In fase di convalida dell'arresto o del fermo il vaglio a cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale.
Il fermo di indiziato di delitto di cui all'art. 384 c.p.p. è subordinato all'esistenza di un fondato pericolo di fuga dell'indagato: ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicchè lo stesso non può essere ipotizzato, nè ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), nè della relativa pena edittale.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sent., (ud. 04/10/2016) 06-12-2016, n. 52009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere -
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Napoli;
nel procedimento nei confronti di:
G.G., nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto che l'accoglimento del ricorso, specificando che il fermo è stato legittimamente disposto.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 21/4/2016, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non convalidava il fermo eseguito dalla Polizia Giudiziaria in data 18/4/2016 nei confronti di G.G., indagato in ordine al delitto di tentata rapina aggravata con recidiva reiterata specifica, ed applicava, allo stesso, la misura cautelare della custodia in carcere.
In particolare, quanto alla mancata convalida del fermo, il giudice per le indagini preliminari così motivava: " Rilevato che il fermo è stato operato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., in quanto la spontanea costituzione del prevenuto presso il Centro penitenziario di Secondigliano in data 18/4/2016 vale a ad escludere il pericolo di fuga. Nè depone in senso contrario l'annotazione di PG. relativa allo stato di irreperibilità del predetto dal momento in cui l'accertamento veniva effettuato presso l'abitazione della convivente del G. in data 14/4/2016 alle ore 10,00 circa e quindi a meno di ventiquattro ore dalla realizzazione del fatto e non veniva più reiterato nei giorni successivi. Che l'indagato è stato posto tempestivamente a disposizione del P.M. in quale nei termini di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1, ha richiesto la convalida a questo GIP e che all'odierna udienza di convalida si proceduto nei termini di cui al comma 2;
che il titolo di reato per cui si procede consente il fermo, non convalida il fermo di G.G.".
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice per le indagini preliminari aveva operato una inammissibile valutazione ex post del pericolo di fuga, senza tener conto dell'annotazione di P.G. che attestava l'assenza del G. presso l'abitazione della convivente.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento con conseguente dichiarazione della legittimità del fermo effettuato dalla Polizia Giudiziaria in data 18/4/2016 nei confronti dell'indagato.
Deve al riguardo premettersi che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo il vaglio a cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale.
Ciò vale anche con specifico riferimento all'istituto del fermo di indiziato di delitto di cui all'art. 384 c.p.p., la cui adozione è subordinata all'esistenza di un fondato pericolo di fuga dell'indagato. Ed al riguardo non può che ribadirsi che, ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicchè lo stesso non può essere ipotizzato, nè ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), nè della relativa pena edittale (sez. ord. n. 3364 del 09/06/1998, Rv. 211022).
Ed ancora occorre ribadire che il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacchè per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (sez. 1 n. 780 del 9/2/1998, Rv. 209854; sez. 2 n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048).
Ora nel caso di specie, come correttamente evidenzia il P.M. ricorrente, le ricerche dell'indagato, erano state indirizzate, nell'immediatezza della rapina, alla ricerca dell'indagato presso l'abitazione della convivente, ove egli risultava irreperibile sicchè in tale momento poteva dirsi concretizzato il pericolo di fuga atto a legittimare il successivo fermo, a nulla rilevando la successiva costituzione presso il carcere di Secondigliano, il 18/4/2016, all'esito della intervenuta confessione dei correi, non idonea ad incidere in alcun modo sulla valutazione compiuta ex ante dal Pubblico Ministero.
2. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità del fermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità del fermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016