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Diritto alla salute, protezoine internazionale e COVID19 (Cass. 7046/22)

3 marzo 2022, Cassazione civile

La sussistenza di un rischio di lesione del diritto alla salute dell'individuo, che rientra certamente nel nucleo inalienabile delle sue prerogative, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di vulnerabilità individuale.

Il rischio per la salute può essere configurabile anche in presenza di epidemie geolocalizzate, o in ragione del differente livello di protezione contro determinate patologie che viene assicurato nei vari contesti, sociali e territoriali. Tuttavia, in presenza di una pandemia, quale quella da Covid 19, non può essere sufficiente la mera allegazione del rischio teorico del contagio, che - proprio in ragione del carattere pandemico dell'evento - sussiste anche al di fuori del contesto territoriale del Paese di origine del richiedente, ma occorre una specifica allegazione di elementi concreti dai quali sia possibile ricavare che, in una determinata situazione sociale o territoriale, il rischio di contagio sia maggiore di quello al quale il soggetto sarebbe, altrimenti, comunque esposto, ovvero che sussista un pericolo specifico, correlato al quadro sanitario individuale del richiedente la protezione, anche in relazione alla scarsità delle cure disponibili in un determinato contesto.

La non credibilità esclude lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Corte di Cassazione

sez. I civile

ord., 3 marzo 2022, n. 7046
Presidente Valitutti – Relatore Oliva

Fatti di causa

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da A.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.O. , affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell'Interno ha depositato memoria per la partecipazione all'udienza.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 2 della Convenzione E.D.U., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente la protezione, senza tener conto della condizione di violenza ed insicurezza generalizzata esistenti in (…), suo Paese di origine, con particolare riferimento alla zona meridionale dello stesso.

La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.

Per quanto attiene alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, essa costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237). Nel caso in cui il racconto non sia ritenuto credibile, è esclusa la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato circa la non credibilità della situazione che avrebbe dato luogo all'abbandono della patria ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando - sulla base di informazioni tratte da fonti qualificate: cfr. pag. 5 del decreto - che gli (…) (che, secondo il racconto del richiedente, lo avrebbero minacciato per non aver voluto aderire alla setta) sono persone ricche e potenti, mentre lui ed il padre, che sarebbe stato il locale capo della setta, sono persone modeste. Il giudice di merito ha anche dato atto che l'istante non aveva saputo riferire nulla sulle attività della setta.

La non credibilità esclude lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b).

Per quanto invece concerne la valutazione del contesto di provenienza del richiedente, il Tribunale ha accertato, con ricorso a fonti informative idonee ed aggiornate, richiamate nel provvedimento, che la zona di provenienza dell'istante è immune da situazione di violenza generalizzata (cfr. pag. 6 del decreto). Il ricorrente contrappone, a tale ricostruzione in fatto, un apprezzamento alternativo, senza peraltro richiamare alcuna fonte alternativa a quelle utilizzate, in concreto, dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, trattato -peraltro- dal ricorrente unitamente al primo, lo stesso si duole della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, artt. 2 e 8 della Convenzione E.D.U., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito dà atto che il richiedente non aveva dedotto alcuno specifico motivo di vulnerabilità ed ha ritenuto insussistente, all'esito di una valutazione in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, il rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del richiedente, in caso di rimpatrio. Il motivo contesta la statuizione di rigetto del Tribunale senza confrontarsi con tale motivazione, poiché il ricorrente non indica di aver dedotto, nel giudizio di merito, alcun elemento specifico a sostegno della istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente ripropone inoltre, nel motivo in esame, il rischio di contagio da Covid 19 in caso di rientro in (…), già allegato nel corso del giudizio di merito e valutato dal Tribunale (cfr. pag. 9 del decreto impugnato). Sul punto, il giudice di merito ha ritenuto che l'allegazione riguardasse "... circostanze supposte, generiche e ipotetiche, non riferite alla specifica situazione del richiedente, ma in generale alla situazione del paese". Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, ipotizza la sussistenza di un pericolo di lesione del diritto alla salute, senza fornire alcuna indicazione sui termini in cui la questione era stata posta innanzi al Tribunale.

La sussistenza di un rischio di lesione del diritto alla salute dell'individuo, che rientra certamente nel nucleo inalienabile delle sue prerogative, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di vulnerabilità individuale. Tale rischio può essere configurabile anche in presenza di epidemie geolocalizzate, o in ragione del differente livello di protezione contro determinate patologie che viene assicurato nei vari contesti, sociali e territoriali. Tuttavia, in presenza di una pandemia, quale quella da Covid 19, non può essere sufficiente la mera allegazione del rischio teorico del contagio, che - proprio in ragione del carattere pandemico dell'evento - sussiste anche al di fuori del contesto territoriale del Paese di origine del richiedente, ma occorre una specifica allegazione di elementi concreti dai quali sia possibile ricavare che, in una determinata situazione sociale o territoriale, il rischio di contagio sia maggiore di quello al quale il soggetto sarebbe, altrimenti, comunque esposto, ovvero che sussista un pericolo specifico, correlato al quadro sanitario individuale del richiedente la protezione, anche in relazione alla scarsità delle cure disponibili in un determinato contesto. In difetto di tali specifiche allegazioni, la censura va ritenuta, anche sotto questo peculiare profile, inammissibile.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
 
 
 
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