "complesso" di quelli redatti e/o sottoscritti da una pluralità di pubblici ufficiali.
Mancherebbe l'esposizione, anche se in fatto, dell'accusa mossa all'imputato, completa e inequivocabile, posto che non vengono fatti accenni alla "natura" dell'atto di cui si sostiene la falsità.
Dall'esclusione dell'aggravante dovrebbe discendere una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Lamenta infine illogicità della sentenza che, pur avendolo assolto dal delitto di calunnia, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse invece dal tribunale, con un trattamento sanzionatorio deteriore a fronte di un quadro generale più leggero per l'intervenuta assoluzione.
RICORSO Ga..
19) GA.Sa. ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di falso ideologico lui ascritto, nonchè quanto alla declaratoria di non doversi procedere per i reati di cui ai capi S), T) ed U) poichè estinti per prescrizione; con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.
Il ricorso si articola su cinque motivi.
19.1) Con il primo deduce violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la sua responsabilità per il delitto di cui agli artt. 476 cpv. e 479 c.p. sotto il particolare profilo di aver attestato in modo non conforme al vero di aver proceduto alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. dei locali della scuola "Diaz" ed al conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale.
I giudici d'appello, nel riformare integralmente la decisione assolutoria del tribunale, non avrebbero affrontato alcuno degli argomenti considerati dal primo giudice (sulla necessità per il Ga. di sottoscrivere il verbale di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", avendo proceduto all'identificazione delle persone arrestate, attività considerata fondamentale per la redazione del verbale di perquisizione e sequestro) e, con motivazione manifestamente illogica, avrebbero travisato il senso del principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere nei suoi confronti per il delitto In questione.
Si denuncia difetto di motivazione anche in quanto la Corte d'appello non avrebbe preso in adeguata considerazione le indicazioni espresse dalla difesa nelle note d'udienza, di replica a memoria del P.G., con le quali si evidenziava che non poteva non essere ritenuto pienamente partecipe dell'atto il Ga., nella misura in cui venivano Indicati i presupposti storici e giuridici che avrebbero giustificato l'operazione di perquisizione, in particolare la riunione tenutasi nella Questura di Genova nella quale era stata decisa la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., alla quale egli aveva partecipato.
Così che, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la partecipazione dei prevenuto ad alcune delle attività che avevano formato oggetto di attestazione nel verbale in questione ne dovrebbe escludere la responsabilità per consapevole volontà di immutare il vero.
Si deduce poi violazione della norma penale nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto condotta di falso quella di chi, sottoscrivendo l'atto, si appropria solo di alcuni dei suoi contenuti, come nella specie il Ga., che aveva giustificato l'apposizione della sottoscrizione al verbale di perquisizione e di arresto, con la propria attività di identificazione, quale riportata nella parte introdut-tiva dell'atto.
Sostiene il ricorrente che la sottoscrizione del verbale non comporta automaticamente ed inderogabilmente l'attribuzione della qualifica di testimone dell'intero contenuto del verbale in capo a ciascun sottoscrittore, dovendosi individuare, volta per volta, la porzione di condotta riferibile ai singoli operatori che, nel momento in cui asseriscono di "aver proceduto" alla perquisizione ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., non affermano per ciò solo di aver tutti svolto tutte le attività che vengono di seguito descritte, ma asseriscono di aver "concorso" nel compimento dell'attività di polizia. li dato reale sarebbe che più persone nell'insieme avevano proceduto alla perquisizione.
La verifica delle attività attribuibili al singolo consente di individuare il suo livello di coinvolgimento nell'eventuale accusa di falso ideologico.
19.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 521 c.p.p. , comma 2 e art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza;
violazione del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto.
La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello ha ritenuta provata la sua responsabilità per il delitto di falsità ideologica aggravato ai sensi dell'art. 476 c.p. , comma 2, nonostante nel capo di imputazione non comparisse alcun riferimento lessicale e/o normativo alla circostanza aggravante.
Peraltro, nel capo di imputazione non vi sarebbe adeguata descrizione, neppur generica, dei dati fattuali che consentirebbero di apprezzare il ricorrere dell'aggravante relativamente ad un atto facente fede sino a querela di falso.
Si contesta quanto sostenuto dal giudice d'appello, per il quale gli atti oggetto di imputazione sarebbero stati chiaramente identificati ed indicati con riguardo alla loro qualificazione giuridica.
Segnala che la giurisprudenza formatasi a seguito degli interventi della CEDU, che hanno sottolineato l'essenzialità del contraddittorio su ogni profilo che investe i fatti addebitati e la relativa qualificazione giuridica, ha confermato la necessità della garanzia del contraddittorio anche in situazioni in cui l'ordinamento riconosce al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione originaria.
Sarebbe stata quindi indispensabile una formale integrazione del capo d'imputazione, se del caso stimolata dal giudice che, così facendo, non avrebbe anticipato una valutazione di responsabilità dell'imputato, formulando semplicemente un'ipotesi di diritto sull'imputazione e non sulla relativa fondatezza.
19.3) Con il terzo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
La Corte avrebbe omesso ogni riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. , avendo ritenuto della massima gravità la condotta dell'imputato, considerata non scusabile, senza considerare il fatto che non aveva fatto neppure ingresso nella scuola, condotta da apprezzarsi sul piano sanzionatorio in modo meno pesante di quello concernente coloro che avrebbero avuto piena consapevolezza delle falsità contenute nel verbale.
19.4) Con il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione di legge ed illegittimità della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati sub S), T) ed U).
Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sua responsabilità per i fatti verificatisi con l'ingresso della polizia nella scuola "Diaz-Pascoli" sulla base del mero rilievo che a lui competeva il ruolo di dirigente l'operazione.
Non considerando la giurisprudenza formatasi in tema di concorso di persone nel reato e di responsabilità omissiva, la Corte territoriale avrebbe eluso in maniera semplicistica e illegittima il principio della personalità della responsabilità penale, riconducendo la situazione, nella quale non venivano indicati concreti elementi per ascrivere al Ga. la consapevolezza che altri operanti commettessero i fatti ascritti, ad una sorta di "responsabilità per posizione", esclusa dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
19.5) Con il quinto motivo sempre con riguardo ai reati che sarebbero stati commessi con l'accesso alla scuola "Diaz-Pascoli" deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti del processo indicati.
La Corte d'appello non avrebbe, nel riformare totalmente la sentenza di primo grado, sviluppato adeguata motivazione, sia del proprio divergente ragionamento probatorio, sia sui punti della sentenza appellata meritevoli di critica e di riforma.
Secondo il ricorrente poi, la sentenza impugnata non avrebbe dato seguito alcuno alle indicazioni in materia di prova fornite con le memorie prodotte nel corso del processo di appello, a confutazione delle argomentazioni dell'appellante Pubblico Ministero.
Deduce poi illogicità di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, che riporta diffusamente, con riferimento sia alla ritenuta sua responsabilità per i fatti di violenza e danneggiamento commessi da altri, sia alla qualificazione quale perquisizione d'iniziativa di quanto avvenuto all'interno dell'edificio, essendosi escluso che l'ingresso nella scuota "Pascoli" fosse avvenuto per errore nell'individuazione dell'edificio in cui entrare, sia all'affermazione che egli avesse funzioni di comando di tutto il personale entrato, mentre si trovava alla guida di un limitato contingente della Questura di Nuoro, sia alla propria localizzazione all'interno dell'edificio con riguardo alle possibilità per lui di rendersi conto di quanto avveniva in altre parti del medesimo.
In particolare, quanto al fatto che si fosse svolta una vera e propria perquisizione all'interno della scuola, evidenzia il ricorso che la Corte di merito non avrebbe considerato, con chiaro travisamento di evidenti risultanze processuali, che un successivo controllo effettuato dai carabinieri su delega del Pubblico Ministero, aveva portato al rinvenimento di numerosi oggetti riferibili alla presenza di appartenenti al "black bloc", di provenienza polacca, così che sarebbe illogico ritenere che se avessero realmente proceduto ad un'arbitraria perquisizione del sito, gli operatori della Polizia non avrebbero sequestrato reperti così significativi quali quelli agevolmente rinvenuti dai Carabinieri nello stesso edificio.
Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti di cui si darà conto di seguito, unitamente ad altri che propongono la medesima questione.
MEMORIE IN TEMA DI VIOLAZIONE DELL'ART. 6 P.1 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. MEMORIA G..
20.1) I difensori di G.F. articolano, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. , comma 4, un motivo nuovo con il quale, prospettando la violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per la manifesta illogicità della sentenza, propongono eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 117 Cost. , comma 1, osservando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 2007, abbia affermato che il nuovo testo dell'art. 117 Cost. , comma 1, a norma del quale "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", abbia introdotto nel sistema delle fonti, quale norma di rango costituzionale, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internazionali pattizie, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117 Cost. , comma 1, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.
La Corte costituzionale - proseguono i difensori - non ha mancato di rilevare le innegabili peculiarità che caratterizzano il sistema di protezione dei diritti umani approntato dalla Convenzione, riconoscendo - con la sentenza n. 348 del 2007 - dignità costituzionale, mediante il medesimo meccanismo di integrazione tra norma convenzionale interposta e art. 117 Cost. , comma 1, all'uniformità di applicazione della CEDU, garantita dall'interpretazione centralizzata della Convenzione attribuita dall'art.32, p. 1, CEDU alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, "cui spetta l'ultima parola e la cui competenza si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste".
Il sistema che ne deriva prevede quindi l'attribuzione al giudice di un obbligo di interpretazione della norma interna conforme alla disposizione internazionale, i cui contenuti non possono divergere dall'interpretazione fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quando il contrasto risulti insanabile in via interpretativa, spetterà alla Corte costituzionale accertare il conflitto tra la norma interna e una o più disposizioni della Convenzione, e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, garantiscono una tutela almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana.
Questo essendo il significato che assume la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i principi di diritto ricavabili della sentenza 5.7.11 della Corte di Strasburgo - osservano i difensori di G. - nel caso Dan c/ Repubblica di Moldavia pongono l'attuale struttura del giudizio di appello, improntato ad un controllo della pronuncia del giudice di primo grado di natura eminentemente "cartolare", in radicale contrasto con l'art. 6, p. 1 CEDU, atteggiandosi in termini di vero e proprio controllo di merito della decisione impugnata, caratterizzato dalla possibilità, nei limiti dei capi e punti devoluti con il mezzo di impugnazione, di rivalutare il materiale probatorio posto a base della ricostruzione dei fatti dal giudice di primo grado, con la conseguenza che ad esso è applicabile il principio affermato dalla Corte Europea secondo cui "nell'ipotesi in cui la Corte d'appello sia chiamata ad esprimere il merito e la legittimità del provvedimento impugnato, e a fare quindi una valutazione completa circa la colpevolezza o l'innocenza del ricorrente, essa non può, secondo i valori del giusto processo, correttamente giungere a decidere tali questioni senza effettuare una valutazione diretta delle prove".
Pertanto - sottolinea la difesa del ricorrente - il principio enunciato dalla Corte travolge la struttura portante del giudizio d'appello nell'ordinamento italiano, il cui modello di riferimento è costituito dalla critica della decisione già resa, dove il rispetto del principio del contraddittorio non è garantito dalla circostanza che il materiale probatorio - in particolare, la testimonianza - si è pur sempre formato nel contraddittorio tra le parti, essendo proprio questo il punctum dolens: la prova maturata attraverso l'esame incrociato delle parti è servita per deliberare l'assoluzione; la condanna consegue invece all'esercizio di quel "controllo" in cui il giudizio di appello si risolve, così lontano dalla possibilità di saggiarne attendibilità e credibilità del testimone da pregiudicare inevitabilmente gli esiti del giudizio.
Nè paiono ammissibili - proseguono i difensori di G. - "deviazioni discrezionali" da un modello di giudizio costruito intorno alla regola del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto la Corte richiama, quali possibili casi di esclusione del rinnovamento dell'esame testimoniale, ipotesi di impossibilità oggettiva di riassunzione dell'atto, quali la sopravvenuta impossibilità dell'esame testimoniale per morte del testimone o la necessità di assicurare al dichiarante il privilegio contro l'autoincriminazione, per cui, censurata dalla Corte costituzionale, con le sentenza nn. 26 e 32 del 2007, la scelta del legislatore di escludere, in assenza di un novum probatorio, la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento, l'unica alternativa alla ingiustificata compressione dei diritti garantiti dall'art. 6, p. 1, CEDU, è quella di introdurre nel giudizio di appello il principio del contraddittorio, per sua natura asimmetrico in relazione alle parti processuali.
In ossequio ai principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, occorre tuttavia verificare se sia possibile un'interpretazione delle norme interne che regolano il giudizio di appello, e in particolare di quella che individua i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in conformità con il par. 6 CEDU, così come interpretato nel caso Dan c/ Repubblica di Moldavia, e in quest'ottica - osservano ancora i difensori - deve rilevarsi come la richiesta dell'appellante della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e in particolare delle prove testimoniali, risulti vincolata, sia nel caso di richiesta di parte ( art. 603 c.p.p. , comma 1), sia nel caso di rinnovazione ex officio ( art. 603 c.p.p. , comma 2), al presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti, individuato espressamente dall'art. 603 c.p.p. , comma 1, o declinato in termini di "assoluta necessità" dall'art. 603 c.p.p. , comma 2, per cui - conclude sul punto la difesa - delle due l'una: o si ritiene, con evidente pressione sul testo della norma, che la riforma in sede di appello della sentenza di proscioglimento, in assenza della riassunzione delle prove dichiarative utilizzate dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione, sia ineludibilmente viziata da manifesta illogicità, oppure l'art. 603 c.p.p. è incostituzionale, in relazione all'art. 117 Cost. e art. 6, p. 1, CEDU, nella parte in cui non prevede, quale condizione per la riforma della sentenza di assoluzione, la riassunzione dinanzi al giudice di appello delle prove dichiarative utilizzate dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. - proseguono i difensori del G. - è poi rilevante nel procedimento in oggetto in quanto le prove dichiarative assunte dinanzi al tribunale possiedono il connotato della decisività, nell'economia motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, tale da imporre l'applicazione del principio di "valutazione diretta" della prova enunciato dalla richiamata sentenza della Corte Europea, tanto che, non a caso, i motivi di appello presentati dal P.M. di Genova si concludevano con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poichè l'errata - o addirittura omessa - valutazione di attendibilità delle testimonianze costituiva una sorta di leit motiv dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa, che su tali decisivi aspetti aveva incentrato la critica alla motivazione della sentenza del tribunale.
In particolare, con riferimento all'episodio dell'aggressione della pattuglia nei pressi della scuola "Diaz", il P.M. impugnante aveva censurato il metodo utilizzato dal tribunale in ragione della ritenuta omessa valutazione di inattendibilità delle testimonianze su cui il giudice di primo grado aveva poggiato invece il proprio convincimento senza la minima confutazione, ed in tale ambito andava inserita anche la questione dell'accertamento delle informazioni che l'autorità di p.s. aveva a disposizione per valutare l'esistenza dei presupposti legittimanti la perquisizione prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S., l'episodio in questione rappresentando -sottolineano i difensori - uno degli snodi fondamentali della motivazione, perchè dalla sua ricostruzione era dipesa la valutazione in termini di legittimità, opportunità e fondatezza delle perquisizioni effettuate presso la scuola "Diaz", e con essa l'individuazione di un'originaria volontà dei vertici della Polizia di Stato di "riscattare" l'immagine delle Forze dell'ordine, gravemente compromessa per i fatti occorsi nei giorni precedenti, in quanto le ipotesi realistiche formulatali da parte dei vertici della Polizia di Stato erano inconciliabili con le modalità esecutive dell'operazione.
Al riguardo, si era fatto riferimento al sopralluogo effettuato dal M. e alla conversazione telefonica intercorsa tra il predetto e il teste K., in una con la valutazione di attendibilità - fatta sia nell'atto di impugnazione che nelle sentenze di primo e secondo grado - dei due testimoni ( K. e C.) che avevano in qualche modo avuto cognizione della conversazione telefonica intervenuta tra M. e K., il contrasto tra le due fonti testimoniali ( K. e C.) venendo ricondotto dalla Corte di appello - osservano i difensori - sulla falsariga delle suggestive argomentazioni sul punto della pubblica accusa, tendenti ad accreditare una "patente di inattendibilità" al teste C., altrove definito "teste tra i più confusi e contraddittori, a parte le dimostrabili falsità oggetto di altro procedimento", al ben diverso e più facilmente emendabile conflitto tra le dichiarazioni di un testimone e quelle di un imputato, il M., le cui dichiarazioni sul punto coincidevano con quelle del C., all'epoca Questore di Genova.
Non meno incisive si erano poi rivelate - prosegue ancora la difesa - le argomentazioni della Corte di appello sui testimoni che avevano rappresentato dati conoscitivi utili alla ricostruzione di altri aspetti della vicenda, quali l'esclusione di episodi di resistenza da parte degli occupanti, all'esterno e all'interno del plesso scolastico, agli agenti che avevano fatto irruzione nella scuola, circostanza fondamentale in ordine all'accertamento dei reati di falso ideologico in atto pubblico e di calunnia ascritti al G., perchè dall'esclusione di un atteggiamento anche solo di parziale ostilità degli occupanti era dipesa la valutazione dei giudici in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati, la Corte di appello avendo ritenuto attendibili le parti lese "anche quando hanno riferito di aver avuto tutte atteggiamenti remissivi e passivi, essendosi addirittura fermate o sedute a braccia alzate, alcune con i documenti in mano, invocando non violenza", laddove infine dalla valutazione di attendibilità dei testimoni G., M. e P. era dipeso l'accertamento, ribaltato in sede di riforma nel giudizio di appello, di ulteriori circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti contestati, quali la resistenza degli occupanti manifestatasi attraverso un fitto lancio di pietre all'esterno dell'edificio, nonchè l'incarico affidato dal L. alla dott. M. di "mettere in sicurezza" le bottiglie incendiarie.
MEMORIE C., F.; Ce., D.N.; L.;
Ga.; D..
20.2) Anche te difese dei ricorrenti C., F., Ce., D.N., nel proporre motivi nuovi con riferimento al capo ed i punti del sentenza concernenti la ritenuta piena consapevolezza dei ricorrenti di riportare negli atti a loro firma circostanze non rispondenti al vero, hanno lamentato la violazione dell'art. 6, p.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo il giudice di appello ricostruito i fatti e disatteso le conclusioni del tribunale in base ad una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative.
Viene osservato che con la sentenza Dan contro Moldavia emessa il 5 luglio 2011 la Corte EDU ha rilevato che, qualora sia impugnante il Pubblico Ministero contro una sentenza assolutoria e qualora nell'ordinamento nazionale al Giudice di 2 grado possano essere devolute sia questioni di fatto che questioni di diritto, e di conseguenza sia chiamata a nuova complessiva valutazione della posizione dell'imputato, la Corte d'appello non può riformare l'esito del giudizio di primo grado, senza procedere ad una nuova assunzione diretta delle prove dichiarative.
La giurisprudenza della Corte Europea si pone (cfr. sentenze della Corte costituzionale nr. 348 e nr. 349 del 2007), quale necessario parametro interpretativo per il giudice nazionale nell'accertamento dei fatti che comportano lesione dei diritti umani protetti dalla Convenzione, essendo le norme della medesima - nel significato attribuito dalla CEDU - integrative quali norme interposte, del parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost. , comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
In una tale situazione, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione EDU, il giudice nazionale, verificata la praticabilità o meno di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, dovrebbe in caso negativo denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost. , comma 1.
I ricorrenti poi evidenziano, nei rispettivi atti, i diversi profili in cui la loro specifica responsabilità sarebbe stata ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di una mera rivalutazione dei contenuto di prove dichiarative delle quali sarebbe stata indispensabile una rivalutazione da parte del giudice d'appello.
Seppur la norma di riferimento, l'art. 603 c.p.p. , comma 3, preveda la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di assoluta necessità, ritengono i ricorrenti che sulla base dei principi formulati dalla giurisprudenza della CEDU sarebbe possibile una dilatazione del significato della norma, con un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la rinnovazione della prova dichiarativa essenziale ai fini decisori debba essere ritenuta dal giudice d'appello assolutamente necessaria in ogni caso di gravame del Pubblico Ministero avente ad oggetto una sentenza assolutoria.
Con la conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di merito per la riassunzione delle prove dichiarative in contraddittorio.
In alternativa, vien proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento all'art. 117 Cost. , comma 1, ed all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede la rinnovazione necessaria dell'istruzione dibattimentale in caso d'appello, con specifico riferimento alla prova testimoniale, quando il giudizio di 2^ grado scaturisca dall'impugnazione del Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione.
Analogamente, con riferimento alla ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 476 cpv. c.p., rilevano i ricorrenti che, al di là della già denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p. , si imporrebbe l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di merito per la riassunzione integrale delle testimonianze poste a fondamento della sentenza di 2^ grado, o l'annullamento della sentenza, limitatamente alla circostanza aggravante, con la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso ideologico, in quanto intervenuta in epoca anteriore al giudizio di appello.
In alternativa, sollevano la già indicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. , comma 3.
20.3) Sono stati proposti motivi nuovi al proposito anche dalla difesa L. che, nell'evidenziare ai fini dell'ammissibilità il collegamento con tutte le argomentazioni svolte nel ricorso in merito alla posizione del ricorrente, con riguardo ai momenti decisionali dell'operazione, alla sua partecipazione ed allo sviluppo degli avvenimenti fra i quali le vicende dell'aggressione a N., e del ritrovamento delle bottiglie incendiarie, nonchè la fase successiva della redazione dei verbali, lamenta la violazione dell'art. 6, p. 1.
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo il giudice di appello ricostruito i fatti e disatteso le conclusioni del tribunale in base ad una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative, e propone le stesse argomentazioni in diritto dei motivi di cui sopra, evidenziando con riferimento alla propria specifica posizione tutti gli elementi tratti dalla motivazione della sentenza impugnata da cui apparirebbe evidente che l'affermazione di responsabilità sia stata determinata da una mera rilettura, con segno diverso, dei verbali di dichiarazioni delle altre persone sentite nel dibattimento di primo grado, ma non assunte di nuovo in appello ed in concreto rilevanti.
20.4) Analoghe doglianze sono proposte dalla difesa Ga. con motivi aggiunti che, in tema di ammissibilità, si riferiscono a tutte le questioni poste con il ricorso concernenti la propria posizione, in merito alle vicende occorse all'interno della scuola "Pascoli", con riferimento alle imputazioni sub S), T) ed U).
Si sostiene nelle citate memorie la possibilità di un annullamento della sentenza impugnata a seguito di rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 603 c.p.p. o, quanto meno, si propone questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra già esplicitati esaminando i motivi aggiunti per C. ed altri.
Viene ulteriormente rilevato al proposito, dalle memorie L. e Ga. che con l'ordinanza 19 aprite 2012 le Sezioni unite penali di questa Corte hanno ritenuto dover sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 341 del 2000, artt. 7 e 8 in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. , affrontando la analoga problematica relativa alla fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte Europea con la sentenza Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con quella di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole.
20.5) Anche la difesa D. si è confrontata, in una delle memorie depositate, con la questione, oggetto degli altri interventi difensivi, relativa al procedimento attraverso il quale si è giunti da parte della Corte d'appello alla riforma delle statuizioni assolutorie di primo grado, con una decisione allo stato degli atti, senza procedere alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p. , rilevando, con ampia e documentata argomentazione, che l'applicazione della norma in questione non può ormai prescindere dal principio del ed "giusto processo", stabilito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo costituzionalizzato con la riforma dell'art. 111 Cost. , ed interpretato dalla sentenze della Corte Europea.
Rilevando che in materia di giudizio di appello l'intervento della CEDU con la sentenza 5 luglio 2011 Dan e Moldavia ha chiarito che l'interpretazione corretta dell'art. 6 della convenzione comporta la necessità di una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello allorquando il Giudice intenda riformare in peius la sentenza del primo giudice, propone, quale prima soluzione, un'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. in senso conforme all'art. 6 della convenzione, nel significato ad esso attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, resa possibile dalla ritenuta diretta applicabilità della norma convenzionale anche in ossequio ai principi costituzionali dell'adempimento degli obblighi internazionali.
In ogni caso propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. , art. 10 Cost. , comma 1, artt. 11, 24 e 111 Cost. e art. 117 Cost. , comma 1, ed all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella parte in cui prevede che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, in caso di reformatio in peius o, a maggior ragione, nel caso in cui il giudice di appello intenda condannare l'imputato assolto in primo grado, o che quanto meno la questione venga decisa con sentenza interpretativa di rigetto che accrediti la correttezza dell'interpretazione proposta.
RICORSI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 21) Il Ministero dell'Interno, quale responsabile civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello articolato su dodici motivi.
21.1) Con il primo deduce violazione di legge per contrasto fra dispositivo e motivazione in relazione ai capi ed ai singoli punti della motivazione della sentenza ove si afferma, contraddicendo il dispositivo, di non doversi procedere per prescrizione in relazione ai vari capi di imputazione nei quali è contestato il reato di calunnia a carico di alcuni imputati e precisamente:
C., M., D., F., CI., D. S., Ma., D.N. e Ce.; in relazione al capo D) della rubrica; Ca. quanto al capo G); N. E P. per i capi L) ed N), nonchè D.B. in relazione al capo 2) del processo riunito al principale nel corso del dibattimento in 1 grado.
Come più volte rilevato sopra, tutti gli imputati, a parte Ca., erano stati assolti dai reati di calunnia loro come sopra contestati e tali assoluzioni non risultano modificate nel dispositivo della sentenza d'appello, che menziona il reato di calunnia per dichiararlo prescritto solo con riferimento a L. e G. (capo B), mentre per tutti i restanti imputati in dispositivo parrebbe operare la dizione omnicomprensiva di conferma nel resto della sentenza, nel caso, di assoluzione.
Nell'ambito della motivazione la Corte affermava l'intervenuta prescrizione di tutti i reati di calunnia con sostanziale modifica del dispositivo che secondo il ricorrente, proprio perchè tale, non avrebbe neppure consentito il ricorso al procedimento camerale di correzione dell'errore materiale, e tanto meno ad una correzione in motivazione con importanti riflessi sulle posizioni sostanziali degli interessati e del responsabile civile.
La mancanza di norme che consentano una correzione del dispositivo mediante la motivazione comporterebbe l'illegittimità del procedimento adottato dal giudice d'appello per apportare una modifica essenziale della sentenza quale sarebbe la trasformazione di una assoluzione risultante dal dispositivo, in una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
Chiede quindi che la sentenza venga considerata come non scritta nella parte di motivazione in cui afferma non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reati di calunnia sopra indicati, ovvero, cassata senza rinvio dovendosi dare la prevalenza alle statuizioni di assoluzione contenuta nel dispositivo, o che si proceda a formale correzione di errore materiale.
21.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge relativamente al reato di calunnia contestato a Ca. al capo G).
Rileva il ricorrente che la mancata menzione in dispositivo dell'imputazione di calunnia contestata a Ca. comporta l'illegittimità della correzione intervenuta in motivazione con conseguente nullità della sentenza per l'impossibilità di correggere tale lacuna con una statuizione contenuta solo in motivazione.
Peraltro si deduce difetto di motivazione e travisamento del fatto nella parte in cui è affermata la responsabilità del Ca.
per il reato di calunnia, essendo la motivazione in assoluto contrasto con il contenuto dell'atto in questione, la relazione datata 21/7/2001 diretta al Questore, nel quale non si accusavano tutti gli occupanti della scuola di aver posto in essere una violenta resistenza, che veniva descritta come "vigorosa", e non "violenta", e soprattutto non era Indicata come realizzata da tutti gli occupanti, come invece risulta dalla sentenza.
Inoltre l'addebito di calunnia sub G), che non era sovrapponibile a quello ascritto ai restanti imputati, avrebbe richiesto apposita motivazione, considerato soprattutto che si escludeva proprio ciò che era centrale del verbale di arresto e cioè che "tutti" fossero responsabili dei reati, avendo affermato la relazione in questione che solo alcuni avevano posto in essere atti di resistenza.
21.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna del Ca. per il reato di falso (Capo F), con condanna per tale imputazione del Ministero dell'Interno in solido al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, al pagamento di provvisionali ed alla rifusione delle spese.
Si contesta che la relazione di servizio diretta al Questore possa definirsi atto pubblico, ed in più fidefaciente, non potendosi considerare tecnicamente un "rapporto di polizia", come ritenuto dal giudice d'appello; si tratterebbe di un documento, redatto su carta intestata della Questura di Genova, e non del reparto di appartenenza, non protocollato e portante anche un errore di datazione, che l'autore avrebbe definito "le due righe al Questore", privo di quel minimo di ufficialità che contraddistingue un rapporto da un semplice appunto destinato a restare all'interno della Questura.
In ogni caso, nella parte richiamata nei capo di imputazione, quel documento non potrebbe dirsi posto alla base dei successivi verbali di perquisizione e di arresto, con correlativa esclusione del concorso fra Ca. e gli altri imputati di falso, in quanto nel documento si affermavano circostanze testualmente diverse da quelle riportate nei verbali di arresto e di perquisizione, nonchè nella trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, avendo il Ca. scritto che all'interno dell'edificio la Polizia aveva incontrato "vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti".
E questo diversamente da quanto attestato dal verbale di arresto e ritenuto nella sentenza che aveva considerato la relazione in questione quale base per l'accusa di resistenza da parte di tutti gli occupanti, laddove nella relazione non si parlava di "tutti" ma solo di "alcuni degli occupanti".
21.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo ed ai punti della sentenza ove si tratta dei reati di lesioni, con conferma della dichiarazione di responsabilità di Ca., Fo., B., T., Lu., Z., Ce.An., Le., S. e Co., dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di tutti per i reati di lesioni semplici e del Fo., cui sono riconosciute le attenuanti, anche per quelle gravi, mentre viene confermata la condanna di tutti i restanti imputati per i reati di lesioni gravi contestati sub H) in relazione alle ferite riportate dai presenti nella scuola "Pertini".
Si sarebbe verificata un'illegittima modificazione degli addebiti laddove la Corte di merito aveva ravvisato la responsabilità per le lesioni in capo ai dirigenti che avevano organizzato l'operazione e l'avevano condotta sul campo senza fornire un chiaro e specifico incarico sulla c.d. "messa in sicurezza", o posto alcun limite finalizzato a distinguere le posizioni soggettive, con la conseguenza di poter prevedere e accettare che una tale massa di agenti, come un solo uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente e indistintamente le persone che si trovavano all'interno.
Un mutamento di impostazione che aveva portato ad individuare un unico episodio di lesioni tutte legate fra loro, episodio ascritto al comandante, al vice comandante ed ai capi squadra con stravolgimento del capo di imputazione, ponendo alla base della pronuncia fatti mai oggetto di contestazione, l'esistenza o l'inesistenza di direttive, la responsabilità in capo a tutti gli imputati in relazione a tali direttive, il potere per i capi squadra di dare direttive, e ciò mentre l'imputazione faceva chiaro riferimento alle specifiche funzioni di comando operativo, comando che, per i capi squadra, si esauriva all'interno della squadra stessa.
Di più, la sentenza erroneamente avrebbe ipotizzato, sulla base di un'inesistente "esplicita richiesta da parte del Capo della Polizia" di riscattare l'immagine della Polizia e procedere ad un congruo numero di arresti, l'esistenza di direttive date dagli attuali imputati, ed anche da dirigenti e funzionari di polizia le cui posizioni erano state archiviate, per l'esercizio di una violenza indiscriminata a carico di inermi fra i quali, secondo la Corte, non sarebbe stato neppure ipotizzabile la presenza di persone appartenenti ai "black bloc".
Si sostiene che avrebbe errato la sentenza a ritenere che gli imputati fossero presenti mentre le violenze venivano esercitate, rilevandosi come dalla sentenza non si trarrebbe, per i tempi del suo ingresso nella scuola, che Ca. avesse avuto tempo sufficiente per rendersi conto dell'iniziale eccesso di violenze, nè avrebbe un minimo di dimostrazione l'ipotesi formulata che egli avesse dato indicazioni circa la violenza da esercitare e che una tale possibilità di intervento avesse avuto neppure Fo., impegnato a soccorrere un soggetto ben preciso prima di ordinare l'interruzione dell'operazione.
Quanto ai capi squadra, la sentenza avrebbe dimenticato che erano contestati tanti delitti di lesioni quante erano le persone offese e che non era risultata la prova che i capi squadra, la cui responsabilità di posizione si limitava alla gestione della propria squadra, non avrebbero potuto intervenire sul personale estraneo alla propria sfera di comando, che in ipotesi fosse entrato nell'edificio ben prima di loro, nè sarebbe stata provata la presenza di indicazioni da loro provenienti sull'uso della violenza, nè potrebbe sostenersi responsabilità per mancata denuncia dei fatti a carico di persone che operavano assieme ad appartenenti a reparti estranei al proprio comando.
21.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai capi ed ai punti della sentenza ove si affermano le responsabilità degli imputati N. e P. per i delitti di falso aggravato (capi I ed M) e per i delitti di calunnia (capi L ed N).
Ribadendo quanto dedotto in merito alla calunnia, dalla quale N. e P. dovrebbero considerarsi assolti, il ricorrente Ministero lamenta che in sentenza non verrebbe menzionato alcun fatto da cui possa discendere la responsabilità degli imputati, mentre la relativa motivazione sarebbe dovuta essere particolarmente accurata, trattandosi di sentenza di riforma di una pronuncia assolutoria di 1 grado. Non verrebbero menzionate prove dirette del falso contestato, nessun teste avendo visto N. sfilarsi giacca e corpetto protettivo, stenderlo e colpirlo con un coltello per simulare un preteso accoltellamento mai avvenuto; non vi sarebbero neppure filmati al proposito, nè indicazioni testimoniali indirette, nè confessione.
Quella sostenuta dalla Corte di merito, della possibile esecuzione di tale operazione in una stanza chiusa lontano da occhi indiscreti, sarebbe mera supposizione, peraltro scarsamente credibile in una situazione come quella presso la scuola, occupata in tutti i piani.
Nè sarebbe emerso un qualsiasi movente per N. e P., nè potrebbe appartenere ai due (non certo responsabili di quanto stava avvenendo) il movente che la sentenza ascrive ai vertici della Polizia, di operare molti arresti.
La motivazione del giudice d'appello, che ritiene di superare la mancanza di prove con il riferimento ad una rilevata divergenza fra due dichiarazioni di N., il quale nella sua relazione aveva fatto riferimento ad un colpo subito e successivamente a due, sarebbe illogica laddove avrebbe dimenticato che nella relazione di servizio il N. parla di un colpo, ma conclude precisando come sul corpetto protettivo le incisioni fossero due, a riprova dell'esistenza di due colpi, il secondo dei quali non chiaramente percepito in relazione ad un fatto svoltosi al buio e della durata di un attimo.
Nè la sentenza avrebbe potuto legittimamente sostituire personali valutazioni alle osservazioni tecniche del perito nominato in sede di incidente probatorio, le cui conclusioni sarebbero state superate con considerazioni generiche, senza uno specifico esame del contenuto della perizia, dove la Corte non aveva ravvisato alcuna convincente argomentazione che consentisse di superare i dubbi sorti sulla dinamica della caduta del preteso aggressore e delle incisioni sul giubbetto.
Neppure le restanti argomentazioni della Corte d'appello sulla mancata identificazione del preteso aggressore o su divergenze pressochè insignificanti fra le versioni del N. relative ad un episodio svoltosi al buio in pochi secondi avrebbero la forza logica di dimostrare che l'episodio sarebbe stato inventato di sana pianta.
21.6) Con il sesto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al capo della sentenza ove si afferma la responsabilità del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in solido con D.B. in relazione ai reati contestati in un separato processo poi riunito, ed in solido con Ga. e Tr.
in relazione ai reati di falso contestati agli stessi nel separato processo a loro carico, riunito al principale in dibattimento.
Il ricorrente, rilevando che nei processi, a suo tempo separati per cause differenti, a carico di D.B. ed a carico di Ga.
e Tr. (per costoro limitatamente al delitto di falso in atto pubblico dal quale erano stati prosciolti in sede di udienza preliminare, con sentenza successivamente annullata da questa Corte) le parti civili non avevano richiesto la citazione del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in merito alle imputazioni ascritte ai predetti imputati e che, una volta riuniti al processo principale, non v'era stata richiesta di citazione a cura delle parti civili costituite nel processo principale, deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità del Ministero anche in relazione a quei reati.
Lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente considerato il ricorrente Ministero decaduto della possibilità di far valere la questione perchè non proposta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p..
Osserva che in mancanza di citazione nei suoi confronti per quel titolo, sia nei processi stralciati che nel processo principale, una volta riunitisi gli altri due, sarebbe mancato un controllo della costituzione delle parti con riferimento a quel titolo e non si sarebbe determinata possibilità alcuna di proporre la questione nel termini indicati dalla Corte.
Peraltro, la questione sarebbe stata posta nell'impugnazione concernente la posizione D.B., mentre con riferimento agli imputati Ga. e Tr., assolti in primo grado, la questione era stata proposta con memorie e in discussione.
Chiede quindi che venga annullata senza rinvio l'affermazione di responsabilità civile del Ministero per i reati sopra specificati e la condanna al pagamento dei danni, delle spese delle provvisionali riconducibili a tali reati.
21.7) Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimento al delitto di falso in atto pubblico sotto il profilo oggettivo.
Deduce il ricorrente che i rapporti ed i verbali oggetto dei capi di imputazione, non sarebbero falsi e ne esamina singolarmente i passaggi ascritti come tali agli imputati: l'affermazione relativa al lancio di oggetti dalla finestra dell'Istituto; la resistenza opposta all'interno dell'Istituto; l'episodio dell'accoltellamento di N.; gli episodi di resistenza riferiti in modo generico, laddove il fatto che un episodio di resistenza venga riferito in modo generico non diventerebbe prova di falsità; l'utilizzo di oggetti di cantiere rinvenuti all'interno dell'Istituto come armi improprie, sul quale mancherebbero riscontri; il rinvenimento delle bottiglie incendiarie in luogo accessibile e visibile a tutti con attribuzione della disponibilità a tutti gli occupanti dell'edificio, nella particolare ottica delle conoscenze dei verbalizzanti circa la loro provenienza; l'indicazione di aver attestato che ai perquisendi sarebbe stato dato l'avviso che potevano farsi assistere da difensore, un falso su di un elemento non necessario per l'atto.
Ribadisce, quanto alle vicende del separato processo per falso a carico di Tr. - considerato che in ogni caso la motivazione di assoluzione dal delitto di calunnia si attaglierebbe anche a quell'addebito - la non ipotizzabilità di una responsabilità per danni del Ministero, in mancanza di citazione quale responsabile civile nè prima nè dopo la riunione dei processi.
Analoga situazione, in mancanza di citazione del Ministero come responsabile civile, si verificherebbe per il falso ascritto a Ga. (che in ogni caso avrebbe sottoscritto il verbale assieme ad altri solo per aver proceduto all'operazione di identificazione degli occupanti la scuola) quanto alla perquisizione della scuola "Diaz- Pertini", ipotesi di reato oggetto del processo separato riunito nel 2008.
Deduce poi violazione di legge laddove si era ritenuto che, anche se taluno avesse partecipato solo ad alcune delle operazioni del giorno, avrebbe dovuto rispondere di tutti i fatti indicati nei verbali, per non aver specificato, nel sottoscrivere, in relazione a quali limitati fatti avrebbe sottoscritto l'atto.
Errato sarebbe poi pretendere che coloro che avessero unicamente provveduto ad una valutazione giuridica dei fatti non potessero sottoscrivere l'atto di polizia giudiziaria, per non aver avuto diretta conoscenza dei fatti, laddove la valutazione giuridica potesse rappresentare la parte più importante dell'atto.
La sentenza non avrebbe considerato la notevole complessità degli atti resisi necessari a seguito dell'operazione in questione, che aveva comportato la necessaria suddivisione dei compiti con la conseguenza che talune attività, come quelle di mera identificazione, erano state compiute da persone diverse da quelle che avevano materialmente eseguito l'arresto. Lo stesso si potrebbe dire con riguardo all'azione dei diversi operanti che si trovavano sui diversi piani di quell'edificio.
La situazione di conseguenza aveva portato alla necessità che i verbali venissero sottoscritti anche da chi avesse solo preso parte ad una delle diverse attività, condizione abituale nelle operazioni complesse, laddove di norma, l'Ufficiale Superiore, che pure sottoscrive, non è presente sul luogo ove vengono effettuati gli accertamenti, ma si limita a prendere atto di quanto riferitogli dagli operatori e quindi firma con tutti gli altri.
Al proposito il ricorrente richiama le norme di cui all'art. 120 disp. att. c.p.p. , dell'art. 383 c.p.p. , quanto all'arresto in flagranza da parte del privato, e circa la redazione di un atto pubblico da parte dell'agente di polizia che all'arresto non ha partecipato.
Ugualmente, per il caso di un'operazione di identificazione verificatasi in luoghi e tempi diversi per l'oggettiva dispersione delle persone nei diversi luoghi o negli ospedali, nè sarebbe possibile ritenere che il contenuto tipico di un verbale di arresto non comprenda l'indicazione e l'identificazione della persona che si arresta.
Inaccettabile sarebbe poi la censura circa la mancata indicazione in dattilografia dei nomi dei sottoscrittori, in quanto nessuna norma di legge prevede che i verbalizzanti debbano fare precedere la propria firma dall'indicazione dattilografica dei loro nomi.
Quanto poi all'episodio coinvolgente N. e P. la Corte di merito, ritenendo la falsità di quanto riferito nelle relazioni dei due (che il ricorrente contesta), avrebbe illogicamente ritenuto responsabili di falso coloro che avevano riportato nei verbali l'episodio dell'accoltellamento, episodio certamente non caduto sotto la loro percezione, ma oggetto del racconto dei due.
Sul ritrovamento, poi, delle molotov, ordigni che venivano dall'esterno, non sarebbe stato adeguatamente chiarito come potessero essere di ciò ai corrente i singoli estensori dei verbali.
Nè sarebbe prova di falsità la genericità delle relazioni di servizio.
21.8) Con un ottavo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna di G. e L. per il reato di falso (sub A), loro ascritto in concorso con numerosi altri funzionari o dipendenti della Polizia di Stato.
Lamenta il ricorrente, con riguardo a tali posizioni, difetto e contraddittorietà della motivazione con la quale, pur essendo pacifico che non rivestivano la qualifica di Ufficiali di P.G. e non avevano sottoscritto alcuno degli atti che si assume essere falsi e calunniosi, sarebbe stato loro attribuito un ruolo di istigatori o mandanti o comunque concorrenti, non sulla base di elementi concreti.
In ogni caso ad una conclusione del genere la Corte sarebbe giunta non rispettando il rinforzato obbligo motivazionale che incombe sul giudice d'appello che intenda riformare la decisione di primo grado, laddove vi è l'obbligo, non solo di delineare la linea portante dei propri alternativi ragionamenti probatori, ma altresì di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
Il ricorso poi esamina tutti i passaggi della sentenza che non soddisferebbero le condizioni di validità di una motivazione del genere perchè riferiti a situazioni non ritenute rilevanti e fra queste il c.d. conciliabolo fra i dirigenti (ma anche altri funzionari non rinviati a giudizio) nel cortile della scuola "Pettini", quando L. aveva con sè il sacchetto contenete le bottiglie incendiarie, ed evidenzia l'illogicità di una prospettazione che esclude da responsabilità alcuni dei partecipanti ad un incontro nel quale in ipotesi sarebbe stata concertata la delittuosa utilizzazione di quel reperto.
Non sarebbe quindi stato dimostrato che L. e G., i quali non erano ufficiali di polizia giudiziaria nè si sarebbero trovati in condizione tale di potersi configurare una responsabilità di posizione, abbiano dato ordini affinchè venissero riportate negli atti circostanze false, quando ciò sarebbe smentito, non risultando alcun contatto fra i predetti ed i redattori dei verbali nè prima, nè dopo la loro predisposizione, così che non sarebbe possibile affermare che gli atti fossero stati redatti su istruzioni dei predetti L. o G., nè che fossero stati sottoposti alla loro approvazione.
21.9) Con un nono motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di G. e L. in ordine al reato di calunnia loro ascritto al capo B), in contrasto con il fatto che, nel dispositivo della sentenza non vi sia analoga statuizione nei confronti dei soggetti indicati come concorrenti in tale reato, in particolare i materiali redattori e/o sottoscrittori degli atti trasmessi all'A.G. in relazione ai fatti per cui è processo.
Poichè non era stata contemplata nel dispositivo la posizione di alcuni degli altri soggetti a cui il delitto di calunnia era stato contestato - così che tutti costoro si dovrebbero ritenere assolti - il fatto che nei confronti di L. e G. sia intervenuta dichiarazione di estinzione del medesimo reato, con correlative disposizioni di condanna al risarcimento dei danni anche a carico del Ministero, rappresenterebbe un'evidente contraddizione interna della sentenza.
In ogni caso, si deduce carenza della motivazione laddove afferma il ricorrere per L. e G. del dolo di calunnia, della volontà di incolpare taluno che si sa innocente, da escludersi, secondo il ricorrente Ministero, mancando la prova della consapevolezza da parte dei predetti che si stavano accusando persone innocenti nei rapporti, e nei verbali, atti alla redazione dei quali gli imputati non avrebbero fornito alcun apporto causale.
21.10) Con un decimo motivo deduce violazione di legge in relazione al capo della sentenza ed ai connessi punti ove si afferma la responsabilità degli estensori degli atti pubblici, nonchè di L. e G., con riferimento alla vicenda relativa alle bottiglie molotov ed a quanto affermato negli atti circa il loro ritrovamento.
Poichè il Ministero dell'Interno non può ritenersi coinvolto, per mancanza di citazione come responsabile civile, per le posizioni Tr. (peraltro assolto dalla calunnia) e D.B., principali protagonisti della vicenda relativa alle bottiglie molotov, chiede l'annullamento della sentenza per la parte in cui dichiara il predetto Ministero responsabile per i fatti attribuiti a Tr. nonchè per i fatti attribuiti a D.B..
Quanto alle restanti posizioni, rileva la mancanza di dimostrazione che Tr., il quale pacificamente aveva portato con sè gli ordigni fatti consegnare a D.B., si fosse accordato con i redattori dei verbali per far figurare le bottiglie incendiarie come rivenute all'interno della scuola oggetto di perquisizione, o che i redattori dei verbali fossero consapevoli della provenienza esterna delle bombe mentre attestavano che le stesse erano state ritrovate all'interno dell'edificio scolastico.
Il ricorso critica la motivazione della sentenza che ritiene certo che gli imputati fossero a conoscenza della provenienza esterna degli ordigni e, per le posizioni che più interessano la situazione del Ministero, laddove non indica gli elementi sulla base dei quali afferma che C., nel periodo in cui aveva avuto la possibilità di muoversi all'interno della scuola, si fosse dovuto necessariamente render conto che le bottiglie non vi si trovavano e quindi dovesse esser certo della loro provenienza dall'esterno una volta che le aveva viste nel cortile, e ugualmente, quanto a M., laddove non dimostra che fosse certo che le bottiglie non si trovassero nella scuola.
Osserva poi il ricorso che la sentenza è carente di motivazione nella parte in cui non affronta, quanto alle bombe ed alla consapevolezza di una loro provenienza dall'esterno, le posizioni di tutti gli altri imputati, i sottoscrittori dei verbali, ritenuti colpevoli di falso anche per ciò che riguarda le molotov.
21.11) Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per i reati di cui ai capi S), T), U) nei confronti del Ga. con riferimento ai fatti relativi alla scuola "Pascoli".
Il ricorrente lamenta che la tesi della sentenza del giudice d'appello - secondo cui l'ingresso alla scuola "Pascoli" non sarebbe avvenuto per errore, ma per impedire che da quell'edificio (prospiciente la scuola "Pertini" dove era in corso la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S.) si potesse vedere, filmare o registrare quanto stava avvenendo nell'altro edificio - sarebbe intrinsecamente illogica in quanto sarebbe stato agevole per la Polizia, a causa degli avvenimenti della sera che avevano preceduto l'irruzione alla "Pertini", disporre anche per quella scuola una perquisizione per ricerca d'armi, anzichè entrarvi abusivamente e poi difendersi invocando un preteso errore nell'identificazione della scuola da perquisire.
Illogica sarebbe quindi la sentenza, che, non essendosi avveduta di un tale possibilità per la Polizia, aveva sostenuto la tesi di un ingresso abusivo e preordinato.
In più, contraddittoriamente ed illogicamente la Corte, a sostegno del proprio assunto che esclude l'errore, non considera che le due scuole erano indicate entrambe come scuola "Diaz"; che nessuno di coloro che erano entrati alla "Pascoli", e tanto meno il Ga. che, non conoscendo Genova, seguiva il D., poteva vedere che numerosi agenti stavano entrando nella "Pertini" dalla via Cesare Battisti non visibile dal portone laterale da cui era entrato; che quanto sostenuto da M. circa l'indicazione di taluni della disposizione di mettere in sicurezza anche la "Pascoli" non significherebbe che quella fosse stata la motivazione che aveva portato Ga. ad entrare nella scuola; che irrilevante sarebbe la presenza dei cartelli presso la "Pascoli" che indicavano che quella era divenuta la sede di organizzazioni ed enti diversi.
Priva di supporto sarebbe quindi la tesi della Corte di merito di un ingresso preordinato.
Quanto alla specifica posizione del Ga., il ricorso evidenzia come le due ipotesi di violazione di domicilio e perquisizione locale abusiva dovrebbero essere assorbita una nell'altra. Inoltre la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito al Ga. la responsabilità per il ruolo di dirigente l'operazione, senza la dimostrazione di un suo consapevole apporto causale alla realizzazione dei fatti di reato, laddove peraltro la sentenza già avrebbe ammesso l'inesistenza di un tale apporto, essendosi verificati i danneggiamenti ad iniziativa degli agenti intervenuti, senza quindi indicazioni del Ga., che non risulterebbe avere dato alcuna istruzione, e non sarebbe stato in grado di riscontrare ciò che stava avvenendo.
La sentenza riferirebbe quindi la responsabilità penale al ruolo di comando, senza considerare la concreta possibilità del Ga. di osservare ed avere conoscenza di tutte le condotte tenute dagli operatori, non indicando specificamente eventuali ordini dati al personale.
Peraltro, anche il ruolo di Ga., di dirigente delle operazioni nei confronti di tutti gli agenti, non sarebbe stato correttamente valutato dalla sentenza, che non aveva considerato l'impossibilità dello stesso di trovarsi in tutti i piani dell'edificio ed esser consapevole dei reati eventualmente commessi, nè sarebbero indicati ordini dati in quel senso o un atteggiamento di tolleranza.
A seguito di travisamento degli atti la Corte di merito avrebbe ritenuto che Ga. era al comando di 25 uomini, mentre in realtà comandava solo sei uomini di Nuoro; 25 uomini erano stati al suo comando nei giorni precedenti nella ed. zona rossa, ma nel suo interrogatorio, travisato dalla Corte territoriale, non avrebbe affermato di averli avuti sotto il suo comando in quel numero la sera in questione.
La sentenza quindi ricostruirebbe in modo errato e fuorviante le dichiarazioni del Ga., così come in modo errato riferisce che tutti avevano lasciato l'edificio al suo ordine di uscire, perchè l'ordine era stato dato ai soli sei uomini al suo comando.
La responsabilità del Ga. sarebbe stata affermata solo sulla base della considerazione che era il più atto in grado fra i presenti nella scuola.
Conclude quindi il responsabile civile chiedendo l'annullamento delle statuizioni civili poste a carico del Ministero dell'interno in relazione a tutti i capi di imputazione ed a tutti i capi della sentenza.
22.1) Il Ministero dell'Interno, responsabile civile impugna con ulteriore ricorso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 130 c.p.p. , il 3.12.10 dalla Corte di appello, con la quale si dichiara di correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 18.5.10, disponendosi l'annotazione in calce alla stessa con la rideterminazione delle spese di lite liquidate in primo grado, a favore anche dei soggetti i cui nominativi venivano aggiunti nel dispositivo dell'ordinanza, senza essere preceduta dall'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 c.p.p. , secondo quanto imposto dall'art. 130 c.p.p. , comma 2.
22.2) L'omissione dell'avviso alle parti interessate, tra cui il responsabile civile interessato alle statuizioni civili riguardanti le spese, aveva integrato fa nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. ed inoltre, si deduce con il secondo motivo, poichè la sentenza che si era ritenuto di correggere era stata depositata il 31.7.10 ed avverso la stessa, prima della emissione dell'ordinanza 3.12.10, era stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale, dagli imputati, dal responsabile civile e da talune delle parti civili, competente a decidere, a norma dell'art. 130 c.p.p. , era "il giudice competente a conoscere dell'impugnazione".
22.3) Con il terzo motivo si censura la mancanza dei presupposti per procedere alla correzione per errore materiale, comportando la pronuncia impugnata una modificazione essenziale dell'atto e quindi una modifica non consentita ex art. 130 c.p.p. , poichè erano state attribuite a talune parti civili spese che non erano state liquidate in sentenza, dove non appariva ictu oculi alcun errore materiale tale da poter essere corretto attraverso un'operazione meramente meccanica di integrazione di dati mancanti, poichè nel dispositivo della sentenza si menzionavano i soggetti nei cui confronti si era proceduto all'aumento del 100% degli onorari per la partecipazione alle udienze, ma fra di essi non figuravano coloro che avevano chiesto la correzione dell'errore materiale, con ciò essendosi ritenuto dai giudici che nei loro confronti non vi fosse stata una insufficiente liquidazione.
Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con cancellazione anche della sua annotazione in calce alla sentenza n. 1530 del 18.5.10.
RICORSO P.C. B..
23) B.R., nella sua qualità di consegnatario da parte della Provincia di Genova dei locali oggetto dell'azione delle forze di Polizia e dei computers che erano stati danneggiati e sottratti dall'edificio della scuola "Pascoli", nonchè in proprio per i maltrattamenti subiti ad opera degli agenti che avevano fatto irruzione nell'edificio sotto il comando del prevenuto, si era costituito parte civile nei confronti di GA.Sa. ed aveva proposto appello nei confronti della sentenza del tribunale di Genova che aveva assolto il Ga. dai reati lui ascritti, di violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato e peculato di cui ai capi, rispettivamente, T), U) e V) della rubrica.
Propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed in particolare degli artt. 2943 e 2059 c.c. , avverso la sentenza del giudice d'appello che, assolto il prevenuto dal peculato, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai delitti di cui ai capi T) ed U) e, sull'azione civile, aveva condannato l'imputato, fra i tanti, in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno, a risarcire i danni conseguenti ai reati di falso, calunnia, arresto illegale, e, il Ga. in particolare, anche per i reati di cui ai capi S), T) ed U) in favore delle parti civili che si erano costituite in relazione alle predette imputazioni, ponendo le provvisionali determinate dal primo giudice a carico solidale di tutti i predetti, laddove la sentenza di primo grado, avendo pronunciato assoluzione, non aveva disposta alcuna provvisionale a favore del B..
In tal modo la sentenza del giudice d'appello aveva omesso di disporre in maniera chiara in ordine al risarcimento dei danni ed alle spese liquidate a favore della parte civile.
Se ne chiede l'annullamento perchè sia riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ed una congrua provvisionale, oltre alla rifusione delle spese.
RICORSI DELLE PARTI CIVILI G., P., C., Co., S. e Bi..
24.1) Le parti civili G.L., P.F., C.E., CO.Ma., appellanti avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva assolto Ga.Sa.
dai reati di perquisizione arbitraria, violenza privata e danneggiamento della struttura scolastica denominata "Pascoli", contestati sub S), T) e U), ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nell'accogliere l'impugnazione, aveva dichiarato prescritti i delitti di cui sopra condannando il Ga. in solido con il Ministero degli Interni, nella qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con espressa affermazione che le provvisionali determinate dal primo giudice erano poste a carico anche dello stesso Ga. e del responsabile civile.
24.2) Diversi ricorsi, nel medesimo senso, vengono proposti, uno per le parti civili S.G. e B.P.; un altro per la parte civile U.M., ed un ultimo per le parti civili V.M.M., BR.Fr., F.E., FO.Ma., L.M., M.A., M. R. e PO.Ga., che si trovano nella medesima posizione dei restanti ricorrenti.
I ricorsi sviluppano un unico motivo in cui deducono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da manifesta illogicità e da motivazione meramente apparente in quanto il tribunale di Genova non aveva mai statuito che fosse corrisposta alcuna somma a titolo di provvisionale a favore delle parti civili ricorrenti, costituite peraltro solo nei confronti del Ga. tratto a giudizio con imputazioni che non condivide neppure a titolo di concorso con alcun altro imputato.
La Corte di Appello avrebbe quindi omesso, in sede di riforma della sentenza, di decidere autonomamente l'ammontare delle somme da imputare al Ga. e al Ministero degli Interni in via provvisionale sul risarcimento del danno dovuto per i reati di cui alle lettere S), T), U).
Nè dai testi delle due sentenze risulterebbe evidente un criterio al quale ci si possa attenere per quantificare le somme dovute a titolo di provvisionale da parte del Ga. e del responsabile civile.
RICORSI PARTI CIVILI B., G..
25.1) Le parti civili B.E. ed G.E., madri rispettivamente di BA.GA.Sa. e G. I., costituite nei confronti degli imputati L., G., C., F., CI., D., M., D. S., Ma., Ce., D.N., N., P., Ga., F. e D.B., deducono, a mezzo del loro comune difensore, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la mancanza di un danno risarcibile, sostenendo che solo i danni provocati da lesioni gravissime e seriamente invalidanti provocherebbero danni al familiari conviventi, laddove invece il danno non patrimoniale cd. "riflesso" si produce in conseguenza di qualsiasi tipo di reato, essendo legato non al titolo ma alla gravità del reato e alle conseguenze in termini di sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerato e al peggioramento da esso causato all'interno dei rapporti familiari.
Nella specie - sostiene la difesa delle ricorrenti parti civili - era indubbio che i reati commessi avevano inciso sui diritti costituzionali consacrati negli artt. 2, 29 e 30 Cost. , provocando un grave danno da deterioramento del rapporto parentale e familiare ed anche come conseguenza della violazione del diritto alla reputazione e all'immagine, essendo stati i figli delle due parti civili arrestati sulla base di elementi indizianti falsi ed indicati come pericolosi "black bloc", con grave pregiudizio, come madri, alla loro onorabilità avendo subito la riprovazione da parte di alcuni concittadini del piccolo centro del lago di Como in cui abitavano e riportando anche un disturbo post-traumatico da stress, come accertato dal dr. V. che aveva visitato le due donne.
25.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per carenza di motivazione, essendosi i giudici di appello limitati a considerazioni molto sbrigative e parziali riguardanti soltanto uno degli aspetti della questione.
MEMORIA DELLE PARTI CIVILI. 26) Le 29 parti civili G.L., P.F. (con l'Avv. Francesco Romeo); K.A.J. (con l'Avv. Riccardo Passeggi); A.N., G.J.F. (con l'Avv. Dario Rossi); W.K. (con l'Avv. Elena Fiorini); W.D., Z.A.K., Z. G.G., E.J.J., H.K. M., HE.Jo.Mi., S., B.M. G., C.F., C.E., CO. M., N.M., SC.Gi. (con l'Avv. Laura Tartarini); G.S., C.M., G.M. (con l'Avv. Massimo Pastore); J.L. (con l'Avv. Claudio Novaro);
A.T., C.M., C.B., M.C., P.R.J., S.S. (con l'Avv. Fabio Taddei) hanno prodotto memoria con la quale evidenziano che la sentenza sarebbe meritevole di annullamento solo nei capi e dei punti relativi alla pronuncia di assoluzione dal reato di calunnia per (Imputato Tr. ed alla pronuncia di assoluzione dal reato di peculato per l'imputato Ga., nonchè alle statuizioni civili per le quali era stato interposto autonomo atto di ricorso ed evidenziano gli spunti di infondatezza dei motivi di ricorso degli imputati.
26.1) Con riferimento ai motivi di ricorso che censurano la sentenza sotto il profilo del contrasto tra dispositivo e motivazione per l'omessa indicazione dell'estinzione dei delitti di calunnia per prescrizione, con pretesa conferma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, osservano che, essendo la sentenza provvedimento unitario le cui due parti, motivazione e dispositivo, si integrano concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, qualora la divergenza dipenda da evidente errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, il contrasto sarebbe solo apparente e si legittimerebbe il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della decisione, al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti, non prevalendo sempre il dispositivo, nel contrasto con la motivazione, come ritenuto da plurimi arresti giurisprudenziali.
26.2) Con riferimento al ricorrere ed alla corretta contestazione dell'aggravante ex art. 476 c.p. , comma 2, per i falsi in atto pubblico, la memoria contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui i redattori degli atti (relazioni di servizio, verbali di perquisizione, di sequestro e di arresto) pur avendo potere attestativo, non avrebbero quella funzione certificatrice richiesta dalla giurisprudenza per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2.
Si osserva che secondo giurisprudenza costante le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite.
Anche il verbale di sequestro redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento ed assicurazione del corpo di reato sarebbe, secondo la giurisprudenza di questa sezione, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, costituendo la compilazione di tale atto manifestazione del potere di documentazione fidefaciente, espressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria.
26.3) Si contesta poi, con riferimento alla giurisprudenza elaborata in proposito, l'invocata applicazione del principio del nemo tenetur se detegere da cui discenderebbe l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p..
26.4) Si contesta anche la fondatezza della doglianza relativa al preteso difetto di contestazione e di mancata correlazione tra accusa e sentenza, con riguardo alla giurisprudenza in tema di mutamento del fatto ed alla necessità di una complessiva valutazione dell'iter del procedimento per rilevare se l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi in ordine al definitivo oggetto dell'imputazione, osservando che nel caso non vi sarebbe stata alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, nè vi sarebbe stata incertezza alcuna sull'oggetto dell'imputazione, gli atti di polizia giudiziaria in questione con la loro esatta incontestata definizione.
26.5) Si contesta poi la fondatezza dei motivi secondo i quali avrebbe rilevanza che i ricorrenti interessati deducano di aver apposto la propria firma pur non avendo partecipato, o avendo parzialmente partecipato alle operazioni di arresto e di perquisizione e sequestro, senza essere consapevoli degli eventuali falsi contenuti in tali atti, non potendo il pubblico ufficiale apporre firme al buio senza incorrere in responsabilità, essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma.
Nel caso di specie tutti i firmatari dei diversi atti di polizia giudiziaria connotati da falsità aggravata, avrebbero in tutto od in parte partecipato alle operazioni di polizia giudiziaria, ovvero presenziato sui luoghi in cui erano stati consumati i reati, avendo avuto, dunque, percezione diretta di quanto stava accadendo.
26.6) Con successiva memoria di replica le parti civili di cui sopra hanno confutato le argomentazioni dei ricorrenti relative alla pretesa violazione dell'art. 6 della CEDU sotto un duplice profilo:
a) l'inconferenza del richiamo alla decisione nel caso Drassich- Italia quanto alla ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante del falso in atto pubblico;
b) la diversità della situazione oggetto della decisione Dan- Moldavia rispetto a quella oggetto del procedimento, per la diversità delle situazioni probatorie alla base delle due decisioni dei giudici nazionali.
Sulla prima questione evidenziano che il tema della sussistenza o meno del valore fidefaciente degli atti di polizia giudiziaria sarebbe stato affrontato e discusso in primo grado, nei gravami e nel corso del dibattimento di appello.
Si rileva che poichè il portato della decisione Drassich è l'affermazione del principio della necessità che venga comunque garantito il contraddittorio, anche sulla diversa qualificazione del fatto, nel caso in sede di giudizio di legittimità, il rispetto del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto sussisterebbe quando, comunque, l'imputato abbia avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica, qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto.
Nel caso di specie il contraddittorio si sarebbe ampiamente sviluppato in entrambi i giudizi di merito.
Vien sostenuta anche la manifesta infondatezza della questione relativa alla ritenuta violazione del decisum convenzionale sul caso Dan-Moldavia.
Infatti la decisione della CEDU avrebbe riguardato una sentenza di appello di riforma di sentenza assolutoria, a fronte di un compendio probatorio costituito esclusivamente o prevalentemente da fonti testimoniali ritenute inattendibili nel primo grado.
Secondo le parti civili, ben diversa sarebbe la situazione nell'attuale vicenda processuale dove il compendio di prove a carico degli imputati, che supporta la sentenza di condanna di secondo grado, sarebbe costituito da una serie di elementi di diverso tipo, oltre alle prove testimoniali; quelle documentali; audio e video;
documentazione sanitaria; documentazione di traffico telefonico;
dichiarazioni contra se rese dagli imputati e contrasto evidente tra documenti audio e video e dichiarazioni degli imputati; evidenza delle lesioni provocate alle parti lese.
La diversità del caso concreto non renderebbe applicabile la regola di giudizio affermata nella citata decisione della CEDU. Si evidenzia poi che, nello specifico, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello sarebbero state generiche ( D.) per mancata Indicazione delle fonti testimoniali da assumere di nuovo e dei profili di rilevanza, pertinenza e decisività della riassunzione della prova; ed anche irrilevanti sarebbero state le istanze di altri imputati, concernendo aspetti estranei alle condotte materiali determinanti per la condanna degli imputati in relazione a falso aggravato in atto pubblico, lesioni e calunnia.
26.7) Rileva inoltre la memoria, a confutazione delle doglianze dei ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, come fossero corrette le argomentazioni del giudice d'appello relativamente alla declaratoria di responsabilità a carico dei firmatari dei verbali di perquisizione e sequestro e dei vertici direzionali dell'operazione, da individuarsi in G. e L., evidenziando poi gli elementi considerati per ritenere che gli imputati dei reati di lesioni, falso e calunnia fossero entrati nella scuola avendo avuto modo di vedere quanto stava accadendo o quanto era da poco accaduto, senza intervenire; una presenza consapevole, sia di coloro che avrebbero redatto i verbali che dei vertici di quella catena di comando, realizzatasi nell'occasione.
26.8) Anche con riferimento all'ingresso nella scuola "Pascoli" vengono rilevati gli elementi che renderebbero infondate le critiche del ricorso Ga. alla sentenza, che non aveva ritenuto casuale ed erroneo l'ingresso nell'edificio, evidenziando al proposito anche che era intervenuta una comunicazione per fonogramma al Capo della polizia sull'esito di quella che è definita come la "verifica" effettuata presso quella scuola.
26.9) Ugualmente, per l'episodio N. e P., viene sottolineato come la Corte d'appello abbia considerato implicitamente, e ampiamente confutato, le ragioni dei motivi di appello presentati dei due imputati, laddove ha diffusamente rimarcato le discordanze fra le diverse versioni del N., nella relazione di servizio e nell'interrogatorio reso al P.M., ed ha trattato in motivazione la reciproca incompatibilità delle due narrazioni, rilevando, correttamente ad avviso delle p.c., che le insanabili contraddizioni mai chiarite sarebbero state dovute ad un mutamento di strategia difensiva.
Nè ad avviso delle p.c. vi sarebbe il denunciato travisamento della prova sulla distanza tra N. e il preteso aggressore, in quanto, laddove la Corte aveva ritenuto improbabile che l'aggressore fosse riuscito ad arrivare a colpire l'agente, favorito dalla lunghezza del manganello, aveva fatto riferimento alla versione del N. contenuta nella relazione di servizio, da cui risultava che aveva allontanato l'aggressore, colpendolo al torace con la punta del manganello, ed aveva evidenziato anche la contraddizione con quanto riferito nella seconda versione, dove il prevenuto aveva sostenuto di aver allontanato l'antagonista con il manganello impugnato con due mani, puntando il lato lungo, quindi avendo l'altro ben più vicino.
Non vi sarebbe travisamento di prova, ma confronto fra due versioni per evidenziarne l'incompatibilità.
Non vi sarebbe stata alcuna mancata disamina di questioni sollevate dalla difesa, avendo la Corte operato una verifica ampia dei fatti, senza lacune argomentative, avendo anche adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, posto che il tribunale non aveva preso posizione sul fatto dell'accadimento dell'aggressione, ritenendo impossibile considerare provata "nè la falsità dell'aggressione nè il suo reale accadimento".
Al proposito la motivazione della sentenza del giudice d'appello si riferirebbe ad elementi di prova, che gli esponenti elencano diffusamente, trascurati dal tribunale e considerati idonei a dimostrare l'insostenibilità della motivazione della prima sentenza.
26.10) Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo "rafforzato" di motivazione della sentenza impugnata per aver riformato, quasi completamente, la sentenza assolutoria di primo grado, osserva la memoria che la sentenza della Corte d'appello avrebbe dato contezza, con rigorosa analisi critica, dell'incompletezza e dell'incoerenza della sentenza di primo grado, illustrando con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e, confutando specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione di quella decisione, poi riformata.
E rileva che le doglianze al proposito sarebbero generiche e tali da richiedere, in modo non consentito al giudice di legittimità, una valutazione dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Tutti i ricorrenti prospetterebbero una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio esistente, chiedendo impropriamente, al giudice di legittimità di aderirvi, mentre la sentenza impugnata avrebbe correttamente qualificato la partecipazione di ciascuno, anche nella catena di comando, ai fatti verificatisi nella notte.
26.11) Contestano gli esponenti la motivazione della sentenza nella parte in cui ha assolto il Tr. dal defitto di calunnia per l'illogica separazione del momento della consegna delle bottiglie e la redazione del verbale, da quello dall'utilizzazione dei reperti per costruire la falsa accusa nei confronti dei presenti nella scuola.
26.12) Quanto all'assoluzione dell'imputato Ga. dal reato di peculato, la motivazione della Corte di Appello si porrebbe in contraddizione con la finalità della perquisizione che la stessa sentenza ritiene fosse volta "a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse" funzionale alla quale sarebbe stata proprio la distruzione e l'asportazione di materiale informatico di documentazione.
27) Infine, con memoria depositata il 6.6.12, il difensore delle parti civili B.E. ed G.E. ha operato un breve riepilogo dei motivi posti a base del proprio ricorso lamentando come la Corte di secondo grado nulla avesse argomentato circa i danni diretti subiti dalle suddette parti civili, rappresentati dall'esborso economico sostenuto per ta necessità di assistere i propri figli conviventi i quali erano stati tratti in arresto per i fatti della scuola "Diaz" e accusati "come elementi pericolosi, para-terroristi, black bloc", subendo le due donne la perquisizione delle loro abitazioni ed il relativo shock che su di loro si era riverberato per la sorte dei figli.
Per la G. si era trattato - ha osservato il difensore - di una forte sofferenza psichica collegabile, come aveva accertato il ct.
dr. V., ai fatti per cui è processo, mentre la B. aveva subito "il disturbo dell'adattamento visto con umore depresso e ansia e danni permanenti nella misura del 13% ", danni da collegarsi in rapporto di causalità diretta con i reati commessi in pregiudizio dei rispettivi figli.
Quanto ai danni c.d. indiretti - ha concluso la difesa delle due parti civili - numerose sentenze della Cassazione confortavano le ragioni di diritto poste a base del ricorso, laddove era rimasta provata nella specie la lesione dei rapporti parentali derivante dalla gravità dei reati commessi, che per la loro intrinseca offensività avevano vieppiù reso complicata "la relazione familiare normalmente intercorrente tra una madre ed un figlio appena maggiorenne".
Motivi della decisione
QUESTIONI PRELIMINARI. CONSIDERAZIONI GENERALI.
1) Preliminare si presenta la questione di costituzionalità, sollevata con riferimento all'art. 603 c.p.p. , in relazione all'art. 117 Cost. , comma 1, nella parte in cui - secondo la lettura datane dai Giudici delle leggi con le sentenze n. 348 e 349/07 - è stato affermato che la "novella" costituzionale ha introdotto nel sistema delle fonti normative, quale norma di rango costituzionale, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internazionali pattizie con la conseguenza che la norma nazionale che risulti incompatibile con quella della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117 Cost. , comma 1, violerebbe per ciò stesso tale parametro costituzionale, il meccanismo di integrazione tra norma convenzionale e art. 117 Cost. , comma 1, venendo assicurato dall'interpretazione centralizzata della Convenzione, attribuita dall'art. 32, par. 1, C.E.D.U. alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
E' senz'altro corretto - osserva questa Corte - ritenere che il sistema così delineato prevede l'attribuzione al giudice nazionale di un obbligo di interpretazione della norma interna in conformità alla disposizione internazionale, sì da derivarne contenuti che non possono divergere dall'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, per cui allorchè il risultato sfoci in un contrasto non sanabile in via interpretativa, sarà compito della Corte costituzionale accertare il conflitto tra la norma interna e le disposizioni della Convenzione, ma nella specie i principi di diritto ricavabili dalla sentenza 5 luglio 2011 della Corte Europea dei diritti dell'uomo (definitiva il 5 ottobre 2011) nel caso Dan c/ Moldavia non rilevano ai fini di ritenere che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza ora impugnata, si sia svolto in radicale contrasto con l'art. 6, par. 1, CEDU, come in proposito interpretato dai giudici di Strasburgo, il quale recita: "Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente... da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge che deciderà...sul fondamento di ogni accusa elevata contro di lui".
Con la ricordata pronuncia, infatti, la Corte Europea di Strasburgo ha deciso il ricorso proposto contro la Repubblica di Moldavia da D.M., il quale aveva rappresentato che il procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, per l'accusa di aver preteso, quale preside di una scuola, una somma di denaro da uno studente per acconsentire al trasferimento di quest'ultimo presso l'istituto da lui diretto, non era stato equo ai sensi dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.
Con sentenza 24 gennaio 2006, il tribunale distrettuale di Buiucani aveva assolto il D. ritenendo inattendibile la testimonianza del denunciante secondo cui il preside gli aveva chiesto una tangente, osservando che sia il denunciante che gli altri quattro testimoni dell'accusa, tutti agenti di polizia, avevano fornito versioni diverse dell'incontro tra il denunciante e il D. e, in particolare, della modalità di trasmissione della tangente.
Con sentenza 23 marzo 2006, la Corte di appello di Chisinau aveva accolto l'appello della Procura e ribaltato la sentenza assolutoria, senza udire nuovamente i testimoni, ma semplicemente dando una diversa valutazione alle testimonianze rese dagli stessi al tribunale, ritenendo attendibili tutte le dichiarazioni testimoniali e non riscontrando importanti contraddizioni tra di loro.
I giudici di Strasburgo, con la ricordata decisione, hanno ritenuto che vi era stata violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione dal momento che "le principali prove contro il ricorrente erano le dichiarazioni testimoniali secondo cui egli aveva sollecitato una tangente e l'aveva ricevuta in un parco" e, nel riesaminare il caso, la Corte di appello aveva "dissentito dal tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte di appello non ha udito nuovamente i testimoni, ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti" e tale modus operandi non ha convinto i giudici Europei, secondo i quali le questioni esaminate dalla Corte di appello "quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena - e, facendo ciò, ribaltando la sua assoluzione da parte del tribunale di primo grado - non avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa" e ciò perchè "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate".
La Corte Europea, pertanto, ancora la violazione, con riferimento al giudizio di appello, dell'art. 6, par. 1, CEDU, al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese.
Nessuno dei due requisiti ricorre nella specie.
Non il primo, dal momento che nella vicenda processuale all'esame di questa Corte, avente ad oggetto i fatti accaduti la notte del 21 luglio 2001 presso la scuola "Diaz" e la scuola "Pascoli" di Genova, il compendio probatorio a carico degli imputati, che supporta la sentenza di condanna di secondo grado, è costituito non solo da prove testimoniali, ma anche da prove documentali, audio e video, dalla documentazione sanitaria, dalla documentazione del traffico telefonico, dalle registrazioni di conversazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni rese contra se dagli stessi imputati e quelle, sempre provenienti dagli imputati, giudicate in evidente contrasto con la documentazione audiovisiva acquisita agli atti.
Non il secondo, poichè, nel pervenire alla condanna degli imputati assolti in primo grado, la Corte genovese non ha operato una diversa valutazione delle varie testimonianze, pervenendo ad un differente giudizio di attendibilità dei testi di accusa, ma ha invece tratto dalle dichiarazioni di alcuni testimoni (ad es., A., C., Co., W., K.) conseguenze in termini di responsabilità, con riferimento alle diverse imputazioni elevate a carico di alcuni degli odierni ricorrenti, suda base della interpretazione delle dichiarazioni testimoniali che non è andata ad involgere quel giudizio di valore delle stesse dichiarazioni ritenuto precluso dalla Corte Europea ai giudici di appello ove con esso intendano ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, a ciò potendo invece pervenire solo in seguito all'esame diretto delle medesime fonti testimoniali.
Non può pertanto che concludersi nel senso della inapplicabilità della regola di giudizio, indicata dalla Corte Europea di Strasburgo nel caso Dan c/ Moldavia, ai fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
2) Esaminando in via preliminare anche l'altra questione di legittimità costituzionale proposta nel processo, rileva il Collegio che manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova con il quale è stata proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 117 Cost. , comma 1, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 .
Nell'affrontare la questione proposta, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le sentenze di entrambi i giudici del merito hanno messo in evidenza come sia stato dimostrato nei processo, nè sia stato oggetto di particolare contestazione, che le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini" siano state di una gravità inusitata, che prescinde dal loro esito lesivo, già di per sè rilevante, se si considera il numero delle persone ferite ed in particolare quello delle persone che hanno subito gravi lesioni.
L'assoluta gravità sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s'era trattato di violenza non giustificata e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime (in sentenza son riportati diffusamente gli insulti e le minacce rivolte dai poliziotti a tutti, giovani, anziani, e giornalisti, cui erano indirizzate specifiche accuse per quanto riportato sulla stampa sullo svolgersi dei fatti di quei giorni).
Puro esercizio di violenza quindi.
Nè si può ignorare che a tali comportamenti potrebbero attagliarsi le definizioni di atti con i quali sono infatti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente ai fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano infatti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito (secondo la definizione della Convenzione dell'O.N.U. contro la tortura, del 10 dicembre 1984, ratificata nel 1988) o, in ogni caso, di trattamenti inumani o degradanti come previsti e vietati, unitamente alla tortura, dalla Convezione Europea dei diritti dell'uomo, del 4 novembre 1950, ratificata nel 1955, disposizione ripetutamele interpretata dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale (cfr. da ultimo Guler e Ongef c. Turchia del 4.10.2011) "costituisce violazione dell'art. 3 CEDU e perciò implica un attentato alla dignità umana, l'uso della forza fisica inflitta in maniera del tutto sproporzionata, dagli agenti di polizia nel corso di manifestazioni di protesta, quando le circostanze del caso non evidenziano un'assoluta necessità d'intervenire allo scopo di proteggere l'incolumità fisica propria o di altre persone coinvolte", e (Ivan Kuzmin c. Russia 25.2.2011) "il ricorso alla forza fisica, se non assolutamente necessario in base alle circostanze concrete del caso, degrada la dignità umana e costituisce pertanto violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto l'aspetto sostanziale. Affinchè il trattamento inumano o degradante possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 3 Conv. deve raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione è certamente relativa in quanto ancorata alle circostanze del caso di specie. Le accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate "oltre ogni ragionevole dubbio, tuttavia, tale efficacia probatoria può derivare anche da presunzioni di fatto gravi, precise e concordanti".
Come s'è visto, ed è documentato nelle sentenze di merito, il ricorrere degli estremi fattuali della gravità e gratuità dell'uso della forza nel caso di specie è stato provato nel processo al di là di ogni ragionevole dubbio.
La mancanza nell'ordinamento interno di una norma incriminatrice che espressamente sanzioni in modo autonomo comportamenti del genere, ha fatto appuntare le argomentazioni del Procuratore generale sul regime della prescrizione dei reati previsti dalle norme in concreto applicate nel caso, gli artt. 582, 583 e 585 c.p. , art. 61 c.p. , n. 9 in relazione ai quali la prescrizione è intervenuta, in parte prima e in parte (le lesioni gravi) dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il ricorrente ha rilevato, con ampia citazione di pronunce succedutesi nel tempo, che la giurisprudenza della Corte E.D.U. ha ripetutamente ritenuto che fatti di tale natura devono essere repressi dagli Stati aderenti con rimedi effettivi ed in tale ottica ha più volte ritenuto che i procedimenti penali, ed i giudizi relativi, non dovrebbero essere soggetti a prescrizione.
Sostiene quindi il ricorrente che, poichè, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme della Convenzione E.D.U. - nel significato loro attribuito dada Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - integrano quali "norme interposte" il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost. , comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, si imporrebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale per l'incompatibilità tra la norma del rinnovato art. 157 c.p. - secondo cui, a parte i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, per tutti i restanti reati può intervenire l'estinzione per prescrizione nei termini ivi previsti - e la norma convenzionale che prevede fatti costituenti violazioni dei diritti dell'uomo, per i quali non dovrebbe operare la prescrizione, per l'eventuale violazione dell'art. 117 Cost. , comma 1".
Osserva il Collegio che la questione è manifestamente infondata perchè si scontra contro principi fondamentali del sistema penale- costituzionale.
Infatti, la pronuncia che il ricorrente propone sia chiesta alla Corte costituzionale - puntando ad ampliare l'area di imprescrittibilità, prevista per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo dal comma 8, dell'art. 157 c.p. , ad ipotesi di reato, quali le lesioni aggravate di cui sopra, e genericamente, secondo la richiesta, a tutte le ipotesi di reato formulabili in relazione a fatti rientranti nel concetto di maltrattamenti (ill treatments) quali violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU nel senso evidenziato - esorbita, come ha ripetutamele ritenuto la giurisprudenza della Corte (cfr. sent. n. 394 del 2006 e ord. n. 65 del 2008), dai suoi poteri, "a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25 Cost. , comma 2, in base al quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso": principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio.
Il principio della riserva di legge rende quindi inammissibili "pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, "di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione" (Corte costituzionale sent. 1 agosto 2008, n. 324).
Questo al di là di ogni considerazione di concreta rilevanza di un'eventuale pronuncia sul presente giudizio.
Nè può condividersi la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale troverebbero applicazione nei caso i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzionalità le cosiddette norme penali di favore, quelle norme "che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni".
Si tratta di decisioni ablative di particolari norme in concreto vigenti nell'ordinamento, non precluse dall'applicazione del principio di legalità, che impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali.
Come rileva invero la sentenza citata nel ricorso, "in simili frangenti (..) la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o della manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali".
In tale situazione, l'effetto in malam partem della pronuncia rappresenta "una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria".
In definitiva, e come premesso, la pretesa che la Corte costituzionale con una sua pronuncia possa espandere l'area dell'imprescrittibilità ad ipotesi attualmente non previste dall'art. 157 c.p. si pone al di fuori dei poteri della Corte per contrasto con un principio cardine del sistema costituzionale in materia penale che non può essere sacrificato all'attuazione di altro principio, a cui potrà attendere il legislatore, in adempimento degli obblighi scaturenti dalle diverse fonti convenzionali sopra individuate.
3) Venendo al merito della vicenda processuale che ne occupa, deve essere subito evidenziato come sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado sono giunte, sia pure per linee non sempre convergenti, alla conclusione di ritenere legittima la decisione dei vertici della Polizia di procedere alla perquisizione ad iniziativa di p.g., ex art. 41 T.U.L.P.S., della scuola "Diaz".
Può dirsi pacifico in causa che sabato 21 luglio 2001, allorchè la manifestazione ufficiale del vertice "G8" si era conclusa, così come avevano avuto termine le manifestazioni delle numerose organizzazioni del dissenso, dal Capo della Polizia era giunta la direttiva di affidare al dott. G. del Servizio Centrale Operativo il compito di effettuare perquisizioni, in particolare presso la scuola "Paul Klee" - sospettata essere divenuto il rifugio di appartenenti al gruppo violento dei c.d. "black bloc" - e nel pomeriggio era giunto a Genova, sempre inviato dal Capo della Polizia, il Prefetto L.B. (originariamente coindagato nel presente procedimento, poi deceduto) per predisporre i c.d. "pattuglioni" con il compito di perlustrare la città alla ricerca dei "black bloc".
Era stato ben compreso sia dal Prefetto A. che da tutti gli altri protagonisti delle riunioni preparatorie dell'irruzione, tenutesi in Questura, che l'immagine della Polizia doveva essere riscattata, essendo apparsa inerte di fronte ai gravissimi fatti di devastazione e saccheggio che avevano riguardato la città di Genova, e il "riscatto" sarebbe dovuto avvenire mediante l'effettuazione di arresti, ovviamente ove sussistenti i presupposti di legge.
Si era resa pertanto necessaria una più incisiva attività e di conseguenza erano da Roma stati inviati funzionali apicali i quali - hanno del tutto correttamente ritenuto i giudici territoriali, sulla base anche delle deposizioni dei testi A. e C., quest'ultimo Questore di Genova - erano così subentrati ai funzionar locali.
L'aggressione subita dal convoglio di veicoli della polizia in via Cesare Battisti, nei pressi della scuola "Diaz" - ricostruita dai giudici di primo e secondo grado nel senso che al passaggio del convoglio dei quattro mezzi, di cui gli ultimi due con le insegne di istituto, numerose persone presenti in strada nei pressi del cortile della scuola avevano rivolto insulti all'indirizzo degli agenti ed era stata lanciata anche una bottiglietta, verosimilmente di vetro - e la conferma della fondatezza del sospetto circa la presenza di soggetti appartenenti al movimento "black bloc" a seguito della conversazione telefonica intercorsa, tra le ore 21 e le ore 21,30, tra il capo della Digos, dott. M., e il coordinatore del "Genoa Social Forum", K., nella quale quest'ultimo, a cui era stato dall'interlocutore fatto presente l'episodio del lancio della bottiglia alla pattuglia in transito per via Cesare Battisti, aveva riferito, richiestone, che presso la scuola "Pascoli" vi era l'ufficio stampa del "GSF" e presso la "Diaz-Pertini" l'internet point e alcune decine di persone che vi dormivano, ivi confluite da altri punti di raccolta non più agibili a causa del violento temporale del giorno precedente, erano state le due circostanze che, quanto meno in astratto - sottolinea la Corte genovese -, avevano fatto sì che non potesse escludersi in modo assoluto la presenza di armi all'interno del plesso scolastico in questione.
LE LESIONI E I RICORSI RELATIVI. RICORSO Ca. SUL FALSO. 4
Ribadita la sostanziale legittimità dell'iniziativa di p.g. volta a verificare la fondatezza del sospetto circa la presenza di armi all'interno del plesso scolastico "Diaz-Pertini", la correlata operazione di "messa in sicurezza" e di perquisizione dell'edificio è stata apprezzata dalla Corte genovese, sotto il profilo delle modalità esecutive, per la sua incoerenza e per l'assenza di direttive fornite agli operatori di polizia per lo svolgimento di tale incarico.
Hanno evidenziato i giudici genovesi, non certo illogicamente, come l'esortazione rivolta dal Capo della Polizia - a seguito dei gravissimi episodi di devastazione e saccheggio cui la città di Genova era stata sottoposta nei giorni precedenti - ad eseguire arresti, anche per riscattare l'immagine della Polizia dalle accuse di inerzia, aveva finito con l'avere avuto il sopravvento rispetto alla verifica del buon esito della perquisizione stessa, per cui all'operazione erano state date caratteristiche denotanti un "assetto militare", con la conseguente incongruenza tra le modalità organizzative dell'operazione e le ipotesi legittimamente formulabili in riferimento ad una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., confinate alla possibile presenza di qualche soggetto violento all'interno della scuola e, quindi, forse anche di qualche arma.
Elementi sintomatici della "militarizzazione" dell'operazione erano rappresentati - sottolinea la Corte di appello - dall'elevato numero di operatori (circa 500, tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi incaricati solo della cinturazione degli edifici); dalla manovra "a tenaglia" elaborata per avvicinarsi al plesso scolastico che, sito lungo la via Cesare Battisti, era stato raggiunto dalle forze di polizia divise in due corpi, guidati dagli scout genovesi M. e D.S., provenienti dalle opposte direzioni mare e monti; dalla mancata indicazione della modalità operativa alternativa al lancio dei lacrimogeni inizialmente proposta da CA.Vi., Comandante del 1 Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato; infine, dalla accertata e incontroversa mancata indicazione delle "regole di ingaggio" impartite agli operatori di p.g..
Tanto ciò era vero che nessuno degli imputati - hanno rimarcato i giudici di appello, ribadendo il medesimo giudizio formulato dal tribunale - aveva mai posto in dubbio che l'esito dell'operazione era stato l'indiscriminato e gratuito "pestaggio" di pressochè tutti gli occupanti il plesso scolastico, preceduto dall'altrettanto gratuita aggressione portata dagli operatori di polizia nei confronti di cinque inermi persone che si trovavano fuori dalla scuola (il giornalista inglese C.M., che ha subito la frattura di otto costole e della mano, oltre l'avulsione di diversi denti, fino a perdere i sensi; S.G., T.P., N. M., i quali tutti hanno con sicurezza indicato gli autori delle condotte in loro danno in appartenenti alla polizia; F., colpito con i manganelli dalla parte del manico, nonostante l'esibizione del pass, quale giornalista - pass strappatogli e non più rinvenuto -, finchè era riuscito a mostrare la tessera di consigliere comunale).
5) Altrettanto certo in causa è stato l'esito dell'irruzione, che ha portato all'arresto, all'esterno e all'interno della scuola, di 93 persone, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie; 87 di esse hanno riportato lesioni e due ( C.M. e J. M.) hanno corso pericolo di vita.
Quanto alle modalità con cui sono state realizzate le lesioni in danni degli occupanti la scuola "Diaz", le parti offese - hanno sottolineato i giudici di primo e secondo grado - hanno concordemente riferito che tutti gli operatori di polizia, appena entrati nell'edificio, si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (i c.d. "tonfa") e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di "non violenza" provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di "bastardi".
Allora è del tutto condivisibile, perchè formulato all'esito di una analisi delle risultanze probatorie condotta secondo i canoni della logica argomentativa, il giudizio espresso dalla Corte genovese di condotta cinica e sadica da parte degli operatori di polizia, in nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il Comandante del 7 Nucleo, FO.Mi., ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di "colluttazioni unilaterali", per poi finire con l'ammettere la reale entità dei fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa e fotografica espressione "macelleria messicana".
Che la sconsiderata violenza adoperata dalla polizia - in particolare dagli uomini del 7 Nucleo Antisommossa, corpo scelto inserito nel 1 Reparto Mobile di Roma, guidato da Ca.Vi. al quale era stata affidata la prima fase di "messa in sicurezza" della scuola "Diaz", con caratteristiche rimaste peraltro ignote -, la quale neanche inizialmente ha ritenuto di dover predisporre quelle necessarie cautele e verifiche per evitare che, una volta all'interno dell'edificio scolastico, rimanessero coinvolti inermi soggetti che nulla avessero a che fare con gli eventuali appartenenti al gruppo violento dei "black bloc", non sia stata preceduta da quel "fitto lancio di pietre ed altri oggetti contundenti" di cui alla comunicazione della notizia di reato, divenuto "fittissimo lancio di oggetti di ogni genere" nel verbale di arresto e pioggia di "oggetti contundenti ed in par-ticolar modo bottiglie di vetro" nelle "due righe al Questore" redatte dal Ca. (id est, nella sua relazione di servizio), è comprovato dalla circostanza - sottolineata dalla Corte di merito - per cui dalla ripresa filmata eseguita dal momento dello sfondamento del cancello fino all'ingresso nel cortile e alla apertura del portone, oggetto di consulenza da parte del R.I.S. di Parma, non si è avuto modo di notare nè caduta nè lancio di oggetti da parte degli occupanti la scuola, senza che oggetti contundenti siano neanche stati rinvenuti in terra, a dimostrazione - hanno non certo illogicamente osservato i giudici territoriali - che nessuna situazione di pericolo si era presentata agli operatori di polizia, tanto che gran parte di essi stazionava nel cortile senza alcun atteggiamento di difesa e lo stesso Ca. non indossava il casco protettivo.
6) L'approccio operativo, pertanto, caratterizzato, dall'imponente concorso di agenti in assetto antisommossa che, con manovra a tenaglia, avevano circondato la scuola "Diaz" e già all'esterno dell'istituto avevano colpito indiscriminatamente i cinque sventurati che si trovavano in strada, non era stato tale da lasciar intendere la volontà da parte della polizia di procedere ad una normale operazione di perquisizione, tanto che - hanno rimarcato i giudici territoriali sul punto - perfino alcuni privati cittadini, che stavano effettuando le riprese video dell'arrivo della polizia in via Cesare Battisti, avevano significativamente commentato ad alta voce:
"La Polizia ha deciso di attaccare la scuola".
Modalità operative configgenti quindi con l'annunciato scopo di procedere a perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. (tanto che lo stesso Ca. aveva avanzato la proposta, nel corso di una riunione operativa, poi respinta, di procedere con il lancio di gas lacrimogeni) per l'individuazione di armi e di appartenenti ai "black bloc", ed estrinsecatasi - ha perspicuamente rilevato la Corte genovese - in quella condotta concorsualmente tenuta dai singoli agenti nella consapevolezza che altrettanto avrebbero fatto e stavano facendo i colleghi, senza alcuna preventiva o successiva forma di controllo da parte dei superiori gerarchici circa l'uso di tale forza, i dirigenti avendo organizzato e condotto l'operazione con le modalità fin qui indicate sì da concorrere direttamente con gli autori materiali delle lesioni, avendo "lanciato" una tale rilevante massa di uomini con il compito di irrompere nella scuola dove si riteneva potessero trovarsi anche i "black bloc", senza fornire alcun ragguaglio operativo per la cd. "messa in sicurezza" o per distinguere le diverse posizioni soggettive, certi quindi che vi sarebbe stata un'aggressione indistinta a tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio scolastico, come poi era accaduto, e senza neppure che alcuno dei partecipanti mostrasse segni di sorpresa o rammarico per l'esito dell'operazione, esito unilateralmente violento ed in un certo senso previsto anche dal prefetto (e all'epoca indagato) L.B., il quale - come sottolinea ancora la Corte di merito - aveva affermato di aver notato un certo nervosismo tra gli agenti e "subodorato che certamente le cose non sarebbero andate bene, perchè ognuno conosce gli animali suoi".
7) E' rimasto accertato in fatto che il 7 Nucleo era presente dinanzi al cancello della scuola "Diaz" prima che lo stesso venisse sfondato;
che il primo operatore ad entrare nell'edificio, non appena sfondato, era stato l'Ispettore Capo P. del 7 Nucleo; che dall'ingresso del P. a quello di tutti gli altri operatori presenti nel cortile della scuola - tra i quali quelli appartenenti al 7 Nucleo, riconosciuti perchè indossanti casco opaco e "tonfa", e con essi il Fo. - erano trascorsi 70 secondi.
Inoltre, le parti lese hanno indicato che i loro aggressori indossavano l'uniforme tipica degli appartenenti al 7 Nucleo, caratterizzata dal cinturone scuro, e tutti gli operatori del 7 Nucleo erano anche dotati, per comunicare tra loro, del laringofono tramite il quale il Comandante Fo. era sempre in diretto contatto audio con i suoi uomini, in grado in tal modo di impartire ordini in tempo reale durante lo svolgimento dell'operazione, ordini tanto più necessari in quanto la catena di comando si era interrotta.
Ed allora, del tutto logicamente i giudici territoriali hanno interpretato il già di per sè eloquente "Basta Basta" intimato dal Fo. ai suoi uomini non appena avvedutosi del corpo esanime di J.M., come sintomatico del superamento di ogni limite e come ordine di interrompere una condotta fino a quel momento accettata o comunque preventivata, solo l'eccesso nell'uso della violenza avendo costretto Fo., per tema di ulteriori e più gravi conseguenze, a far allontanare i propri uomini, consentendo così che le violenze avessero pressochè contestualmente termine, violenze la cui entità era risultata alla fine ripugnante allo stesso comandante del reparto che, non appena ritornato nel cortile della scuola, aveva espresso al Ca. la volontà di non lavorare più "con questi macellai qui".
8) Queste essendo risultate le condotte volontariamente poste in essere precipuamente da comandanti, capi squadra e uomini del 7 Nucleo, gruppo scelto di addetti alle operazioni antisommossa, correttamente per il reato di lesioni sub H) sono stati ritenuti responsabili - essendo rimasti non identificati gli agenti operanti autori delle violenze - tutti gli odierni ricorrenti i quali hanno agito nella piena consapevolezza di cagionare lesioni agli occupanti la scuola, sia direttamente che tramite gli uomini alle loro dipendenze, al fine di assicurare con ogni mezzo la "messa in sicurezza" dell'edificio, e tra essi anche B.F., il quale, benchè formalmente privo di squadra alle proprie dipendenze, ha operato allo stesso modo degli altri appartenenti al 7 Nucleo, autore - come già detto - della maggior parte delle lesioni, accettando tutti i capi squadra, nonchè il Comandante del 1 Reparto, Ca., e quello del 7 Nucleo, Fo., preventivamente le conseguenze che sarebbero derivate dalla programmata irruzione, senza che venisse esperita la condotta esigibile, sia preventiva (attraverso le cd. regole di ingaggio) che sul campo mediante l'indicazione delle modalità di esercizio della forza.
Condotta che, invece, non è stata posta in essere e tutta l'operazione si è caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza da parte di tutti gli operatori che hanno fatto irruzione nella scuola "Diaz" e la mancata indicazione, per via gerarchica (da Ca. a Fo. e da questi ai capi squadra, fino agli operatori), di ordini cui attenersi, correttamente è stato ritenuto dai giudici genovesi "forte indice" della consapevolezza che l'uso della forza era connaturato all'esecuzione dell'operazione, sì da tradursi in una sorta di "carta bianca", preventivamente assicurata sin dalla fase genetica dell'operazione che successivamente sul campo, di cui hanno usufruito tutti i capi squadra in assenza appunto di alcuna programmazione strategica sia da parte di Fo. che, soprattutto, di Ca. - Comandante del 1 Reparto Mobile di Roma, in seno al quale era stato costituito il 7 Nucleo Antisommossa -, il quale, benchè presente sul campo ed in grado di apprezzare anche l'evolversi degli eventi, sì da poter intervenire ove avesse voluto, per far cessare le violenze, ha invece lasciato liberi tutti gli operatori di usare la forza ad libitum.
9) Per le considerazioni sin qui esposte, dunque, tutti gli imputati dei reati di lesioni personali lievi e gravi, di cui al capo H), correttamente sono stati ritenuti responsabili, a titolo commissivo e/o omissivo, senza che vi sia stata violazione dell'art. 521 c.p.p. , la quale ricorre solo allorchè vi sia quella modifica radicale della struttura della contestazione, con sostituzione del fatto tipico, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulti completamente diversa da quella contestata, al punto di essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene.
Nella specie, invece, la stessa struttura del capo d'imputazione sub H) ha previsto una contestazione "a ventaglio", ad ampio spettro, sì che tutti gli imputati sono stati posti in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria loro concorsualmente ascritta.
Quanto alle altre doglianze, le difese di Ca., Fo., B., T., Lu., Co. e S. tendono ad una rilettura delle risultanze probatorie, accompagnata da una reinterpretazione dei loro contenuti, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, nè sub specie di una diversa valutazione dei presupposti organizzativi dell'operazione, nè sotto il profilo di una diversa analisi delle modalità esecutive della stessa, volta a prospettare l'insostenibilità della tesi del "complotto" e a propendere per fa riduttiva (quanto "banale", come affermato dagli stessi ricorrenti) ricostruzione secondo cui erano state le circostanze dell'azione e non la presunta connivenza dei superiori a condurre alle pur innegabili conseguenze avutesi, non essendo necessario - secondo tale prospettazione - cogliere nella condotta del 7 Nucleo alcuna implicita autorizzazione a dare libero sfogo alla violenza, ma finendo tuttavia per non negare che con le loro condotte gli operanti avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, nella convinzione che le loro azioni sarebbero rimaste impunite.
Nessun travisamento della prova vi è quindi stato - con riferimento al quarto motivo di gravame - da parte dei giudici di secondo grado, in quanto, come già evidenziato, non è in discussione il ricorrere dei presupposti legittimanti la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., quanto invece penalmente censurabili le abnormi modalità operative dispiegate al riguardo, per cui in ordine ai presupposti non rivestono particolare rilievo le affermazioni del Prefetto A. - da alcuno interpretabili nel senso che la raccomandazione del Capo della Polizia di procedere in modo più incisivo equivalesse all'ordine di eseguire arresti anche in difetto dei presupposti di legge - e la doglianza sul punto non coglie il segno voluto, neanche allorchè la difesa si è proposta di illustrare a questa Corte le finalità e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. "a sorpresa", quale la perquisizione, tacciando nel contempo la Corte genovese di una (inesistente) confusione, nella sua analisi dell'attività di polizia, tra gestione dell'ordine pubblico e finalità di un atto di p.g., per giungere poi a porre in dubbio la bontà della ricostruzione della dinamica degli avvenimenti ed addirittura l'attendibilità delle parti offese, onde poterne inferire, a titolo però meramente possibilista, l'illogicità della esclusione della possibilità - da parte dei giudici territoriali - di affermare che all'interno della scuola non si fosse verificato neanche un episodio di resistenza che avesse in tal modo legittimato l'uso della forza da parte della polizia.
Alcun travisamento dei risultati probatori vi è invece stato - ribadisce questa Corte - da parte dei giudici di appello, tanto che il ricorso di Fo. non contiene alcuna sostanziale doglianza al riguardo, finendo con il risolversi in una critica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, basata su un diverso apprezzamento del materiale probatorio all'esame dei giudici di merito, i quali invece hanno dato piena contezza delle responsabilità dei singoli imputati per le situazioni concrete verificatesi, anche con riferimento - come sopra detto - all'operato dei capi squadra, non certo illogicamente riconducendo tale responsabilità (involgente anche i vertici del 7 Nucleo, rappresentati dal suo comandante Fo. e dal Comandante del 1 Reparto Mobile, Ca.) anche alla mancanza delle regole d'ingaggio, assenti in quanto mancanti gli elementi significanti per la polizia di attaccare la scuola (e non, giova ancora ribadirlo, per procedere ad una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S.), sì che vi era stata al riguardo una sorta di "carta bianca" sia preventiva che operativa, con la conseguenza che nessuno dei ricorrenti ha potuto sostanzialmente negare essere riferibili all'operato della polizia, precipuamente "rappresentata" dal Corpo scelto del 7 Nucleo Antisommossa di Roma, la pressochè totale causazione delle lesioni riscontrate alle parti offese.
10) Non vi è spazio, pertanto, neppure per la doglianza della difesa del Ca. che ha prospettato una sorta di superficiale analisi della sua posizione da parte dei giudici territoriali, rei di aver dedicato "poche righe" all'imputato, laddove invece - come emerge dalla motivazione e come lo stesso ricorso finisce per evidenziare - del tutto correttamente i profili di responsabilità sono stati individuati, come già ricordato, nel non avere il Ca.
fornito ai suoi uomini (il cui nervosismo era già palese, secondo quanto riferito da L.B.) alcuna disposizione circa le modalità di esecuzione della perquisizione, lasciandoli liberi di agire senza alcun freno, sì da non distinguere tra eventuali "black bloc" presenti all'interno della scuola e pacifici ed inermi occupanti, omettendo di intervenire direttamente al manifestarsi delle violenze da parte degli operanti, che pure aveva avuto modo di osservare transitando dalla palestra al primo piano dell'edificio, sì da "ratificare" in pieno l'operato violento dei propri uomini, arrestatosi sol perchè il Fo. stesso ne era rimasto ad un certo punto disgustato, meritando per tale suo, pur se tardivo, comportamento la concessione delle attenuanti generiche.
La doglianza degli altri ricorrenti in ordine al mancato riconoscimento di tali attenuanti è irrilevante - come pure quella, peraltro inammissibile per la sua sostanziale aspecificità non palesando le ragioni della decisività della richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata ex art. 603 c.p.p. dinanzi ai giudici di appello, di cui all'undicesimo motivo nell'interesse degli imputati B., Lu., Co., T. e S.- dal momento che, anche con riferimento alle lesioni gravi, il reato sub H) risulta prescritto in quanto, commesso il 21.7.2001, nella forma aggravata ex art. 585 c.p. , in assenza però del ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 576 c.p. , esso si prescrive, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la più favorevole disciplina dell'art. 157 c.p. di cui alla novella legislativa n. 251 del 2005, nel termine massimo di anni 7, aumentato di Va, per giungere così ad anni 8 e mesi 9 ed infine, tenuto conto delle intervenute sospensioni, al 3.8.2010.
Al rigetto del ricorso di Fo. segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
11) La compiuta valutazione della posizione del Fo. non può prescindere dall'esame del quinto motivo del ricorso del Procuratore generale che chiede annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato al prevenuto le attenuanti generiche, così da determinare, per la valutazione di equivalenza con le aggravanti, la prescrizione del reato operante in relazione al disposto dell'art. 157 c.p. nel più favorevole testo vigente all'epoca del fatto, in violazione del divieto desumibile, con interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, dall'applicazione dei principi desumibili dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione costante della Corte di Strasburgo.
Come già rilevato nelle premesse all'esame del merito, la doglianza del Procuratore generale è inammissibile sotto vari profili, primo dei quali l'impossibilità di dare alia disposizione dell'art. 157 c.p. un'interpretazione nel senso preteso dal ricorrente, che si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge; questo a tacere dell'irrilevanza in concreto sulla prescrizione del reato, intervenuta in ogni caso nei termini sopra esposti, dell'applicazione di attenuanti generiche, in relazione alle quali, peraltro, la motivazione della Corte di merito, riferita ad un particolare comportamento di efficace intervento per interrompere le violenze in corso, non si espone a censure di sorta per la corretta individuazione di elementi previsti dall'alt. 133 c.p., applicabili ai fini di cui all'art. 62 bis c.p., in assenza di condizioni ostative.
Le argomentazioni sopra sviluppate rendono ragione anche della ritenuta infondatezza del quarto motivo del ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno, quanto alla lamentata mancata corrispondenza fra l'imputazione e la decisione, nonchè alle specifiche posizioni degli imputati di un tale delitto.
12) Quanto al reato di falso sub F), la difesa del Ca. ha operato - per quel che qui rileva con riferimento agli episodi di resistenza avvenuti all'interno della scuola "Diaz", la cui falsità contenuta nella relazione di servizio ha fondato la responsabilità del prevenuto per il delitto di falso aggravato - una lettura meramente riduttiva degli avvenimenti e del comportamento tenuto dall'imputato, finendo con il ritenere giustificabile parlare di "vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti in ragione della avvenuta chiusura del cancello della scuola, della chiusura dei portoni di accesso, delle barricate erette per ostacolare l'accesso della polizia, nonchè della presenza di occupanti ed agenti ferita.
Sennonchè - osserva questa Corte -, a parte l'episodio dell'accoltellamento dell'agente N. (di cui si tratterà in seguito), anche gli altri episodi di resistenza segnalati dal Ca. nella sua relazione al Questore sono risultati inveritieri.
In particolare, è risultata falsa la circostanza che "una volta entrati, abbiamo incontrato una vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti i quali, evidentemente approfittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto ad organizzarsi e ad armarsi rudimentalmente con spranghe, bastoni e quanto altro, per poi dare vita, una volta spente le luci, ad una colluttazione...particolarmente cruenta e confusa".
Nulla di tutto ciò è avvenuto, tanto che anche i capi squadra S., Z., Lu., Co. e T. hanno escluso esservi stata resistenza da parte degli occupanti e lo stesso Fo. - come più sopra sottolineato - ha avuto modo di parlare di "colluttazioni unilaterali" a riprova dell'uso della forza esclusivamente ad opera della polizia, mentre è rimasto appurato - come rimarcato dai giudici di appello - che i certificati medici rilasciati dal Centro medico della Polizia si riferivano in tre casi (quelli degli agenti del Reparto Mobile, M., F. e C.) a lesioni subite nello sfondamento del portone e in due casi a lesioni accidentali riportate da agenti della Squadra Mobile di Napoli e negli altri casi a lesioni lievissime non attribuibili e violenta reazione a mano armata quale quella descritta dal Ca..
Lo stesso imputato, del resto - ha rimarcato ancora la Corte genovese - ha ammesso, nel corso del suo esame dibattimentale, di non aver avuto "visione di azioni dirette", affermando di aver solo dedotto che vi era stata resistenza per aver "visto da una parte spranghe e oggetti contundenti, tra cui una mazza; ho visto persone ferite e addossate al muro e alcuni dei miei contusi: ho dedotto quindi logicamente che vi fosse stato contatto fisico.
13) Ne consegue che quanto attestato da Ca. in quelle che l'imputato ha riduttivamente quanto improvvisamente definito "due righe al Questore", è risultato falso e tale falsità, in quanto contenuta in una relazione di servizio - tale dovendo essere qualificato l'atto redatto dal pubblico ufficiale Ca. - ha integrato gli estremi del reato di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, dal momento che con detta relazione Ca. ha descritto fatti e situazioni caduti sotto la sua diretta percezione, non corrispondenti al vero, in tal modo venendo meno all'obbligo giuridico di attestare la verità, le relazioni di servizio costituendo atti pubblici fidefacienti (Cass., sez. 5, 18 settembre 1991, n. 12065) poichè con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate (Cass., sez. 5, 7 febbraio 1992, n. 2889; v., anche, Sez. 5, 18 marzo 2009, n. 11944), sicchè eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti, senza che possa essere invocata, quale esimente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l'autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio (Cass., sez. 5, 23 gennaio 2008, n. 3557).
14) Sulla base delle argomentazioni sopra sviluppate ben può ritenersi infondato il ricorso del responsabile civile, Ministero dell'Interno, nella parte in cui, con riguardo alla calunnia ed al falso, lamenta nei motivi secondo e terzo l'erronea qualificazione come relazione di servizio, atto pubblico, del documento trasmesso dal Ca. al Questore di Genova, che, lungi dall'essere un appunto informale, è atto datato e sottoscritto dal pubblico ufficiale, volto a riferire, a relazionare, al Questore circa le modalità dell'intervento effettuato dal personale sotto il suo comando, preventivamente ed indipendentemente dalla redazione degli atti e dei verbali di polizia giudiziaria.
Manifestamente infondata è poi la doglianza circa il preteso travisamento della prova da parte della Corte di merito sulla valutazione di falsità delle affermazioni contenute in quell'atto.
Evidenzia il Ministero ricorrente che sarebbe stato letto erroneamente il contenuto della relazione, laddove si sarebbe ritenuto che dalla stessa si potesse ricavare che tutti i presenti nella scuola "Diaz-Pertini" avessero opposto resistenza, mentre (e il ricorrente produce copia dell'atto in allegato) con la medesima si riferiva che solo "alcuni" avrebbero opposto resistenza all'interno dell'edificio scolastico. Dimentica tuttavia di rilevare il ricorrente che (a parte le altre false rappresentazioni sopra evidenziate) l'indicazione a cui si riferisce con la citazione testuale è collegata, nello scritto esaminato dal Collegio quale parte del ricorso, all'asserita resistenza al piano terra, mentre in successivi passaggi della relazione veniva riferito - e ciò priva di efficacia l'argomentazione del ricorrente - anche di una più ampia resistenza ai piani superiori, come visto risultata del tutto inesistente.
Nessun travisamento del contenuto di prova di quell'atto quindi da parte del giudice d'appello.
15) La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è, con riguardo al reato di falso aggravato, manifestamente infondata, atteso che essa fa riferimento, in positivo, al dissenso dal medesimo rappresentato, nel corso della riunione organizzativa, in ordine alle modalità di esecuzione della perquisizione, nonchè allo stress derivato dalle numerose ore di servizio prestate, cioè ha riguardo al solo reato di lesioni sub H), ma nulla di specifico viene in concreto prospettato, al di là dello stato di incensuratezza, in relazione al reato sub F), per il quale sono ovviamente inconferenti le ragioni prospettate per il reato di lesioni, laddove peraltro in proposito la Corte genovese ha, nel negare le attenuanti richieste, opportunamente motivato sia nel senso dell'assenza di un qualunque segno di resipiscenza, sia sottolineando l'odiosità del comportamento tenuto dagli autori dei falsi, delle calunnie e degli arresti illegali (tra cui CA.Vi.), i quali, dopo aver preso atto che la perquisizione si era risolta "nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola", invece di denunciare i responsabili e rimettere in libertà gli arrestati, hanno pervicacemente insistito nel loro illecito comportamento fino - ha concluso sul punto condivisibilmente la Corte di merito - a "creare una serie di false circostanze funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa".
A seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al reato sub H), per intervenuta prescrizione, va peraltro eliminata la pena stabilita per Ca. in continuazione con il più grave reato di falso.
16) Quanto infine al reato di calunnia, non v'è dubbio che è proprio l'accertamento della responsabilità per il reato di falso a condurre al riconoscimento - come esattamente affermato dalla Corte di merito - della responsabilità di Ca. anche per il delitto di calunnia sub G), di nessun pregio essendo l'assunto difensivo, per sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 368 c.p. , secondo cui altri ufficiali di p.g., che avevano preso parte all'operazione, il giorno successivo si erano occupati della redazione degli atti oggetto di processo, usando il contenuto generico, ma non inveritiero, della relazione destinata alla Questura.
In proposito va infatti osservato anzitutto che il contenuto della relazione era - secondo quanto già evidenziato - falso ed inoltre che a nulla rileva che tale atto non fosse stato direttamente indirizzato dal Ca. alla Procura della Repubblica, dal momento che esso era destinato comunque a confluire nella comunicazione della notizia di reato che il Questore, come d'obbligo, avrebbe dovuto trasmettere all'Autorità giudiziaria, circostanza che il Ca. non poteva ignorare, essendosi al riguardo con il predetto attivato proprio il dott. G., suo superiore gerarchico.
RICORSI D.S., M..
17) Per quanto concerne i ricorsi di D.S.C. e M. S. per il reato di falso aggravato loro ascritto al capo C), non vanno qui ripetute le considerazioni svolte inizialmente con riferimento alla genesi della "operazione Diaz", al suo svolgimento e all'esito, con le conseguenze note in causa, e pertanto le argomentazioni portate dai ricorrenti nel loro primo motivo di ricorso e riguardanti, per la gran parte, il tentativo di accreditare tutta l'operazione come dovuta e legittima, devono arrestarsi di fronte alla già evidenziata legittimità della decisione di procedere alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., laddove invece sul piano operativo sono già stati enucleati i molteplici profili di illiceità, correttamente e adeguatamente analizzati dai giudici di appello i quali, con motivazione esente da profili di illogicità e rispettosa dell'obbligo rafforzato di motivazione a fronte di una sentenza di primo grado per i due assolutoria, hanno compiutamente confutato le argomentazioni della sentenza del tribunale pervenendo ad un giudizio di responsabilità all'esito di una rigorosa analisi dei dati probatori e all'esito altresì di una chiara disamina di tutti gli elementi favorevoli alla tesi assolutoria.
Nè a conclusioni differenti può giungersi sulla base della asserita lacuna motivazionale relativa al mancato esame da parte della Corte genovese delle memorie difensive presentate nell'interesse dei due imputati, risolvendosi esse in una rielaborazione delle tesi già esposte dinanzi al tribunale e quindi tanto implicitamente quanto necessariamente disattese dai giudici di appello nel loro percorso argomentativo che li ha portati ad affermare la responsabilità dei due prevenuti.
Ed allora, la doglianza articolata nel primo e più pregnante motivo sembra assumere nella specie i contorni di una denuncia circa un presunto vizio di motivazione per essere più persuasiva la motivazione della sentenza di primo grado, così finendo per risolversi in una richiesta a questa Corte di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello compiuto dai giudici di merito, laddove invece il giudice di legittimità deve solo considerare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, non essendo suo compito, nel momento del controllo circa la legittimità della decisione impugnata, stabilire se la pronuncia di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma verificare invece se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i principi che presiedono alla valutazione delle prove.
Non è pertanto consentito, nel sindacato di legittimità, alcuno sconfinamento nel merito e non può essere chiesta a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale, come, in particolare, la ricostruzione della conversazione telefonica intercorsa tra M. e K., per "pregarla" ai desiderata di M., ovvero la ricostruzione delle fasi precedenti l'irruzione nella scuola "Diaz" con il dispiegamento delle forze in funzione anti-"black bloc", ovvero ancora le circostanze del ritrovamento delle due bottiglie molotov.
M. e D.S., nella loro veste di scout, erano alla testa delle due colonne di uomini provenienti da nord e da sud che, con manovra a tenaglia, hanno circondato l'edificio scolastico e poi raggiunto l'ingresso della "Diaz".
Entrambi - hanno evidenziato i giudici di secondo grado - hanno partecipato attivamente a tutte le fasi dell'operazione, dall'arrivo alla scuola "Diaz" (e dalle relative unilaterali violenze poste in essere nella via Cesare Battisti) fino alla redazione degli atti.
M., quale dirigente della Digos di Genova, ha sottoscritto la comunicazione della notizia di reato ed il verbale di arresto, non prima però di aver avuto modo di osservare direttamente il corpo esanime di C.M., riverso al di fuori del cortile.
Ciò nonostante, nel verbale di arresto il C. è stato indicato come uno dei soggetti che erano all'interno della scuola "Diaz", autore quindi delle riferite resistenze, e non appare pertanto per nulla illogico l'assunto della Corte genovese secondo cui questa, come altre accertate falsità, era una falsità prodromica alla giustificazione degli arresti effettuati, tanto che - hanno sottolineato ancora i giudici di appello - per rafforzare la falsa tesi delle resistenze incontrate all'interno della scuola, M. ha finito addirittura con il riferire, una volta acquisita la qualità di indagato, di aver assistito alla caduta di un maglio spacca pietre, fantomatico oggetto che non risulta essere stato rinvenuto nè sequestrato.
Quanto poi alla vicenda del rinvenimento delle bottiglie molotov, è rimasto acclarato - hanno affermato i giudici di appello - che tali ordigni sono stati rinvenuti in luogo lontano dalla scuola "Diaz" e lo stesso M. ha riferito che nessuno era a conoscenza del luogo in cui erano state rinvenute le bottiglie, ma pur tuttavia - ed è lo stesso ricorrente a confermarlo - tanto il verbale di arresto che la comunicazione della notizia di reato hanno attestato il ritrovamento degli ordigni in luogo visibile e accessibile a tutti, all'interno della scuola.
Ancora, M. ha finito con l'ammettere - nel corso dei suoi interrogatori - che l'arresto di S.J. era avvenuto sulla base di elementi insussistenti, ma pur tuttavia l'arrestato era stato accusato di essere addirittura - hanno rimarcato i giudici di appello - un elemento di spicco del "blocco nero", laddove invece - e la circostanza doveva necessariamente essere nota al M., sempre presente sul teatro delle operazioni, ha non certo illogicamente osservato la Corte genovese - era poi risultato che S. era stato fermato non all'interno della scuola "Diaz-Pertini", ma sulla strada e che lo zaino - che peraltro si trovava presso la scuola "Pascoli" - ritenuto contenere materiale scritto compromettente altro non conteneva se una tesi di laurea sul reverendo J..
18) Quanto a D.S.C., funzionario della Digos di Genova alle dipendenze di M. e scout della seconda colonna che era giunta presso la scuola "Diaz" provenendo da sud, la Corte di merito ha evidenziato come questi abbia sottoscritto il verbale di arresto (in cui veniva richiamato per relationem quello di perquisizione) sostanzialmente "sulla fiducia", pur avendo manifestato - per sua stessa ammissione - perplessità sulla contestazione del reato associativo, ma in ciò rassicurato da F.F. che gli aveva prospettato la correttezza della valutazione giuridica alla luce dei reperti ritrovati.
Sennonchè, anche D.S. era stato presente allo svolgimento dell'intera operazione, aveva con certezza - hanno rimarcato i giudici di appello - osservato, assieme a M., il corpo riverso in terra di C., ma pur tuttavia aveva sottoscritto il verbale di arresto anche se non aveva avuto alcuna cognizione delle circostanze in esso rappresentate (avendo riferito di essere rimasto all'esterno) relative alla violenta resistenza, alla perquisizione e al ritrovamento delle bottiglie molotov e degli altri reperti, nonchè alla loro riferibilità agli arrestati, addirittura ammettendo di aver visto, su segnalazione di M., gli oggetti sequestrati tra cui non figuravano le due bottiglie molotov.
Del tutto correttamente, quindi, anche per D.S. è stata ritenuta la responsabilità per il reato di falso ideologico pluriaggravato, essendogli chiara - hanno del tutto logicamente osservato conclusivamente sul punto i giudici di secondo grado - la strumentala delle false accuse rispetto agli arresti, proprio per aver egli inizialmente esitato nel sottoscrivere il verbale di arresto, da lui sottoscritto solo la mattina del 22.7.2001 e solo a seguito delle "rassicurazioni" fornitegli dal F., dirigente della Squadra Mobile di La Spezia e sottoscrittore, a sua volta, sia del verbale di perquisizione e sequestro che di quello di arresto.
L'aver pertanto proceduto alla sottoscrizione del verbale di arresto anche, in ipotesi, solo per fiducia sull'operato altrui, non esime il D.S. da responsabilità, non potendo il pubblico ufficiale apporre firme "al buio", essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma (Cass., sez. 5, 4 dicembre 2007, n. 10720), tra cui non rientrano quelle adottate per prassi, non potendo invocarsi a discolpa l'esistenza di prassi illegittimamente tollerate, se non promosse (Cass., sez. 5, n. 10720/07, cit.), che risultano peraltro nella specie - ha sottolineato la Corte di merito - espressamente smentite, avendo il vice questore G.N., incaricato della stesura materiale degli atti, escluso l'esistenza di tale prassi, asserendo perentoriamente che "se uno firma un verbale è perchè può inserire in quel verbale qualcosa che ha percepito direttamente".
19). Quanto ai reati di calunnia e arresto illegale (capi D e F), correttamente è stata dalla Corte di merito evidenziata la stretta correlazione tra l'indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all'arresto di tutti gli occupanti la scuola "Diaz", con la formulazione a loro carico di accuse basate su tali false circostanze e integranti così anche il delitto di calunnia, essendo i verbali di perquisizione, sequestro e arresto, nonchè la comunicazione della notizia di reato, atti destinati istituzionalmente all'Autorità giudiziaria.
Nè può ritenersi che la mancata espressa statuizione nel dispositivo della intervenuta prescrizione del reato di calunnia sub D) consenta - come dedotto dalla difesa di M. e D.S. nel secondo motivo di ricorso - di ritenere tale imputazione assorbita nella parte della sentenza di appello confermativa della pronuncia assolutoria di primo grado.
Infatti, la divergenza tra dispositivo e motivazione è solo apparente e non determina alcun contrasto tra le due parti del provvedimento, le quali si integrano concorrendo quella motiva a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo.
Nel dispositivo, infatti, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. e L., in ordine al reato di calunnia loro ascritto al capo B) perchè estinto per prescrizione, ed analoga declaratoria è stata dalla Corte di appello omessa per i reati (di calunnia) sub D (ascritto, tra gli altri, a D.S. e M.); G); L); N), nonchè per il medesimo reato ascritto a D. B. al capo 2) del proc. n. 5045/05.
E' evidente che ciò è stato determinato solo da un errore materiale, come chiarito nella stessa motivazione della sentenza impugnata, e come peraltro evincibile dalla circostanza che nella struttura del dispositivo la condanna al risarcimento dei danni degli imputati di calunnia precede la statuizione di "conferma nel resto", limitandone logicamente la portata.
Pertanto - in accoglimento, sul punto, del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e rigettandosi anche tutti i motivi di ricorso al proposito degli altri imputati:
C. e F. (sesto motivo), Ce. e D.N. (quinto motivo), CI. (terzo motivo), D.B. (settimo motivo), Ma. (secondo motivo e memoria), e del responsabile civile, Ministero dell'Interno (primo motivo) - tale divergenza è emendabile da questa Corte, con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei termini di cui al presente dispositivo.
Per quanto concerne infine l'ultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nessun elemento di segno positivo non valutato dai giudici di appello è stato posto all'attenzione di questa Corte, ma solo una generica doglianza relativa alla funzione di scout di D.S. e M. per gli uomini incaricati dell'azione, che nulla può rilevare a fronte del ben evidenziato, dai giudici di appello, tradimento della fedeltà ai doveri assunti", realizzato con "consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di D.S.C. e M.S., singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.
RICORSI C. e F..
20) Il primo motivo del ricorso è infondato perchè fa diffuso riferimento a situazioni relative alle fasi precedenti la decisione di intervento, quali le varie riunioni ed il passaggio delle pattuglia in via Cesare Battisti nella serata, evidenziando pretese illogicità e travisamenti che, come si è notato sopra, non appaiono al Collegio determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti in merito ai fatti specifici loro contestati.
Quanto allo sviluppo degli avvenimenti in occasione dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini", rileva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che il C. fosse consapevole della falsità del rinvenimento delle molotov all'interno dell'edificio perchè, per sua affermazione, era entrato nella scuola percorrendo sia il piano terra che il superiore e si era quindi potuto rendere conto che nelle aree comuni (che secondo gli atti giustificativi degli arresti sarebbero state tali da consentire a chiunque nella scuola di percepire la presenza delle bottiglie la cui detenzione così sarebbe stata a tutti attribuibile) non v'era nulla del genere e che quando, in seguito, gli erano state mostrate le molotov da D. B., dopo un certo lasso di tempo dalla perquisizione, egli aveva chiaramente avuto la possibilità di comprendere che non potevano provenire dall'interno.
Si tratta di motivazione che non pare illogica nè in contrasto con la ricostruzione di fatti del primo giudice e neppure fondata, come lamentato al terzo motivo di ricorso, sull'illegittimo utilizzo di dichiarazioni altrui.
Il ricorso sostiene ampiamente che la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza, chiaramente emergente dalle acquisizioni dibattimentali, che egli era giunto alla scuola con grande ritardo.
Si tratta dell'evidenziazione di elementi relativi alla ricostruzione del fatto che non possono essere valutati in questa sede, neppure sotto il profilo del travisamento della prova, non riuscendo a dimostrare un'erronea lettura di emergenze processuali, nè l'omissione di elementi determinanti, laddove vorrebbero collocare l'arrivo alla scuola del ricorrente con G. ad operazioni praticamente esaurite, a fronte di una congrua motivazione del giudice d'appello, che si è anche riferito alla tempistica degli arrivi presso la scuola del C., unitamente al G., siccome ricostruita da più consulenze tecniche (R.I.S. e parti civili) dello stesso segno - la cui attendibilità è stata adeguatamente e compiutamente motivata - dimostrative di un arrivo in loco mentre le violenze erano ancora in atto.
I rilievi del ricorrente non sono tali da determinare la completa destrutturazione della motivazione, quando dimenticano gli elementi rinvenibili nelle sentenze di merito che attribuiscono al G., giunto assieme a C., l'invito al personale presente a rintracciare le persone che stavano uscendo dalla scuola lungo le impalcature o l'invito al tenente C. di dedicarsi al suo servizio, quando l'ufficiale del Carabinieri gli aveva indicato la presenza di C. rannicchiato a terra gravemente ferito, in un momento quindi in cui ancora operavano all'interno della scuola i reparti impegnati della "messa in sicurezza" dell'edificio.
Nè ciò, considerata la tempistica accreditata dalla Corte di merito, si pone in contrasto con l'avvenuta archiviazione delle posizioni dei funzionari apicali quanto alle lesioni conseguite all'azione dei reparti che già operavano al loro arrivo.
Non sono poi fondate le doglianze del F., con riferimento ad una motivazione della Corte di merito che ha osservato come avesse preso parte a tutte le fasi della vicenda, essendo giunto sul posto fra i primi con M., e fosse stato in grado quindi di "apprezzare le violenze gratuite commesse per strada ai danni di C. e F.", frase che, contrariamente a quanto rilevato in ricorso, evidenzia solo la possibilità che il F. aveva avuto di vedere i due feriti, colti in strada dalla manovra a tenaglia dei reparti, e di rendersi conto di come si stava evolvendo la situazione.
La Corte di merito ha anche evidenziato quale fosse il ritardo del suo ingresso nella scuola dopo il Reparto Mobile (circa 70 secondi);
come il F. avesse potuto vedere le persone vistosamente ferite radunate al piano terra e gli zaini ammassati, prima di salire poi ai piani superiori dove era evidente la presenza di persone gravemente ferite; come, per sua ammissione, non fosse in grado di affermare se le bottiglie molotov e le armi improprie fossero nella disponibilità di uno o più degli arrestati.
Ha anche rilevato il giudice d'appello come, a fronte di una realtà dei fatti che appariva evidente, per l'inesistenza di bottiglie molotov all'interno della scuola, per il numero e la gravità dei feriti, tale da escludere che si potesse ipotizzare una collettiva attività di resistenza violenta, per il fatto che l'ammasso degli zaini e delle armi improprie impediva l'attribuibilità delle stesse ai singoli arrestati, il prevenuto avesse attivamente partecipato alla decisione di procedere all'arresto di tutti quanti sulla base della formulazione di un'accusa associativa, che, secondo quanto da lui stesso affermato, gli "sembrava maggiormente sostenibile per procedere all'arresto in flagranza".
Del tutto logica quindi la conclusione del giudice d'appello circa la piena partecipazione (anche concreta per il suo tenersi in contatto da Bolzaneto con i materiali redattori degli atti in Questura) del ricorrente alla predisposizione di atti e verbali che giustificassero, mediante distorta rappresentazione della realtà, una decisione di procedere ad arresti per inesistenti ipotesi di reato, presa da lui come dagli altri funzionari presenti anche per coprire, con la giustificazione della resistenza, le violenze compiute da colleghi e sottoposti.
Le censure del ricorso lamentano erronea interpretazione delle emergenze processuali, e ne propongono valutazioni alternative, ma finiscono, anche quando evidenziano pretesi travisamenti della prova, per sovrapporre una propria ricostruzione, non ammissibile, a quella del giudice di merito, che come visto non presenta difetti di logica consequenzialità.
Non fondato è il secondo motivo di ricorso che si duole della ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da parte di chi avesse partecipato solo in parte all'attività documentata ( F.) ovvero senza avervi partecipato ( C.), ma con la finalità di assumersi la responsabilità della parte dispositiva, in virtù della posizione gerarchica rivestita e dell'apporto intellettuale prestato.
Si è censurata la sentenza del giudice d'appello per violazione di legge, sostenendosi, in sostanza, che il verbale d'arresto ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all'operazione dell'arresto, e che chi non abbia partecipato all'attività in ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati dati di fatto contrari al vero, in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti.
In sostanza, se il verbale di arresto attesta falsamente l'esistenza dei presupposti per l'arresto, il pubblico ufficiale che non abbia assistito ai fatti ben potrebbe con la sua sottoscrizione partecipare all'attestazione oggettivamente falsa, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito.
Si sostiene inoltre che sarebbe legittimato a sottoscrivere il verbale anche il pubblico ufficiale che abbia compiuto mera attività di identificazione delle persone arrestate, posto che le generalità degli arrestati vengono indicate nel verbale d'arresto.
Al proposito, e con riferimento ad operazioni complesse come quella oggetto di procedimento, occorre rilevare che dell'identificazione delle persone vengono redatti appositi verbali da sottoscriversi da parte degli operanti, così che è ben possibile che il verbale d'arresto faccia riferimento, per quella parte, ad un diverso atto pubblico fidefaciente, redatto da pubblico ufficiale in ipotesi estraneo all'operazione di polizia giudiziaria, senza che sia indispensabile che il predetto sottoscriva il verbale d'arresto, assumendosi la responsabilità dell'attestazione di tutti gli elementi di fatto ivi indicati.
Nè, come già si è rilevato sopra (n. 15), è lecita una giustificazione che faccia leva su prassi o sulla fiducia riposta in altri quanto alla veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale in ogni caso attesta personalmente, anche quando appone firme "al buio".
Non può quindi esser condivisa la posizione dei ricorrenti quando ritengono legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di chi non abbia partecipato ad alcune delle attività in tale atto attestate come avvenute ad opera del pubblico ufficiale, o dal pubblico ufficiale percepite. La sottoscrizione dell'atto in mancanza di adeguate specificazioni attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria documentata.
Correttamente la Corte di merito ha escluso che una tale posizione possa giustificarsi in virtù dell'applicazione del disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p..
La norma in questione si riferisce agli adempimenti esecutivi conseguenti all'arresto, in quanto tali indicati dall'art. 386 c.p.p. , circa la materiale esecuzione della trasmissione e consegna degli atti relativi all'arresto, all'avviso al difensore dell'avvenuto arresto, alla conduzione dell'arrestato in casa circondariale a disposizione dell'A.G., non potendo invece incidere sulla natura di una atto documentativo come il verbale, che è atto riservato a quel pubblico ufficiale che è in grado di attestare (e solo lui) la veridicità del proprio operato e delle circostanze di fatto che l'hanno giustificato, irrilevante essendo che particolari caratteristiche del verbale di arresto siano previste nel contesto del medesimo art. 386 c.p.p. nell'ambito dei doveri incombenti alla polizia giudiziaria in occasione di arresto o fermo.
Nè conforto alla tesi dei ricorrenti può trarsi dal disposto dell'art. 383 c.p.p. sull'arresto In flagranza da parte del privato.
Espressamente la norma prevede che il pubblico ufficiale che riceve l'arrestato dal privato redige verbale della consegna, attestando solo il fatto della consegna e, di necessità, l'indicazione delle circostanze riferite dal privato.
Proprio la natura di atto pubblico del verbale circoscrive nel caso il valore documentativo del medesimo al fatto, percepito dal pubblico ufficiate, della consegna dell'arrestato e dell'indicazione di quanto riferito da chi ha proceduto all'arresto ed il valore di attestazione privilegiata si limita a quei fatti, non all'intrinseca veridicità del contenuto delle affermazioni del privato.
Non è quindi possibile dedurre una generale facoltà di redazione di un verbale da parte di chi non abbia operato l'arresto dalle particolari caratteristiche del verbale previsto da quella norma, che espressamente ne circoscrive il contenuto.
Nè è condivisibile l'assunto dei ricorrenti laddove vedono, nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di combinato disposto degli artt. 499 e 514 cod. proc., la conferma della possibilità che il verbale d'arresto sia sottoscritto anche da parte del superire gerarchico, al fine dell'assunzione della paternità dell'operazione, sebbene questi non abbia "fatto" o "visto" in prima persona, quanto oggetto di verbalizzazione.
La giurisprudenza formatasi in tema di consultazione, in ausilio alla memoria del testimone, dei documenti e atti redatti dal medesimo, ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si è limitata a ritenere legittima la consultazione (Sez. 2, n. 5791 del 1/4/1999) quale "documento redatto dal testimone" ai sensi dell'art. 499 c.p.p. , comma 5, di un documento "alla cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui formalmente provenga"; con la conseguenza che "sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall'azione congiunta di più agenti operanti, da intendersi riferibile a ciascuno di essi ancorchè sottoscritto soltanto dal superiore gerarchico". Legittimo quindi che, in caso di azione congiunta di più operanti non tutti sottoscrivano il verbale e che anche i non sottoscrittori poi si possano avvalere per aiuto alla memoria della consultazione di un atto non formalmente sottoscritto, ma relativo ad attività direttamente conosciuta.
Da tale principio non può certo ricavarsi l'opposto principio, che sia cioè legittima la sottoscrizione di un verbale da parte di chi non abbia partecipato all'azione riportata nel verbale medesimo.
Infondato pare poi al Collegio il rilievo secondo cui dal testo dell'art. 479 c.p. - per il quale è oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto oggetto di percezione diretta, ma anche "..altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" - dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi che ravvisa la sussistenza del reato di falso per la mera sottoscrizione di verbali in cui vengono rappresentate circostanze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente, mentre al contrario sarebbe legittima la sottoscrizione di un verbale d'arresto per aver appreso circostanze di fatto de relato o preso decisioni circa la qualificazione dei fatti.
La difesa si riferisce alla disposizione di chiusura della norma di cui all'att. 479 c.p. riferibile a qualsiasi atto pubblico deducendone la legittimità di un'attività di verbalizzazione del pubblico ufficiale, concernente "altro" rispetto a quanto percepito o compiuto personalmente, senza considerare come lo specifico atto pubblico in oggetto e cioè il verbale ha una peculiare disciplina dettata dall'art. 136 c.p.p. secondo il quale "..contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, dei giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonchè le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste", norma applicabile ai verbali delle attività della polizia giudiziaria in virtù del combinato disposto degli artt. 357 e 373 c.p.p..
E' la natura stessa del verbale che esclude che possano essere attestati fatti che non siano caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che ne assume la paternità.
Se pure il verbale di arresto ha un aspetto valutativo decisorio, il pubblico ufficiale che lo sottoscrive si assume la paternità non solo della decisione, ma anche della corrispondenza al vero della parte espositiva dei fatti giustificativi della decisione, come ha ripetutamente rilevato la giurisprudenza secondo la quale il pubblico ufficiale non può esimersi da responsabilità con il riferimento all'aver appreso da altri elementi di fatto a base della deliberazione.
Nè hanno rilevanza le prassi in materia quando, per effetto di esse, si finisca per riferire di fatti non direttamente compiuti senza alcuna specificazione e distinzione, ciò che significa attestare falsamente una scienza che non è propria e in ogni caso attestare come vera una circostanza che non si è verificato essere vera.
Infondato è il quarto motivo di ricorso per il quale la sentenza della Corte di merito sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alle ipotesi di falso la scriminante dell'art. 51 c.p. , in applicazione del principio del nemo tenetur se detegere.
Il giudice d'appello non avrebbe affrontato il problema derivante dal contrasto di giurisprudenza fra un orientamento generalizzato, nel senso dell'inapplicabilità del principio invocato, a cui aveva fatto riferimento, ed il portato della sentenza n. 6458/07 di questa sezione che, diversamente dalle sentenze a cui si era riferita la Corte territoriale, avrebbe affrontato analiticamente la questione, criticando il contrario orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa, avendo riconosciuto l'applicabilità dell'esimente in un'ipotesi sovrapponi bile a quella del caso di specie, laddove l'astenersi dal commettere un reato di falso ideologico avrebbe comportato necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.
Osserva il Collegio che la decisione della Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, con riferimento ad una giurisprudenza che ha considerato nelle sue corrette proporzioni l'ambito di applicabilità del principio invocato, evidenziandone (Sez. 5, n. 8252 del 15/1/2010) la natura di diritto d'ordine processuale, ed osservando (fra le tante, Sez. 5, 15.10.2004) che "il valore dell'atto pubblico.(..) - trascende le mere finalità difensive del soggetto indagato ed attinge una serie di interessi - primo fra tutti quello concernente la veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale - che non possono essere pregiudicati dalle prospettive del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale", rilevandosi poi che il principio in questione comporta "..la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva", non comprendendo il diritto di difesa "anche il diritto di arrecare offese ulteriori".
Si tratta di giurisprudenza che è in assonanza con il senso del principio generale a cui si fa riferimento, che è di carattere meramente "astensivo", valendo ad escludere che il soggetto possa essere obbligato a tenere comportamenti positivi dai quali possa in sostanza derivare per lui una confessione di responsabilità;
l'applicazione del principio del nemo tenetur, comporta insomma un diritto a non fare qualcosa da cui potrebbe derivare ammissione di responsabilità, ma non invece l'autorizzazione a fare tutto quello che possa servire a nascondere le proprie responsabilità, in sostanza, ad adoperarsi per evitare che emergano, come potrebbe desumersi dall'isolata pronuncia evidenziata dal ricorrente.
Peraltro, come conclude la sopra citata sentenza, resta al soggetto la scelta "di rifiutarsi di redigere l'atto pubblico senza incorrere nel reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, (che presuppone il carattere indebito del rifiuto), facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da (nel caso di specie) una relazione di servizio veritiera".
Non fondato è il quinto motivo di ricorso, concernente il ricorrere dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, riferita all'art. 479, con riguardo agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione.
Delle attività di polizia giudiziaria deve essere redatto, ai sensi dell'art. 357 c.p.p. , verbale che "indica (Sez. 1, n. 3952 del 12/11/1990) giorno, ora e luogo dell'arresto o di fermo di polizia giudiziaria e rappresenta la principale forma di documentazione;
viene redatto di regola contestualmente all'atto documentato ed è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall'art. 115 norme att. c.p.p. 1988, la cui norma, dettata per le annotazioni, è a fortiori valida per i verbali integrali. L'efficacia probatoria del verbale si desume dall'art. 136 c.p.p. 1988 che, anche se non riproduce per intero il contenuto dell'art. 155 codice precedente, pone comunque in evidenza la funzione di esso e la qualificazione di atto pubblico dotato di fede privilegiata sino a querela di falso.
Nè l'atto può essere liberamente valutato dal giudice posto che il valore probatorio si riflette proprio sull'attività di cui il funzionario è chiamato a curare la verbalizzazione e che rientra specificamente nell'ambito della sua competenza".
In particolare, il verbale d'arresto, per la sua natura di atto che documenta un'attività della polizia giudiziaria sfociata nell'adozione di una misura precautelare sottoposta a precise condizioni di validità, deve necessariamente contenere anche l'esposizione dei fatti che, percepiti dal pubblico ufficiale che ha operato l'arresto, l'hanno messo nelle condizioni di eseguire l'atto di privazione della libertà personale e, trattandosi della narrazione di azioni del pubblico ufficiale o di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, costituisce attestazione della veridicità di quanto oggetto di verbalizzazione, facente fede fino a impugnazione di falso, quale documento probatorio precostituito a garanzia della pubblica fede e formato (Sez. 1, n. 39292 del 23/9/2008) "da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una speciale funzione pubblica di attestazione, munita di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza", manifestazione del potere di documentazione fidefaciente espressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 357 c.p.p..
Come correttamente ha rilevato la Corte di merito, con un puntale riferimento alla situazione conoscibile al momento dei fatti, influente sull'esigibile consapevolezza della natura dell'atto, solo alcuni contenuti non costituivano attestazioni a fede privilegiata, quelli oggetto "di apprezzamento personale perchè mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo" e solo in riferimento a quelli - con ciò esaminando la questione proposta da più ricorrenti sull'efficacia di quei verbali nel processo penale - il sindacato del giudice penale si svolge, prescindendo dalla natura fidefaciente dell'atto, occorrendo per le restanti parti che il giudice si confronti con la eventuale questione di falsità dell'atto.
Diffusamente e compiutamente la Corte territoriale ha esaminato tutte le parti degli atti oggetto di imputazione di falsità, valutando in che termini ciascuna di quelle potesse contenere attestazioni dotate di valore fidefaciente, non equivocabile da parte di chi provvedeva alle varie attestazioni, ed agevolmente riconoscibili come tali, sia nel momento della redazione detratto, sia nel momento della valutazione della linea difensiva, una volta posti di fronte ad un capo di imputazione che chiaramente riportava, sia la denominazione dell'atto, sia l'attestazione quale specifico oggetto dell'accusa.
Già si è evidenziato (n. 9) come infondata sia la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento alla ritenuta contestazione dell'aggravante prevista dal cpv.
dell'art. 476, in riferimento all'art. 479 c.p. , così che non si possa legittimamente considerare la valutazione della Corte d'appello sull'aggravante come una vera e propria riqualificazione del fatto.
E' in ogni caso infondata anche la censura relativa alla lamentata violazione dei principi desumibili dall'interpretazione data dalla Corte EDU all'art. 6 della Convenzione con la sentenza nel caso Drassich-Italia.
Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi in merito all'interazione fra interpretazione delle norme convenzionali e interpretazione delle norme interne da parte di giudici nazionali, a questi ultimi compete "di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (Corte cost., n. 236 del 2011; conf. Corte cost., n. 303 del 2011). Il giudice nazionale, quindi, può interpretare a sua volta la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Con la sentenza nel caso Drassich la Corte europea aveva rilevato che, per la verifica degli effetti di una riqualificazione giuridica dei fatti, occorreva controllare se, in concreto, fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata, nonchè "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare, se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti". Tutto questo con riferimento al caso particolare, quale quello oggetto della decisione, di un procedimento nel quale la riqualificazione era stata effettuata, con effetti peggiorativi per il ricorrente, solo all'esito del giudizio di legittimità.
Nei successivi interventi del giudice di legittimità in materia, centrale è stata la valutazione, volta per volta, di quali fossero stati nella sostanza gli effetti di un'intervenuta riqualificazione e se le ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate, essendosi chiarito per il giudizio di cognizione, che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando, con i motivi di impugnazione l'imputato sia stato posto nelle condizioni di interloquire (Sez. 6, n. 10093 del 14/2/2012), questo anche nel giudizio di legittimità, qualora nel ricorso presentato tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione (cfr.
Sez. 1, n. 14674 del 26/2/2010; Sez. 6, n. 22301 del 24/5/2012).
E' quindi evidente come, seppur di riqualificazione non si possa trattare nel caso di specie, in ogni caso il giudizio di merito e il sistema delle impugnazioni abbia adeguatamente consentito ai ricorrenti di interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicabilità dell'aggravante.
Resta da osservare, sulla doglianza esposta (7.1) nel motivo 1 bis - circa la pretesa innocuità della falsa attestazione, contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro, che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia" - che, pur essendo pacificamente risultata non corrispondente al vero, il tribunale ne aveva escluso la rilevanza penale ritenendo che il falso aveva avuto per oggetto un adempimento non obbligatorio.
Ad avviso del Collegio, se è pur vero che l'avviso in questione è espressamente previsto dall'art. 250 c.p.p. per l'esecuzione di decreti di perquisizione emessi dall'A.G. e non per gli atti ad iniziativa della polizia giudiziaria, quella falsa attestazione non può considerarsi irrilevante.
Secondo la giurisprudenza sul punto (Sez. 5, n. 35076 del 21/4/2010) "in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto" (cfr. Cass. 7 novembre 2007 n. 3564; Cass. 30 settembre 1997 n. 11681); del tutto correttamente ha quindi osservato il giudice d'appello che la falsità non era esclusa dall'errore di diritto che eventualmente i verbalizzanti avessero compiuto circa la necessità di un determinato adempimento procedurale, avendo essi in ogni caso formato una realtà documentale (di corretti e ridondanti adempimenti procedurali) funzionale a far apparire al lettore del verbale che l'esecuzione di quell'atto era avvenuta secondo corrette scansioni esecutive, ed in tal modo tradendo la funzione documentale dell'atto sulle modalità d'azione del pubblico ufficiale, funzione documentale del verbale non esclusivamente diretta all'efficacia dell'atto nel procedimento penale, ma anche a fornire la prova di un agire più che corretto dell'operante, per un qualsiasi altro effetto.
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il settimo motivo, con il quale i ricorrenti affermano carente la motivazione con cui sono state loro negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata la misura della pena.
Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, la natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà dei prevenuti, osservando, quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, che si era trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso fra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura; ed ha evidenziato l'odiosità del comportamento di chi, in posizione di comando a diversi livelli come i funzionari, una volta preso atto che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola, invece di isolare ed emarginare i violenti denunciandoli, dissociandosi così da una condotta che aveva gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero e di rimettere in libertà gli arrestati, avevano scelto di persistere negli arresti creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.
Come detto, si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo dei ricorrenti che si dovessero considerare anche i loro percorsi professionali successivi ai fatti in questione, si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite, nella loro fondatezza e coerenza, dalla considerazione di elementi di fatto, che, seppure i ricorrenti ritengano di particolare rilievo, non paiono decisivi in senso contrario.
Infondata anche la censura concernente gli aumenti di pena per continuazione, se si considera che i falsi ascritti agli imputati riguardano quattro indipendenti atti di polizia giudiziaria, arresto, perquisizione, sequestro, notizia di reato, così che la quantificazione della pena, al di là di inesattezze terminologiche appare nella sostanza corretta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di C.G. e F.F., singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.
RICORSI Ce. e D.N..
21) Il primo motivo del ricorso è infondato in quanto evidenzia pretese illogicità e travisamenti che non appaiono determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti loro contestati.
Osserva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti, entrati molto presto nella scuola "Diaz-Pertini" (in tal senso dovendosi leggere l'indicazione dell'ammissione del D.N. di essere entrato unitamente agli operatori incaricati della "messa in sicurezza" del sito, atteso che non erano state mosse loro accuse di concorso nelle lesioni provocate ai presenti nell'edificio), avevano avuto modo di rendersi conto della situazione esistente all'interno, della quale erano quindi da considerare pienamente consapevoli.
Non pare poi fondata la doglianza sul passaggio motivazionale concernente la loro partecipazione alla perquisizione, avendo la Corte territoriale dato chiaramente atto che, dopo un inizio di attività di perquisizione, essi erano stati destinati dal F. ad incombenze diverse, e precisamente all'individuazione presso gli ospedali cittadini dei soggetti ivi ricoverati ed alla loro identificazione.
Lamentano poi i ricorrenti che la Corte territoriale li avrebbe erroneamente indicati come presenti, assieme al Ma., in Questura, intenti a collaborare alla redazione degli atti, in collegamento con il F., quando, al contrario, avevano trascorso la notte negli ospedali, ed evidenziano le emergenze processuali considerate dimostrative del travisamento di prova da parte del giudice d'appello.
Ritiene al proposito il Collegio che la doglianza concerna elementi di fatto privi di rilievo, atteso che l'accusa rivolta ai due imputati si riferisce alla successiva sottoscrizione degli atti da parte loro, circostanza del tutto pacifica.
Quanto al rilievo del secondo motivo - che i ricorrenti avevano sottoscritto i verbali, non in fiducia, ma su preciso ordine del F. - occorre osservare che il preteso ordine del superiore si sarebbe sostanziato nell'imposizione di sottoscrivere atti che rappresentavano circostanze di fatto che i prevenuti o avevano potuto constatare direttamente non essere veritiere - quali la resistenza asseritamente opposta all'interno dell'edificio, inesistente e come tale da loro riscontrabile posto che erano entrati quando ancora erano in azione le squadre addette alla "messa in sicurezza", o la presenza delle molotov in luoghi di transito ed accesso comune, da loro visti proprio nell'immediatezza dell'operazione - oppure, sui fatti verificatisi dopo la loro partenza, che avrebbero dovuto attestare come veri sulla fiducia che i medesimi fossero riportati correttamente; in definitiva l'ordine avrebbe avuto per oggetto, all'evidenza, la commissione di un delitto di falso ideologico.
Nè rileva il riferimento alle disposizioni della L. n. 121 del 1981, art. 66, comma 4, sull'ordinamento della Polizia di Stato, che prevede l'obbligo per l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo; tuttavia, proprio la disposizione invocata dai ricorrenti dispone che il dipendente ai quale "viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non lo esegue ed informa immediatamente i superiori" (cfr per analogo caso in tema di falso in atto pubblico su ordine superiore, Sez. 5, n. 6064 del 25/11/2008).
Non è poi fondato il secondo motivo di ricorso, laddove sostiene la legittimità della sottoscrizione degli atti di polizia giudiziaria da parte di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano partecipato all'operazione solo in parte, per l'identificazione degli arrestati, senza alcuna responsabilità per ulteriori indicazioni provenienti da altri soggetti, confluite nell'atto complesso.
Non può il Collegio che riportarsi a quanto già osservato al proposito più sopra (n. 20) per dimostrare l'infondatezza di una tale doglianza, dovendosi qui appena ribadire che la sottoscrizione dell'atto, in mancanza di adeguate specificazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria documentata.
Anche con riferimento ai terzo ed ai quarto motivo di ricorso il Collegio non può che riproporre le argomentazioni svolte più sopra (n. 20) in merito al ricorrere del falso ed alla configurabilità della ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. , nonchè alla correttezza della decisione della Corte d'appello di ritenere regolare la contestazione e rispettato il disposto dell'art. 521 c.p.p..
Al rigetto del ricorso segue la condanna di D.N.D. e Ce.Re., singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.
RICORSO Ma..
22) Il primo motivo del ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, perchè per la maggior parte si diffonde in un esame generale della motivazione, esaminando le vicende preliminari rispetto alla vera e propria operazione e facendo riferimento alle posizioni di imputati diversi ed a parti della vicenda che, come si è più volte notato sopra, non hanno decisiva rilevanza per la decisione sulle imputazioni in concreto formulate, soprattutto a carico del ricorrente.
Quanto specificatamente alla sua posizione, anche se il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta la responsabilità a causa di un'indebita attribuzione ai firmatari dei verbali di polizia giudiziaria di tutti i contenuti di quegli atti, indipendentemente dall'apporto di ciascuno, occorre osservare come la Corte di merito abbia correttamente evidenziato che - nonostante si fosse accreditato quale estraneo all'attività di perquisizione e quale partecipante alla mera descrizione e catalogazione del materiale sequestrato nella bozza di verbale, che poi sarebbe diventata il verbale di perquisizione e sequestro, riversata anche nel verbale di arresto - egli era in ogni caso entrato nella scuola "Pertini" mentre ancora si sviluppavano i soccorsi ai feriti, ed era quindi in corso, secondo una cronologia ritenuta attendibile, la perquisizione, e si era trovato nelle condizioni di rendersi conto, come gli altri operatori entrati dopo i primi reparti, delle esatte proporzioni di quanto stava accadendo.
Quanto alle più specifiche questioni di diritto, relative alla pretesa legittimità della sottoscrizione parziale dei verbali di polizia giudiziaria, con esclusione di responsabilità per le parti diverse da quelle direttamente attribuibili al pubblico ufficiale, in quanto provenienti da contributi altrui in un atto complesso, già si sono affrontate (n. 20) le complesse doglianze di altri ricorrenti, dovendosi rilevare in questa sede che, essendo previsto dalla norma che il verbale descriva l'attività del pubblico ufficiale che lo redige e lo sottoscrive, nulla, al di là di una prassi che non giustifica, impedisce che il verbale stesso sia la corretta rappresentazione, per così dire fotografica, del contributo di ognuno degli operanti, di ciò di cui ciascuno può rendersi testimone con la propria sottoscrizione.
In relazione alle doglianze concernenti la configurabilità e la contestazione dell'aggravante del falso in atto pubblico fidefaciente ed anche della rilevanza dell'indicazione concernente l'attestazione che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia", contenute nell'ultima parte dei primo motivo, il Collegio non può che rifarsi a quanto ampiamente evidenziato (n. 20) in merito più sopra.
Sul secondo motivo di ricorso concernente i delitti di calunnia ed arresto illegale, già si è rilevato (n. 19), e qui occorre solo ribadirlo, come correttamente la motivazione della sentenza impugnata abbia escluso una possibilità di proscioglimento nel merito, con il riferimento alla partecipazione alla complessa operazione mistificato ria conseguente all'irruzione e comportante, mediante sottoposizione a privazione della libertà, l'attribuzione di gravi reati a soggetti che era certo non avessero commesso i fatti loro ascritti, e come l'omessa indicazione nel dispositivo letto in udienza dalla Corte d'appello delle dichiarazioni di estinzione per prescrizione dei citati delitti rubricati sub D) ed E) fosse frutto di mero errore materiale.
In ordine al trattamento sanzionatorio, non resta che ribadire che la Corte di merito del tutto legittimamente ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure a persone incensurate, la natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà, osservando, quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, che s'era trattato della partecipazione consapevole alla preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura; ed evidenziando l'odiosità del comportamento di chi aveva partecipato - una volta risultato che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola - all'attività di realizzazione di atti rappresentanti una serie di false circostanze, funzionali a sostenere gravi accuse tanto da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, così da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.
Come detto anche sopra, si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a fronte della quale il ricorrente non indica circostanze di fatto non esaminate, decisive al fine di una diversa valutazione.
Infondato anche il rilievo sugli aumenti di pena per continuazione, se si considera che ai responsabili dei falsi è stata ascritta la partecipazione alla complessa opera di mistificazione sopra evidenziata, funzionale, oltre che alle specifiche attività di polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazione dei fatti all'A.G..
Al rigetto del ricorso segue la condanna di MA.Ma. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSO Ci..
23) Con l'ampio primo motivo il ricorso il Ci. deduce l'erronea applicazione della legge quanto alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'arresto anche da parte di chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo in parte, all'attività documentata, nel caso avendo egli partecipato alla prima fase dell'irruzione, alla perquisizione ed avendo visto il materiale disposto all'interno della scuola che comprendeva anche le bottiglie molotov, nonchè avendo partecipato alla decisione di procedere all'arresto.
In relazione a una tale serie di rilievi del ricorrente, rammenta il Collegio che la Corte territoriale ne aveva correttamente valutato sul piano fattuale la posizione, proprio nei termini rappresentati in ricorso, perchè aveva formulato le sue valutazioni al proposito, dopo aver dato atto che il prevenuto era:
- giunto sul posto con il M. prima ancora della chiusura del cancello da parte degli occupanti la scuola, nella fase in cui venivano colpiti dalle avanguardie dello schieramento di polizia C. e F.;
- era entrato nel cortile dopo lo sfondamento del cancello, tentando con i suoi uomini di forzare il portone di ingresso laterale sinistro, ed era entrato nella scuola "Pertini", dopo che il Reparto mobile era riuscito nell'intento;
- aveva visto persone ferite scendere la scale accompagnate da colleghi;
- era salito al primo piano dove aveva visto un poliziotto che picchiava inutilmente un ragazzo inerme e l'aveva invitato a fermarsi;
- non aveva assistito ad atti di violenza da parte dei presenti nella scuola, nè alcuno dei colleghi gliene aveva riferiti;
- si era basato sulla relazione di Ca. per elaborare il contenuto dell'atto;
- aveva partecipato alla decisione collegiale di procedere all'arresto.
Da una tale incontestata ricostruzione di fatto il giudice d'appello aveva però dedotto, con argomentazioni del tutto logiche e consequenziali, che il Ci. si era trovato nelle condizioni di comprendere chiaramente che i fatti all'interno della scuola si erano svolti in modo ben diverso da quello che era stato successivamente riferito nei verbali, per giustificare la decisione collegiale di chi, come lui, aveva deliberato l'arresto.
Sulle questioni più strettamente di diritto proposte nelle articolazioni del primo e del secondo motivo il Collegio non può che riferirsi a quanto già osservato (n. 20), in occasione della valutazione delle analoghe posizioni dei ricorrenti C. e F., sull'infondatezza dei rilievi circa il portato del disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p. , con riferimento all'art. 386 disp. att. c.p.p.; nè, come osservato sopra e per le ragioni ivi più ampiamente esplicitate, può condividersi l'assunto del ricorrente che vede nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di combinato disposto degli artt. 499 e 514 cod. proc. la conferma della possibilità che il verbale d'arresto sia sottoscritto anche da parte di soggetti che non abbiano partecipato alle operazioni materiali o vi abbiano partecipato solo parzialmente.
Anche quanto alla restante articolazione del primo motivo il Collegio non può che riportarsi a quanto già ampiamente osservato (n. 20) per dimostrare la non fondatezza del rilievo dei ricorrente, secondo cui il testo dell'art. 479 c.p. - per il quale, essendo oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto frutto di percezione diretta, ma anche "altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" - smentirebbe la tesi del giudice d'appello, che ha ravvisato il reato di falso ideologico nell'aver sottoscritto verbali in cui venivano rappresentate circostanze di fatto, senza avervi partecipato o assistito personalmente, laddove si sostiene invece che sarebbe legittima la sottoscrizione di un verbale d'arresto per aver appreso circostanze di fatto de relato o preso decisioni circa la qualificazione giuridica dei fatti.
Le doglianze di cui al secondo motivo sul ricorrere dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. e sul difetto di contestazione con correlativa nullità ex art. 522, cpv., c.p.p. sono state diffusamente esaminate, e ritenute non fondate, con riferimento al ricorso C. e F. (n. 20) così che il Collegio non può che riportarsi a quanto rilevato al proposito.
Ugualmente, i rilievi proposti dal terzo motivo, sulla pretesa nullità della sentenza per l'omessa pronuncia in dispositivo relativamente al delitto di calunnia, sono stati affrontati più sopra (n. 19) unitamente a quelli analoghi di altri ricorrenti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di CI.Fa. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSO D.B..
24) Quanto alle doglianze di cui al primo motivo occorre osservare come già nelle premesse si sia evidenziata l'irrilevanza, al fine della presente decisione, dei fatti precedenti l'irruzione alla scuola "Diaz", al di là del loro valore di antecedente storico, e soprattutto con riferimento alla posizione del D.B., escluso dalle imputazioni concernenti le violenze.
Il percorso attraverso il quale si era giunti all'azione presso quella scuola, per eseguire una perquisizione d'iniziativa alla ricerca di armi, poco rileva con riferimento alle imputazioni di falso e collegate e s'è già osservato come la decisione di procedere ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. non si potesse ritenere illegittima.
Quanto poi all'apprestamento di un apparato "bellico", è nei fatti che era stata predisposta un'operazione coinvolgente un numero di operanti molto elevato e con una gestione che prevedeva "manovre a tenaglia di reparti" e presenza di altri a "cinturare" la zona.
Non si vede, tuttavia, come una tale circostanza (peraltro indiscutibile) possa aver rilievo nella valutazione della posizione del ricorrente accusato di azioni successive ai comportamenti realizzati prima e durante l'operazione.
Nè coglie nel segno il secondo motivo laddove in sostanza si censura la motivazione della sentenza quanto all'individuazione degli elementi da cui trarre la consapevolezza del ricorrente della provenienza dall'esterno delle molotov, lamentando l'omessa considerazione delle deduzioni difensive soprattutto sul fatto che egli aveva per primo indicato le persone che avevano avuto una qualche parte nella vicenda della consegna di quelle bottiglie incendiarie.
La Corte di merito ha evidenziato alcuni elementi di fatto da cui ha tratto una sicura convinzione di falsità delle indicazioni confluite nel verbale di perquisizione e sequestro sulla presenza delle molotov nello stanzone al piano terra vicino alla porta di accesso (affermazione oggetto anche delle prime dichiarazioni del ricorrente), rilevando in primo luogo che il prevenuto si era trattenuto per circa dieci minuti all'interno della scuola ed era stato quindi in condizione di rendersi conto che le bottiglie non vi si trovavano; poi, che era risultato accertato, e da lui ammesso (irrilevante essendo quale situazione processuale avesse indotto l'imputato a modificare versione) che le aveva ricevute dal Tr..
Nè è fondato il rilievo che dalla sentenza non si ricaverebbe la prova che fosse evidente che le bottiglie provenivano dall'esterno;
il giudice d'appello ha osservato, del tutto logicamente, che avendo D.B. potuto vedere che all'interno non v'erano le bottiglie - avute poi in consegna proprio dal Tr. cui erano affidati compiti di pattugliamento esterno - non avrebbe avuto alcuna plausibile possibilità di ritenere che le molotov fossero state portate dall'interno all'esterno della scuola, per poi venire a lui consegnate da Tr., che ben conosceva.
Ritiene quindi il Collegio, che la Corte di merito abbia fornito, sulla consapevolezza da parte del D.B., che non vi fossero le bottiglie all'interno dell'edificio, una motivazione del tutto congrua ed ancorata a sicure emergenze processuali, valutate in modo corretto e senza difetti di logica consequenzialità, con ciò dando anche conto della ritenuta erroneità delle conclusioni cui era giunto il primo giudice in tema di prova dell'elemento soggettivo.
Non fondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta la ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da chi avesse partecipato solo in parte all'attività documentata.
La questione è stata affrontata, e ritenuta non fondata, con riferimento alle posizioni esaminate sopra (n. 20) e alle argomentazioni sviluppate al proposito, anche riguardo alla pretesa legittimità dell'affidamento dei sottoscrittori dei verbali sui contributi provenienti da altri soggetti in rapporto alla funzione specifica del verbale di polizia giudiziaria, pur se correlato ad attività complessa, il Collegio non può che integralmente riportarsi.
Sul quinto motivo di ricorso (il quarto si esaminerà nel contesto delle considerazioni complessive sul trattamento sanzionatorio), quanto al ricorrere dell'aggravante del falso ideologico in atto pubblico ed alla correttezza della sua contestazione in concreto, non ci si può che riferire alle osservazioni sviluppate (n. 20) su analoghe doglianze dei ricorsi già esaminati, restando da rilevare come infondata sia la questione concernente l'elemento soggettivo sul ricorrere dell'aggravante, considerato che la stessa dipende dalla specifica natura dell'atto, e delle circostanze nello stesso riferite, pacificamente attribuibili anche al prevenuto, ed attestate in ogni caso con la sua sottoscrizione. Nè la sentenza impugnata si espone a censure quanto all'individuazione di tali circostanze, accuratamente effettuata con attento esame della natura delle stesse e loro valutazione in rapporto alla giurisprudenza formatasi al proposito.
In tema di trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito è il sesto motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con cui gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata la misura della pena.
Non può al proposito che ripetersi quanto osservato in relazione alle posizioni di altri ricorrenti, rimarcando come del tutto legittimamente la Corte di appello abbia ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche la natura dei reati addebitati e la loro gravità, per la violazione dei doveri di fedeltà di tutti i prevenuti, realizzati nella consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio in danno degli arrestati, per la scelta di persistere negli arresti nonostante l'esito disastroso dell'intervento, creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere accuse così gravi da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.
Si tratta, occorre ribadire, di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente, che si dovessero considerare i propri contributi processuali all'epoca delle indagini preliminari e la circostanza che la mancata partecipazione al processo fosse stata determinata dalle sue gravi condizioni di salute, conseguenti ad un incidente stradale, si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla considerazione di elementi di fatto, che seppure il ricorrente ritenga di particolare rilievo, non paiono decisivi.
Infondato è anche il rilievo sugli aumenti di pena per continuazione, se si considera che a tutti i responsabili dei falsi, è stata ascritta la partecipazione alla complessa opera di mistificazione sopra evidenziata (la decisione di procedere agli arresti risulta dalla sentenza, per dichiarazione di Ci., essere stata presa collegialmente da tutti i sottoscrittori del verbale relativo), funzionale, oltre che alle specifiche attività di polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazione dei fatti all'A.G..
Al rigetto del ricorso segue la condanna di D.B. M. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSO D..
25) Osserva il collegio che non è fondato il rilievo del ricorrente sull'inammissibilità dei gravami della pubblica accusa nei suoi riguardi e sull'omissione di motivazione al proposito da parte del giudice d'appello.
Invero, entrambi gli appelli degli uffici del Pubblico Ministero hanno diffusamente censurato la decisione del primo giudice di assoluzione dei funzionari che avevano sottoscritto i verbali di polizia giudiziaria, con un chiaro riferimento da parte del Procuratore della Repubblica alle circostanze dell'ingresso del D. nella scuola fra i primi, assieme a Ci., in tal modo evidenziandosi, nell'ottica dell'impugnazione, la possibilità che avrebbe avuto il prevenuto di rendersi conto di quanto accadeva all'interno, in raffronto poi alla situazione come rappresentata nei verbali.
Nonostante la mancanza di un'espressa deliberazione sul punto, il testo della motivazione, in generale e nell'affrontare la posizione del D., rende evidente la propria valutazione di ammissibilità dell'impugnazione della pubblica accusa.
Non fondati sono poi i rilievi sul preteso travisamento di prova da parte della Corte, quanto ai movimenti del ricorrente nella notte presso la scuola "Diaz". La sentenza del giudice d'appello evidenzia un fatto determinante, e cioè che proprio lo stesso imputato aveva ammesso il proprio ingresso nella scuola, quando aveva dichiarato di aver notato alcuni operatori che rovistavano negli zaini, e quindi quando la perquisizione era ancora in corso.
Inoltre, il ricorrente, nel contestare l'interpretazione di un suo colloquio con Ca., avente per oggetto le lesioni subite dai presenti nella scuola e se gli uomini del reparto mobile avessero colpito alla cieca oppure al buio, dimostra in ogni caso come la Corte d'appello avesse correttamente ritenuto che lui aveva potuto constatare di persona quale fosse stato il concreto esito di quell'operazione; ciò rende privi di rilievo, da un lato la pretesa erronea valutazione delle prove, laddove si manifesta inlnfluente, per valutare la congruità della motivazione sulla responsabilità, il dato relativo alle video riprese, che non avrebbero mai raffigurato il D., e dall'altro quale fosse stato l'esatto contenuto del colloquio con Ca. posto che, in merito alla posizione del ricorrente rileva solo che il colloquio nella scuola, e sulle condizioni della scuola, vi fosse stato.
Sul punto, la motivazione della sentenza non presta il fianco a censure di sorta.
Non fondate, per i motivi più volte specificati, sono poi le diverse doglianze sviluppate in ricorso sub C) e D) sulla configurabilità del falso a carico del prevenuto, che avrebbe sottoscritto l'atto sulla base delle indicazioni del M., e sulla liceità in genere della sottoscrizione di chi non abbia partecipato all'atto di polizia giudiziaria, o vi abbia partecipato in parte, essendosi dedicato, nello specifico, all'identificazione delle persone arrestate, con riferimento anche al disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p..
Ugualmente infondate sono le considerazioni e le doglianze contenute nelle due memorie depositate per il D..
La prima ha per oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. in riferimento all'interpretazione dell'alt. 6 della CEDU data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza DAN-Moldavia del 5 luglio 2011, affrontata più sopra (n. 1) e la seconda concerne il ricorrere del delitto di falso aggravato, come ritenuto dal giudice d'appello e la legittimità della condanna, in difetto di regolare contestazione.
In merito a tali doglianze il Collegio non può che rifarsi alle considerazioni già svolte (n. 20) su tutte le tematiche sopra sintetizzate e comunque oggetto del ricorso.
In tema di trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte.
Non resta che ribadire, al proposito, che la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti, sia pure a persona incensurata, la natura e la gravità dei reati addebitati, visti quali violazioni dei doveri di fedeltà, consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusatorio per sostenere gravi accuse tanto da giustificare un arresto di massa.
Si tratta, come detto anche sopra, di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili anche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a fronte della quale il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia applicato a persona incensurata, per fatti avvenuti in data anteriore alla modifica legislativa, il disposto dell'art. 62 bis come novellato con D.L. n. 92 del 2008 , dimenticando però che espressamente la Corte aveva tenuto conto dell'incensuratezza, considerata tuttavia non rilevante a fronte degli altri elementi adeguatamente evidenziati e valutati.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di D.N. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSI N. e P..
26) Con riferimento ai ricorsi di N.M., agente di polizia, e di P.M., ispettore di polizia, non reputa questa Corte esservi stato il lamentato travisamento della prova.
Con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici di appello hanno ricostruito la dinamica della aggressione riferita dal N., evidenziando la falsità delle relative annotazioni di servizio redatte da N. e P., confluite poi, quale uno dei fatti più eclatanti, nella comunicazione della notizia di reato e nel verbale di arresto.
Non è compito di questa Corte rivalutare gli elementi probatori evidenziati in proposito dai giudici di secondo grado, nè (in)seguire la difesa dei ricorrenti sull'analisi degli elementi fattuali per accreditarne la bontà del ragionamento e ritenere così più plausibile la versione offerta dal tribunale che i due imputati ha mandato assolti al termine del giudizio di primo grado.
In questa sede, infatti, non può che venire in rilievo la congruenza dell'apparato logico-argomentativo predisposto dai giudici di secondo grado a sostegno del loro giudizio di colpevolezza, senza possibilità di operare una scelta tra le due diverse ricostruzioni, ovvero proporne una terza, ma solo saggiare, nei limiti propri del giudizio di legittimità, la tenuta del discorso logico- giustificativo che sorregge la decisione assunta.
Orbene, i giudici di appello, nel ritenere l'episodio in questione "una delle più gravi e sfrontate messe in scena di questo processo, non sono venuti meno ai criteri della logica argomentativa e della compiuta analisi dei materiale probatorio acquisito, che sempre devono informare ogni decisione di merito, pervenendo in tal modo a conclusioni che raggiungono il grado di quella certezza processuale che risponde ai canoni anche costituzionalmente previsti in materia.
Nel ritenere che "l'episodio è stato inventato di sana pianta" e che esso è stato addotto quale grave elemento di conferma dell'atteggiamento di violenta resistenza incontrato dagli operatori all'interno della scuola "Diaz-Pertini", i giudici di appello hanno posto in rilievo come nell'annotazione di servizio redatta alle ore 03,00 del 22.7.2001, l'agente N.a. riferito di essere stato affrontato, non appena salito con la propria squadra al primo piano dell'edificio ed avere fatto irruzione nell'ultima stanza a destra, da un giovane alto circa cm. 170 il quale gli aveva puntato, con la mano destra ed il braccio teso, un coltello alla gola.
Esso N. aveva però colpito il giovane al torace con il "tonfa" e lo aveva allontanato da sè, ma dal predetto era poi stato colpito "vigorosamente al torace al contempo facendo un rapido salto all'indietro, per venire in seguito bloccato dall'ispettore P. e dai coileghi intervenuti, che avevano condotto l'aggressore al piano terra, nel punto di raccolta.
Immediatamente dopo - prosegue l'annotazione di servizio - N. si era accorto della presenza a terra, nel punto della colluttazione, di un coltello, che aveva raccolto, per poi avvedersi, durante la discesa delle scale, di aver riportato un taglio sulla giubba nel punto in cui era stato colpito, nonchè un corrispondente taglio anche sul corpetto interno di protezione: aveva in quel momento compreso di essere stato attinto dalla punta del coltello e si era precipitato al piano terra per individuare l'aggressore, ma non era riuscito a riconoscerlo tra i presenti nè a ricordare chi fossero i colleghi che lo avevano fermato.
Successivamente, N., nell'interrogatorio del 7.10.02, aveva mutato versione dei fatti allorchè aveva affermato di aver avuto solo la sensazione di essere stato attinto una prima volta per essersi eccessivamente proteso verso l'aggressore, il quale poi, indietreggiando con il braccio teso, aveva perduto l'equilibrio tentando invano di aggrapparsi al braccio di N., ma nel contempo riuscendo a sferrare un altro colpo che aveva raggiunto l'agente al torace.
In tale oggettivo contrasto di versioni - sottolineato dalla Corte genovese che non certo illogicamente ne ha tratto convinzione per una reciproca incompatibilità che ha finito con il riverberarsi sulla stessa intrinseca loro inattendibilità - deve aggiungersi anche la versione resa dall'ispettore P. nella relazione di servizio del 22.7.2001.
In tale relazione, P. ha riferito di aver assistito all'episodio in cui N. aveva avuto una colluttazione con uno sconosciuto aggressore che teneva un oggetto in mano, aggressore che era stato poi fermato ed accompagnato al centro di raccolta.
Nell'interrogatorio del 24.7.03, P. ha invece sostenuto di aver visto, una volta che N. era entrato assieme ad un collega, "questa persona che...fra il chiaro e il buio veniva avanti questa ombra, che aveva il braccio alzato, una specie di pugno alzato, non so se fosse un qualche oggetto o qualcosa. E basta, perchè poi in quel punto lì io ho lasciato...e non so se l'hanno preso...perchè io sono scappato di sopra".
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ravvisato l'incompatibilità delle versioni rese da P. con quelle di N., avendo P. addirittura affermato di non aver visto alcun oggetto in mano all'aggressore e di essersi subito allontanato, quasi a voler prendere le distanze - hanno perspicuamente sottolineato i giudici di secondo grado - dall'episodio, laddove N. ha invece sostenuto che l'aggressore era stato bloccato, tra gli altri, proprio dal P..
Inspiegabile resta peraltro la circostanza della mancata identificazione e del mancato arresto dell'autore di un episodio di siffatta gravità, nel contesto inoltre di quell'operazione di "messa in sicurezza" realizzata - ha rimarcato ancora la Corte territoriale - con una quantità di uomini diverse volte multipla del numero di presenti nella scuola, ovvero spiegabile - è l'amara quanto condivisibile conclusione dei giudici di appello - con l'essere l'episodio mai avvenuto, tassello invece di quella più ampia opera mistificatoria in corso e realizzata - hanno non certo implausibilmente convenuto i giudici di appello - in una delle numerose aule con l'utilizzo di banchi o di cattedre scolastiche per stendere gli indumenti uno dentro l'altro, come fossero indossati, e procurare i tagli con un coltello affilato.
Non ostative a tale conclusione, per la loro sostanziale irrilevanza, sono poi correttamente state ritenute le risultanze della perizia svolta in incidente probatorio, secondo la quale le lacerazioni sugli indumenti sarebbero compatibili solo con la seconda versione dei fatti fornita dal N., trattandosi appunto di un mero giudizio di compatibilità che lascia inalterato il giudizio di inattendibilità della seconda versione fornita dal N., incompatibile - per quanto sopra considerato - con la versione degli accadimenti riportata nell'annotazione di servizio che proprio il teste G.N., incaricato di redigere la comunicazione della notizia di reato, aveva raccomandato a N. di preparare sin nei minimi particolari, data la delicatezza dell'episodio, dovendo così escludersi - hanno perspicuamente osservato i giudici di secondo grado - da parte del N. superficialità o stato confusionale per mancata consapevolezza dell'importanza dell'annotazione.
Sulla base dei rilievi di cui sopra in ordine alla tenuta logica della sentenza del giudice d'appello ed all'inconsistenza delle doglianze al proposito, anche per la valutazione di tutti gli elementi di prova disponibili, compresi i contributi del perito T., esaminati e valutati in modo non illogico in una complessiva e non parcellizzata disamina degli elementi a disposizione, si manifestano infondati anche i rilievi svolti dal responsabile civile.
Ministero dell'Interno, nel suo quinto motivo di ricorso, che in sostanza, nel criticare le argomentazioni della sentenza, propone alla Corte una rivalutazione degli accadimenti non consentita in questa sede.
27) Quanto alla asserita violazione dell'art. 521 c.p.p. - dedotta con l'ottavo ed il nono motivo - per non esservi corrispondenza tra l'imputazione contestata, limitata alle false attestazioni contenute nelle relazioni di servizio, e la sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche ai verbali di arresto e perquisizione, è sufficiente considerare, per ritenerla infondata, che N. e P. hanno sottoscritto non solo le rispettive annotazioni sull'episodio dell'accoltellamento, ma anche il verbale di perquisizione e sequestro e quello di arresto, come contestato loro ai capi I (per N.) e M (per P.).
Le due false annotazioni sono poi state allegate alla comunicazione della notizia di reato ed il loro contenuto è stato trasfuso nel verbale di arresto, sottoscritto da N. e P., proprio al fine - hanno pertanto correttamente concluso sul punto i giudici di secondo grado - di rafforzare l'accusa di resistenza e detenzione di armi a carico di tutti gli arrestati, in tal modo derivandone la responsabilità per il reato di falso pluriaggravato loro ascritto, a nulla rilevando, con riferimento all'ultima parte del nono motivo di ricorso, per diversamente concludere in termini di carenza dell'elemento soggettivo, la palesata perplessità del N. nella sottoscrizione dei verbali di arresto e sequestro, trattandosi di atti alla cui stesura non aveva partecipato, dal momento che il sia pur deciso intervento di M. a seguito del quale N. si era determinato ad apporre anche la propria sottoscrizione, non aveva in ogni caso comportato quel vizio del consenso per violenza, tale da escludere la responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo.
Quanto al decimo motivo, relativo alla omessa statuizione ai fini penali circa il delitto di calunnia, non possono che valere le considerazioni al riguardo più sopra svolte nel ritenere tale omissione emendabile nei sensi di cui al dispositivo.
In ordine poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di nessun pregio si palesano le considerazioni svolte sul punto dalla difesa, proprio perchè, per quanto fin qui esposto, la condotta dei due ricorrenti non può dirsi nello specifico, come vorrebbero invece i difensori, "pur sempre inserita nel contesto ambientale in cui era stata posta in essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati".
Fondato è invece l'ultimo motivo di gravame, riguardante la determinazione della pena, errato dovendo considerarsi il dispositivo della sentenza impugnata che stabilisce una pena, per ciascuno dei due imputati, di anni tre e mesi otto di reclusione, corretto essendo quanto risultante dalla motivazione, una pena cioè di anni tre e mesi cinque di reclusione, cui si giunge partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, aumentata di mesi due per la aggravante del nesso teleologia), con un aumento di un mese per ciascuno degli altri episodi di falso.
Ne consegue la rideterminazione della pena nel senso ora detto per i due imputati, previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
RICORSO Tr..
28) Il primo motivo del ricorso non è fondato.
La Corte di merito, nel confermare la sentenza del tribunale e nel rispondere a precisa doglianza dell'appellante, ha evidenziato il percorso delle bottiglie incendiarie, dal ritrovamento da parte del G. nei pressi di Corso Italia, al deposito delle stesse sul blindato magnum quei giorno affidato all'autista B., utilizzato nel mattino dal D. e successivamente a disposizione del Tr. incaricato dei "pattuglioni" pomeridiani e in seguito della "cinturazione" della zona circostante l'area della perquisizione al complesso scolastico "Diaz". La Corte territoriale ha anche dato atto che il G. si era poi premurato, al rientro in Questura, di riferire con apposita relazione, del rinvenimento delle molotov che aveva consentito, su espressa richiesta di quello, che fossero riposte sul veicolo in uso al D..
Quindi nessun dubbio circa il percorso di quegli ordigni lasciati, sia pure con procedura non certo corretta, sul veicolo condotto da B. fino alle vicinanze della scuola.
La motivazione della Corte non presta il fianco a censure di travisamento di prova o di illogicità in quanto si è riferita espressamente ad ammissioni del Tr., in un interrogatorio (9/7/2002), sulla consapevolezza di trasportare le molotov sul mezzo a sua disposizione, perchè avvisato dall'autista al momento della partenza dalla Questura; sull'aver dato disposizioni telefoniche a B. di prelevare le bottiglie e di portarle a lui, da Piazza Merani dov'era in sosta il veicolo, alla scuola "Pertini"; sull'aver consegnato le molotov nel cortile della scuola al D.B..
Nè paiono modificare in modo decisivo il senso della ricostruzione del fatto i riferimenti del ricorrente a sue differenti affermazioni, rese in momenti successivi, rimanendo inalterata (la Corte per prima da atto delle varie oscillazioni delle affermazioni del prevenuto) la sostanza dei fatti e cioè che egli era consapevole delle presenza degli ordigni sul veicolo, per averlo appreso da B., prima di dargli disposizioni di consegnarli nel cortile della scuola, questo essendo l'unico dato fattuale rilevante, posto che la Corte ha esaurientemente evidenziato la liceità della detenzione e del porto delle molotov sul veicolo d'istituto per tutte le fasi precedenti.
Anche con riferimento alla fase centrale della consegna delle bottiglie al D.B., la motivazione della sentenza d'appello appare adeguata e corretta nelle prospettazioni di diritto tratte da incensurabile valutazione del fatto.
Rammenta la Corte che il Tr. aveva avuto l'incarico della "cinturazione" della zona di intervento al plesso scolastico "Diaz" avendo, per sua ammissione, appreso dal C. che sarebbe stata effettuata una perquisizione di quell'edificio; ininfluente è poi la pretesa negativa, illogico essendo che ad un funzionario del suo livello, incaricato della sostanziale chiusura di una zona nell'abitato, non fosse stato chiarito per quali scopi la Polizia provvedeva ad un'operazione di così ampio respiro. Corretta è quindi la conclusione tratta dal giudice d'appello, che il prevenuto, nel recarsi al cortile della scuola, era perfettamente al corrente che si stavano perquisendo quei focali, come peraltro era ben visibile; nè appare illogica la conclusione che egli, nel consegnare le molotov al D.B., dovesse rappresentarsi che i reperti sarebbero stati compresi fra quelli rinvenuti nel corso dell'attività di polizia giudiziaria in corso in quel momento ed in quel luogo, nè risultano elementi di prova, pretermessi dalla Corte di merito, indicativi del fatto che dell'intenzione di far redigere apposito separato verbale di sequestro, nei limitati termini di cui ha poi parlato nel corso del procedimento, egli avesse fatto al collega specifica richiesta.
Corrette appaiono quindi le conclusioni del giudice d'appello in ordine alla volontaria consegna degli ordigni - non casualmente in mano al Tr., ma appositamente fatti portare dal collaboratore che li aveva prelevati dall'automezzo su cui da molte ore si trovavano - a un u.p.g. che stava perquisendo un luogo dove mai avrebbe potuto reperire quelle bottiglie, nella evidente consapevolezza che il relativo verbale di sequestro ne avrebbe riportato, in modo contrario al vero, il rinvenimento in quel contesto spaziale e temporale.
Altrettanto corretta è la conclusione dal giudice d'appello che il porto, deliberato dal prevenuto, di quegli ordigni dal veicolo alla scuola, perchè avvenuto per motivi non legittimi, comportasse a suo carico anche una specifica responsabilità, non configurabile e non configurata per le fasi precedenti.
Nè pare al Collegio che ciò si ponga in contrasto con l'assoluzione dal delitto di calunnia, con ciò anche ritenendosi infondato il relativo motivo di ricorso del Procuratore generale di Genova; al proposito, la Corte di merito ha in modo logico, e sulla base di una ricostruzione dei fatti non censurabile in questa sede, che, se al Tr. appariva certo che fosse contrario al vero quanto contribuiva a far risultare nel verbale di perquisizione e sequestro, sul fatto che le molotov fossero state sequestrate in loco, non altrettanto poteva apparirgli certo in quel momento, in una fase in cui le persone presenti per buona parte venivano soccorse perchè ferite, che di quel rinvenimento si sarebbe fatto l'uso consistito nell'attribuzione della detenzione a persone identificate, o identificabili, utilizzo deliberato senza che egli abbia partecipato alle successive fasi dell'attività di polizia giudiziaria.
La decisione della Corte territoriale non si pone poi in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza 5 luglio 2007 n. 34966, laddove era stata rilevata la contraddizione fra l'esser stata ritenuta la partecipazione del prevenuto alla falsa incolpazione dei presenti nella scuola "Diaz-Pertini" (e quindi disposto il rinvio a giudizio per la calunnia), ed il proscioglimento dall'imputazione di falso, che questa Corte aveva considerato strumento per la falsa incolpazione, non potendosi logicamente ritenere che il Tr.
volesse ad un tempo "attribuire a degli innocenti il possesso di armi micidiali e proibite e, al contempo, non volere (o almeno ignorare) che venisse redatto lo strumento attraverso il quale tale attribuzione sarebbe avvenuta".
Tuttavia, da tali rilievi, che hanno ravvisato una correlazione in un ben preciso senso fra falso e calunnia, non può essere tratta necessariamente la conclusione che l'esclusione da responsabilità personale di Tr. per la calunnia dovesse comportare necessariamente l'esclusione da responsabilità per il falso, come peraltro correttamente dimostrato dalla Corte di merito; nè, per converso, che il riconoscimento di una partecipazione al falso dovesse inevitabilmente chiudere ogni possibilità di valutare se vi fosse prova sufficiente della consapevole partecipazione del prevenuto alle successive fasi di un'operazione calunniosa, al seguito della quale non aveva concorso con contributi alla redazione degli atti o alla deliberazione degli arresti.
Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, sul ricorrere dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2 con riguardo agli arti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione, ed al difetto della sua contestazione nel capo di imputazione.
Sul punto il Collegio si è espresso esaminando analoghi motivi di ricorso di altri imputati (n. 20) così altro non può fare che riferirsi alle argomentazioni in tale sede sviluppate, osservandosi solo, sull'elemento soggettivo, che la qualificazione professionale dell'imputato era tale da rendergli evidente che la contestazione relativa ad un verbale di perquisizione e sequestro non potesse che riferirsi ad atto fidefaciente.
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte, è il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli son state negate le circostanze attenuanti generiche.
Rileva il Collegio che legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche la natura dei reati addebitati agli imputati e la loro gravità, come violazioni degli specifici doveri di fedeltà dei funzionari.
E' pur vero che una parte delle argomentazioni della Corte di merito, sui lunghi tempi di elaborazione dell'opera mistificatoria, potrebbe non attagliarsi alla specifica posizione del Tr.; tuttavia la Corte ha escluso in radice la rilevanza, per la posizione degli imputati dei reati di falso e collegati, delle condizioni di stress e stanchezza di quei giorni evidenziate dal ricorso, osservando che quel reati erano stati commessi nella lucida predisposizione di una falsa rappresentazione della realtà a copertura di un'operazione dai risvolti disastrosi.
Si tratta di specifico riferimento alla gravità del fatto che si attaglia anche alla posizione del ricorrente, funzionario della Polizia di Stato che collabora all'apprestamento di uno degli aspetti fondamentali di quell'opera di deformazione documentale del reale.
Pare al Collegio che sia argomento che ampiamente giustifica la mancata applicazione delle attenuanti in questione, trattandosi di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente che si dovesse considerare il suo comportamento processuale - laddove i giudici del merito hanno più volte dato atto delle oscillazioni delle sue posizioni, lecite in chiave difensiva, ma non certo indice di fattiva collaborazione - si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla valutazione di altri elementi di fatto, che, seppur ritenuti di particolare rilievo dal ricorrente, non sembrano poter prevalere in modo decisivo.
Deve infine essere accolto il quarto motivo di ricorso che evidenzia che nel procedimento n. 1079/08 r.g.t., riunito at principale solo all'udienza del 9 aprile 2008, a carico del Tr. per il solo delitto di falso in atto pubblico, per il quale era stato rinviato a giudizio dopo l'annullamento da parte di questa Corte della sentenza di proscioglimento del Giudice dell'Udienza preliminare, era intervenuta la costituzione di parte civile dei soli C. B., P.R., Z.G., M.P. G., BA.GA.Sa., K.A.J., HE.VI.Do. e J.L., mentre le altre persone costituitesi parte civile nel procedimento principale, anche per il delitto di calunnia, non si erano costituite nei suoi confronti per il delitto di falso in atto pubblico, come risultava dai verbali relativi indicati dal ricorrente.
L'assoluzione dal delitto di calunnia avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a limitare l'affermazione di responsabilità civile del Tr. per danni e spese nei soli confronti delle persone offese che s'eran costituite parte civile nel procedimento riunito, riferito a quella specifica imputazione.
Di conseguenza, la sentenza appellata deve essere annullata nelle parte in cui aveva adottato disposizioni civili nei confronti del Tr. in favore di parti civili diverse da quelle sopra indicate, così che la condanna di TR.Pi. alla rifusione, nei termini di cui al dispositivo, delle spese processuali è limitata a quelle sostenute dalle sole parti civili regolarmente costituite nei suoi confronti.
RICORSO G..
29) Alla scellerata operazione mistificatoria ha dato impulso G.F..
G. è stata la figura apicale di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili ed è risultato aver svolto un ruolo centrale nelle vicende processuali in esame, come dalla Corte territoriale evidenziato, essendosi occupato, la mattina del 21.7.2001, delle operazioni di perquisizione svoltesi presso la scuola "Paul Klee", conclusesi con l'arresto di 23 persone (poi scarcerate), accusate di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, accuse replicate poi con riferimento ai 93 arrestati all'interno della scuola "Diaz".
Nessun travisamento della prova - come invece sostenuto dai difensori del ricorrente - vi è stato da parte dei giudici di secondo grado i quali sono giunti correttamente alla affermazione di responsabilità del G. non sulla base di un apodittico "non poteva non sapere" riferito ad una responsabilità da posizione di comando, bensì sulla base di specifici elementi concreti a suo carico, tutti ben delineati secondo una rigorosa inferenza logica non suscettibile di essere vanificata in questa sede in conseguenza di una pretesa differente ricostruzione degli avvenimenti, ovvero di una alternativa rimodulazione degli elementi fattuali in una con una pretesa sostanziale irrilevanza e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni del Prefetto A. per la considerazione che anche questi avrebbe dovuto nella specie assumere la veste quanto meno di indagato, ma mai quella di testimone, doglianza non certo "ricevibile" in sede di legittimità.
Le dichiarazioni di A., peraltro, hanno trovato conferma proprio in quelle di G. il quale - come evidenziato dalla Corte di appello - nel suo interrogatorio del 29.6.02 ha confermato la circostanza di essere stato lui alla guida dell'operazione presso la scuola "Paul Klee", rivendicando il suo intervento perchè "quella perquisizione si stava svolgendo male". Lo stesso G., poi, era stato inviato presso la scuola "Diaz" dal dott. M., suo superiore gerarchico presso il Servizio Centrale Operativo, con il quale G. per tutta la giornata del 21.7.2001, sin dall'operazione "Paul Klee", era rimasto sempre in contatto, come è stato affermato dallo stesso M. e riscontrato dai tabulati del telefono cellulare in suo uso, che hanno evidenziato ben 19 contatti tra G. e gli uffici dello S.C.O. tra le ore 20,30 e le ore 0,31.
E' risultato così accertato in fatto che la decisione di irrompere nella scuola "Diaz" era stata preceduta dalla seconda riunione, tenutasi presso la Questura di Genova, e G. - secondo la direttiva giunta dal Capo della Polizia che richiedeva un'attività più incisiva dopo i gravi fatti che avevano interessato la città di Genova - aveva assunto la funzione di comandante secondo la linea di comando, una volta venuta meno la figura di A., il quale non aveva partecipato alla secondo riunione in quanto dissociatosi dalla linea assunta per lo svolgimento dell'operazione, sconsigliata - a suo dire - anche dall' allora indagato L.B., come già evidenziato, il quale, aveva notato "questo nervosismo", aveva "subodorato che le cose non sarebbero andate bene, perchè ognuno conosce gli animali suoi".
A tali elementi probatori - oltremodo significativi di una presenza attiva e centrale di G. nel corso di tutta l'operazione, non quindi defilata secondo la riduttiva lettura proposta dalla difesa del ricorrente - sono da aggiungersi quelli risultanti dagli esiti della consulenza delle parti civili, anch'essi correttamente evidenziati nella sentenza impugnata, secondo cui dalle ore 0,24 alle ore 01,12 in 13 frammenti video G. compare nel cortile della scuola "Diaz", in uno dei quali, agitando il "tonfa", ordina di fermare le persone che stavano tentando la fuga attraverso i ponteggi, mentre in un altro partecipa al cd. "conciliabolo" di funzionari con al centro il sacchetto contenente le bottiglie molotov tenuto in mano dal L..
E' G. ad impartire l'ordine al dott. F., dopo averlo chiamato, di repertare quanto in sequestro ed è ancora G. che compare in ulteriori 33 frammenti video dalle ore 01,13 alle ore 01,50 nei pressi del cancello dell'istituto scolastico ovvero all'interno del cortile o ancora in via Cesare Battisti, intrattenendosi anche con i giornalisti presenti, a conferma - hanno non certo illogicamente sottolineato i giudici di appello - della apicalità della sua posizione, come tale ostentata anche nei confronti della stampa che ha avuto modo, in quelle circostanze, di riconoscere nel G. l'interlocutore in grado di chiarire i termini dell'operazione.
Partecipazione diretta ed attiva per tutta la durata dell'operazione "Diaz", pertanto, che non si è però con essa esaurita, poichè è proseguita - come evidenziato dalla Corte territoriale - nella fase della redazione degli atti, nonchè nel controllo del loro contenuto, preceduto dalla richiesta rivolta al Ca. di redigere la relazione al questore (le "due righe al questore" della cui falsità si è già trattato) e dalla richiesta di certificati medici attestanti le lesioni subite dagli operanti, per suffragare il giudizio contenuto nella comunicazione della notizia di reato (della cui falsità si è parimenti più sopra trattato) sulla proporzione tra forza usata e violenta resistenza incontrata.
Che delle falsità contenute negli atti G. fosse consapevole è provato proprio - hanno perspicuamente osservato i giudici di appello - dall'essere egli giunto tra i primi sui luoghi, allorchè era comunque visibile il corpo del giornalista C.M. esanime in terra, vicino al cancello d'ingresso della scuola "Diaz", sì da avere subito contezza delle violenze già iniziate all'esterno dell'istituto scolastico, nonchè dall'aver fatto ingresso nella scuola alle ore 00,03.30, allorchè cioè l'operazione era in pieno svolgimento, percependo pertanto cosa stesse in realtà accadendo o in cosa comunque fosse consistita l'operazione, risoltasi in quella "macelleria messicana" di cui dolorosamente (quanto tardivamente) Fo. aveva parlato con Ca..
Ciò nonostante, l'opera di falsificazione - che ha riguardato, come già rilevato, la relazione di servizio di Ca., nonchè i verbali di arresto, perquisizione e sequestro e la comunicazione della notizia di reato - è proseguita fino alla vicenda delle bottiglie molotov, la cui detenzione è stata attribuita a tutti i soggetti arrestati in ragione dell'inciso contenuto nella comunicazione della notizia di reato secondo cui gli ordigni erano stati rinvenuti "al primo piano dell'edificio, in luogo visibile e accessibile a tutti gli occupante, laddove invece è rimasto incontestato che in realtà tali ordigni non erano presenti quella sera nella scuola "Diaz-Pertini", ma erano colà stati trasportati dall'esterno, circostanza non certo ignota al G. - ripreso nel filmato allorchè si trovava dinanzi a L., alle ore 00,41.29, il quale teneva in mano il sacchetto con le molotov, partecipava al conciliabolo con il suo diretto collaboratore, quindi alla gestione del reperto e alla decisione coralmente assunta in quel frangente dai partecipanti, di attribuire cioè il possesso delle due bottiglie molotov a tutti gli occupanti la scuola "Diaz-Pertini", presenziando proprio alla esposizione delle molotov sul telo nero - il quale altresì era ben consapevole che in tale situazione non poteva essere eseguito alcun arresto per l'impossibilità di attribuire ad alcuno i fatti delittuosi ipotizzati.
Del tutto legittimamente pertanto tale condotta - attiva e concludente in termini di colpevolezza, non meramente passiva, inerte ovvero indifferente che il ricorrente ha tentato invece di accreditare - è stata addebitata al G. quale concorso morale nella redazione degli atti falsi di cui al capo A) della rubrica, per essersi estrinsecata in istigazione, suggerimento e rafforzamento dell'intento delittuoso dei sottoscrittori materiali dei verbali - con le modalità fin qui evidenziate -, il tutto finalizzato alla calunnia e all'arresto illegale degli occupanti la scuola "Diaz- Pertini", onde garantire in tal modo l'impunità degli autori delle lesioni cagionate agli stessi arrestati e fornire, quanto meno nell'immediatezza, una patente di legittimità e di plausibilità ad una operazione di p.g. svoltasi invece con modalità tali da concretare, per quanto sopra esposto, i reati di lesioni personali anche gravi, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione.
30) Le considerazioni che precedono non possono non valere anche per il delitto di calunnia sub B), in quanto la Corte genovese, lungi dall' inferire illogicamente la responsabilità del G. in ragione dell'attività istituzionalmente svolta dal medesimo - come sostenuto dalla difesa onde assegnare una patente di liceità alle sollecitazioni dal G. rivolte al Ca. di redigere un'informativa completa, anche in punto delle riferite (false) resistenze incontrate dagli operanti all'interno della scuola "Diaz", per poi confrontarne il contenuto con quello delle altre relazioni -, ha enucleato precisi elementi a carico dell'imputato derivanti dal fallimento dell'alibi, non negato dalla stessa difesa, salvo a ricondurto a lacunosi e confusi ricordi del G. in un momento di grande agitazione, caratterizzato da assenza di un "preciso riferimento organizzativo", nonchè - lungi dal ridurre la responsabilità a quella sorta di "frammento filmico" lamentata dalla difesa - alla presenza costante del G. sul teatro delle operazioni, fino al conciliabolo tenuto con gli altri funzionar presenti e di cui lo stesso L. (che, ripetesi, teneva in mano le due bottiglie molotov contenute in un sacchetto) ha avuto modo di riferire allorchè ha ammesso che in detta occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle molotov.
In ordine, infine, al terzo motivo, riguardante la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, si è sopra osservato come gli atti pubblici de quibus abbiano natura fidefaciente, nè, in particolare, ha pregio la doglianza circa una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che vi è la sostanziale contestazione della predetta aggravante, essendo nel capo d'imputazione sub A) elencati tutti gli atti pubblici fidefacienti della cui falsità anche il G. è stato chiamato a rispondere ed in ordine ai quali si è compiutamente articolata tutta l'attività difensiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di G.F. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSO L..
31) Altra figura in posizione apicale è quella del L..
Come il G. non ha funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e si trova a Genova con un formale incarico di informazione e coordinamento con le Polizie estere. E' diretto collaboratore del Pref. L.B., capo dell'UCIGOS, che giunge in giornata a Genova con un preciso incarico avuto dal Capo della Polizia, come riferito dal teste A., sulla cui deposizione s'è detto più sopra.
La Corte d'appello ne ha inquadrato correttamente la figura nelle fasi precedenti l'azione presso il complesso "Diaz" e soprattutto ha rilevato l'anomalia, rimarcata anche da più fonti testimoniali, costituita dalla presenza di funzionar di vertice nell'ambito di una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., sulla cui legittimità formale non vi sono dubbi, così che non si ritengono di rilievo tutte le circostanze evidenziale in ricorso sul prodromi dell'operazione.
Peraltro, è importante rilevare come il ritenere che intenzione dei vertici fosse quella di risollevare l'immagine della Polizia, procedendo come linea direttiva ad arresti, non comporti il dar per scontato che fin dalla decisione di intervento presso la scuola "Diaz" vi fosse un preciso piano di arresti ad ogni costo, anche a costo di false incolpazioni a danno di chi venisse trovato nella scuola, nè che si fosse decisa una spedizione punitiva, per dar sfogo alle frustrazioni dei giorni precedenti.
Piuttosto, risulta dalle sentenze di merito che s'era determinata una situazione concreta molto rischiosa, con l'utilizzo di personale sovrabbondante e in assetto "militare", senza particolari direttive affinchè tensione e nervosismo - che, era noto ai vertici, serpeggiavano fra gli uomini - non prendessero il sopravvento in un'azione in vista della quale nessuno aveva segnalato la possibilità che si finissero per affrontare solo persone inermi.
Sempre dalle sentenze di merito appare che non vi sarebbe stata una vera e propria formale linea di comando dell'operazione, che la Corte d'appello ha ricostruito in linea di fatto sulla scorta delle risultanze processuali, non considerando le posizioni formali dei soggetti all'apice della gerarchia della Polizia presenti sul posto, che avevano cercato di defilarsi in qualche modo proprio con il riferimento a tali loro posizioni, sulla cui irrilevanza, ad avviso del Collegio la valutazione della Corte territoriale pare del tutto adeguata.
Nè ha fondamento la doglianza del ricorrente, che non sarebbe stata considerata la posizione del L.B.. Questi è stato sottoposto ad indagini in concorso con L. e G. e la Corte territoriale non ne ha valutato la posizione a causa del decesso avvenuto nel corso delle indagini preliminari, nè pare sia rilevante che L.B., presente, potesse dare precise disposizioni, laddove anche un eventuale intervento del capo deiruCIGOS non avrebbe potuto impedire a L. di opporsi (come s'è già rilevato) all'esecuzione di un ordine costituente palesemente reato, nè l'esecuzione del medesimo da parte sua sarebbe stata in alcun modo giustificata.
Risulta peraltro che, come ha rilevato la sentenza impugnata, G. e L., erano intervenuti in loco poco dopo lo sfondamento del cancello della scuola "Pertini", partecipando con tutto il peso della loro posizione di dirigenti apicali alla gestione dell'operazione, costituendo precisi punti di riferimento degli altri funzionari, come entrambe le sentenze hanno osservato.
E' pur vero che, come rileva il terzo motivo di ricorso, nella deposizione C. (vicario del Questore di Genova), esaminata anche nella trascrizione stenotipica, attesa la natura del rilievo del ricorrente, non si rinviene la frase che espressamente attribuirebbe al L. attività di comando e di direzione sul posto. Si tratta però di travisamento della lettera della verbalizzazione non decisivo, in quanto la deposizione in questione contiene un dato fondamentale: che, cioè, sul posto si trovavano figure di vertice della organizzazione della polizia - per quel che rileva in questa sede, L.B. ed il suo stretto collaboratore L., distolto dal suo incarico formale di Consulente Ministeriale per partecipare all'operazione, figure apicali che, secondo il C., mai avrebbero dovuto trovarsi in una situazione del genere, anche solo per questioni di sicurezza - la cui presenza (il riferimento espresso è a L.B., ma L. si trovava in posizione immediatamente inferiore) rendeva assolutamente imprescindibile per tutti gli operanti, anche a livello dirigenziale, di doversi rapportare a chi, come loro, aveva una tale posizione di supremazia nell'ambito dell'organizzazione gerarchica della polizia, e di doverne seguire le indicazioni.
La sentenza dimostra poi che quello di C. non era un mero accenno astratto, rilevando come proprio a L. si fosse rapportato N., quando gli aveva riferito i particolari dell'aggressione ritenuta poi falsa; come a L. venissero consegnate le molotov dopo che D.B., ricevutele da Tr., le aveva passate a C.; come fra L. e G., oltre ad altri, si sviluppasse quel colloquio, documentato con videoripresa, che aveva pacificamente per oggetto le bottiglie incendiarie tenute in mano da L..
La Corte di merito ha correttamente evidenziato (sulla base di una cronologia dei fatti che si è già osservato esser stata adeguatamente valutata) come L. e G. non si fossero defilati una volta giunti sul posto, ma, poco dopo lo sfondamento del cancello, fossero entrati nel cortile e nell'edificio, aggirandosi per i locali della scuola mentre erano in corso le violenze ( L. era stato riconosciuto dalla teste B. come presente nella palestra quando non erano ancora terminate le cd. "colluttazioni unilaterali"), e si fossero potuti rendere conto di quanto era avvenuto e degli esiti dell'intervento del personale operativo.
Un simile rilievo da quindi ragione della ritenuta loro consapevolezza circa l'uso spropositato che era stato fatto della violenza nell'occasione, per l'evidenza di quella che, s'è già rilevato sopra, era stata percepita come "macelleria messicana"; un esito dell'operazione che non poteva autorizzare esperti funzionari ad ipotizzare che vi fosse stata una resistenza tale da giustificarlo.
Alla loro presenza nell'edificio in quella fase la Corte territoriale ha poi ricollegato, in modo del tutto logico e plausibile, l'ampia possibilità che avevano avuto di rendersi conto dell'inesistenza delle bottiglie incendiarie nel luogo di accesso e passaggio dove, secondo i verbali redatti in seguito, si sarebbero dovute trovare, talmente evidenti da potersene attribuire la detenzione indistintamente a tutte le persone presenti.
Questo, con riferimento alle doglianze ampiamente sviluppate sull'ipotizzato inganno di Tr. a L., laddove la Corte di merito ha esaurientemente dimostrato che era evidente che le molotov provenivano dall'esterno della scuola, risultando che erano state consegnate a D.B. dopo un colloquio con Tr. - quando ancora non aveva con sè il sacchetto - e solo dopo che quest'ultimo aveva dato disposizioni a B. di prelevarle dal magnum e portarle da Piazza Merani al cortile della scuola, in modo che non poteva sorgere il dubbio che provenissero dall'interno, nè in D.B., nè in L. che proprio in quel luogo esterno le aveva immediatamente ricevute per il tramite di C..
Non è poi illogico che il possesso del sacchetto da parte di L. abbia il significativo rilievo attribuitogli dalla Corte d'appello quando ha valutato i movimenti ripresi nei filmati in atti;
infatti, D.B., esperto ufficiale di polizia giudiziaria, non si era preoccupato di far custodire in modo adeguato un reperto tanto prezioso e pericoloso, in attesa di consacrarne con un verbale il rinvenimento ed il sequestro, come era nei suoi poteri e doveri, ma l'aveva immediatamente consegnato a C. il quale, senza particolari cautele, l'aveva passato a L., privilegiando all'evidenza, sulle esigenze di tutela del reperto, la necessità che sul medesimo venissero prese rapide decisioni; ciò, in netto contrasto con i rilievi difensivi sul fatto che il giudice d'appello non avrebbe considerato che L. si trovava sul posto solo come osservatore ed accompagnatore di L.B., senza alcun potere di decisione.
La Corte territoriale, allora, non ha potuto che dedurre correttamente da tali comportamenti che, come per l'episodio N. (sulla cui falsità s'è già detto), anche per le molotov era necessario, indispensabile, il riferimento a L. (e a G.) per le decisioni da adottarsi, laddove evidentemente la situazione non faceva apparir chiaro che sarebbe stato sufficiente verbalizzare il sequestro, ma si presentava tale da richiedere una decisione sul da farsi, ai massimi livelli.
La sentenza da poi atto che L. - peraltro smentito da M. sulla circostanza di aver avuto da quello la notizia che il sacchetto era stato rinvenuto all'interno della scuola - aveva ammesso che nei momenti del ed conciliabolo, ripresi nel filmato, fra gli astanti si era proprio parlato delle molotov. Ordigni che poco dopo erano finiti sul telo nero, in mostra con le altre cose oggetto di sequestro all'interno dell'edificio.
La Corte di merito desume correttamente che si era deciso di accreditare il rinvenimento delle molotov all'interno della scuola anche dall'entusiasmo con cui proprio L. (in contrasto con l'asserita neutralità della sua presenza in loco) aveva parlato al teste F. del rinvenimento delle bottiglie in questione. Non ha fondamento, secondo il Collegio, l'osservazione al proposito del ricorrente, secondo cui si tratterebbe di circostanza non rilevante, perchè sarebbe stata ben comprensibile la soddisfazione del L., proprio per il rinvenimento delle bottiglie all'interno della scuola.
Invero, dovendosi escludere, per quanto sopra evidenziato, la fallace convinzione che le molotov fossero state trovate nell'edificio, una tale soddisfazione, nella piena consapevolezza che si trattava di ordigni non rinvenuti all'interno, non può spiegarsi altro che con l'intenzione del L. di avvalersene in qualche modo; modo manifestatosi successivamente, con l'esposizione delle bottiglie fra i reperti ed il successivo inserimento del sequestro nei verbali, posti a base anche dei provvedimenti cautelari adottati nei riguardi delle persone trovate all'interno della scuola.
In definitiva, del tutto correttamente e senza manifestare i denunciati difetti di logica consequenzialità, la sentenza del giudice d'appello ha ritenuto che i prevenuti, e nel caso di specie L., erano stati costretti a prendere atto che la perquisizione aveva avuto un esito fallimentare (le pretese "mazzette in alluminio" rinvenute, erano ad es. stecche metalliche dell'intelaiatura degli zaini estratte dai poliziotti dal loro interno sotto gli occhi di testimoni che ne hanno riferito) e che, in più, aveva sortito esito disastroso l'azione di "messa in sicurezza" della scuola, per le violenze e le lesioni provocate ai presenti, così che, da un lato, si faceva sempre più labile la possibilità di giustificare gli arresti e, dall'altro, ci si confrontava con una condotta degli operanti che avrebbe reso necessaria la denuncia e l'isolamento dei violenti, con i correlativi danni per l'immagine della Polizia.
Pur con questa inevitabile presa d'atto, s'era in ogni caso proceduto ad un arresto di massa giustificato da pretese resistenze, dal rinvenimento di oggetti scarsamente significativi, e dalla prospettazione di false circostanze come l'aggressione al N. ed il rinvenimento delle molotov.
Non è in definitiva censurabile la decisione della Corte territoriale quando rileva che, seppure i verbali e gli altri atti fossero stati redatti e sottoscritti da persone diverse, proprio l'intervento in prima persona dei funzionari di vertice ( L. in special modo per la gestione delle molotov) in ciascuna delle vicende più significative aveva rappresentato un concreto e determinante impulso per i sottoposti nella predisposizione dei falsi atti di p.g., alla quale avevano dato il loro concorso di istigazione e suggerimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di L.G. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.
RICORSO Ga..
32) Non è fondato il primo motivo del ricorso.
Si è censurata la sentenza del giudice d'appello per violazione di legge, sostenendosi che il verbale di perquisizione e sequestro ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all'atto di p.g. e che, chi non abbia partecipato all'attività, in ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati in verbale dati di fatto contrari al vero in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti.
In sostanza, se il verbale di perquisizione e sequestro attesta falsamente lo sviluppo dei fatti, il pubblico ufficiale che non vi abbia assistito ben potrebbe, secondo il ricorrente, con la sua sottoscrizione partecipare all'attestazione oggettivamente falsa, in ipotesi, per aver partecipato alla decisione di procedere a quell'attività o per aver compiuto mera attività di identificazione delle persone nei cui confronti l'attività s'era svolta, posto che le generalità di queste vengono indicate nel verbale, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito.
Il Collegio, al proposito, non può che ribadire quanto già osservato con riferimento ad analoghe doglianze nei ricorsi esaminati più sopra (n. 20) con argomentazioni che in questa sede possono esser riproposte integralmente.
Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 476 c.p. , comma 2, riferita all'art. 479, con riferimento agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione, nonchè alla legittimità della relativa contestazione nel procedimento. Anche in ordine alle tematiche poste con il motivo di ricorso in esame non si può che ribadire quanto già diffusamente osservato più sopra.
Il terzo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte.
Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena ed ostative al riconoscimento al prevenuto delle attenuanti generiche - del cui diniego il ricorrente si è doluto solo in sede di memoria - la natura del reato addebitato e la sua gravità, quale violazione dei doveri di fedeltà di quel funzionario di Polizia, che non era neppure entrato nell'edificio che attestava di aver perquisito, così che la falsità gli si poteva manifestare in tutta la sua enormità, facendo apparire la successiva sottoscrizione del verbale null'altro che la sua consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati.
Si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente - che proprio il non essere entrato nella scuola "Pertini" e non aver potuto rendersi conto delle falsità di quanto riferito nel verbale, sarebbe stato da valorizzare in sede di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, perchè non tiene conto che l'ipotesi d'accusa a suo carico per falso in atto pubblico ha per oggetto proprio la sottoscrizione di un verbale di attività a cui non aveva partecipato, prima che quella riferibile alle in-trinseche falsità concernenti le vicende documentate.
Per quanto riguarda gli episodi verificatisi all'interno della scuota "Pascoli", osserva il Collegio che la motivazione della Corte d'appello non presta il fianco alla doglianze del ricorrente, sviluppate con i motivi quarto e quinto di ricorso e con la memoria e motivi aggiunti.
La Corte di merito ha affrontato le argomentazioni con le quali il tribunale era giunto a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità del Ga. e le ha sottoposte a critica, con particolare rifermento alla loro lacunosità, ricostruendo sia le modalità dell'ingresso degli operanti nella scuola, sia le attività ascrivibili al Ga., con riferimento ad una pluralità di elementi di prova, ed in particolare alle dichiarazioni dell'imputato stesso.
Occorre innanzitutto osservare che, come già rilevato sopra, la motivazione della Corte territoriale non si basa solo su di una rivalutazione di segno opposto di contributi testimoniali acquisiti in primo grado, ma formula le proprie conclusioni sulla base di una valutazione complessa di diversi elementi di prova, per buona parte provenienti dall'imputato.
Con ciò non può che ribadirsi quanto osservato in premessa (n. 1) circa l'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. e la sua interpretazione, censurata dal ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza CEDU. La Corte d'appello ha evidenziato gli elementi da cui traeva la convinzione che l'ingresso nella scuola "Pascoli" non fosse stato frutto di errore, con riferimento a quelle fonti testimoniali che avevano collegato l'ingresso della polizia alla "Pascoli" con la visione da parte di alcuni degli operanti di persone che da quell'edificio stavano filmando l'azione di polizia alla "Pertini", iniziata 5 minuti prima, e che avevano dato atto che alcune delle pattuglie incaricate del controllo esterno, erano state appositamente incaricate di "perimetrare" proprio la "Pascoli", per intercettare eventuali fughe.
Ha rilevato come della presenza di cartelli che potessero trarre in inganno sulla denominazione della scuola non avessero parlato i poliziotti intervenuti, ma si trattasse di circostanza risultante dalla visione di alcune fotografie scattate in momenti successivi dai carabinieri durante le indagini; come il concreto svilupparsi dei fatti all'interno dell'edificio fosse stata la miglior dimostrazione della non casualità dell'ingresso in quella scuola; come dalle stesse dichiarazioni del Ga. fosse risultato che egli, nonostante avesse alle sue dirette dipendenze limitato personale della Questura di Nuora, fosse entrato nella suola insieme agii altri operanti, ed avesse percorso tutti i piani della scuola, con ciò dimostrando prive di fondamento le doglianze, poi sviluppate in ricorso, circa la sostenuta pretermissione di quegli elementi di prova che avrebbero dimostrato come fosse giunto sostanzialmente a cose fatte e si fosse trattenuto al secondo piano.
La Corte di merito ha diffusamente ed esaurientemente giustificato la propria valutazione che all'interno della scuola "Pascoli" si fosse verificata una vera e propria perquisizione, mirata alla ricerca di materiale audiovisivo, e comunque tale da rappresentare documentazione degli eventi, superando correttamente e in modo del tutto logico, sia le valutazioni formalistiche del tribunale sulla natura di quanto avvenuto nell'edificio, sia i rilievi riguardanti gli esiti delle successive indagini dei carabinieri.
Al proposito, rileva il collegio che il fatto che siano stati esaminati e poi danneggiati oggetti quali computers e cassette video (prelevate peraltro dal personale operante in un contesto di violenze per buona parte verbali, ma anche comportanti costrizioni fisiche, se non, in casi limitati, trascese a violenze) qualifica l'azione come perquisizione domiciliare perchè altro non è l'azione della polizia giudiziaria che entra in luogo di privata dimora di propria iniziativa con successiva, mirata, ricerca di oggetti specifici, nel caso, di quelli costituenti documentazione audiovisiva di quanto poteva vedersi da quell'edificio; arbitraria, per la mancanza di un provvedimento dell'A.G. e per la palese inesistenza di un oggetto della stessa, che fosse potenzialmente idoneo a giustificare un'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S..
Invero, come si ricava dalle motivazioni di merito e dalle prospettazioni del ricorrente medesimo, proprio il fatto che un accurato successivo accertamento dei carabinieri nel corso delle indagini aveva poi portato a rinvenire oggetti di un qualche rilievo, del tutto pretermessi e neppure cercati dalla polizia nella notte dei fatti, non tanto dimostra che quella non era stata una perquisizione, perchè non necessariamente una perquisizione dev'essere integrale, ben potendo avere un oggetto limitato, quanto piuttosto che quell'intervento (sia che fosse stato deciso preventivamente - Ga. stesso in ricorso sostiene di aver partecipato alle riunioni operative che avevano deliberato le perquisizioni - oppure a seguito della riscontrata presenza alle finestre della "Pascoli" di persone che riprendevano l'intervento nella scuola di fronte, come risulta dalla sentenza) aveva un oggetto ben preciso, i computers e le loro memorie di massa, fracassate oppure prelevate, e le videocassette, e aveva quindi un oggetto che non avrebbe mai giustificato una perquisizione d'iniziativa.
Ciò in stridente contrasto con la pretesa di sostenere che s'era trattato di un'azione dovuta ad errore.
Peraltro, la sentenza del tribunale da atto che l'On. M. intervenuta presso la scuola "Pascoli", si era messa in quei minuti in contatto con la Questura, con il Ministero e con i dirigenti nazionali del proprio partito, per cui la notizia che la polizia si trovava nella sede del centro stampa del GSF ed interveniva nei confronti di giornalisti ed avvocati era giunta ai vertici.
Non è, al proposito, insignificante l'indicazione rinvenibile in sentenza che proprio dai vertici della polizia, presenti in via Cesare Battisti, fosse giunta la disposizione di andarsene da quel luogo (peraltro 40 minuti dopo l'inizio), quando G. aveva invitato Ga., tramite F., ad uscire dalla scuola.
La Corte di merito ha adeguatamente giustificato la valutazione della situazione del Ga., in relazione alla sua posizione di responsabilità nell'ambito dell'intervento in oggetto, esaminando le dichiarazioni dell'imputato sui suoi movimenta sulle disposizioni date agli uomini sotto il suo comando e sul suo comportamento all'interno della scuola, e rilevando come, se anche aveva insistito per limitare la propria responsabilità alla gestione di pochi uomini, in realtà aveva ammesso di aver dato disposizioni che riguardavano la dislocazione del personale nell'intero edificio; ha poi evidenziato, in modo del tutto logico, come si trattasse di disposizioni, sulla messa in sicurezza di tre piani, che non avrebbero avuto alcun senso se riferite ai soli sei uomini giunti a Genova con lui da Nuoro, mentre sarebbero state del tutto efficaci se date, essendo egli il più alto in grado fra gli operanti, al resto del personale presente. Ha rilevato anche, il giudice d'appello, che l'imputato aveva avuto la possibilità, per sua stessa ammissione, di rendersi conto di tutte le condotte tenute dagli operatori, non solo dell'immobilizzazione dei presenti lungo i corridoi mediante ordini urlati e minacce, ma anche dei danneggiamenti gravi ed estesi, del tutto palesi, su cui non aveva ritenuto di intervenire, pur essendo nei suoi poteri - e fra i suoi doveri nella concreta situazione di fatto verificatasi - con ciò contribuendo al rinnovarsi ed al protrarsi dei comportamenti illegittimi.
Ha poi tratto corrette conclusioni sulla posizione di comando assunta dal Ga. con riferimento sempre alle sue dichiarazioni, di aver avuto da D. disposizioni sul da farsi, ed al fatto che l'ordine di abbandonare l'edificio era stato trasmesso da F. ancora, e proprio, a lui, con l'effettivo risultato che, a quell'ordine, tutti gli operatori che si trovavano all'Interno avevano lasciato l'edificio, ad ulteriore dimostrazione che Ga.
dava efficaci disposizioni a tutti i presenti.
A fronte di una motivazione del tutto corretta e priva di difetti di logica consequenzialità, perdono rilievo le diffuse doglianze del ricorso che evidenziano pretesi travisamenti della prova, laddove gli argomenti del ricorrente si pongono piuttosto come censura sul significato e sulla interpretazione di elementi di prova.
E' bene rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'unico "travisamento prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato l'art. 606, comma 1, lett. e), dovrebbe concernere il significante, non il significato. Il neointrodotto rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata per essere compatibile con il giudizio di legittimità non può difatti che essere inteso in senso stretto (classico) di rapporto di negazione sulle premesse, al giudizio di legittimità continuando ad essere estraneo ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capacità dimostrativa: ogni censura, cioè, con la quale si prospetti in via di mera contrapposizione dialettica l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito".
Le parti di verbalizzazione riportate in ricorso non possono pertanto essere interpretate al di fuori del contesto in cui sono inserite, che questa Corte non conosce e non può valutare, riguardando unicamente al "merito" gli aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto.
Nè il giudizio di legittimità può risolversi in "revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, al quale non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione di ogni tesi non accolta o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, quando le ragioni seguite emergano comunque compiutamente e il convincimento raggiunto risulti supportato da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti, le emergenze istruttorie, i possibili significati, che sono idonee e sufficienti a giustificarlo".
Non merita infine accoglimento il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale di Genova con riferimento all'assoluzione del Ga. dal delitto di peculato riferibile alle parti di computers asportate nel corso dell'operazione. Infatti non pare certo illogico o contraddittorio che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto la responsabilità del prevenuto In merito a quei comportamenti degli operanti che gli si manifestavano palesemente illegittimi, non abbia poi ritenuto sufficiente la prova di una sua partecipazione a condotte di appropriazione ascrivibili a singoli ignoti operatori che avevano asportato parti interne di computers non sottoponendole poi a sequestro.
E' del tutto legittimo che fa Corte di merito abbia ritenuto non potesse attribuirsi al Ga. la responsabilità per fatti costituenti sviluppi non necessari e non facilmente prevedibili della perquisizione e del danneggiamento.
Consegue la condanna di Ga.Sa. alla rifusione, nei termini di cui al dispositivo, delle spese processuali sostenute dalle parti civili.
RICORSO Fa..
33) Inammissibile è il ricorso di Fa.Lu., relativo al reato di percosse sub Z1, dichiarato prescritto in appello, dal momento che il prevenuto, sovrintendente capo della Polizia di Stato, è stato con assoluta certezza indicato dalla parte lesa H.A. come l'agente di polizia che, durante le operazioni di perquisizione eseguite all'interno della scuola "Pascoli", lo aveva afferrato torcendogli un braccio e colpendolo tre volte al viso, spingendolo in un angolo appartato del terzo piano dell'edificio scolastico, per condurlo infine nel seminterrato ed obbligarlo, prima di allontanarsi, ad inginocchiarsi.
H. - hanno evidenziato i giudici territoriali - ha riconosciuto il suo aggressore in sede di ricognizione di persona, eseguita con le forme dell'incidente probatorio, per cui del tutto inconferenti, oltre che sostanzialmente aspecifiche, si appalesano le doglianze relative alla asserita violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p..
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, attesa la già ricordata intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
RICORSI DEL RESPONSABILE CIVILE MINISTERO DELL'INTERNO. 34) Il ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno è infondato, con riguardo a tutte le doglianze che attengono alle posizioni degli imputati ed alla configurabilità dei reati loro ascritti, per i motivi che sono stati ampiamente enunciati con riferimento ai ricorsi dei singoli prevenuti.
Fondato pare invece il sesto motivo con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Ministero dell'interno, come responsabile civile, in solido con D.B.M. - per i reati contestati nel separato processo n. 5045/05 R.G. tribunale, sospeso per le condizioni di salute dell'imputato e poi riunito al processo principale - nonchè quale responsabile civile, in solido con Ga.
S. e Tr.Pi. per i reati di falso agli stessi contestati nel separato processo giunto alla fase del giudizio solo dopo la sentenza di questa Corte, che aveva annullato la sentenza di proscioglimento del G.U.P., riunito al principale in dibattimento solo nel 2008.
Secondo il ricorrente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una sentenza di condanna al risarcimento dei danni del responsabile civile per i reati ritenuti a carico del D.B. e per il delitto di falso ritenuto a carico del Ga. e del Tr., in quanto le parti civili costituite in ciascuno dei due processi non avevano richiesto la citazione del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in merito alle imputazioni ascritte ai predetti imputati, e, una volta riuniti i predetti al processo principale, non v'era stata alcuna richiesta di citazione a cura delle parti civili costituite nel processo principale.
Il responsabile civile si costituisce validamente nel processo a seguito di apposita citazione ad iniziativa della parte civile, divenendo In tal modo soggetto del rapporto processuale e della possibile condanna al risarcimento del danno a favore della persona offesa, in solido con la persona di cui sia stata affermata la responsabilità penale. La citazione deve avvenire "al più tardi per il dibattimento" dovendosi "assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità rispetto alle altre parti" (Sez. 4, n. 35612 del 30/4/2009), così che in mancanza di citazione, per l'assenza di una domanda validamente proposta nei suoi confronti con riferimento agli specifici addebiti oggetto del procedimento, non può essere pronunciata condanna al risarcimento anche a carico del soggetto che avrebbe potuto rispondere per i danni provocati dal delitto ascritto all'imputato.
Non si può poi condividere l'assunto della Corte di merito secondo la quale l'eccezione sarebbe stata improponibile per l'avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 491 c.p.p. per la proposizione delle questioni relative alla citazione del responsabile civile, in quanto la mancata citazione nei processi cd. satellite - circostanza da ritenersi accertata anche dalla Corte territoriale - non aveva dato luogo a possibili questioni da proporre in limine, mentre, al momento della riunione la situazione processuale era tale da non potersi neppure ipotizzare la proposizione della questione.
Inconferente appare il Collegio anche il riferimento della Corte di merito a giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, n. 10900 del 22/6/1990) che riteneva sanata la irritualità della mancata citazione del responsabile civile se effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, laddove invece una qualsiasi citazione rituale o irrituale non v'era mai stata.
Consegue, con annullamento della sentenza impugnata in parte qua, l'esclusione della responsabilità civile del responsabile civile Ministero dell'Interno per i fatti ascritti a D.B., Ga. e Tr. nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. Trib.; dal rigetto del ricorso sotto i restanti profili consegue poi la condanna del responsabile civile alla rifusione in favore di tutte le parti civili di cui al punto 15) del dispositivo delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascritti nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, D.B., Ga. e Tr..
35) Fondato è lo specifico ricorso del responsabile civile, Ministero dell'Interno nei riguardi dell'ordinanza emessa il 3.12.10 ai sensi dell'art. 130 c.p.p. dalla Corte di appello, con la quale la Corte territoriale ha inteso correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 18.5.2010, disponendo annotarsi in calce alla stessa la nuova determinazione delle spese di lite liquidate in primo grado, in favore anche dei soggetti i cui nominativi sono stati dalla Corte genovese aggiunti nel dispositivo dell'ordinanza.
Poichè però l'ordinanza in esame non è stata preceduta dall'udienza in camera di consiglio, secondo quanto prevede l'art. 130 c.p.p. , comma 2, che a tale riguardo richiama espressamente l'art. 127 c.p.p. , va accolto il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente degli altri, in quanto l'adozione de piano, ovvero senza la fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale, comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. (Cass., sez. 3, 16 gennaio 2009, n. 1460).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui essa è stata corretta dall'ordinanza 3.12.10 emessa dalla Corte di appello di Genova ai sensi dell'art. 130 c.p.p..
RICORSI DELLE P.C..
36) I ricorsi delle parti civili B.E. e G. E., madri, rispettivamente, di BA.GA.Sa. e di GI.Iv., persone offese vittime dei reati di lesioni che non hanno tuttavia causato conseguenze invalidanti di alcuna natura, non possono trovare accoglimento.
I giudici territoriali hanno infatti escluso, fornendo adeguata motivazione sul punto, che le due prevenute possano aver riportato pregiudizi, dai fatti di causa riguardanti i loro figli, economicamente valutabili, in assenza di specifiche prove circa l'incidenza negativa delle lesioni, dai diretti interessati riportate, nella vita e nei rapporti familiari.
Corretto è l'assunto, che prescinde dal riconoscimento o meno del diritto di tali soggetti - che non rivestono la qualifica di persone offese dai reati in esame - al risarcimento dei danni lamentati per effetto delle lesioni riportate dai propri figli, secondo cui i danni patrimoniali per spese, viaggi e cure mediche, tempo dedicato alla ricerca della verità e alla difesa dell'onorabilità dei figli, rientrano tra quelli liquidabili direttamente alle parti offese, maggiorenni e costituite, a loro volta, parti civili, ogni altro pregiudizio di carattere morale non essendo risultato - hanno convenuto i giudici territoriali all'esito di una valutazione fattuale che non può essere messa in discussione in questa sede - tale da varcare la soglia del danno risarcibile.
Del resto - osserva questa Corte - le stesse odierne ricorrenti non hanno negato, in sede di appello, la mancanza di prova dell'ammontare dei pretesi danni di cui pure è stato chiesto il ristoro, finendo con l'insistere, in questa sede, sull'esistenza di un danno diretto rappresentato dall'esborso economico sostenuto per la necessità di assistere i propri figli conviventi tratti in arresto per i fatti della scuola "Diaz" ed accusati di essere dei "black bloc", nonchè dall'aver subito uno shock che su di loro si era riverberato per la sorte dei figli.
Anche sotto tale profilo, peraltro, trattasi di danni direttamente liquidabili ai figli delle due ricorrenti, la cui condizione di stress per la sorte dei loro congiunti non è stata ritenuta - con un accertamento in fatto che non può essere rivisitato in sede di legittimità - aver determinato alcuna conseguenza invalidante nella vita delle due prevenute, essendosi comunque trattato - hanno evidenziato i giudici territoriali - di pregiudizi non meritevoli di tutela risarcitoria per non avere essi inciso in modo significativo nè sulla qualità della vita delle due ricorrenti nè sulle relazioni delle stesse con i loro congiunti.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle due ricorrenti al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, reputandosi dover dichiarare compensate le spese fra dette parti e gli imputati.
37) I ricorsi delle parti civili B.R., G. L., P.F., C.E., Co.
M., S.G., B.P., V.M. M., BR.Fr., F.E., FO.Ma., L.M., M.A., M.R., PO.Ga. e U.M. sono inammissibili.
Invero le decisioni sull'importo della provvisionale e sulle modalità della sua liquidazione nell'ambito del processo penale dipendono da valutazioni ampiamente discrezionali dei giudici del merito e non necessariamente motivate, e, per la loro natura di provvedimenti discrezionali e meramente delibativi, insuscettibili di passare in giudicato e destinati ad esser travolti dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, non possono essere impugnati in sede di legittimità (per tutte, Sez. 5, n. 40410 del 18/3/2004; Sez. 5, n. 32899 del 25/5/2011).
Consegue la condanna delle predette parti civili, singolarmente, al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, mentre sussistono giusti motivi per dichiarare compensate quelle fra dette parti e gli imputati.
LE SPESE. 38) Confermato quanto sopra indicato per ciascuna posizione circa la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, rileva il Collegio che per le parti civili indicate al punto 15) del dispositivo, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , ed a favore delle parti stesse, per la differenza.
Deve essere poi disposto il pagamento delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte:
dato atto dell'integrazione disposta con ordinanza in data 18 luglio 2012, nei termini di cui al successivo punto 5);
1) In accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata integrando lo stesso con l'inserimento, prima delle parole "visto l'art. 530 cpv. c.p.p.", delle seguenti espressioni:
"dichiara non doversi procedere nei confronti di C. G., M.S., D.N., F.F., Ci.Fa., D.S.C., Ma.Ma., D.N. D. e Ce.Re. in relazione al delitto di calunnia loro ascritto al capo D); nei confronti di Ca.Vi. in relazione al delitto di calunnia lui ascritto al capo G), nei confronti di N.M. e P.M. in relazione ai reati di calunnia loro rispettivamente ascritti ai capi L) ed N), nonchè di D.B.M. in relazione al reato di calunnia lui ascritto al capo 2) del proc. riunito N. 5045/05 R.G. Trib., in quanto estinti per prescrizione";
rigetta per il resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.
2) Dichiara inammissibile il ricorso di Fa.Lu. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
3) Dichiara non doversi procedere nei confronti di Ca.
V., B.F., T.C., Lu.Ca., Z.E., Ce.An., Le.Fa., S. P. e Co.Vi. con riguardo ai reati di lesioni gravi di cui al capo H) perchè estinti per prescrizione;
rigetta, in relazione al capo H), i ricorsi dei predetti agli effetti civili; rigetta i ricorsi dei menzionati imputati per i reati di lesioni semplici già dichiarati prescritti.
4) Rigetta il ricorso di FO.Mi..
5) Rigetta i ricorsi di:
- Ca.Vi. in relazione al capo F), ferma restando per il medesimo la pena inflitta per tale imputato dalla sentenza impugnata, pari ad anni tre e mesi tre di reclusione, con eliminazione di quella inflitta per il reato di lesioni aggravate come sopra dichiarato prescritto;
- G.F. e L.G. in relazione al capo A);
- C.G., M.S., D.N., F. F., Ci.Fa., D.S.C., Ma.Ma., D.N.D. e Ce.Re. in relazione al capo C);
- D.B.M. in relazione al capo 1) del proc. riunito N. 5045/05 R.G. Trib.;
6) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per N.M. e P.M. limitatamente alla pena loro inflitta per i reati di falso, rispettivamente ascritti ai capi I) ed M), pena che ridetermina in anni tre e mesi cinque di reclusione; rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati.
7) Rigetta il ricorso di Tr.Pi. agli effetti penali per i reati ascrittigli;
in accoglimento del ricorso del medesimo agli effetti civili, annulla le disposizioni civili della sentenza impugnata nei confronti delle parti civili diverse da C.B., P.R., Z. G., M.P.G., BA.GA.Sa., K.A.J., HE.VI.Do. e J.L.;
8) Rigetta il ricorso di Ga.Sa..
9) Rigetta i ricorsi di G.F. e L.G., C.G., M.S., D.M., F. F., Ci.Fa., D.S.C., Ma.Ma., D.N.D. e Ce.Re. in relazione al capo E), e di D. B.M. in relazione al capo 3) del proc. riunito N. 5045/05 R.G. Trib.;
10) Condanna G.F., L.G., C. G., M.S., D.N., F.F., Ci.Fa., D.S.C., Ma.Ma., D.N. D., Ce.Re. e D.B.M., singolarmente al pagamento delle spese processuali.
11) Rigetta i ricorsi di B.E. e G.E. che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, dichiarando compensate quelle fra dette parti e gli imputati.
12) Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili B. R., G.L., P.F., C.E., Co.Ma., S.G., Bi.Pa., V. M.M., Br.Fr., F.E., Fo.Ma., L.M., Ma.An., M.R., PO. G., U.M., che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, dichiarando compensate quelle fra dette parti e gli imputati.
13) In accoglimento del ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza in data 3 dicembre 2010 della Corte d'appello di Genova emessa ex art. 130 c.p.p..
14) Esclude la responsabilità civile del Ministero dell'Interno per i fatti ascritti a D.B., Ga. e Tr. nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. Trib.;
rigetta nel resto il ricorso del responsabile civile.
15) Condanna, in solido fra di loro:
G.F., L.G., C.G., M.S., D.N., F.F., Ci.
F., D.S.C., Ma.Ma., D.N.D., Ce.Re., D.B.M., Ca.Vi., FO.Mi., B.F., T.C., Lu.
C., Z.E., Ce.An., Le.Fa., S.P., Co.Vi., N.M., P.M., Ga.Sa., alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili:
G.S., BA.Ge., B.J.N., G.S., G.M.R., B.F.N., L. N.R., M.R.R., Soc. coop. Laboratorio 2001, ASS. Sind. COBAS, C.A., A.T., C.M., M.C., S.S., BE. M., O.H.K., S.J., C. I.T.H., C.B., P.R., Z. G., G.B.M., S.J., H. J.J., H.M.K., W.D., HE. M., Z.K., C.F., SC. G., N.M., M.P.G., A.F. R., D.S., M.F.A., B.V., BA.GA.Sa., B.S., D.N.A., MC Q.D., S.S., K.A.J., HE.VI.Do. e J.L., M.F. P., B.B.A., G.C., K. H., HE.VI.Do., Z.S., Z. L., W.T., S.M.F.J., O. K., W.K., B.R.A., P.V., G.P.L., N.C.F.C., M.F.D., S.B.F.J., P.M., ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI GENOVA, A.D.T., B.K.W., D.J. S., H.J., H.J., J.M., R.K.M., spese che liquida:
(..)
somme come sopra liquidate oltre accessori come per legge.
16) Condanna Tr.Pi. alla rifusione in favore delle parti civili - C.B., P.R., Z.G., M.P.G., BA.GA.Sa., K.A. J., HE.VI.Do. e J.L. - delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri imputati come sopra condannati (punto 15) in favore delle predette parti.
17) Condanna il responsabile civile Ministero dell'Interno alla rifusione in favore di tutte le parti civili di cui al punto 15) delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascritti nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, D. B., Ga. e Tr..
18) dispone per le parti civili sub 15), ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , e per la differenza a favore delle parti stesse;
dispone il pagamento delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2012