Per l’ultrattività della nomina del difensore revocato con nomina di altro difensore di fiducia, deve essere dimostrata la consapevolezza della mancata accettazione della nomina da parte del nuovo difensore di fiducia (che non ha l'onere della partecipazione all’udienza, non avendo accettato il mandato).
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 28 settembre – 20 novembre2020, n. 32591
Presidente Diotallevi – Relatore Beltrani
Ritenuto in fatto
B.G.M. ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (integralmente confermativa della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Lucca in data 18/10/2018, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di concorso in rapina aggravata commessa il (…), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia: la Corte di appello ha indicato in dispositivo che, in presenza di concorso di circostanze aggravanti, andava applicato l’art. 63 c.p., comma 4, ma ha lasciato inalterata la quantificazione della pena operata dal Tribunale, spiegando, in motivazione, che, pur in presenza di un concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, del quale il Tribunale non aveva tenuto conto, non si rendeva necessaria la riduzione della pena irrogata).
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudizio di appello si sarebbe svolto in difetto dell’assistenza di un difensore legittimamente officiato.
1.1. Come esposto dal ricorrente, e come verificabile dagli atti (cui questa Corte ha sempre l’onere di accedere quando si tratti di verificare la fondatezza o meno di una questione di natura processuale specificamente dedotta), alla data di notificazione degli avvisi per il giudizio di appello il ricorrente era difeso dal solo avv. M, avendo revocato la nomina dell’avv. Santini; cionondimeno, entrambi i difensori ricevettero il prescritto avviso.
In data 19.4.2019, il ricorrente revocò la nomina dell’avv. M, e nominò l’avv. DC, il quale in data 13.5.2019 dichiarò di non accettare la nomina.
All’udienza 14.5.2019, celebrata con rito camerale ex artt. 599 e 127 c.p.p., poiché si procedeva a seguito di un primo grado celebrato con rito abbreviato, nessun difensore comparve, nè fu officiato un difensore di ufficio (non essendone prescritta la designazione ove si proceda con rito camerale).
Peraltro, non potrebbe fondatamente argomentarsi l’ultrattività della nomina dell’avv. M, revocata con nomina di altro difensore di fiducia, poiché nulla dimostra che l’avv. M avesse consapevolezza della mancata accettazione della nomina da parte dell’avv. DC, nè ritenersi quest’ultimo onerato della partecipazione all’udienza, non avendo accettato il mandato.
In siffatta situazione processuale, non poteva ritenersi che uno dei difensori di fiducia designati in successione avesse l’onere di essere presente, e che, pertanto, fosse legittimo non designarne uno di ufficio: l’imputato è rimasto, pertanto, indebitamente privo di assistenza difensiva nel giudizio di appello.
1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
1.3. Questa statuizione assorbe le ulteriori doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.