Non commette reato chi filma in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22221/17
Presidente Palla – Relatore Micheli
Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa ex artt. 129 e 453 cod. proc. pen. dal Gip dello stesso Tribunale a seguito di una richiesta di decreto penale di condanna avanzata nei confronti di Fr. Di Me.. All'imputato era stato addebitato il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., sul presupposto che egli avrebbe filmato alcuni rapporti sessuali avuti con la convivente Iv. Se., all'insaputa di quest'ultima; secondo il giudicante, tuttavia, il delitto de quo non sarebbe configurabile, atteso che le scene riprese riguardavano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che avevano avuto svolgimento in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora, senza dunque che altri vi avessero interferito. Il video in questione, del resto, non era stato certamente divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma, e solo in questo caso sarebbe stato ravvisabile un (diverso) illecito penale.
Il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della norma incriminatrice, facendo osservare che le pronunce giurisprudenziali richiamate dal Gip a sostegno delle proprie tesi sarebbero isolate e comunque non conferenti: ad avviso del P.M., l'art. 615-bis cod. pen. tutela la riservatezza e la libertà domestica, e pone un presidio della vita privata nei riguardi di chiunque ponga in essere, indebitamente, condotte idonee a violarla. Ne deriva che avrebbe dovuto assumere carattere decisivo, in chiave accusatoria, il rilievo dell'accertata mancanza di consenso da parte della Se. non già alla diffusione delle immagini, ma alle riprese come tali. Il Procuratore della Repubblica invoca a sua volta precedenti di questa Corte, che ritiene indicativi della correttezza delle tesi in diritto qui prospettate.
In data 22/12/2016 è stata depositata una memoria da parte del difensore dell'imputato, con la quale si mira a confutare le argomentazioni dell'impugnante e si sottolinea che la presunta persona offesa, come emerso da pacifiche acquisizioni istruttorie, era certamente consapevole sia dell'installazione di una videocamera, sia della circostanza che la stessa veniva attivata in occasione dei rapporti anzidetti. Secondo la difesa del Di Me., il Gip avrebbe correttamente interpretato il dato normativo, ed appare del tutto condivisibile l'orientamento espresso da questa Sezione nell'unico precedente (richiamato nella sentenza in epigrafe) che risulta essersi occupato di una vicenda sovrapponibile a quella di cui all'odierna fattispecie.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come appena ricordato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che invece sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte; mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato» (Cass., Sez. V, n. 1766/2008 del 28/11/2007, Ra. Ch., Rv 239098).
I principi richiamati meritano ancora piena condivisione, atteso che la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi, rispetto agli atti della vita privata che ne sono oggetto, risulti estraneo: ergo, chi partecipa, con l'assenso dell'offeso, alla scena in questione (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere soggetto attivo del reato. La conclusione ora illustrata appare coerente con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del citato art. 615-bis, anche in casi diversi: infatti, il delitto de quo è stato ravvisato nella condotta di chi, «con l'uso di una macchina fotografica, si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea, esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area di intimità e riservatezza» (Cass., Sez. V, n. 36032 dell'11/06/2008, Mi., Rv 241587); mentre, per converso, il medesimo reato «non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei» (Cass., Sez. V, n. 44156 del 21/10/2008, Go., Rv 241745).
Va ulteriormente puntualizzato che non può intendersi decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia autore: quel che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato, con la conseguenza che risponde del reato anche chi predispone una videocamera nel bagno di casa sua per carpire immagini di chi (convivente od ospite che sia) vi si trattenga per accudire alla propria persona; non ne risponde, invece, il padrone di casa che si fa la doccia insieme con il suddetto convivente od ospite, con il consenso di entrambi a condividere quella dimensione privata, e pur decida di riprendere la scena all'insaputa dell'altro. Ergo, il delitto deve ascriversi anche a chi predispone strumenti per registrare le telefonate che il coniuge effettui dall'apparecchio installato presso il comune domicilio (v. Cass., Sez. V, n. 8762/2013 del 16/10/2012, S.), ovvero al titolare di uno studio professionale che occulti un cellulare nella toilette per spiare le impiegate, senza l'assenso del personale (v. Cass., Sez. III, n. 27847 del 30/04/2015, R.): nei casi appena evidenziati, il soggetto attivo non poteva intendersi partecipe delle telefonate o dei contesti di intimità in questione.
Né, infine, va conferita decisività alla particolare "privatezza" della scena ripresa: il discrimine tra l'interferenza e la condotta lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì - si ripete - dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia o meno estraneo. Perciò, nella fattispecie concreta, il reato non sussiste non già perché le immagini carpite (e certamente non divulgate) riguardavano rapporti sessuali, ma perché l'avente diritto - la Se. - aveva ammesso il Di Me. a quella sfera di intimità: a identiche determinazioni sarebbe stato doveroso pervenire, dunque, laddove la donna fosse stata intenta a cucinare e l'imputato si fosse trovato normalmente al suo cospetto, con un telefonino nascosto ed utilizzato in funzione di videoripresa.
2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
Considerata la peculiarità della fattispecie, riguardante reati che si assumono commessi tra soggetti già in rapporto di convivenza, la Corte ritiene doveroso -ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.