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Estensione del MAE, si applica disciplina estradizionale (Cass. 26196/24)

3 luglio 2024, Cassazione penale

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Deve dunque escludersi la legittimità nel nostro ordinamento di una procedura di estensione della consegna che prescinda del tutto dalle regole del contraddittorio, perché strutturalmente lesiva dei diritti di difesa della persona interessata che, invece, devono essere salvaguardati anche da parte dello Stato di esecuzione; ciò impone di dare applicazione alla normativa di estensione dell'estradizione prevista dal codice di procedura penale, nei limiti della sua compatibilità con la speciale disciplina del mandato di arresto europeo, come disposto dall'art. 39 legge MAE.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(data ud. 02/07/2024) 03/07/2024, n. 26196

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. SILVESTRI Pietro - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato in G il (Omissis)

avverso la sentenza emessa il 19/03/2024 dalla Corte di Appello di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cennicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata;

udita l'Avv CC, in sostituzione degli Avv. RA e AMR  difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma ha rilasciato l'assenso alla estensione degli effetti della consegna di A.A. all'Autorità Giudiziaria di Germania - già eseguita il 27.9.2023 in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo disposto l'11.8.2023 per i reati di truffa, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni e falsità materiali accertati con la sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera del 29.6.2022, divenuta irrevocabile il 6.4.2023 - anche al reato di truffa oggetto del mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale di Monaco di Baviera il 22.11.2023 nei confronti dello stesso A.A.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il consegnando, detenuto presso la Casa circondariale di Monaco, non avrebbe mai ricevuto l'ordinanza impugnata che, si assume, avrebbe dovuto essere notificata sempre presso il luogo di detenzione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di appello emesso l'assenso alla estensione degli effetti della consegna in assenza di contraddittorio.

La legge 22 aprile 2005, n. 69, si argomenta, non conterrebbe nessuna disciplina espressa delle forme da osservare quanto alla procedura di estensione della consegna con particolare riguardo alle modalità con cui il soggetto interessato debba essere sentito; in tal senso si richiama, da una parte, l'art. 27 della decisione Quadro 2002/584/Gai che, salvo alcune eccezioni, preclude che la persona consegnata possa essere sottoposta ad un procedimento penale nello Stato emittente per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna da parte dello Stato di esecuzione, e, dall'altra, l'art. 26, comma 2, lett. c) della legge n. 69 del 2005 - da cui si evince che il soggetto interessato può rinunciare al principio di specialità e che per detta rinuncia deve essere sentito.

Dunque, l'interessato deve essere sentito.

Si aggiunge che il procedimento con il quale l'interessato deve essere sentito è quello previsto dall'art. 710cod. proc. pen., in tema di estensione della estradizione, applicabile al mandato di arresto europeo, per effetto dell'art. 39 della legge n. 69 del 2005 (in tal senso si richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26.10.2021).

Ne consegue che non solo l'assenso alla estensione della consegna non potrebbe essere rilasciato senza contraddittorio, ma anche in tema di mandato di arresto europeo deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 710 cod. proc. pen.

Si evidenzia come, essendo quello di estensione della estradizione un procedimento autonomo, anche per l'estensione della consegna disposta in tema di mandato di arresto europeo deve essere fissata una udienza camerale che assicuri il contraddittorio e l'interessato deve essere sentito dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, come previsto dal comma 1 dell'art. 710 cod. proc. pen.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo, che ha valenza assorbente.

2. La legge 22 aprile 2005, n. 69, come successivamente modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.10, non contiene una disciplina espressa della procedura di estensione della consegna- già eseguita in relazione ad un precedente mandato di arresto -richiesta dallo stesso Stato membro di emissione di un precedente MAE.

L'art. 26, comma 3, della citata legge, come modificato dall'art. 21 D.Lgs. cit., si limita solo ad indicare le condizioni e le verifiche - che la Corte di appello deve compiere -necessarie ad ampliare l'ambito della prima consegna e a consentire l'esecuzione di titoli relativi a reati commessi in precedenza, superando, in tal modo, il vincolo costituito dal principio di specialità che, come è noto, preclude che la persona consegnata possa essere sottoposta ad un procedimento penale dello Stato emittente per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna.

Si tratta di un principio che, tuttavia, in ragione del combinato disposto dell'art. 26, comma, 2 lett. e), e dell'art. 14 legge cit., non ha valenza assoluta, potendo il soggetto consegnato, sentito con le garanzie della presenza di un difensore e, se necessario, di un interprete, rinunciare al principio di specialità.

Dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Roma, ai fini del rilascio dell'assenso alla estensione della consegna in relazione ad un reato diverso da oggetto del mandato di arresto per il quale una consegna è stata già eseguitala, l'interessato deve essere sentito.

3. Quanto alle forme con le quali procedere all'ascolto della persona già consegnata, la legge n. 69 del 2005 è silente.

La Corte di cassazione ha già chiarito come in tali casi il riferimento normativo sia costituito dalla disciplina ordinaria della estensione dell'estradizione contenuta nell'art. 710 cod. proc. pen., che deve ritenersi richiamata anche in materia di mandato d'arresto europeo, per effetto del rinvio che l'art. 39 della legge n.69 del 2005, quale norma di chiusura del sistema, opera alle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili (Sez.6 n. 19471 del 03/05/2023, Camardo, Rv. 284706).

Sul tema è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 26 ottobre 2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 e C- 429/21 PPU, che, pronunciando sulle domande pregiudiziali proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE dal Tribunale di Amsterdam, ha non solo riconosciuto il diritto dell'interessato all'audizione da parte dello Stato richiedente - nel cui territorio egli si trovi già presente - ma, soprattutto, ha affermato che lo Stato dell'esecuzione deve prendere cognizione di tutti gli elementi necessari per la decisione "con piena cognizione di causa e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata".

La Corte di Giustizia ha in tale occasione più precisamente dichiarato che: "L'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l'articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest'ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Spetta, tuttavia, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa - e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata - una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, delia decisione quadro 2002/584 o dell'articolo 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l'autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari ".

4. In tale articolato quadro di riferimento, deve dunque escludersi la legittimità nel nostro ordinamento di una procedura di estensione della consegna che prescinda del tutto dalle regole del contraddittorio, perché strutturalmente lesiva dei diritti di difesa della persona interessata che, invece, devono essere salvaguardati anche da parte dello Stato di esecuzione; ciò impone di dare applicazione alla normativa di estensione dell'estradizione prevista dal codice di procedura penale, nei limiti della sua compatibilità con la speciale disciplina del mandato di arresto europeo, come disposto dall'art. 39 legge cit.

Dunque, la salvaguardia dei diritti della difesa della persona interessata non può prescindere dalla fissazione di una udienza camerale che assicuri la partecipazione del difensore, in assenza della persona interessata, e la procedura va necessariamente modellata, in linea di principio, sulla base delle stesse regole previste dal codice di procedura penale per l'estensione dell'estradizione.

5. In tema di estradizione, il primo comma dell'art. 710 cit. richiama le norme generali "in quanto applicabili", che operano per l'originaria domanda di estradizione formulata in via ordinaria, con alcune deroghe, poiché il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello si svolge necessariamente in assenza della persona interessata e alla nuova domanda devono essere allegate le dichiarazioni rese dall'interessato dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente, nelle quali la persona richiesta possa esprimersi in ordine alla domanda di estensione.

Al giudizio, inoltre, neppure si fa luogo ove l'estradato - come il consegnato - con le sue dichiarazioni, presti il suo consenso alla richiesta estensiva, facendo venire meno la preclusione del principio di specialità.

Analogamente, anche la procedura di estensione della consegna del mandato di arresto europeo deve essere modellata sulla falsariga di quella prevista per la decisione sul mandato di arresto, quindi con la fissazione di una udienza camerale ai sensi dell'art. 17 legge cit., che troverà applicazione nei limiti della compatibilità con la peculiarità dell'istituto dell'estensione della consegna, quindi senza la presenza dell'interessato, la cui audizione dovrà svolgersi davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, come previsto, in modo corrispondente dall'art. 710, comma 1, cit. per l'estensione dell'estradizione già concessa e come stabilito dall'art. 27 della predetta decisione quadro.

Quanto, poi, al regime di impugnazione, una volta assimilata la decisione emessa ai sensi dell'art. 26, comma 3, alla consegna emessa ai sensi dell'art. 17 legge cit., troverà applicazione anche l'art. 22 legge cit. che regola il ricorso per cassazione, quindi con i limiti sanciti dalla già menzionata disposizione (cfr., Sez. 6., n. 19471 del 2023, cit.).

6. Ne consegue che la Corte di appello ha emesso la propria decisione sulla estensione della consegna senza garantire alcunché; un modo di procedere sicuramente viziato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e che integra una violazione di legge che giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2024.