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"Firma le dimissioni o vieni licenziato", è violenza privata (Cass. 25597/19)

10 giugno 2019, Cassazione penale

L'oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento e il lavoratore dipendente, peraltro connotato da evidenti fragilità caratteriali, ben note all'imputato, e la possibilità che il lavoratore stesso subisse gli effetti negativi di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per ragioni disciplinari integrano, senz'altro, la piattaforma probatoria sufficiente a fondare il giudizio di concreta idoneità intimidatoria e quindi reato.

Cassazione penale

SEZIONE QUINTA PENALE

Sent., (ud. 14/05/2019) 10-06-2019, n. 25597

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile G.L., nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

L.G., nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest'ultimo;

TP SRL;

avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo.

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore;

Il difensore della parte civile ricorrente, avv. LR, si riporta ai motivi di ricorso. Conclude per l'annullamento con rinvio, al giudice civile competente. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese.

L'avv. P, conclude per l'accoglimento del ricorso, e per la inammissibilità del ricorso della parte civile;

L'avv. A, si associa alle conclusioni del Proc. Gen. Rigetto in subordine del ricorso della Parte civile ricorrente.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 29 marzo 2018, resa in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 21 gennaio 2016, ha riconosciuto L.G. responsabile, nella qualità di direttore dello stabilimento di (OMISSIS) della TP Srl., del delitto di violenza privata, commesso in data (OMISSIS) in pregiudizio di G.L., dipendente della compagine imprenditoriale indicata, costretto a sottoscrivere una lettera di dimissioni dal lavoro.

2. A motivo della decisione, la Corte di appello ha rilevato come non si potesse dubitare del fatto che il lavoratore, nel corso di un' interlocuzione con il caporeparto e con il direttore di stabilimento, originata da contestazioni relative al mancato funzionamento di uno strumento di lavoro, fosse stato indotto, contro la sua volontà, a vergare di suo pugno una dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro stipulato con la TP: recesso di cui la parte datoriale aveva immediatamente preso atto, tanto essendo comprovato dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa, siccome corroborate da elementi dimostrativi offerti dalle dichiarazioni dei genitori e di altri lavoratori, nonchè dal stesso tenore della manifestazione di recesso. Ha, invece, opinato che il fatto accertato dovesse essere meglio qualificato nei termini del delitto di violenza privata, piuttosto che in quelli del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, ritenuto dal primo giudice, ovvero nei termini del delitto di estorsione, alla stregua di quanto preteso dall'appellante parte civile, posto che di tale ultima fattispecie di reato non ricorrevano nè l'elemento oggettivo, nè quello soggettivo, essendosi la condotta costrittiva del L. inserita in un iter procedimentale, esso solo idoneo a determinare il danno patito dal lavoratore estromesso dalla società, e non essendo stata connotata dal dolo di far conseguire alla società un ingiusto profitto, atteso che vi erano le condizioni per far ritenere che il G. non fosse idoneo a svolgere le funzioni cui era stato adibito. In considerazione dell'insufficienza delle dimissioni forzate del lavoratore rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, ha, infine, escluso di poter far luogo alla dichiarazione di nullità delle dimissioni.

3. L'illustrata decisione è impugnata dall'imputato e dalla parte civile.

3.1. L'imputato L.G., per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

- Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 610 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 578 c.p.p., sul rilievo che la minaccia utilizzata per costringere il G. a vergare la dichiarazione di recesso dal lavoro era stata realizzata prefigurando mali del tutto irrealizzabili e, quindi, oggettivamente inidonei a fungere da elementi di pressione sula volontà del destinatario della presunta costrizione.

- Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, da inosservanza dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. e da travisamento della prova stessa, sul rilievo che la ricostruzione del fatto siccome effettuata dai giudici di merito era smentita dagli elementi in fatto desumibili dai documenti allegati al ricorso (lettera di accettazione delle dimissioni e relativo file audio) e dal contenuto delle dichiarazioni dei testi G.B. e M.A..

3.2. La parte civile G.L., per il tramite del proprio difensore, ha depositato due distinti atti di impugnativa - il primo in data 25 giugno 2018 e il secondo in data 4 luglio 2018 - articolati, ciascuno, su quattro motivi, deducenti le medesime ragioni, enunciate nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..

- I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. I) denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41 e 629 c.p. e art. 2118 c.c., e il vizio di motivazione, sul rilievo che il fatto siccome accertato era da sussumere nel delitto di estorsione, posto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni del- lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, di talchè il danno patito dal lavoratore dipendente, nel caso censito, risultava essere strettamente correlato alla condotta costrittiva dell'imputato, essendo ininfluente il comportamento degli organi societari di accettazione delle dimissioni.

- I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. II) denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 629 c.p., e il vizio di motivazione, sul rilievo che era pienamente integrato nella fattispecie in disamina il dolo di estorsione, non essendovi prova che l'imputato avesse agito per assecondare la politica aziendale contraria al mantenimento in forza all'azienda di un lavoratore non all'altezza delle mansioni assegnategli.

- I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. III) denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 185 c.p. e artt. 1324 e 1318 c.c., e il vizio di mancanza di motivazione, in relazione al diniego di dichiarazione della nullità delle dimissioni.

- I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. IV) denunciano l'inosservanza del D.M. n. 55 del 2014 e il vizio di mancanza di motivazione in punto di liquidazione delle spese sostenute nel primo giudizio, questa essendo stata effettuata senza tener conto dei parametri previsti nel detto decreto e, comunque, non per singole voci ma in unica soluzione.

4. Con memoria in data 29 aprile 2019, il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo è destituito di giuridico fondamento.

E' jus receptum, infatti, che l'idoneità della minaccia, costitutiva del delitto di violenza privata, sussiste in presenza di un'oggettiva riconoscibilità del male ingiusto, siccome desumibile dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851), non rilevando l'improbabilità che il male prospettato si verifichi effettivamente. Sicchè, anche la richiesta riconducibilità del male ingiusto prospettato alla sfera di azione e di volizione dell'agente non deve essere apprezzata in astratto, ma con criterio medio, in relazione alle concrete circostanze del fatto e ai rapporti tra l'autore e la vittima del reato (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B., Rv. 257951).

Ne viene che, nella situazione data, l'oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento della TP e il lavoratore dipendente, peraltro connotato da evidenti fragilità caratteriali, ben note all'imputato, e la possibilità che il lavoratore stesso subisse gli effetti negativi di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per ragioni disciplinari integrano, senz'altro, la piattaforma probatoria sufficiente a fondare il giudizio di concreta idoneità intimidatoria dell'agire del L. alla stregua dei parametri evocati, non dispiegando alcuna incidenza sulla riconoscibilità delle condotte tenute come intimidatorie il dato che i mali ingiusti prospettati (l'annotazione sul libretto di lavoro del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro) fossero inesistenti o improbabili, perchè dipendenti da fattori eziologici e volontaristici indipendenti dall'imputato, poichè la conoscenza di tali fattori fuoriesce da quella propria dell'uomo medio.

La spiegata argomentazione esclude la riconoscibilità "ictu oculi" della insussistenza del fatto ascritto all'imputato o della sua rilevanza penale: tanto preclude - in applicazione del dictum delle Sezioni Unite Tettamanti, di cui alla sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427401 - la possibilità, in presenza della estinzione del delitto di violenza privata per prescrizione, la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, posto che ciò è consentito: "soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".

1.2. Le diffuse e promiscue censure articolate con il secondo motivo, siccome protese a far valere il vizio di motivazione, sono inammissibili perchè dedotte senza tener conto del principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 - dep. 22/02/1993, Marino e altri, Rv. 192471).

2. Il ricorso della parte civile è inammissibile.

2.1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per genericità, nulla avendo la ricorrente parte civile specificamente allegato in ordine al proprio interesse ad impugnare una sentenza che, comunque, aveva genericamente condannato l'imputato al risarcimento del danno in suo favore.

2.2. E' d'uopo rammentare che la giurisprudenza di legittimità appare divisa sul tema della legittimazione della parte civile ad impugnare una sentenza che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in relazione ad un titolo di reato diverso rispetto a quello contestato.

A fronte dell'indirizzo interpretativo secondo il quale, ferma la legittimazione, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorchè da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011 -dep. 2012, Martinez, Rv. 252164; Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, Gunnella, Rv. 223769; Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi, Rv. 218427), si staglia, in effetti, l'orientamento secondo il quale la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato è stato condannato, anche nell'ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e oggetto della costituzione di parte civile, rimanendo alla parte civile soltanto la possibilità di sollecitare l'impugnazione del P.M., che potrà rigettare l'istanza con decreto motivato (Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, Palmieri, Rv. 209643; Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, Arancio, Rv. 218687): e ciò anche nel caso in cui: "da detta diversa qualificazione giuridica derivi una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, atteso che tale impugnazione attiene esclusivamente a profili penali, non consentiti dall'art. 576 c.p.p., e la sentenza non pregiudica gli interessi concernenti l'obbligazione risarcitoria in ipotesi nascente dal fatto stesso" (Sez. 1, n. 2874 del 10/07/2018 - dep. 22/01/2019, Blanda, Rv. 274800; Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, Cannone, Rv. 228407).

2.3. Nondimeno da parte di questa Corte (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 - dep. 27/03/2017, P.C. in proc. Shi, Rv. 269752) si è osservato che: "La condanna generica al risarcimento del danno non esclude la eventualità che il giudice affermi la concreta sussistenza del cd. "danno conseguenza" (l'an del danno risarcibile), demandandone al giudice civile la sola liquidazione (il quantum)": tanto sul rilievo che da parte delle Sezioni civili si è insegnato che: "la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso"(Sez. Un. Civ., n. 4549 del 25/02/2010, Rv. 611796) e che:" In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato"(Sez. 3 civ., n. 16113 del 09/07/2009, Rv. 608754), sicchè non sono vincolanti, per il giudice civile, "le valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile" (Sez. 3, n. 8360 del 08/04/2010, Rv. 612361; Sez. 6 -3 civ., n. 14648 del 04/07/2011, Rv. 618452).

Ciò perchè, secondo quanto previsto dall'art. 185 c.p., comma 2, non diversamente da quanto dispone sul punto l'art. 2043 c.c.in tema di fatto illecito civile, il reato (fatto ingiusto/danno evento) obbliga al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (danno conseguenza) solo quando lo "abbia cagionato". Il danno risarcibile, insomma, non costituisce conseguenza scontata e automatica di ogni reato, dovendo comunque essere oggetto di accertamento nella sua sussistenza e consistenza (Sez. U. civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento".

2.4. La questione dell'incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica del fatto deve, perciò, essere correttamente impostata alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono.

Se la diversa qualificazione giuridica deriva da una diversa ricostruzione del fatto, quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione giuridica data al fatto in sede penale, bensì il fatto stesso nella sua dimensione illecita la cui diversa ricostruzione la parte civile è legittimata a contestare (salvo allegarne il concreto interesse); se la diversa qualificazione giuridica accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poichè tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile. Al giudice civile, infatti, non interessa tanto il reato, quanto - piuttosto - il "fatto illecito" (tant'è che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell'imputato).

2.5. Tanto chiarito, va, allora, evidenziato come la parte civile, quand'anche in astratto legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito, in presenza della ridetta condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno per il delitto di violenza privata, avrebbe dovuto fare menzione nella spiegata impugnazione degli specifici profili, scaturiti dall'accertamento in fatto compiuto nel giudizio penale, conducenti nel senso dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, suscettibili di riverberarsi in maniera decisiva nel giudizio da compiersi da parte del giudice civile in sede di determinazione del quantum del danno da reato; nulla avendo, quindi, allegato in ordine al concreto interesse a contestare la qualificazione giuridica data al fatto dal giudice penale, i motivi che ad essa si riferiscono sono inammissibili.

2.6. L'estraneità della "declaratoria di nullità delle dimissioni" all'ambito delle statuizioni che è consentito pronunciare al giudice penale all'esito del giudizio, ai sensi degli artt. 529 - 543 c.p.p., determina l'inammissibilità anche delle censure di cui al terzo motivo.

2.7. Il quarto motivo è parimenti inammissibile per genericità.

Pur se dedotto con riferimento ad una nota spese e ad una memoria depositata nel giudizio di appello, va evidenziato come non siano stati specificamente indicati i passaggi di tali scritti che sarebbero stati dalla Corte di appello preteriti (determinando così il vizio di omessa motivazione) o travisati (dando luogo in tal modo al vizio di contraddittorietà della motivazione).

Quanto al profilo della inosservanza del D.M. n. 55 del 2014 va, comunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale: "In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa" (Sez. 4, n. 16019 del 14/03/2002, P.C. e Pantaleoni, Rv. 221944), non essendo, all'uopo, sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443).

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2019