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Esami in ospedale per finalità investigative: necessario l'avviso di farsi assistere dal difensore (Cass. 24096/18)

29 maggio 2018, Cassazione penale

Quando il prelievo di sangue da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari per finalità terapeutica o diagnostica, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato e cioè per finalità investigative, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatterà l'obbligo - sanzionato a pena di nullità - di avvisare della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 marzo – 29 maggio 2018, n. 24096
Presidente Piccialli – Relatore Dawan

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale di Trieste ricorre avverso la sentenza resa il 3 aprile 2017 dalla Corte di appello di Trieste confermativa di quella del Tribunale di Pordenone che aveva assolto R.G. , ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. cod. strada.
2. Verso le 8.30 del (omissis) , il ricorrente, alla guida di autovettura di proprietà di terzi, in corrispondenza di una curva, perdeva il controllo del mezzo che impattava contro un albero e si ribaltava. Accompagnato in ambulanza in ospedale, su espressa richiesta della Polizia Municipale presso la stessa struttura sanitaria, veniva eseguito, previo consenso del R. , il prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico, risultato pari a 1,92 g/l.
3. Con un unico motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme penali.
I Giudici di primo e di secondo grado hanno travisato il contenuto della nota pronuncia delle Sezioni Unite (n. 5396/2015, Rv 263025), così pervenendo ad una soluzione errata sia sul piano giuridico che sul piano logico. La citata sentenza riguarda, a dire del ricorrente, unicamente l’accertamento a mezzo di etilometro, come tale compiuto direttamente dalla polizia giudiziaria, e non già il caso in cui questo avvenga in ospedale sia pur su richiesta della polizia giudiziaria. In tal senso, rileva che l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. grava dell’onere dell’avviso unicamente la polizia giudiziaria e non certo il sanitario che procede al prelievo il quale ha soltanto l’obbligo - stabilito dai protocolli sanitari - di acquisire il consenso dell’interessato. Ribadisce che l’art. 186, comma 5, cod. strada deve essere inteso come norma speciale per le ragioni già espresse negli anzidetti motivi d’appello. La soluzione proposta dalla Corte territoriale urta contro il dato di fatto che il trasporto in ospedale avviene ad opera dei sanitari e che la polizia non è presente (né potrebbe esserlo) alla successiva attività medica finalizzata al prelievo. Prospetta altresì ulteriori problemi d’ordine pratico quale quello del soggetto che, giunto in ospedale privo di conoscenza, subisca il prelievo ematico a seguito di richiesta della polizia giudiziaria: in tal caso, l’avviso, che ha natura recettizia, non potrebbe mai essere dato sicché ne deriverebbe l’impunità proprio per coloro che maggiormente mettono a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.
3.1. La doglianza involge anche il termine entro il quale deve essere eccepita la nullità generale a regime intermedio scaturita dal mancato avviso, condividendo egli la conclusione cui è pervenuta una pronuncia della Suprema Corte (Sez. 3, n. 41063/2015), successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, ove si afferma che detta nullità va eccepita, secondo la previsione dell’art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione.
Il ricorrente P.G. sostiene, pertanto, che la tesi fatta propria dalla Corte territoriale sia tutt’altro che pacifica, posto che, nel caso in esame, il primo atto rilevante sarebbe la notifica dell’avviso ex art. 415 bis codice di rito mentre l’eccezione in questione venne formulata successivamente.
4. Il difensore di R.G. ha presentato, in data 13 marzo 2018, una memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., in cui, richiamando le condivise argomentazioni della sentenza della Corte di appello, sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso del Procuratore generale di Trieste.
4.1. Precisa che il motivo sulla tardività dell’eccezione di nullità è inammissibile poiché il Procuratore generale non lo aveva proposto nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. La natura degli accertamenti esperiti ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada, nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza, sotto il profilo del loro valore probatorio allorché vengano espletati a seguito di richiesta degli organi di polizia.
Com’è noto, l’accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato

  • direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione (c.d. etilometro), oppure
  • mediante le procedure cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame dei liquidi biologici.

Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è - anche di recente stabilito che sussiste l’obbligo di previo avviso all’indagato coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (cfr. sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Rv. 268885; n. 53293 del 27/09/2016, Rv.268690; sez. F. n. 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728).
Tale indirizzo deve qui essere ribadito.
3. Il diritto di difesa costituisce la ratio dell’obbligo disciplinato dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 356, cod. proc. pen., in ordine al quale si rinvia all’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi).
Ove, come nel caso di specie, l’esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr., in termini, sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Tolazzi).
In tale ipotesi, la polizia giudiziaria si avvale di una facoltà espressamente attribuita dalla legge. L’art. 348 co. 4, cod. proc. pen. prevede infatti che "la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”, precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015 c.c (dep. 12/02/2016), Rv. 266267).
In caso di incidente stradale, la polizia giudiziaria, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità, con riferimento alle condotte descritte dall’art. 186 cod. strada, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni organizzative, di non procedere con l’esame spirometrico ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali che tra i suoi diritti vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto (cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606; sez. 3 n.23697 dell’01/03/2016, Rv. 266825). La necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito (esame spirometrico o clinico) ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria.
L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sussisterà, pertanto, non solo nel caso - del tutto pacifico - in cui la polizia giudiziaria proceda all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, ai sensi dell’art. 186 comma 4, cod. strada, ma anche in quello in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ex art. 186 comma 5, allorché il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale sia sottoposto a cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta della polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. (cfr. sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017).
Una soluzione di segno contrario, quale quella prospettata dal PG ricorrente, significherebbe ammettere la possibilità che, in taluni ambiti del diritto penale, possano essere compresse le garanzie difensive che il codice di rito prevede in ogni caso in cui emergano a carico di un soggetto indizi di reato.
4. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Trieste è pienamente allineata ai principi sinora esposti. Essa ribadisce che l’accertamento del tasso alcolemico non era stato svolto nell’ambito di protocolli medici, per un’autonoma valutazione dei sanitari in ordine ad esigenze diagnostiche e terapeutiche, ma esclusivamente in esecuzione della specifica richiesta pervenuta dalla polizia giudiziaria ex art. 186, comma 5, sul presupposto dell’esistenza di indizi, a carico del R. , del reato di guida in stato di ebbrezza.
È, pertanto, del tutto corretta la conclusione, assunta dalla sentenza della Corte di appello di Trieste, che il controllo espletato dai sanitari avesse finalità investigativa e non terapeutica, considerato altresì che non è emerso, né è stato allegato, che il soggetto, nell’occorso, sia stato sottoposto ad esami clinici o di altra natura correlati ad indagini diverse rispetto alla verifica alcolemica e tossicologica.
5- Infondata è altresì la doglianza del ricorrente sulla intempestività dell’eccezione di nullità generale a regime intermedio conseguente al mancato avviso. La più volte citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5396/2015 ha, sul punto, enunciato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide: La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.