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Espulsione di un malato psichico viola i diritti fondamentali (Corte EDU, Savran, 2021)

7 dicembre 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Viola l'articolo 8 della Convenzione una espulsione permanente nei confronti di un immigrato di lunga data con schizofrenia, nonostante i progressi dopo anni di cure obbligatorie, a causa di reati violenti, senza considerazione della mancanza di colpevolezza penale del richiedente a causa della malattia mentale e per mancata considerazione e bilanciamento da parte delle autorità degli interessi in gioco e di tutti i fattori pertinenti.

 (traduzione informale canestriniLex.com)

Corte europea per i diritti dell'Uomo

GRANDE CAMERA

CASO DI SAVRAN contro DANIMARCA

(Applicazione n. 57467/15)

SENTENZA

Art 3 (sostanziale) - Espulsione dello straniero affetto da schizofrenia verso il suo paese d'origine, senza che i rischi per la salute raggiungano la soglia elevata per l'applicazione dell'art 3 - Conferma del test della soglia Paposhvili c. Belgio [GC] e della sua applicabilità all'allontanamento di persone malate di mente

Art. 8 - Espulsione - Vita privata - Ordine di espulsione permanente nei confronti di un immigrato di lunga data con schizofrenia, nonostante i progressi dopo anni di cure obbligatorie, a causa di reati violenti - Nessuna considerazione della mancanza di colpevolezza penale del richiedente a causa della malattia mentale - Mancata considerazione e bilanciamento da parte delle autorità degli interessi in gioco e di tutti i fattori pertinenti

 

STRASBURGO

7 dicembre 2021

 

Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Savran c. Danimarca,

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in Grande Camera composta da:

Robert Spano, Presidente,
Jon Fridrik Kjølbro,
Ksenija Turković,
Síofra O'Leary,
Yonko Grozev,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Tim Eicke,
Ivana Jelić,
Lorena Schembri Orland,
Anja Seibert-Fohr, giudici,
e Søren Prebensen, cancelliere aggiunto della Grande Camera,

avendo deliberato in privato il 24 giugno 2020, il 14 aprile e l'8 settembre 2021,

emette la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDIMENTO

1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 57467/15) contro il Regno di Danimarca presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino turco, il signor Arıf Savran ("il ricorrente"), il 16 novembre 2015.

2. Il ricorrente era rappresentato dai sigg. Tyge Trier e Anders Boelskifte, avvocati che esercitano a Copenaghen. Il governo danese ("il governo") era rappresentato dal suo agente, sig. Michael Braad, del ministero degli Affari esteri, e dal suo co-agente, sig.ra Nina Holst-Christensen, del ministero della Giustizia.

3. Il ricorrente lamentava che il suo trasferimento in Turchia aveva costituito una violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto non aveva una reale possibilità di ricevere nel paese di destinazione il trattamento psichiatrico adeguato e necessario, compreso il follow-up e la supervisione, in relazione alla sua schizofrenia paranoide. Egli ha inoltre sostenuto che l'esecuzione dell'ordine di espulsione aveva violato l'articolo 8 della Convenzione.

4. Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il 20 giugno 2017 il ricorso è stato notificato al Governo. Il 1° ottobre 2019 una sezione della Quarta Sezione, composta da Paul Lemmens, Jon Fridrik Kjølbro, Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Carlo Ranzoni, Stéphanie Mourou-Vikström, Jolien Schukking, giudici, e Andrea Tamietti, cancelliere aggiunto di sezione, ha pronunciato la sua sentenza. Ha dichiarato il ricorso ricevibile e ha ritenuto, con quattro voti contro tre, che l'espulsione del ricorrente in Turchia avrebbe dato luogo a una violazione dell'articolo 3 della Convenzione e che non era necessario esaminare il suo reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. L'opinione dissenziente congiunta dei giudici Kjølbro, Motoc e Mourou-Vikström e un'opinione dissenziente separata del giudice Mourou-Vikström sono state allegate alla sentenza.

5. Il 12 dicembre 2019 il Governo ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera, conformemente all'articolo 43 della Convenzione, e il collegio della Grande Camera ha accettato la richiesta il 27 gennaio 2020.

6. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e dell'articolo 24.

7. Sono stati autorizzati a intervenire i governi di Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Svizzera e Regno Unito, nonché Amnesty International e il Centro di ricerche e studi sui diritti fondamentali dell'Università di Parigi Nanterre (CREDOF), e tutti hanno presentato osservazioni scritte (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del regolamento). Il governo della Turchia non si è avvalso del suo diritto di intervenire ai sensi dell'articolo 36 § 1 della Convenzione.

8. Il ricorrente e il Governo hanno depositato ciascuno osservazioni (articolo 59 § 1) sul merito della causa.

9. Il 24 giugno 2020 si è svolta un'udienza nell'edificio dei diritti dell'uomo di Strasburgo (articolo 59 § 3); a causa della crisi della salute pubblica dovuta alla pandemia di Covid-19, essa si è tenuta in videoconferenza. Il webcast dell'udienza è stato reso pubblico sul sito Internet della Corte il giorno seguente.

 

Sono apparsi davanti alla Corte

(a) per il governo
M. Braad, ministero degli Affari esteri, agente,
la sig.ra N. Holst-Christensen, Ministero della Giustizia, co-agente,
la sig.ra L. Kunnerup, capo unità, Ministero dell'immigrazione e dell'integrazione,
la sig.ra A.-S. Saugmann-Jensen, vice capo divisione, ministero della Giustizia,
Sig.ra Ø. Akar, Capo unità, Ministero dell'immigrazione e dell'integrazione,
C. Wegener, consigliere capo, Ministero degli affari esteri,
Sig.ra S.L. Vaabengaard, capo sezione, Ministero della giustizia,
la sig.ra C. Engsig Sørensen, capo sezione, Ministero della giustizia,
Sig.ra M. Korsgård Thomsen, Capo sezione, Ministero dell'immigrazione e dell'integrazione,
Sig.ra S. Bach Andersen, capo sezione,
Ministero degli Affari Esteri, consiglieri.

(b) per il ricorrente
T. Trier, avvocato, consigliere,
A. Boelskifte, avvocato, co-consigliere,
sig.ra S. Hussain, avvocato assistente,
la sig.ra T. Husun, associata, consiglieri.

 

La Corte ha ascoltato le allocuzioni dei sigg. Trier e Braad, nonché le risposte fornite da questi ultimi e dal sig. Boelskifte ai quesiti posti dai giudici. Il presidente della Grande Camera ha autorizzato il governo a produrre per iscritto informazioni supplementari sul caso. Le loro osservazioni al riguardo sono state ricevute il 7 luglio 2020. Le osservazioni del ricorrente sulle informazioni fornite sono state ricevute il 24 luglio 2020.

I FATTI

10. Il ricorrente è nato nel 1985 e risiede attualmente nel villaggio di Kütükușağı in Turchia.

11. Nel 1991, quando aveva sei anni, il ricorrente è entrato in Danimarca insieme alla madre e a quattro fratelli per raggiungere il padre. Quest'ultimo è morto nel 2000.

12. Il 9 gennaio 2001, con una sentenza del tribunale della città di Copenaghen (Københavns Byret, in appresso "il tribunale della città"), il ricorrente è stato condannato per rapina e a un anno e tre mesi di reclusione, di cui nove mesi sospesi, e posto in prova per due anni.

Il procedimento penale

13. Il 29 maggio 2006 il ricorrente, come parte di un gruppo di più persone, ha aggredito un uomo; diversi calci o colpi con bastoni o altri oggetti contundenti sono stati somministrati alla testa e al corpo di quest'ultimo, infliggendogli così gravi lesioni cerebrali traumatiche che ne hanno causato la morte. Sembra che il ricorrente sia stato catturato dalla polizia sul posto, mentre tutti gli altri coinvolti nell'incidente sono riusciti a fuggire.

Primo round del procedimento

14. In relazione al suddetto incidente, è stato avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente, che è stato accusato di aggressione con circostanze altamente aggravanti.

Prove esaminate dai giudici

(a) Rapporti del Servizio Immigrazione

15. Nell'ambito di tale procedimento, il 17 settembre 2007 il Servizio dell'immigrazione (Udlændingeservice) ha pubblicato un rapporto sul ricorrente. Esso indicava, in particolare, che il 1° febbraio 1991 il ricorrente aveva ottenuto la residenza, con possibilità di residenza permanente ai sensi della legge sugli stranieri, con riferimento a suo padre che viveva in Danimarca. L'11 maggio 2004 o prima, il suo permesso di soggiorno era stato reso permanente. Il rapporto affermava inoltre che il richiedente aveva risieduto legalmente in Danimarca per circa quattordici anni e otto mesi; che sua madre e quattro fratelli vivevano in Danimarca; e che era stato in Turchia da cinque a dieci volte per periodi di due mesi per visitare la sua famiglia. Tuttavia, non era stato in Turchia dal 2000. Il rapporto faceva riferimento alle dichiarazioni del richiedente secondo cui non aveva contatti con persone che vivevano in Turchia, non parlava turco e parlava solo un po' di curdo. Inoltre, aveva dichiarato di sentire delle voci e di soffrire di un disturbo del pensiero e che gli venivano somministrati dei sedativi. Alla luce delle informazioni fornite dall'accusa sulla natura del reato, in combinazione con le considerazioni di cui all'articolo 26(1) della legge sugli stranieri (udlændingeloven; si veda il paragrafo 76), il Servizio Immigrazione ha approvato la raccomandazione di espulsione dell'accusa.

16. In un rapporto supplementare del 2 aprile 2008 l'Immigration Service ha riaffermato la sua raccomandazione di espulsione.

(b) Pareri medici

17. Un rapporto sull'esame dello stato mentale del ricorrente, datato 13 marzo 2008, che il Ministero della Giustizia (Justitsministeriet) ha ottenuto dal Dipartimento di Psichiatria Forense (Retspsykiatrisk Klinik) ha concluso, in particolare, che era altamente probabile che il ricorrente avesse una lieve menomazione mentale, ma non è stato trovato affetto da un disturbo mentale e non si poteva presumere che fosse affetto da un disturbo mentale al momento in cui era stato commesso il reato.

18. Il rapporto affermava inoltre che l'infanzia e l'adolescenza del ricorrente erano state significativamente prive di stimoli e caratterizzate da cure parentali inesistenti e da condizioni sociali scadenti, e che lui e i suoi fratelli erano stati allontanati con la forza da casa e dati in affidamento. Secondo il rapporto, fin dalla sua prima infanzia il ricorrente aveva mostrato disturbi comportamentali e una mancanza di adattamento sociale, ed era stato attratto da ambienti criminali fin dalla sua adolescenza. Da quel momento, aveva anche fumato molta cannabis, che potrebbe aver ostacolato la sua personalità e lo sviluppo intellettuale. Nel corso degli anni, era stato collocato in vari istituti socio-educativi, ma questi avevano avuto difficoltà ad accogliere i suoi bisogni a causa del suo comportamento esternalizzante, e il sostegno socio-educativo e la terapia non avevano cambiato la sua condizione e il suo comportamento.

19. Il rapporto menzionava anche che, nel contesto della sua valutazione medica, il richiedente aveva insistito sul fatto che aveva sperimentato allucinazioni sia visive che uditive, ma non era stato fatto alcun riscontro oggettivo di allucinazioni. Aveva fatto affermazioni simili nel corso di precedenti valutazioni mediche, ma queste lamentele erano apparentemente cessate quando il richiedente non aveva più ritenuto rilevante farle. Il rapporto aggiungeva che la descrizione di questi sintomi da parte del richiedente non corrispondeva alla descrizione usuale delle allucinazioni, e quindi si è trovato che la sua descrizione doveva essere classificata come simulazione. Il rapporto sottolineava che il ricorrente aveva bisogno di una terapia regolare e ben strutturata a lungo termine, e raccomandava che fosse ricoverato in un'unità sicura di un istituto residenziale per persone con gravi problemi mentali.

20. In un parere del 16 aprile 2008, il Consiglio medico-legale (Retslægerådet) ha dichiarato, tra l'altro, che il ricorrente aveva avuto un'infanzia e un'adolescenza svantaggiate, aveva presentato un pronunciato disturbo comportamentale ed era poi stato coinvolto in attività criminali. Ha inoltre dichiarato che il ricorrente aveva un danno mentale, ma che per il resto non mostrava segni di lesioni cerebrali organiche; che fumava molta cannabis; che in precedenza era stato più volte in contatto con il sistema di salute mentale, ma che non era stata fatta alcuna diagnosi definitiva di disturbo psicotico nonostante le denunce di sintomi psicotici. Nella sua valutazione, il Consiglio Medico-Legale ha trovato che le denunce di allucinazione uditiva del ricorrente potevano essere caratterizzate come simulazione. È stato anche trovato mentalmente compromesso con un livello da lieve a moderato di disabilità funzionale e affetto da un disturbo della personalità caratterizzato da immaturità, mancanza di empatia, instabilità emotiva e impulsività. Aveva un forte bisogno di confini chiari per dargli struttura e sostegno.

Decisioni del tribunale

21. Il 9 ottobre 2007, l'Alta Corte della Danimarca orientale (Østre Landsret, in appresso "l'Alta Corte") ha condannato il ricorrente per aggressione con circostanze altamente aggravanti ai sensi degli articoli 246 e 245(1) del codice penale (straffeloven) (si veda il successivo paragrafo 75) e lo ha condannato a sette anni di reclusione e all'espulsione dalla Danimarca con un divieto permanente di reingresso.

22. In appello, il 22 maggio 2008 la Corte suprema (Højesteret) ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso all'Alta Corte per un nuovo esame. Con riferimento alle prove mediche disponibili (si vedano i precedenti paragrafi 17-20), la corte ha dichiarato, in particolare, di dubitare che la pena detentiva fosse stata giustificata nelle circostanze del caso di specie.

Seconda fase del procedimento

23. In seguito al rinvio del caso, l'Alta Corte ha esaminato nuovamente il procedimento penale contro il ricorrente.

Prove aggiuntive esaminate dai giudici

24. In un rapporto del 18 giugno 2009 uno specialista psichiatrico ha sottolineato che il ricorrente soffriva di una condizione di smarrimento mentale che, a quel tempo, era evidente da più di quattro settimane; e che la sua recente evoluzione sollevava dubbi sul fatto che molto probabilmente soffrisse di un disturbo mentale permanente, o che, a causa del suo livello di intelligenza combinato con i suoi tratti distintivi devianti della personalità, fosse affetto da una condizione permanente paragonabile a una menomazione mentale.

25. Il 14 luglio 2009 il Consiglio Medico-Legale ha dichiarato, con riferimento, in particolare, al rapporto del 18 giugno 2009, che il ricorrente soffriva di un disturbo mentale più permanente e che probabilmente era stato anche affetto da una condizione mentale simile al momento in cui era stato commesso il reato di cui era stato accusato. Il rapporto ha inoltre ribadito le conclusioni del rapporto del 16 aprile 2008 (si veda il paragrafo 20 di cui sopra), e ha dichiarato che le successive osservazioni fatte in un istituto residenziale per i gravi problemi mentali - dove il richiedente era stato collocato - avevano rivelato il suo continuo comportamento minaccioso e fisicamente aggressivo. Per un lungo periodo, il ricorrente era stato considerato palesemente malato di mente e affetto da deliri paranoici e da un disturbo formale del pensiero. Il rapporto sottolineava che questi erano sintomi molto probabilmente legati alla schizofrenia; se questo era il caso, era molto probabile che il richiedente avesse sofferto di un disturbo mentale al momento in cui il crimine di cui era stato accusato era stato commesso. Il Consiglio Medico-Legale ha raccomandato nel suo rapporto che, se riconosciuto colpevole come accusato, il richiedente dovrebbe essere affidato a cure psichiatriche forensi.

Decisioni del tribunale

26. Con una sentenza del 17 ottobre 2008 l'Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse violato gli articoli 245(1) e 246 del codice penale, ma che fosse esente da pena in virtù degli articoli 16(2) e 68 dello stesso (si veda il successivo paragrafo 75). A questo proposito ha fatto riferimento ai rapporti del 13 marzo e del 16 aprile 2008 (vedere i paragrafi 17-20 sopra). Lo ha quindi condannato all'internamento nell'unità di sicurezza di un istituto residenziale per disabili mentali gravi per un periodo indefinito. Il tribunale ha anche ordinato l'espulsione del ricorrente dalla Danimarca con un divieto permanente di reingresso.

27. Per quanto riguarda l'ordine di espulsione, l'Alta Corte ha fatto riferimento ai rapporti del Servizio Immigrazione del 17 settembre 2007 e del 2 aprile 2008 (si vedano i precedenti paragrafi 15-16) e ha sottolineato che il ricorrente si era trasferito in Danimarca all'età di sei anni quando gli fu concesso il ricongiungimento familiare con suo padre, che viveva in Danimarca; che risiedeva legalmente in Danimarca da circa quattordici anni e otto mesi; che non era sposato e non aveva figli; e che tutta la sua famiglia, composta da sua madre e quattro fratelli, viveva in Danimarca, con la sola eccezione della zia materna, che viveva in Turchia. È stato anche sottolineato che aveva frequentato la scuola elementare in Danimarca per sette anni ed era stato inserito nel mercato del lavoro danese per circa cinque anni, ma che al momento riceveva una pensione d'invalidità; che era stato in Turchia da cinque a dieci volte per periodi di due mesi per visitare la sua famiglia, ma non dal 2000, e che non parlava turco, ma solo un po' di curdo. D'altra parte, è stato sottolineato che il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di un reato molto grave contro la persona di un altro, che costituiva una grave minaccia ai valori fondamentali della società. In questo contesto, l'Alta Corte ha ritenuto, sulla base di una valutazione globale, che l'espulsione non sarebbe stata definitivamente inappropriata secondo il diritto interno pertinente allora in vigore, o in violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

28. Il ricorrente ha presentato ricorso contro la sentenza alla Corte suprema.

29. Nel frattempo, l'11 marzo 2008, è stato condotto un colloquio supplementare con il ricorrente durante il quale egli ha dichiarato, tra l'altro, che aveva visitato la Turchia per l'ultima volta nel 2001, che parlava correntemente il curdo e che la sua famiglia nel villaggio di Koduchar viveva in una casa di proprietà di sua madre.

30. Con una sentenza del 10 agosto 2009, la Corte suprema ha modificato la sanzione del ricorrente e lo ha condannato al ricovero in psichiatria forense, confermando l'ordine di espulsione. Essa ha preso in considerazione i rapporti medici del 18 giugno e del 14 luglio 2009 (si vedano i paragrafi 24-25 sopra), e le dichiarazioni del ricorrente fatte durante il suo colloquio supplementare (si veda il paragrafo precedente). La Corte suprema ha dichiarato quanto segue:

"[Il ricorrente], che ora ha 24 anni, si è trasferito in Danimarca dalla Turchia all'età di sei anni. Ha frequentato la scuola in Danimarca e i suoi familiari più stretti, tra cui sua madre e i suoi quattro fratelli, vivono in Danimarca. Non è sposato e non ha figli. Riceve una pensione di invalidità e non è altrimenti integrato nella società danese. Parla curdo e durante la sua infanzia e adolescenza in Danimarca è andato in Turchia da cinque a dieci volte per periodi di due mesi per visitare la sua famiglia. Ha visitato l'ultima volta la Turchia nel 2001, dove sua madre possiede una proprietà.

Tenuto conto della natura e della gravità del reato, non troviamo alcuna circostanza che renda l'espulsione definitivamente inappropriata - cfr. articolo 26(2) della legge sugli stranieri - né riteniamo che l'espulsione sia contraria all'articolo 8 della Convenzione."

31. La decisione sull'espulsione è stata presa da una maggioranza di cinque giudici su sei. Il giudice dissenziente ha dichiarato quanto segue:

"[Il ricorrente] è arrivato in Danimarca all'età di sei anni. Di conseguenza, ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza e ha frequentato la scuola in Danimarca, che è anche il luogo dove vive la sua famiglia più stretta (sua madre e i suoi quattro fratelli). Ha visitato la Turchia diverse volte fino alla morte di suo padre, ma non visita il paese dal 2001. Non ha contatti con parenti o altre persone che vivono in Turchia. Parla il curdo, ma non il turco.

Di conseguenza, trovo che i legami del [ricorrente] con la Danimarca sono così forti e i suoi legami con la Turchia così modesti che costituiscono circostanze che rendono l'espulsione definitivamente inappropriata - cfr. articolo 26(2) della legge sugli stranieri - nonostante la gravità del reato. Per questo motivo, voto a favore del rigetto della richiesta di espulsione".

Procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri

32. Il 3 gennaio 2012 R.B., tutore ad litem del ricorrente, ha chiesto al pubblico ministero di rivedere la sua condanna, e il 1° dicembre 2013 il pubblico ministero ha portato il caso del ricorrente dinanzi alla Corte cittadina in virtù dell'articolo 72, paragrafo 2, del codice penale (si veda il successivo paragrafo 75), chiedendo che la sanzione fosse modificata da una condanna all'assistenza psichiatrica forense al trattamento in un reparto psichiatrico. Ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri (cfr. paragrafo 76), l'accusa ha anche chiesto alla corte di decidere simultaneamente se l'ordine di espulsione del ricorrente dovesse essere confermato. Da parte sua, l'accusa ha sostenuto che l'ordine di espulsione dovrebbe essere confermato.

Pareri medici

33. A questo proposito, in varie date furono ottenute le dichiarazioni mediche di tre psichiatri (K.A., M.H.M. e P.L) che, in tempi diversi, erano stati responsabili del trattamento del ricorrente presso il Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di Saint John.

La dichiarazione di K.A.

34. Il 5 aprile 2013 K.A. osservò in una dichiarazione scritta, tra l'altro, che il ricorrente era in cura psichiatrica dal 2008 a causa delle diagnosi di schizofrenia paranoide, lieve disabilità intellettuale e dipendenza da cannabis. Tuttavia, durante il periodo in questione, si era scoperto che il suo livello di capacità intellettuale era superiore, per cui non aveva soddisfatto i criteri per la diagnosi di handicap mentale, e tale diagnosi era stata respinta. I primi tre o quattro anni del periodo in questione erano stati caratterizzati da un continuo abuso di cannabis, abuso accidentale di droghe pesanti e numerosi casi di fuga, ma il richiedente aveva fatto progressi negli ultimi anni. Aveva smesso di abusare di droghe pesanti, con il risultato che c'era stata una notevole riduzione del suo comportamento esteriorizzante; nessun caso di fuga era stato registrato dall'autunno 2012. Negli ultimi due mesi il richiedente non aveva abusato di cannabis, e stava facendo sforzi mirati per rimanere pulito nell'unità psichiatrica aperta. In precedenza era stato complice nel contrabbandare cannabis ai compagni di degenza, che era stato il suo "vecchio" modo di vivere, ma era riuscito a resistere a farlo negli ultimi sei mesi. Il richiedente era disposto a collaborare, e aveva accettato senza problemi di sottoporsi a una terapia antipsicotica. È stato quindi raccomandato di modificare l'attuale sanzione da una pena di cura psichiatrica forense a un trattamento in un dipartimento psichiatrico sotto la supervisione sia del Servizio penitenziario e di libertà vigilata che del dipartimento dopo la sua dimissione in modo che, in consultazione con lo psichiatra consulente, il Servizio penitenziario e di libertà vigilata possa prendere una decisione sulla riammissione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del codice penale.

Dichiarazione di M.H.M.

35. Una lettera di M.H.M. del 18 luglio 2013 affermava, in particolare, che il 5 febbraio 2013 il ricorrente era stato trasferito in un reparto aperto (R3) per un trattamento di abuso di sostanze. Verso marzo aveva dichiarato di avere sintomi progressivi, e le sue dosi di antipsicotici erano state aumentate, essendo state abbassate alcuni mesi prima. Poiché la rabbia del paziente era stata trovata in aumento nonostante l'aumento delle dosi, era stato deciso di trasferirlo in un reparto chiuso il 5 aprile 2013; tuttavia, si era allontanato dalla zona e si era dovuto diffondere un allarme, ma era rapidamente tornato di nuovo da solo. Il 18 aprile 2013 il ricorrente si era di nuovo allontanato brevemente, ma era tornato e non era apparso sotto l'effetto di droghe. Il 21 aprile 2013, il ricorrente aveva minacciato una badante, che aveva poi picchiato in testa senza alcun avvertimento. Il giorno seguente aveva dovuto essere immobilizzato con delle cinture a causa di nuove minacce. Il 5 maggio 2013, aveva aggredito e picchiato una badante senza alcun preavviso, ed era stato trovato in uno stato gravemente psicotico. L'immobilizzazione con le cinture era stata applicata fino al 12 maggio 2013, e durante questo periodo il suo stato era stato fortemente fluttuante, essendo a volte gravemente psicotico e aggressivamente minaccioso. Aveva accettato di buon grado un cambio di medicazione a Leponex compresse con il contemporaneo ridimensionamento del trattamento con Cisordinol (antipsicotici). Le sue condizioni erano rapidamente migliorate, e ora sembrava essere tornato alla sua condizione abituale, essendo amichevole, cooperativo e motivato a continuare la terapia. L'abuso di droghe del richiedente era molto limitato e usava solo cannabis, anche se non era in grado di astenersi dal continuare a usare quella sostanza.

36. Nella sua dichiarazione scritta M.H.M. ha inoltre sottolineato che il ricorrente era fortemente motivato a sottoporsi a un trattamento psichiatrico, compreso il trattamento con psicofarmaci. Tuttavia, il ricorrente aveva espresso forti dubbi sul fatto che sarebbe stato in grado di continuare questo trattamento in misura adeguata se fosse stato deportato dalla Danimarca e gli fosse stato offerto un trattamento che non comprendesse un elemento psichiatrico abbastanza intenso. Il ricorrente temeva chiaramente che non avrebbe avuto le risorse per continuare la terapia psichiatrica necessaria, compresa la farmacoterapia, se deportato dalla Danimarca. A questo proposito, si è ritenuto che ci fosse un alto rischio di fallimento farmaceutico e di ripresa dell'abuso, e di conseguenza un peggioramento dei suoi sintomi psicotici e un rischio di comportamento aggressivo. Il suo attuale farmaco, sotto forma di compresse di Leponex, era un antipsicotico che doveva essere somministrato quotidianamente. La valutazione generale era che una potenziale interruzione del trattamento avrebbe dato luogo a un rischio significativamente più elevato di reati contro la persona di altri a causa di un peggioramento dei suoi sintomi psicotici.

37. Nella sua lettera M.H.M. dichiarò infine che i farmaci attualmente somministrati al ricorrente comprendevano 50 mg di Risperdal Consta (risperidone) ogni 2 settimane (sospensione antipsicotica a rilascio prolungato per iniezione), e 250 mg di compresse di Leponex al giorno (farmaco antipsicotico con clozapina come principio attivo).

Le dichiarazioni di P.L.

38. In una dichiarazione scritta del 13 gennaio 2014, P.L., responsabile del trattamento del ricorrente dalla metà di luglio 2013, sottolineava, in particolare, che il ricorrente si trovava ancora in un reparto chiuso e che, da sei mesi, le sue condizioni erano stabili; egli si era astenuto per lunghi periodi dal fumare cannabis. Di conseguenza, al ricorrente erano state concesse ferie in misura crescente, conformemente ai diritti concessi dai regolamenti in materia. In una sola occasione, nell'autunno 2013, il ricorrente era fuggito mentre era in congedo; in tutte le altre occasioni di congedo aveva rispettato l'accordo preso.

39. Il ricorrente è stato collaborativo e non è apparso in alcun modo psicotico produttivo. Era generalmente disponibile, ma come in precedenza, il suo comportamento continuava ad essere caratterizzato da una certa impulsività e immaturità. Il richiedente aveva ricominciato a fumare cannabis sebbene avesse capito l'importanza di astenersi da tale abuso. Aveva fatto un grande sforzo per non impegnarsi nell'abuso di sostanze; era ancora consapevole che doveva fare attenzione a non permettere a tale abuso di svilupparsi fuori controllo.

40. Il ricorrente aveva indicato a P.L. in numerose occasioni che era sinceramente pentito di aver commesso il crimine per il quale era stato condannato. Il ricorrente aveva anche detto che stava andando bene con l'attuale regime di trattamento antipsicotico, che era completamente disposto a continuare quando fosse stato pronto per la dimissione, ad un certo punto.

41. La lettera affermava inoltre che il ricorrente aveva risposto bene alla terapia combinata con Risperdal e Leponex. Ha negato di avere sintomi psicotici come deliri e allucinazioni. Tranne che per un singolo incidente in cui il richiedente era stato seriamente provocato da un collega paziente e aveva dato un calcio a quella persona, non aveva mostrato alcun comportamento esternalizzante negli ultimi sei mesi.

42. Sulla base del corso del trattamento del ricorrente, P.L. sostenne la raccomandazione di una variazione della sanzione da una sentenza di cura psichiatrica forense a una sentenza di trattamento psichiatrico forzato. L'operatore sanitario ha proseguito osservando che le prospettive di guarigione del ricorrente erano buone se, al momento del rilascio, poteva essere reintegrato nella società con l'offerta di una casa adeguata e di una terapia ambulatoriale intensiva negli anni successivi. Il richiedente era consapevole della sua malattia e riconosceva chiaramente il suo bisogno di terapia. D'altra parte, le prospettive di recupero del richiedente erano negative se fosse stato dimesso senza follow-up e supervisione. P.L. concordava con M.H.M. (si veda il precedente paragrafo 36) che la potenziale interruzione del trattamento dava luogo a un rischio significativamente più elevato di reati contro la persona di altri a causa del peggioramento dei sintomi psicotici del ricorrente.

43. Ascoltato dal Tribunale della città il 7 ottobre 2014, P.L. ha dichiarato che, durante il periodo trascorso dalla sua dichiarazione medica del 13 gennaio 2014, il ricorrente si era trovato bene nell'ambiente sicuro del reparto. Il ricorrente aveva rispettato gli accordi presi, ed era stato in grado di avere un lavoro. Nella valutazione di P.L., il richiedente avrebbe perso la concentrazione se non avesse avuto un quadro solido. La storia personale del richiedente lo dimostrava. Il richiedente aveva dimostrato un comportamento violento per molto tempo, anche a scuola e mentre era in cura psichiatrica forense. Il comportamento violento era diminuito come risultato del trattamento.

44. P.L. aggiunse che il trattamento medico del ricorrente era un compito da esperti. Gli veniva somministrato un trattamento complesso e il piano di trattamento doveva essere seguito attentamente, compreso il prelievo di campioni di sangue per motivi somatici su base settimanale o mensile. Il richiedente aveva bisogno di ricevere le sue medicine per evitare gravi ricadute. Era una condizione per fare una raccomandazione di modifica della sanzione che il richiedente dovesse essere curato attraverso una serie di iniziative di trattamento, oltre alla corretta somministrazione delle medicine e le necessarie disposizioni per il prelievo di sangue. Alcune delle altre iniziative di trattamento consistevano in una persona di contatto regolare per la supervisione del richiedente, un programma di follow-up per assicurarsi che il richiedente prestasse attenzione al trattamento medico somministrato, l'assistenza di un assistente sociale per affrontare qualsiasi dipendenza e altri problemi e l'assistenza per assicurarsi che fosse nel giusto ambiente e gli fosse offerta un'occupazione. Questi elementi del suo trattamento erano essenziali per evitare ricadute. Queste iniziative sono state progettate come un elemento del suo trattamento in Danimarca. Secondo la valutazione di P.L., le stesse offerte di trattamento non sarebbero state disponibili per il ricorrente in Turchia. Se avesse avuto una ricaduta, ciò avrebbe potuto avere gravi conseguenze per se stesso e per il suo ambiente.

45. P.L. riteneva che il ricorrente potesse diventare molto pericoloso se avesse avuto una ricaduta, cosa che probabilmente sarebbe accaduta se non gli fossero stati forniti i giusti farmaci e il giusto sostegno, come quello che stava attualmente ricevendo. Secondo P.L., c'erano psichiatri altamente qualificati nelle città della Turchia, ma probabilmente non nel piccolo villaggio in cui il richiedente si sarebbe stabilito, con il risultato che il richiedente non sarebbe stato curato allo stesso modo che in Danimarca.

Pareri del Servizio Immigrazione

46. L'8 ottobre 2013 l'Immigration Service ha emesso un parere sulla questione dell'espulsione del ricorrente ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri. Esso affermava, in particolare, che:

"In questo contesto, la polizia di Copenaghen (Københavns Politi) ha richiesto un parere sulle opzioni di trattamento in Turchia, e ai fini del presente caso, siamo stati informati che i seguenti medicinali sono attualmente somministrati a [il ricorrente]:

Risperdal Consta, che contiene il principio farmaceutico attivo risperidone, e Clozapine, che contiene il principio farmaceutico attivo clozapina.

Secondo i dati di MedCOI [Medical Community of Interest], una banca dati finanziata dalla Commissione europea per fornire informazioni sulla disponibilità delle cure mediche, i medicinali Risperdal [risperidone] e Clozapine sono disponibili in Turchia, ma i loro prezzi non sono indicati.

Per quanto riguarda le opzioni di trattamento in Turchia, risulta anche dai dati di MedCOI che tutti i servizi di assistenza sanitaria di base sono gratuiti e sono forniti da medici generici, ma che i pazienti devono pagare loro stessi se sono sottoposti a test presso un laboratorio ospedaliero in relazione ai servizi di assistenza sanitaria di base e in relazione alle prescrizioni. ...

...

Secondo i dati di MedCOI, nel 2010 in Turchia c'erano 2,20 psichiatri per 100.000 abitanti e 1,85 psicologi per 100.000 abitanti, e questo è il tasso più basso tra i paesi della parte europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ..."

47. Il 4 luglio 2014 il Servizio di Immigrazione ha emesso un parere supplementare che era stato richiesto dalla polizia di Copenaghen. Il Servizio per l'Immigrazione si basava su una risposta di consultazione del 4 luglio 2014 del Ministero degli Affari Esteri danese, in cui quest'ultimo aveva risposto alle domande del Servizio per l'Immigrazione riguardo alle possibilità di trattamento a Konya, in Turchia.

48. Il parere affermava, in particolare, che:

"...

Dalla dichiarazione medica del 13 gennaio 2014 risulta che le prospettive di recupero [del ricorrente] sono buone se, una volta rilasciato, potrà essere reintegrato nella società offrendogli una casa adeguata e una terapia ambulatoriale intensiva negli anni successivi. D'altra parte, le sue prospettive di recupero sono negative se viene dimesso senza follow-up e supervisione.

[Il ricorrente ha sottolineato che non ha una rete sociale nel villaggio in Turchia in cui è nato e ha vissuto con la sua famiglia per i primi anni della sua vita, che sarà lontano dall'assistenza psichiatrica in quel villaggio, e che capisce solo un po' di turco perché è di lingua curda.

Opinione

...

Con lettera del 1° maggio 2014, relativa al rimpatrio di un cittadino turco, il Servizio Immigrazione ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri assistenza per ottenere informazioni sulle possibilità di trattamento a Konya, in Turchia. Il paziente è stato diagnosticato con "schizofrenia paranoide, condannato al collocamento psichiatrico, sindrome da dipendenza da cannabis, astinente, sovrappeso senza specificazione" e riceve iniezioni di Risperdal Consta e compresse di Clozapina.

Il Servizio di Immigrazione ha chiesto una risposta alle seguenti domande.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ottenuto informazioni dall'SGK, l'istituzione di sicurezza sociale in Turchia, e da un medico di una clinica di riabilitazione a Konya sotto gli auspici dell'ospedale pubblico chiamato 'Konya Egitim ve Arastirma Hastanesi'. Anche l'ospedale pubblico di Konya chiamato 'Numune Hastanesi' è stato contattato e gli sono state poste le [seguenti] domande:

(1) E' possibile per il paziente ricevere cure intensive in un ospedale psichiatrico che corrisponda alle esigenze di una persona con la diagnosi indicata nella provincia di Konya?

I pazienti affetti da malattie mentali sono generalmente ammissibili al trattamento presso gli ospedali pubblici e presso i fornitori di assistenza sanitaria privata che hanno concluso un accordo con il Ministero della Salute turco, su un piano di parità con gli altri pazienti che si rivolgono alle strutture di trattamento con una malattia non mentale.

I cittadini turchi che vivono in Turchia e che non sono coperti da un'assicurazione sanitaria in un altro paese, saranno coperti dal sistema sanitario generale in Turchia su richiesta. Per essere coperto, il cittadino deve registrarsi presso il Registro Civile Turco e successivamente informarsi presso l'ufficio del Governatore Distrettuale per presentare una domanda. La persona deve pagare un certo importo, a seconda del reddito, per essere iscritta al regime. Esempi di pagamento ...

Reddito mensile da 0 a 357 [lire turche (TRY)]: Nessun contributo è dovuto in quanto il contributo del cittadino è pagato dal Tesoro

Reddito mensile da 358 a 1.071 TRY: 42 TRY (circa 105 [corone danesi (DKK)])

Reddito mensile da 1.072 a 2.142 TRY: 128 TRY (circa 320 DKK)

Reddito mensile superiore a 2.143 TRY: 257 TRY (circa 645 DKK)

(2) Il farmaco menzionato è disponibile nella provincia di Konya?

Il medico ha confermato che Risperdal Consta 50mg (in confezioni contenenti soluzione per 1 iniezione, produttore Johnson & Johnson, prezzo al dettaglio: TRY 352.52, corrispondente a [circa] DKK 925) è generalmente disponibile nelle farmacie di Konya ed è usato per il trattamento di pazienti che soffrono di schizofrenia paranoide. Se un farmaco specifico è esaurito in una farmacia, è possibile informarsi in un'altra farmacia o ordinare il farmaco per un successivo ritiro. Si tratta di un farmaco su prescrizione.

Il farmaco con clozapina come principio attivo è disponibile in due forme:

Leponex 100mg, confezioni da 50 compresse, produttore Novartis, prezzo al dettaglio 25,27 TRY (corrispondente a circa 66 DKK). Principio attivo farmaceutico: Clozapina. È generalmente disponibile nelle farmacie in Turchia. È un farmaco soggetto a prescrizione medica.

Clonex 100mg, confezioni contenenti 50 compresse. Produttore Adeka Ilac, prezzo al dettaglio 25,27 TRY (corrispondente a circa 66 DKK). Principio attivo farmaceutico: Clozapina. È generalmente disponibile nelle farmacie in Turchia. È un farmaco soggetto a prescrizione medica.

a. se sì, quali sono i costi per il paziente?

Poiché i medicinali in questione sono farmaci su prescrizione, il paziente deve normalmente pagare il prezzo intero, a meno che non sia coperto dal regime sanitario generale. In tal caso, il paziente deve pagare il 20% del prezzo al dettaglio, e il restante 80% è coperto dal sistema sanitario generale. Tuttavia, i pazienti coperti dal regime sanitario generale possono essere esentati dal pagamento della quota del 20% del paziente se il medico scrive un rapporto speciale della commissione che è stato approvato e firmato da diversi medici. Tale relazione sarà rilasciata se, nella valutazione del medico, il paziente ha un bisogno esistente e reale di un trattamento a lungo termine e si ritiene irragionevole che il paziente debba pagare le spese da solo. Questa valutazione non tiene conto della situazione finanziaria del paziente.

(3) Il personale sanitario a Konya parla curdo?

Secondo il medico, gli ospedali impiegano personale che parla curdo, che può offrire assistenza linguistica in caso di necessità. L'ospedale pubblico di Konya chiamato "Numune Hastanesi" ha dato la stessa risposta.

Conclusione

La relazione medica rilasciata dal Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di San Giovanni non dà luogo a osservazioni supplementari rispetto a quelle fatte nel nostro parere dell'8 ottobre 2013 che fornisce informazioni sulle opzioni di trattamento in Turchia.

Di conseguenza, facciamo riferimento al nostro parere dell'8 ottobre 2013 in generale. ..."

Le dichiarazioni del ricorrente

49. Il ricorrente è stato sentito dal Tribunale della città il 6 febbraio e il 7 ottobre 2014. Egli ha dichiarato di non avere famiglia in Turchia, poiché tutti i suoi familiari erano in Danimarca. Ha confermato che, quando era stato giovane, aveva vissuto in un piccolo villaggio vicino a Konya, e che la distanza da quel villaggio a Konya era di circa 100 km. Il ricorrente ha anche dichiarato che sua madre non possedeva più una proprietà immobiliare in quel luogo, in quanto era stata demolita; se fosse stato espulso in Turchia, non avrebbe saputo dove stare, in quanto non aveva familiarità con quel paese e non era in grado di trovare la strada. Non sapeva parlare il turco, solo il curdo; parlava meglio il danese che il turco.

50. Il ricorrente era preoccupato di non essere in grado di trovare un lavoro e di mantenersi a causa delle sue difficoltà linguistiche, e di non poter ricevere le cure necessarie in Turchia. Sapeva che c'era un ospedale a Konya, ma era per persone povere e di basso livello; gli ospedali di Ankara e Istanbul offrivano buone cure, ma i pazienti dovevano pagare da soli, e lui non poteva permettersi di pagare. Da quando prendeva il Leponex, aveva un rischio maggiore di coaguli di sangue e aveva bisogno di essere esaminato regolarmente da un medico.

51. Alla presentazione di un documento del 1° settembre 2014 che affermava che il ricorrente aveva lavorato al Giardino di San Giovanni da metà maggio fino al 31 agosto 2014, egli confermò che era stato iscritto al relativo progetto all'Ospedale di San Giovanni e che era andato bene. Questo aveva creato un'apertura per un lavoro in un supermercato o in un luogo di lavoro simile nell'ambito del cosiddetto schema KLAP (uno schema di pianificazione del lavoro creativo, a lungo termine, gestito dall'Associazione nazionale per il benessere dei disabili mentali).

52. Il ricorrente ha inoltre dichiarato che aveva bisogno di prendere le sue medicine per evitare di diventare instabile. Ha espresso i suoi timori di poter commettere un grave crimine se non avesse ricevuto la sua medicina. Voleva quindi che qualcuno si prendesse cura di lui e lo aiutasse a prendere la sua medicina. L'anno precedente non aveva ricevuto le medicine giuste ed era diventato violento e aveva minacciato il personale. Voleva trovare un lavoro. All'inizio voleva vivere a casa di sua madre per avere qualcuno che lo tenesse d'occhio. Temeva che le cose sarebbero andate male se avesse vissuto in Turchia.

Altre prove

53. Il Tribunale della città aveva davanti a sé anche una lettera del 3 gennaio 2012 e una e-mail dell'11 giugno 2013 di R.B., il tutore ad litem del ricorrente.

54. Nella lettera del 3 gennaio 2012 R.B. chiedeva al tribunale di cambiare la sanzione del ricorrente da assistenza psichiatrica forense a un trattamento psichiatrico forzato. La lettera affermava anche che il ricorrente era una persona gentile e disponibile; che era maturato nel corso degli anni, e in questo processo aveva interrotto i rapporti con i "cattivi" amici della sua vecchia vita. Nella lettera R.B. esprimeva anche l'opinione che il ricorrente era arrivato al punto in cui aveva bisogno delle opportunità offerte da una sentenza di trattamento psichiatrico forzato per maturare ulteriormente e formarsi per vivere una vita da buon cittadino.

55. Nell'e-mail dell'11 giugno 2013 R.B. ha dichiarato, tra l'altro, che il ricorrente desiderava rimanere in Danimarca; che tutta la sua famiglia viveva a Copenaghen e che non avrebbe avuto nessuno che si occupasse di lui se avesse subito un'ulteriore ricaduta della sua condizione mentre viveva in Turchia. Per quanto riguarda il trattamento del ricorrente, R.B. ha dichiarato che c'è ancora molta strada da fare prima che sia libero dalla cannabis. Il suo attuale trattamento avrebbe il massimo potenziale di successo se gli fosse concesso il grado di libertà consentito da una misura di trattamento psichiatrico forzato. A quel punto, il ricorrente era in grado di funzionare nel rigido quadro di un trattamento psichiatrico forense (la sanzione che gli era stata applicata fino a quel momento); tuttavia, era necessario testare l'effetto del trattamento in un quadro più flessibile.

56. Il Tribunale della città ha anche tenuto conto di una e-mail del 15 novembre 2013 del Ministero degli Affari Esteri danese alla polizia di Copenaghen e di una lettera del 25 novembre 2013 della sezione di polizia della divisione nazionale degli stranieri (Nationalt Udlændinge Center).

La decisione del tribunale cittadino

57. Con una decisione del 14 ottobre 2014, il Tribunale della città ha modificato la pena inflitta al ricorrente da una condanna a cure psichiatriche forensi a un trattamento in un reparto psichiatrico. Per quanto riguarda l'ordine di espulsione, il Tribunale della città ha constatato, indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato commesso, che le condizioni di salute del ricorrente rendevano definitivamente inopportuna l'esecuzione dell'ordine di espulsione.

58. Il Tribunale della città ha osservato, in particolare, che il ricorrente era in cura psichiatrica dal 2008 a causa della diagnosi di schizofrenia paranoide. Ha anche preso atto delle informazioni mediche disponibili, e in particolare il fatto che il ricorrente era fortemente motivato a sottoporsi a un trattamento psichiatrico, compreso il trattamento con psicofarmaci, che era consapevole della sua malattia e riconosceva chiaramente il suo bisogno di terapia, e che le sue prospettive di recupero erano buone se fosse stato sottoposto a follow-up e supervisione in connessione con una terapia ambulatoriale intensiva una volta dimesso. Su questa base, la Corte cittadina ha ritenuto che, al fine di prevenire la recidiva e di soddisfare il bisogno di trattamento del ricorrente, sarebbe stato sufficiente che la sanzione fosse modificata in un trattamento in un reparto psichiatrico sotto la supervisione sia del Prison and Probation Service che del reparto in questione dopo la sua dimissione, in modo che, in consultazione con il consulente psichiatra, il Prison and Probation Service potesse prendere una decisione sulla riammissione ai sensi dell'articolo 72(1) del codice penale (cfr. paragrafo 75 di seguito).

59. Il tribunale della città ha poi osservato che il ricorrente, un cittadino turco di 29 anni, si era trasferito in Danimarca dalla Turchia all'età di sei anni nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. A suo dire, non aveva né una famiglia né una rete sociale in Turchia; il villaggio in cui aveva vissuto con la sua famiglia per i primi anni della sua vita si trovava a 100 km da Konya, la città più vicina, e quindi lontano dall'assistenza psichiatrica, ed egli capiva solo un po' di turco perché era di lingua curda. Sulla base delle informazioni mediche, il tribunale ha inoltre accettato come fatto che c'era un alto rischio di fallimento farmaceutico e di ripresa degli abusi, e di conseguenza il peggioramento dei sintomi psicotici del ricorrente, se non fosse stato sottoposto a follow-up e supervisione in connessione con una terapia ambulatoriale intensiva al momento della dimissione e che questo dava luogo a un rischio significativamente più elevato che egli avrebbe nuovamente commesso reati contro la persona di altri.

60. Il tribunale della città considerò anche un fatto che i malati mentali avevano generalmente il diritto di ricevere cure in Turchia, che era possibile richiedere l'iscrizione al regime sanitario generale con contributi legati al reddito, e che erano disponibili i relativi farmaci, così come l'assistenza del personale di lingua curda negli ospedali. Allo stesso tempo, il tribunale ha sottolineato che ciò che era cruciale era che il richiedente avesse accesso a un trattamento adeguato nel suo paese d'origine. Il tribunale della città ha osservato che, sulla base delle informazioni fornite, non era chiaro se il richiedente avesse una reale possibilità di ricevere un trattamento psichiatrico pertinente, compreso il necessario follow-up e la supervisione in relazione alla terapia ambulatoriale intensiva, se fosse tornato in Turchia. Ha quindi accolto la domanda del ricorrente di revoca dell'ordine di espulsione.

Procedimenti dinanzi ai tribunali superiori

61. L'accusa ha presentato ricorso all'Alta Corte contro la suddetta decisione nella misura in cui essa riguardava la revoca dell'ordine di espulsione.

62. Il ricorrente e P.L. furono sentiti dinanzi all'Alta Corte il 6 gennaio 2015. Il ricorrente ha reso dichiarazioni simili a quelle fatte davanti al Tribunale della città (cfr. paragrafi 49-52 sopra). Ha anche dichiarato che non era ancora riuscito a trovare un lavoro a causa del suo passato criminale, ma era in procinto di cercare un lavoro attraverso la piattaforma di ricerca di lavoro Jobbank. Aveva anche la possibilità di trovare lavoro e frequentare la scuola attraverso l'organizzazione umanitaria Kofoeds Skole. Doveva visitare la scuola la prossima settimana e non vedeva l'ora di fare attività lì. Aveva ancora la possibilità di lavorare all'ospedale psichiatrico di San Giovanni durante i fine settimana, e intendeva cogliere questa opportunità.

63. P.L dichiarò, tra l'altro, che il richiedente aveva piena consapevolezza della sua malattia; tuttavia, era importante che fosse supervisionato regolarmente per aderire al trattamento. Era anche importante che fosse controllato somaticamente, poiché il Leponex poteva avere l'effetto collaterale di sviluppare un deficit immunitario nel paziente. I campioni di sangue dovevano essere prelevati regolarmente per controllare che non fosse emersa tale deficienza. Il paziente doveva consultare un medico se si verificava una febbre improvvisa, poiché questo poteva essere un segno della carenza immunitaria. Se il richiedente avesse sperimentato questo effetto collaterale, avrebbe dovuto essere seguito da vicino, poiché in tal caso, avrebbe dovuto essere sospeso il Leponex, nonostante avesse un effetto positivo sul suo comportamento aggressivo.

64. Il 13 gennaio 2015 l'Alta Corte ha ribaltato la decisione della Corte cittadina e ha rifiutato di revocare l'ordine di espulsione.

65. L'Alta Corte ha osservato che, secondo le informazioni mediche, il ricorrente soffriva di schizofrenia paranoide e aveva un costante bisogno di antipsicotici, in particolare di Leponex, e di un sostegno successivo per evitare sintomi psicotici, nonché il conseguente rischio che commettesse nuovamente reati contro la persona di altri. Considerava inoltre un dato di fatto che il ricorrente sarebbe stato allontanato in Turchia se l'ordine di espulsione fosse rimasto in vigore, e che si doveva presumere che avrebbe preso la residenza nel villaggio in cui era nato e vissuto per circa i primi sei anni della sua vita, e che si trovava a circa 100 km da Konya.

66. Con riferimento alle informazioni sull'accesso ai medicinali e alle specifiche opzioni di trattamento in Turchia contenute nella banca dati MedCOI e nella risposta alla consultazione del 4 luglio 2014 (cfr. paragrafi 47-48 supra), l'Alta Corte ha inoltre constatato che il ricorrente poteva continuare le stesse cure mediche che gli venivano somministrate in Danimarca nella zona di Konya in Turchia, e che le cure psichiatriche erano disponibili negli ospedali pubblici e presso fornitori di assistenza sanitaria privata che avevano concluso un accordo con il Ministero della Salute turco. Secondo le informazioni ottenute, il ricorrente avrebbe potuto richiedere un trattamento gratuito o sovvenzionato in Turchia se non aveva un reddito o un reddito limitato, e in alcuni casi era anche possibile essere esentati dal pagamento della quota del 20% dei medicinali a carico del paziente; era inoltre disponibile l'assistenza di personale di lingua curda negli ospedali. La corte ha anche notato che il ricorrente era consapevole della sua malattia e dell'importanza di aderire al suo trattamento medico e di prendere i farmaci prescritti. In tali circostanze, l'Alta Corte ha ritenuto che la salute del ricorrente non rendeva il suo allontanamento definitivamente inopportuno. Infine, ha sottolineato la natura e la gravità del crimine commesso dal ricorrente, nonché il fatto che egli non aveva fondato una propria famiglia e non aveva figli in Danimarca.

67. L'autorizzazione a ricorrere alla Corte suprema contro la decisione dell'Alta Corte è stata rifiutata dal Comitato per il permesso di ricorso (Procesbevillingsnævnet) il 20 maggio 2015. La lettera pertinente affermava, in particolare, che l'autorizzazione all'appello poteva essere concessa solo se un ricorso sollevava una questione di principio o dimostrava motivi particolari che giustificavano una revisione; tuttavia, tali condizioni non erano state soddisfatte.

Ulteriori sviluppi

68. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Grande Camera, le parti hanno informato la Corte che il ricorrente era stato nel frattempo deportato in Turchia nel 2015.

69. Secondo un rapporto di polizia presentato dal governo, l'espulsione aveva avuto luogo il 23 giugno 2015. Il ricorrente era accompagnato da sua madre, alla quale fu rilasciato un biglietto di ritorno in Turchia, mentre il volo di ritorno in Danimarca avvenne un mese dopo.

70. Le informazioni fornite dal ricorrente indicano che ora vive in un villaggio situato a 140 km da Konya. Il villaggio conta circa 1.900 abitanti. Il ricorrente non ha famiglia o parenti in quel villaggio o in altre parti della Turchia e conduce una vita molto isolata, in quanto non parla turco. Rimane in casa perché non conosce le strade e ha paura di perdersi e di non riuscire a ritrovare la strada a causa delle sue ridotte capacità intellettuali. Esce di casa solo per visitare un negozio di alimentari e per prendere delle medicine ogni tanto, quando può permetterselo.

71. Secondo il ricorrente, ha trovato la sua strada verso l'ospedale per la prima volta sei mesi dopo il suo arrivo in Turchia. Attualmente, deve pagare per essere portato a Konya. Lì si reca in un ospedale pubblico, che è un istituto sanitario generale piuttosto che uno psichiatrico specializzato. La sua visita da un medico, che non è uno psichiatra, dura di solito non più di dieci minuti e non comprende alcun controllo della salute; il richiedente si limita a mostrare una lista dei farmaci che deve prendere e gli viene data una prescrizione per alcuni di essi. Per quanto riguarda le medicine disponibili e quelle che potrebbero essergli prescritte, questo è in larga misura casuale. Il richiedente riceve le medicine prescritte da una farmacia. Non c'è alcun controllo sulle sue condizioni mentali o somatiche, che possono peggiorare a causa degli effetti collaterali dei suoi farmaci; a volte durante le sue visite nessun medico è disponibile, ed egli può solo parlare con una segretaria. Secondo il ricorrente, egli non può produrre alcuna nuova prova medica in quanto non riceve le cure necessarie e non ha accesso alla consultazione psichiatrica.

72. Secondo il governo, dopo la sua espulsione il ricorrente ha continuato a percepire una pensione mensile equivalente a 1.300 euro versatagli dalle autorità danesi.

73. Il 2 ottobre 2019 il rappresentante del ricorrente, a nome di quest'ultimo, ha chiesto alle autorità danesi di consentire il reingresso del ricorrente in Danimarca. Egli ha fatto riferimento alla sentenza della Camera del 1° ottobre 2019 come motivazione di tale richiesta e ha dichiarato che il ricorrente desiderava vivere con sua madre. Non sono state fornite informazioni mediche sullo stato di salute del ricorrente.

74. In una lettera dell'11 novembre 2019, le autorità danesi hanno informato il rappresentante del ricorrente che non era stato preso alcun provvedimento specifico nei confronti del ricorrente, in quanto la sentenza in questione non era ancora diventata definitiva.

Quadro giuridico e prassi pertinenti

Diritto interno pertinente
Il codice penale danese

75. Gli articoli pertinenti del codice penale recitano come segue:

Articolo 16

"(1) Le persone prive di senno a causa di un disturbo mentale o di una condizione analoga al momento di commettere l'atto non sono punibili. Lo stesso vale per le persone gravemente minorate mentalmente. Se l'autore del reato si trovava temporaneamente in uno stato di disordine mentale o in una condizione comparabile a causa del consumo di alcol o di altre sostanze intossicanti, può essere punito se ciò è giustificato da circostanze speciali.

(2) Non sono punibili, salvo circostanze speciali, le persone che, al momento del fatto, erano leggermente deficienti mentalmente. Lo stesso vale per le persone in uno stato paragonabile all'insufficienza mentale".

Articolo 68

"Se un imputato è esente da pena ai sensi dell'articolo 16, il giudice può decidere l'uso di altre misure ritenute opportune per prevenire ulteriori reati. Se misure meno radicali come la sorveglianza, le decisioni sul luogo di residenza o di lavoro, il trattamento di riabilitazione, il trattamento psichiatrico, e così via, sono considerate insufficienti, può essere deciso che la persona in questione debba essere ricoverata in un ospedale per malati di mente o in un istituto per persone gravemente minorate mentalmente, o posta sotto sorveglianza con possibilità di collocamento amministrativo o in una casa o istituto idoneo che offra attenzione o cure speciali. Una persona può essere affidata in custodia alle condizioni di cui all'articolo 70".

Articolo 71

"(1) Se si tratta di condannare un imputato al ricovero in un istituto o alla custodia di sicurezza conformemente alle disposizioni degli articoli 68-70, il tribunale può nominare un tutore ad litem, per quanto possibile una persona tra i suoi parenti più stretti, che insieme al difensore incaricato assiste l'imputato durante il processo.

(2) Se l'imputato è stato condannato al collocamento o all'internamento di cui al comma (1), o se la decisione rende possibile tale collocamento o internamento, deve essere nominato un tutore ad litem. Il tutore deve tenersi informato sulle condizioni del condannato e fare in modo che il soggiorno e le altre misure non si prolunghino più del necessario. La nomina decade quando la misura viene definitivamente sospesa.

(3) Il ministro della Giustizia stabilisce le modalità di nomina e di remunerazione dei tutori ad litem, nonché i compiti e le competenze specifiche di tali persone."

Articolo 72

"(1) Il pubblico ministero vigila affinché le misure di cui agli articoli 68, 69 o 70 non siano mantenute più a lungo e in misura maggiore del necessario.

(2) Una decisione di variazione o di cessazione definitiva di una misura ai sensi degli articoli 68, 69 o 70 deve essere presa per ordine del tribunale su richiesta del condannato, del suo tutore ad litem, del pubblico ministero, della direzione dell'istituto o del servizio penitenziario e di libertà vigilata (Kriminalforsorgen). Qualsiasi richiesta del condannato, del tutore, della direzione dell'istituto o del Servizio penitenziario e di libertà vigilata deve essere presentata alla Procura, che deve portarla davanti al tribunale il più presto possibile. Se la richiesta del condannato o del suo tutore legale non è ammessa, una nuova richiesta non può essere presentata per i primi sei mesi successivi alla data dell'ordinanza.

..."

Articolo 245

"(1) Chiunque commette un'aggressione alla persona di un altro in modo particolarmente offensivo, brutale o pericoloso, o si rende colpevole di maltrattamenti, è condannato alla reclusione per un periodo non superiore a sei anni. È considerata una circostanza particolarmente aggravante se tale aggressione provoca gravi danni al corpo o alla salute di un'altra persona.

..."

Articolo 246

"La pena può essere aumentata a dieci anni di reclusione se un'aggressione alla persona di un'altra persona che rientra nell'articolo 245 o nell'articolo 245a è considerata come commessa in circostanze particolarmente aggravanti perché si tratta di un atto di natura particolarmente aggravante o di un atto che causa un danno grave o la morte."

La legge sugli stranieri

76. Le disposizioni pertinenti della legge sugli stranieri relative all'espulsione, come in vigore all'epoca dei fatti, recitano come segue:

Articolo 22

"(1) Uno straniero che ha risieduto legalmente in Danimarca per più di sette anni e uno straniero cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8, paragrafi 1 o 2, può essere espulso se -

...

(vi) lo straniero è condannato ai sensi delle disposizioni delle parti 12 e 13 del codice penale o ai sensi dell'articolo 119, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 180, dell'articolo 181, dell'articolo 183, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 183 bis, dell'articolo 186, paragrafo 1, dell'articolo 187, paragrafo 1, dell'articolo 192 bis, dell'articolo 210, paragrafo 1, dell'articolo 210, paragrafo 3, letto con l'articolo 210, paragrafo 1, dell'articolo 215, dell'articolo 216, dell'articolo 222, degli articoli 224 e 225, letti con gli articoli 216 e 222, articolo 237, articolo 245, articolo 245 bis, articolo 246, articolo 252, paragrafo 2, articolo 261, paragrafo 2, articolo 262 bis, articolo 276, letto con l'articolo 286, articoli da 278 a 283, letto con l'articolo 286, articolo 288 o articolo 290, paragrafo 2, del codice penale, alla reclusione o a un'altra sanzione penale che comporta o permette la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di questo tipo;

..."

Sezione 26

"(1) Nel decidere in merito all'espulsione, si deve considerare se l'espulsione deve essere considerata come particolarmente gravosa, in particolare a causa di -

(i) dei legami dello straniero con la società danese;

(ii) dell'età, della salute e di altre circostanze personali dello straniero;

(iii) dei legami dello straniero con persone che vivono in Danimarca

(iv) le conseguenze dell'allontanamento per i parenti stretti dello straniero che vivono in Danimarca, compreso l'impatto sull'unità familiare

(v) i legami limitati o inesistenti dello straniero con il suo paese d'origine o con qualsiasi altro paese in cui si prevede che egli possa prendere la residenza; e

(vi) il rischio che, in casi diversi da quelli menzionati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, lo straniero subisca maltrattamenti nel suo paese d'origine o in qualsiasi altro paese in cui si possa prevedere che egli soggiorni.

(2) Lo straniero deve essere espulso ai sensi dell'articolo 22(1)(iv) a (vii) e dell'articolo 25, a meno che le circostanze menzionate nel comma (1) lo rendano definitivamente inappropriato."

Articolo 27

"1. I termini di cui all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 1, terza frase, e agli articoli 22, 23 e 25 bis decorrono dalla data d'iscrizione dello straniero nel registro nazionale centrale o, se la sua domanda di permesso di soggiorno è stata presentata in Danimarca, dalla data di presentazione di tale domanda o dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per il permesso di soggiorno, se tale data è posteriore a quella della domanda.

...

(5) Il tempo che lo straniero ha trascorso in custodia cautelare prima della condanna o ha scontato una pena detentiva o è stato sottoposto a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena detentiva non è incluso nei periodi di cui al comma (1)."

Sezione 32

"(1) In conseguenza di una sentenza, di un ordine del tribunale o di una decisione che ordina l'espulsione di uno straniero, il suo visto e il suo permesso di soggiorno decadono e lo straniero non può rientrare e soggiornare in Danimarca senza un permesso speciale (divieto di reingresso). Il divieto di reingresso può essere limitato nel tempo e decorre dal primo giorno del mese successivo alla partenza o al ritorno. Il divieto di reingresso si applica dal momento della partenza o del ritorno.

(2) Il divieto di reingresso in relazione all'espulsione ai sensi degli articoli da 22 a 24 è imposto

...

(v) in via definitiva, se lo straniero è condannato a una pena detentiva superiore a due anni o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di tale durata."

Sezione 49

"(1) Quando uno straniero è condannato per un reato, il tribunale decide nella sua sentenza, su richiesta del pubblico ministero, se lo straniero sarà espulso ai sensi degli articoli da 22 a 24 o dell'articolo 25c o sarà condannato ad un'espulsione sospesa ai sensi dell'articolo 24b. Se la sentenza prevede l'espulsione, essa deve indicare la durata del divieto di reingresso: cfr. articolo 32, paragrafi da 1 a 4".

Sezione 50a

"(1) Se l'espulsione è stata decisa con una sentenza di condanna dello straniero alla custodia di sicurezza o al rinvio a giudizio secondo le norme degli articoli da 68 a 70 del codice penale, il giudice, in relazione a una decisione ai sensi dell'articolo 72 del codice penale sulla variazione della misura che comporta la dimissione dall'ospedale o dalla custodia di sicurezza, decide al tempo stesso di revocare l'espulsione se lo stato di salute dello straniero rende definitivamente inopportuna l'esecuzione dell'espulsione.

(2) Se lo straniero espulso è sottoposto a una sanzione penale che comporta una privazione della libertà in base alle norme degli articoli da 68 a 70 del codice penale in casi diversi da quelli menzionati al comma 1, il pubblico ministero, in relazione alla dimissione dall'ospedale, sottopone al giudice la questione della revoca dell'espulsione. Se lo stato di salute dello straniero rende definitivamente inopportuna l'esecuzione dell'espulsione, il tribunale revoca l'espulsione. Il tribunale assegna un avvocato per la difesa dello straniero. Il tribunale prende la sua decisione con ordinanza, che è soggetta ad appello interlocutorio secondo le regole della Parte 85 dell'Administration of Justice Act. Il tribunale può decidere che lo straniero sia trattenuto in custodia quando, per motivi inoppugnabili, si ritiene che ciò sia necessario per assicurare la presenza dello straniero."

77. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 22 della legge sugli stranieri, i lavori preparatori della legge n. 429 del 10 maggio 2006 che modifica la legge sugli stranieri indicano che l'espulsione sarà inappropriata nelle circostanze menzionate nell'articolo 26, paragrafo 1, della legge sugli stranieri se sarebbe contrario agli obblighi internazionali, compreso l'articolo 8 della Convenzione, espellere lo straniero.

78. Nel procedimento dinanzi alla Grande Camera, il Governo ha sottolineato che la formulazione dell'articolo 32 relativa al divieto di reingresso e alla sua durata era stata modificata dalla legge n. 469 del 14 maggio 2018, entrata in vigore il 16 maggio 2018. Secondo i lavori preparatori di quest'ultima legge, la motivazione alla base dell'emendamento era stata la volontà politica del legislatore danese di garantire che i tribunali nazionali ordinassero l'espulsione degli stranieri criminali più spesso di quanto fosse accaduto in precedenza, tenendo conto della giurisprudenza della Corte sull'articolo 8. In base alla legislazione modificata, i tribunali nazionali potevano imporre un divieto d'ingresso per un periodo più breve se ritenevano che un divieto permanente sarebbe stato in conflitto con gli obblighi internazionali della Danimarca. Di conseguenza, piuttosto che astenersi dall'espellere uno straniero criminale, i tribunali potevano scegliere di imporre un divieto di reingresso più breve. La nuova versione è stata sottoposta a ulteriori modifiche, meramente testuali, il 9 giugno 2020, e attualmente recita come segue:

"(1) Un divieto di reingresso è imposto per impedire allo straniero in questione di entrare e soggiornare nella zona specificata nella decisione senza permesso - ma si vedano le sottosezioni (2) e (3) - nelle seguenti situazioni:

(i) lo straniero è stato espulso

(ii) allo straniero è stato ordinato di lasciare immediatamente la Danimarca o non lascia il paese entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2

(iii) Lo straniero è soggetto a misure restrittive volte a impedire l'ingresso e il transito, come deciso dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea.

(iv) Lo straniero figura nell'elenco di cui all'articolo 29 quater, paragrafo 1.

(v) Il permesso di soggiorno o il diritto di soggiorno dello straniero è scaduto ai sensi dell'articolo 21 ter, paragrafo 1.

(2. Il divieto di reingresso è imposto allo straniero che rientra nel campo di applicazione delle norme UE solo se lo straniero in questione è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.

(3) In casi particolari, anche per quanto riguarda l'unità familiare, non si applica alcun divieto di reingresso se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 25 ter, o se lo straniero rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1, punto ii).

(4. La durata del divieto di reingresso è la seguente, ma si veda il paragrafo 5:

(i) Un periodo di due anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25 bis o dell'articolo 25 ter, o se allo straniero è stato emesso un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto ii), ma si veda il paragrafo iii).

(ii) Un periodo di quattro anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 ed è condannato a una pena detentiva sospesa o a una pena detentiva non superiore a tre mesi o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di tale natura o durata, ma si veda il paragrafo v), o se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25c.

(iii) Un periodo di cinque anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25(2), a condizione che lo straniero sia considerato una grave minaccia per la salute pubblica, o se lo straniero è cittadino di un paese terzo ed è stato oggetto di un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto ii), o in relazione all'espulsione ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 25 ter, ed è entrato in Danimarca in violazione di un precedente divieto di reingresso emesso ai sensi del paragrafo 1, punto ii), o in relazione all'espulsione ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 25 ter, o è entrato in Danimarca in violazione di un divieto di reingresso emesso da un altro Stato membro e iscritto nel SIS II.

(iv) Un periodo di sei anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 ed è condannato a una pena detentiva superiore a tre mesi ma non superiore a un anno o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di questa durata.

(v) Un periodo di almeno sei anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, punti da iv a viii, dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), cfr. articolo 22, paragrafo 1, punti da iv a viii, o dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), cfr. articolo 22, paragrafo 1, punti da iv a viii, o se lo straniero è espulso con sentenza e non ha soggiornato legalmente in Danimarca per più di sei mesi

(vi) Un periodo di dodici anni, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 ed è condannato a una pena detentiva superiore a un anno ma non superiore a un anno e sei mesi o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di questa durata.

(vii) In via definitiva, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 ed è condannato a una pena detentiva superiore a un anno e sei mesi o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato che avrebbe comportato una pena di tale durata.

(viii) In via definitiva, se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25(1)(i) o dell'articolo 25(1)(ii), a condizione che lo straniero sia considerato una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

(ix) In modo permanente, se il divieto di reingresso è imposto ai sensi dell'articolo 25(1)(v).

(x) Per tutto il tempo in cui lo straniero è soggetto alle misure restrittive di cui al paragrafo 1, punto iii), o è incluso nell'elenco di cui al paragrafo 1, punto iv).

(5) Un divieto di reingresso di durata inferiore può essere imposto nei seguenti casi

(i) lo straniero è stato espulso ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 e l'imposizione di un divieto di reingresso della durata di cui al paragrafo 4 implica che l'espulsione sarebbe certamente contraria agli obblighi internazionali della Danimarca

(ii) Lo straniero è stato oggetto di un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto ii), o in relazione con un'espulsione ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, dell'articolo 25 ter o dell'articolo 25, paragrafo 1, punto ii), a condizione che lo straniero sia considerato una grave minaccia per la salute pubblica e che motivi eccezionali, compreso il rispetto dei legami familiari e sociali, rendano opportuna l'imposizione di un divieto di reingresso di durata inferiore ai termini di cui al paragrafo 4, punti i) e iii).

(iii) Un divieto di reingresso permanente ai sensi del paragrafo 4, punti viii) o ix), sarebbe contrario agli obblighi internazionali della Danimarca.

(6) Un divieto di reingresso si calcola a partire dalla data di partenza o di espulsione dall'area alla quale si applica il divieto di reingresso. Un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto iii) o iv), decorre dalla data in cui lo straniero in questione soddisfa le condizioni per ottenere un divieto di reingresso ai sensi di tali disposizioni. Un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto v), decorre dalla data in cui si constata che lo straniero in questione soddisfa le condizioni per l'emissione di un divieto di reingresso, se lo straniero soggiorna al di fuori della Danimarca.

(7) Un divieto di reingresso imposto a uno straniero che rientra nel campo di applicazione delle norme UE è revocato su richiesta se si ritiene che il comportamento personale dello straniero non rappresenti più una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. La valutazione deve tener conto di qualsiasi cambiamento delle circostanze che avevano inizialmente giustificato il divieto di reingresso. Una domanda di revoca del divieto di reingresso deve essere decisa entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In casi diversi da quelli previsti nella prima frase, un divieto di reingresso ai sensi del paragrafo 1, punto ii), o in relazione con un'espulsione ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 25 ter, può essere revocato se motivi eccezionali, tra cui il rispetto dell'unità familiare, lo rendono opportuno. Inoltre, un divieto di reingresso imposto ai sensi del paragrafo 1, punto ii), può essere revocato se lo straniero ha lasciato la Danimarca entro il termine previsto per la partenza.

(8) Il divieto di reingresso decade nei seguenti casi

(i) allo straniero in questione è concesso il soggiorno ai sensi degli articoli da 7 a 9f, da 9i a 9n, 9p o 9q alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 3 a 6

(ii) Lo straniero in questione riceve un attestato d'iscrizione o una carta di soggiorno (cfr. articolo 6) a seguito di una valutazione corrispondente alla valutazione di cui alla prima e seconda frase del paragrafo 7.

(iii) Lo straniero in questione cessa di essere soggetto alle misure restrittive di cui al paragrafo 1, punto iii).

(iv) Lo straniero in questione cessa di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29 quater, paragrafo 1."

Altri materiali pertinenti
Strumenti del Consiglio d'Europa

79. Per quanto riguarda i vari testi adottati dal Consiglio d'Europa nel campo dell'immigrazione, occorre menzionare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec(2000)15 sulla sicurezza del soggiorno dei migranti di lunga durata e Rec(2002)4 sullo status giuridico delle persone ammesse per il ricongiungimento familiare, nonché la raccomandazione 1504 (2001) dell'Assemblea parlamentare sulla non espulsione dei migranti di lunga durata.

80. La raccomandazione Rec(2000)15 afferma, tra l'altro, che:

"4. Per quanto riguarda la protezione contro l'espulsione

(a) Qualsiasi decisione di espulsione di un immigrato di lunga durata dovrebbe tenere conto, nel rispetto del principio di proporzionalità e alla luce della giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei seguenti criteri

- il comportamento personale dell'immigrato;

- la durata del soggiorno;

- le conseguenze per l'immigrato e la sua famiglia;

- i legami esistenti dell'immigrato e della sua famiglia con il suo paese d'origine.

(b) In applicazione del principio di proporzionalità di cui al paragrafo 4, lettera a), gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della durata o del tipo di soggiorno in relazione alla gravità del reato commesso dall'immigrato di lungo periodo. Più in particolare, gli Stati membri possono prevedere che l'immigrato di lunga durata non sia espulso:

- dopo cinque anni di residenza, salvo in caso di condanna per un reato che comporti una pena detentiva superiore a due anni senza sospensione;

- dopo dieci anni di residenza, salvo in caso di condanna per un reato penale, se la pena è superiore a cinque anni di reclusione senza sospensione.

Dopo venti anni di residenza, l'immigrato di lunga durata non dovrebbe più essere espellibile.

(c) Gli immigrati di lunga durata nati nel territorio dello Stato membro o ammessi nello Stato membro prima dei dieci anni, che hanno risieduto legalmente e abitualmente, non dovrebbero essere espellibili una volta raggiunti i diciotto anni.

Gli immigrati di lunga durata che sono minorenni non possono, in linea di principio, essere espulsi.

(d) In ogni caso, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di prevedere nel suo diritto interno che un immigrato di lunga durata possa essere espulso se costituisce una minaccia grave per la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica."

81. Nella raccomandazione 1504 (2001) l'Assemblea parlamentare ha raccomandato che il Comitato dei ministri inviti i governi degli Stati membri, tra l'altro:

"11. ...

(ii) ...

(c) a impegnarsi a garantire che le procedure e le sanzioni di diritto comune applicate ai cittadini nazionali siano applicabili anche agli immigrati di lunga durata che hanno commesso lo stesso reato;

...

(g) adottare le misure necessarie affinché, nel caso dei migranti di lungo periodo, la sanzione dell'espulsione sia applicata solo per i reati particolarmente gravi per la sicurezza dello Stato di cui sono stati riconosciuti colpevoli;

(h) garantire che i migranti nati o cresciuti nel paese di accoglienza e i loro figli minorenni non possano essere espulsi in nessun caso;

..."

Il Comitato dei Ministri ha risposto all'Assemblea sulla questione della non espulsione di alcuni migranti il 6 dicembre 2002. Ha ritenuto che la Raccomandazione Rec(2000)15 affrontasse molte delle preoccupazioni dell'Assemblea e non ha quindi ritenuto opportuno elaborare nuove norme.

82. Sotto il titolo "Protezione efficace contro l'espulsione dei membri della famiglia", il Comitato dei Ministri ha raccomandato ai governi, nella Raccomandazione Rec(2002)4, che, quando il ritiro o il rifiuto di rinnovare un permesso di soggiorno, o l'espulsione di un membro della famiglia, è stato preso in considerazione:

"...gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto criteri quali il luogo di nascita della persona, la sua età di ingresso nel territorio, la durata del soggiorno, i suoi rapporti familiari, l'esistenza di legami familiari nel paese di origine e la solidità dei legami sociali e culturali con il paese di origine. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'interesse e al benessere dei bambini".

Pratica pertinente dell'Unione Europea

83. Nella causa C.K. c. Slovenia (C- 578/16 PPU), si trattava del rimpatrio in Croazia dalla Slovenia di una richiedente asilo, del marito e del figlio neonato, cittadini di Stati terzi, essendo la Croazia lo Stato membro competente per il trattamento della sua domanda. La ricorrente aveva avuto una gravidanza difficile e dopo il parto le era stata diagnosticata una depressione postnatale e periodiche tendenze suicide. Nella sentenza del 16 febbraio 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha dichiarato, in particolare:

"68. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU risulta ... che le sofferenze che scaturiscono da una malattia naturale, fisica o mentale, possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della CEDU se sono o rischiano di essere aggravate da un trattamento, derivante da condizioni di detenzione, di espulsione o da altre misure, di cui le autorità possano essere ritenute responsabili, purché le sofferenze che ne derivano raggiungano il livello minimo di gravità richiesto da tale articolo (si veda, in tal senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, § 174 e 175).

...

70. Al riguardo, occorre precisare, per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e l'assistenza disponibile nello Stato membro competente, che gli Stati membri ... sono tenuti ... a fornire ai richiedenti asilo le cure sanitarie e l'assistenza medica necessarie, comprese, almeno, le cure di emergenza e il trattamento essenziale delle malattie e dei disturbi mentali gravi. In tali circostanze, e conformemente alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, vi è una forte presunzione che le cure mediche offerte ai richiedenti asilo negli Stati membri siano adeguate...

71. Nel caso di specie, né la decisione di rinvio né il materiale del fascicolo dimostrano l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che vi siano vizi sistemici nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia, per quanto riguarda in particolare l'accesso alle cure mediche, il che peraltro non è addotto dai ricorrenti nel procedimento principale. Al contrario, da tale decisione risulta che la Repubblica di Croazia dispone, tra l'altro, nella città di Kutina, di un centro di accoglienza concepito specificamente per le persone vulnerabili, dove esse hanno accesso alle cure mediche fornite da un medico e, in casi urgenti, dall'ospedale locale o anche dall'ospedale di Zagabria. Inoltre, sembra che le autorità slovene abbiano ottenuto dalle autorità croate l'assicurazione che i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero ricevuto tutte le cure mediche necessarie.

72. Inoltre, se è possibile che, per alcune malattie mediche acute e specifiche, un trattamento medico adeguato sia disponibile solo in alcuni Stati membri ... i ricorrenti nel procedimento principale non hanno sostenuto che ciò avvenga per quanto li riguarda.

73. Ciò detto, non si può escludere che il trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave possa comportare, di per sé, per l'interessato, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ... a prescindere dalla qualità dell'accoglienza e delle cure disponibili nello Stato membro competente per l'esame della sua domanda.

74. In tale contesto, si deve ritenere che, nelle circostanze in cui il trasferimento di un richiedente asilo affetto da una malattia mentale o fisica particolarmente grave comporti un rischio reale e provato di un deterioramento significativo e permanente del suo stato di salute, tale trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo.

75. Di conseguenza, quando un richiedente asilo fornisce [...] prove oggettive, come i certificati medici riguardanti la sua persona, in grado di dimostrare la particolare gravità del suo stato di salute e le conseguenze significative e irreversibili cui potrebbe condurre il suo trasferimento, le autorità dello Stato membro interessato, compresi i suoi giudici, non possono ignorare tali prove. Esse hanno, al contrario, l'obbligo di valutare il rischio che tali conseguenze possano verificarsi quando decidono di trasferire l'interessato o, nel caso di un giudice, la legittimità di una decisione di trasferimento, poiché l'esecuzione di tale decisione può comportare un trattamento inumano o degradante di tale persona...

76. Spetta, quindi, a tali autorità eliminare ogni serio dubbio circa l'impatto del trasferimento sullo stato di salute della persona interessata. A questo proposito, in particolare nel caso di una grave malattia psichiatrica, non è sufficiente considerare solo le conseguenze del trasporto fisico dell'interessato da uno Stato membro all'altro, ma devono essere prese in considerazione tutte le conseguenze significative e permanenti che potrebbero derivare dal trasferimento."

84. La causa MP v. Secretary of State for the Home Department (C-353/16) riguardava un cittadino dello Sri Lanka che aveva ottenuto un permesso di soggiorno sul territorio del Regno Unito per il periodo dei suoi studi e che, scaduto tale periodo, aveva presentato domanda di asilo, affermando di essere stato torturato dalle autorità dello Sri Lanka perché membro di un'organizzazione illegale. Al tribunale nazionale competente sono state addotte prove mediche secondo cui il richiedente soffriva dei postumi della tortura, di un grave disturbo post-traumatico da stress e di una grave depressione, mostrava marcate tendenze suicide e appariva particolarmente determinato ad uccidersi se avesse dovuto tornare in Sri Lanka. Nella sentenza del 24 aprile 2018, la CGUE ha dichiarato, per quanto rilevante:

"40. Per quanto riguarda ... la soglia di gravità per constatare una violazione dell'articolo 3 della CEDU, dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che tale disposizione preclude l'allontanamento di un malato grave quando è in pericolo di morte imminente o quando sono stati dimostrati motivi sostanziali per ritenere che, pur non essendo in pericolo di morte imminente, egli correrebbe un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel paese di accoglienza o della mancanza di accesso a tali cure, di subire un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute che comporti intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (si veda, in tal senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, § 178 e 183).

...

42. A tal proposito, la Corte ha affermato che, in particolare nel caso di una grave malattia psichiatrica, non è sufficiente considerare solo le conseguenze del trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a un paese terzo; occorre piuttosto considerare tutte le conseguenze significative e permanenti che potrebbero derivare dall'allontanamento ... Inoltre, data l'importanza fondamentale della proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti ..., occorre prestare particolare attenzione alle specifiche vulnerabilità delle persone la cui sofferenza psicologica, che rischia di essere aggravata in caso di allontanamento, è una conseguenza della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti nel loro paese d'origine.

43. Ne consegue che gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, interpretati alla luce dell'articolo 3 della CEDU, ostano a che uno Stato membro espella un cittadino di un paese terzo quando tale espulsione comporterebbe, in sostanza, un deterioramento significativo e permanente dei disturbi mentali di tale persona, in particolare quando, come nel caso di specie, tale deterioramento metterebbe in pericolo la sua vita."

LA LEGGE

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

85. Il ricorrente lamentava che, a causa dello stato della sua salute mentale, il suo trasferimento in Turchia aveva violato l'articolo 3 della Convenzione, che recita come segue:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

La sentenza della Camera

86. La Camera ha ribadito i principi enunciati nel caso Paposhvili c. Belgio ([GC], no. 41738/10, 13 dicembre 2016). Pur accettando che il farmaco in questione fosse generalmente disponibile in Turchia, anche nella zona in cui il ricorrente si sarebbe molto probabilmente stabilito, la Camera ha osservato che, nel caso in questione, il follow-up e la supervisione del ricorrente in relazione al trattamento ambulatoriale intensivo erano stati un ulteriore elemento importante. Le prove mediche hanno dimostrato che i farmaci attuali del ricorrente devono essere somministrati quotidianamente e che la mancata assunzione dei farmaci comportava il rischio di un peggioramento dei suoi sintomi psicotici e un maggiore rischio di comportamento aggressivo. Inoltre, la fornitura di cure mediche al ricorrente era un compito da esperti. In particolare, al fine di prevenire una ricaduta, era essenziale che oltre ai farmaci, il richiedente avesse un referente regolare per la supervisione, e che fosse in atto un programma di follow-up per assicurarsi che il richiedente prestasse attenzione al trattamento medico somministrato. Inoltre, il ricorrente doveva sottoporsi regolarmente ad esami del sangue per verificare che non avesse sviluppato un disturbo immunitario, che poteva essere un effetto collaterale del Leponex.

87. La Camera ha sottolineato che l'Alta Corte non aveva affrontato questi elementi, ma aveva affermato, più in generale, che il fatto che il ricorrente fosse consapevole della sua malattia e dell'importanza di aderire al suo trattamento medico e di assumere i farmaci prescritti non avrebbe reso il suo allontanamento definitivamente inappropriato. La Camera ha osservato, tuttavia, che, secondo uno degli esperti medici, la consapevolezza del ricorrente della sua malattia non sarebbe sufficiente per evitare una ricaduta; era essenziale che egli avesse anche una persona di riferimento regolare per la supervisione. La Camera trovò degno di nota il fatto che, a differenza della Corte cittadina, l'Alta Corte non aveva elaborato tale questione.

88. La Camera ha ritenuto che il ritorno del ricorrente in Turchia, dove, come aveva dichiarato, non aveva una famiglia o un'altra rete sociale, gli avrebbe inevitabilmente causato ulteriori disagi. Ciò rendeva ancora più cruciale che, al suo ritorno, egli ricevesse il seguito e la supervisione necessari per la sua terapia psichiatrica ambulatoriale, così come per la prevenzione della degenerazione del suo sistema immunitario, e, per lo meno, un'assistenza sotto forma di una persona di riferimento regolare e personale. Condivideva inoltre la preoccupazione del Tribunale della città che non era chiaro se, in caso di ritorno in Turchia, il ricorrente avesse una reale possibilità di ricevere il relativo trattamento psichiatrico, compreso il necessario follow-up e la supervisione in relazione alla terapia ambulatoriale intensiva. Tale incertezza sollevava seri dubbi sull'impatto dell'allontanamento sul ricorrente. Di conseguenza, le autorità danesi avrebbero dovuto assicurarsi che al ritorno del ricorrente in Turchia, sarebbe stato disponibile un contatto regolare e personale, offerto dalle autorità turche e adatto alle esigenze del ricorrente. La Camera ha concluso che ci sarebbe stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione se il ricorrente fosse stato trasferito in Turchia senza che le autorità danesi avessero ottenuto tali assicurazioni.

Le osservazioni delle parti davanti alla Grande Camera
Il ricorrente

89. Il ricorrente ha sostenuto che i fatti del caso rivelavano una violazione dei suoi diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione. Egli sosteneva di soffrire di schizofrenia paranoide, una malattia molto grave e di lunga durata, riconosciuta a livello internazionale, anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Era stato medicalmente stabilito che questa malattia mentale poteva essere così grave che un trattamento inadeguato poteva comportare un declino grave, rapido e irreversibile della salute dei pazienti, associato a intense sofferenze, o a una significativa riduzione dell'aspettativa di vita, e poteva costituire una minaccia per la sicurezza propria e altrui di tali pazienti.

90. 90. Per quanto riguarda le preoccupazioni relative alla difficoltà di valutare una particolare condizione mentale in quanto più soggettiva a causa del rischio di simulazione dei sintomi, il ricorrente ha sottolineato di aver addotto un solido corpo di prove mediche che copre un periodo molto lungo della sua storia medica. In diversi momenti, tre consulenti psichiatri avevano confermato la sua diagnosi, lo sviluppo della sua malattia e l'evoluzione del suo comportamento, nonché l'importanza cruciale del follow-up e della supervisione del trattamento e di altre iniziative di trattamento per la prevenzione di una ricaduta. Inoltre, il ricorrente ha fatto riferimento al tentativo degli operatori sanitari di ridurre i suoi farmaci all'inizio del 2013, che lo aveva destabilizzato, con il risultato che aveva manifestato sintomi psicotici e aveva dovuto essere immobilizzato con una cintura per una settimana. Secondo il ricorrente, quell'incidente aveva dimostrato quanto fosse fragile la sua salute mentale e aveva reso evidente che, anche dopo anni di terapia mirata in un ospedale specializzato, aveva ancora bisogno di supervisione e intervento medico e che, al momento del suo trasferimento in Turchia, non era stato pronto a proseguire autonomamente le cure ambulatoriali.

91. Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver stabilito un caso prima facie presentando prove mediche che avevano chiaramente dimostrato motivi sostanziali per credere che sarebbe stato esposto a un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento che rientrava nell'ambito dell'articolo 3. Con riferimento alla sentenza del Tribunale della città del 14 ottobre 2014, il ricorrente ha sostenuto che le autorità danesi erano pienamente consapevoli dei gravi rischi cui sarebbe stato esposto in caso di espulsione.

92. Eppure, nella sua decisione del 13 gennaio 2015, l'Alta Corte non aveva fatto altro che basarsi sulle informazioni generali ottenute da MedCOI sulla disponibilità di cure e farmaci in Turchia (cfr. paragrafo 66 supra). In relazione a quest'ultimo, la ricorrente sosteneva che una vasta gamma di fonti aveva criticato i metodi e i risultati del lavoro di MedCOI. In particolare, non era chiaro come le informazioni fossero state ottenute; inoltre, le informazioni fornite erano sempre rese anonime, il che sollevava dubbi sulla trasparenza, accuratezza e affidabilità delle fonti pertinenti. Più precisamente, nel caso del ricorrente tali informazioni erano chiaramente insufficienti a controbilanciare le gravissime prove mediche da lui presentate.

93. Inoltre, anche la disponibilità generale di cure psichiatriche in Turchia si prestava a dubbi. Il ricorrente faceva riferimento all'Atlante della salute mentale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2017, che indicava che in Turchia c'erano 1,64 psichiatri ogni 100.000 abitanti, il tasso più basso di psichiatri in rapporto alla popolazione del paese tra i paesi dell'Organizzazione mondiale della sanità. In tale contesto, era particolarmente importante che le autorità danesi avrebbero dovuto esaminare la questione se il trattamento appropriato sarebbe stato effettivamente accessibile al ricorrente; tuttavia, l'Alta Corte non aveva affrontato tale questione.

94. Il ricorrente ha inoltre fatto riferimento alla sua situazione attuale, affermando che un trattamento appropriato nel suo caso particolare era assente o di fatto non disponibile per lui a causa della mancanza di servizi sanitari essenziali, strutture, risorse e/o medicinali. Ha inoltre fatto riferimento al fatto che poteva ottenere alcune compresse solo di rado, così come il costo elevato delle cure. Il ricorrente ha quindi sottolineato che era stato particolarmente importante ottenere garanzie individuali nel suo caso prima della sua espulsione. Dato che le conseguenze prevedibili della mancanza di un trattamento adeguato erano state chiaramente descritte dagli psichiatri nelle loro dichiarazioni nel procedimento interno, spettava alle autorità danesi assicurarsi che il trattamento del ricorrente non sarebbe stato interrotto. Questo non era un compito insormontabile per loro, poiché la Danimarca aveva una grande ambasciata in Turchia e avrebbe potuto fare degli sforzi per garantire che le cure mediche del ricorrente non sarebbero state interrotte in caso di allontanamento. In mancanza di tali assicurazioni, tuttavia, lo Stato di ritorno avrebbe dovuto astenersi dall'espellere il ricorrente.

95. Il ricorrente ha anche contestato l'argomentazione del governo secondo cui una persona di contatto era una misura sociale piuttosto che un elemento del suo trattamento medico. Egli indicava i rapporti degli psichiatri nel suo caso, che avevano chiarito che una persona di contatto era parte integrante del suo trattamento medico. Tale persona era stata necessaria per garantire che egli aderisse al suo trattamento al fine di prevenire il rischio di ricaduta, e quindi il rischio di autolesionismo o danni ad altri, e per mantenere la consapevolezza degli effetti collaterali potenzialmente pericolosi del trattamento. Egli ha sottolineato che non aveva mai richiesto in Turchia la stessa qualità di assistenza sanitaria che aveva ricevuto in Danimarca, ma aveva semplicemente affermato la necessità di misure di trattamento essenziali, tra cui una persona di riferimento personale, come indicato dagli psichiatri nel suo caso.

96. Sebbene le autorità avessero ottenuto informazioni secondo cui le cure psichiatriche in generale erano disponibili in Turchia, e persino coperte dal sistema sanitario nazionale, un programma di follow-up e supervisione tramite una persona di contatto quotidiana per prevenire le ricadute era stato essenziale ma non era disponibile; né le autorità danesi avevano ricevuto assicurazioni dalla Turchia che tale assistenza terapeutica ambulatoriale sarebbe stata disponibile per lui al suo arrivo.

97. Il ricorrente ha inoltre sottolineato la sua deplorevole situazione dopo l'espulsione (cfr. paragrafi 70-71 sopra). Egli ha quindi sostenuto che la giurisprudenza esistente in materia e i fatti particolari del suo caso sostenevano fortemente la constatazione della Camera di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Il Governo

98. Il Governo ha insistito sul fatto che l'esecuzione dell'ordine di espulsione del ricorrente non aveva violato l'articolo 3 della Convenzione. Essi hanno ampiamente citato la giurisprudenza della Corte in materia di allontanamento di stranieri gravemente malati e, in particolare, hanno fatto riferimento agli standard applicabili stabiliti nella sentenza Paposhvili (citata sopra). Essi sostenevano, tuttavia, che non era stato esplicitamente dichiarato in quella sentenza se lo standard stabilito nel suo paragrafo 183 si applicasse anche ai casi riguardanti l'allontanamento di stranieri malati di mente.

99. A loro avviso, lo standard stabilito in quel paragrafo di Paposhvili non poteva essere applicato in modo identico in quest'ultimo contesto. A questo proposito, essi sostengono che, a causa della sua natura, dei suoi sintomi e del suo possibile trattamento, una malattia mentale non è paragonabile a una malattia terminale o a un'altra malattia fisica grave che richiede un trattamento intensivo continuo. Una malattia fisica si basa su elementi oggettivamente visibili o misurabili in misura maggiore di una malattia mentale che, per la sua natura, deve essere valutata sulla base di fattori psicologici, come le osservazioni del comportamento di una persona e/o i resoconti forniti dalla persona che presenta sintomi di tale malattia.

100. Per quanto riguarda i criteri specifici elencati al paragrafo 183 della sentenza Paposhvili (citata sopra), il governo ha sostenuto che gli elementi di "rapidità e irreversibilità" e in una certa misura anche quello di "sofferenza intensa" non potevano essere trasposti in modo significativo da una valutazione di uno straniero affetto da una malattia fisica molto grave a quella di uno straniero affetto da una malattia mentale molto grave. Di conseguenza, non si poteva presumere che l'interruzione del trattamento per una malattia mentale avesse le stesse prevedibili conseguenze dell'interruzione del trattamento per malattie fisiche come il cancro, l'insufficienza renale e le malattie cardiache. Inoltre, le persone che soffrono di una malattia mentale potrebbero mantenere la loro capacità di funzionare bene nella loro vita quotidiana. Ciò rendeva molto complesso valutare se le condizioni di una persona fossero gravemente peggiorate e quali criteri dovessero essere applicati per determinare se lo stato di salute della persona in questione avrebbe comportato un'intensa sofferenza.

101. Nella misura in cui la norma in questione si riferiva a un declino "irreversibile" della salute, questo criterio non poteva essere applicato direttamente alla malattia mentale a meno che non ci fosse un rischio comprovato di conseguenze come un rischio sostanzialmente aumentato di suicidio o di autolesionismo in caso di interruzione del trattamento. Il trattamento di una persona malata di mente poteva essere interrotto dalla persona stessa se questa mancava di comprensione della propria malattia, ma nella grande maggioranza dei casi era possibile riprendere il trattamento in seguito e stabilizzare le condizioni della persona.

102. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all'allontanamento di richiedenti che soffrono di schizofrenia, il Governo sosteneva inoltre che in tali casi doveva essere fatta un'analisi approfondita della situazione personale di un individuo, e in tale contesto la natura della malattia e la comprensione della malattia dell'individuo, compresa l'attuale necessità di trattamento, erano elementi essenziali per determinare se sarebbe stato contrario all'articolo 3 allontanare l'individuo in questione. Di conseguenza, una diagnosi psichiatrica, di per sé, non era sufficiente a far rientrare una particolare domanda nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione. La soglia in tali casi doveva essere molto alta.

103. Il Governo ha proseguito affermando che, anche supponendo che i criteri Paposhvili fossero applicabili in modo identico nel contesto dell'allontanamento di stranieri malati di mente, la soglia per l'applicazione dell'articolo 3 non era stata raggiunta nel caso di specie. Hanno sottolineato che i criteri di soglia devono essere soddisfatti prima che la questione della disponibilità e dell'accesso a un trattamento medico adeguato e sufficiente diventi rilevante. Nel caso in questione, la Camera non aveva fatto una tale valutazione. A loro avviso, la valutazione della Corte dovrebbe essere fatta sulla base degli accertamenti di fatto effettuati nei procedimenti dinanzi ai giudici danesi, che avevano attentamente valutato l'impatto dell'allontanamento del ricorrente sulla sua salute alla luce delle informazioni fornite dalle autorità competenti e dagli esperti. Le prove mediche addotte non avevano dimostrato, né i giudici nazionali avevano fatto alcun accertamento in tal senso, che in caso di allontanamento verso la Turchia il ricorrente sarebbe stato esposto a conseguenze equivalenti a "un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute che comporti intense sofferenze", come definito al punto 183 della sentenza Paposhvili (citata sopra).

104. Più specificamente, le prove mediche dinanzi ai giudici avevano dimostrato che il ricorrente aveva una completa consapevolezza della sua malattia, era fortemente motivato a sottoporsi a un trattamento psichiatrico, compreso il trattamento con psicofarmaci, e aveva chiaramente riconosciuto il suo bisogno di terapia, e che aveva buone prospettive di recupero se sottoposto a follow-up e supervisione in connessione con una terapia ambulatoriale intensiva una volta dimesso. Nessuna valutazione psichiatrica aveva mai dimostrato che il ricorrente avrebbe sopportato "intense sofferenze" in caso di trasferimento in Turchia a causa della mancanza di accesso alle cure mediche o di assistenza sotto forma di una persona di riferimento regolare e personale.

105. Non vi era inoltre alcuna prova che suggerisse che la malattia del ricorrente sarebbe diventata "irreversibile" se non trattata. 104. Inizialmente, al richiedente non era stata diagnosticata una malattia mentale, ma era stato solo riscontrato un deterioramento mentale con un livello lieve o moderato di disabilità funzionale e un disturbo della personalità caratterizzato da immaturità, mancanza di empatia, instabilità emotiva e impulsività. Al ricorrente era stata diagnosticata per la prima volta la schizofrenia nel 2008. Tuttavia, un trattamento appropriato aveva stabilizzato e infine migliorato la sua condizione. La sua storia medica ha mostrato che, sebbene non fosse stato trattato per la schizofrenia per diversi anni, era stato possibile per lui iniziare il trattamento, con il risultato che i suoi sintomi psicotici erano stati alleviati e, a volte, erano scomparsi del tutto.

106. Poiché il ricorrente soffriva di una malattia di lunga durata che richiedeva un trattamento, una ricaduta poteva verificarsi indipendentemente dal fatto che fosse stato trasferito in Turchia o che fosse rimasto residente in Danimarca. In ogni caso, anche supponendo che le sue cure sarebbero state interrotte in Turchia, le conseguenze di tale interruzione non avrebbero raggiunto la soglia elevata dell'articolo 3.

107. Il governo ha proseguito sostenendo che le cure generalmente disponibili in Turchia e la misura in cui il ricorrente poteva effettivamente avere accesso a tali cure erano sufficienti e adeguate per trattare la sua malattia. Sulla base delle informazioni e delle prove disponibili, le autorità danesi, e in particolare l'Alta Corte della Danimarca orientale, avevano considerato le cure disponibili in Turchia e la misura in cui il ricorrente vi avrebbe avuto accesso, anche con riferimento al costo dei farmaci e delle cure, la distanza da percorrere per avere accesso alle cure e la disponibilità di assistenza medica in una lingua parlata dal ricorrente. I giudici danesi avevano quindi effettuato una valutazione approfondita e individuale dell'impatto dell'allontanamento sullo stato di salute del richiedente. Di conseguenza, non vi erano stati "seri dubbi" sulle conseguenze dell'allontanamento del ricorrente in Turchia, con la conseguenza che non era stato necessario per le autorità danesi ottenere assicurazioni individuali nei suoi confronti.

108. La Camera aveva concluso che le autorità danesi avrebbero dovuto ottenere assicurazioni dalle autorità turche che il ricorrente, al suo ritorno, avrebbe continuato ad avere accesso all'assistenza sotto forma di una persona di riferimento regolare e personale. Tuttavia, si trattava di una misura sociale e la conclusione della Camera era andata oltre a quella della sentenza Paposhvili (citata sopra), che si riferiva all'assicurazione che un tipo specifico di trattamento sarebbe stato disponibile per un uomo gravemente malato di leucemia. La Camera aveva così abbassato la soglia di quando uno Stato di ritorno dovrebbe ottenere una garanzia e aveva così "invalidato" la giurisprudenza consolidata, secondo la quale il parametro di riferimento non era il livello di cura esistente nello Stato di ritorno.

109. Infine, il governo ha fatto riferimento alla situazione attuale del ricorrente, affermando che non era stata presentata alcuna prova che egli avesse avuto delle ricadute o un peggioramento dei suoi sintomi psicotici dopo la sua espulsione in Turchia. A loro avviso, le difficoltà che ha dovuto sopportare in Turchia - rimanendo in casa e non parlando il turco - chiaramente non equivalgono a una violazione dell'articolo 3. Hanno inoltre sostenuto che, in realtà, il ricorrente viveva in un villaggio curdo, che parlava correntemente il curdo, e che continuava a ricevere la sua pensione di invalidità danese di circa 1.300 euro (EUR) al mese.

Gli intervenienti terzi

110. I governi olandese, francese, tedesco, norvegese, russo, svizzero e britannico sono stati autorizzati a intervenire, così come Amnesty International, un'organizzazione non governativa, e il Centro di ricerche e studi sui diritti fondamentali dell'Università di Parigi Nanterre (CREDOF).

(a) Governi intervenuti

111. I Governi intervenienti hanno presentato argomentazioni alquanto simili, incentrate principalmente sui seguenti aspetti.

112. In primo luogo, essi hanno sostenuto che la sentenza della Camera nella presente causa aveva errato nell'interpretazione della giurisprudenza esistente in materia, compresa la sentenza Paposhvili (citata sopra), e aveva ampliato la portata dell'articolo 3 della Convenzione nel contesto dell'espulsione di stranieri gravemente malati. Con riferimento alla pertinente giurisprudenza della Corte, tutti i governi hanno sottolineato che la soglia di gravità per l'entrata in gioco dell'articolo 3 nei casi di espulsione di stranieri gravemente malati è sempre stata molto alta. La sentenza Paposhvili era stata un chiarimento, non un allontanamento, da questo approccio. Hanno insistito sul fatto che la soglia dovrebbe rimanere molto alta e che i casi di successo secondo il test Paposhvili dovrebbero essere veramente "molto eccezionali", date in particolare le "nozioni prevalenti" e le "condizioni attuali" e la necessità di non imporre un onere eccessivo sulle risorse limitate degli Stati contraenti, in quanto ciò potrebbe seriamente compromettere la loro capacità di mantenere sistemi sanitari economicamente sostenibili sufficienti per curare coloro che vi risiedono legalmente. Questa verità era stata evidente anche prima della crisi del COVID-19, ma ora era ancora più chiara. I governi hanno sostenuto che l'abbassamento di tale soglia equivarrebbe di fatto a imporre loro il pesante onere di alleviare le disparità tra i loro sistemi sanitari e quelli dei paesi terzi. La protezione contro l'espulsione dovrebbe servire a garantire che la persona interessata non sia esposta a trattamenti proibiti dall'articolo 3 della Convenzione piuttosto che a fornire il miglior trattamento per una malattia esistente o ad aumentare le possibilità di guarigione.

113. In secondo luogo, i governi hanno fatto ampi commenti su vari aspetti dello standard stabilito nella sentenza Paposhvili (citata sopra). Essi erano per lo più d'accordo sul fatto che il test Paposhvili non richiedeva alcun adattamento per i pazienti malati di mente e doveva essere applicato così com'era, anche se qualche interpretazione potrebbe essere utile per renderlo più adatto alle condizioni mentali. Il governo del Regno Unito ha sostenuto, in particolare, che un declino grave e rapido della salute mentale, che potrebbe essere invertito con il trattamento, non soddisferebbe il test. Hanno anche messo in guardia la Corte sulla possibilità di individui che simulano condizioni mentali che potrebbero portare ad abusi. Nella misura in cui la norma in questione si riferiva a "una significativa riduzione dell'aspettativa di vita", il governo del Regno Unito ha sostenuto che dovrebbe escludere i casi di possibile suicidio, in quanto questi risultano da un atto deliberato. Più in generale, il governo del Regno Unito ha espresso la preoccupazione che la formulazione in questione fosse troppo vaga e ampia. Hanno insistito sul fatto che tutti gli elementi del test in questione dovrebbero essere letti insieme ed essere considerati come indispensabili per il superamento di questa soglia. A loro avviso, in nessun caso "una riduzione significativa dell'aspettativa di vita" poteva essere utilizzata come unico elemento per raggiungere la suddetta soglia. Tale elemento non era sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 3, a meno che non seguisse un "declino grave, rapido e irreversibile del [proprio] stato di salute".

114. I governi hanno sottolineato che, in ogni caso, lo standard stabilito nella sentenza Paposhvili (citata sopra), che aveva già ampliato la portata dell'articolo 3 per i casi riguardanti l'allontanamento di stranieri gravemente malati, non doveva essere esteso ulteriormente. Diversi governi hanno sottolineato di aver integrato tale norma nel loro diritto interno per conformarsi agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

115. I governi hanno poi invitato la Grande Camera a riaffermare la necessità di esaminare prima la questione se la soglia richiesta sia stata raggiunta in un caso particolare - cioè che un richiedente "corra un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel paese di accoglienza o della mancanza di accesso a tali cure, di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguenti intense sofferenze o a una significativa riduzione dell'aspettativa di vita" (riferendosi a Paposhvili, citato sopra, § 183) - prima di affrontare qualsiasi altra questione come la disponibilità e l'accessibilità del trattamento. Ciò era particolarmente importante in situazioni che coinvolgevano l'espulsione di stranieri con condizioni mentali, poiché queste erano più soggettive delle malattie somatiche. A questo proposito, i governi criticarono la sentenza della Camera, sottolineando che, omettendo tale passo necessario, la Camera aveva, di fatto, abbassato la soglia richiesta dell'articolo 3, il che non era stato ragionevole o giustificato.

116. I governi hanno inoltre sottolineato che era spettato al ricorrente dimostrare che, in assenza di un trattamento adeguato o dell'accesso a tale trattamento nel paese ricevente, egli avrebbe subito le conseguenze stabilite al paragrafo 183 della sentenza Paposhvili (citata sopra). Per quanto riguarda le norme sull'onere della prova, il governo del Regno Unito ha anche sostenuto che le parti pertinenti della sentenza Paposhvili dovrebbero essere interpretate realisticamente, nel senso che non ci si può aspettare che gli Stati contraenti incarichino esperti medici di esaminare ogni richiedente che ha chiesto un permesso di soggiorno per motivi medici, o che raccolgano prove per quanto riguarda i parenti dei richiedenti nel loro paese di origine. Gli Stati potrebbero - in casi adeguati - raccogliere prove sul trattamento disponibile in uno Stato ricevente, ma non ci si può ragionevolmente aspettare che raccolgano prove sulle particolari esigenze mediche dei singoli richiedenti.

117. I governi hanno anche riflettuto sulla nozione di trattamento "sufficiente e appropriato" nello Stato ricevente, affermando che esso richiedeva una valutazione ampia e imparziale basata su prove oggettivamente verificabili, compresa una perizia indipendente; e che i tribunali nazionali erano in una posizione migliore rispetto alla Corte europea per effettuare una tale valutazione in ogni caso particolare. A loro avviso, il trattamento "sufficiente e appropriato" non dovrebbe essere considerato come comprendente qualsiasi misura sociale. Hanno ribadito che il punto di riferimento non è il livello di cura esistente nello Stato di ritorno.

118. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure mediche nel paese di accoglienza, i governi sostenevano che non ci dovrebbe essere una presunzione generale che, poiché una persona era malata di mente, non aveva la capacità di prendere decisioni sul proprio trattamento. Inoltre, mentre una rete sociale o familiare potrebbe essere rilevante in quel contesto, la mancanza di una tale rete non escluderebbe la possibilità per un richiedente malato di mente di avere accesso effettivo al trattamento medico necessario. Gli Stati contraenti non dovrebbero essere obbligati a fornire assistenza sanitaria gratuita a tempo indeterminato a cittadini stranieri che hanno la capacità mentale necessaria per prendere decisioni sulla loro assistenza sanitaria e che sono in grado di accedere a un trattamento appropriato al ritorno nello Stato di accoglienza, ma che non lo farebbero o potrebbero non farlo.

(b) Amnesty International

119. Amnesty International ha sottolineato la connessione tra il diritto alla salute, compresi l'assistenza e il trattamento della salute mentale, e il divieto di tortura e altri maltrattamenti. Hanno indicato una serie di strumenti di diritto internazionale che evidenziano questo legame e hanno anche sostenuto un approccio basato sui diritti all'assistenza e al trattamento della salute mentale che dovrebbe enfatizzare un processo olistico e multisettoriale che coinvolga le reti di sostegno della comunità e una serie di fornitori di servizi.

(c) CREDO

120. Il CREDOF si è espresso a favore di un livello più elevato di protezione per i pazienti malati di mente nei casi di espulsione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. La valutazione dell'adeguatezza del trattamento disponibile nel paese ricevente dovrebbe includere una valutazione delle conseguenze terapeutiche del trattamento in questione, la disponibilità di un ambiente di cura adeguato e di un follow-up, così come la necessità di considerare il trattamento come un processo continuo. Facendo riferimento a diversi casi internazionali, il CREDOF ha indicato in particolare gli ultimi due criteri come fondamentali, poiché l'interruzione improvvisa del trattamento di alcuni disturbi mentali potrebbe, per la natura stessa di tali malattie, avere un effetto dannoso su un paziente tale da coinvolgere l'articolo 3. Ha inoltre sostenuto che, a differenza dei pazienti con disturbi fisici, i malati mentali erano generalmente considerati come capaci a volte di simulare la loro malattia. Questa situazione portava spesso a contestare la loro condizione e creava anche ulteriori difficoltà nella formulazione di una diagnosi e nell'esecuzione delle relative valutazioni giuridiche. Alla luce di quanto sopra, il CREDOF ha sottolineato che la Corte dovrebbe essere particolarmente attenta nel definire le norme pertinenti per non diluire la protezione dell'articolo 3 nei confronti degli stranieri malati di mente. Infine, ha fatto riferimento al legame tra il sostegno familiare e le possibilità di miglioramento dei malati mentali, e anche ai dati statistici secondo i quali il gruppo in questione correva un notevole rischio di suicidio.

La valutazione della Corte
Articolo 3: principi generali

121. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali di una società democratica. Esso vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti e le sue garanzie si applicano a prescindere dalla natura riprovevole della condotta della persona in questione (si veda, tra molte altre autorità, Aswat c. Regno Unito, n. 17299/12, § 49, 16 aprile 2013).

122. Il divieto di cui all'articolo 3 della Convenzione non riguarda, tuttavia, tutti i casi di maltrattamento. Tale trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione di tale articolo. La valutazione di questo minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima (si veda N. c. Regno Unito [GC], n. 26565/05, § 29, CEDU 2008; Paposhvili, sopra citata, § 174; e Bouyid c. Belgio [GC], n. 23380/09, § 86, CEDU 2015).

123. Un esame della giurisprudenza della Corte mostra che l'articolo 3 è stato più comunemente applicato in contesti in cui il rischio di essere sottoposti a una forma di trattamento proscritto è scaturito da atti intenzionalmente inflitti da agenti statali o autorità pubbliche. Tuttavia, in considerazione dell'importanza fondamentale dell'articolo 3, la Corte si è riservata una flessibilità sufficiente per affrontare la sua applicazione in altre situazioni (si veda Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 50, CEDU 2002-III, e Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, § 111, CEDU 2012 (estratti)). In particolare, ha ritenuto che la sofferenza che deriva da una malattia naturale può essere coperta dall'articolo 3 quando è, o rischia di essere, aggravata da un trattamento derivante da misure per le quali le autorità possono essere ritenute responsabili (vedi N. c. Regno Unito, sopra citato, § 29). Inoltre, non è impedito di esaminare il reclamo di un richiedente ai sensi dell'articolo 3 quando la fonte del rischio di trattamento proibito nel paese di accoglienza deriva da fattori che non possono coinvolgere direttamente o indirettamente la responsabilità delle autorità pubbliche di quel paese (si veda Paposhvili, citato sopra, § 175).

Articolo 3: espulsione di stranieri gravemente malati

124. Nella sua giurisprudenza relativa all'estradizione, all'espulsione o alla deportazione di individui verso paesi terzi, la Corte ha costantemente affermato che, in base al diritto internazionale consolidato e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, gli Stati parte hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri. Tuttavia, l'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato parte può dar luogo a un problema ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, se sono stati dimostrati motivi sostanziali per credere che la persona interessata affronti un rischio reale di essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese ricevente (ibid., §§ 172-73, e le autorità ivi citate).

125. Nella sua sentenza nella causa Paposhvili (citata sopra), la Corte ha passato in rassegna i principi applicabili, partendo dal caso D. c. Regno Unito (2 maggio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III).

126. La Corte ha osservato che il caso D. c. Regno Unito riguardava la prevista espulsione verso Saint Kitts di uno straniero affetto da AIDS giunto allo stadio terminale. Essa aveva constatato che l'espulsione del richiedente lo avrebbe esposto a un rischio reale di morte in circostanze estremamente penose e avrebbe costituito un trattamento inumano (ibidem, § 53). Il caso era caratterizzato da "circostanze molto eccezionali", a causa del fatto che il richiedente soffriva di una malattia incurabile ed era in fase terminale, che non vi era alcuna garanzia che egli sarebbe stato in grado di ottenere qualsiasi assistenza infermieristica o medica a Saint Kitts o che aveva famiglia disposta o in grado di prendersi cura di lui, o che aveva qualsiasi altra forma di sostegno morale o sociale (ibid., § 52-53). Ritenendo che, in tali circostanze, le sue sofferenze avrebbero raggiunto il livello minimo di gravità richiesto dall'articolo 3, la Corte ha ritenuto che considerazioni umanitarie impellenti pesassero contro l'espulsione del richiedente (ibidem, § 54).

127. Essa ha inoltre osservato che dal successivo caso di N. c. Regno Unito (citato sopra), in cui aveva concluso che l'espulsione del ricorrente non avrebbe dato luogo a una violazione dell'articolo 3, aveva dichiarato inammissibili in quanto manifestamente infondate numerose domande che sollevavano questioni simili presentate da stranieri sieropositivi o affetti da altre gravi malattie fisiche o mentali. Erano state inoltre adottate diverse sentenze; in tutte - ad eccezione del caso di Aswat (citato sopra, che riguardava l'estradizione negli Stati Uniti di un detenuto affetto da schizofrenia paranoide) - era stato ritenuto che l'allontanamento dei richiedenti non avrebbe violato l'articolo 3 della Convenzione (si veda Paposhvili, citato sopra, § 179).

128. La Corte concludeva da tale ricapitolazione della giurisprudenza che l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione solo nei casi in cui la persona da espellere era prossima alla morte, che era stata la sua prassi a partire dalla sentenza N. c. Regno Unito (sopra citata), aveva privato gli stranieri gravemente malati, ma le cui condizioni erano meno critiche, del beneficio di tale disposizione. Inoltre, la giurisprudenza successiva a N. c. Regno Unito non aveva fornito alcun orientamento più dettagliato riguardo ai "casi molto eccezionali" cui si fa riferimento in N. c. Regno Unito, oltre alle circostanze contemplate in D. c. Regno Unito (si veda Paposhvili, sopra citata, § 181).

129. A tal proposito, la Corte proseguì delucidando quali "altri casi molto eccezionali" potessero essere così contemplati, pur ribadendo che era essenziale che la Convenzione fosse interpretata e applicata in modo da rendere i suoi diritti pratici ed effettivi e non teorici e illusori (ibid., § 182):

"183. La Corte ritiene che gli "altri casi molto eccezionali" ai sensi della sentenza N. c. Regno Unito (§ 43) che possono sollevare un problema ai sensi dell'articolo 3 dovrebbe essere inteso come riferito a situazioni che comportano l'allontanamento di una persona gravemente malata in cui sono stati dimostrati motivi sostanziali per credere che essa, pur non correndo un rischio imminente di morire, correrebbe un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel paese di accoglienza o della mancanza di accesso a tali cure, di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguente intensa sofferenza o a una significativa riduzione della speranza di vita. La Corte ricorda che queste situazioni corrispondono a una soglia elevata per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione nei casi di allontanamento di stranieri affetti da malattie gravi."

130. Per quanto riguarda la questione se tali condizioni fossero soddisfatte in una determinata situazione, la Corte ha sottolineato che le autorità nazionali avevano l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3, di stabilire procedure adeguate che consentissero di effettuare un esame dei timori dei richiedenti, nonché una valutazione dei rischi cui sarebbero andati incontro in caso di allontanamento verso il paese di accoglienza (ibidem, §§ 184-85). Nel contesto di tali procedure,

(a) spetta ai ricorrenti produrre prove in grado di dimostrare che vi sono motivi sostanziali per ritenere che, se la misura denunciata venisse attuata, essi sarebbero esposti ad un rischio reale di essere sottoposti ad un trattamento contrario all'articolo 3 (ibid., § 186);

(b) quando tali prove sono addotte, spetta allo Stato di ritorno dissipare qualsiasi dubbio da esse sollevato, e sottoporre il presunto rischio ad un attento esame considerando le prevedibili conseguenze dell'allontanamento per l'individuo interessato nello Stato di accoglienza, alla luce della situazione generale lì e della situazione personale dell'individuo; tale valutazione deve prendere in considerazione fonti generali come i rapporti dell'Organizzazione mondiale della sanità o di organizzazioni non governative rispettabili e i certificati medici riguardanti la persona in questione (ibid, § 187); l'impatto dell'allontanamento deve essere valutato confrontando lo stato di salute del richiedente prima dell'allontanamento e la sua evoluzione dopo il trasferimento nello Stato di accoglienza (ibid., § 188);

(c) lo Stato di ritorno deve verificare caso per caso se le cure generalmente disponibili nello Stato di accoglienza sono sufficienti e adeguate nella pratica per il trattamento della malattia del richiedente in modo da evitare che egli sia esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 (ibid., § 189);

(d) lo Stato di ritorno deve anche considerare la misura in cui il richiedente avrà effettivamente accesso al trattamento, anche con riferimento al suo costo, l'esistenza di una rete sociale e familiare, e la distanza da percorrere per avere accesso alle cure richieste (ibid., § 190);

(e) se, dopo l'esame delle informazioni pertinenti, persistono seri dubbi circa l'impatto dell'allontanamento sul richiedente - a causa della situazione generale nel paese ricevente e/o della sua situazione individuale - lo Stato di ritorno deve ottenere dallo Stato ricevente, come condizione preliminare all'allontanamento, assicurazioni individuali e sufficienti che un trattamento appropriato sarà disponibile e accessibile alle persone interessate in modo che non si trovino in una situazione contraria all'articolo 3 (ibid., § 191).

131. La Corte ha sottolineato al riguardo che il parametro di riferimento non era il livello di assistenza esistente nello Stato di ritorno; non si trattava di accertare se l'assistenza nello Stato di accoglienza sarebbe stata equivalente o inferiore a quella fornita dal sistema sanitario dello Stato di ritorno. Né era possibile derivare dall'articolo 3 un diritto a ricevere un trattamento specifico nello Stato di accoglienza che non fosse disponibile per il resto della popolazione (ibid., § 189). Nei casi riguardanti l'allontanamento di persone gravemente malate, l'evento che ha scatenato il trattamento inumano e degradante, e che ha impegnato la responsabilità dello Stato di ritorno ai sensi dell'articolo 3, non era la mancanza di infrastrutture mediche nello Stato di accoglienza. Allo stesso modo, non si trattava di un obbligo per lo Stato di ritorno di alleviare le disparità tra il suo sistema sanitario e il livello di trattamento esistente nello Stato ricevente attraverso la fornitura di assistenza sanitaria gratuita e illimitata a tutti gli stranieri senza diritto di soggiorno nella sua giurisdizione. La responsabilità che veniva impegnata dalla Convenzione in casi di questo tipo era quella dello Stato di ritorno, a causa di un atto - in questo caso, l'espulsione - che avrebbe comportato l'esposizione di un individuo a un rischio di trattamento vietato dall'articolo 3 (ibidem, § 192). Infine, la Corte ha sottolineato che il fatto che lo Stato ricevente sia una parte contraente della Convenzione non è decisivo.

132. Dopo la sentenza Paposhvili (citata sopra) non vi sono stati ulteriori sviluppi nella giurisprudenza in materia.

Considerazioni generali sui criteri stabiliti nella sentenza Paposhvili

133. Tenuto conto del ragionamento della Camera e delle osservazioni delle parti e dei terzi dinanzi alla Grande Camera, quest'ultima ritiene utile, in vista del suo esame del caso di specie, confermare che la sentenza Paposhvili (sopra citata) ha offerto uno standard completo che tiene debitamente conto di tutte le considerazioni rilevanti ai fini dell'articolo 3 della Convenzione. Essa ha mantenuto il diritto generale degli Stati contraenti di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, pur riconoscendo il carattere assoluto dell'articolo 3. La Grande Camera riafferma quindi la norma e i principi stabiliti nella causa Paposhvili (citata sopra).

134. In primo luogo, la Corte ribadisce che le prove addotte devono essere "idonee a dimostrare l'esistenza di motivi sostanziali" per ritenere che, in quanto "persona gravemente malata", il richiedente "correrebbe un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel paese di accoglienza o della mancanza di accesso a tali cure, di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute che comporti intense sofferenze o una riduzione significativa dell'aspettativa di vita" (ibid., § 183).

135. In secondo luogo, è solo dopo che questo test di soglia è stato soddisfatto, e quindi l'articolo 3 è applicabile, che gli obblighi dello Stato di ritorno elencati ai paragrafi 187-91 della sentenza Paposhvili (si veda il precedente paragrafo 130) diventano rilevanti.

136. In terzo luogo, la Corte sottolinea la natura procedurale degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione nei casi di espulsione di stranieri gravemente malati. Essa ribadisce che non esamina essa stessa le domande di protezione internazionale né verifica il modo in cui gli Stati controllano l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri. In virtù dell'articolo 1 della Convenzione, la responsabilità primaria dell'attuazione e del rispetto dei diritti e delle libertà garantiti spetta alle autorità nazionali, che sono quindi tenute a esaminare i timori dei richiedenti e a valutare i rischi cui andrebbero incontro in caso di allontanamento nel paese di accoglienza, dal punto di vista dell'articolo 3. Il meccanismo di reclamo alla Corte è sussidiario ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti umani (ibidem, § 184).

Rilevanza del test della soglia Paposhvili nel contesto dell'allontanamento di stranieri malati di mente

137. La Corte ha costantemente applicato gli stessi principi nei casi riguardanti l'espulsione di richiedenti gravemente malati, indipendentemente dal tipo di problema medico - somatico o mentale - alla base del loro stato di salute. Nella sentenza Paposhvili (sopra citata), prima di procedere alla formulazione del nuovo standard, la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza relativa ai richiedenti che soffrono di malattie sia fisiche che mentali (si veda il paragrafo 127 e la serie di autorità citate in Paposhvili, sopra citata, § 179). Nella formulazione del paragrafo 183 della sentenza Paposhvili, la norma si riferisce a "una persona gravemente malata", senza specificare il tipo di malattia. Pertanto, essa non è limitata ad alcuna categoria specifica di malattie, tanto meno a quelle fisiche, ma può estendersi a qualsiasi categoria, comprese le malattie mentali, a condizione che la situazione del malato interessato rientri nei criteri Paposhvili considerati nel loro insieme.

138. In particolare, nella sua parte pertinente, il test di soglia stabilito al paragrafo 183 della sentenza Paposhvili (citata sopra), piuttosto che menzionare qualsiasi malattia particolare, si riferisce ampiamente alla "irreversibilità" del "declino dello stato di salute [di una persona]", un concetto più ampio che è in grado di comprendere una moltitudine di fattori, compresi gli effetti diretti di una malattia così come le sue conseguenze più remote. Inoltre, sarebbe errato dissociare i vari frammenti del test l'uno dall'altro, dato che, come notato al paragrafo 134 sopra, un "declino della salute" è legato a "un'intensa sofferenza". È sulla base di tutti questi elementi presi insieme e considerati nel loro insieme che la valutazione di un caso particolare dovrebbe essere fatta.

139. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che lo standard in questione sia sufficientemente flessibile per essere applicato in tutte le situazioni di allontanamento di un malato grave che costituirebbero un trattamento proscritto dall'articolo 3 della Convenzione, indipendentemente dalla natura della malattia.

Applicazione dei principi pertinenti nel caso di specie

140. La Grande Camera osserva che nella sua sentenza la Camera non ha valutato le circostanze del caso di specie dal punto di vista del test di soglia stabilito al paragrafo 183 della sentenza Paposhvili (citata sopra). Come osservato nel precedente paragrafo 135, è solo dopo aver soddisfatto tale test che qualsiasi altra questione, come la disponibilità e l'accessibilità di un trattamento appropriato, diventa rilevante.

141. Sebbene, certo, la schizofrenia sia una malattia mentale grave, la Corte non ritiene che tale condizione possa essere considerata di per sé sufficiente a far rientrare la denuncia del ricorrente nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

142. La Corte osserva che le prove mediche presentate dal ricorrente hanno dimostrato, in particolare, che egli era consapevole della sua malattia, riconosceva chiaramente il suo bisogno di terapia ed era collaborativo. Il suo piano di trattamento comprendeva la medicazione con due farmaci antipsicotici: Leponex (un farmaco con clozapina come principio attivo), sotto forma di compresse da somministrare quotidianamente, e Risperdal Consta, sotto forma di iniezioni da somministrare ogni due settimane. Gli esperti hanno sostenuto che una ricaduta in caso di interruzione dei farmaci del ricorrente potrebbe "avere gravi conseguenze per se stesso e per il suo ambiente" (vedi paragrafo 44 sopra). In particolare, si diceva che c'era "un rischio di comportamento aggressivo" e di diventare "molto pericoloso", che avrebbe dato luogo a "un rischio significativamente più elevato di reati contro la persona di altri a causa del peggioramento dei sintomi psicotici del ricorrente" (vedi paragrafi 36, 42 e 45 sopra). Si affermava inoltre che il Leponex poteva causare carenze immunitarie, e che pertanto era necessario il prelievo di campioni di sangue per motivi somatici su base settimanale o mensile (cfr. paragrafo 63 supra).

143. Sebbene la Corte non ritenga necessario decidere in astratto se una persona affetta da una grave forma di schizofrenia possa essere sottoposta a "sofferenze intense" ai sensi del test della soglia Paposhvili, essa ritiene, dopo aver esaminato le prove addotte dalle parti dinanzi ad essa e le prove dinanzi ai giudici nazionali, che non sia stato dimostrato nel caso di specie che l'allontanamento del ricorrente in Turchia lo abbia esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguente sofferenza intensa, e tanto meno a una riduzione significativa della speranza di vita. Secondo alcune delle dichiarazioni mediche pertinenti, una ricaduta avrebbe potuto comportare un "comportamento aggressivo" e "un rischio significativamente più elevato di reati contro la persona di altri" a causa del peggioramento dei sintomi psicotici. Mentre questi sarebbero stati effetti molto gravi e dannosi, non potevano essere descritti come "risultanti in sofferenze intense" per il ricorrente stesso.

144. Non sembra, in assenza di prove convincenti in tal senso, che sia mai esistito alcun rischio che il ricorrente si facesse del male (a questo proposito, confrontare Bensaid c. Regno Unito, no. 44599/98, §§ 16 e 37, CEDU 2001-I, e Tatar c. Svizzera, n. 65692/12, § 16, 14 aprile 2015, entrambi riguardanti richiedenti che soffrivano di schizofrenia paranoide, dove un rischio di autolesionismo era un fattore ma dove l'articolo 3 non è stato impegnato). Mentre uno degli esperti ha menzionato "gravi conseguenze" per il ricorrente "stesso", tali conseguenze, come spiegato ulteriormente dall'esperto, riguardavano un elevato rischio di danno agli altri.

145. Per quanto riguarda qualsiasi rischio per la salute fisica del ricorrente a causa di difetti immunitari che potrebbero essere causati dal Leponex, questo non sembra essere stato né reale né immediato nel caso del ricorrente. Si noti che il ricorrente è stato prescritto Leponex nel maggio 2013 (vedi paragrafo 35 sopra) e che durante il periodo di due anni che è trascorso fino alla decisione finale nel procedimento di revoca il 20 maggio 2015 (vedi paragrafo 67 sopra) egli non ha mostrato alcun sintomo di deterioramento della sua salute fisica a causa del suo trattamento con questo farmaco. In ogni caso, le prove pertinenti non indicano che tali carenze immunitarie, qualora si verificassero, sarebbero "irreversibili" e comporterebbero la "sofferenza intensa" o la "riduzione significativa dell'aspettativa di vita" necessaria per soddisfare il test Paposhvili. L'esperto medico ha semplicemente suggerito che la ricorrente dovrebbe smettere di prendere quel farmaco se tali deficienze emergessero (cfr. paragrafo 63 sopra).

146. Anche supponendo che un certo grado di speculazione sia inerente alla finalità preventiva dell'articolo 3 e che non si tratti di richiedere alle persone interessate di fornire prove chiare della loro affermazione che sarebbero esposte a trattamenti proscritti (si veda Paposhvili, sopra citata, § 186), la Corte non è convinta che nel caso di specie, il ricorrente abbia dimostrato motivi sostanziali per ritenere che, in assenza di un trattamento adeguato in Turchia o della mancanza di accesso a tale trattamento, egli sarebbe esposto al rischio di subire le conseguenze indicate al paragrafo 183 della sentenza Paposhvili e ai paragrafi 129 e 134 supra.

147. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che le circostanze del caso di specie non raggiungono la soglia fissata dall'articolo 3 della Convenzione per far rientrare il reclamo del ricorrente nel suo ambito di applicazione. Come già indicato, tale soglia dovrebbe rimanere alta per questo tipo di casi (ibidem, § 183). In questo contesto, non è necessario affrontare la questione degli obblighi dello Stato di ritorno ai sensi di questo articolo nelle circostanze del caso di specie.

148. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione a seguito dell'allontanamento del ricorrente in Turchia.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

149. Il ricorrente lamentava inoltre che il rifiuto delle autorità di revocare l'ordine di espulsione, e l'attuazione di tale ordine che comportava come conseguenza un divieto permanente di reingresso, avevano violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Egli ha invocato l'articolo 8 della Convenzione, la cui parte pertinente recita come segue:

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...

2. Non può esservi ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salvo che tale ingerenza sia prevista dalla legge e sia necessaria in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione di disordini o reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."

La sentenza della Camera

150. La Camera ha osservato che il reclamo ai sensi dell'articolo 8 relativo all'ordine di espulsione originario era stato presentato fuori tempo massimo e doveva essere respinto conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Ha quindi dichiarato ammissibile il reclamo relativo al procedimento di revoca e, alla luce delle sue conclusioni ai sensi dell'articolo 3, ha ritenuto che non fosse necessario esaminare separatamente il reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

Le osservazioni delle parti dinanzi alla Grande Camera
Il ricorrente

151. Il ricorrente ha sostenuto che l'esito del procedimento di revoca e la sua eventuale espulsione avevano costituito una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Dato che aveva vissuto in Danimarca dall'età di sei anni fino all'età di quasi trent'anni, era stato un "migrante stabile", e quindi erano stati richiesti "seri motivi" per giustificare la sua espulsione, come stabilito nel caso di Maslov v. Austria ([GC], no. 1638/03, ECHR 2008). Inoltre, il suo perdurante disturbo mentale - schizofrenia paranoide - e la sua bassa capacità intellettuale lo rendevano particolarmente vulnerabile.

152. Prima della sua espulsione, il ricorrente aveva avuto legami molto stretti con sua madre, i suoi quattro fratelli e i suoi nipoti, tutti residenti in Danimarca. Essi lo avevano spesso visitato all'ospedale di San Giovanni, e lui li aveva visitati da solo o in compagnia degli operatori sanitari dell'ospedale. Aveva avuto una vita familiare con loro e, vista la sua diagnosi, era stato particolarmente dipendente da loro e aveva fatto affidamento sulla loro assistenza e sostegno nei suoi sforzi per superare la sua malattia mentale; questi erano elementi aggiuntivi della sua dipendenza dalla madre e dai fratelli, che dimostravano il suo particolare bisogno di un nucleo familiare. A quest'ultimo proposito, il ricorrente ha fatto riferimento alla causa Nasri c. Francia (13 luglio 1995, serie A n. 320-B). Inoltre, ha sottolineato di non avere famiglia o amici in Turchia e di vivere attualmente in isolamento in un villaggio in Turchia, data la sua capacità molto limitata di comunicare a causa della sua mancanza di padronanza del turco. Il ricorrente ha sostenuto che la sua famiglia in Danimarca era l'unica famiglia che aveva, e che il suo allontanamento era stato sia sproporzionato che disumano.

153. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il compito della Grande Camera nel caso di specie era quello di riesaminare il procedimento di revoca che, a suo avviso, non aveva rispettato gli standard pertinenti dell'articolo 8 della Convenzione. Con riferimento ai casi di I.M. c. Svizzera (n. 23887/16, 9 aprile 2019) e Saber e Boughassal c. Spagna (nn. 76550/13 e 45938/14, 18 dicembre 2018), il ricorrente ha sostenuto che, analogamente a questi casi, nella sua decisione del 13 gennaio 2015 l'Alta Corte non aveva effettuato una valutazione approfondita di tutti gli elementi rilevanti, e in particolare della sua particolare dipendenza dalla sua famiglia; di effettuare un adeguato esercizio di bilanciamento, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte; e di fornire motivi sufficienti per la sua espulsione. Il ragionamento dell'Alta Corte riguardo ai diritti del ricorrente tutelati dall'articolo 8 della Convenzione era stato fornito in modo sommario e superficiale.

154. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il divieto permanente di reingresso aveva violato i pertinenti requisiti dell'articolo 8. Per quanto riguarda le modifiche del 2018 introdotte nell'articolo 32(5) della legge sugli stranieri (si veda il precedente paragrafo 78), questa nuova disposizione aveva permesso ai tribunali danesi di imporre un divieto di reingresso per una durata inferiore a quelle fissate nell'articolo 32(4) della legge sugli stranieri. I suoi rappresentanti legali, tuttavia, non erano stati in grado di trovare alcuna pratica dei tribunali danesi sull'applicazione di tale disposizione. In particolare, una ricerca nei commentari giuridici danesi e nelle banche dati giuridiche, così come le indagini presso una serie di autorità pubbliche danesi coinvolte in questo settore, non avevano portato all'identificazione di alcun precedente giuridico. In questo contesto, l'argomento del governo secondo cui la disposizione modificata non avrebbe portato a un risultato diverso nel caso del ricorrente (cfr. paragrafo 166 qui di seguito) sembrava piuttosto speculativo.

155. Il ricorrente sosteneva inoltre che la natura e la gravità del suo reato penale non avrebbero potuto essere decisive nella valutazione della necessità della sua espulsione, conformemente ai requisiti dell'articolo 8, dato che egli era stato condannato per un attentato al quale avevano partecipato diverse altre persone, e che il suo ruolo individuale nell'attentato non era stato determinato nel corso del procedimento penale a suo carico. Inoltre, nel procedimento di revoca i giudici danesi avrebbero dovuto tenere conto del carattere permanente della misura di allontanamento, nonché del fatto che il ricorrente non aveva commesso altri reati dal maggio 2006.

156. Il ricorrente concordava con il governo che la nuova versione dell'articolo 32 della legge sugli stranieri non poteva essere applicata retroattivamente, ma sosteneva che, poiché la disposizione modificata aveva concesso ai tribunali danesi una maggiore flessibilità nel trattare le questioni di espulsione nelle cause penali, non si poteva escludere che, se applicata al momento del suo processo penale, tale disposizione avrebbe potuto modificare l'esito del suo caso con il risultato che egli avrebbe avuto la possibilità di tornare dalla sua famiglia in Danimarca dopo aver trascorso un periodo di diversi anni in Turchia.

Il governo

157. Il Governo ha sostenuto che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 nel caso di specie. Facendo riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte e, in particolare, alla sentenza Üner c. Paesi Bassi ([GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII), essi sottolineavano che un diritto assoluto a non essere espulso - anche per un immigrato di lunga durata che era nato nello Stato ospitante o che vi era arrivato durante la prima infanzia - non poteva essere ricavato dall'articolo 8 della Convenzione (ibid., §§ 55-57).

158. Pur ammettendo che il provvedimento impugnato aveva interferito con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione, il Governo sottolineava che al momento in cui l'ordine di espulsione del ricorrente era stato confermato dalla Corte suprema nel 2009 (si veda il paragrafo 30 supra) ed era quindi diventato definitivo, egli era un adulto di 24 anni non sposato che non aveva fondato una famiglia.

159. Essi sostenevano inoltre che l'ingerenza in questione era stata giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione. L'ordine di espulsione era stato "conforme alla legge", aveva perseguito lo scopo legittimo della "prevenzione del disordine o della criminalità" ed era stato "necessario in una società democratica".

160. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto menzionato, il Governo ha sostenuto che nel procedimento penale contro il ricorrente, nel decidere sulla questione dell'espulsione, i tribunali nazionali a due livelli di giurisdizione avevano espressamente considerato l'articolo 8 e la giurisprudenza della Corte, compresi i criteri stabiliti in Üner e Maslov ( entrambi citati sopra), nella loro valutazione della proporzionalità dell'interferenza con i diritti rilevanti del ricorrente. I giudici avevano preso in considerazione le informazioni disponibili sulla situazione personale del ricorrente.

161. Il Governo ha addotto argomenti dettagliati riguardo alle conclusioni dei tribunali nazionali nel contesto del procedimento penale contro il ricorrente e ha insistito sul fatto che, nella loro valutazione della questione dell'espulsione, l'Alta Corte e la Corte Suprema avevano effettuato una valutazione approfondita delle circostanze personali del ricorrente in conformità con i principi generali stabiliti dalla Corte e avevano attentamente trovato un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti. Alla luce del principio di sussidiarietà, la Corte dovrebbe essere riluttante a disattendere la valutazione effettuata dai giudici danesi. A tal proposito, facendo riferimento alle considerazioni pertinenti nella causa Ndidi c. Regno Unito (n. 41215/14, §§ 75-76, 14 settembre 2017), hanno sostenuto che la Corte dovrebbe rifiutarsi di sostituire le proprie conclusioni a quelle dei giudici nazionali.

162. Il governo ha inoltre sottolineato che, secondo la giurisprudenza dei tribunali danesi, un visto per visitatori poteva essere rilasciato in casi molto straordinari a stranieri che erano stati espulsi e ai quali era stato vietato in modo permanente il rientro. Per i primi due anni dopo l'espulsione, un visto poteva essere rilasciato solo se c'era un bisogno urgente della presenza dell'espulso in Danimarca, per esempio se l'espulso doveva testimoniare in un procedimento giudiziario e un tribunale riteneva che la presenza dell'espulso fosse di importanza materiale per il completamento del procedimento; o in caso di grave malattia acuta di un coniuge o di un figlio che vive in Danimarca, quando il riguardo per la persona che vive in Danimarca rendeva opportuna tale visita. Dopo i primi due anni dall'espulsione, un visto poteva essere rilasciato solo se ragioni eccezionali lo rendevano opportuno, ad esempio, una malattia grave o il decesso di un membro della famiglia residente in Danimarca.

163. All'udienza dinanzi alla Grande Camera, il Governo ha dichiarato che il ricorrente non aveva mai perso la sua capacità giuridica.

164. Per quanto riguarda la durata indeterminata del divieto di reingresso imposto al ricorrente, il Governo ha sottolineato che all'epoca in cui era stata ordinata l'espulsione del ricorrente, i tribunali nazionali non avevano la facoltà di imporre un divieto di reingresso di durata limitata. La disposizione pertinente - l'articolo 32 della legge sugli stranieri - era stata modificata solo di recente (cfr. paragrafo 78 sopra) al fine di renderla più sfumata e flessibile sulla base di una differenziazione dei criteri per l'imposizione di un divieto di reingresso.

165. La motivazione alla base dell'emendamento era stata la volontà politica del legislatore danese di garantire che i tribunali nazionali ordinassero l'espulsione degli stranieri criminali più spesso di quanto non fosse avvenuto in precedenza, tenendo conto al contempo della giurisprudenza della Corte sull'articolo 8. In base alla legislazione modificata, i tribunali nazionali potevano imporre un divieto d'ingresso per un periodo più breve se ritenevano che un divieto permanente sarebbe stato in conflitto con gli obblighi internazionali della Danimarca. Di conseguenza, piuttosto che astenersi dall'espellere uno straniero criminale, i giudici potevano scegliere di imporre un divieto di reingresso più breve.

166. Tuttavia, il governo sottolineò che la disposizione modificata non aveva effetto retroattivo, e quindi era inapplicabile nel caso del ricorrente. Né permetteva di riconsiderare un divieto permanente che era già stato imposto. Anche se questa nuova disposizione fosse stata applicabile, un divieto permanente sarebbe stato comunque imposto al ricorrente a prescindere, a causa della natura e della gravità del suo reato.

Terzo interveniente

167. Il governo norvegese, che era l'unico governo interveniente a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 8, ha invitato la Grande Camera a sviluppare i principi relativi all'espulsione dei "migranti stabili" stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in Üner e Maslov (entrambi citati sopra). Poiché quei casi erano stati esaminati dal punto di vista dell'aspetto "vita familiare" dell'articolo 8, i principi ivi stabiliti non erano facilmente applicabili in situazioni in cui era coinvolta solo la "vita privata" della persona interessata. La giurisprudenza successiva si era basata su fattori che presupponevano la rottura dei legami familiari al momento dell'allontanamento, mentre i fattori più tipicamente associati alla "vita privata", compresa la questione di un adeguato trattamento medico nello Stato di accoglienza, non erano stati inclusi.

168. Più specificamente, il Governo norvegese ha invitato la Grande Camera a elaborare i criteri di Üner e Maslov, considerando l'approccio adottato nel caso Levakovic c. Danimarca (n. 7841/14, 23 ottobre 2018). A loro avviso, nel paragrafo 44 di quest'ultima sentenza la Corte aveva mostrato sensibilità verso l'inadeguatezza di diversi criteri di Üner nei casi in cui entravano in gioco solo gli aspetti della "vita privata" dell'articolo 8. Come la Corte aveva affermato nel paragrafo 45 di quella sentenza, "[a]scertare se "motivi molto importanti" giustifichino l'espulsione di un migrante regolare ... deve inevitabilmente richiedere una valutazione delicata e olistica ... che deve essere effettuata dalle autorità nazionali sotto il controllo finale della Corte", e la Corte dovrebbe richiedere "forti motivi per sostituire il suo parere a quello dei giudici nazionali" quando "un esercizio di bilanciamento è stato intrapreso dalle autorità nazionali in conformità con i criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte".

La valutazione della Corte
La portata del caso

169. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il "caso" sottoposto alla Grande Camera abbraccia necessariamente tutti gli aspetti della domanda precedentemente esaminati dalla Camera nella sua sentenza. Il "caso" deferito alla Grande Camera è il ricorso così come è stato dichiarato ricevibile, così come i reclami che non sono stati dichiarati inammissibili (si veda S.M. c. Croazia [GC], no. 60561/14, § 216, 25 giugno 2020, e le autorità ivi citate). Ciò significa che la Grande Camera deve esaminare il caso nella sua interezza nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile; non può, tuttavia, esaminare quelle parti del ricorso che sono state dichiarate inammissibili dalla Camera (si veda, ad esempio, Kurić e altri c. Slovenia [GC], n. 26828/06, §§ 234-35, CEDU 2012 (estratti), e Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 87, 6 novembre 2018). La Corte non vede alcuna ragione per discostarsi da questo principio nel caso di specie.

170. La Corte osserva inoltre che la Grande Camera ha precedentemente deciso in alcuni casi, in considerazione dell'importanza delle questioni in gioco, di prendere in considerazione alcune denunce che la Camera non aveva ritenuto necessario esaminare, anche quando l'esito era pregiudizievole per la parte che aveva chiesto il rinvio ad essa (si veda, ad esempio, Öneryıldız c. Turchia [GC], no. 48939/99, §§ 141 e 149, CEDU 2004-XII; Kurić e altri, citata, § 382; e Ramos Nunes de Carvalho e Sá, citata, § 88).

171. Nella fattispecie, la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 relativo all'ordine di espulsione originario in quanto presentato fuori tempo massimo. Ha dichiarato ricevibile il reclamo relativo al procedimento di revoca, ma ha deciso che non era necessario esaminare tale reclamo ai sensi dell'articolo 8 (si veda il paragrafo 150). Alla luce dei principi summenzionati, la Corte esaminerà il reclamo ai sensi dell'articolo 8 solo nella misura in cui riguarda il rifiuto delle autorità di revocare l'ordine di espulsione, e l'esecuzione di tale ordine, che comporta come conseguenza un divieto di reingresso permanente. Il suo compito non è quindi quello di valutare, dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione, l'ordine di espulsione originario e il procedimento penale nell'ambito del quale è stato emesso, ma piuttosto di esaminare se il procedimento di revoca sia stato conforme ai criteri pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (confrontare T.C.E. c. Germania, n. 58681/12, § 54, 1 marzo 2018).

Se vi sia stata interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare

172. Fin dall'inizio, e nonostante la conclusione di cui sopra ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, occorre ricordare che nel caso di Bensaid (citato sopra) la Corte ha affermato che:

"46. Non ogni atto o provvedimento che incida negativamente sull'integrità morale o fisica interferisce con il diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte non esclude che un trattamento che non raggiunge la gravità del trattamento di cui all'articolo 3 possa nondimeno violare la sfera privata dell'articolo 8 quando vi siano effetti sufficientemente negativi sull'integrità fisica e morale (si veda Costello-Roberts c. Regno Unito, sentenza del 25 marzo 1993, serie A n. 247-C, pp. 60-61, § 36).

47. ... Anche la salute mentale deve essere considerata come una parte cruciale della vita privata associata all'aspetto dell'integrità morale. L'articolo 8 protegge il diritto all'identità e allo sviluppo personale, e il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno (si veda, ad esempio, Burghartz, già citato, parere della Commissione, p. 37, § 47, e Friedl c. Austria, sentenza del 31 gennaio 1995, serie A n. 305-B, p. 20, § 45). La conservazione della stabilità mentale è in tale contesto un presupposto indispensabile per l'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata."

173. Inoltre, per quanto riguarda la posizione dei migranti stabili, la Corte ha affermato quanto segue nel caso Maslov (citato sopra):

"61. La Corte ritiene che l'imposizione e l'esecuzione dell'ordine di esclusione nei confronti del ricorrente abbiano costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua "vita privata e familiare". Essa ribadisce che la questione se il ricorrente avesse una vita familiare ai sensi dell'articolo 8 deve essere determinata alla luce della posizione al momento in cui il provvedimento di esclusione è diventato definitivo (si veda El Boujaïdi c. Francia, 26 settembre 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI; Ezzouhdi c. Francia, no. 47160/99, § 25, 13 febbraio 2001; Yildiz c. Austria, no. 37295/97, § 34, 31 ottobre 2002; Mokrani c. Francia, no. 52206/99, § 34, 15 luglio 2003; e Kaya, sopra citata, § 57).

62. Il ricorrente era minorenne quando fu imposto l'ordine di esclusione. Aveva raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni, quando il provvedimento di esclusione divenne definitivo nel novembre 2002 a seguito della decisione della Corte costituzionale, ma viveva ancora con i suoi genitori. In ogni caso, la Corte ha accettato in una serie di casi riguardanti giovani adulti che non avevano ancora fondato una famiglia propria che il loro rapporto con i loro genitori e altri membri stretti della famiglia costituiva anche una "vita familiare" (si veda Bouchelkia c. Francia, 29 gennaio 1997, § 41, Reports 1997-I; El Boujaïdi, citato sopra, § 33; e Ezzouhdi, citato sopra, § 26).

63. Inoltre, la Corte osserva che non tutti i migranti stanziali, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno nel paese da cui devono essere espulsi, vi godono necessariamente della "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8. Tuttavia, poiché l'articolo 8 protegge anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno e può talvolta abbracciare aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve ammettere che l'insieme dei legami sociali tra i migranti stabilizzati e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di un migrante regolare costituisce quindi un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata. Dipenderà dalle circostanze del caso particolare se sia opportuno che la Corte si concentri sull'aspetto "vita familiare" piuttosto che su quello "vita privata" (si veda Üner, sopra citata, § 59)."

174. Mentre in alcuni casi la Corte ha ritenuto che non ci sarà vita familiare tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti a meno che non possano dimostrare ulteriori elementi di dipendenza (si veda, per esempio, A.W. Khan c. Regno Unito, no. 47486/06, § 32, 12 gennaio 2010, e Narjis c. Italia, no. 57433/15, § 37, 14 febbraio 2019), in un certo numero di altri casi non ha insistito su tali ulteriori elementi di dipendenza rispetto a giovani adulti che vivevano ancora con i loro genitori e non avevano ancora creato una famiglia propria (si veda Bouchelkia c. Francia, 29 gennaio 1997, § 41, Reports 1997-I; Ezzouhdi c. Francia, no. 47160/99, § 26, 13 febbraio 2001; Maslov, sopra citato, §§ 62 e 64; e Yesthla c. Paesi Bassi (dec.), no. 37115/11, § 32, 15 gennaio 2019). Come già detto sopra, l'opportunità che la Corte si concentri sull'aspetto della "vita familiare" piuttosto che su quello della "vita privata" dipenderà dalle circostanze del caso specifico.

175. Nel caso di specie, il ricorrente è arrivato in Danimarca all'età di sei anni; è stato educato e vi ha trascorso i suoi anni formativi; gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno ed è rimasto legalmente residente nel paese per quattordici anni e otto mesi (vedere i paragrafi 27 e 30 sopra). La Corte accetta quindi che egli era un "migrante stanziale" e quindi l'articolo 8 sotto il suo aspetto "vita privata" è impegnato.

176. Il ricorrente ha anche sostenuto che, prima della sua espulsione, aveva avuto una stretta relazione con sua madre, i suoi quattro fratelli e i loro figli, che vivevano tutti in Danimarca. In particolare, mentre era rimasto in cura psichiatrica forense, loro gli avevano fatto visita e lui li aveva visitati. Il ricorrente ha anche sottolineato la sua particolare vulnerabilità a causa della sua condizione mentale, che, a suo parere, era un ulteriore elemento della sua dipendenza da loro, e ha sostenuto di aver avuto una "vita familiare" con loro, che era stata interrotta dalla sua espulsione (cfr. paragrafo 152 sopra).

177. La Corte osserva che, al momento in cui l'ordine di espulsione del ricorrente è diventato definitivo, egli aveva 24 anni (vedere paragrafo 30 supra). Anche se la Corte può essere disposta ad accettare che una persona di questa età possa ancora essere considerata un "giovane adulto" (vedere paragrafo 174 supra), i fatti del caso rivelano che fin dalla sua infanzia il ricorrente è stato allontanato da casa e dato in affidamento, e che, in vari momenti nel corso degli anni, ha vissuto in istituti socio-educativi (vedere paragrafo 18 supra). È quindi chiaro che fin dai suoi primi anni il ricorrente non viveva a tempo pieno con la sua famiglia (confrontare Pormes c. Paesi Bassi, n. 25402/14, § 48, 28 luglio 2020, e confrontare e contrastare Nasri, sopra citato, § 44).

178. La Corte non è inoltre convinta che la malattia mentale del ricorrente, benché grave, possa essere considerata di per sé una prova sufficiente della sua dipendenza dai suoi familiari per far rientrare la relazione tra loro nella sfera della "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, non è stato dimostrato che le condizioni di salute del ricorrente lo rendessero inabile al punto da costringerlo a fare affidamento sulle loro cure e sul loro sostegno nella sua vita quotidiana (confrontare e contrastare Emonet e altri c. Svizzera, no. 39051/03, § 35, 13 dicembre 2007; Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, no. 65550/13, § 65, 11 dicembre 2018; e I.M. c. Svizzera, sopra citata, § 62). Inoltre, non è stato sostenuto che il ricorrente dipendesse finanziariamente da qualcuno dei suoi parenti (confrontare e contrastare I.M. c. Svizzera, sopra citata, § 62); è degno di nota a questo proposito che il ricorrente è stato e continua a ricevere una pensione di invalidità dalle autorità danesi (si vedano i paragrafi 27, 30 e 72 sopra). Inoltre, non vi è alcuna indicazione che vi fossero ulteriori elementi di dipendenza tra il richiedente e i suoi familiari. In queste circostanze, mentre la Corte non vede alcuna ragione per dubitare che la relazione del richiedente con sua madre e i suoi fratelli implicasse normali legami di affetto, essa ritiene che sarebbe opportuno concentrare il suo esame sull'aspetto della "vita privata" piuttosto che su quello della "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8.

179. La Corte ritiene inoltre che il rifiuto di revocare l'ordine di espulsione del ricorrente nel procedimento di revoca e la sua espulsione in Turchia abbiano costituito un'interferenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata (si veda Hamesevic c. Danimarca (dec.), n. 25748/15, §§ 31 e 46, 16 maggio 2017). Tale ingerenza violerà l'articolo 8 della Convenzione a meno che non possa essere giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 in quanto "conforme alla legge", in quanto persegue uno o più degli scopi legittimi elencati e in quanto "necessaria in una società democratica" per raggiungere lo scopo o gli scopi in questione (si veda, tra molte altre autorità, Maslov, citata, § 65).

Legittimità e scopo legittimo

180. Non è stato contestato che l'interferenza impugnata fosse "conforme alla legge", vale a dire l'articolo 50a della legge sugli stranieri, e perseguisse lo scopo legittimo di prevenire il disordine e la criminalità. Tuttavia, le parti non erano d'accordo sul fatto che l'interferenza fosse "necessaria in una società democratica".

"Necessario in una società democratica

(a) Principi generali

181. La Corte ribadisce innanzitutto i seguenti principi fondamentali stabiliti nella sua giurisprudenza, come riassunti in Üner (sopra citata, § 54) e citati in Maslov (sopra citata, § 68):

"54. La Corte riafferma innanzitutto che uno Stato ha il diritto, in virtù del diritto internazionale e fatti salvi i suoi obblighi di trattato, di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio (si veda, tra le molte altre autorità, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 67, serie A n. 94, e Boujlifa c. Francia, 21 ottobre 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI). La Convenzione non garantisce il diritto dello straniero di entrare o risiedere in un determinato paese e, nell'esercizio del loro compito di mantenere l'ordine pubblico, gli Stati contraenti hanno il potere di espellere uno straniero condannato per reati penali. Tuttavia, le loro decisioni in questo campo devono, nella misura in cui possono interferire con un diritto protetto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8, essere conformi alla legge e necessari in una società democratica, vale a dire giustificati da una pressante necessità sociale e, in particolare, proporzionati allo scopo legittimo perseguito (vedi Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, § 52, Reports 1998-I; Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997, § 34, Reports 1997-VI; Boultif, sopra citato, § 46; e Slivenko c. Lettonia [GC], no. 48321/99, § 113, ECHR 2003-X).

55. La Corte ritiene che questi principi si applichino a prescindere dal fatto che uno straniero sia entrato nel paese ospitante da adulto o in età molto giovane, o forse vi sia addirittura nato. In questo contesto la Corte fa riferimento alla Raccomandazione 1504 (2001) sulla non espulsione degli immigrati di lunga durata, in cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, a garantire che gli immigrati di lunga durata che sono nati o cresciuti nel paese ospitante non possano essere espulsi in nessuna circostanza (cfr. paragrafo 37 sopra). Mentre un certo numero di Stati contraenti ha emanato una legislazione o adottato norme politiche in base alle quali gli immigrati di lunga durata che sono nati in questi Stati o che vi sono arrivati durante la prima infanzia non possono essere espulsi sulla base dei loro precedenti penali (si veda il paragrafo 39 sopra), un tale diritto assoluto a non essere espulsi non può tuttavia essere ricavato dall'articolo 8 della Convenzione, formulato, come il paragrafo 2 di tale disposizione, in termini che permettono chiaramente di fare eccezioni ai diritti generali garantiti nel primo paragrafo".

182. Nella causa Maslov (sopra citata, § 71) la Corte ha inoltre indicato i seguenti criteri come rilevanti per l'espulsione di giovani adulti, che non hanno ancora fondato una famiglia propria:

- la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente;

- la durata del soggiorno del richiedente nel paese da cui deve essere espulso;

- il tempo trascorso dalla commissione del reato e il comportamento del richiedente durante questo periodo; e

- la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione.

Inoltre, la Corte terrà conto della durata del provvedimento di esclusione (ibidem, § 98; si veda anche Külekci c. Austria, no. 30441/09, § 39, 1 giugno 2017, e Azerkane c. Paesi Bassi, no. 3138/16, § 70, 2 giugno 2020). Infatti, la Corte nota in questo contesto che la durata di un divieto di reingresso, in particolare se tale divieto è di durata limitata o illimitata, è un elemento a cui ha attribuito importanza nella sua giurisprudenza (si veda, ad esempio, Yilmaz c. Germania, no. 52853/99, §§ 47-49, 17 aprile 2003; Radovanovic c. Austria, no. 42703/98, § 37, 22 aprile 2004; Keles c. Germania, no. 32231/02, §§ 65-66, 27 ottobre 2005; Külekci c. Austria, sopra citata, § 51; Veljkovic-Jukic c. Svizzera, no. 59534/14, § 57, 21 luglio 2020; e Khan c. Danimarca, n. 26957/19, § 79, 12 gennaio 2021).

183. Tutti i criteri pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte dovrebbero essere presi in considerazione dai tribunali nazionali, dal punto di vista della "vita familiare" o della "vita privata" a seconda dei casi, in tutti i casi riguardanti i migranti regolari che devono essere espulsi e/o esclusi dal territorio a seguito di una condanna penale (si veda Üner, già citata, § 60, e Saber e Boughassal, già citata, § 47).

184. Se del caso, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri elementi pertinenti al caso, come, ad esempio, i suoi aspetti medici (si veda Shala c. Svizzera, no. 52873/09, § 46, 15 novembre 2012; I.M. c. Svizzera, sopra citata, § 70; e K.A. c. Svizzera, no. 62130/15, § 41, 7 luglio 2020).

185. Il peso da attribuire ai rispettivi criteri varierà inevitabilmente a seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso; quando lo scopo è la "prevenzione del disordine o della criminalità", essi sono destinati ad aiutare i tribunali nazionali a valutare la misura in cui ci si può aspettare che il richiedente causi disordini o si impegni in attività criminali (si veda Maslov, sopra citata, § 70).

186. Inoltre, per un migrante stanziale che ha trascorso legalmente tutta o la maggior parte della sua infanzia e gioventù nel paese ospitante, sono necessari motivi molto gravi per giustificare l'espulsione (ibidem, § 75).

187. Le autorità nazionali godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare se un'ingerenza in un diritto protetto dall'articolo 8 sia necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Tuttavia, la Corte ha costantemente affermato che il suo compito consiste nell'accertare se le misure impugnate abbiano stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, vale a dire i diritti individuali protetti dalla Convenzione da un lato e gli interessi della comunità dall'altro. Così, il margine di apprezzamento dello Stato va di pari passo con il controllo europeo, abbracciando sia la legislazione che le decisioni che la applicano, anche quelle emesse da un tribunale indipendente. La Corte è dunque abilitata a pronunciarsi in via definitiva sulla conciliabilità di una misura di espulsione con l'articolo 8 (ibidem, § 76, e i casi ivi citati).

188. I giudici nazionali devono addurre una motivazione specifica alla luce delle circostanze del caso, anche per consentire alla Corte di svolgere il controllo europeo che le è stato affidato. Se la motivazione delle decisioni interne è insufficiente, senza un reale bilanciamento degli interessi in gioco, ciò sarebbe contrario alle esigenze dell'articolo 8 della Convenzione. In tale ipotesi, la Corte riterrà che i giudici interni non abbiano dimostrato in modo convincente che la rispettiva interferenza con un diritto previsto dalla Convenzione fosse proporzionata allo scopo perseguito e rispondesse quindi a un "bisogno sociale impellente" (si veda El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, § 47, 8 novembre 2016).

189. Allo stesso tempo, laddove tribunali nazionali indipendenti e imparziali abbiano esaminato attentamente i fatti, applicando i pertinenti standard in materia di diritti umani in modo coerente con la Convenzione e la sua giurisprudenza, e abbiano adeguatamente bilanciato gli interessi personali del ricorrente rispetto al più generale interesse pubblico del caso, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione di merito (compresa, in particolare, la propria valutazione dei dettagli fattuali della proporzionalità) a quella delle autorità nazionali competenti. L'unica eccezione è quando si dimostrano forti ragioni per farlo (si veda Ndidi, sopra citata, § 76; Levakovic, sopra citata, § 45; Saber e Boughassal, sopra citata, § 42; e Narjis, sopra citata, § 43).

(b) Applicazione di tali principi nel caso di specie

190. Nel caso di specie, risulta che una ponderazione dei vari interessi in gioco è stata effettuata alla luce dei criteri pertinenti dell'articolo 8 da parte dei giudici nazionali nel contesto del procedimento penale contro il ricorrente, quando la sua espulsione è stata inizialmente ordinata. La Corte osserva inoltre che un periodo significativo è trascorso tra il 10 agosto 2009 (data in cui il provvedimento di espulsione è diventato definitivo) e il 20 maggio 2015 (data della decisione finale nel procedimento di revoca). Pertanto, spettava alle autorità nazionali considerare la proporzionalità dell'espulsione del ricorrente nel procedimento di revoca, tenendo conto di qualsiasi cambiamento pertinente nella sua situazione, in particolare quelli relativi al suo comportamento e alla sua salute, che potrebbe aver avuto luogo durante questo periodo (si veda Maslov, sopra citata, §§ 90-93). La Corte ribadisce in questo frangente che il punto cruciale del presente caso è la conformità della procedura di revoca ai criteri pertinenti dell'articolo 8 della Convenzione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (si veda il precedente paragrafo 171).

191. La Corte osserva innanzitutto che, a causa delle sue condizioni mentali, il ricorrente era più vulnerabile di un "migrante stanziale" medio che rischia l'espulsione. Lo stato della sua salute doveva essere preso in considerazione come uno dei fattori di bilanciamento (vedere il paragrafo 184 supra). A questo proposito, la Corte osserva che, in virtù dell'articolo 50a della legge sugli stranieri (si veda il precedente paragrafo 76), i giudici nazionali nel procedimento di revoca hanno proceduto a determinare se lo stato di salute del ricorrente rendesse definitivamente inopportuna l'esecuzione del provvedimento di espulsione. In due gradi di giudizio, i giudici nazionali hanno preso in considerazione le dichiarazioni di vari esperti e le informazioni pertinenti del paese interessato. In particolare, hanno esaminato le informazioni dell'istituto di previdenza sociale in Turchia, di un medico di una clinica di riabilitazione di Konya sotto l'egida dell'ospedale pubblico, e di un ospedale pubblico di Konya, che hanno confermato la possibilità per un paziente di ricevere cure intensive in un ospedale psichiatrico corrispondente alle esigenze del richiedente. I giudici erano quindi convinti che il farmaco in questione fosse disponibile in Turchia, anche nella zona in cui il ricorrente si sarebbe molto probabilmente stabilito.

192. La Corte non vede alcuna ragione per mettere in dubbio che gli aspetti medici del caso della ricorrente siano stati esaminati in modo molto approfondito a livello nazionale. In effetti, l'Alta Corte ha effettuato un attento esame dello stato di salute del ricorrente e delle sue conseguenze, compresa la disponibilità e l'accessibilità delle cure mediche necessarie, qualora l'allontanamento fosse attuato. Ha preso in considerazione il costo dei farmaci e delle cure, la distanza da percorrere per avere accesso alle cure e la disponibilità di assistenza medica in una lingua parlata dal ricorrente. Tuttavia, gli aspetti medici sono solo uno tra diversi fattori da prendere in considerazione, se del caso (si veda il paragrafo 184 sopra), come nel caso in questione, oltre ai criteri di Maslov delineati nel paragrafo 182 sopra.

193. Per quanto riguarda la natura e la gravità del reato, la Corte osserva che, quando era ancora minorenne, il ricorrente ha commesso una rapina di cui è stato condannato nel 2001 (vedere il paragrafo 12 supra). Nel 2006, agendo con un gruppo di altre persone, ha partecipato ad un'aggressione contro un uomo che ha portato alla morte di quest'ultimo (si veda il paragrafo 13). La Corte nota che si trattava di crimini di natura violenta, che non possono essere considerati come semplici atti di delinquenza giovanile (confrontare e contrastare Maslov, citato sopra, § 81). Allo stesso tempo, la Corte non trascura il fatto che, nel successivo procedimento penale in cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di aggressione aggravata, i rapporti medici hanno rivelato che al momento in cui aveva commesso quel reato, era molto probabile che egli soffrisse di un disturbo mentale, vale a dire schizofrenia paranoide, essendo il comportamento minaccioso e fisicamente aggressivo i sintomi di tale disturbo nel suo caso (vedi paragrafo 25 sopra). Conformemente ai criteri di Maslov (si veda il paragrafo 182 di cui sopra), è necessario considerare se "motivi molto gravi" hanno giustificato l'espulsione del ricorrente e quindi, ai fini del presente caso, il rifiuto di revocare l'ordine nel 2015 nel momento in cui la sua esecuzione è diventata fattibile. Una questione rilevante ai fini dell'analisi dell'articolo 8 è se il fatto che il ricorrente, a causa della sua malattia mentale, fosse, secondo i giudici nazionali, esente da pena ai sensi dell'articolo 16 § 2 e dell'articolo 68 del codice penale danese al momento della condanna nel 2009 abbia avuto l'impatto di limitare la misura in cui lo Stato convenuto poteva legittimamente basarsi sugli atti criminali del ricorrente come base per la sua espulsione e il divieto permanente di reingresso.

194. Nella sua recente giurisprudenza che si occupa dell'espulsione di migranti regolari ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si veda, ad esempio, il precedente paragrafo 189), la Corte ha affermato che i reati penali gravi possono, supponendo che gli altri criteri Maslov siano adeguatamente presi in considerazione dai giudici nazionali in un bilanciamento globale degli interessi, costituire un "motivo molto grave" tale da giustificare l'espulsione. Tuttavia, il primo criterio Maslov, con il suo riferimento alla "natura e alla gravità" del reato commesso dal richiedente, presuppone che il giudice penale competente abbia determinato se il migrante residente affetto da una malattia mentale abbia dimostrato con le sue azioni il livello richiesto di colpevolezza penale. Il fatto che la sua colpevolezza penale sia stata ufficialmente riconosciuta all'epoca dei fatti come esclusa a causa della malattia mentale nel momento in cui l'atto criminale è stato perpetrato può avere l'effetto di limitare il peso che può essere attribuito al primo criterio Maslov nel bilanciamento complessivo degli interessi richiesto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione.

195. La Corte precisa che nel caso di specie non è chiamata a fare constatazioni generali a questo riguardo, ma solo a determinare se il modo in cui i giudici nazionali hanno valutato la "natura e la gravità" del reato del ricorrente nel procedimento del 2015 abbia tenuto adeguatamente conto del fatto che egli soffriva, secondo le autorità nazionali, di una grave malattia mentale, ossia di schizofrenia paranoide, nel momento in cui ha perpetrato l'atto in questione.

196. A questo proposito, la Corte osserva che, nella sua decisione del 13 gennaio 2015 relativa alla revoca dell'ordine di espulsione, l'Alta Corte ha fatto solo brevemente riferimento al carattere grave e alla gravità del suo reato (il primo criterio Maslov, vedere i paragrafi 66 e 182 sopra). Non è stato preso in considerazione il fatto che il ricorrente, a causa della sua malattia mentale, è stato in definitiva esentato da qualsiasi punizione, ma è stato invece condannato al ricovero in una clinica psichiatrica forense (cfr. paragrafi 22, 26 e 30). La High Court ha anche fatto solo un limitato tentativo di considerare se ci fosse stato un cambiamento nella situazione personale del ricorrente al fine di valutare le esigenze di ordine pubblico alla luce delle informazioni riguardanti la sua condotta durante il periodo di 7 anni intercorso (vedi paragrafi 34-36, 38-40, 43, 51, 54 e 62 sopra). In questo contesto, e date le conseguenze immediate e a lungo termine per il ricorrente dell'esecuzione dell'ordine di espulsione (si veda il paragrafo 200 qui di seguito in relazione al carattere permanente del divieto di reingresso), la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano considerato in modo sufficientemente approfondito e attento i diritti dell'articolo 8 del ricorrente, un migrante stanziale che risiedeva in Danimarca dall'età di sei anni, e non hanno effettuato un adeguato esercizio di bilanciamento al fine di stabilire se i diritti del ricorrente prevalessero sull'interesse pubblico alla sua espulsione allo scopo di prevenire disordini e criminalità (confrontare Ndidi, sopra citata, §§ 76 e 81).

197. A tale riguardo, come risulta dal terzo dei criteri Maslov (si veda il paragrafo 182 supra), la condotta del ricorrente durante il periodo trascorso tra il reato di cui era stato riconosciuto colpevole e la decisione finale nel procedimento di revoca è particolarmente importante. Così, le prove pertinenti dimostrano che, anche se inizialmente i modelli di comportamento aggressivo del ricorrente erano persistiti, egli aveva fatto progressi durante quegli anni (vedi paragrafi 34-36, 38-40, 43, 51, 54 e 62 sopra). Tuttavia, la High Court non ha considerato questi cambiamenti nella situazione personale del ricorrente al fine di valutare il rischio della sua recidiva sullo sfondo del suo stato mentale al momento della commissione del reato, che lo aveva esentato dalla punizione, e gli apparenti effetti benefici del suo trattamento, che aveva portato alla sua dimissione dalle cure psichiatriche forensi.

198. Un'ulteriore questione da considerare è la solidità dei legami sociali, culturali e familiari del ricorrente con il paese ospitante e il paese di destinazione (quarto criterio Maslov). Anche se i legami del richiedente con la Turchia sembrano essere stati limitati, non si può dire che egli fosse completamente estraneo a quel paese (si vedano i paragrafi 30, 59 e 65 sopra). Tuttavia, sembra che l'Alta Corte abbia dato poca considerazione alla durata del soggiorno del ricorrente e ai suoi legami con il paese ospitante, la Danimarca (rispettivamente il secondo e il quarto criterio Maslov; si veda il paragrafo 182), sottolineando il fatto che egli non aveva fondato una propria famiglia e non aveva figli in Danimarca (si veda il paragrafo 66). Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Corte ribadisce la sua constatazione al precedente paragrafo 178 che, anche se non aveva una "vita familiare", il richiedente potrebbe ancora rivendicare la tutela del suo diritto al rispetto della sua "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (si veda Maslov, sopra citato, § 93). A questo proposito, la Corte attribuisce un peso particolare al fatto, rilevato anche dai tribunali nazionali nel procedimento penale e dal Tribunale della città nel procedimento di revoca, che il ricorrente era un immigrato regolare che viveva in Danimarca dall'età di sei anni (si veda il paragrafo 59 sopra). Anche se l'infanzia e la giovane età adulta del ricorrente sono state chiaramente difficili, suggerendo difficoltà di integrazione, egli aveva ricevuto la maggior parte della sua istruzione in Danimarca e i suoi familiari più stretti (madre e fratelli) vivono tutti lì. Egli era anche legato al mercato del lavoro danese da circa cinque anni (si vedano i paragrafi 27 e 30 sopra).

199. Infine, per valutare la proporzionalità della misura impugnata, occorre prendere in considerazione anche la durata del divieto d'ingresso (si veda il precedente paragrafo 182). La Corte ha precedentemente ritenuto sproporzionato un tale divieto a causa della sua durata illimitata, mentre in altri casi, ha considerato la durata limitata della misura di esclusione come un fattore che pesa a favore della sua proporzionalità (si vedano le autorità citate al precedente paragrafo 182). La Corte ha anche accettato una misura di espulsione come proporzionata in una situazione in cui, nonostante la durata indefinita di tale misura, rimanevano possibilità per i richiedenti di entrare nello Stato di ritorno (si veda, ad esempio, Vasquez c. Svizzera, no. 1785/08, § 50, 26 novembre 2013, dove il ricorrente poteva chiedere l'autorizzazione ad entrare in Svizzera come turista), e, a maggior ragione, quando era possibile per i ricorrenti chiedere alle autorità di riconsiderare la durata del divieto di ingresso (ibidem; si veda anche Kaya c. Germania, no. 31753/02, §§ 68-69, 28 giugno 2007).

200. Nel caso di specie, i tribunali danesi, nel procedimento di revoca, non avevano alcun potere discrezionale, in base al diritto interno, di riesaminare e limitare la durata del divieto imposto al ricorrente; né era possibile per lui far riconsiderare il provvedimento di esclusione in qualsiasi altro procedimento. A causa del rifiuto di revocare tale misura nel procedimento di revoca, egli è stato sottoposto a un divieto di reingresso permanente. La Corte rileva il carattere molto invasivo di tale misura per il ricorrente. Alla luce delle osservazioni del governo in merito alla base molto limitata su cui un visto per visitatori può essere rilasciato agli stranieri che sono stati espulsi e permanentemente vietato il rientro (vedi paragrafo 162 sopra), è chiaro che la possibilità del ricorrente di rientrare in Danimarca, anche per un breve periodo, rimane puramente teorica. Di conseguenza, egli è stato lasciato senza alcuna prospettiva realistica di entrare, e tanto meno di rientrare, in Danimarca.

201. Alla luce di quanto precede, risulta che nel procedimento di revoca, nonostante il significativo periodo di tempo durante il quale il ricorrente si è sottoposto a trattamento medico per il suo disturbo mentale, l'Alta Corte, oltre a fare brevemente riferimento alla sua mancanza di legami familiari in Danimarca e alla natura grave e alla gravità del suo reato, non ha considerato i cambiamenti della situazione personale del ricorrente al fine di valutare il rischio di recidiva nel contesto del suo stato mentale al momento della commissione del reato e gli apparenti effetti benefici del suo trattamento. Non ha neppure tenuto in debito conto la forza dei legami del ricorrente con la Danimarca rispetto a quelli con la Turchia. La Corte osserva inoltre che, secondo il diritto interno, le autorità amministrative e giudiziarie non avevano la possibilità di valutare individualmente la durata dell'esclusione del ricorrente dal territorio danese, che era irriducibile e permanente. Pertanto, e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto, la Corte ritiene che, nelle particolari circostanze del caso di specie, le autorità nazionali non abbiano tenuto in debito conto e non abbiano adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco (si vedano i paragrafi 182 e 183 supra).

202. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

203. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se la Corte constata che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente solo una riparazione parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa."

Danno

204. Davanti alla Camera, il ricorrente ha chiesto 40.000 euro (EUR) come risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla presunta violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. Il Governo ha contestato tale richiesta come eccessiva.

205. La Camera ha deciso che la constatazione di una violazione dell'articolo 3 costituiva di per sé una sufficiente giusta soddisfazione per qualsiasi danno non patrimoniale subito dal ricorrente.

206. Nel procedimento dinanzi alla Grande Camera, il ricorrente ha chiesto 30.000 euro per il danno non patrimoniale. Egli sosteneva, in particolare, di aver subito angoscia, frustrazione e sentimenti di ingiustizia derivanti dal procedimento giudiziario in Danimarca e dal suo successivo trasferimento in Turchia, che aveva interrotto le sue cure mediche nonché la sua vita privata e familiare in Danimarca. A suo parere, le sue sofferenze non potevano essere compensate dalla semplice constatazione di una violazione.

207. Il Governo ha sostenuto che, in assenza di una violazione dei diritti del ricorrente garantiti dagli articoli 3 o 8, non c'era bisogno di effettuare alcun riconoscimento ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

208. La Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, la conclusione cui è giunta ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione costituisca un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non patrimoniale che possa essere stato subito dal ricorrente. Pertanto, non effettua alcuna aggiudicazione a questo titolo (vedi Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997, § 41, Rapporti 1997-VI; Yildiz c. Austria, no. 37295/97, § 51, 31 ottobre 2002; e Radovanovic c. Austria (giusta soddisfazione), no. 42703/98, § 11, 16 dicembre 2004).

Costi e spese

209. Davanti alla Camera, il ricorrente ha chiesto costi e spese sostenuti nel procedimento dinanzi alla Corte per un importo di 103.560 corone danesi (DKK - circa 14.000 euro), corrispondenti alle spese legali per un totale di ottantasei ore di lavoro svolto dai suoi rappresentanti e dal loro team legale. Il governo ha contestato tale importo come eccessivo e ha sottolineato che il ricorrente aveva chiesto e ottenuto provvisoriamente l'assistenza legale per un importo di 40.000 corone danesi (circa 5.400 euro) ai sensi della legge danese sull'assistenza legale (Lov 1999-12-20 nr. 940 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettigheds-konventioner).

210. Tenendo conto dell'importo dell'assistenza legale che era stata concessa al ricorrente a livello nazionale, la Camera ha ritenuto ragionevole assegnargli 2.000 euro, a copertura delle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

211. Nel procedimento dinanzi alla Grande Camera, nelle sue osservazioni del 28 maggio 2020 il ricorrente ha chiesto il rimborso di 322.700 DKK (circa 45.000 EUR) per le spese legali e le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla Camera e alla Grande Camera. Egli ha presentato una fattura dettagliata, che indicava la stima del numero totale di ore impiegate da ciascuno dei due rappresentanti legali e dai membri del loro team legale per lavorare sul caso, nonché le tariffe orarie dei loro onorari. Ha anche sottolineato che, a quella data, aveva ricevuto solo DKK 20.230,63 (circa EUR 2.700) ai sensi della legge danese sull'assistenza legale. In una domanda complementare presentata il 24 giugno 2020, dopo l'udienza dinanzi alla Grande Camera, il ricorrente precisava che, tenuto conto della complessità della causa e, in particolare, del numero significativo di terzi intervenienti che avevano presentato osservazioni, il tempo effettivamente impiegato dai rappresentanti e dalla loro équipe aveva superato la stima summenzionata e andava da 104 ore per il sig. Trier a trentadue ore per il sig. Boelskifte e da otto a cinquantaquattro ore per vari membri della loro équipe legale. Ha chiesto il rimborso di un importo totale di 372.420 DKK (circa 50.000 euro).

212. Il governo sostenne che il numero di ore dedicate alla causa, come sostenuto dai rappresentanti del ricorrente, aveva superato il tempo normale e necessario speso dagli avvocati in casi simili, con la conseguenza che l'importo richiesto era eccessivo. Essi sottolineavano inoltre che, ai sensi della legge danese sull'assistenza legale, al ricorrente era già stato concesso il patrocinio a spese dello Stato per un importo di 20.230,63 DKK (circa 2.700 euro) con una decisione dell'8 aprile 2020, e per un importo di 18.597,50 DKK (circa 2.500 euro) con una decisione del 23 giugno 2020.

213. La Corte osserva che al ricorrente sono state provvisoriamente concesse 38.828,13 DKK ai sensi della legge danese sull'assistenza legale. Tuttavia, non è certo se al ricorrente verrà successivamente concesso un ulteriore patrocinio da parte del Ministero della Giustizia e come verrà decisa la controversia tra le parti in merito alla richiesta di patrocinio in sospeso del ricorrente. Pertanto, la Corte ritiene necessario valutare e decidere la richiesta di costi e spese della ricorrente.

214. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli quanto al quantum (si veda, ad esempio, Osman c. Danimarca, n. 38058/09, § 88, 14 giugno 2011). Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte è convinta che la richiesta del richiedente sia stata comprovata. Essa osserva inoltre che questo caso è stato relativamente complesso e ha richiesto una certa quantità di lavoro. D'altra parte, la Corte dubita che, nel procedimento dinanzi alla Grande Camera, la causa abbia richiesto la quantità di lavoro rivendicata dal ricorrente, dato che una parte significativa di essa era stata svolta nel procedimento dinanzi alla Camera.

215. In queste circostanze, tenuto conto dei dettagli delle richieste presentate dal ricorrente, la Corte ritiene ragionevole assegnare l'importo ridotto di 20.000 euro, unitamente a qualsiasi imposta che possa essere a carico del ricorrente.

Interessi di mora

216. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Dichiara, con sedici voti contro uno, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
Dichiara, con undici voti contro sei, che c'è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
Dichiara, con quindici voti contro due, che la constatazione di una violazione costituisce di per sé una soddisfazione sufficiente per i danni non pecuniari subiti dal ricorrente;
Dichiara, con undici voti favorevoli e sei contrari,

(a) che lo Stato convenuto è tenuto a versare al ricorrente, entro tre mesi, EUR 20.000 (ventimila euro), oltre a qualsiasi imposta che possa essere addebitata al ricorrente, per costi e spese, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento;

(b) che, a decorrere dalla scadenza dei tre mesi summenzionati e fino alla liquidazione, sull'importo summenzionato siano dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali;

2) Con quindici voti contro due, la domanda di equa soddisfazione della ricorrente è respinta per il resto.

Fatto in inglese e in francese e pronunciato all'udienza pubblica del 7 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

 

Søren Prebensen Robert Spano
Sostituto del cancelliere Presidente

 

Conformemente all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all'articolo 74 § 2 del regolamento della Corte, i seguenti pareri separati sono allegati alla presente sentenza:

(a) parere concorde del giudice Jelić;

(b) opinione parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente del giudice Serghides;

(c) opinione congiunta parzialmente dissenziente dei giudici Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer e Poláčková.

 

R.S.O.
S.C.P.

 

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE JELIĆ

1. Sono d'accordo con le conclusioni raggiunte dalla Grande Camera in questa importante sentenza. Tuttavia, ho alcune riserve riguardo alla valutazione/ragionamento nella parte della sentenza riguardante l'articolo 8. A mio parere, l'aver evitato un'analisi dell'aspetto della vita familiare nel caso in questione comporta la mancata adozione di un approccio globale con un'enfasi sulla vulnerabilità specifica del richiedente e, in una certa misura, rivela un'incoerenza con la giurisprudenza universale sui diritti umani.

2. Pertanto, trovo utile esprimermi attraverso un'opinione separata, perché credo sinceramente che la decisione della Grande Camera di analizzare questo caso particolare dal punto di vista della protezione della vita privata del richiedente, piuttosto che della sua vita familiare, non sia pienamente appropriata o sufficiente.

3. Ritengo che in realtà sarebbe stato più appropriato che l'analisi della Grande Camera in relazione all'articolo 8 per quanto riguarda l'esistenza di un'interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare (si vedano i paragrafi 172-79 della sentenza) non escludesse il riconoscimento delle importanti circostanze specifiche che caratterizzano la vita familiare del ricorrente nel presente caso, in particolare alla luce del suo grave disturbo mentale duraturo e della sua bassa capacità intellettiva, nonché dell'età da quando è stato sottoposto a cure speciali, che di conseguenza non solo ha influito sulla sua incapacità di creare una propria famiglia, ma ha anche portato alla dipendenza emotiva e sociale dai suoi unici familiari esistenti - sua madre, i suoi fratelli e nipoti.

4. Inoltre, anche se non vi erano condizioni che permettessero alla Corte di constatare l'esistenza di una vita familiare di fatto tra il ricorrente e tutti i suoi familiari (in particolare, tenendo conto del tempo che aveva trascorso in affidamento o in assistenza psichiatrica forense), i suoi legami reali con la madre assumono un'importanza particolare nel caso di specie, tenuto conto della vulnerabilità del ricorrente causata dalla sua grave malattia mentale, che in tali situazioni può portare a legami affettivi ancora più forti con i genitori che in circostanze normali non caratterizzate dalla vulnerabilità. Per questo motivo, occorre prendere in considerazione il significato specifico della famiglia per le persone vulnerabili, che non sono in grado di costituire una propria famiglia nucleare, fattore che di conseguenza incide sul significato del loro diritto al rispetto della vita familiare. Nel caso in questione, la metrica standard non avrebbe dovuto essere applicata al ricorrente per valutare se avesse legami familiari in Danimarca. Nelle circostanze concrete del caso, la nozione estesa di famiglia e di vita familiare avrebbe dovuto essere accettata.

5. Lo status del richiedente come un migrante stabile non sposato che è stato cresciuto ed educato in Danimarca come suo paese di residenza da quando aveva sei anni avrebbe dovuto essere compreso in questo caso particolare con un'enfasi su tutti gli aspetti della sua particolare vulnerabilità - come uno straniero gravemente malato di mente a cui era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide, che non era in grado di stabilire una famiglia nucleare, che non aveva legami familiari o privati con la Turchia come suo paese d'origine, che era in realtà una persona appartenente alla minoranza etnica curda e non parlava, leggeva o scriveva il turco, la lingua ufficiale in cui avrebbe dovuto comunicare in relazione al suo trattamento medico lì, e i cui unici legami familiari e privati erano in Danimarca. Tutto ciò ha contribuito alla sua dipendenza emotiva e sociale da coloro che egli intendeva come la sua famiglia (sua madre, i suoi quattro fratelli e nipoti) e che lo consideravano un membro della famiglia, dimostrandolo anche con le sue visite regolari durante la sua permanenza negli istituti di cura speciali, e organizzando le sue visite (da solo o in compagnia degli operatori sanitari).

6. Il rifiuto delle autorità di revocare l'ordine di espulsione, e l'esecuzione di tale ordine, hanno comportato come conseguenza per il ricorrente un divieto permanente di reingresso in Danimarca, dove vive tutta la sua famiglia. Alla luce delle circostanze specifiche del caso in questione, tale rifiuto sottolinea la necessità di considerare in modo pertinente l'aspetto della vita familiare del ricorrente vulnerabile, che si trova in Danimarca e non nel paese in cui è stato espulso. Inoltre, l'aspetto di avere un sostegno familiare durante il processo di recupero del richiedente non è meno importante.

7. La definizione di "famiglia" e la nozione di vita familiare sono state stabilite dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla base di un'interpretazione ampia, tenendo conto della connessione con il significato di "casa" e della comprensione della specifica società in questione. I seguenti riferimenti sono rilevanti a questo proposito:

Commento generale n. 16: Articolo 17 (Diritto alla privacy)
Paragrafo 5

"Per quanto riguarda il termine "famiglia", gli obiettivi del Patto esigono che, ai fini dell'articolo 17, a questo termine sia data un'interpretazione ampia che includa tutti coloro che compongono la famiglia come intesa nella società dello Stato parte interessato. Il termine "home" in inglese, "manzel" in arabo, "zhùzhái" in cinese, "domicile" in francese, "zhilische" in russo e "domicilio" in spagnolo, come usato nell'articolo 17 del Patto, deve essere inteso per indicare il luogo dove una persona risiede o svolge la sua occupazione abituale. A questo proposito, il Comitato invita gli Stati a indicare nei loro rapporti il significato dato nella loro società ai termini 'famiglia' e 'domicilio'".

Commento generale n. 19: Articolo 23 (La famiglia)

Paragrafo 2

"Il Comitato osserva che il concetto di famiglia può differire sotto certi aspetti da Stato a Stato, e persino da regione a regione all'interno di uno Stato, e che non è quindi possibile dare al concetto una definizione standard. Tuttavia, il Comitato sottolinea che, quando un gruppo di persone è considerato come una famiglia secondo la legislazione e la pratica di uno Stato, deve ricevere la protezione di cui all'articolo 23. Di conseguenza, gli Stati parti dovrebbero riferire su come il concetto e la portata della famiglia sono interpretati o definiti nella loro società e nel loro sistema giuridico. Se all'interno di uno Stato esistono diversi concetti di famiglia, "nucleare" ed "estesa", ciò dovrebbe essere indicato con una spiegazione del grado di protezione accordato a ciascuno. In considerazione dell'esistenza di varie forme di famiglia, come le coppie non sposate e i loro figli o i genitori single e i loro figli, gli Stati parti dovrebbero anche indicare se e in che misura tali tipi di famiglia e i loro membri sono riconosciuti e protetti dalla legge e dalla prassi interna".

Estratti rilevanti della giurisprudenza universale:

In un caso simile deciso dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Dauphin v. Canada (Views of 28 July 2009, CCPR/C/96/D/1792/2008), si afferma che il concetto di famiglia deve essere interpretato in modo ampio. Il Comitato ha ritenuto che la deportazione dell'autore fosse sproporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti e quindi in violazione della sua vita familiare (vedi paragrafo 8.3. sotto, enfasi aggiunta):

Caso di Dauphin v. Canada (Opinioni del 28 luglio 2009)

"8.2 Nella fattispecie, l'autore vive nel territorio dello Stato parte dall'età di due anni e vi è stato educato. I suoi genitori e tre fratelli e sorelle vivono in Canada e hanno la nazionalità canadese. L'autore deve essere espulso dopo essere stato condannato a 33 mesi di reclusione per rapina con violenza. Il Comitato prende nota dell'affermazione dell'autore che tutta la sua famiglia è in Canada, che viveva con la sua famiglia prima del suo arresto e che non ha famiglia ad Haiti. Il Comitato prende anche nota delle argomentazioni dello Stato parte che fanno riferimento ad un legame piuttosto casuale tra l'autore e la sua famiglia, dato che ha vissuto principalmente in centri giovanili e case di accoglienza e non ha ricevuto alcun aiuto dalla sua famiglia quando è passato ad una vita di crimine e abuso di droga.

8.3 Il Comitato ricorda le sue osservazioni generali n. 16 (1988) e 19 (1990), secondo le quali il concetto di famiglia deve essere interpretato in modo ampio. In questo caso, non è contestato che l'autore non ha famiglia ad Haiti e che tutta la sua famiglia vive nel territorio dello Stato parte. Dato che si tratta di un giovane che non ha ancora creato una famiglia propria, il Comitato ritiene che i suoi genitori, fratelli e sorelle costituiscano la sua famiglia ai sensi del Patto. Ritiene che la decisione dello Stato parte di espellere l'autore, che ha trascorso tutta la sua vita fin dai primi anni di vita nel territorio dello Stato parte, non sapeva di non essere cittadino canadese e non ha legami familiari di alcun tipo ad Haiti, costituisce un'interferenza nella vita familiare dell'autore. Il Comitato osserva che non è contestato che questa ingerenza aveva uno scopo legittimo, cioè la prevenzione dei reati. Deve quindi determinare se questa interferenza è stata arbitraria e una violazione degli articoli 17 e 23, paragrafo 1, del Patto.

8.4 Il Comitato osserva che l'autore si considerava un cittadino canadese e solo al momento del suo arresto ha scoperto di non avere la nazionalità canadese. Egli ha vissuto tutta la sua vita cosciente nel territorio dello Stato parte e tutti i suoi parenti stretti e la sua ragazza vivono lì, ed egli non ha legami con il suo paese d'origine e nessuna famiglia lì. Il Comitato nota anche che l'autore ha una sola condanna precedente, subita subito dopo aver compiuto 18 anni. Il Comitato ritiene che l'interferenza, con effetti drastici per l'autore dati i suoi legami molto stretti con il Canada e il fatto che egli sembra non avere alcun legame con Haiti oltre alla sua nazionalità, sia sproporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti dallo Stato parte. La deportazione dell'autore costituisce quindi una violazione da parte dello Stato parte degli articoli 17 e 23, paragrafo 1, del Patto."

8. Per concludere, pur essendo pienamente convinto del ragionamento della Grande Camera nel giungere alla conclusione che nel caso istantaneo le misure impugnate equivalevano a un'interferenza con la "vita privata" del ricorrente (si vedano i paragrafi 190-202 della sentenza), trovo tuttavia che vi sia anche un forte aspetto di interferenza con la "vita familiare" del ricorrente nel caso concreto, tenuto conto della sua specifica vulnerabilità, dei suoi legami familiari molto stretti con la Danimarca e della sua mancanza di legami con la Turchia oltre alla sua nazionalità.

 

OPINIONE PARZIALMENTE CONCORRENTE E PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SERGHIDES

CONTENUTI

I. Introduzione

II. Prove mediche, decisioni dei tribunali nazionali e sentenze della Camera e della Grande Camera - critica

III. Un'interpretazione e un'applicazione efficace e non restrittiva dell'articolo 3 della Convenzione

IV. Il trattamento disumano come base della denuncia

V. Natura dell'atto proibito ai sensi dell'articolo 3

VI. Analisi e critica del test adottato in Paposhvili e nella presente sentenza

A. La componente del "declino" con le sue tre qualifiche: "grave", "rapido" e "irreversibile".

1. La qualificazione del "declino" come "rapido" e "irreversibile" deve essere soddisfatta a causa dell'espulsione del ricorrente?

2. La ricorrente potrebbe essere stata esposta a un declino "grave", "rapido" e "irreversibile" a causa dell'espulsione?

B. La componente della "sofferenza" con la sua qualificazione di essere "intensa

1. La "sofferenza intensa" dovrebbe essere un elemento indispensabile del "trattamento inumano"?

2. Cosa rende alto il livello della soglia del trattamento inumano?

3. È possibile che il richiedente sia stato esposto a "sofferenze intense" a causa dell'espulsione?

C. La componente alternativa al "declino risultante in sofferenze intense": "riduzione dell'aspettativa di vita" con la sua qualificazione di essere "significativa".

1. La componente di "riduzione significativa dell'aspettativa di vita" è giustificata?

2. È possibile che il richiedente sia stato esposto a una "riduzione della sua aspettativa di vita" a causa dell'espulsione?

D. L'intenzione e l'estensione del "trattamento inumano" e il principio di effettività

VII. Perché il dovere di non respingimento dovrebbe essere limitato solo a "casi molto eccezionali"? Discriminazione contro gli stranieri affetti da malattie gravi

VIII. In caso di dubbio sul raggiungimento della soglia elevata richiesta, si dovrebbe applicare la massima in dubio in favorem pro jure/libertate/persona

IX. Applicabilità o merito?

X. Conclusione

I. Introduzione

1. Il ricorrente, di nazionalità turca, è nato nel 1985. Nel 1991, quando aveva sei anni, si è trasferito in Danimarca dalla Turchia insieme a sua madre e quattro fratelli per raggiungere suo padre, che alla fine è morto nel 2000. In relazione a un reato che aveva commesso, è stato emesso un ordine di espulsione verso la Turchia, che è stato revocato dal Tribunale della città, ma è stato infine confermato dall'Alta Corte il 13 gennaio 2015.

2. Il ricorrente soffriva di schizofrenia paranoide, una malattia molto grave e di lunga durata riconosciuta a livello internazionale, anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, oltre che dalla Corte. Come la Corte ha spiegato nella causa Bensaid c. Regno Unito (n. 44599/98, § 7, CEDU 2001-I):

"La schizofrenia è una malattia o un gruppo di malattie che colpisce il linguaggio, la pianificazione, le emozioni, le percezioni e il movimento. I 'sintomi positivi' spesso accompagnano gli episodi psicotici acuti (compresi deliri, allucinazioni, pensiero disordinato o frammentato e movimenti catatonici). I 'sintomi negativi', associati alla malattia a lungo termine, includono sentimenti di intorpidimento emotivo, difficoltà di comunicazione con gli altri, mancanza di motivazione e incapacità di preoccuparsi o di far fronte ai compiti quotidiani".

La sentenza nel presente caso nota anche che la schizofrenia è una malattia mentale grave (vedi paragrafo 141 della sentenza). Un effetto grave che la schizofrenia ha avuto sul ricorrente è l'alto rischio che aveva di fare del male agli altri (si veda il paragrafo 144 della sentenza). Il ricorrente ha aggredito un uomo come parte di un gruppo (si veda il paragrafo 13 della sentenza), il che ha provocato una grave lesione cerebrale traumatica che ha causato la morte dell'uomo.

3. Il ricorrente lamentava che, a causa della sua malattia, il suo trasferimento in Turchia da parte delle autorità danesi costituiva una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. In particolare, egli lamentava che in Turchia, dove era stato espulso, non aveva una reale possibilità di ricevere le cure psichiatriche adeguate e necessarie, compreso il follow-up e la supervisione. Come egli sosteneva, era stato medicalmente stabilito che la schizofrenia poteva essere così grave che un trattamento inadeguato poteva comportare un declino grave, rapido e irreversibile della salute dei pazienti, associato a intense sofferenze, o a una significativa riduzione dell'aspettativa di vita, e poteva costituire una minaccia per la sicurezza propria e altrui di tali pazienti (cfr. paragrafo 89 della sentenza).

4. Ho votato a favore dei punti 2 e 4 e contro i punti 1, 3 e 5 del dispositivo della sentenza. Purtroppo, non sono d'accordo con i miei eminenti colleghi della maggioranza che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione e sono stato l'unico in minoranza a constatare che c'è stata una violazione di tale disposizione. Anche se sono d'accordo che c'è stata una violazione dell'articolo 8, non sono d'accordo con la sentenza che c'è stata solo una violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e non anche del suo diritto al rispetto della sua vita familiare. L'enfasi della mia opinione sarà comunque sul mio disaccordo con la constatazione dell'assenza di violazione dell'articolo 3.

5. Prima di spiegare le ragioni del mio disaccordo con la maggioranza riguardo alla denuncia dell'articolo 3, è utile fare riferimento alle prove mediche pertinenti, alle decisioni dei tribunali nazionali e alle sentenze della Camera e della Grande Camera della Corte, e allo stesso tempo commentarle.

II. Prove mediche, decisioni dei tribunali nazionali e sentenze della Camera e della Grande Camera - critiche

6. Dalle dichiarazioni mediche ottenute all'epoca del procedimento di revoca dell'espulsione del ricorrente, in particolare dagli psichiatri che in vari momenti erano stati responsabili del suo trattamento presso il Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di San Giovanni, risulta che il ricorrente aveva bisogno di un trattamento specifico e complesso, essendo tale trattamento compito di un esperto (cfr. le dichiarazioni di M.H.M. e P.L., citate rispettivamente ai paragrafi 36 e 42-45 della sentenza). Il trattamento comportava la presenza di una persona di riferimento, il prelievo di campioni di sangue per motivi somatici su base settimanale o mensile, e il follow-up e la supervisione del ricorrente per garantire che il piano di trattamento è stato seguito in modo da evitare una ricaduta della sua condizione. In mancanza di ciò, le prospettive di recupero del ricorrente sarebbero cattive; ci sarebbe un alto rischio di fallimento farmaceutico e di ripresa dell'abuso, un rischio significativamente più elevato di reati contro la persona di altri a causa del peggioramento dei suoi sintomi psicotici, e il rischio che il ricorrente sviluppi un disturbo immunitario come effetto collaterale del Leponex, il suo farmaco antipsicotico. Il ricorrente ha contestato l'argomento del governo che una persona di contatto era una misura sociale piuttosto che un elemento del suo trattamento medico. Tale persona era stata necessaria per garantire che egli aderisse al suo trattamento al fine di prevenire il rischio di ricaduta, e quindi il rischio di autolesionismo o danni ad altri, e per mantenere la consapevolezza degli effetti collaterali potenzialmente pericolosi del trattamento (cfr. paragrafo 95 della sentenza).

7. La City Court e la High Court hanno raggiunto conclusioni opposte.

8. Dalla decisione della City Court del 14 ottobre 2014 emerge chiaramente che il punto cruciale su cui si è basata per decidere di revocare l'ordine di espulsione era la mancanza di assicurazioni da parte del paese di destinazione circa l'esistenza di una reale possibilità per il ricorrente di ricevere effettivamente il trattamento psichiatrico pertinente, compreso il necessario follow-up e la supervisione in relazione alla terapia ambulatoriale intensiva (trattamento adeguato), in caso di ritorno in Turchia.

9. Tuttavia, l'Alta Corte, nella sua sentenza del 13 gennaio 2015 che ribalta la decisione del Tribunale della città, ha tenuto conto del fatto che il ricorrente era consapevole della sua malattia e dell'importanza di aderire al suo trattamento medico e di assumere i farmaci prescritti, delle informazioni fornite nella banca dati della Comunità medica di interesse (MedCOI) e della risposta di consultazione del 4 luglio 2014.

10. Mentre P.L. aveva dichiarato che il ricorrente era consapevole della sua malattia e che era importante che fosse controllato regolarmente per aderire al trattamento, l'Alta Corte ha preso atto della dichiarazione di P.L. ma non l'ha affrontata o approfondita. Ha poi continuato a sottolineare la natura e la gravità del crimine commesso dal ricorrente e non ha trovato alcuna circostanza che rendesse il suo allontanamento definitivamente inappropriato.

11. Contrariamente alla City Court, la High Court ha ignorato il fatto, o non ha elaborato la questione, che non era stata ottenuta alcuna garanzia in merito alla possibilità che il ricorrente ricevesse il trattamento psichiatrico pertinente, compreso il necessario follow-up e la supervisione in relazione alla terapia ambulatoriale intensiva, rendendo il trattamento che sarebbe stato ricevuto nel paese di destinazione inappropriato per lui. Alla fine si è basata sulle informazioni fornite in MedCOI che non hanno affrontato questa preoccupazione, vale a dire, se il richiedente avrebbe ricevuto un trattamento appropriato sotto forma di una persona di contatto, di supervisione e di follow-up. Non ha tenuto pienamente conto dei pareri medici che esprimevano preoccupazioni per la salute del ricorrente nel caso in cui non avesse ricevuto un trattamento adeguato nel paese di destinazione, né delle circostanze che avrebbero reso la sua espulsione gravosa, vale a dire le difficoltà linguistiche e il fatto che tutta la sua famiglia viveva in Danimarca e che non avrebbe avuto nessuno che si prendesse cura di lui in Turchia; invece, ha sottolineato la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente.

12. Ritengo che le autorità nazionali non abbiano adempiuto ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3 di mettere in atto procedure adeguate che consentissero di effettuare un esame dei timori del ricorrente, nonché una valutazione dei rischi cui andrebbe incontro in caso di allontanamento nel paese di accoglienza. Nel contesto di tali procedure, la sentenza fa riferimento a quattro obblighi di questo tipo delle autorità nazionali (si veda il paragrafo 130 (b)-(e) della sentenza), che, direi, non sono stati soddisfatti nel caso del ricorrente. La cosa più importante, tuttavia, è che le autorità nazionali non hanno sostanzialmente esaminato i timori del ricorrente e valutato i rischi che avrebbe affrontato se fosse stato espulso in Turchia. Il ricorrente ha prodotto prove mediche per dimostrare la gravità del suo stato di salute, ha espresso i suoi timori e ha informato le autorità danesi delle circostanze che rendevano la sua espulsione gravosa e inopportuna, ma tali autorità non hanno preso alcun provvedimento sostanziale per confutarli, in particolare ottenendo assicurazioni dalle autorità turche.

13. La Grande Camera nel caso di specie ha constatato che il ricorrente era consapevole della sua malattia, e che riconosceva chiaramente la sua necessità di terapia ed era collaborativo (si veda il paragrafo 142 della sentenza). Ha anche notato che una ricaduta della condizione del richiedente potrebbe avere "gravi conseguenze per lui stesso e per il suo ambiente" (si vedano i paragrafi 44 e 142), ma tuttavia ha concluso che non vi erano prove convincenti che esistesse un rischio che il richiedente si facesse del male (si veda il paragrafo 144). Essa ha dedotto che non esisteva un rischio reale o immediato per la salute fisica del ricorrente a causa del suo uso del Leponex, per il fatto che egli non aveva mostrato alcun sintomo di deterioramento della sua salute tra il maggio 2013 e il 20 maggio 2015 a causa del suo trattamento con tale farmaco (cfr. paragrafo 145), pur ignorando, a mio modesto avviso, la composizione del trattamento del ricorrente, che consisteva nel farmaco assunto ma anche nel necessario follow-up e trattamento che ha contribuito a ridurre tali rischi per la sua salute.

14. Non mi convince la posizione della sentenza, che va nella stessa direzione della decisione dell'Alta Corte, secondo la quale l'espulsione del ricorrente non sarebbe definitivamente inopportuna perché egli era consapevole della sua malattia e della necessità di prendere le sue medicine. Per me, ciò che peserebbe di più è il fatto che le dichiarazioni mediche hanno sottolineato che la mancanza di una persona di contatto regolare, di follow-up e di supervisione potrebbe causare una ricaduta della condizione del ricorrente.

15. A mio avviso, la Camera ha giustamente concluso nel presente caso che l'espulsione del ricorrente ha violato l'articolo 3 della Convenzione, affermando che sebbene il farmaco in questione fosse generalmente disponibile in Turchia, non era chiaro se il ricorrente avrebbe avuto una reale possibilità di ricevere un trattamento psichiatrico pertinente, compreso il necessario follow-up e la supervisione in relazione alla terapia ambulatoriale intensiva, se fosse tornato in Turchia. Di conseguenza, la Camera ha giustamente ritenuto che vi fossero seri dubbi sulla disponibilità di un trattamento appropriato, poiché non erano state ottenute le necessarie assicurazioni dal paese di destinazione (cfr. Savran c. Danimarca, n. 57467/15, §§ 65-67, 1 ottobre 2019).

III. Un'interpretazione e un'applicazione efficaci e non restrittive dell'articolo 3 della Convenzione

16. Dai paragrafi 140-48 della sentenza, sotto il sottotitolo "Applicazione dei principi pertinenti nel caso di specie", mi sembra evidente che la Corte abbia concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 3 seguendo, come rispettosamente sostengo, un'interpretazione e un'applicazione troppo restrittiva dell'articolo 3 e dei fatti del caso. Tuttavia, una tale interpretazione non rende il diritto dell'articolo 3 pratico ed efficace. Come è stato acutamente detto, "il principio di effettività contraddice intrinsecamente la nozione di interpretazione restrittiva dei trattati, che non fa parte del diritto internazionale" (vedi Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford, 2008, repr. 2013, a p. 414; vedi anche Hersch Lauterpacht, "Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties", BYBIL (1949), XXVI, 48 a pp. 67-69). Un'interpretazione restrittiva è, a mio avviso, incompatibile con il principio di effettività non solo come metodo di interpretazione ma anche come norma di diritto internazionale inerente alle disposizioni della Convenzione che garantiscono i diritti umani. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale nell'articolo 3 comanda che il diritto di non essere sottoposto a trattamenti inumani ai sensi dell'articolo 3 sia effettivo e trattato come tale. D'altra parte, il principio di effettività come metodo d'interpretazione aiuta a realizzare questa effettività della norma dell'articolo 3, senza permettere che un'interpretazione restrittiva impedisca al diritto in questione di essere concreto ed efficace. Descriverei questo funzionamento difensivo del principio di effettività come il "sistema immunitario" della Convenzione che impedisce tutto ciò che è contro di essa.

IV. Il trattamento inumano come base della denuncia

17. In effetti, il ricorrente non ha precisato nelle sue memorie quale dei suoi tre diritti garantiti dall'articolo 3, ossia il diritto di non essere sottoposto a tortura, inumanità o degradazione, sia stato violato nel caso di specie. Sembra, tuttavia, dal modo in cui il ricorrente ha presentato la sua denuncia alla Corte e dal modo in cui la sentenza l'ha trattata, che la denuncia fosse incentrata su una presunta violazione del suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani. Quindi, la mia opinione esaminerà il reclamo anche su questa base.

V. Natura dell'atto vietato ai sensi dell'articolo 3

18. Quando uno Stato membro (nella fattispecie, la Danimarca) ordina l'espulsione di uno straniero verso un paese (nella fattispecie, la Turchia) in cui le sue condizioni di salute possono deteriorarsi gravemente e può sorgere un problema di trattamento inumano, lo Stato in questione ha un "dovere di non respingimento". Se lo Stato comunque espelle lo straniero (nella fattispecie, il ricorrente), è il suo obbligo negativo che non viene adempiuto (cfr. Paposhvili c. Belgio [GC], no. 41738/10, 13 dicembre 2016; cfr. anche Natasa Mavronicola, Torture, Inhumanity and Degradation under Article 3 of the ECHR - Absolute Rights and Absolute Wrongs (Hart, Oxford/London/New York/New Delhi/Sydney, 2021, alle pp. 178-79). In tali casi, l'atto vietato ai sensi dell'articolo 3 (atto illecito) sarebbe l'atto di espulsione con l'indifferenza dello Stato membro (o anche la conoscenza) del fatto che il richiedente, a causa delle sue condizioni di salute, potrebbe essere sottoposto a trattamenti inumani nel paese in cui viene espulso (ibidem), come io ritengo sia successo al ricorrente nel caso in questione.

VI. Analisi e critica del test adottato nella causa Paposhvili e nella presente sentenza

19. La presente sentenza segue il test Paposhvili per quanto riguarda il dovere di non respingimento, vale a dire che l'allontanamento del richiedente nel paese di destinazione deve averlo esposto "a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute che comporti un'intensa sofferenza o una riduzione significativa dell'aspettativa di vita" (corsivo aggiunto) (si vedano i paragrafi 134-43 della presente sentenza, e Paposhvili, citato sopra, § 183). Questo è un test multiplo con molteplici sotto-test. Gli elementi sottolineati nella dichiarazione di cui sopra, quindi "declino" e "sofferenza" o "riduzione della speranza di vita", sono le componenti principali del test; l'ultimo è un'alternativa ai primi due. I primi tre elementi in corsivo, cioè "grave", "rapido" e "irreversibile", sono aggettivi che qualificano "declino" in modo molto restrittivo. Gli altri due elementi in corsivo, cioè "intenso" e "significativo", sono aggettivi che qualificano rispettivamente "sofferenza" e "riduzione della speranza di vita", anch'essi in modo molto restrittivo.

20. Esaminerò ogni componente con i suoi aggettivi separatamente, allo scopo di mostrare che il test multiplo, con i suoi molteplici sotto-test, proposto da Paposhvili e dalla presente sentenza può portare a una restrizione assoluta che estingue un diritto assoluto. Questo è diverso, tuttavia, dal sostenere che la soglia dell'articolo 3 dovrebbe essere alta.

A. La componente del "declino" con le sue tre qualifiche: "grave", "rapido" e "irreversibile".

1. La qualificazione del "declino" come "rapido" e "irreversibile" deve essere soddisfatta a causa dell'espulsione del ricorrente?

21. Come applicato da Paposhvili e dalla presente sentenza, la componente del "declino" deve avere tre qualifiche che devono applicarsi cumulativamente: "grave", "rapido" e "irreversibile". Questi effettivamente funzionano o operano nella sentenza, come la intendo io, come sotto-componenti del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani ai sensi dell'articolo 3. Secondo me, il requisito obbligatorio di queste qualifiche impone una soglia straordinariamente alta - persino impossibile da raggiungere - più alta dell'alta soglia che l'articolo 3 richiede in ogni caso di non respingimento per motivi diversi da quelli medici. Potrei accettare la qualifica di "grave" ma non le altre due qualifiche di "rapido" e "irreversibile". Queste ultime due qualifiche sono eccessivamente restrittive e non sono compatibili con il carattere assoluto del diritto ai sensi dell'articolo 3. Inoltre, la loro assenza non rende di per sé meno grave un declino "grave" causato dalla schizofrenia. Inoltre, il requisito di un "declino" "irreversibile" come risultato della schizofrenia non è coerente con la natura di questa malattia, che è caratterizzata da fluttuazioni, e dal fatto che qualsiasi tentativo di stabilizzarla dipende da un controllo regolare del paziente. Tuttavia, rispettosamente, la considerazione della supervisione regolare non è stata adeguatamente valutata dalla High Court o dalla Corte nel caso in questione.

2. È possibile che il ricorrente sia stato esposto a un declino "grave", "rapido" e "irreversibile" a causa dell'espulsione?

22. Anche supponendo che tutte e tre le qualifiche di un "declino" dello stato di salute del ricorrente debbano essere soddisfatte per far entrare in gioco l'articolo 3 nel caso di specie, sostengo che esse potrebbero eventualmente essere state soddisfatte nel caso di specie, considerando che il necessario follow-up e la supervisione a Konya, in Turchia, sono risultati mancanti. A questo proposito, vale la pena notare che a Konya c'era solo un fornitore pubblico di assistenza sanitaria generale e non anche uno specializzato in psichiatria (si veda il paragrafo 71 della sentenza). Inoltre, e, in termini più generali, secondo l'Atlante della salute mentale dell'Organizzazione mondiale della sanità 2017, la Turchia ha il più basso tasso di psichiatri tra gli Stati membri di tale organizzazione, e più precisamente 1,64 psichiatri ogni 100.000 abitanti (cfr. paragrafo 93 della sentenza). Sulla base di quanto sopra, il ricorrente non riceverà probabilmente una supervisione adeguata in Turchia, e considerando la sua cartella clinica, tale supervisione è un elemento importante per il suo stato di salute. Quindi, la prima qualificazione di un declino, quella di essere "grave", è soddisfatta.

23. Inoltre, facendo riferimento alla seconda qualifica (quella di un declino che sia "rapido"), è da notare che l'allontanamento del ricorrente avrebbe potuto anche provocare un rapido declino del suo stato di salute, poiché nel villaggio in cui sarebbe andato a vivere, sarebbe stato isolato e non avrebbe avuto con sé nessuno dei suoi familiari stretti (cfr. paragrafo 70 della sentenza). Ciò avrebbe molto probabilmente portato alla depressione e all'accelerazione dell'insorgenza di episodi di schizofrenia.

24. Infine, anche la terza qualifica (quella di un declino "irreversibile") avrebbe potuto essere soddisfatta, poiché senza la corretta supervisione e poiché stava già utilizzando il farmaco Leponex, era possibile per lui sviluppare un disturbo immunitario, uno dei più gravi effetti collaterali di quel farmaco.

B. La componente di "sofferenza" con la sua qualificazione di essere "intensa"

1. La "sofferenza intensa" deve essere un elemento indispensabile del "trattamento inumano"?

25. Contrariamente alla sentenza, sostengo rispettosamente che la sofferenza intensa non dovrebbe essere un elemento o una componente del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani ai sensi dell'articolo 3, per le seguenti ragioni fondamentali:

(a) "Sofferenza intensa" non appare da nessuna parte come termine nell'articolo 3.

(b) "Trattamento inumano" significa letteralmente "di azioni, condotta, ecc.: Brutale, selvaggio, barbaro, crudele", (James A.H. Murray, Henry Bradley, W.A. Craigie, C.T. Onions e R.W. Burchfield (eds.), The Oxford English Dictionary, 2nd edition, Clarendon Press, Oxford, 1989, vol. VII, a p. 973 sotto "inhuman"). In questa definizione non si fa menzione della "sofferenza intensa", ma la "sofferenza" è inclusa nel "trattamento crudele", che significa infliggere sofferenza o dolore a qualcuno, con una mancanza di qualità umane di compassione o misericordia, indipendentemente dal fatto che questa mancanza di qualità umane sia basata sul piacere della sofferenza dell'altro o sull'indifferenza alla sua sofferenza. Questo è il significato di "trattamento crudele" usato da autorevoli dizionari (vedi, per esempio, per il significato di "crudele" per quanto riguarda le persone: J.A. Simpson e E.S.C. Weiner (eds.), The Oxford English Dictionary, 2a edizione, Clarendon Press, Oxford, 1989, vol. IV, a p. 78; e C. Soanes e A. Stevenson (eds.), Concise Oxford English Dictionary, 11a edizione, OUP, Oxford 2004, a p. 344).

(c) In Bouyid v. Belgio ([GC], no. 23380/09, § 87, CEDU 2015), la Corte ha chiarito che "[i]l maltrattamento che raggiunge ... un livello minimo di gravità di solito comporta lesioni fisiche reali o intense sofferenze fisiche o mentali" (corsivo aggiunto). Il maltrattamento comprende qualsiasi "tortura", "trattamento inumano" e "trattamento degradante" ai sensi dell'articolo 3. Il termine "di solito" nella dichiarazione di cui sopra mostra che per la Corte, la "sofferenza intensa" non è un elemento indispensabile per tutti e tre i tipi di maltrattamento. È chiaro da ciò che segue l'affermazione in questione ("anche in assenza di questi aspetti, quando il trattamento umilia o svilisce un individuo...") che la "sofferenza" non è una componente del "trattamento degradante". "Sofferenza" è, tuttavia, una componente sia della "tortura" che del "trattamento inumano", ma la sofferenza che è "intensa" è solo una componente della "tortura" e non del "trattamento inumano".

(d) Aggiungere parole al significato ordinario dei termini della Convenzione, come "trattamenti inumani" nel presente caso, e qualificarli aggiungendo ulteriori elementi al loro significato ordinario, equivale sicuramente a un'interpretazione restrittiva di una disposizione che, dopo tutto, garantisce un diritto assoluto. La sua natura e il suo carattere di diritto assoluto verrebbero snaturati se gli si imponessero delle qualifiche. La qualificazione di "intenso" per quanto riguarda la sofferenza diventa ancora più forte se si accetta l'opinione della sentenza che il declino che porta alla sofferenza deve essere "rapido" e "irreversibile".

(e) Innalzando il livello di gravità dell'intensità della sofferenza così in alto, il risultato inevitabile è che qualsiasi trattamento che sia al di sotto di tale livello, e che causi sofferenza e allo stesso tempo soddisfazione o disinteresse per tale sofferenza, sarebbe automaticamente lasciato fuori dalla portata dell'articolo 3. Ciò significherebbe che la vittima di tale comportamento non avrebbe alcuna protezione ai sensi della Convenzione da parte della Corte, e l'autore di tale comportamento non avrebbe alcuna responsabilità ai sensi della Convenzione. Una tale conseguenza potrebbe influenzare negativamente lo stato di diritto, poiché gli agenti degli Stati membri potrebbero usarla a loro vantaggio e far soffrire le persone fino a un certo punto senza violare il loro obbligo negativo ai sensi dell'articolo 3. D'altra parte, se il reclamo riguarda un "trattamento degradante", la "gravità del trattamento riguarda il suo carattere e non solo le sue conseguenze" (vedi Natasa Mavronicola, op. cit., a p. 92). In Bouyid c'era solo uno schiaffo sul viso del ricorrente da parte della polizia, senza alcuna intensità di sofferenza o durata, e tuttavia, questo è stato considerato dalla Grande Camera come un "trattamento degradante". Bouyid illustra potenzialmente che la "gravità" non deriva direttamente dal grado di danno o sofferenza inflitta, ma si riferisce piuttosto al carattere del trattamento in questione" (ibid.). Il confronto tra "trattamento inumano" e "trattamento degradante" è fatto solo per mostrare l'incoerenza della soglia di gravità. Come la gravità del "trattamento degradante", anche la gravità del "trattamento inumano" riguarda il carattere del trattamento in questione, che di solito, come nel caso in questione, riguarda il disinteresse per la sofferenza causata dal trattamento che è inumano. Quindi, esigere che la gravità delle sofferenze nel "trattamento inumano" sia "intensa" sarebbe troppo restrittivo e quindi fuori dalla portata dell'articolo 3.

(f) La sentenza nel presente caso ha adottato il termine "sofferenze intense" da un passaggio di Paposhvili (citato sopra, § 183) e gli ha dato un significato straordinario come se fosse un termine della Convenzione che doveva essere interpretato. Allo stesso tempo, non ha tenuto conto del fatto che questo passaggio di Paposhvili era tratto da una sottosezione intitolata "principi generali", dove la Corte stava semplicemente esercitando la sua discrezione fornendo, obiter, un esempio di "altri casi molto eccezionali", e, naturalmente, senza l'intenzione di essere esaustiva in relazione a tutti i casi di maltrattamento. La Corte, nel dare questo esempio, si è basata sui fatti del caso in questione, in cui il ricorrente era affetto da leucemia linfocitica cronica, una malattia che senza dubbio comporta intense sofferenze. Così, la Corte non ha ritenuto che la sofferenza intensa fosse un elemento indispensabile per ogni tipo di maltrattamento che rientra nell'articolo 3. Ciò che la Corte nel presente caso avrebbe dovuto adottare da Paposhvili è il ragionamento che ha fornito in quel caso. La Corte in Paposhvili decise che se il ricorrente fosse stato rinviato in Georgia ci sarebbe stata una violazione dell'articolo 3 (ibid., § 206). E questo perché "in assenza di qualsiasi valutazione da parte delle autorità nazionali del rischio che correva il ricorrente alla luce delle informazioni riguardanti il suo stato di salute e l'esistenza di un trattamento adeguato in Georgia, le informazioni a disposizione di tali autorità erano insufficienti per concludere che il ricorrente, se fosse stato rimpatriato in Georgia, non avrebbe corso un rischio reale e concreto di trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione" (ibidem, §§ 205 e 183). Sebbene facesse parte del reclamo del ricorrente nel presente caso il fatto che le autorità nazionali non avessero condotto una valutazione del rischio di maltrattamenti nel caso in cui fosse stato rimpatriato nel paese di destinazione, la Corte non ha esaminato affatto questo argomento, nonostante questo fosse, come spiegato sopra, l'unico motivo per cui la Corte ha riscontrato una violazione in Paposhvili. La Corte nel presente caso ha omesso di spiegare perché non ha seguito Paposhvili a questo proposito, che era la ratio decidendi di quest'ultimo caso. Con tutto il rispetto, a differenza dell'approccio adottato nel presente parere, l'impostazione della sentenza non tiene conto dell'articolo 19 della Convenzione, che prevede che la Corte debba "assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Alte Parti contraenti".

2. Cosa rende elevato il livello della soglia dei trattamenti inumani?

26. A mio modesto parere, ciò che rende alto il livello della soglia per il "trattamento inumano" ai sensi dell'articolo 3 non è l'intensità della sofferenza, ma la combinazione della sofferenza (non necessariamente "intensa") con l'indifferenza delle autorità nazionali al riguardo.

3. È possibile che il ricorrente sia stato esposto a "sofferenze intense" a causa dell'espulsione?

27. Ora, anche ammettendo che la "sofferenza intensa" sia un elemento indispensabile del trattamento inumano, suggerirei che il ricorrente potrebbe eventualmente aver subito una sofferenza intensa in conseguenza della decisione di espellerlo in Turchia. Dalla definizione data in Bensaid (citata sopra, riportata nel paragrafo 2 di questo parere), è chiaro che i sintomi della schizofrenia paranoide includono effetti negativi sul linguaggio, la pianificazione, l'emozione, le percezioni e il movimento, episodi psicotici acuti tra cui deliri, allucinazioni, pensiero disordinato o frammentato e movimenti catatonici, sentimenti di intorpidimento emotivo, difficoltà a comunicare con gli altri, mancanza di motivazione e incapacità di occuparsi o far fronte ai compiti quotidiani.

28. Questi sintomi, oggettivamente e soggettivamente, potrebbero aver causato al ricorrente un'intensa sofferenza a causa dell'allontanamento e della mancanza di una costante e adeguata supervisione. Questa era anche l'affermazione fatta dal ricorrente (cfr. paragrafo 89 della sentenza). Il ricorrente aveva un rischio elevato di nuocere ad altri sulla base dei fatti reali. Per me, la distinzione tra danneggiare altre persone e danneggiare se stessi è artificiale e superficiale. Il nocciolo della questione dovrebbe essere la gravità di una malattia che, tra gli altri sintomi, può portare a effetti pericolosi o catastrofici indipendentemente da chi è vittima di questi effetti. Inoltre, se il ricorrente danneggia un'altra persona in un momento in cui non ha il controllo delle sue azioni, quando avrà tale controllo come si può essere sicuri che non soffrirà intensamente per quello che ha fatto? Come afferma il ricorrente, egli si è pentito di aver fatto del male ad altre persone (si veda il paragrafo 40 della sentenza), il che di per sé può comportare una certa sofferenza.

29. Quindi, a mio modesto parere, i test oggettivi e soggettivi della sofferenza in caso di espulsione del ricorrente in Turchia sarebbero stati entrambi soddisfatti, tenendo conto della natura della malattia del ricorrente e del fatto che nessuna valutazione è stata fatta dalle autorità danesi su come le sue condizioni sarebbero evolute se non avesse avuto il necessario follow-up e controllo in Turchia. A questo proposito, è pertinente dire che, secondo i rapporti del Servizio Immigrazione, il ricorrente non ha legami con il paese della Turchia, come il contatto con le persone che vivono lì, e non parla turco e solo un po 'curdo (vedi paragrafo 15 della sentenza). Un rapporto di polizia presentato dal governo indica inoltre che il ricorrente vive attualmente in un piccolo villaggio di 1.900 abitanti, situato a 140 km da Konya (cfr. paragrafo 70 della sentenza). Le suddette circostanze hanno portato il ricorrente ad una vita molto isolata. Anche il Tribunale della città, nel suo ragionamento, ha ritenuto necessario fare riferimento alle affermazioni del ricorrente di non avere una famiglia in Turchia, di non avere una rete sociale, e che il villaggio in cui ha vissuto con la sua famiglia per i primi anni della sua vita si trovava a 100 km da Konya, la città più vicina, e di conseguenza lontano dall'assistenza psichiatrica, e che capiva solo un po' di turco perché era di lingua curda.

30. Il punto 2 del dispositivo della sentenza constata una violazione dell'articolo 8, constatazione che condivido. Tuttavia, nel suo corpo principale (si vedano i paragrafi 178 e 198), la sentenza confina la violazione solo al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e - a torto, a mio avviso - non la estende anche al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare. La sentenza (cfr. paragrafo 191) osserva giustamente che il ricorrente era più vulnerabile di un "migrante regolare" medio che deve affrontare l'espulsione e che lo stato di salute doveva essere preso in considerazione come uno dei fattori di bilanciamento. Altrove (si vedano i paragrafi 195-96 e 201), la sentenza constata anche giustamente che le autorità nazionali non hanno debitamente preso in considerazione e non hanno correttamente bilanciato gli interessi in gioco, vale a dire lo stato di salute del ricorrente con l'interesse comunitario basato sulla "natura e la gravità" del suo reato. Questo è stato il motivo per cui la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 8. Questa constatazione, basata sulla mancanza di un adeguato test di proporzionalità per quanto riguarda la denuncia dell'articolo 8, non dovrebbe essere diversa da quella che dovrebbe essere raggiunta per quanto riguarda la denuncia dell'articolo 3. Le autorità nazionali hanno adottato lo stesso approccio superficiale nel non bilanciare lo stato di salute del ricorrente con l'interesse comune relativo al suo diritto al rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8, così come hanno fatto nell'affrontare il rischio che il ricorrente subisse un trattamento inumano a seguito della sua espulsione in assenza di qualsiasi garanzia da parte del paese di destinazione e nel non effettuare una corretta valutazione di questo rischio sulla base della soglia richiesta ai sensi dell'articolo 3. Questo argomento sarebbe ancora più forte se si dovesse constatare anche una violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare. E questo perché senza la sua famiglia con lui in Turchia, la sua vita isolata, tenendo conto del suo stato di salute, gli causerebbe più sofferenza.

C. La componente alternativa al "declino con conseguente sofferenza intensa": "riduzione della speranza di vita" con la sua qualifica di essere "significativa".

1. La componente di "riduzione significativa della speranza di vita" è giustificata?

31. "Riduzione dell'aspettativa di vita" è usato sia in Paposhvili (citato sopra, § 183; si veda il termine "o") che nella presente sentenza (si veda il termine "figuriamoci" al paragrafo 143 della sentenza) come una componente (a fortiori) alternativa al "declino grave, rapido e irreversibile della salute con conseguente intensa sofferenza". A mio parere, una tale componente, con la qualificazione che deve essere "significativa", non è affatto giustificata. È di nuovo eccessivamente restrittiva e non compatibile con la portata dell'articolo 3 e la natura di un diritto assoluto.

2. Il ricorrente potrebbe eventualmente essere stato esposto a una riduzione della sua aspettativa di vita a causa dell'espulsione?

32. Nel paragrafo 144 della sentenza, si sostiene che, contrariamente ad altri due casi (ossia Bensaid, citato sopra, e Tatar c. Svizzera, n. 65692/12, 14 aprile 2015), non risulta, in assenza di prove convincenti, che sia mai esistito un rischio che il ricorrente si facesse del male. Questa affermazione non solo trascura l'affermazione del ricorrente di un rischio di autolesionismo (si veda il paragrafo 95 della sentenza), ma non considera nemmeno che negli altri due casi da cui la sentenza si distingue, allo stesso modo non sembra esserci stata alcuna prova di tentativi di suicidio da parte dei ricorrenti, ma solo il parere di un esperto che il suicidio era possibile a causa delle loro condizioni mediche.

33. Anche se non c'è una chiara indicazione della possibilità che il ricorrente si suicidi, il rischio che il suicidio si verifichi non può essere escluso nel suo caso, tenendo conto della gravità della sua malattia, delle sue circostanze personali, della sua vita solitaria e isolata in combinazione con l'uso del Leponex, del rischio che egli sviluppi un disturbo immunitario e del fatto che egli ha già commesso un atto di aggressione con circostanze altamente aggravanti.

34. Questa probabilità che il ricorrente si suicidi può essere supportata da statistiche. Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi Angelo Barbato, Schizophrenia and Public Health, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 1998, https://www.who.int/mental_health/media/en/55.pdf?ua=1 a p. 12) che tratta delle conseguenze della schizofrenia e, in particolare, sulla mortalità, afferma quanto segue:

"4.1 Mortalità

Sebbene la schizofrenia non sia di per sé una malattia mortale, i tassi di mortalità delle persone con schizofrenia sono almeno il doppio di quelli della popolazione generale. L'eccesso di mortalità è stato correlato in passato alle cattive condizioni di assistenza istituzionale prolungata, che ha portato ad un'alta incidenza di tubercolosi e altre malattie trasmissibili (Allebeck, 1989). Questo può essere ancora un problema importante ovunque un gran numero di pazienti trascorra un lungo periodo di tempo in affollate istituzioni di tipo manicomiale.

Tuttavia, studi recenti su persone con schizofrenia che vivono nella comunità hanno mostrato il suicidio e altri incidenti come cause principali di morte sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati (Jablensky et al., 1992). Il suicidio, in particolare, è emerso come una crescente preoccupazione, poiché il rischio di suicidio nel corso della vita nei disturbi schizofrenici è stato stimato superiore al 10%, che è circa 12 volte quello della popolazione generale (Caldwell e Gottesman, 1990). Sembra esserci anche un aumento della mortalità per i disturbi cardiovascolari (Allebeck, 1989), probabilmente legato a stili di vita poco sani, a un accesso limitato all'assistenza sanitaria o agli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici".

D. L'intenzione e l'estensione del "trattamento inumano" e il principio di efficacia

35. Analogamente a quanto ho fatto nella mia opinione concurring in S.M. v. Croazia ([GC], no. 60561/14, 25 giugno 2020) con il termine "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'articolo 4 § 2 della Convenzione, nel presente caso, nell'interpretare un'altra disposizione della Convenzione, ossia il termine "trattamento inumano", desidero impiegare un esame della sua intensione (cioè la sua profondità, costituita dalle sue caratteristiche o qualità essenziali; il genere e l'unità) e della sua estensione (cioè la sua ampiezza, costituita dalle istanze specifiche che copre; la specie e la varietà dei generi), come usato nella logica. Per evitare ripetizioni, rimando qui ai paragrafi 14-24 della mia opinione in quel caso per la letteratura su queste due dimensioni della logica. Ciò che non condivido nella presente sentenza è che prende i casi più estremi che rientrano nell'estensione del termine "trattamento inumano" e si sforza di determinare o definire l'intenzione di questo termine su questa base. Questa metodologia soffre di gravi difetti: tratta erroneamente l'estensione e l'intensione del termine "trattamento inumano" come se fossero la stessa cosa; non tiene conto del fatto che il rapporto tra queste due dimensioni della logica è un rapporto inverso; in altre parole, quando l'estensione diminuisce, l'intensione aumenta e viceversa (si veda il paragrafo 20 della citata opinione concorrente (ibid.)).

36. Il principio di effettività come metodo di interpretazione e come norma di diritto internazionale inerente alla disposizione della Convenzione in questione serve a rendere più ampio un termine della Convenzione, entro, naturalmente, i limiti del testo e dell'oggetto della disposizione della Convenzione. Nel fare ciò, si richiede, a mio avviso, che l'intenzione del termine sia la più stretta possibile e che la sua estensione sia la più ampia possibile. Ciò può essere ottenuto sia diminuendo la sua intenzione che aumentando la sua estensione. Facendo l'uno o l'altro, il risultato sarà lo stesso, cioè l'ampliamento del significato del termine. Il modo più appropriato per ampliare il significato di un termine è innanzitutto diminuire la sua intensione, togliendo alcune delle sue caratteristiche. Questo perché l'intensione è associata all'oggetto della Convenzione, che il principio di effettività cerca, come suo scopo principale, di servire. Nel caso in questione, l'intento del termine "trattamento inumano" è un trattamento che causa sofferenza e ha la caratteristica di essere crudele, quindi privo delle qualità umane di compassione e misericordia, mentre la sua estensione consiste in un'ampia varietà di casi di tali trattamenti considerati inumani, senza essere limitata a casi molto eccezionali di trattamento inumano. Ciò che la sentenza fa è prendere i casi estremi dell'estensione del termine "trattamento inumano" e aggiungerli all'intensione del termine come caratteristiche aggiuntive di quest'ultimo, con il risultato di rendere più ristretta sia l'intensione che la protezione del diritto. Con tutto il rispetto, questo approccio contravviene al principio di efficacia, mentre l'approccio qui proposto dà una portata più ampia al diritto e lo rende più pratico ed efficace.

VII. Perché il dovere di non respingimento dovrebbe essere limitato solo a "casi molto eccezionali"? Discriminazione degli stranieri affetti da malattie gravi

37. Ci si chiede perché la soglia per il dovere di non respingimento riguardante gli stranieri affetti da gravi malattie dovrebbe essere così alta da essere limitata solo a casi molto eccezionali.

38. Prima di Paposhvili, ci sono stati altri casi che hanno sollevato la questione del dovere di non respingimento in un contesto medico ai sensi dell'articolo 3 (si veda D. c. Regno Unito, 2 maggio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III) e N. c. Regno Unito [GC], no. 26565/05, CEDU 2008), in cui la Corte ha ritenuto che tale dovere si applicasse in "circostanze molto eccezionali" o in casi riguardanti il diritto umanitario.

39. Il caso Paposhvili ha dato un'interpretazione leggermente più rilassata, fornendo esempi di ciò che potrebbe contribuire a un "caso molto eccezionale". In Paposhvili (citato sopra, § 183), la Corte ha indicato che un rischio reale di sofferenza intensa o di riduzione significativa dell'aspettativa di vita, a causa dell'assenza di un trattamento adeguato, potrebbe equivalere a una violazione dell'articolo 3.

40. La giurisprudenza summenzionata, che richiede che il dovere di non respingimento si applichi solo a "circostanze molto eccezionali", potrebbe con tutto il rispetto essere criticata per i seguenti motivi:

(a) Come ogni altra disposizione della Convenzione, l'articolo 3 dovrebbe essere interpretato e applicato in modo coerente e non utilizzando due pesi e due misure a seconda che il caso riguardi l'espulsione di uno straniero che rischia di subire un trattamento disumano se espulso o altri casi di trattamento disumano. In ogni caso, una tale interpretazione sarebbe contraria al principio di uguaglianza e di non discriminazione che si riflette nel termine "nessuno" dell'articolo 3, oltre ad essere sancito dall'articolo 14 della Convenzione e dal protocollo n. 12 della Convenzione. A mio avviso, un'interpretazione non può essere considerata conforme al principio di effettività se non rispetta il principio di uguaglianza e di non discriminazione. Inoltre, come perspicacemente affermato da Natasa Mavronicola (op. cit., a p. 182):

"C'è una dinamica escludente nella messa in disparte degli 'stranieri che soffrono di malattie gravi': una soglia più alta la cui logica è legata al proprio status di 'straniero' comporta la disponibilità a rifiutare agli 'stranieri' un certo grado di protezione ai sensi dell'articolo 3. Tale alterazione può essere vista come fondamentalmente distorcente e potenzialmente in grado di spostare in parte la protezione del diritto, e di conseguenza come in contrasto con il carattere assoluto del diritto".

(b) Sarebbe irrilevante per la determinazione della soglia di gravità ai sensi dell'articolo 3 se il trattamento inumano è stato inflitto direttamente dalle autorità dello Stato in cui il richiedente vive o dallo Stato in cui il richiedente è espulso. Dopo tutto, come spiegato sopra, è l'atto di espulsione che è la causa del trattamento inumano. A questo proposito, la Corte in Saadi v. Italia ([GC], no. 37201/06, § 138, CEDU 2008), ha sottolineato che

"non può accettare l'argomento ... che una distinzione deve essere fatta ai sensi dell'articolo 3 tra il trattamento inflitto direttamente da uno Stato firmatario e il trattamento che potrebbe essere inflitto dalle autorità di un altro Stato, e che la protezione contro quest'ultima forma di maltrattamento dovrebbe essere soppesata rispetto agli interessi della comunità nel suo complesso."

(c) La fonte del rischio non modificherebbe il livello di protezione garantito dalla Convenzione. Come la Corte ha affermato nella causa Tarakhel c. Svizzera (n. 29217/12, § 104, CEDU 2014):

"La fonte del rischio non fa nulla per alterare il livello di protezione garantito dalla Convenzione o gli obblighi convenzionali dello Stato che ordina l'allontanamento della persona. Essa non esime tale Stato dall'effettuare un esame approfondito e individualizzato della situazione della persona interessata e dal sospendere l'esecuzione dell'ordine di allontanamento qualora sia accertato il rischio di trattamenti inumani o degradanti."

VIII. In caso di dubbio sul raggiungimento della soglia elevata richiesta, si dovrebbe applicare la massima in dubio in favorem pro jure/libertate/persona

41. Si è già detto che l'alta soglia richiesta dall'articolo 3 è stata raggiunta nel caso di specie. Tuttavia, se supponiamo che ci fosse qualche incertezza sul fatto che questa alta soglia sia stata effettivamente raggiunta, applicherei le massime giuridiche in dubio in favorem pro jure/libertate/ persona e ut res magis valeat quam pereat e giungerei alla stessa conclusione, decidendo così a favore del diritto. Queste massime giuridiche sono aspetti o funzioni del principio di effettività, al quale ho già fatto riferimento sopra, e che richiede che il diritto in questione debba essere interpretato e applicato in modo ampio e pratico ed efficace e non in modo teorico o illusorio o restrittivo o formalistico. A questo proposito, Phillimore ha sostenuto che "[w]hen the same provision or sentence expresses two meanings, that one which most conduces to carry into effect the end and object of the Convention, should be adopted" (see Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, vol. II, Philadelphia, 1855, at p. 77). Sulla stessa linea, Sir Hersch Lauterpacht, riferendosi alla pratica della Corte internazionale di giustizia, ha pertinentemente detto che "la pratica preponderante della Corte stessa è stata basata su principi di interpretazione che rendono il trattato efficace piuttosto che inefficace" (vedi Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, Londra, 1958, a p. 305).

42. Questa dimensione del principio di efficacia dovrebbe applicarsi in ogni caso, indipendentemente da quale disposizione della Convenzione sia in questione e indipendentemente da quanto alta sia la soglia richiesta dalla disposizione in questione. Si applica ad ogni gradino della scala del grado di gravità della soglia.

IX. Applicabilità o merito?

43. Poiché la sentenza ha constatato che la soglia dell'articolo 3 non è stata raggiunta, avrebbe dovuto respingere il reclamo come inapplicabile e, in particolare, inammissibile ratione materiae, invece di constatare nessuna violazione. La mia opinione è che l'articolo 3 sia applicabile e che vi sia stata una violazione dello stesso.

X. Conclusione

44. In conclusione, vi è stata, a mio avviso, una violazione dell'articolo 3 della Convenzione oltre, naturalmente, a una violazione dell'articolo 8 (per quanto riguarda sia il diritto al rispetto della vita privata che il diritto al rispetto della vita familiare).

45. Avendo constatato che vi è stata una violazione sia dell'articolo 3 che dell'articolo 8, avrei riconosciuto al ricorrente un importo a titolo di danno non patrimoniale a titolo di giusta soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Tuttavia, poiché sono in minoranza, non è necessario per me determinare l'entità dell'importo per tale danno. Con tutto il rispetto, non sono d'accordo con la maggioranza che la constatazione di una violazione dell'articolo 8 costituisca un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non pecuniario che possa essere stato subito dal ricorrente. L'articolo 41 della Convenzione, sulla "giusta soddisfazione", così com'è formulato, non può essere interpretato nel senso che "la constatazione di una violazione di una disposizione della Convenzione" possa costituire di per sé una sufficiente "giusta soddisfazione per la parte lesa", perché la prima è un prerequisito della seconda e non si può prenderle per uguali. Non riconoscere il danno non patrimoniale al ricorrente per la violazione dei suoi diritti dell'articolo 8 e dell'articolo 3 equivarrebbe, a mio avviso, a rendere illusoria e fittizia la protezione di questi diritti. E questo sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte secondo cui la protezione dei diritti umani deve essere pratica ed effettiva e non teorica e illusoria.

 

OPINIONE COMUNE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI KJØLBRO, DEDOV, LUBARDA, HARUTYUNYAN, KUCSKO-STADLMAYER E POLÁČKOVÁ

1. Nel presente caso, abbiamo votato per la constatazione di assenza di violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sottoscrivendo pienamente il ragionamento e il risultato di questa parte della sentenza della Corte. Ma con nostro rammarico e per le ragioni spiegate di seguito, non possiamo sottoscrivere l'opinione dei nostri colleghi che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Allontanamento di uno straniero affetto da una malattia (articolo 3 della Convenzione)

2. Accogliamo con favore questa parte della sentenza della Corte. Troviamo importante che la Grande Camera abbia confermato la giurisprudenza della Corte sull'allontanamento degli stranieri affetti da una malattia, come chiarito nella storica sentenza della Corte in Paposhvili c. Belgio ([GC], n. 41738/10, 13 dicembre 2016), adottata all'unanimità.

3. Nel caso di specie, la Camera non ha applicato - e nemmeno si è impegnata - gli importanti "criteri di soglia" stabiliti in Paposhvili (ibid., § 183; si veda il paragrafo 140 della sentenza). Invece, ha ritenuto fondamentale che il ritorno del ricorrente in Turchia gli avrebbe causato "ulteriori difficoltà", e ha ritenuto che le autorità danesi avrebbero dovuto assicurarsi che al suo ritorno sarebbe stato disponibile un "referente regolare e personale ... adatto alle esigenze del ricorrente" (vedi paragrafi 63 e 64 della sentenza della Camera). Questo non ha tenuto conto del fatto che non vi era alcun rischio imminente di morte del ricorrente e che le cure mediche di cui aveva bisogno, comprese le medicine e le cure psichiatriche, erano disponibili e accessibili per lui in Turchia.

4. In generale, è importante che la Corte non si discosti dai precedenti stabiliti in sentenze precedenti a meno che non vi siano buone ragioni per farlo (si veda, ad esempio, Chapman c. Regno Unito [GC], no. 27238/95, § 70, CEDU 2001-I); e quando la Corte decide di discostarsi dai precedenti, dovrebbe farlo in modo trasparente.

5. Nella presente sentenza, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza in materia di allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri affetti da malattie (si vedano i paragrafi 124-32 della sentenza), confermando che i criteri stabiliti si applicano anche alle malattie mentali (si vedano i paragrafi 137-39 della sentenza), e sottolineando così che sarà solo in "circostanze del tutto eccezionali" che una malattia fisica o mentale potrà servire da ostacolo all'allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato membro.

6. La Corte ha inoltre chiarito che la schizofrenia, anche se può essere qualificata come una grave malattia mentale, non può, in generale, impedire l'allontanamento di uno straniero dal territorio nazionale e non soddisfa, di per sé, i criteri indicati nella sentenza Paposhvili (citata, § 183; si veda il paragrafo 143 della sentenza). Ciò è confermato anche nel caso di specie, dove le circostanze specifiche della situazione del ricorrente non raggiungevano la soglia richiesta (si vedano i paragrafi 144-148 della sentenza).

7. La sentenza della Corte è un'importante conferma della giurisprudenza esistente e noi sottoscriviamo pienamente il ragionamento e il risultato per quanto riguarda questa parte del reclamo del ricorrente.

Espulsione di uno straniero che soffre di una malattia mentale, a seguito di una condanna penale (articolo 8 della Convenzione)

8. Concordiamo con i principi generali enunciati nella presente sentenza (si vedano i paragrafi 181-89 della sentenza). Ma siamo rispettosamente in disaccordo con l'applicazione di questi principi da parte della Corte alle circostanze specifiche del caso in questione (si vedano i paragrafi 190-201 della sentenza) e, di conseguenza, abbiamo votato a favore della constatazione di nessuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

9. Il ricorrente è un "immigrato regolare" e quindi devono esistere "motivi molto seri" perché la sua espulsione sia giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione (si veda il paragrafo 193 della sentenza). A nostro avviso, tali motivi esistevano nel caso di specie.

10. Sulla base della giurisprudenza esistente, la risposta alla domanda se l'espulsione del ricorrente costituisca una violazione dell'articolo 8 della Convenzione dovrebbe essere piuttosto chiara e lineare. L'espulsione di "immigrati regolari" senza "vita familiare" è giustificata a condizione che il reato e la sanzione siano sufficientemente gravi e che lo straniero abbia mantenuto alcuni legami con il paese d'origine, anche se i legami possono essere molto più deboli di quelli con il paese ospitante. Questa posizione è così ben sostenuta dalla giurisprudenza della Corte che non è necessario citare precedenti a titolo di esempio. Essa è stata stabilita in dettaglio dalla Grande Camera nei casi Üner c. Paesi Bassi ([GC], no. 46410/99, CEDU 2006-XII) e Maslov c. Austria ([GC], no. 1638/03, CEDU 2008).

11. I casi in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione hanno riguardato caratteristiche particolari, tra cui: (i) il reato penale era meno grave o la pena meno severa (vedi, ad esempio, Moustaquim c. Belgio, 18 febbraio 1991, serie A n. 193 (una condanna a due anni di reclusione); Ezzouhdi c. Francia, no. 47160/99, 13 febbraio 2001 (una condanna a due anni di reclusione); e Emre c. Svizzera, no. 42034/04, 22 maggio 2008 (un totale di un anno e mezzo di reclusione)); (ii) c'erano circostanze molto speciali (vedi, per esempio, Nasri c. Francia, 13 luglio 1995, Serie A n. 320-B (un richiedente sordomuto totalmente dipendente dalla sua famiglia, con la quale aveva sempre vissuto)), (iii) il richiedente era ancora minorenne al momento della decisione di espulsione (vedi, per esempio, Jakupovic c. Austria, no. 36757/97, 6 febbraio 2003), (iv) il richiedente era minorenne quando i reati sono stati commessi ed erano di natura meno grave, tipici della "delinquenza giovanile" (si veda, ad esempio, Maslov, citato sopra), o (v) il richiedente non aveva mantenuto alcun legame con il paese d'origine (si veda, ad esempio, Bousarra c. Francia, no. 25672/07, 23 settembre 2010).

12. Il ricorrente nel presente caso è un "immigrato stabile" senza una "vita familiare" ai sensi della giurisprudenza della Corte. Egli aveva commesso, da adulto, un reato molto grave, un'aggressione con circostanze altamente aggravanti commessa nell'ambito di un gruppo di persone che ha causato la morte della vittima. Il ricorrente aveva trascorso la maggior parte della sua vita in Danimarca, ma non era molto ben integrato e allo stesso tempo aveva mantenuto legami sociali e culturali con il suo paese d'origine. Questo sarebbe normalmente, secondo la giurisprudenza della Corte, sufficiente a giustificare l'espulsione. A questo proposito, facciamo riferimento all'opinione dissenziente dei giudici Kjølbro, Motoc e Mourou-Vikström allegata alla sentenza della Camera.

13. L'unico aspetto che rende questo caso interessante alla luce dell'articolo 8 della Convenzione è il fatto che il ricorrente soffre di una malattia mentale, la schizofrenia paranoide, ed è stato esentato dalla pena in virtù dell'articolo 16 § 2 del codice penale danese, ma è stato affidato alle cure psichiatriche forensi.

14. Non è la prima volta che la Corte ha dovuto valutare l'allontanamento o l'espulsione di uno straniero affetto da malattie fisiche o mentali. Tali casi sono stati spesso valutati ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 della Convenzione.

15. In nessuna delle precedenti sentenze in cui la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione o ha dichiarato manifestamente infondato il reclamo ai sensi dell'articolo 3, essa ha ritenuto che l'espulsione costituirebbe una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (si veda, ad esempio, Aoulmi c. Francia, no. 50278/99, CEDU 2006-I (estratti); Ndangoya c. Svezia (dec.), no. 17868/03, 22 giugno 2004; e Bensaid c. Regno Unito, no. 44599/98, ECHR 2001-I). Solo in Paposhvili (citato sopra), dove la Corte aveva trovato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ha trovato anche una violazione dell'articolo 8. Ma il ricorrente in quel caso aveva una vita familiare in Belgio, e la sua condizione era in pericolo di vita: soffriva di una malattia molto grave ed è morto prima della pubblicazione della sentenza. In altre parole, il presente caso è la prima volta che la Corte ha constatato che l'espulsione di uno straniero affetto da una malattia mentale costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa di un'interferenza nella sola vita privata, anche se l'espulsione non solleva una questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

16. A nostro avviso, quando l'argomento principale contro l'espulsione è la malattia fisica o mentale di un richiedente, la disposizione centrale è stata e dovrebbe continuare ad essere l'articolo 3 della Convenzione. In generale, l'articolo 8 della Convenzione non fornisce - e non dovrebbe fornire una migliore protezione contro l'espulsione di uno straniero affetto da malattia fisica o mentale rispetto alla protezione fornita dall'articolo 3; altrimenti, si rischia di disattendere e compromettere la giurisprudenza della Corte ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, una pratica che solleva una serie di questioni complesse e molto delicate.

17. In passato, la Corte ha dovuto decidere una serie di casi riguardanti l'espulsione di stranieri a seguito di condanne penali, in cui uno degli aspetti del caso riguardava questioni di salute. Da tali precedenti risulta che la situazione personale di un richiedente, compresa la malattia fisica o mentale, può essere e sarà presa in considerazione nella valutazione della proporzionalità ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si veda, ad esempio, Nasri, citata (richiedente sordomuto); Bensaid, citata (richiedente affetto da schizofrenia); Ndangoya, citata (richiedente affetto da HIV); Emre, citata (richiedente con problemi di personalità e problemi emotivi); e Khan c. Germania, no. 38030/12, 23 aprile 2015 (richiedente malato di mente; la sentenza della Camera è stata rinviata alla Grande Camera, che tuttavia non ha deciso il caso nel merito (cfr. Khan v. Germany (striking out) [GC], no. 38030/12, 21 settembre 2016)).

18. Nella maggior parte dei casi che trattano questioni di salute, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha ritenuto giustificata l'espulsione, a condizione che i criteri di Maslov (si veda Maslov, già citato, § 71) fossero soddisfatti nel caso specifico. La Corte non ha addirittura riscontrato alcuna violazione in un caso in cui il richiedente aveva commesso un reato molto grave ma era stato valutato come penalmente irresponsabile, ma tale sentenza non è diventata definitiva in quanto il caso è stato deferito alla Grande Camera e successivamente annullato (si veda Khan, sopra citata).

19. È solo in circostanze molto eccezionali che le questioni di salute sono state ritenute importanti e decisive per la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione in un caso di espulsione (si veda, ad esempio, in relazione alla vita familiare del ricorrente, Nasri, citato sopra).

20. Tenendo presente la giurisprudenza della Corte come presentata sopra, è pertinente chiedersi su quali basi esattamente la Corte, nel caso di specie, non ha riscontrato alcuna ingerenza nella vita familiare e tuttavia una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, dopo aver constatato alcuna violazione dell'articolo 3. Nei paragrafi seguenti, illustreremo brevemente su quali basi la Corte ha trovato una violazione dell'articolo 8 e anche perché prendiamo le distanze da questo ragionamento che, a nostro avviso, riflette un'evoluzione deplorevole nella giurisprudenza della Corte.

Gli argomenti della Corte per constatare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione

21. La Corte invoca diversi argomenti a sostegno della constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, senza tuttavia individuarne nessuno come decisivo (si vedano i paragrafi 190-202 della sentenza).

22. In primo luogo, la Corte rimprovera all'Alta Corte di non aver effettuato una valutazione approfondita e adeguata di tutti i fattori rilevanti, ritenendo quindi insufficiente il bilanciamento degli interessi effettuato dall'Alta Corte (si vedano i paragrafi 196 e 199 della sentenza).

23. A nostro avviso, ciò non riflette correttamente la valutazione del caso del ricorrente da parte dei giudici nazionali. La questione dell'espulsione è stata valutata a fondo nel contesto del procedimento penale alla luce dei criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte (si vedano i paragrafi 30, 31 e 190 della sentenza), procedimento che si è concluso con una sentenza definitiva e vincolante di espulsione. Il ricorrente avrebbe potuto presentare un reclamo alla Corte in relazione al provvedimento di espulsione del 2009, ma non l'ha fatto, e quindi il procedimento penale non rientra nell'ambito del presente caso (cfr. paragrafi 171 e 190 della sentenza). Il fulcro della valutazione della Corte è, tuttavia, la sentenza definitiva nel procedimento di revoca che si è concluso nel 2015. In tale procedimento, i giudici nazionali non sono stati chiamati a rivalutare l'ordine di espulsione in quanto tale, poiché tale questione è stata decisa con effetto definitivo dalla Corte suprema nel 2009. La questione che i tribunali nazionali dovevano decidere nel procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri era se lo "stato di salute" del richiedente nel 2015 rendeva "definitivamente inappropriata" l'esecuzione dell'ordine di espulsione del 2009. I giudici nazionali hanno effettuato una valutazione dello "stato di salute" del richiedente sulla base di valutazioni mediche aggiornate, dichiarazioni di testimoni, dichiarazioni del richiedente e altre prove ottenute, comprese le informazioni sulla disponibilità e l'accesso ai medicinali e alle cure mediche nel paese d'origine (si vedano i paragrafi 32-67 della sentenza).

24. Può benissimo essere che la maggioranza non sia d'accordo con la valutazione effettuata dai giudici nazionali nel procedimento di revoca, ma è ben altra cosa criticare la valutazione come insufficiente. La Corte lo fa evidenziando una serie di aspetti che a suo parere non hanno ricevuto sufficiente attenzione da parte dell'Alta Corte, ma a nostro avviso si tratta di una critica infondata, per la ragione che non era ciò che i giudici nazionali erano chiamati a valutare nel procedimento di revoca. Inoltre, non c'è alcun supporto nel fascicolo per supporre che il ricorrente, nell'ambito del procedimento di revoca, abbia presentato e fatto affidamento su argomenti che non sono stati valutati e affrontati dai giudici nazionali. Al contrario, egli ha sollevato la questione relativa alla permanenza del divieto di reingresso per la prima volta al termine dell'udienza orale dinanzi alla Grande Camera, in risposta a una domanda posta da un giudice.

25. Pertanto, l'implicazione pratica di questa parte del ragionamento della Corte sembra essere che i tribunali danesi, quando decidono su una richiesta di revoca di un ordine di espulsione ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri, possono dover effettuare una valutazione del caso che va oltre la questione dei problemi di salute e dei successivi cambiamenti della situazione del richiedente.

26. In secondo luogo, la Corte affronta in modo abbastanza dettagliato il primo criterio Maslov, ossia la "natura e la gravità del reato commesso" (si vedano i paragrafi 193-96 della sentenza). La Corte sottolinea che il ricorrente soffriva di una malattia mentale, la schizofrenia paranoide, quando ha perpetrato il reato in questione e che è stato esonerato dai tribunali nazionali dalla pena e condannato al ricovero in cure psichiatriche forensi, cosa che, secondo la Corte, può avere l'effetto di "limitare il peso che può essere attribuito" al primo criterio Maslov (cfr. paragrafo 194 della sentenza).

27. In questo contesto, ricordiamo che il presente ricorso non riguarda il procedimento di espulsione che si è concluso nel 2009 e nel quale i giudici nazionali hanno determinato con effetto definitivo la gravità del reato commesso dal ricorrente, tenendo conto, tra gli altri elementi, della sua malattia mentale, e che era passato in giudicato, ma il procedimento di revoca che si è concluso nel 2015 (vedere i paragrafi 171 e 190 della sentenza).

28. In molti casi, la Corte ha sottolineato la natura e la gravità di alcuni tipi di reati penali e ha ritenuto che essi possano giustificare una risposta ferma, compresi i reati legati alla droga, l'omicidio, la rapina, lo stupro, le aggressioni violente, l'uso di armi da fuoco e il terrorismo. La Corte ha anche sottolineato le precedenti condanne penali e la severità della pena come elementi che possono giustificare una risposta ferma.

29. In casi precedenti, il fulcro del criterio "natura e gravità del reato commesso" è stato la natura del reato, la severità della pena e se il reato è stato commesso da minorenne o da adulto. In alcuni casi, la Corte ha sottolineato che i reati commessi equivalevano alla "delinquenza giovanile", essendo meno gravi, prevalentemente di natura non violenta e commessi da minorenne (si veda Maslov, sopra citato, §§ 72 e 77-83). Ma questi criteri erano basati sull'interesse superiore del minore, che includeva gli obblighi positivi specifici di reintegrazione dello Stato.

30. Nella fattispecie, non vi è dubbio che il reato commesso dal ricorrente in età adulta era, secondo qualsiasi standard, molto grave (aggressione con circostanze altamente aggravanti commessa nell'ambito di un gruppo di persone che ha causato la morte della vittima). Non vediamo perché la questione di una modifica della pena del ricorrente dovrebbe avere un'incidenza così significativa sulla "natura e la gravità del reato commesso". Il diritto dello Stato di adottare misure per la prevenzione del disordine o del crimine non è diminuito dalla malattia mentale dell'imputato.

31. Questa è la prima volta in cui la Corte ha constatato che il fatto che un ricorrente sia stato esentato dalla pena ma condannato al rinvio a cure psichiatriche forensi ha "l'effetto di limitare il peso che può essere attribuito" alla "natura e alla gravità del reato" nel bilanciamento complessivo degli interessi (si veda il paragrafo 194 della sentenza).

32. Inoltre, affermando che "il primo criterio Maslov, con il suo riferimento alla "natura e alla gravità" del reato commesso ... presuppone che il giudice penale competente [nel procedimento di revoca] abbia stabilito se il migrante sistemato ... abbia dimostrato con le sue azioni il livello richiesto di colpevolezza penale" (ibidem), la maggioranza ha introdotto un ulteriore strato alla valutazione del primo criterio Maslov. La novità è che è di carattere soggettivo. Finora la Corte, nel valutare il primo criterio Maslov, "la natura e la gravità del reato", si è concentrata sugli elementi costitutivi oggettivi dei reati. Questo approccio oggettivo si basa sui fini legittimi, il tipo di interessi che lo Stato può legittimamente proteggere ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione, che rientrano ampiamente nella nozione di "ordine pubblico", come indicato nella citazione di Maslov (citato sopra, § 68) al paragrafo 181 della sentenza. In questo senso, la Corte ha chiarito che i reati violenti molto gravi potrebbero giustificare l'espulsione anche se sono stati commessi da un minore (ibid., § 85). Era la gravità oggettiva di tali reati che poteva, secondo la Corte, superare la giovane età dell'autore e persino l'interesse superiore del bambino. Una conseguenza dell'elaborazione del primo criterio Maslov nel presente caso è che esso richiederebbe un esame più dettagliato sia a livello nazionale che europeo.

33. Nell'aggiungere questo elemento soggettivo, senza alcuna spiegazione del perché questo particolare dovrebbe essere preso in considerazione se ce ne sono altri, come, ad esempio, le circostanze scagionanti, la maggioranza è andata molto lontano, non solo perché, come già detto, l'accertamento della colpevolezza penale del ricorrente costituiva parte integrante del procedimento penale, ma anche perché tale questione è stata determinata dai giudici nazionali con effetto definitivo nel 2009 in un procedimento penale che non è stato esaminato dalla Corte nel presente caso.

34. Detto questo, notiamo che la maggioranza si astiene dal qualificare in che misura il fatto che il ricorrente sia stato esentato dalla pena debba avere un peso nella valutazione complessiva di tutti i criteri pertinenti; né la Corte afferma che l'espulsione non può avere luogo nei casi in cui l'imputato risulta essere esentato dalla pena per il fatto che la sua colpevolezza penale era ufficialmente riconosciuta al momento rilevante come esclusa. In altre parole, la mancanza o il grado di colpevolezza penale è un elemento rilevante che deve essere preso in considerazione e deve avere un certo peso nella valutazione complessiva.

35. In terzo luogo, la Corte si basa anche sull'insufficiente valutazione da parte dei giudici nazionali dei cambiamenti rilevanti della situazione personale del ricorrente, in particolare del suo comportamento e della sua salute e del rischio di recidiva (cfr. punti 190, 197, 198, 201 della sentenza).

36. Troviamo questa critica sorprendente e sorprendente. C'era stata una valutazione approfondita e completa della salute del ricorrente, basata su informazioni e prove aggiornate e complete (vedere i paragrafi 32-50 della sentenza).

37. Inoltre, a differenza di quanto la Corte sembra suggerire, c'era stata una valutazione del rischio di recidiva. Il ricorrente era stato condannato al ricovero in cure psichiatriche forensi al fine di "prevenire ulteriori reati" (articolo 68 del codice penale danese; si veda il paragrafo 75 della sentenza), e le autorità nazionali avevano l'obbligo di garantire che la misura non fosse "mantenuta più a lungo e in misura maggiore del necessario" (articolo 72 del codice penale danese; si veda il paragrafo 75 della sentenza). Così, quando il tribunale della città nel 2014 ha deciso di modificare la misura imposta (cfr. paragrafo 57 della sentenza), lo ha fatto sulla base delle disposizioni appena menzionate. In altre parole, il rischio di recidiva faceva parte della valutazione nel procedimento di revoca. È stato proprio grazie agli effetti positivi del trattamento e delle cure fornite nel periodo successivo alla decisione definitiva nel procedimento penale e alla decisione nel procedimento di revoca che la misura è stata modificata.

38. Nella misura in cui il ragionamento della Corte su questo punto può essere inteso nel senso che è importante o decisivo per la valutazione della proporzionalità di un'espulsione il persistere di un rischio di recidiva, dissentiamo rispettosamente. L'espulsione di uno straniero a seguito di una condanna penale può essere finalizzata alla "prevenzione del crimine", ma può anche e nella maggior parte dei casi servirà anche alla "prevenzione del disordine" (si veda Ndidi c. Regno Unito, no. 41215/14, § 74, 14 settembre 2017). In altre parole, un reato può giustificare l'espulsione anche se non vi è alcun rischio di recidiva, purché siano soddisfatti i criteri di Maslov, compreso quello della "natura e della gravità del reato".

39. In quarto luogo, la maggioranza si basa sulla durata del soggiorno del ricorrente e sui suoi legami con la Danimarca (si veda il paragrafo 198 della sentenza).

40. La durata del soggiorno del ricorrente e i suoi legami con la Danimarca sono stati chiaramente presi in considerazione nel procedimento penale conclusosi nel 2009. Certo, la durata del suo soggiorno e la forza dei suoi legami non sono stati espressamente presi in considerazione nel procedimento di revoca che si è concluso nel 2015, in cui l'attenzione si è concentrata sulla questione se vi fossero stati cambiamenti significativi nella situazione del ricorrente dopo il provvedimento di espulsione del 2009, in particolare per quanto riguarda la sua salute.

41. Ciò detto, tra il 2009 e il 2015 non c'erano stati cambiamenti significativi per quanto riguarda la durata del soggiorno del ricorrente e la forza dei suoi legami. L'unica cosa che era cambiata era il passare del tempo, più precisamente sei anni, durante i quali il ricorrente, sulla base della misura imposta nel procedimento penale del 2009, era stato privato della sua libertà e sottoposto a cure. Né il ricorrente, dinanzi alle autorità nazionali o alla Corte, ha affermato che tra il 2009 e il 2015 ci fossero stati cambiamenti significativi a questo riguardo.

42. In quinto e ultimo luogo, la maggioranza fa leva sulla durata del divieto di reingresso e sull'insufficiente valutazione della sua durata (cfr. paragrafi 199, 200 e 201 della sentenza).

43. Non mettiamo in dubbio l'importanza della durata del divieto di reingresso per la valutazione complessiva della proporzionalità dell'espulsione (si veda il paragrafo 182 della sentenza). In alcuni casi la Corte ha ritenuto che un ordine di espulsione, in linea di principio, fosse giustificato ma che la misura fosse sproporzionata a causa della durata del divieto di reingresso (si veda, ad esempio, Yilmaz c. Germania, no. 52853/99, §§ 42-49, 17 aprile 2003; Radovanovic v. Austria, no. 42703/98, §§ 28-38, 22 aprile 2004; e Keles c. Germania, no. 32231/02, §§ 59-66, 27 ottobre 2005). In altri casi, la Corte ha sottolineato che l'ordine di espulsione era una misura sproporzionata, a prescindere dalla limitazione del divieto di reingresso (si veda, ad esempio, Maslov, sopra citata, §§ 98-99).

44. Nel caso di specie, l'ordine di espulsione emesso nel 2009 è stato combinato con un divieto permanente di reingresso in conformità con la legislazione allora applicabile, in base alla quale la durata del divieto di reingresso è stata fissata nella legge sugli stranieri. La maggioranza sottolinea che i tribunali nazionali, nell'ambito del procedimento di revoca, non avevano alcun potere discrezionale, secondo il diritto interno, di rivedere e limitare la durata del divieto imposto (cfr. paragrafo 200 della sentenza). Questo sembra essere incontestabile, ma vale la pena ricordare che i tribunali nazionali non hanno ancora una tale discrezionalità nel contesto di un procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 50 o 50a della legge sugli stranieri.

45. In Danimarca, la durata del divieto di reingresso è decisa nell'ambito del procedimento penale (sezioni 49 e 32 della legge sugli stranieri; si veda il paragrafo 76 della sentenza), e prima della modifica del 2018 della legge sugli stranieri, i tribunali nazionali non avevano alcuna discrezionalità in merito alla durata del divieto di reingresso. Nel 2018 la legge sugli stranieri è stata modificata, concedendo ai tribunali nazionali la possibilità di ridurre la durata del divieto di reingresso (si veda il paragrafo 78 della sentenza). Dalle disposizioni transitorie risulta che la legge del 2018 non si applica nei casi in cui il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, ma, cosa più importante, l'emendamento all'articolo 32 della legge sugli stranieri, che prevede che la durata del divieto di reingresso possa essere abbreviata in determinate situazioni, si applica solo nell'ambito di un procedimento penale in cui i giudici nazionali devono pronunciarsi su un ordine di espulsione (articoli 49 e 32 della legge sugli stranieri). Nei procedimenti di revoca, ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 50a della legge sugli stranieri, i tribunali nazionali possono "revocare l'espulsione" in determinate situazioni, ma i tribunali nazionali non hanno alcuna competenza esplicita per abbreviare o ridurre la durata di un divieto di reingresso.

Come va letta la sentenza della Corte e cosa implica in pratica?

46. Come accennato in precedenza, la Corte si basa su diversi argomenti a sostegno della constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, senza tuttavia identificarne nessuno come decisivo per la sua constatazione.

47. È importante notare che la Corte non ritiene che l'espulsione, o piuttosto il rifiuto di revocare l'ordine di espulsione, abbia costituito di per sé una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, o che il divieto permanente di reingresso abbia di per sé reso la misura sproporzionata. In altre parole, la Corte non ha riscontrato una violazione sostanziale dell'articolo 8.

48. Piuttosto, la Corte ha evidenziato una serie di elementi che, a suo avviso, sono stati valutati in modo insufficiente dai giudici interni nell'esame della proporzionalità dell'ingerenza consistente nel rifiuto di revocare l'ordine di espulsione con l'effetto di rendere esecutivo il divieto permanente di reingresso. In altre parole, la constatazione di una violazione dell'articolo 8 è di natura procedurale. Di conseguenza, la Corte si è astenuta dal prendere posizione su come il caso del ricorrente, qualora egli decidesse di chiedere la riapertura del procedimento interno a seguito della constatazione della Corte, debba essere deciso nel merito.

49. È inoltre importante notare che la Corte si è astenuta dall'indicare misure individuali nel caso di specie, cosa che potrebbe decidere di fare per aiutare lo Stato convenuto a conformarsi alla sentenza della Corte (confrontare Mehemi v. France (no. 2), no. 53470/99, §§ 46-47, ECHR 2003-IV). Pertanto, la Corte non ha indicato che l'ordine di espulsione dovrebbe essere revocato e che il ritorno immediato del ricorrente dovrebbe essere garantito. Né la Corte ha indicato che ci dovrebbe essere una riduzione del divieto di reingresso o una revoca del divieto con effetto ex nunc. Né ha indicato che il procedimento di revoca dovrebbe essere riaperto. Al contrario, la Corte tace su tali questioni, lasciando così all'iniziativa del richiedente la decisione di decidere se chiedere la riapertura del procedimento di revoca e, in caso di tale richiesta, ai giudici nazionali di pronunciarsi in merito. In definitiva, spetterà allo Stato convenuto, sotto il controllo del Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 2 della Convenzione, adottare le misure individuali e generali necessarie per rispettare la sentenza della Corte.

50. A nostro avviso, la sentenza della Corte fornisce un orientamento limitato ai tribunali interni nel caso in cui il procedimento di revoca venga riaperto. I tribunali nazionali potrebbero dover effettuare una valutazione che includa più elementi di quelli che sembrano risultare dalla formulazione dell'articolo 50a della legge sugli stranieri (si veda anche il precedente paragrafo 25). Potrebbero dover valutare una richiesta di revoca dell'ordine di espulsione alla luce di tutti gli aspetti affrontati nella motivazione della Corte, ma non è chiaro quale peso dovrebbero avere i diversi elementi nella nuova valutazione. Di conseguenza, il richiedente non ha alcuna garanzia che l'ordine di espulsione venga revocato. E anche se le autorità nazionali trovassero necessario rimediare alla situazione del ricorrente, un modo per fornire tale rimedio potrebbe essere quello di abbreviare il divieto di reingresso o di revocarlo con effetto per il futuro (ex tunc), a condizione che la legislazione nazionale o una sua interpretazione consentano una tale soluzione. Inoltre, è passato molto tempo dall'esecuzione dell'ordine di espulsione nel 2015, e quindi i giudici nazionali, sulla base di una valutazione aggiornata e globale, non possono ignorare il fatto che il richiedente vive in Turchia dal 2015 e si deve presumere che abbia sviluppato legami ancora più forti con questo paese sia a livello sociale, culturale e linguistico. Inoltre, il richiedente non sarà necessariamente autorizzato ad entrare in Danimarca durante l'elaborazione di un'eventuale richiesta di revoca dell'ordine di espulsione.

Osservazioni conclusive

51. A nostro avviso, la sentenza della Corte rappresenta una deplorevole evoluzione della sua giurisprudenza, fornendo una maggiore protezione agli individui che hanno commesso reati molto gravi e sottolineando la riduzione della colpevolezza penale, aumentando così la protezione dell'individuo a scapito dell'interesse generale della società alla protezione dell'ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità.

52. Le implicazioni pratiche della sentenza della Corte per la situazione concreta del ricorrente sono incerte, ma nei casi riguardanti l'espulsione a seguito di una condanna penale, la sentenza della Corte può in pratica e in generale portare a (i) una valutazione più completa di tutti i criteri Maslov nelle procedure di revoca, (ii) una maggiore attenzione alla questione della diminuzione della colpevolezza penale dovuta alla malattia mentale nella valutazione della natura e della gravità del reato commesso, e (iii) una maggiore attenzione alla durata del divieto di reingresso ai fini della valutazione della proporzionalità di un provvedimento di espulsione a seguito di una condanna penale.