In tema di spaccio, a fronte di una vasta mole di intercettazioni ("droga parlata") senza riscontro (sequestri, identificazione di acquirenti finali, riscontro in concreto delle somme trasferite, ..) è richiesta la giudice un rigoroso onere motivazionale.
E' ben possibile che le indagini siano state condotte in modo approfondito e non abbiano ottenuto riscontri obiettivi a causa di circostanze fortuite, così come è possibile che siano state condotte in modo inadeguato e quindi fallendo nella acquisizione di dati obiettivi che avrebbero potuto essere cristallizzati procedendo in modo più professionale. La motivazione delle sentenze di merito, tuttavia, deve consentire di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito.
Cassazione penale Sez. III,
Sent., (ud. 11/02/2015) 20-03-2015, n. 11655
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.S. N. IL (OMISSIS);
S.V. N. IL (OMISSIS);
S.L. N. IL (OMISSIS);
C.G. N. IL (OMISSIS);
D.M.A. N. IL (OMISSIS);
L.P.A. N. IL (OMISSIS);
L.A. N. IL (OMISSIS);
M.A. N. IL (OMISSIS);
P.C. N. IL (OMISSIS);
V.T. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1605/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per N.S. per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con rinvio per gli altri ricorrenti;
Udito il difensore Avv. Stroscio Salvatore, presente in proprio e quale sost. proc. dell'avv. Silvestro Salvatore e avv. Traina Camillo che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Il GUP del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, condannava in data 14.6.2012:
1) N.S., riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 5000 di multa, con i doppi benefici di legge, in relazione all'imputazione che segue:
19. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente non meglio identificata ("sigarette", "CD"), da consegnare a P.D.. In (OMISSIS);
2) S.V. esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, con la continuazione tra i reati, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione in relazione all'imputazione che segue:
81. (in concorso con D.M.A., C.G., L.V., M.A., L.A., A. L., I.M., V.T., L.P.A., P.C.): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze: D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori.
Lo.Vi., M.A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M. A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M.A. e L. A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I. M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D. M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V.. V.T., L.P. A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M.A. e L. A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
85. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente non meglio identificata, ricevendola da C.G. ed I.M. e corrispondendo a costoro, a titolo di pagamento parziale, la somma di circa 850 Euro, inviata a C.G. tramite vaglia postale. In (OMISSIS).
87. art. 81 c.p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver detenuto a fini di spaccio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "batteria di pentole" ("qualche batterìa ce l'hai fatta vendere"), ricevendola da C.G. a fronte di un corrispettivo non determinato. In (OMISSIS), in data anteriore al (OMISSIS).
96. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata e consegnatagli da D.M.A., M.A. a (OMISSIS), con l'ausilio e l'intermediazione di C. G.. In (OMISSIS).
1OO. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver ceduto sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata ad un tale Ma., sostanza ritenuta da costui di scarsa qualità. In luogo sconosciuto, in data anteriore al (OMISSIS).
Il GUP di Messina, sempre all'esito di giudizio abbreviato, in data 24.9.2012, condannava:
3) P.C., esclusa in relazione al capo 81) della rubrica l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, ritenuta la continuazione tra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione E MULTA, in relazione all'imputazione che segue:
81. (con D.M.A., C.G., Lo.
V., M.A., L.A., A.L., I.M., V.T., L.P.A., S.V.): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit.
D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze: D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M. A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M. A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V..
V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M. A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
102. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente non meglio identificata, in precedenza acquistata dai soggetti di cui sopra, impegnandosi a pagare a costoro, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 Euro, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaglia, sostanza stupefacente ritenuta di scarsa qualità. In (OMISSIS).
4) A.L., concessegli le circostanze attenuanti genetiche equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni otto e mesi due di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni:
81. (con D.M.A., C.G., Lo.
V., M.A., L.A., P.C., I.M., V.T., L.P.A., S.V.): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit.
D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze: D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M. A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M. A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V..
V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M. A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
94. art. 73 cit. D.P.R. per avere ceduto sostanza stupefacente non meglio identificata a D.M.A. e M.A., che provvedevano a trasportare tale sostanza da (OMISSIS).
5) C.G., qualificato il reato al capo 81 con riferimento all'art. 74, comma 2, cit. D.P.R. ed esclusa l'aggravante di cui al comma 3, ritenuta la continuazione tra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di anni sette e mesi due di reclusione in relazione all'imputazione che segue:
81. (con D.M.A., S.V., Lo.
V., M.A., L.A., A.L., I.M., V.T., L.P.A., P. C.): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze:
D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.
V., M.A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A. L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M. A., M.A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V.. V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M.A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS) fino all'agosto.
84. (con I.M.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per aver ceduto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente, non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "piatti, pentole", a S.V., trasportando tale sostanza da (OMISSIS) fino a (OMISSIS) e consegnandola a costui, successivamente ricevendo dal S., a titolo di pagamento parziale, la somma di circa 850,00 Euro, inviata a C.G. tramite vaglia postale. In (OMISSIS).
86. artt. 110 e 81 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per aver ceduto, in concorso con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "batterie di pentole" ("qualche batteria ce l'hai fatta vendere"), a S.V., trasportando tale sostanza da Messina fino a (OMISSIS) e consegnandola a costui, a fronte di un corrispettivo non determinato.
In (OMISSIS), in data anteriore al (OMISSIS).
95. (in concorso con D.M.A., M.A., L. A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da A.L. a (OMISSIS), successivamente materialmente trasportata da D.M.A. e M.A. in Sicilia, (OMISSIS) e poi consegnata a S.V. a (OMISSIS), con l'ausilio e l'intermediazione di C.G.; L.A. partecipando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In (OMISSIS).
6) D.M.A. qualificato il reato al capo 81. con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 ed esclusa l'aggravante di cui al comma 3, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni dieci di reclusione in relazione all'imputazione che segue:
81. (con C.G., S.V., Lo.
V., M.A., L.A., A.L., I.M., V.T., L.P.A., P. C.): art. 74, commi, 2 e 3 cit. D.P.R. per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze:
D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione (escluso, vedi sopra), impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M.A., L. A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M. A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M.A. e L. A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I. M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D. M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V.. V.T., L.P. A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M.A. e L. A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
88. (in concorso con M.A., L.A.: art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro diretta disponibilità, nonchè offerto in vendita a D.L.S., sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 Euro sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da M.A. e L. A. in (OMISSIS). In (OMISSIS).
89. art. 73 cit. D.P.R. per avere ceduto a V.T. sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, risultata di scarsa qualità. In luogo sconosciuto, in data anteriore al (OMISSIS).
91. (in concorso con M.A., L.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stupefacente materialmente reperita da D.M.A. sul mercato napoletano ("ho un pò di cose disponibili" ... 44 ..."), successivamente destinata ad essere trasportata da (OMISSIS).
92. (in concorso con M.A., L.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello inizialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da M. A. e L.A. in (OMISSIS), anche per conto di D. M.A.. In (OMISSIS).
93. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato ad un soggetto rimasto sconosciuto ("sai perchè ... l'altro giorno io gli ho dato un'altra ad uno ..."). In (OMISSIS) in data anteriore al (OMISSIS).
95. (in concorso con M.A., L.A., C. G.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da A.L. a (OMISSIS), successivamente materialmente trasportata da D.M.A. e M.A. in Sicilia, (OMISSIS) e poi consegnata a S.V. a (OMISSIS), con l'ausilio e l'intermediazione di C.G.; L.A. partecipando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In (OMISSIS).
98. art. 73 cit. D.P.R. per avere ceduto a L.P.A., sostanza stupefacente non meglio identificata, in quantitativo pari a "tre" ("tre ne ho preso ..."). Fra (OMISSIS).
101. (in concorso con M.A., L.A., L. P.A. e con Lo.Vi.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di L.P.A., ceduto a P.C. sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da costui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 Euro, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaglia. In (OMISSIS).
7) L.P.A., ritenuta la continuazione tra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche, ad anni sei di reclusione in relazione all'imputazione che segue:
81. (in concorso con D.M.A., C.G., S.V., Lo.Vi., M.A., L.A., A.L., I.M., V. T., P.C.): art. 74, commi 1, 2 e 3 cit. D.P.R. per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze: D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M. A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M. A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V..
V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M. A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra Napoli, (OMISSIS).
97. art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "cinquanta pantaloncini", cedutagli da D.M.A., che provvedeva a trasportare tale sostanza da (OMISSIS) e a consegnarla a costui. In (OMISSIS).
8) M.A., esclusa, in relazione al reato di cui ai capò 81) della rubrica, l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 cit. D.P.R. ritenuta la continuazione, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni:
81. (con L.P.A., D.M.A., C.G., S.V., L.V., L.A., A.L., I.M., V.T., P. C.): art. 74, commi 1, 2 e 3 cit. D.P.R. per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze:
D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione (escluso, vedi sopra), impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M.A., L. A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M. A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M.A. e L. A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I. M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D. M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V.. V.T., L.P. A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M.A. e L. A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
88. (in concorso con D.M.A. e L.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro diretta disponibilità, nonchè offerto in vendita a D.L.S., sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 Euro sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da M.A. e L. A. in (OMISSIS). In (OMISSIS).
91. (in concorso con D.M.A. e L.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stupefacente materialmente reperita da D.M.A. sul mercato napoletano ("ho un pò di cose disponibili" ... 44 ..."), successivamente destinata ad essere trasportata da (OMISSIS).
92. (in concorso con D.M.A. e L.A.: art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello inizialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da M. A. e L.A. in (OMISSIS), anche per conto di D. M.A.. In (OMISSIS).
95. (in concorso con D.M.A., L.A., C. G.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da A.L. a (OMISSIS), successivamente materialmente trasportata da D.M.A. e M.A. in Sicilia, (OMISSIS) e poi consegnata a S.V. a (OMISSIS), con l'ausilio e l'intermediazione di C.G.; L.A. partecipando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In (OMISSIS).
101. (in concorso con D.M.A., L.A., L.P. A. e con Longobardi Vincenzo): art. 110 c.p. , art. 73 cit.
D.P.R. per avere, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di L.P.A., ceduto a P.C. sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da costui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 Euro, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaglia. In (OMISSIS).
9) L.A., esclusa in relazione al capo 81 l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 e la recidiva in contestazione, con la continuazione tra i reati, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni:
81. (con L.P.A., D.M.A., C.G., S.V., L.V., M.A., A.L., I.M., V.T., P. C.): art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze: D.M. A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.Vi., M. A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A.L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M.A., M. A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V..
V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M. A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
88. (in concorso con D.M.A. e M.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro diretta disponibilità, nonchè offerto in vendita a D.L.S., sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 Euro sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da M.A. e L. A. in (OMISSIS). In (OMISSIS).
91. (in concorso con D.M.A. e M.A.): att. 110 c.p., art. 73 cit. D.P.R. per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stupefacente materialmente reperita da D.M. A. sul mercato napoletano ("ho un pò di cose disponibili" ...
44 ..."), successivamente destinata ad essere trasportata da (OMISSIS).
92. (in concorso con D.M.A. e M.A.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello inizialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da M. A. e L.A. in (OMISSIS), anche per conto di D. M.A.. In (OMISSIS).
95. (in concorso con D.M.A., M.A., C. G.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da A.L. a (OMISSIS), successivamente materialmente trasportata da D.M.A. e M.A. in Sicilia, (OMISSIS) e poi consegnata a S.V. a (OMISSIS), con l'ausilio e l'intermediazione di C.G.; L.A. partecipando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In (OMISSIS).
101. (in concorso con M.A., D.M.A., L. P.A. e con Lo.Vi.): art. 110 c.p. , art. 73 cit. D.P.R. per avere, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di L.P.A., ceduto a P.C. sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da costui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 Euro, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaglia. In (OMISSIS).
10) V.T., esclusa, in relazione al reato di cui ai capo 81) della rubrica, l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, ritenuta la continuazione tra i reati e concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione.
81. (in concorso con L.P.A., D.M.A., C.G., S.V., Lo.Vi., M.A., A.L., I.M., L. A., P.C.): art. 74, commi 1, 2 e 3 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di (OMISSIS) e la provincia di (OMISSIS) ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonchè allo spaccio al minuto di tali sostanze:
D.M.A. e C.G., in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. Lo.
V., M.A., L.A., collaboravano nell'attività di spaccio e D.M.A., si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di D.M.A.. A. L. riforniva regolarmente di sostanza stupefacente D.M. A., M.A. e L.A.. C.G. (oltre al ruolo di cui sopra) ed I.M. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS) o su altre piazze, come quella di (OMISSIS), dove rifornivano S.V.. V.T., L.P.A., P.C. si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da D.M.A., M.A. e L.A. e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di (OMISSIS). Fra (OMISSIS).
90. art. 73 cit. D.P.R. per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, risultata di scarsa qualità, ricevuta da D.M.A.. In luogo sconosciuto, in data anteriore al (OMISSIS).
2. La Corte di Appello di Messina, in data 14.11.2013, in parziale riforma di entrambe le sentenze suvviste, rideterminava le pene in:
- anni cinque e mesi sei di reclusione per S.V. (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. - 1/3 ex art. 62 bis c.p. + mesi 11 di recl. ex art. 81 cpv. c.p. - di cui mesi 2 di recl. per il capo "100" e mesi 3 di recl. per ciascuno degli altri reati - ridotta di 1/3 per il rito);
- anni cinque di reclusione per C.G. (p.b. per il capo "81" anni 10 di recl. ridotta ad anni 6 e mesi 9 di recl. ex art. 62 bis c.p. + mesi 9 ex art. 81 cpv. c.p. - pari a mesi 3 per ciascun reato - ridotta di 1/3 per il rito);
- anni nove di reclusione per D.M.A. (p.b. per il capo "81" anni 11 e mesi 6 di recl. + anni 2 di recl. ex art. 81 cpv. c.p. pari a mesi 3 per ciascuno reato - ridotta di 1/3 per il rito);
- anni otto e mesi due di reclusione per L.A. (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. + armi 1 e mesi 3 di recl. ex art. 81 cpv. c.p. - pari a mesi 3 per ciascuno reato - ridotta di 1/3 per il rito);
- anni cinque e mesi dieci di reclusione per M.A. (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. ridotta ad anni 7 e mesi 6 ex art. 62 bis c.p. + mesi 9 ex art. 81 cpv. c.p. - pari a mesi 3 per ciascun reato - ridotta di 1/3 per il rito);
- anni quattro e mesi otto di reclusione per L.P.A., P.C. e V.T. (p.b. per il capo "81" anni 10 di recl. ridotta ad anni 6 e mesi 9 di recl. ex art. 62 bis c.p. + mesi 3 ex art. 81 cpv. c.p. - 1/3 per il rito), con conseguente sostituzione, in favore dei medesimi, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque, e revoca della pena accessoria dell'interdizione legale.
Confermava nel resto le sentenze impugnate.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1:
1. N.S., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva;
- Violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica ex art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. , comma 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione circa il raggiungimento della prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di qualità e/o quantità imprecisate, oggetto dell'imputazione.
Il giudice di primo grado sarebbe approdato al giudizio di responsabilità su una serie di intercettazioni e sms, il cui tenore era stato ritenuto sufficiente a fondare il convincimento che riguardassero un traffico di stupefacenti, nonostante gli interlocutori avessero sempre discusso di "ed" e "sigarette", senza mai fare alcun riferimento a droga o a terzi acquirenti della sostanza.
Con il primo motivo di appello il ricorrente aveva denunciato l'esistenza di un clamoroso vuoto probatorio, non essendo mai stati fatti appostamenti, perquisizioni, sequestri di droga o individuazione di acquirenti, affine di corroborare i sospetti derivanti dalle intercettazioni.
Del resto proprio per tale motivo, l'imputazione formulata a carico del N. sarebbe stata oltremodo vaga, rimanendo indefinita sia la quantità che la qualità dello stupefacente.
La sentenza di appello si sarebbe limitata a respingere, con affermazioni meramente assertive, una questione sussidiaria sollevata con il secondo motivo di gravame, relativa alla configurabilità del cosiddetto consumo di gruppo, mentre avrebbe eluso del tutto la trattazione della doglianza principale, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderire alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
2. S.V., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva:
a. Violazione di legge e motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 c.p.p. , lett. b) c) d) ed e).
La Corte di merito si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni del primo giudice, senza tener conto dei rilievi mossi in appello.
La mancata risposta del giudice di secondo grado circa la portata decisiva di risultanze probatorie acquisite al processo inficerebbe la completezza e la coerenza logica della sentenza a causa della mancata verifica tra il materiale probatorio esistente e il contenuto della pronuncia.
Ancora, il ricorrente evidenzia il mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
L'impianto argomentativo non sarebbe stato esplicitato in maniera compiuta: la motivazione risulterebbe soltanto apparente, in quanto la Corte distrettuale si sarebbe limitata a esaltare vuote clausole di stile, che si porrebbero in contrasto con la logica e le massime di esperienza, oltre che con le serene emergenze processuali, limitandosi ad affermare che "ancora una volta non può che rilevarsi la esaustività delle argomentazioni sulle quali si fonda il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP".
b. Capo 81 - violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 c.p.p. , lett. b) c) d) ed e) in relazione alla fattispecie associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
La ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza impugnata sarebbe priva di originalità e apparirebbe pretestuosa e fuorviante, senza tener conto del contesto storico e personale in cui le conversazioni sono state captate.
In particolare rileva che le conversazioni attenzionate e ritenute rilevanti, avrebbero un contenuto fortemente equivoco, già oggetto di diverse interpreta-zioni nel corso delle indagini.
Dall'analisi di una semplice frase, estrapolata da un discorso più ampio, rispetto al quale non è possibile avere contezza del contesto in cui si inserisce, non si può attribuire quella pregnanza necessaria per farla assurgere al rango di prova, che deve, da sola, legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Certamente, continua il ricorrente, la condotta enucleabile dal contenuto delle conversazioni intercorse alle ore 12,02 del 16.6.07 e alle ore 10,29 del successivo 7 giugno tra il coimputato C. e il ricorrente non può essere sussunta nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit. D.P.R..
Ancora il ricorrente non avrebbe mai avuto contatti con soggetti diversi dal C. e, soprattutto, non ne avrebbe mai avuti con la D.M.. Proprio a quest'ultima farebbe riferimento la sentenza per ritenere il S. un associato. Dall'analisi dell'apparato argomentativo offerto della sentenza di primo grado, si coglierebbe come la formulazione di responsabilità in ordine al reato associativo, sia rimesso all'esclusivo accertamento delle singole condotte sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 cit. D.P.R..
Difetterebbe anche la prova sulla ripartizione dei ruoli e la consapevolezza di far parte di una struttura organizzata.
Proprio l'analisi delle modalità esecutive dei singoli episodi non permetterebbe di individuare momenti di cointeressenza tra soggetti agenti rilevanti sotto il profilo associativo.
Nel periodo oggetto di indagine, sarebbe emersa solo una attività di detenzione e, in parte, di cessione di stupefacenti di tipo leggero posta in essere in maniera quasi esclusiva dal ricorrente, senza che le intercettazioni abbiano delineato un saldo e continuativo legame tra i vari soggetti con i quali lo stesso, di volta in volta si relazionava.
Ribadisce il ricorrente che le argomentazione della sentenza per ritenere provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, si limiterebbero ad esaltare la conoscenza delle potenzialità del S. da parte della D.M., senza spiegare in forza di quale fatto o comportamento il S. abbia acquistato la volontà e consapevolezza della condotta criminale plurisoggettiva, che integra il reato associativo in questione (A pag. 8 del ricorso il difensore parla di un tale B., estraneo alla vicenda).
c. violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 c.p.p. , lett. b) c) d) ed e) in relazione alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e art. 73, comma 5.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6 cit. D.P.R. perchè i reati commessi si sarebbero tradotti in compravendite di droga di significativo valore commerciale e con il coinvolgimento di minori.
In realtà proprio i modesti volumi di spaccio e le difficoltà di reperire la sostanza stupefacente non permetterebbero di individuare quella stabilità tipica del rapporto associativo.
Tutti i fatti descritti nei capi di imputazione andavano sussunti invece, secondo il ricorrente, nella fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
3. A.L. e 4. P.C., con unico ricorso, a mezzo de loro difensore di fiducia, deducevano:
a. Violazione degli artt. 606 ed 8 cod. proc. pen..
Le sentenze avrebbero rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con una motivazione poco convincente.
A.L. non si sarebbe mai allontanato da (OMISSIS), limitandosi ad intrattenere rapporti con la coimputata D.M. A. che viaggiava da (OMISSIS) verso la Sicilia e con M. A..
In realtà, ad avviso dei ricorrenti, la competenza territoriale sarebbe stata determinata dal fatto che le indagini sono state svolte dalle forze dell'ordine di (OMISSIS).
I ricorrenti impugnano l'avvenuta contestazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per una singola fornitura di stupefacenti con un quantitativo che rientrava nei parametri del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, desumibile dalle polemiche conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe una qualità scadente di modesto valore economico.
La responsabilità dell' A. a capo di un sodalizio sarebbe specificata al capo 94 della rubrica di 1 grado, cioè di aver consegnato a (OMISSIS), in data (OMISSIS), un quantitativo di stupefacente, di qualità e quantità non precisata, a D.M. A. e M.A. che da (OMISSIS) la trasportavano a (OMISSIS) dove poi l'avrebbero spacciata ai coimputati siciliani.
Non emerge dalle intercettazioni che l' A. conoscesse altri, oltre la D.M. e la M..
Pertanto la competenza per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico era quella del Tribunale di Napoli.
b. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 1 cod. pen. e art. 649 cod. proc. pen. combinato con l'art. 533 cod. proc. pen. , riferiti all'art. 74 cit. D.P.R..
Ai ricorrenti sarebbe stata contestata un'unica condotta. Non sarebbe quindi plausibile che la monocondotta consenta di contestare tanto lo spaccio, quanto l'associazione finalizzata al narcotraffico.
I ricorrenti deducono gli elementi per cui non è ipotizzabile il reato di associazione.
Rilevano, infine, che se viene utilizzato un fatto per contestare la violazione dell'art. 73, non può utilizzarsi lo stesso fatto per contestare la violazione ex art. 74.
A carico del P. vi sarebbe soltanto una presunzione di essere debitore per aver acquistato dello stupefacente ed il contenuto delle captazioni di una sola fornitura valeva tanto per contestare l'acquisto ai fini di spaccio quanto per contestare il reato di associazione finalizzata al narcotraffico.
Anche a carico dell' A. veniva utilizzata una intercettazione, dove discuteva con la D.M. del pagamento, come prova della compartecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico.
Nelle intercettazioni si farebbe sempre riferimento ad una unica fornitura. Non vi sarebbe, nel caso di specie, quella sistematicità delle cessioni necessaria per configurare un narcotraffico.
Per quanto riguarda il P., inoltre, questi non avrebbe mai avuto contatti con la D.M.. Quest'ultima per contattarlo si sarebbe rivolta al P. che le avrebbe dettato il numero di telefono, per lei introvabile.
La sentenza impugnata non spiegherebbe l'esistenza di una condotta plurioffensiva. La stessa sentenza affermerebbe l'esistenza di più condotte, ma ne descriverebbe sempre e soltanto una. Pertanto mentre a carico di A. esisterebbero solo sospetti, addirittura a carico di P. esisterebbe la prova contraria.
c. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 49, 56 e 115 cod. pen. (per P.) anche con riferimento alla meno grave violazione dell'art. 73, comma 5 che comporta anche la subordinata riduzione della ritenuta ipotesi associativa nella violazione dell'art. 74, comma 6.
La condotta ipotizzata come reato, relativa ad un unico episodio di spaccio, ad opera di tre persone, di una sostanza inidonea al commercio al minuto, che tutti gli acquirenti volevano restituire, non sarebbe punibile, trattandosi di reato di pericolo, represso solo se l'acquisto posto in essere insidia la salute pubblica.
Le intercettazioni stesse costituirebbero la prova di un reato di spaccio non riuscito, ovvero di un tentativo impossibile per inidoneità della merce da spacciare sprovvista di quel principio attivo che avrebbe dovuto renderla drogante.
Pertanto, il reato sarebbe stato impossibile, ovvero l'azione era inoffensiva ed incapace di nuocere.
La valutazione contenuta nell'impugnata sentenza divergerebbe dalla realtà dei fatti.
L'unico elemento da valutare sarebbe costituito dalle intercettazioni che alluderebbero ad un tentativo di spaccio di una droga tanto scadente che veniva respinta da tutti.
Si tratterebbe di droga "parlata", mai sequestrata, nonostante le intercettazioni.
In definitiva, sarebbe stato fondato un reato di associazione su delle discussioni che dimostrerebbero il desiderio degli acquirenti di restituire la merce alla D.M. e le difficoltà dell' A. a riscuotere il credito che avrebbe dovuto lucrare dalle transazioni.
Pertanto, o si tratterebbe di un tentativo di spaccio reso impossibile dallo scarso principio atto contenuto nella droga, o si tratterebbe di sostanza totalmente inidonea all'uso cui era destinata.
Nel caso si trattasse d'inidoneità per modesto principio attivo, risponderebbero coloro che operavano le singole cessioni, mentre coloro che le ricevevano nella convinzione che si trattasse di sostanza idonea allo spaccio, non risponderebbero di nulla.
Tutt'al più, in tale ultimo caso si tratterebbe solo di cessioni perseguibili ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche l'ipotesi associativa contestabile solo a chi effettuava la cessione di droga non drogante, sarebbe quella autonoma dell'art. 74, comma 6.
Chiedono, pertanto, l'annullamento, anche senza rinvio, della sentenza impugnata.
5. C.G., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva:
a. Violazione dell'art. 74, comma 2 cit. D.P.R. e dell'art. 192 c.p.p. , comma 2 in relazione all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e) - inosservanza o erronea applicazione della legge penale - motivazione apparente contraddittoria e/o illogica.
Il ricorrente riporta integralmente la censura proposta in appello alla condanna irrogata per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dalla sentenza di primo grado.
I giudici di appello avrebbero disatteso le specifiche doglianze difensive con motivazione mancante o apparente, laddove non sia ravvisabile il vizio di contraddittorietà e/o illogicità.
La difesa avrebbe dedotto, infatti: a) il limitatissimo arco temporale, inferiore a due mesi, in cui la figura del C. sarebbe suscettibile di valutazione in termini di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza della cosiddetta affectio societatis, intesa nella accezione giurisprudenziale più restrittiva; b) la circostanza che nella quasi totalità delle intercettazioni il C. viene soltanto menzionato da terzi, in termini del tutto negativi, e non compare in prima persona; c) l'antinomia tra il ruolo attribuito al C. in seno all'associazione nel capo di imputazione 81 e la insussistenza di condotte di spaccio a suo carico, leggibili in chiave associativa.
Nello spazio dedicato, nella sentenza impugnata, alla posizione del ricorrente sarebbero palesi la ridondanza, le espressioni tautologiche e autoreferenziali che determinerebbero la mera apparenza e la mancanza di motivazione a fronte degli specifici rilievi difensivi.
Vi sarebbe un continuo richiamo alla sentenza di primo grado, inidoneo a superare il denunciato vizio.
Ritiene, ancora, il ricorrente che parlare di vicendevole supporto tra soggetti, che si raccordano tra loro, senza intralciarsi o al contrario adoperandosi a vantaggio l'uno dell'altro, per affermare che sussiste un'associazione e che colui che opera secondo questi schemi è un associato, attribuendo tale figura al C., alla luce del tenore delle conversazioni indicate nei motivi di appello, che dimostrerebbero il contrario, integrerebbe, il vizio di motivazione illogica e/o contraddittoria.
b. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e dell'art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e) - inosservanza o erronea applicazione della legge penale - motivazione apparente contraddittoria e/o illogica.
Il ricorrente deduce di aver invocato, in via subordinata, la riqualificazione del ritenuto sodalizio criminoso nella fattispecie incriminatrice autonoma individuata all'art. 74, comma 6 cit. D.P.R..
Le ragioni addotte dalla Corte distrettuale si limiterebbero a richiamare apoditticamente la sentenza di primo grado, omettendo di prendere atto che il dato ponderale relativo allo stupefacente venduto al consumatore è il criterio cardine in forza del quale qualificare la condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6 sopra citato.
Si opererebbe, invece, un'evidente confusione con il momento dell'approvvigionamento della sostanza, che non può essere individuato quale discrimen tra le due fattispecie associative.
In fine l'argomento della capacità dell'associazione di saturare il mercato in tempi rapidi sarebbe incompatibile con il paradigma normativa del D.P.R. n. 309 dl 1990, art. 74, comma 6.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
5. D.M.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva:
a. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e in relazione all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e).
La condotta contestata alla ricorrente non integrerebbe gli estremi di una partecipazione ad una consorteria criminosa rilevante D.P.R. n. 309 del 1990 , ex art. 74.
Gli unici contatti della D.M. con altri coimputati, sarebbero quelli con C. e L.P., soggetti tossicodipendenti, accomunati alla stessa dalla ricerca di sostanza stupefacente di tipo leggero da destinare ad uso personale.
Le conversazioni intercettate darebbero atto di tale stato di tossicodipendenza e registrerebbero una modestissima attività di spaccio, posta in essere dall'imputata in concorso con i compagni di sventura, la fine di ricavare il minimo necessario per procacciarsi l'indispensabile per il loro fabbisogno personale.
Sarebbe indimostrata l'esistenza della associazione finalizzata al narcotraffico e la partecipazione della D.M. alla stessa.
I giudici di merito non avrebbero individuato nè il ruolo ricoperto dalla ricorrente, nè il contributo dalla stessa fornito alla associazione.
Nella parte motiva della sentenza, emergerebbe come la condotta della D.M. non sarebbe sussumibile nella fattispecie di reato contestata.
b. Violazione dell'art. 74, comma 6 cit. D.P.R. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e in relazione all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e).
La ricorrente deduce che la presunta consorteria criminosa andrebbe ricondotta nella previsione normativa dell'art. 74, comma 6, cit.
D.P.R..
Tutti gli episodi dei detenzione ai fini di spaccio, contestati, rientrebbero, infatti, nella fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Lo svolgimento di un'attività di spaccio continuativi non sarebbe incompatibile con l'attenuante della lieve entità.
Tutti i reati contestati si riferirebbero alla cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente.
c. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e in relazione all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e).
Errato, nella sentenza impugnata, sarebbe anche il mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione ai reati di detenzione ai fini di spaccio contestati all'imputata.
Gli episodi contestati sarebbero da considerare di minima offensività e come tali di lieve entità. Si tratterebbe dello spaccio di modestissime quantità di stupefacenti.
Andrebbe inoltre considerato che la ricorrente è un soggetto tossicodipendente, alla continua ricerca di sostanze da assumere personalmente.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione.
7. L.P.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva:
a. capo 97 e capo 101 - Violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria in relazione al combinato disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 c.p.p. , lett. b), c), d) ed e).
La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni del giudice di prime cure, senza tener conto delle emergenze processuali di segno contrario e dei puntuali rilievi mossi nel gravame.
Il ricorso de quo (cfr. le prime 5 pagg.) è identico, nei contenuti, a quello del S., (per cui si rimanda a quanto detto in precedenza per la posizione di quest'ultimo).
b. Capo 81 - violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 c.p.p. , lett. b) c) d) ed e) in relazione alla fattispecie associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
(Anche per tale punto di doglianza il ricorso prosegue identico a quello del S.).
La ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza impugnata sarebbe priva di originalità e apparirebbe pretestuosa e fuorviante, senza tener conto del contesto storico e personale in cui le conversazioni sono state captate.
Al ricorrente sarebbe stato contestato di aderire ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma per soli tre mesi e senza percepire alcun guadagno in denaro altra utilità.
La sentenza impugnata per superare le critiche mosse alla sentenza di primo grado, avrebbe collegato stralci di conversazioni, del tutto avulsi gli uni dagli altri suscettibili di interpretazioni alternative.
In ogni caso dette intercettazioni non consentirebbero in alcun modo di configurare quel necessario quid pluris sul singolo episodio che consenta di ritenere l'imputato facente parte di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico, quantomeno con coscienza e volontà.
L.P. avrebbe agito, nell'arco temporale di soli tre mesi, solo ed esclusivamente con D.M.A. e P.C..
La Corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità del ricorrente, prendendo le mosse dalla conversazione intercorsa con la D.M., in data 18.6.07, in cui secondo la sentenza, quest'ultima lo avrebbe contattato per piazzare sul mercato un certo quantitativo di droga.
In realtà nella conversazione la D.M. avrebbe chiesto a L. P. solo di cambiare un assegno, che lei non voleva cambiare, senza specificare il perchè e la causale.
A questa richiesta L.P. avrebbe opposto un netto rifiuto.
Subito dopo, con un rilevante salto logico, la sentenza impugnata, riporterebbe lo stralcio di un'altra conversazione del 8 agosto, la quale non avrebbe alcuna attinenza con l'altra telefonata e con il traffico di droga.
Il ricorrente continua a riportare il contenuto delle intercettazioni e a porre in rilievo quella che ritiene esser la loro reale portata ossia l'irrilevanza ai fini della penale responsabilità (A pag. 8 del ricorso, tuttavia, evidentemente per una sovrapposizione di testi rispetto all'altro rappresentato il difensore parla del S.).
Ritiene ancora il ricorrente che non sussista la prova per la configurabilità del reato di cui all'art. 74 cit. D.P.R.. Non sussisterebbe la prova del vincolo permanente.
Il giudice di appello, sul punto, a fronte di una specifica censura, avrebbe dovuto prendere atto che non esisteva struttura organizzativa, nè un accordo stabile cui attribuire la necessaria ultrattività rispetto al singolo acquisto.
Non vi sarebbe nemmeno la prova della ripartizione dei ruoli e della consapevolezza di far parte di una struttura organizzata.
In ogni caso, nel periodo di indagine, sarebbe emersa solo un'attività di detenzione e in parte di cessione, di sostanze stupefacenti di tipo leggero, posta in essere in maniera quasi esclusiva dal ricorrente, senza che le intercettazioni abbiano delineato un saldo e continuativo legame tra i soggetti con i quali lo stesso si relazionava di volta in volta, trascendendo le singole operazioni delittuose, senza mirare alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti afferenti alla detenzione e vendita di droga, nell'ambito di un programma criminale di tipo organizzato, del quale il B. (in tale punto, ancora una volta si parla di soggetto diverso dal ricorrente, evidentemente per un refuso) non poteva avere consapevolezza.
Più avanti, nel ricorso, nel ribadire la carenza di prova dell'associazione si parla nuovamente del S., altro ricorrente rappresentato dallo stesso difensore.
c. Violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e contraddittoria ex art. 606 c.p.p. , lett. b) c) d) ed e) in relazione alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e art. 73, comma 5.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6 cit. D.P.R. perchè i reati commessi si sarebbero tradotti in compravendite di droga di significativo valore commerciale e con il coinvolgimento di minori.
In realtà proprio i modesti volumi di spaccio e le difficoltà di reperire la sostanza stupefacente non permetterebbero di individuare quella stabilità tipica del rapporto associativo.
Tutti i fatti descritti nei capi di imputazione andavano sussunti nella fattispecie attenuta dell'art. 73, comma 5.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
8. M.A. e 9. L.A., con unico ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia deducono:
a. Violazione degli artt. 8 e 9 del cod. proc. pen. , illogicità e carenza della motivazione dell'impugnata sentenza in merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
La sentenza impugnata sarebbe assolutamente illogica e contraddittoria, in quanto nella stessa vengono testualmente riportare le argomentazioni del GUP con le quali è stata rigettata l'eccezione di incompetenza.
L'argomentazione della sentenza non spiegherebbe, da un punto di vista logico, come è possibile che la ipotizzata associazione finalizzata a smerciare sostanza stupefacente, reperita a (OMISSIS), da soggetti coimputati che mai si sono spostati da (OMISSIS) e che mai hanno avuto contatti con soggetti fuori dal comune di (OMISSIS), possa avere avuto origine in zona diversa dal territorio di (OMISSIS).
La sentenza oltre ad essere carente nella motivazione, sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. perchè, in base alle regole suppletive sarebbe certo che una parte dell'azione è avvenuta a (OMISSIS).
Inoltre il primo dei fatti di cessione sarebbe stato commesso a (OMISSIS).
b. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito al giudizio di colpevolezza riguardante il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, violazione dell'art. 192 del cod. proc. pen. ed errata applicazione dell'art. 74 del cit. D.P.R..
I ricorrenti, nel secondo motivo di appello, avevano contestato l'esistenza dell'associazione prevista dall'art. 74 cit. D.P.R., evidenziando che non vi erano elementi sufficienti per affermare l'esistenza del sodalizio criminoso.
I fatti delittuosi sarebbero circoscritti ad un periodo limitato dal (OMISSIS), periodo durante il quale la D. M. aveva il marito detenuto a (OMISSIS).
La difesa avrebbe evidenziato che in tutti i viaggi a (OMISSIS), la D.M. andava a trovare il marito e che i contatti con la M. erano dovuti alle vicende giudiziarie che obbligavano la D.M. a recarsi a (OMISSIS).
Rileva inoltre che la commissione dei singoli reati non avrebbe da sola autonomamente costituito prova del reato associativo.
Questa censura, però, non sarebbe stata esaminata dal giudice di appello.
La sentenza impugnata darebbe per scontata l'esistenza dell'associazione.
La stessa sentenza, inoltre, riconoscerebbe un rapporto esclusivo tra i vari imputati e la D.m. che non giustificherebbe anzi sarebbe in conflitto con la condanna per associazione che la M. e il L. hanno avuto riconosciuta con tutti gli altri imputati.
c. Insufficienza della motivazione in merito al mancato riconoscimento della richiesta subordinata della attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 ed errata applicazione dell'art. 74 del cit. D.P.R..
Preliminarmente, i ricorrenti pongono in evidenza che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima della pronuncia della Corte Costituzionale, pertanto sarebbe necessaria una attenta verifica del tipo di sostanza stupefacente trattata.
Dall'esame dei fatti contestati nei vari capi di imputazione risulterebbe evidente che la sostanza stupefacente, che si ipotizza abbiano trattato gli imputati, sia di tipo leggero.
La sentenza impugnata, inoltre, non prenderebbe in considerazione il fatto che la stessa sostanza stupefacente era sovente di pessima qualità.
La motivazione fornita sul punto sarebbe solo apparente perchè non risponderebbe alle doglianze formulate dagli imputati nei propri atti di impugnazione e perchè la tipologia di argomentazioni potrebbero essere applicate a qualunque processo per tali reati.
Nulla direbbe poi la sentenza sui rilievi mossi dagli imputati circa il basso livello di risorse economiche disponibili.
d. Insufficienza della motivazione in merito alla condanna riguardante i singoli episodi di spaccio e violazione ed errata applicazione dell'art. 73 del cit. D.P.R..
Anche in relazione a tale motivo di impugnazione, i ricorrenti evidenziano l'avvenuta pronuncia della Corte Costituzionale.
I fatti di spaccio per i quali i ricorrenti sono stati condannati riguardano tutti stupefacente di tipo non meglio identificato, pertanto, nel dubbio non può venire applicata la sanzione punitiva per l'ipotesi più grave.
La sentenza in ogni caso sarebbe contraddittoria perchè in una parte riconoscerebbe che la M., in quel periodo, si occupava effettivamente di vendita di biancheria e poi, senza alcuna logica sosterrebbe che il termine biancheria non poteva che riguardare sostanza stupefacente.
Inoltre la difesa dei ricorrenti, nell'appello, evidenziava che da un solo fatto di detenzione ai fini spaccio sarebbero stati ipotizzati diversi fatti reato con la conseguenza di un'errata moltiplicazione degli episodi delittuosi.
Evidenziano, ancora che il breve lasso temporale degli episodi delittuosi confermerebbe l'avvenuta ingiusta moltiplicazione dei fatti delittuosi.
Ancora la Corte di appello pur non escludendo che la sostanza stupefacente indicata nei capi di imputazione, possa essere sempre la stessa, affermerebbe che comunque si tratta di distinte condotte reato.
Sottolinea la difesa che se anche si possano ritenere ipotesi autonome di reato la detenzione e la vendita, non si possano, invece, ritenere forme autonome di reato più fatti di detenzione della medesima sostanza stupefacente.
La contraddittorietà della sentenza risiederebbe anche nel mancato riconoscimento della diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, pur riconoscendo gli stessi giudici che la sostanza stupefacente indicata era la medesima e di pessima qualità.
In ultimo la sentenza non spiegherebbe in base a quali elementi sia possibile sostenere che la sostanza, di pessima qualità, aveva capacità drogante tale da integrare l'ipotesi delittuosa ritenuta con la condanna.
e. Illogicità e carenza della motivazione in merito al mancato riconoscimento al L.A. delle attenuanti generiche.
Le argomentazioni con cui è stata negata la concessione delle attenuanti generiche sarebbero illogiche e contraddittorie.
Il L. non aveva precedenti penali ed ha riportato un encomio speciale dal direttore della casa circondariale.
f. Totale carenza della motivazione dell'impugnata sentenza in merito alle sanzioni accessorie applicate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, violazione dell'art. 133 del cod. pen..
Le sanzioni accessorie sarebbero state applicate senza alcuna argomentazione.
Chiedono, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
10. V.T., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduceva:
a. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. , lett. c) in ordine agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen..
Vi sarebbe vizio di motivazione perchè la sentenza impugnata, pur a fronte di specifiche censure alle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, si sarebbe limitata a richiamare apoditticamente la motivazione della sentenza di rimo grado.
b. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. , lett. b) ed in relazione all'art. 192 c.p.p. , comma 1, art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p. , lett. c).
Il convincimento della responsabilità per il reato di associazione sarebbe ricavato sulla base di alcune conversazioni tra coimputati.
I dialoghi captati, però, oltre che sporadici sarebbero rilevatori dell'assenza della dimostrazione di quella cosiddetta affectio societatis che trascenda la singola condotta criminosa.
Sarebbe stata messa in luce una rete di contatti più o meno diretta tra gli imputati che avrebbe svelato l'esistenza di un gruppo, nel quale il V. non appare stabilmente inserito.
Il V. non avrebbe avuto alcuna partecipazione attiva, non presenziando gli appuntamenti e manifestando disinteresse.
e. Vizio della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6.
Sul punto la motivazione sarebbe del tutto carente.
I ricorrenti evidenziano che nel caso di specie le cessioni sono riferite a qualità e quantità imprecisate.
d. Con riferimento al capo 90 delle rubrica, violazione ex art. 606 c.p.p. , lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
La sentenza impugnata nell'applicazione della sanzione ha esercitato il potere discrezionale facendo riferimenti ad una disciplina, poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Pertanto la sentenza dovrà essere annullata con rinvio per una nuova valutazione sull'entità della pena.
Il ricorrente sottolinea, infine, che le intercettazioni attesterebbero l'inaffidabilità del V. e una serie di incontri mai avvenuti.
Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con pronuncia delle conseguenti statuizioni.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sopra illustrati sono fondati, nei limiti e con le precisazioni che si andranno ad illustrare.
2. In primis, va evidenziato che, non risultando i ricorsi inammissibili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del ricorrente N.S. per essersi il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Come visto in premessa, infatti, il N. era chiamato a rispondere in relazione ad un unico capo di imputazione (capo 19) ed allo stesso, sin dalla pronuncia di primo grado, era stata riconosciuta quella che all'epoca era una ipotesi attenuata, ed oggi un'ipotesi autonoma di reato, quale quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
I fatti per cui era intervenuta condanna risultavano commessi in (OMISSIS).
Ebbene, com'è noto, nelle more della decisione del presente ricorso la norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stata, infatti, più volte interessata da interventi del legislatore.
La prima modifica legislativa è intervenuta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a), convertito, senza modifiche sul punto, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confl, comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 4-bis I. 49/2006, ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, Khadhraoui Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un'ipotesi autonoma di reato.
Già con quella prima novella, ex D.L. n. 146 del 2013 , che manteneva indistinta la sanzione penale per i fatti di lieve entità che riguardassero le droghe cd. "leggere" e quelle cd. "pesanti", il massimo edittale previgente veniva abbassato.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 post novella del dicembre 2013 puniva, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 3.000 a Euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, commettesse uno dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia "di lieve entità". La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima più alta (anni sei di reclusione).
L'affermata natura di reato autonomo ha sottratto da quel momento la norma al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti o con la recidiva, che spesso finiva per portare il trattamento sanzionatorio, anche per fatti di lieve entità (a fronte ad esempio di una recidiva reiterata ritenuta equivalente all'ipotesi attenuata, qual era il comma 5 previgente) a dover necessariamente riferirsi alle ben più severe pene di cui all'art. 73, comma 1.
L'abbassamento del massimo edittale produce da allora effetti di maggior favore per l'imputato sui termini di custodia cautelare e su quelli per il computo della prescrizione, applicabili per il principio del favor rei anche ai fatti commessi sotto la vigenza della norma precedente.
E' poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4-bis e 4-vicies ter, e, a seguire, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 conv. in L. 16 maggio 2014, n. 79 con cui il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stato sostituito dal seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1032 a Euro 10.329".
Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entità già prevista per le cd. "droghe leggere" dalla Legge Iervolino-Vassalli viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell'una o nell'altra tabella.
La prescrizione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 cui fare oggi riferimento, in presenza di atti interruttivi; è quella di sette anni e mezzo (sei anni di prescrizione "breve" +1/4 in caso di assenza di recidiva contestata).
Per il reato in contestazione, pertanto, accertato in Messina il 21.1.2007, la prescrizione risulta spirata il 21.7.2014.
3. Quanto agli altri ricorsi, va evidenziato come sia infondata la proposta questione circa un'asserita (da parte di A.L. e P.C.) violazione di legge o anche (da parte di M. A. e L.A.) vizio motivazionale per quanto riguarda il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di incompetenza territoriale.
La Corte di Appello di Messina, sul punto, offre infatti una motivazione congrua e logica, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, laddove (pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) evidenzia che le eccezioni in questione muovessero dall'erroneo presupposto che risulti accertato il momento di inizio dell'attività criminosa in esame, e, quindi, di costituzione della contestata associazione. Ed invece si da conto in motivazione di come tale assunto sia smentito dagli esiti delle indagini in atti, che hanno portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria l'attività di una associazione già operante e della quale, pertanto, non è stato possibile cogliere il momento ed il luogo iniziali. Proprio su tale presupposto - viene ricordato - il Gup aveva escluso nei confronti di D.M.A., così come nei confronti di C.G., il ruolo di promotori ed organizzatori dell'associazione. D'altra parte - rileva ancora la Corte territoriale - l'inesattezza dei criteri alternativi proposti emerge dalle stesse argomentazioni poste a fondamento dell'eccezione in esame.
Viene evidenziato sul punto come le difese del L. e della M., non soltanto al fine di supportare l'assunto difensivo, avessero fatto riferimento ad un dato inesatto, quale il ruolo di promotore e organizzatore riconosciuto dal Gup a D.M.A., ma, elemento dirimente, non erano state in grado di individuare, in alternativa a quella in atto, l'autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente, tanto da lasciare alla Corte territoriale la scelta tra quella di Palermo e quella di Napoli.
A confutazione delle argomentazioni sul punto offerte dall' A. (che peraltro la Corte messinese rileva essere state proposte, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 24 cod. proc. pen. per la prima volta nell'atto di appello) viene correttamente posto in rilievo come le stesse finiscano con l'operare l'impropria identificazione tra il reato fine ed il reato associativo. Ciò laddove si ritiene che la cessione contestata al capo 94) della rubrica segni il momento genetico di una neoassociazione tra l' A., con il ruolo di fornitore, e D. M. e M., con il ruolo di acquirenti.
Tale assunto, tuttavia, risulta smentito - secondo i giudici del gravame del merito - nel proseguo dello stesso appello, laddove si sottolinea il ruolo svolto dalle due donne nel territorio siciliano, quali fornitrici della sostanza stupefacente ai coimputati ivi deputati allo spaccio nel contesto isolano. In altri termini, si sosterrebbe che la cessione di cui al capo 94) segni la nascita di una associazione costituita dai tre imputati coinvolti nella stessa, per poi, subito dopo, con evidente contraddizione, affermare la preesistenza di una rete organizzativa operante nel territorio siciliano, deputata alla commercializzazione in loco dello stupefacente in quella occasione acquistato dalle due donne a (OMISSIS).
Facendo buon governo dei principi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità (sul punto viene richiamata la sentenza della sez. 1 27561/2010), la Corte territoriale ha valutato che, acclarata la non applicabilità del criterio principale che individua in relazione al delitto di cui all'art. 74 cit. D.P.R. la competenza territoriale nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, andasse valutato il luogo di consumazione dei reati via via meno gravi connessi al reato associativo e, solo qualora quest'operazione non fosse approdata, ad alcun risultato utile il giudice dovesse fare ricorso alle regole suppletive indicate nell'art. 9 cod. proc. pen..
Corretto è il rilievo che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, vada effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. la richiamata sez. 2 n. 39756/2011).
Nel caso in esame, pertanto, anche tale criterio viene ritenuto non dirimente, stante la contestazione di analoghe fattispecie di cui all'art. 73 cit. D.P.R. commesse in (OMISSIS) (capi 91 e 93), in (OMISSIS) (capi 97 e 101), in (OMISSIS) (capo 92), ovvero tra più luoghi o in luogo imprecisato.
Condivisibile, pertanto, appare l'operato ricorso al criterio suppletivo dettato dal citato art. 9 c.p.p. , comma 3 che attribuisce la competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del PM che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335", da individuarsi nella autorità giudiziaria di Messina.
4. E', invece, fondato - ed assorbente allo stato rispetto a tutti gli altri motivi proposti- il motivo di doglianza, sottoposto all'attenzione di questa Corte, più o meno esplicitamente, da tutti i ricorrenti, che può condensarsi nei seguenti due rilievi: a) si tratta di un processo in cui viene contestata un'associazione ex art. 74 cit. D.P.R. finalizzata al traffico e allo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, che vengono specificamente indicate al capo 81 essere "di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina", ma nè il giudice di primo grado, e nemmeno la Corte territoriale, danno conto del perchè non sia mai stato operato alcun sequestro di tale stupefacente e, conseguentemente, di come abbiano identificato le diverse qualità dello stesso; b) mentre il capo d'imputazione sull'associazione specifica di quali sostanze stupefacenti si trattasse, contraddittoriamente, i singoli reati-fine in contestazione, con riferimento al reato di cui all'art. 73 cit.
D.P.R., riguardano sempre "sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata".
Si rileva poi, in molti ricorsi, che il contenuto delle intercettazioni sarebbe fortemente equivoco, peraltro già oggetto di diverse interpretazioni nel corso delle indagini preliminari, e che anche i contatti intervenuti tra i vari soggetti, come si è dato conto attraverso l'analitica descrizione dei motivi di ricorso, potrebbero avere spiegazione alternativa rispetto al traffico di sostanze stupefacenti.
Ebbene, il caso in esame è, effettivamente, quello della cosiddetta "droga parlata", terminologia utilizzata per indicare quei processi in cui il compendio probatorio si fonda, esclusivamente, sul contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, cui poi non abbia fatto seguito alcuna concreta visione o sequestro dello stupefacente.
Sul punto il Collegio intende ribadire e precisare il condivisibile principio recentemente affermato da questa Corte Suprema (sez. 3, n. 50995 del 24.10.2013, Costa, non mass.) secondo cui, in casi come quello che ci occupa, in cui, a fronte di una vasta mole di intercettazioni non faccia riscontro, come sarebbe normale che fosse, all'esito delle stesse, il sequestro di neanche un grammo dello stupefacente di cui all'imputazione, e nemmeno il fermo e l'identificazione di acquirenti finali, e neanche il riscontro in concreto degli avvenuti trasferimenti di danaro, se non è, in sè, impeditivo affinchè si possa comunque pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità, impone tuttavia al giudice un rigoroso onere motivazionale.
Come si rileva nella richiamata sentenza 50995/2013, sul piano logico, in questo come in quel caso, è ben possibile che le indagini siano state condotte in modo approfondito e non abbiano ottenuto riscontri obiettivi a causa di circostanze fortuite, così come è possibile che siano state condotte in modo inadeguato e quindi fallendo nella acquisizione di dati obiettivi che avrebbero potuto essere cristallizzati procedendo in modo più professionale.
La motivazione delle sentenze di merito, tuttavia, non consente di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito.
E allora, come nella ricordata sentenza del 2013, anche nel caso in esame, l'esistenza di uno iato così evidente fra i risultati obiettivabili e il contenuto delle conversazioni intercettate non ha trovato risposta congrua da parte dei giudici del merito.
Va aggiunto che il Collegio ritiene che il GUP prima e la Corte territoriale poi non siano incorsi in vizio logico allorchè hanno ritenuto che il linguaggio e i termini emergenti dalla conversazioni intercettate fosse compatibile con transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente.
Tuttavia, le motivazioni di entrambi i giudici del merito non consentono di comprendere - in difetto, va ribadito, di qualunque spiegazione sul perchè non siano stati operati sequestri - quali siano gli elementi che conducono a qualificare come "marijuana, hashish e cocaina" le sostanze che sarebbe oggetto di dette transazioni e quale congruenza sussista tra tali indicazioni nella contestazione del reato associativo e il richiamo generico a "sostanza stupefacente non meglio identificata" per tutte le imputazioni D.P.R. n. 309 del 1990 , ex art. 73.
Il GUP messinese a pag. 12 della sentenza di primo grado del 14.6.2012 scrive che si tratta "verosimilmente" di cocaina e hashish.
Ma non ne spiega il perchè. Lo stesso fa poi riferimento agli arresti operati il 24.3.2011 a carico della D.M., trovata invece in possesso di g. 326 di eroina (cfr. la citata pag. 12 della motivazione di primo grado del 14.6.2012). Ma per tale fatto si è proceduto, evidentemente, separatamente. E poi l'eroina non viene menzionata in imputazione tra le sostanze di cui si occupava l'organizzazione. E, ancora, a pag. 13 della sentenza di primo grado del 14.6.2012, si ricorda, l'arresto di L.A. operato il 13.10.2008 dalla Squadra Mobile di (OMISSIS) - sezione narcotici - perchè trovato in possesso di 100 grammi di cocaina appena sbarcato dalla nave proveniente da Napoli. Ma i fatti che hanno portato a tale arresto non compaiono tra le imputazioni del presente processo e vengono soltanto utilizzati dal giudice di prime cure, illogicamente, per dimostrare l'insussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6 cit. D.P.R..
Altro Gup, qualche mese più tardi, il 24.6.2012, dichiara (cfr.
pagg. 21 e 22 della sentenza) che la valutazione critica delle emergenze investigative "non si appalesa di speciale complessità ...
e ciò nonostante il fatto che i diversi interlocutori, nel corso delle conversazioni sopra riportate, abbiano sempre inteso ispirare il loro agire a speciale prudenza, a ciò, all'evidenza, indotti dalla necessità di dissimulare il reale contenuto dei riferimenti fattuali operati". Ma poi non spiega in maniera logica come individua la sussistenza degli elementi indicati in imputazione a delineare l'associazione ex art. 74 cit. D.P.R..
La Corte territoriale, dal canto suo, a pag. 16 del provvedimento impugnato, opera un richiamo per relationem alle sentenze di primo grado e passa poi a valutare le doglianze dei singoli appellanti rispetto alla loro direzione o partecipazione ad un'associazione per la cui sussistenza si riporta alla motivazione - come rilevato poc'anzi insufficiente e a tratti contraddittoria - dei giudici di primo grado.
Le osservazioni che precedono impongono, dunque, di ritenere la motivazione del provvedimento impugnato incompleta nell'esame dei profili evidenziati, carente nell'esame delle questioni poste sul punto dalle allegazioni difensive e illogica in alcuni dei passaggi motivazionali che fondano il percorso argomentativo.
Quanto si è detto conduce, pertanto, a giudicare la sentenza meritevole di annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame in applicazione dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di N. S., perchè il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza medesima nei confronti di S.V., P.C., A.L., C.G., D.M. A., L.P.A., M.A., L.A. e V.T. e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015