La valutazione della credibilità soggettiva del richiedente protezione internazionale non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente", senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto.
Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, ma deve altresì essere accertata l’accettazione sociale dell’omosessualità nel suddetto Paese e l’esistenza di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte eventuali atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati.
Corte di Cassazione
sez. I Civile, ordinanza 19 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14671
Presidente Cristiano – Relatore Tria
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 5 novembre 2018, respinge il ricorso proposto da O.E. , cittadino della [...] proveniente da (omissis), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il richiedente ha raccontato di essere omosessuale e di essere stato cacciato di casa dalla matrigna per questa ragione, di essere poi andato via dal proprio Paese e di essere giunto in Italia nel 2016, dopo aver vissuto sia in Libia sia a Malta essendovi stato imprigionato per mesi perché "clandestino", di essere poi fuggito e partito per l’Italia;
b) deve essere condiviso il giudizio della Commissione territoriale, di non verosimiglianza del racconto del richiedente, visto che su alcune date e su alcuni elementi della narrazione si riscontrano diverse incongruenze e contraddizioni;
c) non essendo il racconto plausibile è da escludere la concessione di ogni forma di protezione;
d) in particolare, con riferimento all’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al medesimo art. 14, lett. c va rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate circoscrivono nel Nord-Est del Paese l’epicentro delle violenze di (omissis) mentre nella zona di provenienza del ricorrente - (omissis) nel (omissis) - si rinvengono esclusivamente problematiche connesse allo stato di povertà di quelle fasce della popolazione locale che non fruiscono dei benefici connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi che possono sfociare in episodi di violenza anche contro le forze di polizia ovvero proteste non violente dei movimenti che lottano per l’indipendenza della zona del Sud-Est (con l’aspirazione della costituzione di uno Stato indipendente del [...]);
e) il richiedente, però, non ha mai riferito di essere stato coinvolto in tali vicende nè di correre alcun concreto pericolo, se non nei termini non credibili suindicati, pertanto in assenza di riscontri individualizzanti deve essere dichiarata l’insussistenza anche dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit.;
g) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari che consentano di accordare la protezione umanitaria, dovendosi precisare che la certificazione medica prodotta in giudizio non giustifica la permanenza in Italia dell’interessato in quanto attesta una lesione alla caviglia post infiammatoria o post traumatica che non richiede un percorso di cura e, peraltro, non contiene alcun riferimento alle ustioni che il richiedente ha asserito di aver subito nel proprio Paese;
3. il ricorso di O.E. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, non seguito da alcun atto difensivo;
5. il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ma tardivamente.
Considerato che:
1. il ricorso è articolato in tre motivi;
1.1. con il primo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto riguardanti la valutazione di credibilità del ricorrente, sottolineandosi che è stata ignorata la gravissima violazione dei diritti umani esistente in [...] e, in particolare, non si è tenuto conto della forte "omofobia" esistente nel Paese che si rispecchia nelle leggi [...]ne sono dirette a limitare la libertà sessuale degli omosessuali, anche con la previsione di fattispecie di reato punite con sanzioni molto severe;
1.1.1. si aggiunge che la Commissione territoriale ha negato la credibilità del racconto del ricorrente basandosi sulla scarsa chiarezza nell’indicazione della propria religione o della propria residenza, elementi che non hanno nulla a che fare con la circostanza fondamentale della fuga dal proprio Paese costituita dalla omosessualità, che è fonte di persecuzione in [...];
1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), nonché di altre norme di diritto, per avere il Tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria senza aver osservato l’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice con riguardo alla situazione attuale della [...] e, in particolare, al rischio di trattamenti inumani e degradanti che corrono gli omosessuali (come confermato da fonti autorevoli in atti) e senza neppure valutare la grave situazione di conflitto esistente in (OMISSIS);
1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 contestandosi il rigetto del permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, in considerazione sia della complessiva situazione socio-politica della [...], ove si registra una grave violazione dei diritti umani e si puniscono con la detenzione coloro che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sia della estrema vulnerabilità derivante pure dalle torture subite in Libia;
2. l’esame dei motivi porta all’accoglimento dei primi due motivi e all’assorbimento del terzo motivo;
3. in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza);
3.1. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c - la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale - neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);
3.2. e va anche precisato che solo a condizione che la suddetta valutazione - circa la sussistenza o meno della credibilità soggettiva - risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);
3.3. il che significa che se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione - con riguardo all’esame medesimo - la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere "a monte" sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto;
3.4. nella specie il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione generica del giudizio di non verosimiglianza del racconto espresso dalla Commissione territoriale ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente su dati del tutto secondari della narrazione mentre non ha svolto alcun approfondimento sulla questione centrale del racconto - che il Tribunale non ha considerato non credibile - rappresentata dall’omosessualità del ricorrente;
3.5. è, quindi, evidente che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;
4. deve essere ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:
a) quella derivante dall’orientamento sessuale del richiedente è una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo quanto viene del resto a certificare in modo esplicito e formale il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), che espressamente contempla anche tale orientamento quale fattore di individuazione di un "particolare gruppo sociale", il che costituisce appunto ragione di persecuzione (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27437; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2458);
b) invero, in base alla chiara struttura della norma appena richiamata, a risultare elemento decisivo al riguardo è proprio il riflesso sociale, come identificativo di un’appartenenza al suddetto gruppo e, dunque, come comunque ricomprensivo del singolo nell’ambito dello stesso; del resto, per il comma 2 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti i persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni;
c) la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove credibile, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perché qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (Cass. 24 ottobre 2019, n. 32670);
d) in tema di protezione internazionale ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione - derivante in particolare dall’accusa di omosessualità - al fine di ottenere lo "status" di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa posta a base del rischio addotto, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875);
e) al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata l’accettazione sociale dell’omosessualità nel suddetto Paese e l’esistenza di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte eventuali atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati (Cass. 24 aprile 2019, n. 11176).
5. ne deriva l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in quanto il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere una forma di protezione internazionale senza prendere in esame il fatto decisivo costituito dalla sussistenza della condizione di omosessualità dell’interessato quale presupposto della richiesta protezione, alla luce del trattamento giuridico e sociale - in ipotesi, repressivo e/o discriminatorio - in [...];
6. all’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento del terzo motivo;
Conclusioni.
6. in sintesi, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e il terzo va dichiarato assorbito;
7. pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.