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Costituzione di parte civile, volontà punitiva per procedibilità (Cass. 6016/24)

12 febbraio 2024, Cassazione penale

La costituzione di parte civile costituisce espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale: quando il reato era quindi in origine procedibile d'ufficio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità.

 

Corte di Cassazione

sez. II penale, ud. 9 gennaio 2024 (dep. 12 febbraio 2024), n. 6016

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello dell'Aquila confermava la condanna di D.N.A. per il reato di truffa infliggendogli la pena di otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa si contestava a D.N.A. di avere taciuto la grave situazione debitoria della società stabilimento balneare (omissis) cedendo le quote della stessa al prezzo di 340.000 traendo in inganno l'acquirente F.S..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.; art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022): la truffa contestata era divenuta procedibile a querela dopo l'intervento del d.lgs. n. 150 del 2022 sicché doveva ritenersi carente la condizione di procedibilità, non essendo valida la querela presentata prima dell'entrata in vigore della novella perché tardiva;

2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato: la motivazione sarebbe carente in ordine all'identificazione degli artifici e dei raggiri, non potendo gli stessi risolversi nell'avere "sottaciuto", in sede di stipula dell'atto, che era stato notificato un avviso di recupero di credito d'imposta, anche tenendo conto del fatto che il ricorrente aveva dimostrato di aver ritirato la notifica dell'atto proveniente dalla Agenzie delle Entrate dopo il rogito. A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato considerato che l'acquirente, persona offesa, aveva gestito lo stabilimento balneare per tre anni prima di sottoscrivere l'atto, sicché non poteva ignorare la situazione debitoria della società, anche se non risultante dal bilancio; inoltre con riferimento al credito d'imposta utilizzato per le compensazioni tributarie il ricorrente allegava che, all'epoca, D.N.A. era assistito da uno studio commerciale di Napoli, che aveva effettuato delle compensazioni che avevano condotto all'apertura di un procedimento penale. Infine, si deduceva che non sarebbe stato dimostrato il danno patito dall'offeso: si allegava che l'attività era stata venduta ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore, a causa del fatto che il ricorrente aveva contratto un debito con i S. di circa 300.000 euro e l'attività era stata rivenduta al prezzo di 550.000, sicché non poteva dirsi che la persona offesa avesse patito un danno economico.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che, ai fini della rilevazione della condizione di procedibilità valorizza la "volontà punitiva" espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela.

Sul punto si è affermato che la "costituzione di parte civile" non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844)

Deve essere immediatamente rilevato che la costituzione di parte civile costituisce sicuramente la espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale.

Percorrendo lo stesso solco interpretativo tracciato valorizzando la volontà punitiva dell'offeso, si era già affermato che la sussistenza della voluntas puniendi da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801).

Si tratta di un approdo interpretativo condiviso dalle Sezioni Unite che, con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che prevede che ai titolari del diritto di querela dei reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per potere esercitare il loro "nuovo" diritto, hanno affermato che l'avviso "non" debba essere dato quando l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato, e, dunque anche quando si sia costituito parte civile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552, § 3.2.).

Estendendo la ratio di tali decisioni al caso della querela proposta "tardivamente" quando il reato era, in origine, procedibile ex officio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità.

Si tratta di decisioni solo in apparente contrasto con quelle secondo cui, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione "anche" in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., non avendo rilievo eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Rv. 284526 - 01 Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, non mass, sul punto; in senso conforme Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, non mass, sul punto, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.; da ultimo, Sez.2, n. 48277 del 24/11/2022, p. civ. in proc. Merlino ed altro, non mass.).

Tali decisioni affermano che la querela proposta tardivamente quando non era richiesta ai fini della procedibilità, non elide il diritto a ricevere l'avviso previsto dalla norma transitoria. Si tratta di interpretazioni che, invero, si risolvono anch'esse nella negazione della rilevanza della "tardività" della manifestazione della volontà punitiva quando la stessa non condizionava la procedibilità.

In linea con tale ratio decidendi si afferma che la intempestività della manifestazione della volontà punitiva non osta alla valorizzazione della stessa quando il regime di procedibilità sia successivamente mutato, essendo la disciplina transitoria riservata ai casi in cui la volontà punitiva non sia stata espressa.

In sintesi: si ritiene che il mutamento del regime di procedibilità non impedisca di valorizzare la volontà dell'offeso di perseguire penalmente l'autore del reato espressa irregolarmente quando la querela non era richiesta.

1.2. Nel caso in esame la querela risulta proposta, seppur tardivamente, quando la condizione di procedibilità non era richiesta, tale espressione di volontà, al pari della costituzione di parte civile - tardiva anch'essa - deve essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.

2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, alla luce della tesi alternativa proposta dal ricorrente, attività non consentita in sede di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

In materia di truffa contrattuale si riafferma inoltre che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (tra le altre: Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400 - 01).

Il nucleo centrale della truffa, ovvero il silenzio sulla sussistenza di un debito tributario di oltre un milione di euro, come rilevato dai giudici di entrambi i gradi di merito, era sicuramente noto a D.N.A. e, risulta essere stato artatamente taciuto, sicché la passività è rimasta sconosciuta all'acquirente sino alla data del 31 agosto del 2018, quando l'Agenzia delle entrate notificava alla società (omissis) di S.F. la cartella di pagamento (era emerso peraltro, dalla perizia contabile disposta che il ricorrente aveva effettuato illecite compensazioni che, artificiosamente, erano riportate nelle scritture contabili: pag. 2 della sentenza impugnata). La consistenza del debito tributario modifica in modo significativo le condizioni contrattuali e consente di ritenere manifestamente infondate le allegazioni relative alla insussistenza del danno. Né la causa della vendita è stata chiarita da D.N.A., che non ha mai fatto espresso riferimento ad un rapporto usuraio sottostante.

La motivazione, pertanto, resiste alle censure difensive.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.