Può essere esclusa la punibilità della detenzione di marijuana quando per le modalità della condotta e per l?esiguità del danno o del pericolo l?offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (131 bis c.p.).
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 1713/13 R.G. N.R. - N. 1848/13 R.G. G.I.P. - N. 307/15 SENT. Recuperare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste dott.ssa Laura BARRESI nell?udienza in Camera di Consiglio ha pronunciato in data 10.7.15 la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale n. 1848/13R.G. G.I.P.
CONTRO
U. N. nato a ** domicilio eletto c/o l?avv. Antonio SANTORO di TRIESTE difeso di fiducia dall?avv. Antonio SANTORO di TRIESTE
I M P U T A T O
73 D.P.R. 309/?90 per avere detenuto in casa gr. 56,7 di marijuana (peso netto gr. 49,402, principio attivo mg. 8.208, tale da consentire 410 assunzioni efficaci), suddivisi in un pacchetto di 5 grammi ed 11 dosi pronte per la vendita, al di fuori dall?ipotesi di esclusiva destinazione all?uso personale. In Trieste, 12/6/13.
Conclusioni delle parti:
P.M. ritenuta la fattispecie di cui al co V dell?art 73 DPR 309/90 condannarsi l?imputato alla pena di mesi 8 di reclusione e 2.800 ? di multa
La difesa: richiamandosi all?art 32 Cost, assolversi l?imputato in assenza dell?elemento soggettivo del reato. in subordine: minimo della pena sospesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di U. in ordine al reato di cui all'allegato capo d'imputazione.
All' udienza preliminare, l?imputato richiedeva il giudizio abbreviato, subordinato all?audizione del CT professor Fattorini e all?acquisizione della cartella clinica dell?imputato. Il P.M. chiedeva, come prova contraria, l?audizione del medico di base di U. . Il Giudice disponeva in conformità. In data 12.6.15 si procedeva alla audizione del professor F., che depositava il suo parere medico legale. Veniva sentita la dottoressa F.B., medico di base dell?imputato. Costui si sottoponeva ad esame.
Le parti procedevano alla discussione ed in data odierna in assenza di repliche, il Giudice decideva come da dispositivo.
Devesi premettere che è pacifico che U. sia stato trovato in possesso della sostanza stupefacente di cui alla imputazione: in data 12.6.13 la perquisizione presso l?abitazione del prefato ha condotto alla scoperta ed al sequestro di 56,7 grammi di stupefacente marijuana divisa in due involucri da 50 e da 6,7 grammi. I due sacchetti erano occultati all?interno della macchinetta del caffè, il primo e di un armadietto porta acquario, il secondo. U. aveva, spontaneamente, a richiesta degli operanti consegnato lo stupefacente, prelevandolo dai predetti nascondigli.
Alla analisi, la sostanza ha evidenziato un peso netto di g 49,402 con il principio attivo di cui alla imputazione.
Lo stesso U. ha ammesso la detenzione della marijuana.
Ha dichiarato che era destinata ad uso personale.
Nel 2008 U. era stato coinvolto in un incidente stradale (di cui è traccia anche nel certificato del casellario avendo egli violato l?art 186 CdS). Nell?occorso, riportò gravi fratture con lesione del midollo osseo. Da allora, U. è paraplegico. La lesione al midollo comporta l?impossibilità di utilizzare volontariamente gli arti inferiori. Le strutture nervose sono integre, con conseguente contrazione degli arti (paralisi spastica). La patologia è inoltre caratterizzata da tremori agli arti e da una sintomatologia dolorosa importante dal bacino fino ai piedi.
La terapia per contrastare questi effetti è stata seguita dallo U. al massimo della prescrizione effettuabile, con scarsi risultati.
L?imputato ha dichiarato che utilizzava uno o due spinelli al giorno con conseguente riduzione importante della sintomatologia dolorosa, con eliminazione quasi totale del tremore agli arti inferiori (dichiarazioni F. e imputato ?i dolori completamente spariscono,? i bruciori completamente spariscono", pag 19 esame U. ).
Il medico di base ha ricordato che U. aveva richiesto una terapia antidolorifica e che gli era stato prescritto il Tachidol (tachipirina più dosaggio di codeina). Il medico ha dichiarato di non aver avuto, dopo tale contatto, altre notizie di U. . Ha riferito che la terapia non era in grado di bloccare le contratture muscolari (circostanza che fa comprendere il motivo per il quale U. non si sia più rivolto al medico di base, consapevole che le medicine da questi prescrivibili non fossero idonee al migliorare la sua condizione), contro le quali sono efficaci le somministrazioni di cannabis, che attualmente sono prescrivibili unicamente per la sclerosi multipla. In questo caso, il farmaco a base di cannabis può essere somministrato dal neurologo in regime di esenzione. In altri casi, possono essere somministrati mediante una procedura di segnalazione al ministero della Salute. Di tali medicine, una sola è commercializzata in Italia, ma il costo a carico del paziente varia dalle 300 ai 600 ?.
Ciò detto, non si discute qui sull?utilizzo della cannabis per finalità terapeutiche nella terapia del dolore che in Italia non trova ancora una generale riconoscimento, circostanza pacifica.
L'uso medico della cannabis e dei suoi componenti ( cannabinoidi il THC) ha una storia millenaria condivisa da molte culture nel mondo. Nella medicina moderna piuttosto che la combustione e l'inalazione della pianta essiccata si utilizzano farmaci a base di fitocannabinoidi o di cannabinoidi sintetici, su cui vengono effettuati tutti i moderni studi scientifici.
Con la proibizione della pianta la diffusione della cannabis come rimedio farmacologico è decisamente diminuita nel giro degli ultimi 60, 70 anni. Tuttavia la pianta torna oggi ad essere usata nel trattamento di certe patologie, per esempio per ridurre la nausea dovuta a chemioterapia o in malati di AIDS, o per trattare il dolore e la spasticità muscolare È stato studiato il suo utilizzo per numerose altre applicazioni mediche, ma non vi sono dati sufficienti per conclusioni sulla sua sicurezza ed efficacia. Sono inoltre in corso alcuni studi sugli effetti antitumorali del THC
Neppure sarà necessario verificare quali siano stati gli studi e le pubblicazioni scientifiche che abbiano dato riconoscimento all?utilizzo della sostanza stupefacente per le finalità indicate.
Ciò che possiamo invece dare per assodato è che U. abbia utilizzato la cannabis e che da ciò egli avesse notato un generale miglioramento analgesico, non sostituibile con gli altri farmaci a sua disposizione (vedasi dichiarazione del medico di base), che comunque, anche laddove prescritti, avevano un prezzo proibitivo per la sua situazione personale, quale pensionato invalido civile, con 750 ? mensili.
Quindi, lungi da discutere qui della legittimità o meno della somministrazione per finalità terapeutiche, certo è che U. utilizzasse la marjiuana per ridurre i dolori ed i tremori e, conseguentemente, questo comporta che non si sia provato che lo stupefacente a lui rinvenuto fosse destinato alla cessione a terzi.
Ciò possiamo affermare ad eccezione di quanto, su domanda del Giudice, lo stesso U. ha dichiarato.
Si deve premettere che il contenuto di due intercettazioni che coinvolgono il prefato, appare probatoriamente rilevante: nel corso di una conversazione con J.D. questi gli chiedeva di portargli due birre bianche dal frigo (4.6.13). In altra conversazione, sempre J. gli chiedeva di portargli una confezione di birra o una decina di birre. Richiesto sul punto il significato del colloquio, U. non è stato in grado di spiegarne il contenuto. Tuttavia, ha dichiarato che, in una occasione (pag 23), per contraccambiare l?impegno di J., che gli faceva la spesa o gli puliva casa, gli cedette uno spinello.
Quindi abbiamo la prova che U. , che comunque utilizzava la marijuana per sé, abbia ceduto, in una occasione secondo quanto riferito o al massimo due (due sono le intercettazioni significative e pertanto non vi sono elementi per ritenere che vi siano state altre e diverse cessioni) lo stupefacente.
Ciò detto, ritiene lo scrivente che si verta nella fattispecie di cui al comma 5 dell?art 73 DPR 309/90 già sulla base della contestazione mossa dal P.M, come dallo stesso rilevato.
In realtà, vi è la prova della cessione di uno o al massimo due spinelli. Preso atto che la pena edittale è contenuta nel limite del quinquennio, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all?art 131 bis comma 2 e 3 c.p. si ritiene che la cessione, così limitata, possa integrare una condotta non punibile per la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Il G.U.P., visti gli artt. 438 530 c.p.p. 131 bis c.p.
dichiara
non punibile l?imputato per il reato ascritto per particolare tenuità del fatto.
Così deciso in Trieste il 10.7.15.
Il G.U.P.
Dott. Laura Barresi