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Fermato in strada con coltello dopo aver minacciato di morte la vittima al telefono: è tentato omicidio? (Tr. Rovereto, 89/20)

1 settembre 2020, Tribunale di Rovereto

Una volta ritenuto in fatto che la proclamata volontà di uccidere il fratello sia effettiva e reale, e non meramente fittizia, ed una volta ritenuto che l’unico ragionevole sviluppo dell’azione sia un’aggressione a mano armata al fratello, il requisito della direzione univoca a commettere un omicidio è pienamente integrato, se l’imputato viene fermato dalle forze dell’ordine a soli 50 mt. dalla destinazione.

La condotta, pertanto, di brandire il coltello e di dirigersi contro il fratello, che certamente è una condotta meramente preparatoria e non formalmente esecutiva del delitto di omicidio, è comunque talmente vicina rispetto all’obiettivo preso di mira, sia sul piano temporale che su quello spaziale, da far ritenere che avrebbe portato, con un apprezzabile  grado di probabilità, alla realizzazione del reato.

Infatti l’effettiva e dichiarata volontà di uccidere, il grave contesto relazionale ed emotivo, la pregnanza del movente e la fermezza dimostrata anche al cospetto dei vigili portano a ritenere, in fatto, che l’imputato se non fosse stato fermato avrebbe aggredito il fratello col coltello al fine di ucciderlo e ciò è quanto basta per ritenere integrato il tentato omicidio.

Il requisito dell’univocità degli atti deve ritenersi, pertanto, sussistente.

deve rispondere di tentato omicidio il soggetto che aggredisca un soggetto sicuramente più forte fisicamente con un’arma potenzialmente letale e pur non essendovi certezza sull’esito a causa, appunto, dell’opposizione della vittima. Anche in tal caso, infatti, certamente ricorrente è un concreto pericolo alla vita umana e, pertanto, è integrata l’offesa tipica dell’omicidio tentato.

  

 

TRIBUNALE  DI   ROVERETO

in composizione collegiale

SENTENZA  n. 20/89
data 26.06.2020 

 composto dai Magistrati:

 1) Dott.  Riccardo Dies         Presidente  Est.re

2) Dott.  Fabio Peloso           Giudice

3) Dott. ssa Giulia Paoli        Giudice

all’udienza del 26.06.2020, ha pronunciato e pubblicato  mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

 S E N T E N Z A
- art. 533 c.p.p. –

nei confronti di:

 XXX nato a ** il ** ed ivi residente e con domicilio dichiarato in *** attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare in carcere                                    

DETENUTO  -  PRESENTE

difeso di fiducia dall’Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto

 IMPUTATO

- del reato p. e p. dagli artt. 56, 575 e 577, comma 2, c.p., perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del fratello S. M.. Condotta consistita, dopo avere preso la decisione di uccidere il fratello a seguito di dissidi familiari inerenti il tentativo di suicidio del padre S. D. avvenuto il 22 settembre, nell’essere uscito dalla propria abitazione portando con sé due coltelli (uno dei quali da cucina con lama appuntita e della lunghezza di cm 20 impugnato nella mano sinistra e l’altro, senza manico, “da sopravvivenza” con una lama appuntita della lunghezza di cm 8 custodito nella tasca posteriore destra dei pantaloni) con l’intenzione dichiarata alla sorella, S. V., di andare ad uccidere il fratello sul luogo di lavoro di quest’ultimo (sala giochi denominata ** sita alla via **  in R.); nell’essersi velocemente e con ferma determinazione e risolutezza diretto a piedi verso il predetto luogo di lavoro dove si trovava in quel momento il fratello, luogo che   non    riusciva  a   raggiungere   solo  a  seguito  del   pronto intervento della Polizia Locale (sopravvenuta a seguito della richiesta di aiuto effettuata ad una pattuglia dalla sorella S. V. e di ulteriori richieste effettuate al 112 da persone che avevano visto lo S.) alla quale manifestava nuovamente il proposito criminoso con le seguenti parole: “Vado ad uccidere quell’infame di mio fratello. Voi non c’entrate niente e non vi voglio fare del male”. Reato non giunto a consumazione soltanto per l’intervento delle Forze dell’Ordine che riuscivano, in *** (a circa 50 metri dall’obbiettivo), a bloccare lo S. con la forza e a disarmarlo ammanettandolo, con il medesimo che ribadiva comunque la sua ferma volontà di uccidere il congiunto con le seguenti parole: “se non lo uccido oggi lo ucciderò in futuro”. Con l’aggravante dell’avere commesso il fatto contro il fratello.

 - del reato p. e p. dall’art. 337 c.p., perché usava violenza per opporsi all’Isp. D. F.  e agli Agenti B.F. e M.R. , tutti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Intecomunale ***, intervenuti per bloccarne il proposito criminoso descritto al superiore capo a), dimenandosi con forza per cercare di svincolarsi dalla loro presa e costringendoli in tal modo ad ammanettarlo.
 

- del reato p. e p. dall’art. 4, commi 2 e 3, l. n. 110/1975 e 61 n. 2) c.p., perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione due coltelli (dei quali uno da cucina con lama appuntita e della lunghezza di cm 20 impugnato nella mano sinistra e l’altro “da sopravvivenza” con una lama della lunghezza di cm 8 custodito nella tasca posteriore destra dei pantaloni). Con l’aggravante dell’avere commesso il reato per eseguire quello di cui al superiore capo 1).
 

Con la recidiva reiterata e specifica.

 In R., il 27 settembre 2019.

 persone offese :

S. M., nato a ***

Isp. D. F. , Ag. B.F. e Ag. M.R.  tutti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale ***;

 Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott. F.  De Angelis e dell’Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, difensore di fiducia dell’imputato.

 Le parti hanno concluso come segue: il PM chiede la condanna dell’imputato alla pena di anni 7 e mesi 9 di reclusione, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione sub reato di cui al capo 1) più grave e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; il difensore dell’ imputato chiede l’assoluzione per i reati di cui al capo 1) e 2) perché il fatto non sussiste e la condanna al minimo della pena per il reato di cui al capo 3).

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con rinvio a giudizio del GUP presso il Tribunale di Rovereto dd. 05.03.2020 il nominato in oggetto era tratto a giudizio per rispondere dei reati in rubrica indicati.

All’udienza del 17.04.2020, svoltasi in presenza dell’imputato detenuto ed in deroga alla sospensione dei procedimenti penali prevista dalla legislazione di emergenza conseguente all’epidemia da Covid-19, trattandosi di procedimento penale con misura personale (custodia in carcere) in corso nel quale il difensore dell’imputato ha richiesto espressamente si proceda ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b),  nr. 2) d.l. n. 12 del 2020 (cfr. memoria difensiva dd. 08.04.2020 e come ribadito a verbale di udienza dd. 17.04.2020), veniva pronunziata ordinanza di svolgimento del dibattimento a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, comma 3 c.p.c.

Preliminarmente il difensore reiterava la richiesta di patteggiamento alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione, limitatamente ai reati sub 2) e 3), già avanzata in sede di udienza preliminare ed il PM reiterava il diniego di consenso. Veniva quindi aperto il dibattimento, ammessa la richiesta della difesa di perizia psichiatrica sull’imputato, ammesse le prove orali ed acquisite le prove documentali prodotte dalle parti.

Alle successive udienze del 15 e 26.05.2020, respinta l’eccezione preliminare di incostituzionalità e di nullità avanzata dalla difesa riguardo alla legislazione emergenziale che impone lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, esaminati i testi, l’imputato ed il perito,  le parti concludevano come in epigrafe.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. Questioni preliminari.

 L’imputato va dichiarato colpevole di tutti i reati contestatigli, emergendo dall’istruttoria dibattimentale svolta la piena prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dei relativi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

 Preliminarmente occorre approfondire la motivazione dell’ordinanza di rigetto delle questioni preliminari sollevate dalla difesa resa all’udienza del 15.05.2020, riguardo allo svolgimento del dibattimento a porte chiuse.

 La difesa ha richiesto, in via principale, che il dibattimento fosse svolto a porte aperte, sollecitando un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, della legislazione di emergenza e, qualora detta interpretazione fosse ritenuta impraticabile, ha eccepito in via subordinata l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 117 Cost., attraverso il parametro interposto rappresentato dall’art. 6, § 1 della CEDU, dell’art. 83, comma 7 lett. e) d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2020 (cfr. memoria difensiva depositata all’udienza del 15.05.2020).

In caso di rigetto delle indicate richieste ha, infine, eccepito la nullità di tutto il dibattimento per violazione dell’art. 471 c.p.p.

 All’udienza del 15.05.2020, sul presupposto dell’impossibilità di aderire all’interpretazione adeguatrice proposta dalla difesa, il Collegio ha confermato lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse e respinto l’eccezione di incostituzionalità, per manifesta infondatezza, limitandosi ad osservare come “la normativa emergenziale finalizzata a contrastare il contagio da Covid-19 sia pienamente compatibile con le norme costituzionali ed anche con l’art. 6 CEDU, trattandosi di norme finalizzate a tutelare l’interesse sovraordinato della salute pubblica e della sicurezza nazionale”.

 Come è noto la garanzia del pubblico dibattimento non trova riconoscimento esplicito nella nostra Costituzione ma, come correttamente argomentato dalla difesa, è comunque tradizionalmente riconosciuto come principio costituzionale connaturato ad un ordinamento democratico (cfr., tra le molte, sentenze Corte Cost. n. 373 del 1992 e n. 69 del 1991, in materia di rito abbreviato).

D’altra parte l’art. 6 § 1 della CEDU, che assume, nell’interpretazione consolidata fornita dalla Corte EDU, valore di norma interposta tramite l’art. 117 Cost., prevede espressamente che “ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata pubblicamente (…) da un tribunale indipendente e imparziale” e la Corte Costituzionale, in linea con l’interpretazione sopra citata, ha ritenuto come questa norma convenzionale non contrasta con la nostra Costituzione ma si pone, anzi, in sostanziale assonanza con esse (cfr. sentenze n. 93 del 2010, in materia di procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione, n. 135 del 2014, in materia di procedimento per l’applicazione di misure di sicurezza e n. 109 del 2015, in tema di procedimento di esecuzione per applicazione della confisca). L’indicata giurisprudenza ha precisato come il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni di rilevanza costituzionale (così già sentenza n. 12 del 1971).

 D’altro canto il valore non assoluto del principio di pubblicità del dibattimento penale è espressamente confermato dalla stessa norma convenzionale laddove precisa che “l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigano gli interessi dei minori o la protezione della vita pr.ta delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.

 La disciplina ordinaria di cui agli artt. 472 ss. c.p.p., la cui legittimità non è minimamente contestata dalla difesa, conferma questa impostazione, precisando i casi ed i limiti in cui il dibattimento può svolgersi, in tutto o in parte, a porte chiuse, appunto a tutela di interessi ritenuti sovraordinati, sulla base sia di una valutazione discrezionale riservata al giudice che procede (cfr. art. 472, commi 1, 2 e 3 e prima parte del comma 3-bis  c.p.p.) sia, a volte, sulla base di una valutazione compiuta una volta per tutte dal legislatore (cfr. comma 3-bis seconda parte c.p.p. con riferimento ad una particolare classe di reati, tra i quali i reati sessuali, quando la persona offesa sia minorenne).

Per ciò che qui rileva merita di essere citata la norma di cui al comma 3 dell’art. 472 c.p.c. che dispone che il dibattimento possa svolgersi, in tutto o in parte, a porte chiuse quando “la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene”.

 Quanto alla contestata legislazione d’emergenza, l’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020, al dichiarato fine di far fronte alla straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti dell’epidemia da COVID-19, ha disposto:

a) una generalizzata sospensione dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (cfr. comma 2), salvo i procedimenti ritenuti particolarmente urgenti (cfr. comma 3), tra i quali anche i procedimenti penali con misura personale in corso, qualora l’imputato o il difensore richiedano espressamente si proceda;

b) la previsione che i capi degli uffici, sentite le autorità sanitarie regionali, possano adottare, sia con riferimento all’attività giudiziaria non sospesa durante il periodo di sospensione sia per il periodo successivo, dall’11 maggio al 31 luglio 2020 (poi ridotto sino al 30 giugno 2020) specifiche misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igieniche sanitarie previste a livello nazionale e con la specifica finalità di “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”, fonti scientificamente riconosciute di possibile contagio (cfr. commi 5 e 6);

c) la previsione che le misure organizzative dei capi dell’ufficio possano prevedere, tra le altre cose, “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche”.

 Nel caso di specie l’ordinanza che ha disposto lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse alla prima udienza dd. 17.04.2020 è stata pronunziata ai sensi dell’art. 472, comma 3 c.p.p., ossia in applicazione della disciplina codicistica ordinaria e ritenendo che la pubblicità potesse nuocere alla pubblica igiene, in considerazione dell’epidemia in corso e ciò perché a quella data non sussisteva alcun provvedimento organizzativo del capo dell’ufficio che imponesse lo svolgimento a porte chiuse.  Quando poi alla successiva udienza del 17.05.2020 la difesa ha sollevato la questione preliminare, sussisteva, invece, il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Rovereto n. 77/2020 dd. 12.05.2020 che prescrive come i procedimenti penali non sospesi debbano svolgersi, “ordinariamente” a porte chiuse.

 Così ricostruite le coordinate normative e fattuali rilevanti ai fini della decisione, la prospettata questione di legittimità costituzionale, argomentata dalla difesa sulla base della considerazione secondo la quale il cit. art. 83 avrebbe espropriato il giudice procedente del potere discrezionale di valutazione circa la sussistenza delle ragioni di pregiudizio alla pubblica igiene, così introducendo la concreta possibilità che dibattimenti penali siano svolti a porte chiuse senza che, nella realtà, sussistano ragionevoli giustificazioni, si appalesa come manifestamente infondata.

Infatti, lo svolgimento a porte chiuse non è stato sempre imposto dal legislatore su tutto il territorio nazionale, come è noto caratterizzato da tassi di contagio assai differenziati, ma ha rimesso la decisione alla prudente valutazione del capo dell’ufficio, deputato a valutare le ragioni di salute pubbliche condizionate dall’evolversi sul territorio di riferimento del contagio. Dunque non è corretto ritenere che la deroga alla pubblicità delle udienze penali sia stata sottratta ad una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria ma si è semplicemente riservata la decisione al capo dell’ufficio in luogo del giudice che procede, quale misura organizzativa ed in modo da assicurare una più che opportuna omogeneità alle misure di contenimento dell’epidemia.

Ciò non contrasta affatto coi principi del giusto processo perché appare del tutto giustificata con la gravità della pandemia in corso, anche nel territorio trentino, come del resto dimostrato dal fatto che lo stesso Collegio, quando ancora non esisteva un provvedimento organizzativo del capo dell’ufficio ed in applicazione della disciplina ordinaria, ha disposto lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, in modo da contenere in limiti accettabili assembramenti prolungati in luoghi chiusi ed in spazi limitati e, pertanto, il rischio di contagio, a tutela della salute pubblica, bene di sicura rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.) e che deve anzi ritenersi sovraordinato rispetto all’interesse, pur anch’esso di rilevanza costituzionale, al controllo democratico dei procedimenti e delle decisioni penali. Che poi nel corso del tempo questa decisione sia divenuta addirittura vincolata non muta i termini della questione, considerando che nel frattempo il rischio di contagio è rimasto sostanzialmente immutato e che, pertanto, la ragione giustificativa è perdurata per tutta la durata del processo.

 D’altra parte deve pure essere rimarcato come la disciplina dello svolgimento a porte chiuse per ragioni di igiene e salute pubblica appare ispirata ad una più che ragionevole elasticità che contempera le opposte esigenze in modo del tutto equilibrato e razionale. Merita, al riguardo, di essere valorizzata la norma di cui all’art. 473, comma 2 c.p.p. secondo la quale “nei casi previsti dall’art. 472, comma 3 c.p.p., il giudice può consentire la presenza dei giornalisti”, quale misura che garantisce comunque un controllo democratico sull’esercizio della giurisdizione penale, pur in un dibattimento a porte chiuse e che non ha trovato nella specie concreta applicazione solo perché nessun giornalista ha richiesto di fare accesso all’aula di udienza.

 La questione di incostituzionalità prospettata dalla difesa deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e rigettata l’eccezione di nullità dell’intero dibattimento per preteso contrasto con l’art. 471 c.p.p.

 2. Fatto pacifico e posizioni delle parti.

 Venendo al merito, va detto che il fatto materiale, nel suo nucleo essenziale, non è minimamente contestato, risultando provato con assoluta certezza da tutte le prove assunte in dibattimento.

 In particolare è pacifico o, comunque, provato con certezza che: l’odierno imputato nella tarda mattinata del 27.09.2019, dopo un litigio telefonico prima con la cognata A.e poi col fratello M., mentre si trovava a casa propria e del padre, in R., via primo maggio, in compagnia della sorella V., in preda ad una incontrollata ira, usciva da casa brandendo il coltello da cucina sotto sequestro dichiarando espressamente che andava ad uccidere il fratello e dirigendosi, con risolutezza, presso l’abitazione e luogo di lavoro del fratello, ossia la sala giochi GameNet sita alla via San Nazzaro n. 50/B in R., a circa un chilometro di distanza; giunto ad una distanza di circa 50 dal predetto luogo e dal fratello che, avvisato del suo arrivo, lo attendeva in strada, pronto ad affrontarlo, veniva bloccato da 4 agenti della polizia locale, nel frattempo allertati dalla sorella;  anche agli agenti di polizia giudiziaria l’imputato ribadiva che voleva uccidere il fratello, tanto da obbligarli a bloccarlo, immobilizzandolo su una panchina e a strappargli da mano il coltello che si rifiutava con fermezza di consegnare, oltre che ad ammanettarlo; nelle fasi concitate dell’arresto l’imputato ribadiva l’intenzione di uccidere il fratello tanto da affermare che la sua uccisione era solo rimandata.

 

Peraltro profondamente diverse sono sia la ricostruzione del preciso significato della condotta posta in essere dall’imputato e sopra sinteticamente descritta sia la sua riconduzione alla fattispecie del tentato omicidio contestato, con specifico riferimento agli elementi costitutivi dell’idoneità e, più ancora, dell’univocità degli atti.

 

Sotto il primo profilo assume, infatti, la difesa che la proclamata volontà di andare ad uccidere il fratello, nonostante la condotta posta in essere e la indiscussa rabbia per il litigio telefonico appena avuto dal quale ha tratto origine, non può ritenersi reale, dovendosi piuttosto considerare come un modo di richiamare, in modo eclatante, l’attenzione e richiedere aiuto, considerando le difficili condizioni esistenziali e relazionali dell’imputato al momento del fatto, tanto che si deve ritenere che, ove fosse giunto al cospetto del fratello, avrebbe con ogni probabilità desistito dall’aggredirlo, anche in ragione del profondo legame affettivo che lo lega e lo legava a lui, come sostanzialmente dichiarato dall’imputato nel corso del suo esame.

 

Sotto il secondo profilo, ed in stretta correlazione alla ricostruzione del fatto di cui sopra, contesta la difesa la ricorrenza sia del requisito dell’idoneità degli atti sia, soprattutto, quello dell’univocità, osservando come il preteso iter criminis sia stato interrotto in una fase assai anticipata, impedendo all’imputato di entrare addirittura a contatto con la pretesa vittima e restando, pertanto, incerto l’esito che avrebbe avuto l’azione nel caso non fosse interrotta, potendo prospettarsi molteplici possibilità, quali la piena desistenza, un’aggressione senza particolari conseguenze anche in considerazione della preponderante superiorità di forza fisica del fratello, un’aggressione con conseguenze meramente lesive e, infine, un’aggressione con conseguenze letali.

La mancanza di certezza probatoria riguardo ai possibili esiti che la condotta posta in essere avrebbe avuto, in assenza dell’azione impeditiva da parte delle forze dell’ordine escluderebbe, secondo la tesi difensiva, la ricorrenza in particolare del requisito dell’univocità degli atti, da interpretarsi in senso rigorosamente oggettivo, e non come semplice prova del dolo, ravvisando il tentativo punibile nei soli casi in cui l’evento descritto dalla norma incriminatrice del corrispondente delitto consumato (nella specie la morte dell’uomo) si sarebbe con certezza realizzato in assenza della circostanza impeditiva estranea alla volontà dell’agente ossia nel nostro caso l’intervento delle forze dell’ordine. Argomenta, in particolare, la difesa in modo assai suggestivo ma, come si vedrà, sostanzialmente infondato che, ad opinare diversamente, si giungerebbe alla paradossale conclusione, di punire più gravemente il soggetto che, come l’odierno imputato, è stato fermato in una fase assai anticipata tanto da non giungere neppure a contatto con la persona offesa, rispetto al soggetto che fosse riuscito, invece, a porre in essere un’aggressione causando però solo lievi lesioni in parti non vitali, considerando la copiosa giurisprudenza di legittimità che, ai fini di riconoscere l’integrazione del reato di tentato omicidio, piuttosto che di lesioni volontarie, con aggressioni realizzate mediante coltellate, riconosce decisivo rilievo alle parti del corpo della persona offesa attinte.

 

Questa impostazione trova parziale conforto probatorio nella perizia psichiatrica che, pur riconoscendo una piena capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, ha riscontrato un disturbo bordeline di personalità, associato ad un grave stato di tossicodipendenza ed una tendenza, che il perito ha definito “melodrammatica”, dell’imputato ad esternare le proprie emozioni, soprattutto in condizioni di forte stress, che dovrebbe portare alla conclusione che la dichiarata volontà di uccidere il fratello fosse fittizia e non reale.

Trova, inoltre, conforto in talune dichiarazioni di tutti i familiari e conoscenti dell’imputato esaminati in dibattimento, ivi compreso il fratello M. che ha, in particolare, espresso l’opinione che il fratello ove fosse giunto al suo cospetto non lo avrebbe aggredito.

 

Oppone, invece, la pubblica accusa, sotto il primo profilo, che la volontà dichiarata non può ritenersi fittizia ma deve ritenersi, invece, reale ed effettiva, visto che è stata accompagnata dalla congrua e determinata azione sopra descritta e questa conclusione è supportata da una corretta ricostruzione degli elementi probatori a disposizione, nelle loro reciproche connessioni, mentre gli elementi probatori a discarico sopra citati devono ritenersi inattendibili, anche in ragione di precise contestazioni fatte durante il corso dell’esame dei testimoni.

Quanto al problema relativo alla valutazione giuridica del fatto, che il caso in esame certamente pone, argomenta il PM che una volta accertata con certezza, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni compiute dall’imputato durante l’azione criminosa, la volontà omicidiaria, l’individuazione degli elementi costitutivi dell’idoneità degli atti e della loro univocità va compiuta alla stregua della sola condotta, fatta e finita, posta in essere, che inizia nell’abitazione dell’imputato e si conclude quando viene fermato dalla polizia locale, senza cadere nella facile tentazione di valutare cosa sarebbe accaduto se l’imputato non fosse stato fermato, in quanto il delitto tentato non è una semplice forma di manifestazione del delitto consumato ma un delitto strutturalmente autonomo. D’altra parte l’ampia forbice edittale della pena prevista dal legislatore rende evidente che abbraccia una serie di condotte con gradi di offensività molto diversificati, spettando al giudice di graduare la pena, in relazione alla gravità del fatto e del pericolo cagionato al bene giuridico protetto e allo sviluppo della condotta che ha avuto.

 

Le opposte posizioni delle parti, se muovono certamente da una decisiva diversa ricostruzione del fatto e, in particolare, dall’interpretazione della proclamata volontà di uccidere il fratello come fittizia o effettiva, si fondano, a ben vedere, anche su interpretazioni giuridiche assai differenziate dell’art. 56 c.p. e, in particolare, dei requisiti dell’idoneità ed univocità degli atti, ben presenti in una frastagliata giurisprudenza di legittimità pr. di posizioni consolidate sugli aspetti maggiormente controversi.

 

In particolare, la difesa patrocina un’interpretazione assai restrittiva sia della idoneità sia dell’univocità degli atti, in linea con le posizioni più garantiste espresse in dottrina e in giurisprudenza, proponendo una interpretazione rigorosamente oggettiva del requisito dell’univocità degli atti, capace di rievocare l’antica distinzione tra atti esecutivi ed atti meramente preparatori, come è noto decisiva sotto la vigenza del codice Zanardelli.

Viceversa il PM propone un’interpretazione che avvalla un notevole arretramento della soglia minima del tentativo punibile, finendo col proporre interpretazioni del requisito di univocità degli atti in chiava essenzialmente soggettiva, trovando l’avvallo di una porzione consistente, anche se oggi minoritaria, della giurisprudenza di legittimità.

Sintomo di questa impostazione è la pretesa che ai fini di riconoscere la ricorrenza nel caso di specie degli elementi costitutivi del tentato omicidio si dovrebbe prescindere da ciò che sarebbe accaduto in assenza della circostanza impeditiva, ossia l’intervento delle forze dell’ordine, che ha interrotto l’iter criminis. Infatti, a ben vedere, questa posizione riposa su una prova ritenuta sicura del dolo intenzionale dell’imputato, appunto perché oggetto di sue precise e reiterate dichiarazioni durante l’azione criminosa e ciò escluderebbe, in tesi dell’accusa, la necessità di una specifica prova, in particolare del requisito dell’univocità.

 

Per sciogliere l’alternativa tra le due tesi occorrerà, in primo luogo, ricostruire con la massima precisione possibile il fatto commesso, comprensivo non solo della condotta materiale ma anche della effettiva, e non solo fittizia, volontà dell’imputato. A tal fine assumerà notevole importanza la ricostruzione sia del movente sia del contesto relazionale nel quale la condotta é maturata, con riferimento privilegiato ovviamente al rapporto tra imputato e persona offesa, ma senza dimenticare il rapporto con gli altri membri della famiglia, ossia il padre e la sorella.

 

In secondo luogo occorrerà poi, anche, sciogliere i nodi interpretativi più spinosi che l’art. 56 c.p. pone, rimasti sostanzialmente ancora irrisolti nella giurisprudenza di legittimità, perché solo una precisa individuazione dei criteri alla stregua dei quali valutare l’idoneità e univocità degli atti, potrà condurre ad una convincente soluzione del caso in esame, caratterizzato da una notevole problematicità, sotto entrambi i profili.

 

Al riguardo va solo premesso che se sotto il primo profilo la tesi del PM deve essere senz’altro preferita, sotto il secondo, la posizione del PM non può trovare integrale accoglimento.

In particolare, va subito chiarito che il Collegio non ritiene di poter in alcun modo condividere la pretesa che la ricerca dei requisiti della idoneità e univocità degli atti andrebbe svolta con esclusivo riferimento alla condotta, fatta e finita, posta in essere, senza minimamente considerare gli esiti che avrebbe procurato in assenza dell’azione che ha interrotto l’iter criminis. Infatti, come meglio si chiarirà, entrambi gli elementi costitutivi del tentativo impongono un giudizio rivolto al futuro. In particolare ciò vale per l’elemento dell’univocità degli atti, a condizione si aderisca alla maggioritaria e senz’altro preferibile interpretazione che si tratti anch’esso di un elemento oggettivo della fattispecie, che non può ritenersi sussistente sulla sola base di una prova certa del dolo eventualmente acquisita aliunde, ossia a prescindere dalle prove relative alla condotta posta in essere.

 

Peraltro, come si chiarirà a tempo debito, non può neppure condividersi la tesi difensiva secondo la quale il tentativo punibile può ritenersi sussistente solo in presenza di una prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che in assenza della circostanza impeditiva che ha in concreto interrotto la condotta criminosa, ossia l’intervento delle forze dell’ordine, l’esito sarebbe stato senz’altro la morte della persona offesa. Si dovrà pertanto anche chiarire quale sia l’oggetto della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che legittima una condanna a titolo di tentato omicidio, che sarà un problema che potrà troverà soluzione solo riconoscendo piena autonomia strutturale al delitto tentato rispetto al corrispondente delitto consumato, come ha pure argomentato il PM, questa volta in modo pienamente condivisibile

 

3. La perizia psichiatrica e la documentazione sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato.

 

Chiariti preliminarmente gli aspetti problematici del caso da decidere e le opposte tesi a confronto si può ora passare all’esame del materiale probatorio ed appare opportuno partire dalla perizia psichiatrica disposta dal Collegio, in accoglimento della richiesta difensiva avanzata con memoria depositata l’08.04.2020 che paventava un possibile difetto di vizio di mente, perlomeno parziale, sulla base di copiosa documentazione clinica attestante plurimi ricoveri per motivi psichiatrici, oltre che una grave tossicodipendenza.

Al riguardo va precisato che analoga richiesta era stata avanzata anche all’udienza preliminare del 05.03.2020 ma era stata dal Giudice respinta, sul sollecitazione del PM, “alla luce della consulenza psichiatrica del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Arc. dd. 27.09.2019”, fatta eseguire dal PM nelle ore immediatamente successive al fatto, come primissimo atto di indagine, che ne aveva attestato la piena capacità di intendere e di volere. Più precisamente alle ore 14.50 (con accesso alle ore 14.20, ossia poco più di 1 ora e mezza dopo il fatto) lo psichiatra curante dell’imputato, dott. A.P., dopo averne sinteticamente ripercorso la storia clinica e descritto le condizioni in cui si trovava concludeva che “pur nei limiti determinati dal disturbo di personalità, al colloquio non evidenzio segni o sintomi suggestivi per scompenso psicopatologico acuto” (cfr. consulenza psichiatrica depositata all’ud. 17.04.2020).

 

Nonostante questo elemento di sicura pregnanza e la reiterata opposizione del PM, il collegio ha comunque ritenuto di dover disporre perizia sia per fugare ogni possibile dubbio, supportato dalla documentazione clinica prodotta dalla difesa, su un presupposto fondamentale della penale responsabilità, quale l’imputabilità, sia per avere una valutazione a tutto tondo, più approfondita e completa, alla stregua dell’articolato incarico conferito (cfr. allegato al verbale d’udienza del 17.04.2020, riportato a pg. 11 della perizia), rispetto a quella espressa, in modo assai sintetico, dal consulente del PM nell’immediatezza del fatto, ad opera di un esperto imparziale che non sia condizionato nelle proprie valutazioni dagli obblighi di cura verso l’imputato.

Del resto l’esito della perizia ha confermato la correttezza di questa decisione perché, pur confermando la piena capacità di intendere e di volere dell’imputato, oltre che di partecipare al giudizio, ha comunque attestato un disturbo bordeline di personalità associato ad un grave stato di tossicodipendenza, ossia una situazione di confine che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. pen. Sez. Un., 25.01.2005 n., 9163, rv. 230317) può, a date condizione, intaccare la piena capacità di intendere e di volere.

 

Il CTU, il noto psichiatra dr. E.A., con indagine immune da vizi logici o di motivazione, sulla base di un attento studio della documentazione clinica e, in particolare, dei ricoveri e presso il centro di salute mentale di Arco, dove l’imputato è da anni in cura, delle consulenze psichiatriche e tossicologiche eseguite presso il carcere di Trento, della consulenza del PM, delle testimoniane rese all’udienza del 15.05.2020, alla quale ha direttamente assistito e di due colloqui della durata di 50 minuti ciascuno con l’imputato presso il carcere di Trento, ha anzitutto evidenziato una complessa condizione esistenziale e relazionale dell’imputato, sottolineando come la madre è morta per infarto nell’aprile 2019 (l’indicazione in perizia del 2014 è frutto di un evidente errore materiale), ossia pochi mesi prima il fatto. L’evento luttuoso ha poi determinato una condizione di grande sofferenza del padre, tanto da indurlo ad un tentativo di suicidio in data 22.09.2019, appena 5 giorni prima del fatto, mediante il collegamento dello scarico della propria vettura all’abitacolo, sventato solo grazie al pronto intervento della polizia, allertata dai familiari.

 

Sugli aspetti più strettamente psichiatrici, il CTU ha poi sottolineato come l’imputato presenta una cartella clinica presso il centro di salute mentale di Arco a partire dal 2007, con diagnosi rimasta “olimpicamente” la stessa da oltre un decennio: un disturbo di personalità emotivamente instabile, codice diagnostico ICD-10 G 60.3, vale a dire un disturbo di personalità bordeline. L’anamnesi infantile segnala, peraltro, problemi fin dalla prima età scolare, tanto che l’imputato risulta seguito dal sevizio di neuropsichiatria infantile, perché disturbava i compagni e, in una occasione, ha aggredito un insegnante con un pugno (cfr. CTU, pg. 8).

La diagnosi di dipendenza da sostanze, principalmente oppiacei ma anche da cocaina e da cannabis, ha originato una cartella altrettanto lunga presso il SerD di R..

Infine, “l’imputato è anche detentore di alcune cartelle psichiatriche – pressoché tutte per fatti parossistici momentanei (tentativi di suicidio, minacce di suicidio, liti familiari) auto - risoltisi in pochi giorni di ricovero, senza alcunché di impegnativo sotto il profilo psicopatologico, relative a ricoveri presso il reparto psichiatrico di Arco” (cfr. CTU pg. 12).

Precisamente risulta che l’imputato abbia subito 5 ricoveri (cfr. CTU pg. 6 ss.):

1) dal 31.08 al 01.09.2007 per una “condotta autolesinistica di carattere impulsivo”; 2) dall’8 al 24.10.2007 per “reazione paranoide, avvelenamento da tranquillanti a base di benzodiazepina”, nel quale è segnalata uno “scarso controllo degli impulsi in situazione non contenitive”;

3) dal 26 al 28.05.2014 a seguito di un intervento delle forze dell’ordine allertate dai familiari perché l’imputato aveva assunto una quantità incongrua di quetiapina, si era chiuso in camera e minacciava di buttarsi dal balcone, nel quale è segnalata “situazione di elevata conflittualità familiare” ed un “comportamento aggressivo verso il padre in seguito ad una limitazione riguardo alla gestione del denaro”;

4) dal 20 al 29.01.2016 per “stato di ansia e umore flesso” e “spinte autolesive”;

5) dal 28.01 al 03.02.2017 a seguito di una lite col padre alla quale l’imputato reagiva facendosi una serie di tagli sull’avambraccio e minacciando di assumere farmaci a scopo autolesivo, nel quale è segnalata una “elevata conflittualità familiare e alta emotività espressa”.

 

La documentazione clinica e l’esame dell’imputato conducono il perito a formulare un “responso univoco: il periziando è, in primis, un politossicodipendente (…) che alterna fasi critiche a fasi in cui accetta cure con farmaci sostitutivi o cure comunitarie”, queste ultime peraltro poco sopportate tanto da rifiutarle persino come alternativa al carcere.  Questa caratteristica “personologica, al di là delle definizioni nosografiche, certamente impronta alcune sue iniziative in modo francamente clamoroso, impulsivo, vorrei dire a volte melodrammatico, come se la sua necessità di “esternalizzare” (…) i disagi dovesse essere la sua cifra preminente in certune occasioni” (cfr. CTU., pg. 12). Pertanto la “conclusione di ordine nosografico e diagnostico è che l’imputato sia affetto da un quadro di dipendenza da sostanze voluttuarie (…) e che (…)  abbia senza alcun dubbio occasionali difficoltà non solo in quanto tossicodipendente ma anche in quanto individuo con alcuni stabili tratti che possono poi concretizzarsi in comportamenti d’allarme, più per la propria persona (…) che per l’altrui. In particolare, confrontato con emozioni forti, di rabbia, in ispecie frustrazionale (l’essere abbandonato, il vedersi negato un vantaggio agognato fortemente, l’essere offeso o diminuito nel proprio onore e stima personali) il Sig. S. può incorrere più frequentemente di altri soggetti in saltuari comportamenti impulsivi che trasformano situazioni conflittuali in scenari degni del 118 o del 112, a seconda dei casi (cfr. le modalità dei ricoveri psichiatrici e del fatto per cui è procedimento), nei quali tuttavia la condotta non pare sostenuta da elementi di qualche importanza psicopatologica, bensì da elementi passionali molto amplificati dalla tessitura personologica del periziando (cfr. CTU, pg. 13).

Con più specifico riferimento al momento della condotta ascritta all’imputato, il perito precisa come il procedere dell’azione e lo spengersi di essa con l’intervento della polizia locale nonché la valutazione psichiatrica del dr. Palmero fatta poco dopo inducono ad escludere fosse presente un quid novi di psicopatologico in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere, “al di là della forte rabbia verso il fratello M., che ha dato origine all’azione di impulso”. In buona sostanza, “il periziando, pur in preda ad uno dei suoi momenti di intensa impulsività e passionalità, era capace di intendere la portata delle proprie azioni e di volerle con una condotta finalistica”.

Questa conclusione viene poi ulteriormente argomentata col rilievo che i “disturbi di personalità non sono malattie, cioè indicazioni di stato, bensì, come si usa dire in psicopatologia, di tratto che solo saltuariamente ed in condizione di assoluta eccezionalità (non ricorrenti nel caso di specie, n.d.r.) assurgono a complessi di qualche entità clinica e, a fortiori, d’importanza psichiatrico forense”, come del resto insegnato dalla celeberrima sentenza delle Sezioni Unite sopra citata. Aggiunge il perito che nella popolazione dei tossicodipendenti il disturbo di personalità costituisce diagnosi assai frequente che, del resto, costituisce ragione stessa della loro dipendenza da sostanze.

 

Infine, il perito si è spinto ad esprimere anche un’opinione sul potenziale offensivo dell’azione dell’imputato, pur avvertendo che al riguardo non vi è alcuna certezza scientifica, affermando tuttavia che “la storia clinica e comportamentale precedente indicherebbe che la sua personalità sembra maggiormente asservita a drammatizzare le proprie condizioni emotive più che a tradurle in azioni lesive, a danno proprio o a danno altrui” (cfr. CTU, pg.14). A supporto il perito utilizza anche la versione resa dall’imputato nel secondo colloquio peritale rispetto al precedente di lesioni aggravate (per l’uso di un coltello) emergente dal certificato penale in atti. Al riguardo l’imputato ha riferito che: si trovava in locale pubblico  con la propria ragazza che veniva molestata da un noto delinquente; interveniva frapponendosi semplicemente tra i due ma perdeva l’equilibrio scivolando su un tavolo; veniva quindi aggredito dal contendente con pugni al viso; solo a questo punto estraeva il coltello a serramanico che utilizzava a modo di punteruolo, senza infliggere colpi con violenza, al solo fine di allontanarlo (cfr. CTU, pg. 10). Al riguardo il perito osserva che l’episodio “appare – sempre che il racconto dell’imputato sia veridico – di genus totalmente diverso e apparentato a quello in procedimento solo dalla presenza, fortuita, di un coltello, ma non certo dalla dinamica psicologica e criminologica dello stesso”.

 

In sede di esame all’udienza del 26.06.2020 (cfr. trascrizione integrale del verbale di udienza, pg. 18 ss.), il perito ha reso alcuni chiarimenti, precisando in particolare che i precedenti 5 ricoveri sono apparentati col fatto oggetto del presente procedimento, in quanto spesso originati da liti endofamiliari con aspetti impulsivi e di discontrollo emotivo, come del resto è ben comprensibile considerando che l’instabilità emotiva è il tratto pregnante del disturbo bordeline di personalità, giungendo alla conclusione che dal punto di vista comportamentale l’imputato presenta una tendenza al melodramma, che potrebbe essere definita con l’espressione “tanto fumo e poco arrosto”.

Ha poi precisato che la valutazione psichiatrica eseguita dopo 3 ore dal fatto dal dr. Palmero è stata di grande supporto, limitandosi peraltro a confermare la conclusione di piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto che avrebbe comunque preso, perché uno scompenso psicotico avrebbe senza dubbio lasciato dei segni tangibili, a così breve distanza di tempo.

Richiesto, infine, di illustrare le dinamiche familiari, il perito ha anzitutto chiarito che non è uno psicologo e che, pertanto, non ha indagato a fondo questo aspetto, ma ha comunque precisato che l’imputato risulta essere in una posizione intermedia, nel senso che ha conservato un significativo rapporto con entrambi i fratelli, sia il fratello M. sia la sorella V., benché questa abbia delle problematiche di un certo rilievo, pure legate all’abuso di sostanze, che l’ha verosimilmente portata a rompere definitivamente ogni rapporto con l’altro fratello maggiore, M.. Riguardo al rapporto con quest’ultimo il perito ha anzi precisato che l’imputato ha un rapporto sicuramente significativo, tanto che quasi tutte le sue esperienze lavorative sono a lui legate ed immagina anche per il futuro un suo inserimento nel mondo del lavoro grazie all’aiuto del fratello, col quale si è riappacificato. Ha, inoltre, precisato il perito che il rapporto col fratello maggiore, anche per la notevole differenza di età, assume i connotati quasi di un rapporto padre-figlio e che l’imputato alterna valutazioni di esaltazione del fratello con altre fortemente critiche, col quale in passato ha avuto altre discussioni e liti, anche colorite ed anche venendo alle mani.

 

Prove: a) le testimonianze degli sretti congiunti dell’imputato, i testi di riferimento e l’esame dell’imputato.
 

Venendo all’esame delle prove relative al fatto contestato, è bene partire dalle testimonianze rese dagli stretti congiunti dell’imputato, la sorella V., il fratello M. ed il padre D., in stretta correlazione con le dichiarazioni rese dall’imputato. Il giudizio di attendibilità dei testi indicati si presenta problematico, tanto da dover condurre ad un esito negativo per le circostanze a discarico dagli stessi riferite, sulle quali tanto ha insistito la difesa, alla luce delle specifiche contestazioni del PM ovvero di prove contrarie di sicura maggiore pregnanza.

 

Ma su un punto assai rilevante i testi indicati possono ritenersi sicuramente attendibili avendo reso dichiarazioni in tutto conformi tra loro e per nulla smentite da alcuna prova contraria: le complesse dinamiche familiari e relazionali al momento del fatto.

 

Per illustrare questa circostanza, di grande importanza soprattutto per la prova del dolo e del movente, occorre partire dalla morte della madre dell’imputato, avvenuta il 14.04.2019, per arresto cardiocircolatorio, quando si trovava a casa ed in un contesto altamente drammatico, ossia tra le braccia del marito e dell’odierno imputato che tentava di rianimarla, riuscendovi per due volte, senza però impedirne alla fine la morte (cfr. testimonianze resa da V. S. ud. 15.05.2020, pg. 29 e da D. S., pg. 88).

Il grave evento delittuoso getta nel dolore e nello sconforto tutti i membri della famiglia e, in particolare, il marito il quale non riesce a rielaborare il lutto tanto da tentare il suicidio in data 23.09.2020, appena 4 giorni prima il fatto contestato, sventato solo dalle forze dell’ordine allertate dall’odierno imputato che aveva letto su fecebook un messaggio di commiato del padre del tipo “scusatemi ma non ce la faccio più” (cfr. testimonianza V. S., pg. 46).

Al momento del fatto il padre dell’imputato si trovava ancora in Ospedale per ricevere le cure del caso.

Le difficoltà di rielaborare il lutto da parte di D. S., sono state confermate dal diretto interessato sia attraverso dichiarazioni sia attraverso la manifestazioni di forte commozione alla rievocazione difficilmente simulabile (cfr. testimonianza resa da D. S., pg. 88: “allora, come ho detto prima – il teste è commosso – non riesco a dimenticare la morte di mia moglie, com’è morta, mi è morta tra le braccia, in piedi e non riesco … anche adesso non riesco a dimenticarla, non c’entra M. non c’entra niente, non c’entra nessuno, c’entra soltanto che non riesco a dimenticare la morte di mia moglie”). Non solo, ma ad una richiesta di chiarimenti della difesa il teste ammette anche un forte senso di colpa perché poteva forse chiamare i soccorsi mezz’ora prima.

 

Ma dalla testimonianza resa da V. S. emerge che anche lei e lo stesso imputato hanno pure avuto notevoli problemi ad elaborare il lutto e nel rievocare le circostanze in cui è morta la madre scoppia a piangere in aula, tanto da costringere il collegio a sospendere il suo esame.

Dal canto suo l’imputato, in sede di esame, alla richiesta del PM del motivo per cui fosse uscito di casa con il coltello a torso nudo e senza scarpe, rievoca, in modo attendibile, il suo stato emotivo con queste testuali parole: “ero molto arrabbiato e stavo molto male emotivamente per il gesto di mio padre, avendo poi perso la madre … mia madre qualche mese prima …”.

 

Questo coacervo di pulsioni emotive, che trova origine prima nel grave lutto e poi nel tentativo di suicidio del padre, si colloca all’interno di un contesto relazionale e familiare già di suo estremamente complesso e problematico.

Infatti, è emerso con certezza, anzitutto una rottura totale, per non dire un sentimento cronicizzato di risentimento e acredine, se non proprio di conclamato odio tra V. ed il fratello maggiore M., tanto che non si parlano da anni ed entrambi hanno dichiarato di non riconoscere l’altro come fratello. M. imputa alla sorella di aver iniziato l’altro fratello minore, l’odierno imputato, all’uso delle sostanze stupefacenti, sin da età tenerissima ed una negativa influenza su di lui perdurante ancor oggi, tanto che l’imputato riprenderebbe l’abuso di sostanze non appena ha rapporti più stretti con la sorella, mentre riuscirebbe a dedicarsi proficuamente al lavoro quando si allontana da lei (cfr. verbale, pg. 31).

 

La sorella V. ha rotto i rapporti anche col padre, come da entrambi confermato, anche se V. ha manifestato ancora un sentimento di affetto e vicinanza, affermando, con riferimento al tentato suicidio che si trattava di una circostanza di cui si è occupata insieme al fratello M., perché “si non mi parla ma è mio padre, cioè io ci sarò sempre…” (cfr. pg. 49).

 

Invece, l’imputato ha mantenuto un significativo rapporto affettivo e sentimentale sia col fratello M. sia con la sorella V., così trovando conferma quanto affermato dal perito psichiatra della sua posizione, per così dire, intermedia in una grave situazione di conflitto. Anche col padre l’imputato ha mantenuto un rapporto affettivo anche se, va subito precisato, emergono con certezza, anche dalla documentazione clinica, ricorrenti litigi soprattutto per la gestione del metadone, sulle quali di dovrà tornare.

 

I medesimi testi devono ritenersi per lo più attendibili e salvo le precisazioni che si dovranno in seguito fare, anche per quanto riguardo i frammenti del fatto contestato ai quali hanno rispettivamente assistito, sia perché hanno reso versioni in tutto sovrapponibili sia perché quella versione riceve riscontri sia da altre testimonianze resa da persone certamente attendibili sia da sicure prove documentali.

 

In particolare, attendibili devono ritenersi le dichiarazione rese da V. S. sulle seguenti circostanze fattuali: ha passato la mattina del 27.09.2019, dalle ore 09.30 in compagnia dell’imputato perché si erano messi d’accordo per prendere i fiori per la madre da portare sulla tomba, come facevano ogni Venerdì; è andata a prendere l’imputato presso l’abitazione sua e del padre, in via 1° maggio; dopo il cimitero, come pure erano d’accordo, passarono al serd di R. in quanto l’imputato le chiese di accompagnarlo perché voleva richiedere un aumento della dose giornaliera, cosa che ottennero passando da 20 a 40 milligrammi; tornarono quindi alla casa di via 1° maggio in tarda mattinata e mentre la teste era sul balcone a fumarsi una sigaretta l’imputato è andato in bagno; poiché non usciva più andò a controllare che tutto andasse bene e lo sentì urlare “Anna, stai fuori dai coglioni tra me e mio padre, sei falsa, ti sei sempre intromessa, pensa ai cazzi tuoi e tutto questo detto da un tossico”, parlando al telefono del padre ma con la cognata Annamaria, moglie del fratello di M., che si trovava in Ospedale; l’imputato prima parlava col padre e poi la cognata è intervenuta nella conversazione, utilizzando il cellulare del padre; finita la conversazione l’imputato ha mandato alla cognata un messaggio whatsapp di analogo tenore; poi l’imputato si è messo a fare da mangiare ed era tranquillissimo tanto che ha parlato amabilmente al telefono con la nipote, figlia della teste; dopo pochi minuti sono arr.ti due audio messaggi di M. molto minatori ed offensivi, che la teste ha sentito col vivavoce; non ricorda esattamente le parole, ma aveva un tono prepotente e molto alterato e con espressioni del tipo “sei una merda”; l’imputato non ha reagito e al momento non vi ha dato molto peso, rimanendo tranquillo; poi sono incominciate ad arr.re delle telefonate da M.; alle prime l’imputato non ha risposto, poi ha risposto e la teste sentiva le grida del fratello M. uscire dal telefono e senza essere in grado di riportare le esatte parole, di fatto sfidava Micheal il quale rispondeva “sarò un tossico io ma tu più di me con tutta quella roba che prendi per gonfiarti, si si dai vieni qui, dai vieni qui se hai il coraggio, ti aspetto sotto casa, dai vieni, non ho paura, facile dirlo e poi non farlo”, aggiungendo poco dopo “vengo io, se non vieni tu da me vengo io…”; ha quindi buttato giù il telefono ed è immediatamente uscito di casa “furibondo” come si trovava, ossia in pantaloncini corti, a torso nudo e con calzini, senza scarpe, nonostante non si recasse normalmente neppure in piscina in quanto si vergognava di mostrare la pancetta; prima di uscire in quelle condizioni ha estratto il coltello sotto sequestro da un cassetto della cucina, con una lama di circa 20 cm., pronunziando le testuali parole “vado ad ammazzarlo”; uscito sul pianerottolo ha trovato immediatamente l’ascensore libero ed è sceso di sotto; la teste ha cercato di corrergli dietro ma ha perso del tempo a cercare le chiavi di casa, che non ha trovato e quando è uscita sul pianerottolo l’imputato stava già scendendo con l’ascensore; è allora scesa di corsa dalle scale, dal settimo piano, e si è fermata al quarto davanti all’abitazione dei vicini di casa Emanuela e Roberto Tessari, amici di famiglia di lunga data, chiedendo loro aiuto e ai quali spiegava brevemente cosa fosse accaduto, nonostante fosse in preda a forte agitazione; Emanuela è uscita insieme alla teste per fermare l’imputato e dicendo al fratello Roberto di chiamare il 112, cosa che fu fatta; uscita di casa, sempre facendo le scale per non aspettare l’ascensore, la teste ha per puro caso incontrato una vigilessa in auto che fermò parandosi di fronte e dicendole che vi era il fratello con un coltello che doveva essere fermato; la teste vedeva che il fratello era ormai molto avanti, benché non corresse ma procedeva a passo spedito e ben sapeva che stava per recarsi presso il luogo di lavoro (al piano terra) e di abitazione (al piano superiore) del fratello M., ad una distanza di circa 1 km, in via San Nazzaro; la vigilessa è partita con la vettura mentre loro due hanno proseguito a piedi ma poco dopo, visto che aveva problemi a correre per le sue condizioni fisiche, ha deciso di tornare indietro a prendere la macchina; durante il tragitto a ritroso ha incontrato RT che le disse “vado a vedere se hanno fermato M.”; tornata a casa ha perso un altro po’ di tempo perché ha dovuto farsi aprire da una vicina del sesto piano, essendo uscita senza chiavi, è risalita in casa (ove è potuta entrare perché la porta ha una maniglia anche all’esterno e rimane apribile se non la si chiude a chiave) per prendere la borsa con le chiavi della macchina ed i documenti; lungo il tragitto in macchina fu fermata dal traffico bloccato per via di un incidente sul percorso e, giunta in prossimità dell’abitazione del fratello M., lo ha visto gesticolare “col suo solito modo di fare borioso con i Carabinieri” accanto RT; la vigilessa che aveva fermato le disse che l’altro fratello era stato condotto in commissariato, poco avanti, dove lo vide ammanettato ad una ringhiera “tutto pieno di graffi” che continuava a dire “scusatemi scusatemi io non ce l’avevo con voi, io non volevo far del mal a voi”; in quel momento appar. tranquillo e si era rasserenato.

 Tutte queste dichiarazioni devono ritenersi pienamente attendibili perché del tutto riscontrate dalla testimonianza resa dalla vigilessa AMG, dalla persona offesa M. S. e dal maresciallo dei Carabinieri D.B., otre che dai tabulati telefonici in atti.

In particolare, la prima ha confermato che quel giorno, mentre stava rientrando in sede a fine turno, fu fermata da V. S. che le si è parata avanti e le ha detto “sono sorella di XXX, mio fratello sta andando ad uccidere l’altro mio fratello, lo vuole ammazzare, ho già chiamato il 113”.

M. S. ha confermato di essere stato lui a telefonare al fratello ed ha ammesso di averlo minacciato di spaccargli la faccia o le gambe e che l’imputato lo ha prima invitato a venire da lui e poi lo ha, a sua volta, minacciato (sul punto si dovrà tornare, perché l’incedere della testimonianza non è stato affatto lienare).

Il maresciallo B. ha dichiarato di aver analizzato i tabulati telefonici dell’utenza in uso a M. S., trovando sostanzialmente riscontro alla versione della teste, poiché vi sono state ben 4 telefonate eseguite da M. all’imputato, due senza risposta e due con risposta (cfr. anche tabulati telefonici in attti), sia pure di brevissima durata, non più di 30-40 secondi ciascuna.

 Su sollecitazione della difesa la teste ha dovuto, inoltre, ammettere che è in cura con psicofarmaci, ha avuto un accesso, sia pure per una sola notte, presso la struttura “Giano”, comunità terapeutica per doppia diagnosi - tossicodipendenza e psichiatrica – oltre ad un ricovero in psichiatria nel 2016.

 Pure attendibili devono, infine, ritenersi le dichiarazioni rese dalla teste sul fatto di aver appreso dall’imputato che pochi giorni prima il tentato suicidio del padre, questi ha avuto una lite con l’altro figlio M. che lo avrebbe buttato fuori dalla propria sala giochi a spintoni ed insultandolo. Quando l’imputato è venuto a saperlo questo ha scaldato gli animi  sia tra imputato ed il padre sia tra imputato e fratello anche se la teste non ha saputo dire se su questa circostanza vi fosse stata, nei giorni precedenti al fatto una lite tra i due fratelli (cfr. pg. 47).

Queste dichiarazioni risultano, infatti, riscontrate dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame.

Va premesso che la circostanza è ripresa nel capo di imputazione laddove si precisa che la decisione di uccidere trovi il proprio movente in “dissidi familiari inerenti il tentativo di suicidio del padre S. D. avvenuto il 22 settembre”, evidentemente sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di indagini preliminari, non utilizzabili nella presente sede.

Ma l’imputato, con lodevole onestà intellettuale, ha confermato la circostanza in sede di esame dibattimentale perché, per spiegare il motivo per il quale, al momento dell’azione, era molto arrabbiato col fratello e alterato, non ha fatto solo riferimento alla lite telefonica appena avuta, ma ha anche aggiunto ed in via spontanea “e poi qualche giorno prima mio papà aveva tentato il suicidio stando a quello che hanno detto perché aveva avuto un litigio con mio fratello” (cfr. verbale dd. 15.05.2020, pg. 77: dalla perizia psichiatrica parrebbe che la fonte di conoscenza dell’imputato sia stato un vicino di casa, col quale il padre si era confidato). Ad una domanda di chiarimenti se imputava al fratello, per questo motivo, il tentato suicidio del padre l’imputato ha riposto, perentoriamente, in senso positivo, pur negando che sulla questione vi fosse stato tra loro un pregresso litigio.

 Poiché il padre D. S. ha negato sia che il motivo del suicidio sia in qualche modo legato ai figli, sia, sin troppo recisamente, la circostanza dell’avvenuto litigio col figlio M., addirittura minacciano querele per diffamazione contro chi avesse messo in giro questa voce (cfr. pg. 90: “se so chi ha …. questa parola qui l’ha detta giuro che lo denunzio per diffamazione”), si deve concludere che non vi è alcuna prova che questo litigio vi sia stato o meno, ma questa circostanza è del tutto irrilevante ai fini del decidere, perché ciò che invece ha grande rilievo per la prova del movente e, quindi, anche del dolo, è solo che l’imputato ne fosse convinto. Insomma ciò che conta è che l’imputato riteneva che il fratello M. avesse maltrattato il padre, pochi giorni prima il tentativo di suicidio e riteneva che il motivo dell’insano gesto fosse questo, come ha confermato con decisione in sede di esame dibattimentale.

 Vi sono poi circostanze sulle quali, invece, l’attendibilità di V. S. è o assai dubbia o del tutto assente.

 Nella prima categoria rientrano le incerte dichiarazioni rese dalla teste sulla quantità di metadone e pasticche Tavor assunte quel giorno dall’imputato poco prima del fatto, all’evidente scopo di agevolarlo in sede processuale nell’ingenua convinzione che l’assunzione abnorme potesse costituire una decisiva circostanza a discarico. Al riguardo va precisato che anche a voler ritenere che l’imputato avesse assunto metadone e pasticchie di tavor nella quantità alla fine precisata dalla teste (e dall’imputato medesimo), il perito psichiatra in sede di esame ad una precisa domanda di chiarimenti ha risposto che non si tratta di quantitativi che avrebbero indotto una sedazione importante, come del resto riscontrato oggettivamente dal comportamento tenuto dall’imputato al cospetto dei vigili urbani intervenuti per interromperne l’azione (in particolare dalla circostanza che hanno dovuto utilizzare l’impiego di una consistente forza fisica per disarmarlo).

Ciò precisato la teste ha in dibattimento sostenuto che l’imputato ha assunto la dose giornaliera di  40 mg. di metadone la mattina presso il serd, quando gli fu consegnato. Ma ha poi aggiunto che deve aver assunto due ulteriori dosi di pari quantità (ossia ulteriori 80 mg.) costituenti la c.d. dose di affido per le giornate di Sabato e Domenica, quando si era recato in bagno, come desume dalle relative confezioni vuote poi rinvenute (cfr. pg. 18 ss.). La teste ha precisato che provvide a riempirle d’acqua quando le furono richieste in restituzione dal serd, non sapendo quale scusa fornire.

L’assai dubbia attendibilità della teste su questa circostanza si fonda sul contrasto con la versione resa durante le indagini preliminari, oggetto di puntuale contestazione ad opera del PM. Infatti, in sede di indagini preliminare la teste ha riferito l’assunzione della dose giornaliera davanti al medico del serd, ma ha totalmente omesso l’assunzione delle due ulteriori dosi a casa. L’attendibilità è messa in crisi anche dalla debolezza della giustificazione del contrasto assunta: “mi sono dimenticata”. Sennonché se mi può ammettere che la circostanza sia sfuggita nell’immediatezza del fatto, va però escluso che ciò valga per i giorni successivi dal momento che è la stessa teste a riferire che la sera stessa del 27.09.2019 il serd le richiese in restituzione le confezioni di metadone non consumate e lei, anziché riferire l’abusivo consumo, le ha restituite piene d’acqua, giustificandosi con l’affermazione “siccome avevo firmato io per l’affido…”.

Sulle pasticche di tavor la teste certamente esagera perché assume che l’imputato abbia assunto, prima ancora di tornare a casa, ben 15 pasticche, precisando di averle contate e che l’imputato aveva due blister, da 10 pasticche l’uno, uno lo ha ultimato e l’altro lo ha consumato solo parzialmente. Anche su queste dichiarazioni sussiste un rilevante contrasto con la versione resa durante le indagini preliminare, oggetto di puntuale contestazione del PM, non sul numero che è rimasto immutato, ma sul tempo e sul luogo di assunzione, perché durante le indagini preliminari l’assunzione è collegata nel periodo dalle ore 11.45 alle ore 13.00, ossia quando i due erano già tornati a casa. La teste ha confermato la versione dibattimentale ma dando, ancora una volta, una giustificazione del contrasto scarsamente convincente affermando “oddio mi sono confusa, guardi che io soffro di ansia, eccetera….”.

Sennonché la dichiarazione è sicuramente falsa nell’indicazione del numero, perché l’imputato è stato trovato in possesso di un blister contenente ben 9 pasticche di tavor (cfr. verbale di sequestro) e, pertanto, deve averne assunte, al massimo 11, a voler prestare fede alla teste sul fatto che abbia esaurito l’ulteriore blister da 10 pasticche di cui era in possesso.

Si può chiudere sul punto osservando che se vi è certezza che l’imputato, prima del fatto, abbia assunto una certa quantità di metadone e qualche pasticca di tavor, non vi è certezza alcuna sulle relative quantità, visto il giudizio di scarsa attendibilità della teste e l’evidente sua volontà ad alleggerire la sua posizione processuale, cercando di confermare la versione dei fatti resa, in perfetta sintonia dallo stesso imputato, come si vedrà, in sede di esame dibattimentale, tanto da far sorgere il sospetto di una versione concordata.

 Del tutto assente è invece l’attendibilità della teste su una ulteriore circostanza, questa volta certamente a discarico, se fosse ritenuta vera, cosa che invece va decisamente esclusa.

La teste ha infatti dichiarato che si è precipitata a chiamare le forze dell’ordine “non perché avevo paura che M. uccidesse Mx. ma il contrario, avevo paura che Mx. facesse molto male a M., perché Mx. è palestrato, sarà 110, 115, 120 chili di muscoli, quindi se fosse arr.to Mx. si sarebbe subito … cioè non si sarebbe fatto toccare sinceramente … praticamente voglio dire è come Davide e Golia …. Cioè io avevo paura di questo, non che lui lo uccidesse ma proprio il contrario. Cioè… perché è successo svariate volte…” (cfr. pg. 23, la teste non ha terminato la frase, ma ha fatto intendere che svariate volte M. ha malmenato il fratello minore).

Questa versione, oltre a trovare piena coincidenza non solo con la versione difensiva dell’imputato ma persino con l’odiato fratello M., riceve una apparente credibilità dal fatto che, effettivamente, vi era una notevole sproporzione di forze tra M. all’epoca non più di 70-75 kg. (poi è ingrassato di circa 20 kg. durante la detenzione) e M., non solo pesante circa 100 kg. ma autodefinitosi “pugile e culturista” e frequentatore quotidiano di palestre.

Sennonché che si tratti di una versione falsa emerge con certezza da quanto la teste ha detto alla vigilessa AMG, già sopra riportato secondo le dichiarazioni rese da quest’ultima, ossia “sono sorella di XXX, mio fratello sta andando ad uccidere l’altro mio fratello, lo vuole ammazzare, ho già chiamato il 113”. Questa è stata la preoccupazione manifestata al momento del fatto alla vigilessa, non quella riferita a posteriore in dibattimento.

Altro riscontro viene da una ulteriore teste GV, una vicina di casa abitante al primo piano dello stabile di via 1° maggio la quale ha dichiarato di aver udito le urla della S. mentre scendeva le scale, di essere uscita di casa, di aver assistito alla scena di V. che si buttava in strada, in preda a forte agitazione  per fermare l’auto dei vigili dicendo “che suo fratello era pericoloso, che voleva ammazzare qualcuno”, riferendosi a M. e ritenendo che abbia fatto anche riferimento ad un coltello.

 

Venendo alla testimonianza di M. S., si è già detto che il teste ha ammesso di essere stato lui a telefonare al fratello, che ha insultato e minacciato (“M. vengo lì e ti spacco la faccia … ti spacco le gambe, non mi ricordo gli ho detto una cosa così … ma tante volte”, cfr. 33).

Il teste ha precisato che in quei giorni, per la verità, in modo piuttosto generico e confuso, vi erano due motivi di contrasto: anzitutto il lavoro perché l’imputato lavorava presso la sala giochi da lui gestita e da un po’ di tempo non veniva adducendo motivi di salute, ai quali il teste non credeva; poi la questione della vettura BMW in origine di proprietà della madre e che era stata da lei regalata a M., poco prima di morire, ma in famiglia si era concordato che fosse consegnata a M., perché all’imputato era stata ritirata la patente, perlomeno sino a quando non l’avesse ottenuta, ma l’imputato si rifiutava di consegnare le chiavi. Il teste ha poi precisato che era molto arrabbiato per via della lite telefonica che l’imputato aveva avuto con sua moglie poco prima e di cui era stato informato, lite che originava sempre dalla questione della vettura BMW.

Su queste circostanze l’imputato appare del tutto attendibile.

Alla domanda se avesse ricevuto durante la conversazione telefonica minacce dal fratello, risponde inizialmente in modo del tutto evasivo, se non reticente (“mah adesso sinceramente nella discussione mi avrà detto qualcosa, adesso di preciso …. avrà detto le stesse cose che ho detto io, penso, cioè adesso non me lo ricordo, però penso di si”), aggiungendo “ma è capitato molte volte, quindi non era la prima”. Alla richiesta di chiarimenti ha precisato che hanno litigato spesso e anche che “ci siamo messi le mani addosso”. Alla richiesta di precisare quante volte ciò è accaduto risponde “non mi ricordo, due volte, tre; una volta l’ho attaccato al muro perché aveva una bottiglia di limoncino”, spiegando poi che ciò è avvenuto quando abitavano insieme a Pesaro e l’imputato era ancora minorenne. All’ovvia domanda di spiegare perché mai il semplice possesso di una bottiglia di limoncino ha scatenato questo tipo di reazione da parte sua, rispondeva “non credo che un ragazzo possa andare in giro di notte con una bottiglia di limoncino nelle tasche invece di tornare a casa, abbiamo avuto una discussione, si è animata un pò e l’ho attaccato al muro e gli ho preso la bottiglia”. In un'altra occasione intervenne perché l’imputato aveva offeso sua moglie e si sono presi a spintoni.

Su insistenza del PM circa le possibili offese ricevute durante la conversazione rimaneva evasivo (“mi ha detto.. boh ti ammazzo ma me l’avrà detto cinquanta volte”) salvo poi, a seguito di contestazione, confermare le più precise dichiarazioni rese il giorno stesso del fatto secondo le quali gli disse, in realtà, “vengo e ti do quattro coltellate”, precisando “non mi ricordo proprio preciso, però se l’ho detto era vero”. Ancora a seguito di contestazione ha anche precisato che la stessa minaccia verso di lui fu fatta dall’imputato anche durante la conversazione con la moglie avvenuta poco prima (cfr. pg. 35/36).

Benché possa apparire questione di sfumature, fa differenza una generica minaccia i morte, peraltro riferita in forma solo dubitativa e la precisa minaccia sopra riferita, soprattutto se posta a raffronto con la condotta certamente posta in essere immediatamente dopo dall’imputato, ossia essere uscito di casa in preda alla rabbia, così come si trovava, impugnando un coltello prelevato dalla cucina e dirigendosi verso l’abitazione del fratello.

 

Ma scarsamente attendibile è, invece, il teste quando afferma “per me io scusate ma era sotto l’effetto di qualche pastiglia”, considerando che con lui ha avuto solo due brevissime telefonate della durata di non più di 30-40 secondi l’una (cfr. tabulati) nel corso delle quali sono volate reciproche urla di minacce ed insulti con uno stato emotivo di forte rabbia e considerando che nessuno delle persone che hanno, invece, avuto un contatto diretto con l’imputato, dagli agenti ed ufficiali di PG sino allo psichiatra che lo ha visitato subito dopo il fatto (e che, anzi, nella sua consulenza dà espressamente atto che “al colloquio il paziente appare lucido e orientato nei comuni parametri”), ha riferito di segni evidenti di intossicazione acuta da sostanze.

 

Il giudizio di scarsa attendibilità appare avvalorato dalla risposta alla domanda del PM che chiedeva di spiegare come facesse a dirlo: “tanto V. l’ha sempre riempito di farmaci da quando aveva  11 anni, 10 anni”. La spiegazione è manifestamente assurda perché non ha alcuna attinenza con quanto avvenuto quel giorno ma solo alla proclamata cattiva influenza della sorella sull’imputato nel corso degli anni e, d’altra parte, il teste non poteva sapere che in quel momento l’imputato era con la sorella né ha riferito che lo sapesse. Alla richiesta di fornire una spiegazione pertinente fornisce una spiegazione non più assurda, ma poco plausibile assumendo che l’imputato trascinava le parole, considerando che è difficile da credere che il teste possa essersi accorto di questo dettaglio nel corso delle due brevissime telefonate e si tratta di circostanza che non riceve riscontro alcuno dai numerosi testi che hanno avuto un contatto diretto con l’imputato, a maggiore ragion se si considera che il teste aggiunge “lo avrebbero notato tutti”.

 

Anche in questo caso, come per la sorella V., è evidente il tentativo del teste di cercare di alleggerire la posizione processuale del fratello.

 

Del tutto inattendibile e sicuramente frutto di un accordo col fratello su una versione di comodo da fornire è l’ulteriore dichiarazione secondo la quale “… io infatti non ho chiamato le forze dell’ordine, non ho chiamato nessuno per me non sarebbe mai … cioè sarebbe arr.to lì e non avrebbe fatto niente”  (cfr. pg. 37), che è esattamente quanto poi sosterrà il fratello nel corso dell’esame, dichiarazione che si lega con l’ulteriore dichiarazione secondo la quale non si è minimamente spaventato poiché il fratello lo avrà minacciato circa altre 50 volte senza mai passare per le vie di fatto. Premesso che ciò che avrebbe fatto il fratello non è una circostanza di fatto, neppure relativa ad un sentimento interiore al teste, ma un mero giudizio predittivo del teste, fondato sul nulla e che non spetta a lui fare, dalla complessiva testimonianza resa dallo stesso teste emerge che il teste, al momento del fatto, ha compiuto, in realtà, un giudizio opposto immaginando uno scontro fisico col fratello, come emerge con certezza sia da ulteriori dichiarazioni rese dal teste sia dalla condotta posta in essere.

 

Per argomentare questa conclusione occorre porre in relazione questa testimonianza con quella resa da SC, che è un amico di M. che ha uno “studio” di tatuaggi posto lungo il tragitto percorso quel giorno dall’imputato, a poche centinaia di metri dall’abitazione di M.. Entrambi i fratelli S. sono anche suoi clienti.

 

Ebbene questo teste ha dichiarato che: quel giorno è uscito dal suo studio insieme alla sua ragazza e a due amici ed ha visto passare in strada l’imputato “a petto nudo con un coltello di notevoli dimensioni in mano … guardava dritto la sua strada … era proprio una camminata arrabbiata … era quello sguardo quando… cioè quando guardi il vuoto, arrabbiato che stai andando verso una meta, capito ?”; pur conoscendolo come persona tranquilla e pur avendo avuto l’istinto di avvicinarlo per chiedere cosa stesse facendo si è spaventato e si è chiuso in negozio insieme agli amici (“li per lì ho avuto paura… ho detto cavolo …. che ne sai cosa gli passa per la testa in un momento del genere, magari ?”; cfr. 55); poiché si dirigeva dritto verso l’abitazione del fratello ha chiamato immediatamente M. per avvertirlo e per chiedergli cosa fosse successo (la chiamata alle ore 12.53 risulta riscontrata dai tabulati telefonici in atti).

 

Il teste, solo a seguito di contestazione del PM, ha confermato che in realtà qualche giorno prima M. gli fece sentire un messaggio audio di M. che, molto arrabbiato, pronunziava gravi minacce nei suoi confronti e fu per questo che pensò di avvisare immediatamente M..

 

A questo punto il teste si confonde e riferisce una circostanza sicuramente falsa ossia che M. al telefono gli disse di chiamare i carabinieri, cosa che lui fece, ma che fu una telefonata inutile perché le forze dell’ordine erano già a conoscenza di tutto. Infatti, a seguito della contestazione della difesa, il teste ha poi confermato che la richiesta di avvisare le forze dell’ordine gli fu fatta, in realtà, non da M. ma dalla di lui moglie, mediante un messaggio whatsapp ricevuto alle ore 12.59, come ebbe a riferire nell’immediatezza del fatto.

 

Tornando alla telefonata con M. il teste riferisce un'altra circostanza molto importante ossia che M. gli chiese di “mandargli un messaggio vocale per avere la prova che io lo avessi avvisato di questa cosa qua” (cfr. pg. 58).

 

Si tratta di una circostanza certa perché confermata anche da M. S. il quale ha poi spiegato il motivo della sua richiesta così: “perché lo volevo far sentire a mio padre … perché le dico la verità se veniva lui da me gli avrei spaccato la faccia e così a mio padre gli avrei detto il perché” (cfr., 38).

 

Dunque, non è affatto vero che il teste fosse convinto che l’imputato, giunto al suo cospetto avrebbe desistito, ma è vero il contrario ossia che il teste era convinto che si sarebbe giunti ad una colluttazione nella quale però avrebbe sarebbe riuscito ad avere la meglio. Piena conferma a questa conclusione viene dalla condotta posta in essere dal teste una volta ricevuta la telefonata dal C.. Infatti, il teste chiarisce che, ricevuta la telefonata mentre si trovava in garage, è immediatamente uscito sulla ciclabile ad aspettarlo, pronto allo scontro fisico, non certo perché fosse convinto che il fratello si sarebbe fermato e si potessero chiarire a parole.

 

La conclusione non muta neppure a seguito del controesame della difesa quando il teste ha dichiarato di non aver preso sul serio le minacce anche di morte del fratello perché “voglio dire siamo fratelli, abbiamo una età diversa … è capitato spesso che abbiamo litigato, quindi…. quante volte ci siamo detti e non è mai successo”. Infatti, precisa ulteriormente che secondo lui il fratello non lo avrebbe aggredito “e se aveva intenzione di farlo non ce l’avrebbe fatta … al posto suo c’ero io”, perché gli avrebbe, appunto, spaccato la faccia. Insomma, la condotta di aspettare il fratello in strada e la richiesta all’amico di mandargli un messaggio vocale di avviso che il fratello stava sopraggiungendo armato di coltello per aggredirlo, al fine di precostituirsi una prova a discarico, non solo al cospetto del padre, sono elementi del tutto univoci che il teste, in quel momento, riteneva certo lo scontro fisico, che peraltro non cercava in alcun modo di evitare ma anzi era pronto ad affrontare, al fine di imporre la supremazia di fratello maggiore, non potendo trovare alcuna plausibile spiegazione alternativa.

 

Lo si comprende chiaramente da questa ulteriore dichiarazione: “e poi sinceramente scusate non è per un vanto ma mio fratello mi conosce, sarebbe proprio un pazzo a venire a fare una roba del genere” (cfr. pg. 41). Il riferimento, chiarissimo, è alla diversa stazza e forza fisica, chiaramente emergente non solo dal peso (circa 75 kg. contro 100) ma anche dall’allenamento, essendo il teste un pugile e culturista che frequenta la palestra tutti i giorni, come emerge chiaramente dalle foto prodotte dalla difesa, riconosciute con orgoglio dal teste e che raccontano molto della personalità del teste.

 

Meno rilevante è la testimonianza resa dal padre dell’imputato D. S., che è già stata presa in considerazione con riferimento ai complessi rapporto all’interno della famiglia. Si può aggiungere che con specifico riferimento al rapporto tra i fratelli il teste ha dichiarato “tutti e due vogliono la ragione … essere più forte di quell’altro invece dopo la sfuriata si abbracciano e stanno insieme” (pg. 89)

 

Rilevante è, però, la precisa descrizione della questione relativa alla vettura BMW che, come si è visto, è alla base del litigio che ha portato alla condotta contestata all’imputato e che é utile anche per illustrare il modo di comportarsi di M. S. verso il fratello. Infatti, il teste ha spiegato, come  in origine la vettura fosse intestata a Annamaria Scavolini, moglie del figlio M. ma poi fu acquistata dalla moglie del teste, nonostante la sua opposizione perché il prezzo richiesto era eccessivo. La propria moglie ha risolto la questione dicendogli che voleva fare un regalo di € 3 mila al figlio e basta (cfr. 91), poi la macchina fu regalata all’altro figlio e dopo la morte della madre M. la rivoleva, anche comprandola, ma il teste gli fece presente “guarda siccome la mamma l’aveva regalata a lui, devo chiedere a tuo fratello, no ?” e quando gli ha fatto presente che M. non voleva venderla, M. ha reagito dicendo “adesso se volete la guerra facciamo la guerra” ed il padre giustamente commenta “ma non c’era nessuna guerra da fare, perché la macchina era intestata a lui, è stata regalata, è stata pagata profumatamente …”. Il padre osserva poi amaramente “perché anche mio figlio, quello più grande, quando va fuori va fuori, lui perché è più grande e grosso di lui si sente superiore” (cfr., pg. 90).

 

Il teste Walter B., ispettore della polizia locale di R., ha provveduto a trascrivere tre messaggi vocali.

Il primo in data 25.09.2019 alle ore 15.50 è partito dal cellulare intestato ad AMS, cognata dell’imputato e a questi diretto, ma risulta registrato con la voce del padre del seguente testuale tenore: “M. io ti avevo detto di portare le chiavi al Mx., non ti go detto di tenerle tu le chiavi, quindi per piacere se vuoi che torno a casa porta le chiavi al Mx. altrimenti non mi vedrai più”. E’ evidente che deve essere interpretato in stretta aderenza con quanto dichiarato al riguardo dal padre ed appena sopra riportato. Si deve cioè ritenere che sia frutto della pressione su di lui compiuta dal figlio M. per riuscire a tornare in possesso della vettura che aveva venduto alla madre, come l’utilizzo del cellulare della nuora conferma.

Il secondo è partito dal cellulare dell’imputato alle ore 12.25 del 27.09.2017, circa mezz’ora prima dell’arresto ed è del seguente testuale tenore: “senti Anna, adesso hai rotto il cazzo al trecento percento, va bene ? Stai fuori dai cazzi nostri per favore, hai rotto il cazzo al trecento percento, te l’ho già detto, ecco. Smettila di mettere in testa puttanate a papà e fatti finalmente un padellone di cazzi tuoi, quello che non sei mai riuscita a fare, ecco. E sul fatto di chi si deve vergognare, io mi farei due conti se fossi in te signorina sotuttoio, chiudo col fatto che hai rotto il cazzo ma parecchio stavolta. Ecco tu e il mister potete andare a fare in culo che tanto non siete niente per nessuno, tutto questo detto da un tossico, va bene ? Salutami”.

Il terzo, partito dal cellulare di Salvatore C., è del seguente tenore: “Mx., guarda che ho visto che c’è tuo fratello che viene verso di là a petto nudo, sconvolto, con un coltellazzo da cucina in mano, stati attento, ciao”.

 

L’imputato in sede di esame, dopo aver confermato che quella mattina aveva assunto più dosi di metadone e alcune pasticche di Tavor, che non è stato in grado di quantificare in modo più preciso ed aver confermato il contenuto offensivo (“sei una merda, si un tossico”) e minatorio (“mi veniva detto di andare che mi avrebbe spaccato tutto”), dichiara “volevo andare da mio fratello per chiarire le cose, ma ero molto intimorito perché come avete visto è abbastanza messo bene e non va neanche tanto per il sottile insomma”. All’ovvia replica del PM di spiegazioni di come pensava di chiarire le cose con un coltello, ha dovuto ammettere che “al momento non ho pensato a quello che stavo facendo e non pensavo”, aggiungendo “però non avrei fatto… non sarei arr.to a fare del male a mio fratello”, in perfetta aderenza, come si è visto, a quanto sostenuto dallo stesso fratello.

Ha poi sostenuto che la seconda lama di coltello, privo di manico, che teneva nella tasca posteriore dei pantaloncini al momento del fatto, l’aveva già da ore prima perché era senza manico ed intendeva aggiustarlo in cantina. A questo punto il PM operava una contestazione dal verbale di interrogatorio davanti al GIP dd. 30.09.2019 per la convalida dell’arresto, quando dichiarava “io allora… poi abbiamo concluso la telefonata, io allora ho preso il coltello dal mobile della cucina anche se non era il più grande, ho poi afferrato quello più piccolo che era appoggiato al microonde, quello piccolo l’ho tenuto in tasca, l’altro nella mano”. L’imputato non è stato in grado di scegliere quale versione confermare, trincerandosi dietro un non ricordo.

 

Sull’opposizione della difesa il verbale di interrogatorio è stato acquisito al fascicolo del dibattimento, a norma dell’art. 503, comma 5 c.p.p.

 

Al riguardo va solo precisato che, a differenza delle contestazioni eseguite durante l’esame dei testimoni, che non consentono l’acquisizione dei precedenti verbali i quali, qualora il teste confermi la versione dibattimentale, possono essere utilizzati solo al fine di valutare la credibilità del teste e non per la prova di fatti provati (cfr. art. 500, comma 2 c.p.cp.), le contestazioni eseguite in sede di esame dell’imputato comportano sempre l’acquisizione dei precedenti verbali di interrogatorio perché pienamente utilizzabili, anche ai fini della prova dei fatti oggetto di dichiarazione. La ragione di queste così rilevante differenza di disciplina riposa sul fatto che le precedenti dichiarazioni dell’imputato, in quanto effettuate obbligatoriamente in presenza del difensore (cfr. art. 64 c.p.p.), non pongono alcun problema di pienezza  di contraddittorio, appunto perché il difensore vi ha assistito, a differenza di quanto accade per le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dai testi. Ciò è tanto vero che l’art. 500, comma 6 c.p.c. consente l’acquisizione e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi, se oggetto di contestazioni, qualora siano state effettuate in sede di udienza preliminare, ossia in un contesto che garantisce la pienezza del contraddittorio, col limite di utilizzabilità nei soli confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione.

 

Ciò precisato appare evidente a questo Collegio che le dichiarazioni rese dopo pochi giorni dal fatto, in sede di interrogatorio per la convalida dell’arresto, devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle dibattimentali, inevitabilmente condizionate da una più meditata strategia difensiva. Si deve quindi ritenere che l’imputato, in preda ad una incontrollata rabbia, abbia afferrato non solo il coltello da cucina prelevando dal cassetto ma anche la lama che era riposta sul forno microonde.

 

5. Prove: b) le altre testimonianze, le prove documentali ed il fatto accertato oltre ogni ragionevole dubbio.

 

Venendo alle ulteriori prove l’ispettore di polizia locale F.  D. e l’agente FB, sulla cui attendibilità non vi è motivo alcuno, trattandosi di agenti o ufficiali di PG che riferiscono su fatti inerenti all’attività del loro ufficio, hanno concordemente dichiarato che: la collega A segnalava alla centrale che vi era un uomo armato di coltello che intendeva uccidere il fratello e si trovava nei pressi del supermercato MD di R.; l’ispettore D. non avendo a disposizioni pattuglie libere nei pressi, è immediatamente uscito dal proprio ufficio, unitamente all’agente R, che era l’operatore della centrale, dopo aver preso il giubbotto antiproiettili e l’arma di ordinanza; immediatamente fuori dal comando incontrò l’agente Maiuri, che stava rientrando da un servizio e gli ordinò ad unirsi a loro con un altro veicolo; al M.si unì a sua volta l’agente Belli; si recarono sul posto pertanto in quattro e con due auto; poco dopo la rotatoria nei pressi del supermercato MD hanno individuato l’imputato; hanno provato a sbarrargli la strada con la vettura ma l’imputato, a torso nudo ed con un coltello da cucina impugnato con la mano sinistra, ha “bypassato la vettura senza fermarsi … come se noi non ci fossimo”; a questo punto l’ispettore D. è uscito dall’auto, ha estratto la pistola e, a una distanza di circa 2 mt., gli ha intimato di fermarsi e di lasciare cadere il coltello; l’imputato tuttavia non si è fermato, tanto da costringere l’ispettore ad indietreggiare per mantenere la distanza di sicurezza; l’imputato dichiarava che non aveva nulla contro di loro ma che dovevano farlo passare perché doveva andare ad uccidere “quell’infame di mio fratello”, ripetendo questa intenzione più volte; addirittura, quando vide la pistola puntata contro di lui disse che per fermarlo dovevano sparargli alla testa o al cuore perché lui non si sarebbe fermato; anche questa dichiarazione fu ripetuta più volte; nel frattempo da tergo si erano uniti gli altri agenti nel vano tentativo di fermalo, fino a che, dopo l’intersezione di via Ippolito Pederzolli, l’agente Mauri è riuscito a spingere l’imputato su una panchina e lì tutti insieme lo hanno bloccato; solo con la forza sono riusciti a togliergli dalla mano il coltello che non intendeva in alcun modo consegnare; l’imputato non ha mai tentato di colpirli ma si è divincolato e si è opposto fermamente a consegnare il coltello; una volta ammanettato ribadiva l’intenzione di uccidere il fratello dichiarando che la cosa era solo rinviata; a seguito di perquisizione e su sua stessa segnalazione gli fu trovato, nella tasca posteriore dei pantaloncini, una lama più piccola di un coltello da caccia, pr. di manico, oltre un blister di pasticche di tavor parzialmente consumato.

 

Questa scena è stata vista anche dalla teste G.V. , la quale dopo aver assistito visto V. S. che fermava in strada l’auto della vigilessa Agostino, si dirigeva col proprio motorino ove era segnalato l’imputato ed è arr.ta ad una distanza molto ravvicinata, ma poi si è fermata quando si è accorta che era molto agitato, sia pure assumendo, non molto attendibilmente, che temeva che potesse ferirsi da solo visti i suoi precedenti gesti autolesionistici e benché la teste non abbia notato il coltello nella mano sinistra dell’imputato. La teste non ha neppure confermato la scena della pistola ma solo perché era dietro i vigili e, pertanto, molto probabilmente non ha avuto una visuale libera. Ha però confermato che l’imputato è stato bloccato sulla panchina e che i vigili hanno dovuto strappargli il coltello dalla mano con la forza perché in quel momento era “troppo agitato”.

 

Il tragitto percorso nell’occasione dall’imputato è segnata sulla veduta area della zona prodotta dal PM e predisposta dal teste Walter B., con indicazione di 6 punti: 1) la casa dell’imputato in via 1° maggio dalla quale è partito; 2) il luogo dove l’agente Agostino è stata fermata dalla sorella dell’imputato; 3) il negozio di tatuaggi di Salvatore C., che ha visto l’imputato passare; 4) il luogo dove è stato videoripreso il passaggio dell’imputato dalle telecamere di videosorveglianza della ditta Dossi (cfr. stampe dei videogrammi); 5) il luogo in cui l’imputato è stato intercettato dagli agenti della polizia locale; 6) la panchina dove è stato fermato e disarmato, ad una distanza di circa 50 mt. dall’abitazione e dal luogo di lavoro di M. S..

 

Dai verbali di arresto e di sequestro si ha conferma che l’imputato era nell’occasione in possesso di un coltello da cucina lungo complessivamente cm. 33 e con lama di cm. 19,50 e una lama di un coltello da caccia lunga cm. 8 (cfr. per una evidenza visiva le foto prodotte dal PM).

 

I tabulati telefonici danno conferma dei contatti telefonici intervenuti prima tra imputato e cognata, poi tra imputato ed il fratello M. e, infine, tra M. S. e SC.

 

Infine, il teste ADL, maresciallo dei Carabinieri di R., ha dichiarato di aver riscontrato, durante il periodo agli arresti domiciliari dell’imputato presso la casa del padre, notevoli problemi di convivenza tra i due, essenzialmente perché il padre non riusciva a gestire la somministrazione di metadone al figlio, il quale pretendeva sempre una dose maggiore a quella concessagli giornalmente. Si arrivò al punto che il padre in data 27.02.2020 si presentò in caserma per manifestare tutta la sua disperazione e dichiarando che il figlio non solo lo aggrediva a parole ma anche fisicamente. Si arrivò cosi alla revoca del consenso di accogliere il figlio a casa, il quale d’altra parte richiese anche lui di poter tornare in carcere, resosi conto dell’insostenibilità della situazione.

Al riguardo va rimarcato come la notevole conflittualità familiare emerge anche, oltre che dalla documentazione clinica, dalla stessa testimonianza di D. S., il quale pur escludendo, in modo poco attendibile a causa delle diverse dichiarazioni rese al Di Lello durante gli arresti domiciliari, aggressioni fisiche da parte del figlio, ha comunque confermato una certa continuità di litigi, essenzialmente per il motivo sopra indicato. Analogamente anche la vicina di casa Vinci ha dichiarato di aver udito numerose volte litigi tra padre e figlio.

 

Alla stregua degli elementi probatori sopra analiticamente descritti si può ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto materiale che già si è anticipato. L’imputato, nella tarda mattinata del 27.09.2019, dopo un litigio telefonico prima con la cognata Annamaria e poi col fratello M., mentre si trovava a casa propria e del padre, in R. via primo maggio, in compagnia della sorella V., in preda ad una incontrollata ira, usciva da casa brandendo il coltello da cucina sotto sequestro, oltre che l’ulteriore lama rinvenuta nella tasca posteriore dei pantaloncini, che prelevava da sopra il forno a microonde, dicendo alla sorella che andava ad uccidere il fratello e dirigendosi, con risolutezza, presso l’abitazione e luogo di lavoro del fratello, ossia la sala giochi GameNet sita alla via San Nazzaro n. 50/B in R., a circa un chilometro di distanza; giunto ad una distanza di circa 50 dal predetto luogo e dal fratello che, avvisato del suo arrivo dal C., lo attendeva in strada, pronto ad affrontarlo, veniva bloccato da 4 agenti della polizia locale; anche agli agenti di polizia l’imputato ribadiva che voleva uccidere il fratello, tanto da obbligarli a bloccarlo, immobilizzandolo su una panchina e a strappargli da mano il coltello che si rifiutava con fermezza di consegnare; nelle fasi concitate dell’arresto l’imputato ribadiva l’intenzione di uccidere il fratello tanto da affermare che la sua uccisione era solo rimandata.

 

Si deve, inoltre, ritenere accertato oltre ogni ragionevole dubbio, sia che ove l’imputato fosse giunto a destinazione avrebbe aggredito il fratello col coltello sia che la proclamata intenzione di uccidere fosse reale e non fittizia o una mera messa in scena, come ritenuto dalla difesa, sulla base di considerazioni di natura psicologica ma prive di qualsiasi base scientifica.

La soluzione accolta è avvalorata, anzitutto, dalla considerazione che l’imputato ha posto in essere una condotta perfettamente corrispondente alla proclamata intenzione e alla minaccia, per nulla generica, proferita verso il fratello con le parole “vengo e ti dò quattro coltellate”, afferrando un coltello da cucina con lama da cm. 20 e dirigendosi verso l’abitazione del fratello. D’altra parte la fermezza della decisione presa è stata dall’imputato dimostrata anche in presenza dei vigili urbani, cercando di proseguire nella sua marcia, nonostante addirittura una pistola spianata contro. Infine, merita di essere valorizzata la circostanza del secondo coltello occultato nella tasca dei pantaloncini, sia pure privo di manico, che certamente è stato prelevato da sopra il forno microonde della cucina, subito prima di uscire, come dichiarato dallo stesso imputato in sede di interrogatorio per la convalida dell’arresto e come risulta dalla precisa contestazione operata dal PM. La circostanza è importante perché rileva la volontà dell’imputato di premunirsi di un’arma occulta nella consapevolezza che il fratello avrebbe potuto disarmarlo del coltello che teneva in mano, visa la sua notevole prestanza fisica. Si tratta, pertanto, di circostanza, che conferma il dolo d’omicidio.

Né possono assumere valore dirimente in senso contrario le compiacenti dichiarazioni rilasciate sia dal fratello M. che dalla sorella V. in sede dibattimentale sul fatto che l’imputato non avrebbe mai fatto del male giunto al cospetto del fratello, anche in considerazione del fatto che in numerose altre volte aveva pronunziato minacce di morte, senza mai passare alle vie di fatto. Infatti, in primo luogo va osservato come queste dichiarazioni contrastino in modo evidente con la condotta stessa posta in essere da entrambi i testi, che chiaramente lascia desumere che entrambi si prospettassero come certa una violenta colluttazione. La sorella, in preda ad evidente agitazione, si precipita lungo le scale, blocca l’auto con della vigilessa Agostino alla quale espressamente dice che l’imputato ha un coltello e vuole ammazzare l’altro suo fratello, con ciò chiaramente dimostrando di ritenerlo pericoloso. M. S., dal canto suo, dopo essere stato avvisato dall’amico Salvatore C., forte della sua prestanza fisica di culturista e pugile, scende in strada pronto ad affrontarlo, o per usare le sue stesse parole, a “spaccargli la faccia”, con ciò dando per certa una colluttazione. Ciò è tanto vero che chiede all’amico C. di mandargli un messaggio audio al fine di precostituirsi una prova a discarico, anche al cospetto del padre.

D’altra parte la pretesa mancanza di pericolosità dell’imputato in quel frangente è anche smentita dalla circostanza che nessuno dei conoscenti che lo ha visto transitare in strada, da Salvatore C. a G.V. , ha il coraggio di avvicinarlo e di parlargli anche solo per dissuaderlo dal proseguire. Il C., che per inciso pure gode di una notevole prestanza fisica certamente superiore all’imputato al momento del fatto, si chiude addirittura in negozio ed ha con chiarezza espresso in dibattimento le ragioni della sua paura, anche con riferimento allo sguardo dell’imputato, sconvolto e dritto verso una meta immaginaria.

 

Ulteriore conferma della serietà della volontà espressa di uccidere il fratello viene dalle complesse dinamiche familiari, dalle compromesse condizioni emotive in ragione della recente perdita della madre e del tentato suicidio del padre e dal contesto motivazionale. Si è visto, infatti, che il fratello M., di 12 anni più vecchio, se costituisce un punto di riferimento lavorativo e forse anche affettivo per l’imputato, assume spesso con lui un atteggiamento autoritario, correttivo e prepotente, come la vicenda della vettura BMW, che ha originato la lite tra i due fratelli, esaurientemente dimostra: prima vende alla madre la vettura ad un prezzo superiore al suo valore e dopo la sua morte, pretende di averla in restituzione, nonostante che in vita la madre l’avesse regalata all’imputato, sulla base del pretesto che all’imputato era stata ritirata la patente. Non solo, ma si deve pure sottolineare come la lite per la vettura, tutto sommato banale, costituisce in realtà un mero pretesto, perché era ormai da giorni che tra i due fratelli era in corso un grave dissidio, testimoniato dalle minacce espresse con messaggio vocale che M. S. ha fatto udire all’’amico C., soprattutto in ragione del fatto che l’imputato riteneva che il tentato suicidio del padre fosse imputabile al fratello M. perché pochi giorni prima, lo aveva maltrattato, insultandolo e buttandolo fuori dalla sala giochi dove lavorava, come l’imputato, con notevole onestà intellettuale, ha espressamente ammesso in dibattimento.

Considerando la difficoltà dell’imputato a controllare le proprie pulsioni emotive ed il sopra descritto contesto relazionale, estremamente complesso e problematico, anche a causa del lutto rappresentato dalla morte della madre e del tentato suicidio del padre, la precisa minaccia di uccidere il fratello, mediante 4 coltellate, non può essere omologate ad eventuali pregresse minacce nel corso degli anni e duranti le ricorrenti liti col fratello, non foss’altro perché in questa occasione le minacce hanno ricevuto un principio di attuazione.

 

Né possono ritenersi dirimenti le contrarie valutazione compiute al riguardo dal perito psichiatra dr. A., peraltro in forma dubitativa, essenzialmente fondate sulla storia clinica dell’imputato, fatta da numerosi gesti per lo più autolesionistici e non di aggressione verso gli altri, in primo luogo perché, come lo stesso perito correttamente segnala, si tratta di valutazioni prive di sostegno scientifico e su vaghe considerazioni relative al carattere dell’imputato e, in particolare, sulla sua tendenza ad esternare in modo drammatico le proprie emozioni.

 

D’altra parte non è neppure vero che non sussistono precedenti di aggressione verso terzi, visto che l’anamnesi riferisce di un pungo sferrato contro un insegnante in età infantile, una cronica elevata conflittualità familiare che, come chiarito dalla testimonianza del DL è fatta anche di aggressioni fisiche contro il padre, perlomeno durante il periodo di convivenza forzata durante gli arresti domiciliari ed il precedente specifico, per lesioni volontarie aggravate dall’uso di un coltello, rappresentato dalla sentenza del Tribunale  di Rovereto dd. 25.02.2012, irrevocabile il 23.03.2012, la cui motivazione si è provveduto ad acquisire, a norma dell’art. 507 c.p.p. Trattandosi di una sentenza di patteggiamento non contiene un compiuto accertamento del fatto ma la mancata contestazione dell’accusa da parte dell’imputato impone di dover ritenere che nell’occasione ha compiuto il reato di lesioni volontarie e non, come invece ritenuto dal perito sulla sola base delle dichiarazioni rese dall’imputato, un mero eccesso colposo di legittima difesa. Infatti, se dagli atti di indagine fossero emersi concreti elementi in questa direzione la proposta di patteggiamento sarebbe senz’altro stata respinta, dal momento che il Giudice è tenuto a controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, mentre la circostanza che l’imputato ha scelto di patteggiare per il reato contestato rende inconsistente nella presente sede questa mera ipotesi.

Inoltre, va pure sottolineato come la presenza del coltello in quella occasione non possa ritenersi “fortuita”, come ritenuto dal perito, perché il fatto si è verificato all’interno di un locale pubblico, all’esito di una lite per via di una ragazza, e la circostanza che l’imputato si fosse portato dietro un coltello, in aperta violazione alla legge penale, rende evidente che era pronto ad utilizzarlo anche per offesa alle persone, come poi si è puntualmente verificato.

 

Non si può, invece, ritenere accertato oltre ogni ragionevole dubbio, come correttamente ha argomentato la difesa, che l’azione criminosa, ove non fosse stata interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine, sarebbe giunta senz’altro a causare la morte di M. S.. In effetti l’evidente disparità di prestanza fisica, in favore del fratello M., pugile e culturista, non consente di escludere che costui sarebbe riuscito a disarmare il fratello e ad avere la meglio contro l’aggressore. D’altra parta, anche a prescindere da questa circostanza ritiene il Collegio che, una volta iniziata una violenta colluttazione tra due contendenti, uno dei quali armato di coltello, è gioco forza ritenere che i relativi esiti sono frutto di evenienze del tutto imponderabili mediante una valutazione meramente prognostica, tali da impedire di poter esprimere una valutazione, oltre ogni ragionevole dubbio. Si deve, pertanto, ritenere che l’azione avrebbe condotto, indifferentemente ad una mera scazzottata, pr. di rilevanti conseguenze fisiche per i due contendenti, al ferimento di uno o entrambi, più o meno gravemente ovvero alla morte della vittima ove l’imputato fosse riuscito a sferrare fendenti letali, evitando le manovre difensive/offensive del fratello.

Come si avrà modo di meglio argomentare in seguito, tuttavia, questa circostanza non impedisce affatto l’integrazione del contestato delitto di omicidio tentato.

 

6. Le questioni giuridiche: la corretta interpretazione dei requisiti dell’idoneità ed univocità degli atti.

 

Così individuato il fatto che si deve ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, al fine di valutare se integri o meno il contestato reato di tentato omicidio, è opportuno prendere precisa posizione sui principali nodi interpretativi posti dall’art. 56 c.p., alcuni dei quali ancora vivacemente dibattuti nella giurisprudenza di legittimità.

 

Come è noto il delitto tentato, descritto dall’art. 56 c.p., incentrato, sotto il profilo della dimensione offensiva, sul concetto di pericolo di lesione del bene giuridico protetto, è strutturato sulla base dei due fondamentali elementi costitutivi dell’univocità degli atti e della loro idoneità a realizzare un evento che non si è verificato per cause indipendenti alla volontà del soggetto che ha agito.

 

Il requisito dell’univocità degli atti, pur essendo preposto specificatamente a risolvere il problema centrale dell’individuazione della soglia minima di punibilità del tentativo, è stato tradizionalmente sottoposto ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice, in base alla c.d. concezione soggettivistico-processuale, secondo la quale designerebbe un mero criterio di prova del dolo, limitandosi a sottolineare l’esigenza di pervenire ad una prova certa dell’intenzione criminosa dell’imputato, ma con ogni mezzo disponibile e, pertanto, non necessariamente sulla sola base degli atti in sé considerati, ma anche aliunde (ad es. confessione dell’imputato, intercettazioni telefoniche o ambientali, ecc..).

 

Questa impostazione, benché, come si vedrà, sia stata da tempo abbandonata in dottrina, trova ancora significativo riscontro nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto in materia di appostamenti con armi non sfociati nel delitto consumato a causa del mancato sopraggiungere della vittima e di spedizioni punitive organizzate da gruppi di affiliati ad associazioni criminali e fallite a causa dell’intervento delle forze dell’ordine, che spesso ravvisa la penale responsabilità anche in casi in cui l’azione delittuosa sia arrestata in via molto anticipata, ad es. nella fase del sopralluogo o della predisposizione dei mezzi e, pertanto, non sulla base del grado di sviluppo della condotta in se considerata, (cfr. Cass. pen., 17.02.2004, n. 2504, rv. 229347; Cass. pen., 20.05.2008, n. 27323, rv. 240736; Cass. pen.).

 

Devono ritenersi appartenere a questo filone interpretativo anche quelle pronunzie che, sebbene partano da una adesione, in linea di principio, alle c.d. concezioni oggettivistiche finiscono col desumere l’elemento della univoca direzione degli atti da qualsiasi elemento di prova che renda manifesta la volontà di conseguire l’intento criminoso, finendo col confondere la direzione della volontà con la direzione degli atti (cfr. Cass. 29.01.2007, n. 7702, rv. 236110; Cass., 04.03.2010, n. 27918, rv. 248305; Cass., 23.09.2010, n. 36723, rv. 248616 e, più di recente, Cass., 18.06.2019, n. 29101, rv. 276401).

 

Sennonché questa interpretazione è stata da tempo, e a ragione veduta, abbandonata dalla dottrina sulla base di decisivi rilievi critici sia sul piano strettamente sistematico-interpretativo sia su quello politico criminale.

 

Dal primo punto di vista, ricondurre il requisito dell’univocità degli atti ad un criterio di prova del dolo finisce inevitabilmente col fornire un’interpretazione sostanzialmente abrogans dell’elemento costitutivo indicato, perché la prova del dolo è comunque sempre necessaria essendo imposta dalle regole generali sull’elemento soggettivo. Dal secondo punto di vista la tesi rischia di arretrare eccessivamente la soglia del tentativo punibile, in chiave eminentemente repressiva, perché finisce col non tenere in alcuna considerazione il grado di sviluppo dell’azione posta in essere e finendo, ad es., per ritenere responsabile per tentativo di omicidio il mero acquisto dell’arma, se sussiste ad es. la confessione che l’acquisto era rivolto a quel fine, mentre si tratta di un caso classico in cui si ritiene comunamente che non sia integrato alcun tentativo punibile, appunto per difetto di univocità e degli atti.

 

Ecco allora che appare certamente preferibile la c.d. concezione oggettivistica, da ritenersi oggi certamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, secondo una massima ricorrente, l'univocità degli atti nel delitto tentato (…) deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", il fine perseguito dall'agente”(cfr. Cass. 24.09.2009, n. 43255, rv. 245721; Cass. 17.02.2011, n. 25065, rv. 250421; analogamente Cass. sez. Un., 25.10.2000, n. 28, rv. 217295), tanto da rendere necessario, pur in presenza di una prova del dolo acquisita aliunde, una seconda verifica “per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente” (cfr. Cass., 24.11.2015, n. 4033, rv. 267563).

 

Secondo questa più corretta impostazione, pertanto, il requisito dell’univocità degli atti va apprezzato con esclusivo riferimento alle caratteristiche oggettive della condotta posta in essere e con particolare riferimento al grado di sviluppo conseguito dall’azione criminosa, a prescindere dalla prova del dolo che, da un lato è comunque necessaria e, dall’altro, può certamente essere conseguita con qualsiasi mezzo ma che non può giustificare da sola l’integrazione del reato sotto il profilo oggettivo.

 Sennonché assai variegati sono i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali riconoscere la ricorrenza di questo elemento.

 Secondo un primo indirizzo, cui si richiama con forza la difesa ma che è certamente, e giustamente, minoritario, molto attento alle istanze garantistiche di tipicità e determinatezza ma non altrettanto alle istanze di difesa sociale, occorrerebbe richiamarsi alla fondamentale distinzione tra atti esecutivi ed atti meramente preparatori e ritenere che occorrano il compimento di atti esecutivi, secondo un criterio di tipicità formale, ossia “gli atti tipici, corrispondenti anche solo in minima parte alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l’univocità degli atti indica non un parametro probatorio ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta” (Cass., 24.09.2008, n. 40058, rv. 241649; Cass., 07.01.2010, n. 9411, rv. 246620).

Sennonché, a parte la difficoltà di individuare nei reati a forma libera l’atto tipico, si ritiene comunamente che si tratti di un’interpretazione troppo restrittiva, comportando assoluzioni di casi pacificamente ricondotte nell’ambito del tentativo punibile: così andrebbe assolto il ladro penetrato nella casa da svaligiare con tutto l’armamentario del caso, qualora non avesse ancora iniziato ad impossessarsi della refurtiva ovvero il killer fermato un istante prima di sparare. Ciò è tanto vero che anche la dottrina incline a condividere questa impostazione escogita dei correttivi in funzione di espansione della punibilità finendo col riconoscere rilevanza anche ai c.d. “atti pre-tipici”, ossia quegli atti che pur non essendo formalmente tipici si pongono rispetto ad essi come immediatamente funzionali e preparatori, anche sul piano spaziale e temporale.

D’altra parte la tesi in parla misconosce le ragioni politico-criminali che hanno indotto il legislatore del 1942 ad abbandonare la distinzione tra atti esecutivi ed atti preparatori, cara al codice Zanardelli, per adottare la vigente formula degli atti idonei diretti in modo univoco, proprio al fine di ricomprendere taluni atti preparatori nell’ambito del tentativo punibile.

 

Ecco allora che si lascia senz’altro preferire la tesi, largamente maggioritaria, secondo la quale “l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto” (cfr. Cass., 24.09.2009, n. 43255, rv. 245720; Cass., 15.06.2010, n. 2821, rv. 247680; Cass. 05.11.2010, n. 41649, rv. 248829;; Cass., 14.09.2016, n. 2189, rv. 268644;). Nell’ambito di questo indirizzo, poi, a volte la Corte di legittimità, nel tentativo di meglio precisare il grado di sviluppo dell’azione criminosa necessario per integrare l’elemento costitutivo dell’univocità degli atti, richiede il concreto pericolo di consumazione del reato ed una situazione di imminenza spazio-temporale, definitiva con la suggestiva espressione di “punto di non ritorno” (cfr. Cass., 21.09.2011, n. 36536, rv. 25145; Cass., 20.11.2012, n. 46776, rv. 254106; Cass., 24.09.2015, n. 40912, rv. 264589; Cass., 08.02.2017, n. 11855, rv. 269930; Cass., 22.02.2017, n. 18981, rv. 269931).

 

Venendo all’ulteriore requisito dell’idoneità degli atti, che nessuno dubita essere un requisito eminentemente oggettivo, sussiste sufficiente concordia sull’individuazione del giudizio di accertamento, rappresentato dalla c.d. prognosi postuma su base parziale, ossia secondo un giudizio ipotetico effettuato ex ante e in concreto. In altri termini il Giudice, collocandosi idealmente nel momento in cui l’azione è stata compiuta, dovrà accertare se un osservatore avveduto, che si fosse trovato nella stessa situazione concreta in cui si è trovato l’agente e, in più, avesse avuto le cognizioni particolari di quest’ultimo, avrebbe giudicato possibile la verificazione dell’evento. Ciò che rileva, pertanto, è la precisa selezione delle circostanze fattuali sulla cui base impostare il giudizio che, secondo quanto sopra detto, devono essere tutte quelle conoscibili da un osservatore avveduto e, in più, quelle conosciute dal soggetto che ha in concreto agito. Infatti, a ben vedere non esistono in astratto azioni idonee o inidonee a determinare un determinato effetto, se esse non sono ben inserite all’interno di un ben preciso contesto di circostanze.

Per riportare un ricorrente esempio di scuola, noi potremo anche dire che la puntura con uno spillo è azione inidonea a procurare la morte di un uomo ma un simile giudizio dovrà poi essere necessariamente modificato se è praticata nei confronti di un emofiliaco. Ciò che conta, pertanto, è stabilire se la circostanza che la vittima fosse un emofiliaco debba oppure no essere presa in considerazione.

 

Ciò premesso, il giudizio sull’idoneità degli atti non può essere impostato né in una prospettiva rigorosamente ex post né prendendo in considerazione tutte le circostanze concrete del caso (c.d. prognosi postuma su base totale, da qualche autore proposta almeno ai fini del giudizio di idoneità richiesto dall’art. 49, comma 2 c.p., in tema di reato impossibile), anche quelle non conoscibili da un osservatore avveduto e non conosciute dal soggetto che ha agito, perché altrimenti la non verificazione dell’evento, che è nota strutturale nel delitto tentato, sarebbe sempre la migliore prova che l’azione non era idonea, finendo con abrogare tacitamente l’art. 56 c.p. Invero, la totale irrilevanza degli effetti realmente raggiunti, ai fini del giudizio oggettivo di idoneità degli atti è un dato pacifico e univoco nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex multis cfr. Cass., 27.05.2014, n. 40643, non massimata e Cass., 10.06.2013, n. 32852, rv. 256991). E’ questa la ragione per la quale la giurisprudenza della Cassazione esclude la rilevanza, nel giudizio sull’idoneità degli atti, delle circostanze concrete non conoscibili da un osservatore avveduto e non conosciute dall’agente, quali ad es. la predisposizione delle forze della polizia (cfr., da ultimo Cass. 26.08.2010, nr. 32522, rv. 248255 e Cass., 04.03.2010, n. 27918, rv. 248305).

 

Sennonché maggiori contrasti insorgono su un altro distinto aspetto, ossia sul grado o misura di giudizio necessari per ritenere una condotta idonea a produrre un certo risultato.

 

Secondo una massima ricorrente occorre una “significativa” o “rilevante” probabilità (cfr. Cass., 24.09.2016, cit.; Cass. 08.02.2017, cit.; Cass. 22.02.2017, cit.). Sennonché una lettura un poco più approfondita delle motivazioni rende evidente che si tratta quasi sempre di casi in cui il grado di pericolosità della condotta posta in essere non assume concreto rilievo, perché, in assenza della circostanza che ha impedito l’evento, questo si sarebbe verificato con  certezza. E’ allora evidente che la rilevante o significativa probabilità non collabora a formare la ratio decidendi della pronunzia ma è utilizzata come mero obiter dictum, con funzione meramente rafforzativa sul piano retorico. Quando, invece, si vanno ad esaminare i casi concreti in cui il grado di pericolosità è fondamentale ai fini della decisione, la Corte di Cassazione assume, in netta prevalenza e salvo rarissime eccezioni (per le quali cfr. Cass., 28.10.,2010, n. 41758, rv. 248703 che in motivazione afferma “il pronostico circa la verificazione dell’evento, quale conseguenza dell’azione posta in essere deve attingere al requisito della rilevante probabilità, secondo  l’id quod plerumque accidit, prescindendo dalla valutazione dell’intervento di elementi ignoti al momento in cui è stata posta in essere la condotta criminosa che possano vanificarne l’esito”) un criterio estremamente rigoroso, precisando che “l’idoneità non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell’evento delittuoso, infatti l’idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone”, finendo col ravvisare il tentativo punibile anche nel caso in cui l’evento avesse possibilità di verificazione molto basse (cfr. Cass., 27.05.2011, n. 30139, rv. 250416, in tema di ferimento con sangue infetto; analogamente Cass., 02.07.2015, n. 36726, rv. 264567 e Cass., 06.02.2018, n. 17988, rv. 272810).

 

Questa impostazione si lega, sotto il profilo sistematico, all’interpretazione dell’inidoneità dell’azione del reato impossibile ai sensi dell’art. 49 c.p. in termini estremamente limitata, ossia in termini di inidoneità assoluta, “accertata con valutazione astratta delle inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure un’attuazione eccezionale del proposito criminoso” (cfr. da ultimo anche Cass., 17.10.2019, n. 870, rv. 278085 e Cass., 15.10.2014, n. 9254, rv. 263058).

 

Ritiene il Collegio che questa impostazione sia, nella sostanza, condivisibile e che, pertanto, il tentativo punibile non richieda un’alta probabilità di verificazione dell’evento, ma una mera possibilità, purché rilevante e significativa e pur potendosi considerare eccessive talune prese di posizione della giurisprudenza che si accontentano di possibilità del tutto minime o remote.

Questa conclusione appare altresì avvalorata dall’assoluta importanza del ben protetto dalla norma incriminatrice dell’omicidio consumato, ossia la vita umana, non mancando autorevoli opinioni dottrinali secondo le quali il problema appena esaminato, circa il grado di pericolosità della condotta posta in essere necessario per integrare il tentativo punibile, non può essere risolto una volta per tutte ma, appunto in stretta aderenza con la rilevanza del bene giuridico protetto, nel senso cioè che a beni maggiormente rilevanti corrispondono gradi di pericolo necessari per integrare il tentativo più bassi.

 

7. L’integrazione dei contestati reati ed il trattamento sanzionatorio.

 

Così ricostruiti, in termini generali, i requisiti costitutivo del delitto tentato, si può ora passare all’applicazione al caso concreto, che presenta certamente un grado rilevante di problematicità, appunto perché l’azione criminosa è stata arrestata dalle forze dell’ordine in fase piuttosto anticipata, quando ancora l’imputato doveva raggiungere la vittima.

 

Partendo dal più problematico requisito della direzione univoca degli atti, va anzitutto osservato come la dichiarata volontà di uccidere il fratello, prima alla sorella e poi agli agenti ed ufficiali di PG che cercavano di fermarlo, non costituisca una prova “altra” rispetto alla condotta oggettivamente posta in essere dall’imputato, come potrebbe essere una confessione in sede processuale, ma rientri a pieno titolo nella condotta oggettiva posta in essere. In altri termini sarebbe un errore concettuale apprezzare la direzione degli atti compiuti prescindendo dalle dichiarazioni rese dall’imputato in quel contesto, perché le dichiarazioni rese durante l’azione criminosa fanno parte dell’azione medesima. In tal caso, infatti, non si realizza il difetto della c.d. concezione soggettiva, di utilizzare prove del dolo acquisite prescindendo dagli atti posti in essere per apprezzare la direzione degli atti, ma ci si limita a valutare gli atti posti in essere, comprensivi di tutte le loro caratteristiche e quindi anche delle parole pronunziate dall’imputato contestualmente.

 

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che una volta ritenuto in fatto, secondo la diffusa argomentazione sopra svolta, che la proclamata volontà di uccidere il fratello fosse effettiva e reale, e non meramente fittizia, come invece ritenuto dalla difesa ed una volta ritenuto che l’unico ragionevole sviluppo dell’azione sarebbe stato un’aggressione a mano armata al fratello, come del resto dallo stesso ritenuto in quel momento, tanto è vero che lo aspettava in strada “per spaccargli la faccia”, il requisito della direzione univoca a commettere un omicidio sia pienamente integrato, dal momento che l’imputato è stato fermato dalle forze dell’ordine a soli 50 mt. dalla destinazione che avrebbe percorso, giungendo a contatto col fratello, in non più di un minuto. La condotta, pertanto, di brandire il coltello e di dirigersi contro il fratello, che certamente è una condotta meramente preparatoria e non formalmente esecutiva del delitto di omicidio, è comunque talmente vicina rispetto all’obiettivo preso di mira, sia sul piano temporale che su quello spaziale, da far ritenere che avrebbe portato, con un apprezzabile  grado di probabilità, alla realizzazione del reato.

Infatti l’effettiva e dichiarata volontà di uccidere, il grave contesto relazionale ed emotivo, la pregnanza del movente e la fermezza dimostrata anche al cospetto dei vigili portano a ritenere, in fatto, che l’imputato se non fosse stato fermato avrebbe aggredito il fratello col coltello al fine di ucciderlo e ciò è quanto basta per ritenere integrato il tentato omicidio.

Il requisito dell’univocità degli atti deve ritenersi, pertanto, sussistente.

 

Venendo al requisito dell’idoneità, certamente il giudizio di prognosi postuma su base parziale, non può prendere in considerazione l’intervento delle forze dell’ordine, che ha interrotto l’azione criminosa in quanto non conoscibile a un osservatore avveduto e neppure in concreto conosciuto dal soggetto che ha agito. Nel momento in cui l’azione criminosa è stata posta in essere, infatti, non si poteva sapere se le forze dell’ordine avrebbero avuto il tempo di interromperla e, dall’altra parte, questo esito è stato fortemente condizionato dalla circostanza, del tutto fortuita, che la sorella Venessa, nell’uscire di casa correndo dietro all’imputato, si è imbattuta in un’auto dei vigili urbani con a bordo l’A.

 

Deve, invece, essere presa in considerazione la maggiore prestanza fisica della persona offesa, il fratello M., con le conseguenti presumibili azioni difensive o, addirittura offensive, secondo quanto dallo stesso dichiarato, trattandosi di circostanza di cui l’imputato era ben consapevole. Ma questa circostanza non rende inidonea l’azione criminosa, secondo il suo naturale sviluppo ritenuto accertato in linea di fatto, ossia l’aggressione del fratello da parte dell’imputato col coltello da cucina di cui era in possesso, ma si limita solo a rendere meno probabile la verificazione dell’evento, per il meramente possibile esito positivo dell’opposizione della vittima, sicuramente non certo e neppure altamente probabile dovendo la vittima contrastare a man nude l’azione di un aggressore munito di arma letale.

D’altra parte, ritiene il Collegio non vi possa essere alcun dubbio che debba rispondere di tentato omicidio il soggetto che aggredisca un soggetto sicuramente più forte fisicamente con un’arma potenzialmente letale e pur non essendovi certezza sull’esito a causa, appunto, dell’opposizione della vittima. Anche in tal caso, infatti, certamente ricorrente è un concreto pericolo alla vita umana e, pertanto, è integrata l’offesa tipica dell’omicidio tentato.

 

Insomma, appare errata, secondo quanto sopra si è argomentato in ordine al grado di pericolo necessario per integrare il delitto tentato, la pretesa difensiva secondo la quale occorre che il PM fornisca la prova della sicura realizzazione dell’evento morte da parte dell’imputato, che effettivamente non sussiste, in ragione dell’ostacolo rappresentato dalla grande prestanza fisica della persona offesa. E’ invece sufficiente la prova, che il PM ha fornito, che l’imputato avrebbe aggredito il fratello con concrete ed apprezzabili possibilità di ucciderlo.

 

Con ciò è anche confutata la suggestiva argomentazione difensiva secondo la quale condannare in questo caso l’imputato significherebbe trattarlo in modo peggiore di un soggetto che, nelle medesime condizioni, abbia raggiunto la persona offesa, l’abbia aggredita ma gli abbia procurato ferite in parti non vitali del corpo, vista la copiosa giurisprudenza che riconosce, al fine di ravvisare il tentato omicidio piuttosto che il meno grave reato di lesioni volontarie, rilevanza decisiva elle parti del corpo colpite.

 

Ma le concrete ferite procurate, se sul piano processuale possono essere talvolta decisive soprattutto in contesti processuali in cui non vi è prova diretta del dolo, trattandosi di circostanza che può essere esplicativa della volontà perseguita, sotto il profilo dell’idoneità dell’azione non assume un ruolo dirimente. Opinare diversamente significherebbe impostare il giudizio in una prospettiva ex post, assumendo come criterio base di giudizio gli effetti realmente raggiunti, in assoluto spregio dell’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità sopra citata.  

 

Per esemplificare e rendere evidente l’erroneità di questa impostazione, si dovrebbe escludere il tentato omicidio nella condotta di chi esploda un colpo di pistola in direzione della testa della vittima, solo perché il colpo non ha raggiunto l’obiettivo per un mero errore di mira. Analogamente ben può riconoscersi un tentativo di omicidio con una coltellata andata a vuoto per la manovra difensiva posta in essere dalla vittima, sempre che, naturalmente, sussistano le prove di tutti gli elementi costitutivi del reato, ivi compreso dell’elemento soggettivo. Ed è evidente che se manca la prova diretta del dolo è ben possibile che, in un caso di dubbio, si ravvisi il reato meno grave in luogo di quello più grave. Ma nel caso in esame, in cui la prova del dolo è fornita anche dalle stesse dichiarazioni dell’imputato durante l’azione, anche se l’aggressione avesse procurato alla persona offesa ferite di scarso rilievo, perché i fendenti diretti a parti vitali, sono stati deviati dalle manovre difensive della persona offesa, certamente andrebbe comunque ravvista la penale responsabilità a titolo di tentato omicidio e non di semplici lesioni volontarie, perché appunto ad assumere rilievo sono la direzione dei colpi e non le ferite procurate.

 

Anche il requisito dell’idoneità degli atti deve ritenersi esistente e, pertanto, si deve concludere che il contestato reato di tentato omicidio sia integrato in tutti i suoi elementi oggettivi.

 

Pure sussistente è l’elemento soggettivo del reato, alla luce del complessivo quadro probatorio a disposizione sopra ampiamente illustrato e delle esplicite dichiarazione rese dall’imputato medesimo durante l’azione.

 

Il delitto sub 1) della rubrica è, pertanto, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Pure integrata è la contestata aggravante dell’aver commesso il fatto contro il fratello, prevista dall’art. 577, comma 2 c.p.

 

Integrati sono anche i reati sub 2) e 3) della rubrica, in tutti i loro elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

 

Non c’è dubbio, infatti, che l’imputato nel rifiutarsi a fermarsi e a gettare il coltello e, una volta bloccato dagli agenti operanti su una panchina, divincolandosi e stringendo con forza il coltello per evitare di consegnarlo abbia posto in essere più reati di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p.  Non si può condividere la tesi difensiva della ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di c.d. resistenza passiva, la quale presuppone la totale assenza di energia fisica o violenza per opporsi all’atto dell’ufficiale di PG, mentre nel caso in esame l’imputato si è divincolato e ha stretto la presa del coltello, obbligando gli agenti a strapparglielo di mano, mediante l’uso della forza.

 

Non c’è dubbio, infine, che l’imputato abbia portato fuori dalla propria abitazione i due coltelli sotto sequestro, senza giustificato motivo, così integrando il reato di cui all’art. 4 legge n. 10/1975. Pure integrata è la contestata aggravante di cui all’art. 21 nr. 2) c.p. dell’aver commesso il fatto per eseguire il reato di tentato omicidio del fratello.

 

Tra tutti i reati commessi sussiste il vincolo della continuazione trattandosi di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

 Si deve, invece, escludere l’integrazione della contestata recidiva reiterata e specifica perché i soli tre risalenti precedenti per reati minori (due condanne a pena sospesa per favoreggiamento personale nel 2011 e per lesioni personali oltre che una condanna per reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.p.R. n. 309 del 1990), non appare in concreto indicativa di una maggiore colpevolezza dell’imputato per i nuovi reati commessi o di una sua maggiore pericolosità.

 

Circa la concreta determinazione della pena, in riferimento agli elementi tutti di cui all’art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, giustificate dalle difficili condizioni esistenziali e relazionali dell’imputato, oltre che dal discutibile comportamento tenuto dal fratello nei suoi confronti, pur non sussistendo gli estremi dell’attenuante di cui all’art. 62 nr. 2 c.p., stimasi equa la pena finale di anni 5 e mesi 2 di reclusione (pena base per il reato di tentato omicidio anni 7 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi 8 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche ed aumentata, nella misura indicata, per la continuazione coi restanti reati), oltre al pagamento delle spese processuali nonché delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

Va, inoltre, applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per il periodi di anni 5.

 

Va, infine, disposta la confisca e l’invio alla Direzone di Artiglieria territorialmente competente dei due coltelli sotto sequestro.

 

A norma dell’art. 544 c.p.p. ed in relazione alla complessità della motivazione, va fisato in giorni 60 il termine per il deposito di motivi.

 

PQM

 

Visto l’art. 533 c.p.p.;

DICHIARA

 

XXX colpevole dei reati ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestati aggravanti ed esclusa la recidiva contestata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, reato più grave quello di cui al capo 1) della rubrica, lo condanna alla pena della reclusione per anni 5 e mesi 2 e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

 

Visto l’art. 240 c.p.;

ORDINA

La confisca dei due coltelli in sequestro e ne dispone l’invio alla Direzione di artiglieria territorialmente competente.

 

DISPONE

Il dissequestro e la restituzione del blister in sequestro.

 

Visto l’art. 544 c.p.p.;

INDICA

In giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

 

Rovereto 26/06/2020.

 

   IL PRESIDENTE rel.

                                                                                                        dott. Riccardo Dies