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Nessun reato per cronaca giudiziaria inesatta, ma non falsa (Cass. 15093/20)

14 maggio 2020, Cassazione penale

Non c'è reato quando la difformità fra quanto riportato nell’articolo e il fatto storico occorso si sostanzi in una mera inesattezza, inidonea a superare la verità del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che si riveli in concreto inoffensiva dell’altrui reputazione.

L'inesattezza è idonea ad integrare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale  oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale.

La legge contiene una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all’area della rilevanza penale quelle discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati ed esposti nell’articolo, che anche alla luce del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come “marginali” o secondarie, individuando di volta in volta il discrimine nella effettiva capacità offensiva dei bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 27 gennaio – 14 maggio 2020, n. 15093
Presidente Catena – Relatore Sessa

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati G.G. e B.F. in ordine al reato di diffamazione loro ascritto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Il B. , in particolare, era imputato del reato di cui all’art. 81 c.p., art. 595 c.p., commi 2, 3 e 4, perché "in qualità di giornalista dell’agenzia Ansa offendeva la reputazione di Gi.Mi. , Primo Dirigente pro tempore della Polizia di Stato e di M.G. , Sostituto Procuratore pro tempore della Repubblica di Perugia, divulgando la seguente notizia "La Procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Gi.Mi. , per anni capo del (…) (gruppo investigativo delitti seriali), che ha indagato sulle vicende del mostro di Firenze, e per il Pm perugino M.G. , titolare delle indagini sulla morte, nel 1985, del medico umbro N.F. , collegate a quelle del mostro di Firenze e condotte dal (…). Gi. e M. sono indagati, nell’ambito dell’inchiesta fiorentina, coordinata dai Pm T.L. e Ma.Ga. , per abuso d’ufficio e, nel caso di M. , anche per favoreggiamento nei confronti dello stesso Gi. (...)" notizia da ritenersi falsa - posto che la richiesta di rinvio a giudizio veniva emesso solo in epoca successiva (6.6.2007), essendo stato già emesso solo l’avviso di conclusione delle indagini in data 21.3.2007 -, che veniva poi ripresa da numerosi organi di stampa e siti Internet".
Il G. , invece, era imputato del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., - L. n. 47 del 1948, art. 13, perché "in qualità di direttore responsabile dell’agenzia Ansa ometteva di prestare il dovuto controllo sui contenuti dell’articolo indicato al capo precedente".

2. Con atto a firma dell’Avv. FL è proposto ricorso per Cassazione nell’interesse di entrambi gli imputati, articolato in due motivi.

2.1 Con il primo motivo si eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge processuale, in relazione agli artt. 234, 500 e 514 c.p.p., e mancanza di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, la nota dell’agenzia Ansa "con la quale sono state comunicate le generalità degli imputati nella rispettiva qualità di direttore responsabile dell’agenzia Ansa all’epoca dei fatti e di autore del dispaccio oggetto di contestazione", è manifestamente inutilizzabile, in quanto non costituisce un documento ex art. 234 c.p.p., bensì un atto di indagine vero e proprio, rispetto al quale sussiste la necessità dell’accertamento del fatto ivi dichiarato, mediante testimonianza.

Si richiama in quest’ottica una recente pronunzia della Corte di Cassazione, secondo cui "l’acquisizione di informazioni finalizzate all’identificazione dell’estensore dell’articolo costituisce attività investigativa diretta all’identificazione dell’indagato eseguita nell’ambito del procedimento penale mediante acquisizione di informazioni presso terzi, ed il reperto cartaceo, con il quale il responsabile Ansa ha indicato le generalità dell’imputata non può pertanto definirsi documento, tale essendo il solo reperto precostituito e formato in sede extraprocessuale" (Cass. n. 2332/2018).

In altri termini, si sostiene che il fatto di aver ottenuto l’elemento probatorio mediante lettera della segreteria di redazione dell’Ansa, se pure costituisce una modalità legittima di assunzione di informazione nella fase delle indagini preliminari, non può tradursi, tuttavia, in sede dibattimentale, nel superamento del principio di oralità che ispira il processo penale.

Ne consegue che la nota Ansa acquisita quale prova documentale è, in quanto tale, inutilizzabile e, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova circa l’attribuibilità del fatto reato agli imputati.

Il provvedimento impugnato, inoltre, nella parte in cui afferma apoditticamente che l’atto suddetto è pienamente utilizzabile nel processo, alla stregua di documento, è caratterizzato da un’evidente mancanza di motivazione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 51 e 5959 c.p..

Il provvedimento gravato, infatti, è stato emesso in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di diritto di cronaca.

Nel caso di specie, in piena consonanza con un precedente di questa Corte del 2010, la discrasia tra la notizia propalata con il comunicato oggetto di contestazione (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM) e lo stato del procedimento (emissione dell’avviso di conclusione delle indagini da parte del PM), costituisce una "circostanza inesatta", cioè una difformità trascurabile, che consente pertanto di ritenere il reato scriminato dal legittimo esercizio del diritto di cronaca.

L’emissione dell’avviso ex art. 415 bis, sostanzialmente, cristallizza la valutazione della Procura sulla concreta possibilità di esercitare l’azione penale che in concretopuò non realizzarsi soltanto qualora gli indagati, producendo documenti, redigendo memorie e/o facendosi sentire, riescano a determinare nell’autorità inquirente un’inversione di suddetta valutazione.

A ciò si aggiunge che la richiesta di rinvio a giudizio, nell’ipotesi de qua, è stata emessa solo nove giorni dopo la pubblicazione dell’articolo Ansa, in assenza di qualsivoglia attività propulsiva proveniente dalle costituite parti civili.

Il giudizio negativo indotto nel lettore, poi, si prospetta come conseguenza delle vicende giudiziarie in corso, di indiscutibile e intrinseco interesse sociale, e non dell’inesattezza terminologica (indagato/rinviato a giudizio) ascrivibile all’autore dell’articolo.Di conseguenza, la notizia diffusa rispetta i requisiti della verità del fatto narrato, della continenza del linguaggio e anche dell’interesse sociale all’informazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato non potendosi affermare la sussistenza del fatto.

Rimane, invece, sebbene priva di rilievo per il motivo assorbente sul fatto, in ogni caso infondata la censura in punto di inutilizzabilità della nota avente ad oggetto le generalità degli indagati stante la genericità della deduzione rispetto alla complessiva motivazione, non essendo stata essa prospettata neppure in termini di decisività.

1.1. Le principali doglianze del ricorrente si appuntano, invero, sul mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ex art. 51 c.p., tale da elidere l’antigiuridicità del reato di diffamazione commesso a mezzo stampa.

In particolare, a fronte della pacifica individuazione dei requisiti dell’interesse sociale alla notizia e della continenza del linguaggio, le argomentazioni difensive mirano a dimostrare l’integrazione anche dei presupposto della verità del fatto narrato, facendo leva sulla distinzione tra falsità e mera inesattezza.

A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte si è preoccupata di riempire di contenuto quest’ultima nozione, specificando che essa è idonea ad integrare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 41099 del 20/07/2016 Rv. 268149 - 01 Sez. 5, n. 7024 del 24/11/2009 (dep. 22/02/2010) Rv. 246145 - 01) oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale.

La ratio comune di tale orientamento è quella di configurare una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all’area della rilevanza penale quelle discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati ed esposti nell’articolo, che anche alla luce del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come “marginali” o secondarie, individuando di volta in volta il discrimine nella effettiva capacità offensiva dei bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Di là degli approdi cui è giunta questa Corte rispetto ai singoli procedimenti - il cui oggetto consistente nei reato di diffamazione implica valutazioni sotto certi aspetti "in fatto" e strettamente legate a quello specifico "fatto" in scrutinio - sembra dunque potersi tracciare un filo comune che tende a considerare quali parametri fondamentali, da un lato, la gravità del nucleo essenziale vero della notizia, e, dall’altro, appunto, la consistenza ed il rilievo della inesattezza anche rispetto ad esso per carpirne in toto la capacità inficiante.
In buona sostanza è stata riconosciuta l’esimente del diritto di cronaca quando l’inesattezza ha riguardato dati comunque ritenibili come secondari, che, nel contesto dell’informazione, erano inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, reputazione già compromessa dalla verità della notizia principale.

E venendo ai casi più specificamente attinenti a quello in esame, si è, ad esempio, affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta (cfr.Sez. 5, Sentenza n. 6410 del 14/01/2010, Rv. 246065 - 01, fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione); o, ancora che per la gravità dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali rivestiti dalla persona oggetto di notizia, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in corso da tempo a carico della stessa - parlamentare - e non dell’equivoco terminologica indagato/rinviato a giudizio.

Diversamente è stato trattato il caso in cui si era, invece, affermato, contrariamente al vero, l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 13702 del 17/12/2010 (dep. 06/04/2011) Rv. 250256 - 01, caso questo ritenuto non scriminato da questa Corte anche nella sentenza Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017 Rv. 271628 - 01 in cui il confronto è parimenti tra l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto che dispone il giudizio e non la richiesta di rinvio a giudizio del P.M.).

Si è al riguardo pure sottolineato che non è, più in generale, consentito al giornalista - che ben può avere un’opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato, sino a sentenza definitiva (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39503 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 254789 - 01); e che il giornalista, in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - deve raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4158 del 18/09/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262169 - 01).

È questo l’orizzonte che deve, dunque, guidare anche la valutazione del caso in esame.

Ne consegue che la divergenza registrata tra la notizia propalata con il comunicato oggetto di contestazione (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero) e lo stato del procedimento (emissione dell’avviso di conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero) costituisce una "circostanza inesatta", ovverosia una difformità secondaria, trascurabile, rispetto alla notizia principale che rimane integra nella sua verità storica risultando, in ogni caso, le due presunte persone offese indagate per quei gravi delitti riportati nell’articolo, che consente/pertanto, di ritenere scriminato il reato di diffamazione, non assumendo, di contro, la diversa natura dell’atto erroneamente indicato un ruolo idoneo a stravolgere la notizia, nella sua interezza, pubblicata.

Queste osservazioni riposano sul fatto che,sebbene l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio costituiscono sicuramente atti processuali con funzioni autonome e conseguenze distinte, essi sono, al contempo, atti definibili processualmente "attigui", costituendo il primo presupposto della seconda e facendo ad esso tendenzialmente seguito la richiesta di rinvio a giudizio (tranne nel caso in cui sopravvengano elementi che impediscano l’esercizio dell’azione penale); in ogni caso, con l’avviso di conclusione delle indagini si è in certo qual modo cristallizzata la vicenda emersa nelle indagini, che approda, tramite l’avviso di conclusione delle indagini ad un primo punto fermo sia pure sempre nella prospettazione accusatoria ovvero del Pubblico Ministero che conduce le indagini; ma a ben vedere la prospettiva non muta, nella sostanza, allorquando è esercitata l’azione penale, dal momento che tale esercizio costituisce pur sempre prerogativa dell’organo dell’accusa, sia pure, in termini processuali, esso si risolva comunque in una progressione del procedimento.

Per quel che qui rileva, in una siffatta ipotesi non può, quindi, dirsi fuorviato il lettore, non essendosi intaccata la verità della notizia principale nè la sostanza di ciò che era accaduto processualmente; in ogni caso - ed è questo che accomuna nella sostanza i due atti ai fini che occupano - non si è diffusa la notizia del rinvio a giudizio, che implica il vaglio positivo della fondatezza della prospettazione accusatoria da parte di un giudice (caso quest’ultimo, come sopra detto, ritenuto non scriminato da questa Corte), ma pur sempre, e solo, della emissione di un atto rientrante nella sfera dell’accusa e per di più strettamente collegato all’altro effettivamente intervenuto, per sua natura prodromico della richiesta di rinvio a giudizio.

Nel caso di specie, la difformità fra quanto riportato nell’articolo e il fatto storico occorso si sostanzia, quindi, in una mera inesattezza, inidonea a superare la verità del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che, soprattutto, si rivela in concreto inoffensiva dell’altrui reputazione (e ciò di là del fatto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata poi effettivamente emessa dopo la pubblicazione dell’articolo Ansa e della difficoltà di cogliersi la sottigliezza della differenza da parte dell’uomo medio).
2. L’esito di questo giudizio porta all’annullamento della sentenza impugnata per l’insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.