La sentenza di assoluzione per Tina Merlin, autrice dell'articolo «La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono »: la giornalista usando del diritto di cronaca, si è legittimamente limitata a rendere note le notizie e le impressioni raccolte nel corso della sua inchiesta, e a riportare uno stato d'animo di preoccupazione e di ansia che era l'argomento diffuso tra gli abitanti di Erto, e che trovava la sua giustificazione nelle circostanze. come acclarate in causa. Non solo, quindi, non si può padare di notizie false o esagerate, che devono escludersi sulla base dei compiuti accertamenti, ma neppure di notizie tendenziose, cioè di notizie vere riportate in modo tale da renderle tendenziose.
Tribunale di Milano, 30.11.1960
Presidente estensore Salvini
Orazio Pizzigoni e Clementina Merlin imputati del reato di cui all'art. 656, 65 c.p. e 18 legge sulla stampa 8.2.1948 n. 47 per avere il primo nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano « L'Unità», la seconda quale autrice, fatto pubblicare nel numero dell'Unità del 5 maggio 19 5 9 un articolo dal titolo « La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono » portante notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico e precisamente la sussistenza di un grave pericolo « per la esistenza stessa del paese di Erto a ridosso del quale si stava costruendo un· bacino artificiale di 150 milioni di mc di acqua, che un· domani, erodendo il terreno di natura franosa potrebbero far sprofondare le case nell'acqua», essersi fatto sgomberare con la forza dalla propria casa una famiglia con sei figli che dovette trovare provvisoriamente ricovero in una stalla che il parroco del paese aveva esortato dal pulpito la popolazione a recarsi a firmare per la costruzione del Consorzio per la rinascita e la salvaguardiia della Valle di Erto.
A seguito di un articolo apparso sul numero del 5.5.1959 del quotidiano «L'Unità» ed in base ad una segnalazione dei C.C. di Erto-Casso, erano tratti a giudizio avanti a questo Tribunale Pizzigoni Orazio e Merlin Clementina per rispondere del reato come loro rispettivamente ascritto nel capo di imputazione.
In esito alle risultanze processuali osserva il Collegio che entrambi gli imputati vanno assolti dalla imputazione loro contestata, perché il fatto non costituisce reato, dato che nell' articolo incriminato nulla si rinviene che possa costituire violazione del disposto dell'art. 656 c.p.
Con tale norma viene incriminata la propagazione di notizie false, esagerate, tendenziose, ove ·alla medesima consegua il verificarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico.
È falsa la notizia non rispondente al vero, sia che con essa si ammetta un fatto inesistente, o se ne dinieghi uno esistente; esagerata è invece la notizia che contiene un quid pluris rispetto alla verità, mentre può definirsi tendenziosa la notizia che, pur fondamentalmente vera, viene porta in modo fazioso e partigiano, si da risultare deformata.
Nella specie, nell'articolo in questione, non si ritrovano notizie né false, né esagerate, né tendenziose, dato che l'autore si è limitato ad esercitare il riconosciuto diritto di cronaca, informando il pubblico di fatti di interesse generale, con commenti e critiche del tutto legittimi e che in nessun modo facevano assumere alle notizie riferite il carattere di tendenziosità.
Per quanto concerne il primo degli addebiti specificatamente indicati nel capo di imputazione, e attraverso le testimonianze escusse al dibattimento (testi Martinelli e Della Putta) si è accertato che il bacino artificiale costruito dalla SADE nel territorio del comune di Erto costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese, perché si teme che, erodendo il terreno di natura franosa, possa determinare lo sprofondamento delle case. In Erto era, quindi, assai diffuso l'allarme a seguito della costruzione di detto bacino, tanto che è stato costituito un Consorzio per la rinascita e la salvaguardia della valle ertana.
I testi citati hanno pure riferito che, a seguito dei lavori in corso per la costruzione del bacino, ad Erto si sentono delle continue scosse del terreno, che si è aperta una spaccatura sotto il monte T oc e che diverse case del paese sono lesionate.
Inoltre nella località di Valles e di Forno di Zoldo, sito in una vicina vallata, e dove sono stati costruiti dei bacini si sanò verificate delle frane. A sua volta, con riguardo all'altra circostanza indicata in rubrica, il teste Carrara ha dichiarato di essere stato sfrattato dalla sua casa, senza alcun preavviso legale, perché doveva passarvi la strada per la diga e di essere stato alloggiato, insieme con la sua famiglia, per nove mesi in una stalla.
Sulla base di tali risultanze e con riferimento al contenuto della pubblicazione in esame, è agevole constatare come nulla in essa vi sia di falso, di esagerato o di tendenzioso; la Merlin, autrice dell'articolo, legittimamente usando del diritto di cronaca, si è limitata a rendere note le notizie e le impressioni raccolte nel corso della sua inchiesta, e a riportare uno stato d'animo di preoccupazione e di ansia che era l'argomento diffuso tra gli abitanti di Erto, e che trovava la sua giustificazione nelle circostanze. come acclarate in causa. Non solo, quindi, non si può padare di notizie false o esagerate, che devono escludersi sulla base dei compiuti accertamenti, ma neppure di notizie tendenziose, cioè di notizie vere riportate in modo tale da renderle tendenziose. Ma tale intendimento che si tradurrebbe, sostanzialmente, in una falsa e deformata rappresentazione del vero, è escluso da tutto il tono dell'articolo e dalla forma in esso usata, quale si rileva dalla sua semplice lettura.
Deve ancora osservarsi che a prescindere anche dalla falsità, esagerazione o tendenziosità delle notizie in esame, nella fattispecie manca quell'ulteriore estremo che è necessario ed indispensabile per aversi il reato di cui all'art. 656 del c.p., l'attitudine, cioè, delle notizie a turbare l'ordine pubblico.
Le notizie riportate nell'articolo della Merlin erano prive di ogni efficienza causale in ordine a tale evento dato che quell'ambiente, quella collettività cui esse si riferivano e in cui esse venivano ad inserirsi era già profondamente turbato e preoccupato in proposito, per circostanze e per timori del tutto estranei, indipendenti ed anteriori all'attività degli attuali imputati. Sotto tale aspetto, quindi, la condotta della Merlin e del Pizzigoni nulla di nuovo ha portato e non avuto attitudine alcuna e efficienza casuale circa un possibile turbamento dell'ordine pubblico. che già era in atto e di cui gli attuali imputati hanno preso pienamente ed hanno dato notizia.
Per tutte queste esposte considerazioni la Merlin e il Pizzigoni vanno assolti perché il fatto non costituisce reato.
(da Questione Giustizia, 25/1974)