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Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)

15 aprile 2019, Cassazione penale

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La aggravante della "esposizione a pubblica fede" in caso di furto risponde alla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte.

La videosorveglianza vigilanza di personale di servizio di guardia giurata è di regola incompatibile con la osservazione continuativa, diretta e priva di pause alla quale si ricollega l’elisione delle esigenze di maggior tutela collegate all’aggravante.

Ai fini della esclusione dell'aggravante, è onere della parte provare che la res sia costantemente - e non periodicamente, benché frequentemente - sottoposta a controllo e vigilanza.

In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di vigilanza realizzato tramite servizio di guardia giurata, quando questo non garantisca una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene e configuri un controllo non continuativo né diretto sulla res.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 17 dicembre 2018 – 15 aprile 2019, n. 16353

Presidente Stanislao – Relatore Brancaccio

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 20.4.2018, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Modena datata 26.10.2015, ha riqualificato il reato di concorso in furto aggravato (ex art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7) consumato nella corrispondente fattispecie tentata ed ha rideterminato la pena inflitta a V.M. (ed all’altro imputato D.N.R. ) nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 166 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. Il tentativo di furto ha avuto ad oggetto una bicicletta assicurata con una catena alla rastrelliera di parcheggio all’interno del cortile dell’ospedale di (…).
2. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna ha proposto ricorso V.M. tramite il proprio difensore avv. Tunno, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo argomenta violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, ritenuta sussistente nonostante il tentativo di furto sia avvenuto in area sorvegliata da servizio di vigilanza continuo operato da guardie giurate.
2.2. Un secondo motivo di ricorso si riferisce al vizio di violazione di legge quanto al mancato bilanciamento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti.
Si argomenta che per le modalità con cui è stato commesso il fatto - assenza di comportamenti violenti o minacciosi verso persone, speciale tenuità del danno cagionato alla parte offesa - e per le condizioni soggettive del ricorrente - soggetto in condizioni di indigenza e disagio sociale - il giudizio di prevalenza doveva essere riconosciuto al fine di realizzare la funzione rieducativa della pena e continuare il percorso di risocializzazione già intrapreso dall’imputato presso una comunità di recupero di tossicodipendenti.
2.3. Un terzo motivo, infine, lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena ed all’applicazione dei parametri previsti dall’art. 133 c.p.: la misura della sanzione sarebbe immotivatamente caratterizzata da rigore ed afflittività sproporzionati al reale disvalore del reato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, riferito alla sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, nonostante il confronto tra le affermazioni della giurisprudenza di legittimità relative alle singole fattispecie non riveli una linea di tendenza sempre univoca, può affermarsi - tentando una sintesi - che la Suprema Corte ricollega le ragioni dell’aggravamento previsto dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, alla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, n. 5113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742), estendendo tale speciale valutazione di gravità anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte (cfr., tra le ultime pronunce in tal senso, Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti. Rv. 267504).

Se dal presupposto e dall’oggetto della tutela rafforzata si guarda alle ricadute concretamente applicative, tuttavia, il quadro interpretativo si fa più complesso.

In particolare, quanto alla rilevanza sulla configurabilità dell’aggravante ex art. 625 c.p., comma 1, n. 7, di eventuali strumenti per il controllo e la vigilanza sulla res esposta alla pubblica fede, la giurisprudenza di legittimità ha approfondito il tema tracciando delle linee guida interpretative che, per quanto non del tutto omogenee, ricostruiscono una traccia utile a decidere i casi concreti.

In verità, una opzione esclude l’aggravante della esposizione a pubblica fede solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e costanti della res tali da non consentire quella facilità di raggiungimento del bene che è caratteristica tipica della ratio della disposizione di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (Sez. 5, n. 14022 del 8/1/2014, Fusari, Rv. 259870; in senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Rv. 263258; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564, quest’ultima sulla specifica questione attinente l’apposizione di un dispositivo antitaccheggio, tema sul quale vedi anche, in senso conforme, Sez. 5, n. 435 del 30/6/2015, dep. 2016, Sefer, Rv. 265586).

La sorveglianza "continua" viene intesa, in tale prospettiva, quale esercizio di un controllo permanente sul bene che elide quella sorta di affidamento necessariamente implicato dall’esposizione, escludendo, pertanto, anche l’aggravante.

Altra opzione valorizza, invece, maggiormente l’ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, dunque facilmente raggiungibile da un numero indeterminato di persone, quasi a sottolineare l’importanza del dato fisico della collocazione del bene, più che quella dell’elemento esterno a tale dato fisico rappresentato dal grado di sorveglianza esercitato sulla res; per tale orientamento, quindi, il controllo su detta res, esposta al pubblico, mediante un sistema di videosorveglianza attenua ma non elide l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante (così Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Scalambrieri, Rv. 265808; si orientano non dissimilmente le pronunce Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259869).

Tale secondo orientamento sembra propendere comunque nel senso che possa escludere l’aggravante in esame una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione dell’oggetto e che la questione debba essere attentamente vagliata di volta in volta e con attenzione alle singole fattispecie, per ricercare la presenza della ragione normativa di aggravamento - e cioè la consuetudine e l’abitudine sociale della modalità di esposizione di una cosa alla fede pubblica - e non tutelare, attraverso l’aggravante, qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene in luoghi pubblici o privati.

Il Collegio ritiene che nel caso sottoposto al suo giudizio - data per evidente la caratteristica di bene esposto a pubblica fede di una bicicletta parcheggiata all’interno di un cortile adibito a sosta di un ospedale, alla luce della ratio normativa già indicata in precedenza - sia innegabile la circostanza che il sistema di vigilanza offerto dal controllo di guardie giurate non garantisca di regola quella continuità del controllo, o quel controllo permanente e diretto sul bene, che - sostanzialmente per entrambe le opzioni sopra ricordate - è idoneo ad elidere l’affidamento necessariamente implicato dall’esposizione pubblica o al pubblico, escludendo, pertanto, anche l’aggravante.

Invero, la vigilanza di personale di servizio di guardia giurata è di regola strutturalmente incompatibile con la osservazione continuativa, diretta e priva di pause alla quale si ricollega l’elisione delle esigenze di maggior tutela collegate all’aggravante, essendo necessariamente subordinata ai tempi ed alle modalità proprie del servizio, nonché allo stato dei luoghi che, nel caso di specie, come sottolineato dal provvedimento impugnato, era rappresentato da una vasta area di parcheggio, di per sé di difficile controllo da parte di personale che non può certamente coprirla costantemente per intero.
Il ricorrente, peraltro, non ha dedotto elementi tali da far ritenere che tale servizio di guardiania si espletasse con tali modalità stringenti da far sì che la res fosse costantemente - e non periodicamente, benché frequentemente - sottoposta a controllo e vigilanza.
Può essere, pertanto, affermato il principio secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di vigilanza realizzato tramite servizio di guardia giurata, quando questo non garantisca una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene e configuri un controllo non continuativo né diretto sulla res.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente attenendo entrambi a profili di dosimetria del disvalore del fatto in rapporto alla valutazione delle circostanze del reato e della quantificazione della pena.

Quanto alla eccezione che lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, la sentenza d’appello, che deve ritenersi abbia ribadito sul punto quella di primo grado, secondo lo schema decisorio della doppia pronuncia conforme, discostandosi dal trattamento sanzionatorio da questa stabilito solo per diminuire la pena in ragione della derubricazione della fattispecie da consumata a tentata, ha confermato il giudizio di bilanciamento in equivalenza del primo giudice.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 e Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450, entrambe conformi a Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Parallelamente, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità nei casi in cui la sanzione sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197).

Allo stesso modo si è affermato che è consentito motivare sinteticamente facendo riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. (e ad espressioni quali "pena congrua" "pena equa") quando la sanzione sia contenuta entro limiti nella media edittale o al di sotto di essa, dovendosi fornire più ampie ragioni solo nel caso in cui la pena si attesti su limiti di gran lunga superiori a detta media (Sez. 2, n. 36245 del 2676/2009, Denaro, Rv. 245596-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, seguendo il giudice di primo grado, ha riferito il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti in modo non illogico né arbitrario alla valutazione di commisurazione della pena ritenuta più adeguata al caso concreto e, d’altra parte, la pena inflitta risulta senz’altro prossima alla misura minima prevista dalla forbice edittale, sicché la pur scarna motivazione del giudice di primo grado, espressamente richiamata da quello di secondo grado, rientra pienamente nei parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere l’insussistenza del sindacato di questa Corte.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese processuali dell’imputato, anche la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., seconda parte, si impone per la sussistenza di un profilo complessivo di "rimproverabilità" in capo al proponente (coerentemente all’impostazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000): appare congruo determinare tale sanzione in 3.000 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.