E' legittimo costringere lo sblocco biometrico di uno smartphone sequestrato appartenente a un sospettato per accedere al suo contenuto ai fini dell'indagine penale (sblocco mediante apposizione forzata del pollice sul lettore di impronte digitali dello smartphone).
(traduzione informale, originale olandese qui )
CORTE SUPREMA DEI PAESI BASSI
Numero 19/05471 CW
Data 9 febbraio 2021
SENTENZA
in relazione al ricorso in cassazione nell'interesse della legge da parte dell'avvocato generale dello Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) contro una sentenza del tribunale distrettuale di Noord-Holland del 28 febbraio 2019, numero 15/870028-16, nella causa
di ..
imputato .. ,
nato a [luogo di nascita] il [data di nascita] 1991,
di seguito denominato: l'imputato.
1 Il verdetto del tribunale
Nella sua sentenza la corte ha stabilito che l'uso forzato dell'impronta digitale dell'imputato per accedere al suo iPhone era legittimo.
2 Il ricorso in cassazione
L'avvocato generale F.W. Bleichrodt ha presentato un ricorso in cassazione nell'interesse della legge contro la sentenza della corte distrettuale. Il ricorso in cassazione è allegato alla presente sentenza e ne fa parte. La richiesta di annullamento della sentenza.
3 Cosa riguarda questo caso
Questo caso riguarda lo sblocco biometrico di uno smartphone sequestrato appartenente a un sospettato per accedere al suo contenuto ai fini dell'indagine penale. Il sospetto è stato costretto, ammanettato, a mettere il pollice sul lettore di impronte digitali dello smartphone. La Corte distrettuale ha ritenuto che l'accesso allo smartphone fosse quindi legittimo.
4 Le considerazioni del tribunale distrettuale
La Corte distrettuale ha considerato quanto segue sullo sblocco dello smartphone dell'imputato:
“3.4.1.3.1. Fatti e circostanze
Sulla base del contenuto del fascicolo e dello svolgimento dell'udienza, la corte stabilisce i seguenti fatti e circostanze.
Il 16 febbraio 2016, l'imputato è stato arrestato perché sospettato di aver violato gli articoli 310, 311 e 326 in combinato disposto con l'articolo 47 del codice penale olandese (di seguito: Sr) (in breve: furto per associazione e frode), essendo reati per i quali è consentita la detenzione preventiva. L'iPhone che l'accusato aveva con sé quando è stato arrestato è stato sequestrato e immediatamente messo in 'Flight Mode' dalla polizia, in modo che il telefono non potesse essere cancellato a distanza. Durante l'interrogatorio, il sospettato ha dichiarato che l'iPhone confiscato era il suo dispositivo e che nessun altro lo stava usando. Al sospetto è stato chiesto se voleva dare il codice di accesso del suo telefono. Non voleva farlo. Successivamente, sulla base dell'articolo 61a del codice di procedura penale olandese, il pubblico ministero ha ordinato all'imputato di collaborare allo sblocco dell'iPhone. All'imputato è stato nuovamente chiesto il suo codice di accesso, dopo di che gli è stato detto che se non avesse dato il suo codice di accesso, gli agenti lo avrebbero ammanettato, se necessario usando la forza appropriata, al fine di utilizzare la sua impronta digitale per sbloccare l'iPhone. Il sospetto ha risposto che non avrebbe dato il suo codice di accesso. L'imputato è stato poi ammanettato e il suo pollice destro è stato posto, senza forza, sul lettore di impronte digitali dell'iPhone. Questo ha sbloccato l'iPhone.
3.4.1.3.2. Accesso all'iPhone
Base legale
Il primo punto della Corte distrettuale è che gli agenti investigativi erano autorizzati a sequestrare l'iPhone dell'imputato. Con riferimento alla sentenza Smartphone della Corte suprema olandese (ECLI:NL:HR:2017:584), la Corte distrettuale ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della verità, è consentito indagare sugli oggetti sequestrati per ottenere dati per l'indagine penale. Questo non esclude i dati memorizzati o disponibili in un iPhone. La base giuridica per questa indagine da parte degli agenti investigativi è contenuta negli articoli 94 in combinazione con 95 e 96 del codice di procedura penale olandese. Ai sensi degli articoli 95 e 96 del codice di procedura penale olandese, il potere di sequestrare oggetti e il potere intrinseco di indagare su tali oggetti può essere esercitato anche dal pubblico ministero incaricato dell'autorità dell'indagine ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale olandese, poiché è incaricato dell'indagine ai sensi dell'articolo 141, parole iniziali e lettera a) del codice di procedura penale. Queste disposizioni di legge forniscono anche la base per il pubblico ministero per indagare sugli oggetti sequestrati se il sequestro è fatto da un ufficiale investigativo.
Nell'opinione della Corte distrettuale, da questa combinazione di disposizioni di legge risulta anche che gli agenti investigativi e il pubblico ministero possono accedere a un oggetto che è stato sequestrato, in questo caso un iPhone, al fine di salvaguardare i dati su quel telefono per le indagini. Se l'accesso all'oggetto sequestrato è assicurato per mezzo, ad esempio, di un codice d'accesso, gli agenti investigativi sono autorizzati a violare questa sicurezza senza la cooperazione di un sospetto. Succede anche che l'accesso a un oggetto sequestrato può essere ottenuto solo con la cooperazione di un sospetto, come in questo caso. Secondo l'opinione del tribunale, un sospettato può essere costretto a cooperare, a condizione che ciò non contravvenga al principio del nemo tenetur e che siano soddisfatti i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.
Il principio nemo tenetur
In questo contesto si pone la questione se mettere il pollice del sospettato sull'iPhone senza il suo permesso/cooperazione viola il principio del nemo tenetur. Questo principio riguarda il diritto di un sospettato a non essere costretto a collaborare (attivamente) alla propria condanna. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CEDU) si evince che ciò riguarda principalmente il rilascio di dichiarazioni sotto costrizione. Dopo tutto, il diritto di un sospettato di non incriminarsi è "principalmente preoccupato di rispettare la volontà dell'accusato di rimanere in silenzio" (CEDU 29 giugno 2007, O'Halloran e Francis, UN BB3173, NJ 2008/25, paragrafo 47). Un sospetto deve (passivamente) subire e tollerare le misure investigative. Il materiale che esiste indipendentemente dalla volontà dell'indagato può essere ottenuto sotto coercizione, come ad esempio nel caso dei campioni di sangue e di urina (CEDU 8 aprile 2004, ricorso n. 38544/97 (Weh/Austria) e CEDU 17 dicembre 1996, NJ 1997/699 (Saunders/Regno Unito)).
A differenza della situazione in cui l'imputato è costretto a dare il codice di accesso del suo telefono, che richiede una dichiarazione da parte dell'imputato, l'apposizione del pollice dell'imputato sul suo iPhone non viola il principio del nemo tenetur, secondo il parere della Corte distrettuale. Questo perché si tratta di tollerare una misura investigativa che non richiede la cooperazione attiva dell'accusato. Inoltre, l'impronta digitale è stata ottenuta con un minimo di coercizione. Il fatto che mettendo il pollice dell'indagato sull'iPhone si ottiene l'accesso a dati che possono essere incriminanti per lui e che possono dipendere dalla sua volontà, non cambia questo nell'opinione della Corte distrettuale.
Proporzionalità e sussidiarietà
All'udienza il pubblico ministero ha dichiarato che al momento dell'arresto dell'imputato la tecnologia dell'iPhone sequestrato all'imputato era così nuova che l'accesso a questo telefono (e più specificamente ai dati su questo telefono) senza la cooperazione dell'imputato non poteva ancora essere ottenuto con mezzi tecnici e/o indagini distruttive da parte dell'IFN. Inoltre, la possibilità di sbloccare l'iPhone utilizzando un'impronta digitale era limitata nel tempo e nel numero di tentativi di accesso. La Corte non ha motivo di dubitare di queste dichiarazioni del Pubblico Ministero e quindi assume le suddette limitazioni di ricerca sull'iPhone dell'imputato.
La Corte distrettuale ritiene che lo scopo di sbloccare l'iPhone, mettendo il pollice dell'indagato sul dispositivo, era quello di proteggere i dati memorizzati o disponibili su di esso. In considerazione della gravità e della natura dei sospetti contro l'indagato, la mancanza di cooperazione di quest'ultimo nello sbloccare l'iPhone, la giustificata aspettativa degli agenti investigativi che l'iPhone contenesse dati rilevanti per l'indagine, così come i suddetti limiti di ricerca sull'iPhone, la Corte è del parere che un mezzo meno drastico per sbloccare l'iPhone non fosse disponibile. In queste circostanze, mettere il pollice dell'imputato sul suo telefono per sbloccarlo e mettere al sicuro i dati su di esso era legittimo.
Per mettere il pollice del sospetto sull'iPhone, un ufficiale ha ammanettato il sospetto per evitare che il telefono venisse distrutto e poi ha messo il suo pollice sull'iPhone. Nell'opinione della Corte Distrettuale, questo costituiva solo una limitata violazione dell'integrità fisica dell'imputato, violazione che era giustificata in considerazione del rischio che l'imputato frustrasse l'indagine.
Conclusione: accesso all'iPhone
Quanto sopra porta a concludere che nelle circostanze date l'accesso all'iPhone con l'uso forzato dell'impronta digitale del sospetto ha avuto luogo in modo legittimo".
5 Quadro giuridico
Le disposizioni rilevanti per questo caso sono le seguenti:
- Articolo 94 (1) del codice di procedura penale (di seguito: Sv):
"Suscettibili di sequestro sono tutti gli oggetti che possono servire a rivelare la verità (...).
- articolo 95 paragrafo 1 Sv:
"L'agente investigativo che ferma o arresta il sospetto può sequestrare gli oggetti sequestrabili che il sospetto porta con sé".
- articolo 96 paragrafo 1 Sv:
"In caso di scoperta di un reato in flagranza o in caso di sospetto di un reato come definito all'articolo 67, primo paragrafo, l'ufficiale inquirente è autorizzato a sequestrare gli oggetti suscettibili di sequestro e ad entrare in qualsiasi luogo a tale scopo".
6 Valutazione del primo ricorso per cassazione
6.1 Il ricorso per cassazione lamenta la sentenza della Corte distrettuale secondo la quale la combinazione, tra l'altro, degli articoli 94, 95 e 96 del codice di procedura penale olandese costituisce una base giuridica sufficiente per ottenere l'accesso a un oggetto sequestrato sbloccandolo biometricamente contro la volontà dell'imputato mediante la sua impronta digitale.
6.2.1
Nel valutare il ricorso in cassazione, il primo punto da considerare è che la combinazione di disposizioni su cui si basa il potere di sequestro costituisce anche la base legale per il potere di indagare sugli oggetti sequestrati al fine di accertare la verità, al fine di ottenere dati per l'indagine penale. Questo non esclude i dati memorizzati o disponibili in computer e altri supporti elettronici di dati sequestrati e opere automatizzate, compresi gli smartphone (cfr. HR 29 marzo 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076 e HR 4 aprile 2017, ECLI:NL:HR:2017:584).
6.2.2
È anche importante notare che l'esercizio dello strumento coercitivo del sequestro può comportare il compimento di atti, se necessario con l'uso della forza proporzionale, volti a prendere o conservare oggetti ai fini di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del codice di procedura penale olandese (cfr. HR 7 settembre 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5819). Lo stesso vale per gli atti che mirano ad accedere al contenuto di tali oggetti per condurre un'indagine.
6.3
Alla luce di quanto sopra, l'opinione della Corte Distrettuale che la combinazione di disposizioni su cui si basa il potere di sequestro offre una base legale per ottenere l'accesso a un oggetto sequestrato è corretta. 6.3 Alla luce di quanto sopra, l'opinione del tribunale distrettuale secondo cui la combinazione di disposizioni su cui si basa il potere di sequestro fornisce una base legale per ottenere l'accesso a uno smartphone sequestrato appartenente all'imputato sbloccandolo biometricamente contro la sua volontà utilizzando la sua impronta digitale non dimostra un'errata interpretazione della legge.
6.4
Il ricorso in cassazione è respinto.
7 Valutazione del secondo motivo di ricorso
7.1
Il ricorso per cassazione lamenta l'opinione della Corte distrettuale secondo cui l'uso dell'impronta digitale dell'imputato per sbloccare forzatamente lo smartphone da lui utilizzato per raccogliere prove non viola il principio del nemo contenuto tra l'altro nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: CEDU): CEDU) non costituisce una violazione del principio nemo tenetur.
7.2
Nel valutare il ricorso per cassazione bisogna innanzitutto notare che il diritto olandese non sancisce un diritto incondizionato o un principio secondo cui un imputato non può essere obbligato in alcun modo a cooperare per ottenere prove che possono essere incriminanti per lui. È inerente all'articolo 6 della CEDU che se c'è una "accusa penale" ai sensi di questa disposizione contro un indagato, egli ha il diritto "di rimanere in silenzio" e "di non incriminarsi". Decisivo per la questione se il principio del nemo tenetur sia stato violato in un procedimento penale, è se l'uso del materiale ottenuto sotto costrizione dell'indagato come prova in un procedimento penale priverebbe il suo diritto a rimanere in silenzio e quindi il suo diritto a non incriminarsi del suo significato (cfr. HR 5 luglio 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6144). Nella sua sentenza dell'11 luglio 2006, n. 54810/00 (Jalloh/Germania), la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CEDU) ha identificato i seguenti fattori a questo proposito:
"Principi generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte
(...)
101. Nell'esaminare se una procedura ha estinto l'essenza stessa del privilegio contro l'autoincriminazione, la Corte prenderà in considerazione, in particolare, i seguenti elementi: la natura e il grado della coercizione, l'esistenza di qualsiasi garanzia pertinente nelle procedure e l'uso che viene fatto del materiale così ottenuto (si veda, ad esempio, Tirado Ortiz e Lozano Martin c. Spagna (dec.), n. 43486/98, CEDU 1). 43486/98, CEDU 1999-V; Heaney e McGuinness, citata, §§ 51-55; e Allan, citata, § 44).
102. La Corte ha costantemente sostenuto, tuttavia, che il diritto di non incriminarsi riguarda principalmente il rispetto della volontà di un accusato di rimanere in silenzio. Come comunemente inteso nei sistemi giuridici delle parti contraenti della Convenzione e altrove, esso non si estende all'uso in procedimenti penali di materiale che può essere ottenuto dall'imputato attraverso l'uso di poteri obbligatori, ma che ha un'esistenza indipendente dalla volontà dell'indagato, come, tra l'altro, i documenti acquisiti in virtù di un mandato, campioni di alito, sangue, urina, capelli o voce e tessuti corporei ai fini del test del DNA (si veda Saunders, citato sopra, § 69; Choudhary c. Regno Unito (dec.), no. 40084/98, 4 maggio 1999; J.B. c. Svizzera, citata, § 68; e P.G. e J.H. c. Regno Unito, citata, § 80)".
Nella stessa sentenza, la CEDU ha considerato successivamente quanto segue riguardo l'esercizio della coercizione fisica nell'ottenimento di prove in materia penale:
"2. Applicazione di questi principi al presente caso
103. Nel determinare se, alla luce di questi principi, il procedimento penale contro il ricorrente possa essere considerato equo, la Corte osserva innanzitutto che le prove ottenute attraverso la somministrazione di emetici al ricorrente non sono state ottenute "illegalmente" in violazione del diritto interno. Ricorda a questo proposito che i giudici nazionali hanno ritenuto che l'articolo 81a del codice di procedura penale permetteva la misura impugnata.
104. La Corte ha dichiarato sopra che il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari alle disposizioni sostanziali dell'articolo 3 quando gli sono stati somministrati degli emetici per costringerlo a rigurgitare i farmaci che aveva ingerito. Le prove utilizzate nel procedimento penale contro il ricorrente sono state quindi ottenute come risultato diretto di una violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.
105. Come notato sopra, l'uso di prove ottenute in violazione dell'articolo 3 in procedimenti penali solleva serie questioni sull'equità di tali procedimenti. La Corte non ha riscontrato nel caso in questione che il richiedente sia stato sottoposto a tortura. A suo parere, le prove incriminanti - sia sotto forma di confessione che di prova reale - ottenute a seguito di atti di violenza o brutalità o altre forme di trattamento che possono essere caratterizzate come tortura - non dovrebbero mai essere invocate come prova della colpevolezza della vittima, indipendentemente dal loro valore probatorio. Qualsiasi altra conclusione servirebbe solo a legittimare indirettamente il tipo di condotta moralmente riprovevole che gli autori dell'articolo 3 della Convenzione hanno cercato di proibire o, come è stato ben detto nella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Rochin (si veda il paragrafo 50 sopra), a "offrire alla brutalità il mantello della legge". Osserva a questo proposito che l'articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti prevede che le dichiarazioni che si stabilisce essere state fatte a seguito di tortura non siano utilizzate come prova in procedimenti contro la vittima della tortura.
106. Anche se il trattamento al quale il ricorrente è stato sottoposto non ha attirato lo speciale stigma riservato agli atti di tortura, ha raggiunto nelle circostanze il livello minimo di gravità coperto dall'ambito del divieto dell'articolo 3. Non si può escludere che nei fatti di un caso particolare l'uso di prove ottenute con atti intenzionali di maltrattamento non equivalenti alla tortura renda ingiusto il processo contro la vittima, indipendentemente dalla gravità del reato presunto, dal peso attribuito alle prove e dalle opportunità che la vittima ha avuto di contestarne l'ammissione e l'uso al suo processo.
107. Nella fattispecie, si può lasciare aperta la questione generale se l'utilizzo di prove ottenute con un atto qualificato come trattamento inumano e degradante renda automaticamente ingiusto un processo. La Corte osserva che, anche se non era intenzione delle autorità di infliggere dolore e sofferenza al ricorrente, la prova è stata ottenuta con una misura che ha violato uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione. Inoltre, era pacifico tra le parti che la droga ottenuta con la misura impugnata era l'elemento decisivo per assicurare la condanna del ricorrente. È vero che, come è stato altrettanto incontestato, al ricorrente è stata data la possibilità, che ha colto, di contestare l'uso dei farmaci ottenuti con la misura impugnata. Tuttavia, l'eventuale discrezionalità dei giudici nazionali nell'escludere tale prova non poteva entrare in gioco in quanto essi consideravano la somministrazione di emetici autorizzata dal diritto interno. Inoltre, l'interesse pubblico a garantire la condanna del ricorrente non può essere considerato di un peso tale da giustificare l'utilizzo di queste prove al processo. Come notato sopra, la misura ha preso di mira uno spacciatore di strada che vendeva droga su scala relativamente piccola e che alla fine è stato condannato a sei mesi di prigione sospesa e alla libertà vigilata.
108. In queste circostanze, la Corte ritiene che l'uso come prova dei farmaci ottenuti con la somministrazione forzata di emetici al ricorrente ha reso ingiusto il suo processo nel suo insieme.
109. Questa constatazione è di per sé una base sufficiente per concludere che al ricorrente è stato negato un processo equo in violazione dell'articolo 6. Tuttavia, la Corte ritiene opportuno affrontare anche l'argomento del ricorrente secondo cui il modo in cui le prove sono state ottenute e l'uso che ne è stato fatto hanno compromesso il suo diritto a non incriminarsi. A tal fine, esaminerà, in primo luogo, se questo diritto particolare era pertinente alle circostanze del caso del ricorrente e, in caso affermativo, se è stato violato.
110. Per quanto riguarda l'applicabilità del principio contro l'autoincriminazione in questo caso, la Corte osserva che è in discussione l'uso al processo di prove "reali" - in contrapposizione a una confessione - ottenute con un'interferenza forzata nell'integrità corporea del ricorrente. Rileva che il privilegio contro l'autoincriminazione è comunemente inteso, negli Stati contraenti e altrove, per rispettare la volontà dell'imputato di rimanere in silenzio di fronte all'interrogatorio e di non essere costretto a fornire una dichiarazione.
111. Tuttavia, la Corte ha occasionalmente dato al principio dell'autoincriminazione protetto dall'articolo 6 § 1 un significato più ampio in modo da includere casi in cui la coercizione a consegnare prove reali alle autorità era in questione. Nella causa Funke c. Francia (25 febbraio 1993, § 44, serie A n. 256-A), per esempio, la Corte ha ritenuto che un tentativo di costringere il ricorrente a rivelare documenti, e quindi a fornire prove di reati che avrebbe commesso, ha violato il suo diritto di non incriminarsi. Analogamente, nella causa J.B. c. Svizzera (citata, §§ 63-71) la Corte ha considerato il tentativo delle autorità statali di costringere il ricorrente a presentare documenti che avrebbero potuto fornire informazioni sull'evasione fiscale in violazione del principio contro l'autoincriminazione (nel suo senso più ampio).
112. In Saunders, la Corte ha considerato che il principio contro l'autoincriminazione non copre "il materiale che può essere ottenuto dall'imputato attraverso l'uso di poteri obbligatori ma che ha un'esistenza indipendente dalla volontà dell'indagato come, tra l'altro, i documenti acquisiti in seguito a un mandato, i campioni di alito, sangue e urina e il tessuto corporeo ai fini del test del DNA" (citato sopra, § 69).
113. Secondo la Corte, le prove in questione nel presente caso, vale a dire le droghe nascoste nel corpo del ricorrente e ottenute con la somministrazione forzata di emetici, potrebbero essere considerate come appartenenti alla categoria del materiale che ha un'esistenza indipendente dalla volontà dell'indagato, la cui utilizzazione non è generalmente vietata nel procedimento penale. Tuttavia, ci sono diversi elementi che distinguono il presente caso dagli esempi elencati in Saunders. In primo luogo, come per le misure impugnate in Funke e J.B. contro la Svizzera, la somministrazione di emetici è stata utilizzata per recuperare prove reali in spregio alla volontà del richiedente. Al contrario, il materiale corporeo elencato in Saunders riguardava materiale ottenuto con la coercizione per un esame forense al fine di rilevare, ad esempio, la presenza di alcol o droghe.
114. In secondo luogo, il grado di forza usato nel presente caso differisce significativamente dal grado di coercizione normalmente richiesto per ottenere i tipi di materiale a cui si riferisce il caso Saunders. Per ottenere tale materiale, si richiede all'imputato di sopportare passivamente una piccola interferenza con la sua integrità fisica (per esempio quando vengono prelevati campioni di sangue, capelli o tessuti corporei). Anche se è richiesta la partecipazione attiva dell'imputato, si può vedere da Saunders che si tratta di materiale prodotto dal normale funzionamento del corpo (come, per esempio, campioni di respiro, urina o voce). Al contrario, costringere il ricorrente in questo caso a rigurgitare le prove richieste richiedeva l'introduzione forzata di un tubo nel suo naso e la somministrazione di una sostanza in modo da provocare una reazione patologica nel suo corpo. Come notato in precedenza, questa procedura non era senza rischi per la salute del richiedente.
115. In terzo luogo, le prove nel presente caso sono state ottenute con una procedura che ha violato l'articolo 3. La procedura utilizzata nel caso della ricorrente è in netto contrasto con le procedure per ottenere, ad esempio, un test dell'alito o un campione di sangue. Le procedure di quest'ultimo tipo non raggiungono, se non in circostanze eccezionali, il livello minimo di severità per contravvenire all'articolo 3. Inoltre, pur costituendo un'interferenza con il diritto dell'indagato al rispetto della vita privata, queste procedure sono, in generale, giustificate ai sensi dell'articolo 8 § 2 in quanto necessarie per la prevenzione dei reati (si veda, tra l'altro, Tirado Ortiz e Lozano Martin, citati sopra).
116. Di conseguenza, il principio contro l'autoincriminazione è applicabile al presente procedimento.
117. Per determinare se il diritto del richiedente di non incriminarsi è stato violato, la Corte prenderà in considerazione, a sua volta, i seguenti fattori: la natura e il grado di coercizione utilizzato per ottenere la prova; il peso dell'interesse pubblico nell'indagine e nella punizione del reato in questione; l'esistenza di qualsiasi garanzia pertinente nella procedura; e l'uso che viene fatto del materiale così ottenuto.
118. Per quanto riguarda la natura e il grado di coercizione utilizzato per ottenere le prove nel caso in questione, la Corte ribadisce che costringere il ricorrente a rigurgitare i farmaci ha interferito in modo significativo con la sua integrità fisica e mentale. Il ricorrente ha dovuto essere immobilizzato da quattro poliziotti, un tubo gli è stato introdotto attraverso il naso nello stomaco e gli sono state somministrate sostanze chimiche per costringerlo a consegnare le prove richieste attraverso una reazione patologica del suo corpo. Questo trattamento è stato ritenuto inumano e degradante e quindi in violazione dell'articolo 3.
119. Per quanto riguarda il peso dell'interesse pubblico nell'utilizzare le prove per garantire la condanna del ricorrente, la Corte osserva che, come osservato in precedenza, la misura impugnata riguardava uno spacciatore di strada che offriva droga in vendita su una scala relativamente piccola e che alla fine è stato condannato a una pena detentiva sospesa di sei mesi e alla libertà vigilata. Nelle circostanze del caso in questione, l'interesse pubblico di assicurare la condanna del ricorrente non poteva giustificare il ricorso a una così grave interferenza con la sua integrità fisica e mentale.
120. Per quanto riguarda l'esistenza di garanzie rilevanti nella procedura, la Corte osserva che l'articolo 81a del codice di procedura penale prescrive che le intrusioni corporali devono essere effettuate lege artis da un medico in un ospedale e solo se non c'è rischio di danno alla salute dell'imputato. Anche se si può dire che il diritto interno prevedeva in generale delle garanzie contro l'uso arbitrario o improprio della misura, il ricorrente, invocando il suo diritto di rimanere in silenzio, ha rifiutato di sottoporsi a un esame medico preventivo. Poteva comunicare solo in un inglese stentato, il che significa che è stato sottoposto alla procedura senza un esame completo della sua attitudine fisica a sopportarla.
121. Per quanto riguarda l'uso che è stato fatto delle prove ottenute, la Corte ribadisce che i farmaci ottenuti in seguito alla somministrazione degli emetici sono stati la prova decisiva nella sua condanna per traffico di droga. È vero che il ricorrente ha avuto la possibilità di opporsi all'uso di questa prova al suo processo e l'ha fatto. Tuttavia, e come osservato in precedenza, l'eventuale discrezionalità dei giudici nazionali di escludere la prova non poteva entrare in gioco, poiché essi consideravano il trattamento impugnato come autorizzato dal diritto nazionale.
122. Tenuto conto di quanto precede, la Corte sarebbe stata anche disposta a constatare che permettere l'utilizzazione al processo del ricorrente di prove ottenute con la somministrazione forzata di emetici ha violato il suo diritto di non incriminarsi e ha quindi reso ingiusto il suo processo nel suo insieme".
7.3
La Corte distrettuale ha stabilito che uno smartphone è stato sequestrato all'imputato e che per sbloccare questo smartphone biometricamente, l'imputato è stato ammanettato contro la sua volontà e il suo pollice è stato posto sullo scanner di impronte digitali. In questo modo l'impronta digitale dell'accusato è stata utilizzata per assicurare i dati che erano già registrati nello smartphone in quel momento per la prova del reato di cui era sospettato. In sostanza, la Corte ha ritenuto che l'applicazione di un grado molto piccolo di coercizione fisica in questo modo con lo scopo di sbloccare biometricamente lo smartphone per mezzo dell'impronta digitale dell'imputato non costituiva una violazione del principio nemo tenetur garantito dall'articolo 6 della CEDU. Questo implica anche che subire questa coercizione fisica costituiva solo una piccola violazione dell'integrità fisica dell'accusato. Questa sentenza - alla luce di quanto esposto al punto 7.2 - non testimonia un'errata interpretazione del diritto e non è incomprensibile.
7.4
Il motivo di cassazione è stato respinto.
8 Giudizio
La Corte Suprema respinge il ricorso.
La presente sentenza è stata pronunciata dal vicepresidente V. van den Brink, che la presiede, e dagli avvocati Y. Buruma e A.E.M. Röttgering, in presenza del cancelliere facente funzione H.J.S. Kea, ed è stata pronunciata all'udienza pubblica del 9 febbraio 2021.