Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini nè, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione.
Incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 14/03/2012) 28-05-2012, n. 20655
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
1) F.S. N. IL (OMISSIS);
avverso il provvedimento n. 59/2009 GIUDICE DI PACE di MENAGGIO, del 01/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto dell'istanza.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice di Pace di Menaggio pronunciava in data 29 aprile 2010 sentenza di condanna nei confronti di F.S. per il reato di cui all'art. 590 c.p.; detta sentenza veniva depositata l'I 1 maggio 2010 e non impugnata.
La F. ha presentato a questa Corte istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, deducendo di aver avuto conoscenza della sentenza in argomento, per mero caso fortuito, solo in data 29 febbraio 2011, non essendo stata messa al corrente degli sviluppi del procedimento, e non essendo stata quindi tempestivamente informata della sentenza di condanna, emessa in sua contumacia dal Giudice di Pace, per grave inadempimento del difensore nominato di fiducia - nonchè domiciliatario con espressa elezione di domicilio presso il suo studio - il quale aveva anche omesso di proporre impugnazione contro la sentenza stessa.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Ed invero, secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire condividendo le argomentazioni addotte a sostegno, "il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini nè, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poichè incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (in termini, Sez. 2, n. 49179 del 11/11/2003 Cc. - dep. 22/12/2003 - Rv. 227696; conf., "ex plurimis": Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003 Cc - dep. 17/12/2003 - Rv. 227085; Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001 Cc. - dep. 26/06/2001 - Rv. 219106; nello stesso senso: Sez. 2, n. 12922 del 09/03/2007 Cc. - dep. 29/03/2007 - Rv. 236389).
Al rigetto dell'istanza segue la condanna della F. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012