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Disaccordo fra difensore d'ufficio e assistito non legittima sostituzione (Cass. 8081/16)

29 febbraio 2016, Cassazione penale

La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa).

Non è delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità dell'imputato.

L'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito.

Le divergenze in ordine alle strategie difensive non costituiscono valido motivo per la sostituzione, dato che la valutazione in ordine alla linea difensiva resta affidate primariamente all'imputato, che conserva il diritto a nominare in qualunque momento un difensore di fiducia.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 21/01/2016) 29-02-2016, n. 8081

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1046/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 06/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. la Corte di appello di Trieste confermava la condanna dell'imputato alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di appropriazione indebita.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell' E. che deduceva:

2.1. violazione di legge per proposizione tardiva di querela. Si deduceva che se il G. già nel mese di novembre aveva deciso di estromettere il ricorrente dalla attività di vendita delle quote:

era a tale data che avrebbe dovuto ritenersi integrata la piena cognizione dei fatti con conseguente decorso dei termini per la presentazione della querela;

2.2. mancata assunzione della prova decisiva. Si deduceva la incompletezza del compendio probatorio dato che non era stato accertata la destinazione delle somme delle quali l'imputato si sarebbe appropriato;

2.3. violazione di legge. Non sarebbe configurabile l'appropriazione indebita in quanto l'imputato avrebbe solo concesso dei prestiti ed era comunque proprietario di un 35% delle quote della società, sicchè non avrebbe potuto appropriarsi di ciò che era già nella sua disponibilità; inoltre: si deduceva l'inattendibilità dei testimoni e la mancata assunzione della testimonianza del L..

2.4. Violazione del diritto di difesa per mancata sostituzione del difensore di ufficio con il quale l'imputato aveva una totale divergenza in ordine alla linea di difesa.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo che denuncia la tardività della querela è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in Cassazione.

Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Cass. sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847; Cass. sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568; Cass. sez. 2, n. 32985 del 09/07/201, Rv. 256845). Nel caso di specie peraltro le censure del ricorrente sono espressamente rivolte alla individuazione del momento di piena conoscenza dei fatti denunciati, valutabile solo attraverso un penetrante giudizio di merito.

1.2. Il secondo motivo, che deduce l'illegittimità della mancata assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato.

Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass. sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323; Cass. Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006 Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la Corte territoriale (fogli 8 e 9 della sentenza impugnata) analizzava approfonditamente il tema della destinazione delle somme di denaro transitate sui conti correnti dell'imputato e rilevava che il denaro veniva incassato dall'imputato o dalla società L. di Conegliano oltre che da tali F., M. ed A.. Parte del denaro risultava inoltre essere confluito sul conto corrente che l' E. aveva cointestato con la moglie.

Dall'esame del teste che aveva effettuato gli accertamenti bancari secondo il collegio territoriale emergeva non solo che i versamenti rilevati risultavano privi di giustificazione, e "che non era stata rinvenuta alcuna traccia documentale della destinazione di tali risorse a finalità proprie della Immobiliare Susanna". Le emergenze processuali avevano consentito anche di rilevare le cointeressenze dell'imputato con la L., anche esse convergenti nella indicazione della illiceità della condotta posta in essere dall' E.: di contro il collegio di merito dava atto che dalla indagine patrimoniale non erano mai emersi elementi che consentissero di ritenere che gli atti di disposizione contestati fossero idonei a soddisfare (anche indirettamente) l'interesse sociale, piuttosto che l'interesse esclusivamente personale del disponente (Cass. sez. 2,n. 30942 del 03/07/2015, Rv. 264555). Le doglianze del ricorrente non trovano pertanto alcun conforto nel tessuto motivazionale posto a sostegno della decisione impugnata dato che l'analisi della possibile destinazione lecita delle somme era stata vanamente effettuata e della stessa era stato conto nella pronuncia di condanna.

1.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato in considerazione del fatto che l'imputato deteneva una rilevante quota del capitale della società dalla quale le somme sarebbero state distratte. Come rilevato dalla Corte di appello esiste una netta distinzione tra l' E. e la società I. s.r.l.

pacificamente dotata di autonomia patrimoniale. Il fatto che l'imputato detenesse una significativa quota dei beni di tale società non è elemento idonea a superare il fatto che esiste una distinzione netta tra i due soggetti giuridici, dotati entrambi di autonomia patrimoniale, valida anche nei rapporti reciproci; sicchè non può accogliersi la deduzione difensiva circa la invocata sussistenza della libertà dell' E. di disporre delle risorse societarie destinandole a finalità estranee all'oggetto sociale (in termini: Cass. sez. 2 n. 50087 del 14/11/2013, Rv. 257646).

1.4. Inammissibili sono le doglianze in ordine al giudizio di attendibilità dei testimoni considerato che il ricorrente non ha indicato alcuna frattura logica manifesta e decisiva nella valutazione della credibilità dei contenuti delle prove dichiarative ostesa con la motivazione censurata. Questa si presenta, al contrario, logica ed aderente alle emergenze processuali, e non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.

1.5. Infine: inammissibile è la doglianza che lamenta la mancata sostituzione del difensore d'ufficio. L'assenza di adeguati contatti tra indagato e difensore e le discordanze in ordine alla strategia difensiva non sono da ascrivere al "giustificato motivo" che legittima la sostituzione del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 5.

La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa). Non è pertanto delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità del primo.

Peraltro la Corte territoriale dava atto del fatto che il difensore d'ufficio aveva regolarmente svolto il suo mandato non restando inerte, e dunque non ponendo in essere alcuna condotta inquadrabile come giustificato motivo per la sostituzione (Cass. sez. 3, n. 24334 del 11/05/2004, Rv. 228974).

Può quindi essere affermato che l'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito. Di contro, le divergenze in ordine alle strategie difensive non costituiscono valido motivo per la sostituzione, dato che la valutazione in ordine alla linea difensiva resta affidate primariamente all'imputato, che conserva il diritto a nominare in qualunque momento un difensore di fiducia.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000.00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016