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Costituzione di parte civile a mezzo di sostituto (Cass. 2073/19)

17 gennaio 2019, Cassazione penale

Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2018 – 17 gennaio 2019, n. 2073
Presidente Diotallevi – Relatore Ariolli

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di T.A. ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo (in data 12/3/2018) che ha confermato quella del Tribunale di Trapani che ha condannato l’imputato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, in ordine ai reati di cui all’art. 643 c.p.; artt. 81 cpv., 582 e 585 in relaz. art. 61 c.p., n. 2; artt. 81 cpv., 56 - 610 c.p., nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della costituzione della parte civile S.A. . In particolare, la procura speciale era stata conferita al solo avv. LGM e non anche all’avv. AA; pertanto, non essendo il procuratore designato presente, unitamente alla p.o., alla prima udienza utile del 3/11/2014 in cui venne sollevata dalla difesa dell’imputato la relativa eccezione di difetto di legittimazione, la costituzione doveva ritenersi inammissibile stante la mancanza del potere rappresentativo in capo al sostituto in difetto di espressa delega ed a nulla valendo che all’udienza successiva fosse presente il danneggiato personalmente, in quanto ormai spirato il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 484 c.p.p. per la costituzione.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla mancata sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte di un curatore speciale, stante l’accertato stato di incapacità dell’offeso S.A. (tanto che questi era stato poi inabilitato con sentenza del Tribunale di Trapani n. 591/2017, con nomina di un curatore in data 25/5/2017).
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità della costituzione della parte civile S.V. (come da eccezione formulata all’udienza del 5/7/2016) in quanto priva di collegamento con i reati contestati all’imputato.
2. Con memorie conclusionali depositata in udienza, i difensori di S.A. e S.V. hanno chiesto rigettarsi le eccezioni sollevate dal ricorrente in punto di validità delle rispettive costituzioni di parte civile poiché infondate.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. Va, invece, rigettato nel resto.

3. Dall’esame degli atti risulta che il G.U.P. del Tribunale di Trapani ammise per l’udienza del 12/2/2014 la costituzione di parte civile di S.A. con l’avv. AA quale sostituto processuale dell’avv. LGM (nominato procuratore speciale) ritenendo sufficiente la presenza del sostituto del difensore. La procura speciale ai fini della costituzione di parte civile per l’udienza preliminare venne rilasciata in data 11/11/2013 dal S.A. esclusivamente all’avv. LGM; l’avv. AA, quale sostituto, venne invece esclusivamente delegata, con lo stesso atto, "alla visione, estrazione e ritiro degli atti e dei documenti del fascicolo del procedimento, con facoltà di deposito di memorie, atti e documenti".

Pertanto, unico soggetto legittimato ad esercitare nel processo penale l’azione civile e, quindi, a costituirsi dinanzi al G.U.P. e, poi, al Tribunale in composizione monocratica, era l’avv. M. Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha, infatti, la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. un., n. 12213 del 21/12/2017, dep. 16/3/2018, Rv. 272169).

La Corte di merito nell’affermare ai fini dell’esistenza di una valida procura in capo al sostituto che nell’atto di costituzione la p.o. ha dichiarato di essere rappresentata e difesa "congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati LG e AA, giusta procura speciale in calce", ha travisato la tipologia ed il contenuto dell’atto: trattasi infatti delle "conclusioni per la parte civile" redatte in data 31/5/2016 e presentate al dibattimento per l’udienza di discussione, sottoscritte dal difensore di fiducia e procuratore speciale e dal sostituto. Tale atto, che non reca neppure in calce la procura speciale, non può sanare tardivamente i profili di nullità relativi alla costituzione, i cui requisiti debbono sussistere ed essere valutati nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dall’art. 79 c.p.p. (per tale ragione va escluso che possa svolgere efficacia sanante la procura speciale depositata all’odierna udienza, unitamente alla memoria difensiva, da parte del difensore di S.A. ). In assenza, dunque, di una valida e tempestiva costituzione, vanno considerate prive di efficacia le conclusioni scritte presentate dalla parte civile ai sensi dell’art. 523 c.p.p., comma 2, e le successive determinazioni adottate sul punto da parte dei giudici di merito che debbono essere, pertanto, eliminate. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno materiale e morale arrecato a S.A. e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate in favore di tale "parte civile", nella misura della metà di quelle complessivamente determinate.
4. Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento della censura di cui sub 3.
5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Invero nella sentenza impugnata si è evidenziato come la ricostruzione dell’intera fattispecie abbia dato conto non solo del fondamento della legittimazione della S.V. (quale figlia della persona offesa e danneggiata dal reato) all’esercizio dell’azione civile ma anche del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno affermato in sentenza (vi è stata condanna generica), da ravvisarsi tanto nel danno patrimoniale conseguente al reato (è emerso che parte delle somme che l’imputato ha prelevato dal conto corrente cointestato con la p.o. erano anche destinate al mantenimento della S.V. ), quanto in quello morale conseguente a fattispecie per le quali è ben possibile configurare un patema d’animo ai danni di chi, con la persona offesa, è legato da rapporti di stretta parentela e risulta avere anche assistito all’episodio della violenza subita dal padre.
5.2. Va, pertanto, rigettato sul punto il ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita S.V. , liquidate come in dispositivo in ragione della notula presentata, dell’attività svolta e della tariffa legale.
6. Tenuto conto che tra i reati per cui è intervenuta condanna vi è il delitto di circonvenzione di incapaci, va disposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, l’oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno e delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della parte civile S.A. che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il T. al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.V. che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.A. a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.