Il minore può concludere contratti? E può testimoniare? Ha diritto di essere ascoltato nei processi che lo riguardano? Può acquistare beni all'insaputa dei genitori? come ci si rivolge al giudice tutelare? Serve l'avvocato?
1. Introduzione
La capacità d'agire, cioè la capacità di compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi si acquista secondo l'articolo 2 del Codice Civile al compimento del diciottesimo anno ("maggiore età"), un'età in cui si presume che il soggetto possiede la maturità necessaria per autodeterminarsi e provvedere alla cura dei propri interessi (1).
L'indicazione del diciottesimo anno di età si deve alla L. 8.3.1975, n. 39, che ha modificato l'art. 2 del Codice Civile, abbassando la soglia della maggiore età, prima fissata al compimento del ventunesimo anno. La norma si fonda sulla presunzione assoluta che l'individuo che ha compiuto i diciotto anni abbia raggiunto la maturità necessaria per intendere e volere autonomamente.
2. Rappresentanza dei minori incapaci
Il minore degli anni diciotto è un incapace legale, anche se di fatto è dotato della capacità di discernimento che lo rende capace di intendere e di volere. L'incapacità di agire è disposta al fine di proteggere il minore contro il rischio che gli atti negoziali da lui compiuti, in assenza della necessaria maturità e dell'attitudine a curarli, passano arrecare pregiudizio ai suoi interessi.
La norma non ha valore assoluto ma si riferisce esclusivamente ai contratti e più in generale agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Prima del compimento del diciottesimo anno il minore, legalmente incapace d'agire, è sottoposto alla potestà dei genitori che sono i suoi legali rappresentanti.
Ciò significa che
- lo rappresentano congiuntamente in tutti gli atti relativi alla sua sfera giuridica,
- ne amministrano i beni (art. 320 Codice Civile, CC) e
- rispondono civilmente (e mai penalmente, dato che la responsabilità penale è personale) per gli atti illeciti compiuti dal minore nei confronti dei terzi (art. 2047, 1° co. CC).
I genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, che tendono alla conservazione del patrimonio (raccolta dei frutti, riscossione dei crediti), mentre per quelli di straordinaria amministrazione, che determinano un aumento o una riduzione del patrimonio, occorre la rappresentanza congiunta e per alcuni di essi, indicati in modo non tassativo nell'art. 320 del Codice Civile, anche l'autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio per una transazione in campo di risarcimento del danno). Se la potestà spetta ad uno solo dei genitori, la rappresentanza compete esclusivamente a lui.
3. Il giudice tutelare
Più in dettaglio, entrambi i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri. Essi pertanto possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione).
Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l?ordinaria amministrazione) per il cui compimento il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l?autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il Giudice Tutelare autorizza l?atto se valuta che esso risponda all?interesse del figlio, sia cioè necessario o utile per il minore o il nascituro: gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell?art. 320 c.c. .
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.
Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso, il figlio minore sarà rappresentato dall?altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.
Il Giudice Tutelare, nell?autorizzare l?atto, determina altresì le modalità di impiego delle somme eventualmente ricavate.
Come si svolge il procedimento?
Occorre proporre un ricorso (ecsente dal contributo unificato) al Giudice Tutelare competente (che è quello del luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi) oppure, nel caso di vendita di beni ereditari, al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, spiegando le ragioni che rendono l?atto necessario, utile o conveniente per il minore.
Il ricorso - che può essere redatto anche senza l'assistenza di un avvocato - va depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione , la quale rilascerà il numero di iscrizione a ruolo del procedimento. Una volta verificato che il provvedimento sia stato emesso, il ricorrente potrà recarsi in cancelleria per la richiesta di copia. La cancelleria non da? comunicazioni.
In assenza dei genitori, o della loro impossibilità a esercitare la potestà, il giudice tutelare nomina al minore un tutore, il quale ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili (esclusi gli atti cd. personalissimi come testamento, donazione, matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, ecc.) e ne amministra i beni (artt. 346, 357).
4. Eccezioni alla incapacità del minore
Vi sono peraltro delle deroghe alla regola della maggiore età e quindi delle situazioni in cui il minore è capace di agire.
Infatti, il 1° co. dell'articolo 2 del Codice Civile precisa che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa, mentre il 2° co. prevede espressamente una deroga alla regola della maggiore età, facendo salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, e disponendo che in tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
La diversa età necessaria per il compimento di determinati atti in qualche caso può essere anche maggiore dei diciotto anni - come dispone ad es. l'art. 291, 1° co., che richiede l'età di trentacinque anni per l'adozione dei maggiorenni - ma, più frequentemente, è minore.
Infatti, in alcuni casi il legislatore, sulla base delle regole di comune esperienza che fanno presumere il raggiungimento della necessaria maturità psicofisica, e nell'ottica della promozione dell'interesse del minore, ha previsto numerose deroghe alla regola generale fissata dall'art. 2 Codice Civile principalmente nell'ambito dei diritti personali e delle situazioni esistenziali e famigliari in cui si manifesta una parte importante della personalità dell'individuo.
Così, il minore che abbia compiuto i sedici anni può essere autorizzato dal tribunale per gravi motivi, previo accertamento della sua maturità psicofisica, a contrarre il matrimonio (art. 84, 1° co. CC), e a stipulare le convenzioni matrimoniali (art. 165 CC). Per effetto del matrimonio il minore è emancipato di diritto (art. 390 CC), consegue cioè una capacità d'agire anticipata, sia pure limitata agli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 394 CC). Il minore emancipato, se autorizzato dal tribunale, può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore (art. 397 CC). In tal caso può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
Al compimento del sedicesimo anno la legge riconnette altre importanti anticipazioni della capacità d'agire, che riguardano: il riconoscimento di figlio naturale (art. 250, 5° co.CC); la prestazione dell'assenso per l'efficacia del riconoscimento del proprio genitore (art. 250, 2° co. CC), per l'inserimento del fratello unilaterale nella famiglia legittima (art. 252 CC), per la proposizione o la prosecuzione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 173, 2° co. CC); l'audizione ai fini della legittimazione (art. 284, 2° co.CC); la presentazione dell'istanza di nomina di un curatore speciale ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 244, 4° co. ); l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 264, 1° co. CC); l'assistenza all'inventario dei beni prima della nomina del tutore (art. 363, 1° co. CC). L'art. 108, L. 22.4.1941, n. 633 prevede inoltre che l'autore che abbia compiuto i sedici anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici di esercizio e disposizione dei diritti che gli competono sulle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
In altri casi si fa riferimento semplicemente alla minore età o ad un'età minore degli anni sedici. Così il minore di età può rivolgersi personalmente alle strutture sociosanitarie per la cura e la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 95, L. 22.12.1975, n. 685) e accedere ai consultori familiari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile. La donna minore degli anni diciotto può chiedere personalmente al giudice tutelare l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o queste, interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi (art. 12, L. 22.5.1978, n. 194). La stessa richiesta può essere presentata anche dalla donna interdetta per infermità di mente.
A quattordici anni il minore deve essere sentito in caso di contrasto tra i genitori sull'esercizio della potestà (art. 316), deve dare il proprio consenso all'adozione o deve essere sentito se ha compiuto i dodici anni (artt. 7, 25, L. 4.5.1983, n. 184).
La legge sull'adozione di minori riconosce il diritto del minore alla propria famiglia, accolto successivamente nella Convenzione di New York, 20.11.1989, ratificata con L. 27.5.1991, n. 176, intitolata ai diritti del fanciullo, che definisce tale ogni essere umano inferiore agli anni diciotto (art. 1), assicurando la protezione e le cure necessarie al loro benessere (artt. 2 e 3), e riconoscendo una serie di diritti, tra cui il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6), alla protezione contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto a lavori che possono compromettere la salute, lo sviluppo psicofisico e l'educazione (art. 32). La Convenzione ha tipizzato nell'ordinamento sopranazionale il principio dell'ascolto del minore, inteso ad attribuire rilievo alla sua personalità e volontà, in relazione a provvedimenti che lo riguardano (T. min. Bari 16.7.2008).
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.1.1996, ratificata con L. 20.3.2003, n. 77, si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni e mira a promuovere e a concedere loro diritti azionabili e a facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti in materia di famiglia, che li riguardano, dinanzi ad un'autorità giudiziaria (artt. 1-3).
L'art. 155 sexies, introdotto nel codice dalla L. 8.2.2006, n. 54, in tema di separazione personale dei coniugi, applicabile in via diretta, ex art. 4 della stessa legge, anche in caso di divorzio, di nullità del matrimonio e di cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, prevede l'audizione da parte del giudice «del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».
In campo penale, il minore ultraquattordicenne può proporre querela (art. 120 c.p.), può essere imputato, può esprimere il consenso valido per avere rapporti sessuali (sono invece richiesti sedici anni per rapporti sessuali con particolari categorie di persone, come l'insegnante, il tutore, ..); il minore può sempre testimoniare nel processo penale (eventualmente con modalità particolari, come l'uso di un vetro specchio a tutela della sua serenità del minore come stabilità tra l'altro dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza 3 febbraio 2014 n. 5132), senza alcun limite di età, salva la valutazione della sua attendibilità.
I minori sono peraltro considerati anche abilitati alla conclusione degli atti e contratti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, tenuto conto della loro capacità di discernimento, che li mette al riparo dal compimento degli atti pregiudizievoli.
5. (In)validità dei contratti stipulati dal minore
Tradizionalmente si sostiene (mediante una finzione giuridica, cioè ritenendo che il minore acquisti in realtà per i genitori mediante lo schema previsto dall'art. 1389 Codice Civile) che il minore sia in grado di stipulare validamente i cd. microcontratti, cioè quei contratti che per valori in gioco, scarsa rilevanza economica, non costituiscano un pericolo per il patrimonio del minore (es. acquisto di un giornalino di fumetti, gomme da masticare, figurine ..).
Ogni contratto concluso dal minore è sempre annullabile (entro 5 anni da quando il contratto è stato concluso): ciò tanto più quando supera una certa rilevanza economica.
Ciò perchè ogni contratto è concluso da persona legalmente incapace di contrattare (art. 1425 Codice Civile, a patto che il minorenne non abbia nascosto la sua età con raggiri): ciò significa però che fino al suo annullamento (da parte dei contraenti o del giudice) il contratto è valido e vincolante.
(1) Cfr. Commento all'art. 2 Codice Civile, Studio legale Leggi d'Italia, Copyright 2015, ampiamente citato nel testo.