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Fuochi d'artificio provocano incendio: chi paga? (Cass. 48942/17)

25 ottobre 2017, Cassazione penale

Il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere".

L'obbligo di garanzia che grava su chi esercita una attività preicolosa impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poichè nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della prevedibilità è più alta, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito.

La mancata pulizia dell'area circostante dalla vegetazione idonea a prendere fuoco aumenta, e non dimunuisxe la responsabilià di chi mette in atto uno spettacolo pirotecnico, che può agevolmente rappresentarsi l'eventualità della possibile propagazione di un incendio.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 13/07/2017) 25-10-2017, n. 48942

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 9/12/2016 della Corte di Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Sentito per il ricorrente l'avv. CL del Foro di Reggio Emilia che chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 8.011.2013, affermava la penale responsabilità di F.M., in ordine al reato di cui all'art. 423 bis cod. pen. per aver cagionato l'incendio di una vasta zona di macchia mediterranea a seguito della ricaduta di materiale incandescente dopo l'innesco di fuochi pirotecnici (fatto commesso il (OMISSIS)). Al prevenuto si era contestato che, durante la sagra del pesce tenutasi nel Comune di (OMISSIS), aveva effettuato una rappresentazione di fuochi pirotecnici le cui scintille avevano attinto la sterpaglia presente sui luoghi cagionando un incendio sulle colline circostanti che aveva interessato un'area di circa 5 ettari di macchia mediterranea e aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per almeno due ore.

2. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna resa dal primo giudice. Il Collegio evidenziava che i motivi di gravame non avevano riguardato la ricostruzione dei fatti e il nesso causale tra lo spettacolo pirotecnico e l'incendio e che l'imputato non aveva adottato le necessarie cautele atte ad evitare le conseguenze dannose degli spari azionati.

Nè rilevava la circostanza che l'imputato avesse eseguito il medesimo spettacolo per vari anni sempre nella medesima area, non essendo perciò solo certamente esonerato dall'obbligo di accertarsi circa lo stato dei luoghi al fine di evitare lo svilupparsi di incendi. Nel caso di specie, era pacifico che l'area circostante era invasa da sterpaglie e arbusti che non erano stati ripuliti, nè i(mancato adempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di mantenere pulita la zona poteva esonerare l'imputato dalla propria responsabilità di idonea verifica dello stato dei luoghi in cui avrebbe dovuto operare.

3. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.M. a mezzo del difensore, denunciando vizio di violazione di legge e vizio motivazionale.

Era pacificamente emerso che lo spettacolo pirotecnico era stato autorizzato dal Comune e si era tenuto nella medesima area prescelta negli anni precedenti; si trattava di area pressocchè priva di vegetazione e situata nei pressi del letto del fiume. Per di più, lo spettacolo si era svolto alla presenza delle Forze dell'ordine, che pertanto era tenuta al controllo della idoneità del luogo. Inoltre, in base al disposto delle circolari ministeriali in materia, sarebbe spettato alle autorità locali di Pubblica Sicurezza il compito di individuare le aree adatte allo sparo dei fuochi di artificio. Nulla poteva pertanto essere rimproverato al ricorrente, posto che, in concreto, egli non aveva tenuto alcuna condotta imprudente.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". (Sez. 4, n. 27425 del 26/03/2009, Rv. 245110; Sez. 4, n. 3458 del 09/11/2004, Rv. 230897).

3. Va ricordato che colui che svolge un'attività pericolosa, sebbene consentita, quale è quella in questione, assume per ciò solo una "posizione di garanzia" al fine di prevenire eventuali rischi nei confronti dei terzi, che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi che tale attività si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare dai rischi suddetti. Tale obbligo di garanzia impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poichè nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della prevedibilità è più alta, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito.

4. Tanto premesso, correttamente si rileva nella sentenza impugnata come la circostanza che l'evento pirotecnico si svolgesse nel medesimo luogo da diversi anni non esonerava certo il gestore della ditta di fuochi pirotecnici dall'adozione delle idonee cautele atte ad evitare conseguenze dannose in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla sterpaglia circostante (verificatasi in concreto nel caso di specie).

Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha escluso che la competenza del Comune in ordine alla pulizia dell'area fosse idonea ad escludere la responsabilità dell'imputato, atteso che la possibilità di fare affidamento sulla altrui diligenza nell'espletamento dei propri compiti viene meno quando l'agente è gravato da un preciso obbligo di sorveglianza e controllo nei confronti dei terzi e, comunque, quando l'evento sia concretamente prevedibile.

Nel caso di specie l'imputato, nonostante la mancata pulizia dell'area circostante dalla vegetazione idonea a prendere fuoco, aveva proceduto ugualmente alla messa in atto dello spettacolo pirotecnico, pur potendo agevolmente rappresentarsi l'eventualità della possibile propagazione di un incendio.

5. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017