Il controesame verte sulle circostanze specificate da chi ha richiesto l'esame del teste al momento della presentazione della relativa lista. La funzione del controesame è infatti duplice: da una parte, quella di contestare la ricostruzione dei fatti operata dal teste, inficiandone l'attendibilità, dall'altra, quella di neutralizzare quanto il teste ha dichiarato nel corso dell'esame e, quindi, "presentare" i fatti in maniera diversa e meno favorevole rispetto alla parte che ha chiesto l'assunzione della prova.
Si è precisato che ammettere domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ha richiesto la prova significherebbe estendere i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse.
Esiste un diverso indirizzo dottrinario secondo cui i temi di prova del controesame possono avere ampiezza maggiore rispetto a quelli esplorati nell'esame diretto, in quanto, oltre alle circostanze indicate nella lista depositata ex art. 468 c.p.p., possono assumere rilievo e possono essere approfonditi elementi non sviscerati nell'esame diretto e finalizzati o a minare la credibilità del dichiarante oppure a chiarire le modalità del fatto.
In realtà, i profili dogmatici evidenziati assumono sempre rilievo pratico limitato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ammette, ai fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 468 c.p.p., il generico riferimento ai "capi di imputazione" o ai "fatti oggetto dei capi d'imputazione".
La legittimazione di questo modus procedendi consente, nella sostanza, un controesame ad ampio spettro e non relegato nelle strette maglie degli analitici capitolati di prova.
Dunque, sia che si voglia fare riferimento al consolidato orientamento della Corte di Cassazione sull'oggetto del controesame, sia che, invece, si voglia recepire l'indirizzo dottrinario estensivo a cui si è fatto cenno, il giudice non può limitare l'ambito del controesame alle domande specifiche rivolte al teste in sede di esame diretto, ma deve consentire alle parti di porre domande sulle circostanze indicate nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p..
La compressione del diritto al controesame può configurare una nullità riguardante l'indebita limitazione del contraddittorio, e, più in generale, la violazione del diritto di difesa, si tratterebbe di una nullità certamente non assoluta, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 27/04/2018) 05-12-2018, n. 54424
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nei riguardi di: C.D., C.G., F.G., G.A., L.S., R.E.;
B.D., nato a (OMISSIS);
B.M., nata a (OMISSIS);
B.J., nato a (OMISSIS);
B.R., nato a (OMISSIS);
C.D., nato a (OMISSIS);
C.M., nata in (OMISSIS);
C.L., nato a (OMISSIS);
C.G., nato a (OMISSIS);
Cu.Lu., nato a (OMISSIS);
F.P.M., nato a (OMISSIS);
F.G., nato a (OMISSIS);
Fi.Gu., nato a (OMISSIS);
G.A., nato a (OMISSIS);
G.P., nato ad (OMISSIS);
G.M., nato a (OMISSIS);
G.A., nata a (OMISSIS);
G.S., nato a (OMISSIS);
H.A., nato a (OMISSIS);
I.T., nato a (OMISSIS);
J.M.M.D., nato in (OMISSIS);
L.S., nato a (OMISSIS);
L.M., nato a (OMISSIS);
L.T., nato in (OMISSIS);
M.F., nato ad (OMISSIS);
M.D., nato a (OMISSIS);
M.L.K., nato a (OMISSIS);
N.M., nato a (OMISSIS);
P.G., nato a (OMISSIS);
P.F., nato a (OMISSIS);
R.E., nata a (OMISSIS);
R.C., nato a (OMISSIS);
R.G., nato a (OMISSIS) S.C., nata a (OMISSIS);
S.S., nato a (OMISSIS);
Z.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17/11/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;
udite le conclusioni formulate all'udienza dell'11/04/2018 dal Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili in favore dei sindacati di polizia ed alle condanne per Fi.Gu. in favore delle parti civili ad eccezione di Be. e rigetto nel resto, il rigetto degli altri ricorsi presentati nell'interesse degli altri imputati;
udito per l'Avvocatura Generale dello Stato, l'avv. Maurizio Greco, in difesa delle costituite parti civili Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso chiedendo la conferma delle sentenze dei gradi di giudizio precedenti;
udito l'avv. Claudio Novara, difensore di B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T., M.F. e S.S. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nei confronti di C.G. e riportandosi ai motivi di ricorso per gli altri imputati;
udito all'udienza dell'11/04/2018 l'avv. Roberto Lamacchia, difensore di C.L. e P.F., che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udite all'udienza dell'11/04/2018 le conclusioni dell'avv. Giuseppe Pelazza, difensore di L.S., che si è riportato ai motivi di ricorso, Marco Lucentini, difensore di C.D. e M.D., che ha chiesto, per il C.D., l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento dei propri motivi di ricorso, e, quanto a M.D., l'accoglimento dei propri motivi di ricorso, dell'avv. Simone Sabattini, in difesa di G.A. e quale sostituto processuale dell'avv. Laura Tartarini per F.G., che ha chiesto, per F.G., l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati dall'avv. Tartarini e, quanto a G.A., l'accoglimento del ricorso ed un termine per produrre una memoria in relazione al ricorso del Procuratore Generale;
udite all'udienza dell'11/04/2018 anche le conclusioni dell'avv. Danilo Ghia, difensore di Fi.Gu., che si è riportato ai motivi di ricorso, dell'avv. Eugenio Losco, difensore di B.M., F.P.M., J.M.M.D., L.M., M.L.K. e S.C., che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso dei propri assistiti, dell'avv. Ettore Grenci, difensore di R.E. che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento dei propri motivi di ricorso, dell'avv. Paolo Cognini, difensore di B.D., dell'avv. Stefano La Notte, difensore di R.G., dell'avv. Federico Milano, difensore di R.C., dell'avv. Valentina Colletta, difensore di P.G., anche in sostituzione dell'avv. Stefano Bortone, difensore di Cu.Lu. e H.A., e dell'avv. Cristina Patrito, difensore di N.M., che si è riportata per tutti ai motivi di ricorso, dell'avv. Marco Ugo Melano, difensore di G.M., e dell'avv. Gianluca Vitale, difensore di G.A. e G.M., ed in sostituzione dell'avv. Maurizio Lamatina, difensore di G.S., che ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
dato atto, all'udienza del 27/04/2018, del deposito di una memoria nell'interesse di G.A. da parte dell'avv. Simone Sabattini.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale dello stesso distretto il 27/01/2015 nei riguardi di originari 53 imputati.
I fatti oggetto del procedimento penale, cui sono stati riuniti altri due procedimenti, attengono agli accadimenti verificatisi il (OMISSIS), in cui, alcuni gruppi di persone appartenenti al movimento denominato "No Tav" decisero di manifestare la loro contrarietà all'opera di realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità Torino-Lione.
Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, tra la fine di giugno e i primi di luglio del 2011 in varie località della Val di Susa, e, in particolare, in una zona ubicata in (OMISSIS), località "(OMISSIS)", sull'area antistante il museo archeologico, dove avrebbero dovuto essere realizzate le opere preliminari alla cantierizzazione dell'attività concernente lo scavo del tunnel geognostico - propedeutico alla realizzazione della galleria ferroviaria della linea Torino Lyon - si erano registrati alcuni fatti che avevano destato l'attenzione delle Autorità pubbliche.
Il 22/06/2011 fu emessa una ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., con cui, allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la tutela delle maestranze: a) si "assegnò" alla forza pubblica il piazzale posto davanti al museo archeologico di (OMISSIS), al fine di garantire la tutela del cantiere; b) si sancì il divieto di ingresso e di stazionamento in suddette aree; c) si dispose l'interdizione della circolazione su alcune strade dei comuni di (OMISSIS).
Il (OMISSIS), cioè il giorno in cui avrebbe dovuto essere aperto il cantiere, le Forze dell'ordine occuparono il piazzale antistante il museo archeologico di (OMISSIS), dove si era formato un presidio permanente di persone contrarie alla realizzazione dell'opera; nella successiva giornata del (OMISSIS), un gruppo di persone avrebbe cercato di riprendere il controllo di quel piazzale e, più in generale, di quelle zona.
I fatti del (OMISSIS) avvennero presso la galleria (OMISSIS), in prossimità del piazzale, e presso la centrale (OMISSIS); quelli del (OMISSIS) si verificarono presso l'area archeologica, presso le c.d. (OMISSIS) e presso la centrale (OMISSIS). L'elenco delle imputazioni fotografa lo sviluppo degli eventi accaduti nel corso delle due giornate; per ognuno dei due giorni e per ciascuno dei luoghi indicati sono stati contestati agli imputati, in relazione alle rispettive condotte, i reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie, danneggiamento.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, limitatamente alle posizioni processuali di C.D., G.A., L.S., C.G. e R.E..
Sono stati articolati due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alle posizioni di C.D., G.A., L.S. e R.E. in ordine all'aumento di pena inflitto per il reato di lesioni personali aggravate.
Si assume che all'esito del giudizio di primo grado detto aumento, calcolato in otto mesi di reclusione, sarebbe era stato identico per tutti gli imputati in considerazione dell'identità dei fatti e dello stesso numero delle persone offese; la Corte di appello avrebbe, invece. determinato l'aumento di pena in tre mesi di reclusione per C.D. e L.S., in quattro mesi per R.E. e in cinque mesi per G.A. senza tuttavia dare giustificazione; l'entità dell'aumento di pena sarebbe inoltre irragionevole rispetto a quello inflitto per altri imputati ( F.G., Sc., M.L., L.M.) per i quali l'aumento è stato determinato sempre in cinque mesi, nonostante il numero nettamente minore di episodi criminosi attribuiti.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche agli imputati F.G. e C.G..
Hanno proposto ricorso per cassazione trentacinque imputati.
3. Ha proposto ricorso il difensore di B.D., condannato, in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati di cui ai capi: 46 - artt. 336-339 c.p., in esso assorbito quello contestato al capo 63); 47 (lesioni volontarie aggravate in danno di dodici persone); 53 (danneggiamento aggravato).
Sono stati articolati cinque motivi.
3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione i motivi di appello relativi alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. con riguardo ai fatti verificatisi il (OMISSIS); si assume che sul tema non sarebbe possibile utilizzare la motivazione contenuta nella parte generale della sentenza, atteso che in detta parte non vi sarebbe nessun riferimento alla posizione specifica dell'imputato.
3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa al ritenuto riconoscimento dell'imputato come autore dei fatti contestatigli.
Sotto altro profilo si contesta, quanto ai reati di lesioni e danneggiamento, vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità a titolo di compartecipazione criminosa.
B.D. sarebbe stato ripreso quel giorno in un sola occasione, per un lasso temporale di un secondo, alle ore 15.58.44, nel mentre, stazionando sul ponte, avrebbe lanciato, "probabilmente", un sasso - peraltro deviato - in un'ora diversa rispetto a quella in cui gli agenti di polizia, costituitisi parte civile, sarebbero stati colpiti; l'imputato avrebbe in seguito avuto sempre un comportamento passivo: si sarebbe mosso sul ponte, si sarebbe riparato dai lacrimogeni e dagli oggetti lanciati, senza, tuttavia, compiere azioni penalmente rilevanti.
Sul punto la motivazione sarebbe elusiva.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento ed alla omessa motivazione: a) delle circostanze attenuanti generiche; 2) della circostanza attenuante cui all'art. 62 c.p., n. 1, erroneamente negata, si sostiene, facendo riferimento al criterio della "prevalente coscienza collettiva", senza tuttavia tenere conto del contesto sociale, culturale e territoriale in cui l'opposizione alla "Tav" si sarebbe manifestata; 3) delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 c.p., nn. 2 - 3 - 5.
3.4. Con il quarto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scriminante di cui all'art. 393 bis c.p.; la Corte di merito avrebbe valorizzato la legittimità dell'ordinanza prefettizia del 22/6/2011, di cui si è detto, ma non avrebbe preso in considerazione nè i fatti specifici così come in concreto verificatisi il (OMISSIS) presso la c.d. centrale elettrica, nè, soprattutto, le immagini filmate quel giorno, da cui emergerebbe l'uso da parte delle forze dell'ordine di mezzi di offesa fuori dotazione.
3.5. Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione in ordine alla statuizioni civili, essendosi sul punto la Corte limitata a fare riferimento alla pronuncia di primo grado, senza nemmeno dare conto dei motivi di impugnazione.
4. Ha proposto ricorso il difensore degli imputati H.A. e Cu.Lu.: il primo risponde, in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS) dei reati contestati ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 41 (danneggiamento), il secondo, sempre in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS), di quello contestato al capo 6) del proc. n. 8636/2012 r.g.n. r. (art. 336 c.p.).
Sono stati articolati otto motivi di ricorso.
4.1. Con il primo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione; il motivo si articola in più sottoquestioni:
1) si contesta l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 31/05/2013, emessa all'esito di alcune questioni preliminare sollevate: il tema è quello della mancata acquisizione istruttoria di una serie di atti e di documenti.
La questione - proposta da più imputati - attiene alla richiesta, non condivisa dai giudici di merito, di acquisire integralmente una serie di documenti e di atti, strumentali a comprendere se, nella specie, furono compiuti atti arbitrari da parte delle forze dell'ordine e, quindi, se le condotte contestate agli imputati possano essere non punibili ai sensi dell'art. 393 bis c.p.; l'acquisizione di quella documentazione, si assume, avrebbe consentito di individuare quali fossero gli ordini ricevuti delle forze dell'ordine, quali le direttive impartite agli operatori di polizia sui luoghi e, quindi, di verificare se i comportamenti in concreto tenuti dalle forze di polizia furono o meno legittimi;
2) si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale emessa il 21/06/2013 in tema di richieste di prove, per non essere stata disposta l'acquisizione, anche mediante sequestro, della documentazione indicata, ritenuta erroneamente dal primo Giudice non rilevante in quanto avente funzione meramente "esplorativa"; l'ordinanza sarebbe stata smentita dallo stesso Tribunale nella parte in cui, in data successiva, fu disposta, almeno in parte, l'acquisizione di quella stessa documentazione, in precedenza ritenuta non pertinente, con particolare riguardo ad alcune ordinanze del Questore di Torino, poi ricevute però in forma parzialmente omissata;
3) si ritiene l'illegittimità della ordinanza emessa il 21/06/2013; il tema è ancora quello delle ordinanze del Questore, ricevute parzialmente omissate nei suoi contenuti, e dell'apposizione del segreto d'ufficio; si fa riferimento al contenuto della L. 12 novembre 2011, n. 183, utilizzato per giustificare l'omissione di parti della documentazione, che, tuttavia, secondo il ricorrente, non sarebbe nella specie applicabile, perchè entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti oggetto del processo.
Sotto altro profilo, si evidenzia come, ai fini della questione prospettata: a) non sarebbe stata vincolante per il Giudice, per giustificare l'omessa acquisizione integrale della documentazione, nemmeno la qualificazione - indicata nella missiva di accompagnamento inviata dal Questore di Torino il 18/7/2013 - di dette notizie come non classificate (D.P.C.M. del 22 luglio 2011), atteso che, si assume, l'art. 2 del testo normativo limiterebbe la possibilità di apporre il segreto alle notizie non classificate davanti ad esigenze difensive; b) nè, ancora, sarebbe stata invocabile la legge sull'accesso agli atti amministrativi.
L'ordinanza del Tribunale sarebbe stata inoltre viziata perchè avrebbe considerato applicabile la normativa richiamata dal Questore a tutti i luoghi interessati dagli scontri, nonostante alcuni di essi sarebbero esterni all'area "protetta";
4) si segnala l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 21/11/2013: il tema, anche in questo caso comune a più imputati, è quello dei limiti al controesame nella assunzione della prova dichiarativa e, in particolare, delle modalità con cui sarebbe stato garantito dal Tribunale il diritto delle parti al controesame, riconosciuto in relazione non al fatto da provare ma solo rispetto all'oggetto delle domande specifiche poste in sede di esame diretto;
5) si deduce l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione della prova nella parte in cui avrebbe ritenuto irrilevanti l'assunzione di alcune testimonianze indicate nella lista difensiva depositata ai sensi dell'art. 468 c.p.p.;
6) si deduce l'illegittimità dell'ordinanza del 28/03/2014 con la quale il Tribunale rigettò la richiesta difensiva, ex art. 391 septies c.p.p., di autorizzazione ai consulenti di entrare e percorrere le aree interessate dagli accadimenti oggetto del processo;
7) si deduce l'illegittimità dell'ordinanza con cui è stata negata nel corso dell'ultima udienza dibattimentale l'acquisizione di documentazione comprovante i legami tra criminalità organizzata mafiosa ed alcune imprese interessate alla cantierizzazione;
8) si contesta l'illegittimità dell'ordinanza emessa il 03/10/2014 con cui il Tribunale rigettò la richiesta di acquisizione di un manuale redatto a cura del Ministero dell'Interno, acquisito dal Comitato Paritetico Camera-Senato della Repubblica in sede di indagine conoscitiva in relazione ai fatti accaduti a Genova in occasione del G8.
4.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria probatoria sia quanto alla documentazione, di cui si è detto, sia in ragione dei limiti imposti dal primo Giudice al controesame nell'assunzione della prova dichiarativa: la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 220- 221) sul punto sarebbe inadeguata.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 393 bis c.p. per i fatti del (OMISSIS).
Il tema è quello della esatta delimitazione dell'area di cantiere: i fatti che interessano gli imputati si sarebbero verificati al di fuori (zona c.d. (OMISSIS)) dell'area protetta e su iniziativa delle forze dell'ordine; la sentenza avrebbe pretermesso di valutare una serie di prove e di elementi, molti dei quali provenienti da testimonianze anche della Pubblica Accusa.
4.4. Con il quarto motivo si segnala il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 c.p.; si sostiene che la scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p. non si estenderebbe al reato di lesioni volontarie per il quale, tuttavia, sarebbe configurabile la causa di giustificazione generale della legittima difesa, prevista dall'art. 52 c.p., di cui sussisterebbero tutti i requisiti.
4.5. Con il quinto motivo si contesta il mancato riconoscimento a Cu.Lu. delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
4.6. Con il sesto, settimo ed ottavo motivo si segnala il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1 - 2- 3 c.p..
5. Ha proposto ricorso il difensore di B.M. - F.P.M.- J.M.M.D. - L.M.- M.L.K. - S.C..
B.M. è stato condannato per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale - aggravati ai sensi dell'art. 339 c.p., commi 1-3 - (capo 11) e lesioni personali volontarie aggravate, nei riguardi nove persone (capo 12), limitatamente ai fatti accaduti entro le ore 14 del (OMISSIS);
F.P.M. risponde del capo 11, in esso assorbito il capo 37, e per il capo 18 (danneggiamento aggravato in concorso di mezzi delle Forze dell'ordine) per i fatti accaduti il (OMISSIS);
J.M.M.D., M.L., S.C. e L.M. rispondono per i reati di cui ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) 12 (lesioni) - 18 (danneggiamento aggravato), di cui si è detto.
Sono stati articolati 10 motivi di ricorso.
5.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p.; la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di poter attribuire, a titolo di compartecipazione criminosa, a tutti gli imputati, la cui presenza è stata accertata sui posti in un determinato momento, i reati compiuti - indistintamente da decine di soggetti diversi-contestualmente e successivamente a detto momento di accertamento.
Sarebbe giuridicamente errato l'assunto della Corte di merito secondo cui la responsabilità sussisterebbe perchè l'azione di ciascuna delle persone in questione si sarebbe "fusa" con quella degli altri, rafforzando sul piano psicologico la determinazione volitiva di tutti gli esecutori e accrescendo sul piano materiale l'efficacia lesiva dell'azione comune.
La Corte di appello, per giungere ad affermare la responsabilità concorsuale di tutti i ricorrenti per tutti i reati, avrebbe valorizzato, da una parte, il criterio della contestualità temporale tra il momento in cui i molteplici fatti penalmente rilevanti si sarebbero verificati e quello in cui le condotte dei singoli imputati sarebbero state compiute, e, quanto ai fatti verificatisi successivamente al momento in cui sarebbe stata accertata la condotta rilevante del singolo imputato, quello invece della mancata allegazione da parte di questi di elementi che potessero indurre a ritenere che il singolo non fosse ancora presente sul posto al momento della commissione del reato.
Si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe spiegato ed indicato la rilevanza concreta dell'azione individuale nella causazione dei reati materialmente commessi da altri, non potendosi genericamente fare riferimento al rafforzamento del proposito criminoso di decine di soggetti diversi per i fatti commessi a distanza di molto tempo tra loro, in un contesto di confusione generalizzata.
Mancherebbe la prova del modo con cui il fatto personalmente compiuto dal singolo imputato avrebbe effettivamente agevolato l'altrui condotta: da ciò deriverebbe la violazione dell'art. 110 c.p..
5.2. Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità della responsabilità concorsuale degli imputati, nel senso indicato.
5.3. Con il terzo motivo si contesta vizio di motivazione in ordine alla prova del nesso di causalità ai fini della configurabilità della responsabilità concorsuale.
5.4. Con il quarto motivo si segnala violazione di legge in relazione all'artt. 110 c.p. - art. 27 Cost. e 533 c.p.p. nella parte in cui la Corte, realizzando un'inversione dell'onere di prova, ha ritenuto configurabile la responsabilità concorsuale del singolo imputato per le condotte compiute da altri successivamente a quelle specificamente a lui riferibili e ciò avrebbe fatto la Corte di merito sulla base di una regola di giudizio errata, costituita dalla mancata allegazione difensiva di elementi di prova circa l'allontanamento del singolo dal gruppo o dal luogo.
5.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al reato di concorso nel reato di lesioni aggravate e danneggiamento.
Il tema è sostanzialmente quello già descritto: al fine dell'affermazione della responsabilità dei singoli, si sarebbe erroneamente valorizzato il collegamento tra l'ora in cui ciascuno degli imputati sarebbe stato avvistato sul posto in cui i fatti accaddero e quella in cui si sarebbero verificati gli eventi lesivi ai danni di più persone; si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di un criterio di prova inadeguato in considerazione della contestualità di una massa indistinta di lanci di oggetti: ciò renderebbe impossibile comprendere quale dei plurimi lanci avrebbe in concreto cagionato le lesioni. Quanto al reato di danneggiamento, non vi sarebbe nemmeno la prova di quando gli eventi si sarebbero verificati, collocati dalla Corte di appello in una fascia d'ora tra le ore 11 e le ore 16.
5.6. Con il sesto motivo, si contesta l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1; la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla concreta rilevanza del motivo di difendere il territorio dai rischi per l'ambiente e per la salute della popolazione che la costruzione della Tav comporterebbe.
5.7. Con il settimo motivo si segnala, in relazione alla sola posizione di F.P.M., la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 99 c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze generiche sarebbe stato motivato facendo solo riferimento al curriculum criminale del ricorrente, senza prendere considerazione gli ulteriori parametri desumibili dall'art. 133 c.p..
5.8. Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva a carico di F.P.M..
5.9. Con il nono motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il delitto base di cui al capo 11 attribuito a tutti i ricorrenti (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), fissata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza adeguata spiegazione.
5.10. Con il deciso motivo si eccepisce violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3; il giudice d'appello si sarebbe distaccato dal minimo edittale applicato dal primo giudice, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero.
6. Ha proposto ricorso C.D., condannato per i fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati di cui ai capi 11) - violenza o minaccia a pubblico ufficiale- e 18) - danneggiamento.
L'imputato avrebbe, in concorso con altri, avrebbe usato minaccia e violenza nei confronti delle Forze dell'ordine lanciando pietre, bombe carte e razzi di segnalazione.
Sono stati articolati tre motivi.
6.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337 - 341 bis c.p.; la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto di ricondurre i fatti contestati al reato previsto dall'art. 337 c.p. e non a quello di cui all'art. 341 bis c.p..
La stessa motivazione della sentenza impugnata farebbe riferimento agli atteggiamenti offensivi e di disprezzo tenuti dall'imputato nei confronti delle forze dell'ordine e il lancio di una singola pietra non potrebbe aver influito sull'attività di quest'ultima.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1; la Corte, nel negare la circostanza attenuante, avrebbe erroneamente valorizzato il dato che l'esecuzione dell'opera fosse stata deliberata da organi istituzionali nazionali e sovranazionali, senza tuttavia considerare le ragioni della protesta diffusa di una parte della collettività per un opera criticata da larga parte dell'opinione pubblica nazionale e locale.
6.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3, e vizio di motivazione.
La Corte avrebbe escluso la circostanza di aver agito per la suggestione della folla in tumulto in quanto i manifestanti avrebbero preventivamente maturato il proposito di realizzare un'azione di contrasto alle forze dell'ordine già nei giorni precedenti ai fatti, ma, si sostiene, tale assunto non sarebbe provato per l'imputato, rispetto al quale non vi sarebbe la dimostrazione del previo accordo con gli altri manifestanti.
7. Ha proposto ricorso il difensore di B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T., M.F., S.S..
B.J. risponde dei reati contestati ai capi 1) - resistenza a pubblico ufficiale così riqualificato dal Tribunale l'originario reato di cui all'art. 336 c.p.; - 2) - lesioni aggravate in danno di 50 appartenenti alle forze dell'ordine (i fatti sono quelli verificatisi il (OMISSIS)).
B.R. - C.G. - G.P. sono stati condannati, in relazione ai fatti verificatisi il (OMISSIS), il primo per i reati di cui ai capi 46 - (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 47 (lesioni aggravate in danno di 17 appartenenti alle forze dell'ordine), 48 (danneggiamento), il secondo per i capi 46-47, il terzo per quelli sub 46-50 (danneggiamento aggravato).
C.M., condannata, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i capi 1 (resistenza a pubblico ufficiale) - 2 (lesioni volontarie) - 3 (danneggiamento del solo escavatore Hitachi 235);
M.F., condannato per i capi 1-2-3 (fatti del (OMISSIS)) - 41 (danneggiamento compiuto il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) - 40 (violenza a pubblico ufficiale compiuta il (OMISSIS));
S.S., condannato, quanto ai fatti commessi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12 (lesioni aggravate in danno di 145 appartenenti alle forze dell'ordine), 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), 18 (danneggiamento).
I.T. - L.T., il primo condannato per il reato di cui al capo 54 (danneggiamento aggravato, commesso il (OMISSIS)), il secondo per quello sub 7- Proc. n. 8636/2012 R.G.N. (danneggiamento aggravato- fatti del (OMISSIS)).
Sono stati articolati 29 motivi, alcuni comuni a tutti i ricorrenti, altri specificamente riferiti alla posizione di alcuni degli imputati.
7.1. Con il primo motivo, comune per tutti gli imputati, si eccepisce violazione di legge in ordine alla ritenuta legittimazione alla costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (Sap - UGL - Siap - Siulp).
La Corte di appello, nel richiamare l'ordinanza di primo grado del 31/03/2013, avrebbe erroneamente valorizzato una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27162 del 2015); si assume che sia gli statuti delle singole associazioni sindacali in questione, sia il richiamo operato all'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, sia, ancora, la giurisprudenza citata dimostrerebbero, invece, come alle associazioni sindacali sarebbe riconosciuto il diritto di controllo sull'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulle malattia professionali e di promozione dell'attuazione delle misure di salvaguardia dei lavoratori; nel caso di specie, invece, le organizzazioni sindacali non avrebbero titolo per interloquire sui dispositivi di sicurezza predisposti in occasione delle manifestazioni "popolari di massa", come quelle verificatesi il (OMISSIS), nè per interferire sulla direzione o nei compiti operativi e, a differenza della giurisprudenza richiamata, non sarebbe possibile configurare un discredito alla immagine o alla reputazione del sindacato in conseguenza della lesione alla integrità fisica degli operatori coinvolti dei fatti di causa.
7.2. Con il secondo motivo, comune a tutti gli imputati, si denuncia violazione degli artt. 468, 498 e 499 c.p.p., nonchè la nullità della sentenza in relazione alla definizione dei limiti di operatività del controesame stabiliti dal Tribunale con le ordinanze emesse il 21/11/2013 e 6/12/2013; le esigenze di celerità della celebrazione del processo, si afferma, non avrebbero potuto limitare le prerogative difensive e l'oggetto del controesame la cui ampiezza è dalla legge calibrata attraverso la capitolazione indicata nella lista testimoniale.
7.3. Con il terzo motivo, comune a tutti gli imputati, si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 327 bis - 368 e 391 quater c.p.p., nonchè vizio di motivazione.
Il Tribunale, con l'ordinanza emessa il 31/05/2013 all'esito delle questioni preliminari, aveva rigettato la richiesta di acquisizione o di sequestro preventivo di documenti nella disponibilità della Questura di Torino - strumentali alla necessaria valutazione dei temi di prova da articolare - in quanto l'art. 368 c.p.p. non sarebbe stato nella specie applicabile in quello specifico momento processuale, atteso che le acquisizioni documentali non potevano che avvenire ai sensi dell'art. 493 c.p.p..
Si sostiene, invece, che anche il Tribunale avrebbe potuto disporre autonomamente il sequestro; la Corte di appello sul punto si sarebbe illegittimamente limitata ad affermare che quello in questione costituiva un profilo non rilevante nella economia per la decisione (pag. 211).
7.4. Con il quarto motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1.
Per valutare la configurabilità della circostanza, si evidenzia, occorrerebbe fare riferimento alla prevalente coscienza collettiva e questa non sempre coinciderebbe con l'espressione della maggioranza parlamentare, nè la circostanza potrebbe di per sè essere preclusa, come erroneamente ritenuto in sentenza, dal ricorso alla violenza.
7.5. Con il quinto motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 2; la Corte avrebbe errato nell'escludere il fatto ingiusto delle forze dell'ordine sul presupposto che queste avrebbero operato sulla base di provvedimenti legittimi, senza considerare tuttavia le modalità concrete di intervento con cui furono attuati quei provvedimenti.
7.6. Con il sesto motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3; a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non tutti gli imputati avrebbero deliberato sin dall'inizio di commettere reati, sicchè la Corte avrebbe dovuto verificare e distinguere le singole posizioni processuali.
7.7. Con il settimo motivo si contesta per tutti gli imputati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta; la Corte non avrebbe esplicitato le ragioni poste a fondamento della individuazione della pena base e degli aumenti relativi ai reati posti in continuazione.
Sotto altro profilo, quanto agli imputati, B.J., S.S., B.R., C.G., G.P., I.T. e L.T.i, la Corte non avrebbe motivato in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
7.8. Con l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, articolato nell'interesse di B.J., in relazione ai capi 1-2, si deduce vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p..
7.9. Con il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso, articolati nell'interesse di C.M. (capi 1-2-3-), si segna violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove. La sentenza sarebbe viziata perchè avrebbe compiuto due ricostruzioni storiche diverse, attribuendo, di volta in volta all'imputata condotte diverse: lanci contro la pinza meccanica ovvero contro i poliziotti.
La base probatoria consisterebbe in un filmato delle ore 8.53.40 da cui emergerebbe che l'imputata, sulla volta della galleria (OMISSIS), avrebbe compiuto quattro lanci di pietra in direzione della pinza meccanica, ma che, al momento dei lanci, non vi sarebbero stati agenti di pubblica sicurezza sul luogo; sulla base di tale dato, vi sarebbe stato un travisamento della prova nella parte in cui la Corte ha ritenuto invece che con la propria condotta l'imputata "ha mostrato un intento esemplare nel colpire gli agenti che operavano, facili bersagli dei lanci provenienti dall'alto"; anche la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui afferma che il personale della polizia fosse già presente al momento dei lanci delle pietre sul sedime autostradale.
Entrambi i giudici sarebbero incorsi nel medesimo vizio, travisando la prova - documento.
Sotto altro profilo, secondo il ricorrente, sarebbe errata la conseguente qualificazione giuridica del fatto sub 1) nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 337 c.p. che dovrebbero essere sussunti nel reato previsto dall'art. 336 c.p..
La violenza dei manifestanti sarebbe stata commessa, secondo la sentenza, al fine di impedire il compimento dei lavori di rimozione delle barriere che contestualmente si stavano compiendo e la violenza si sarebbe rivolta anche contro la forza pubblica; si assume, invece, cha la forza pubblica non sarebbe stata presente, come detto, ed i fatti non potrebbero essere ricondotti al reato previsto dall'art. 337 c.p..
Quanto al reato sub 2) (lesioni), si ripropongono le stesse argomentazioni, sostenute nell'interesse di B.J., sulla non configurabilità del concorso materiale o morale nelle lesioni procurate da altri.
Quanto al capo 3) - danneggiamento- l'imputata sarebbe stata condannata solo per il danneggiamento dell'escavatore Hitachi 235 (pag. 88 sentenza Tribunale).
La sentenza d'appello sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova che i sassi furono lanciati proprio contro l'escavatore in questione, laddove invece un teste ( Ma., della cui dichiarazioni si allegano le trascrizioni), aveva riferito che i sassi furono lanciati contro una pinza diversa; nè, sul punto, la sentenza spiegherebbe perchè l'imputata dovrebbe rispondere del danneggiamento all'escavatore Hitachi 235, materialmente cagionato da altri.
7.10. I motivi 13-14-15-16-17-18-19-20 sono articolati in relazione alla posizione di M.F..
Con i motivi 13-14-15-16 si contesta, quanto ai capi 1-2, violazione di legge, in relazione agli artt. 337 - 110 c.p., e vizio di motivazione.
L'imputato, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, si sarebbe limitato ad azionare un estintore, senza lanciarlo; la sentenza, per ritenere provato che l'imputato avrebbe anche lanciato l'estintore, afferma che tale condotta "è ritratta nelle immagini", non esistente nel processo.
Si ripropone la questione della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 337 c.p., sottolineando, peraltro, come il ritorno all'originaria fattispecie di cui all'art. 336 c.p. assumerebbe eventuale rilievo solo in relazione all'ulteriore condotta contestata, quella cioè del lancio di un bastone, non essendovi, per le ragioni indicate, la prova del lancio dell'estintore.
Si reitera la questione relativa alla configurabilità della responsabilità a titolo di compartecipazione materiale o morale in relazione al reato di lesioni, riferibile a 50 agenti di polizia, considerato, quanto a M.F., che l'ipotizzato lancio di un estintore non sarebbe affatto provato e, quanto al lancio di un bastone, questo sarebbe stato effettuato verso una pinza meccanica; nè la Corte di merito avrebbe chiarito in cosa sarebbe consistito il contributo morale apportato dall'imputato.
Quanto al danneggiamento - capo 3)- dell'escavatore Hitachi 235, si deduce il travisamento della prova in quanto M.F. avrebbe lanciato il bastone verso un altro mezzo meccanico.
Il travisamento della prova sarebbe emerso solo a seguito della sentenza di primo grado e, quindi, non sarebbero ipotizzabili i limiti che normalmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione configura in caso di "doppia conforme" per la deduzione del travisamento.
Con i motivi n. 17 - 18 - 19, si lamenta quanto al reato contestato al capo 40 - 41 (rispettivamente, art. 336 c.p. e danneggiamento aggravato - i fatti sono quelli del (OMISSIS)) violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza, a fronte di motivi specifici, sarebbe carente ed assertiva (pagg. 293- 294- 229 sentenza appello) in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis c.p..
La Corte di merito non avrebbe motivato in ordine alle modalità concrete del comportamento dei pubblici ufficiali al fine di verificare se vi fu un travalicamento oggettivo dei limiti e delle modalità con cui le funzioni pubbliche avrebbero dovuto essere esercitate.
Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata per non aver escluso il dolo del reato: i lanci dei sassi sarebbero stati inidonei a raggiungere i poliziotti; si sarebbe dovuto valutare se la condotta fosse davvero finalizzata ad ostacolare e ad incidere sull'attività del pubblico ufficiale o, piuttosto, a ledere l'onore o l'integrità fisica, cioè solo a manifestare ostilità.
Quanto al delitto sub 41, si ripropongono le stesse considerazioni compiute nei motivi 15-16.
In particolare, con il motivo 19, si contesta la ritenuta aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7; la sentenza sarebbe viziata per non aver spiegato perchè, pur essendoci sul posto centinaia di poliziotti, non sarebbe stata attuata una sorveglianza diretta e continua sul bene.
Con il motivo n. 20 si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7.11. I motivi 21-22- 23- 24- 25 sono dedicati alla posizione di S.S. (capi 11) art. 336 c.p., 12) - lesioni ai danni di Sc., Co. e Sa., 15) - art. 337 c.p. - 18)- danneggiamento.
Con il motivo n. 21 si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non avrebbe motivato sull'elemento soggettivo del reato di cui al capo 11), e cioè se davvero le condotte fossero finalizzate a costringere i pubblici ufficiali ad omettere il compimento di un loro atto d'ufficio.
Con il motivo sub 22 si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 12; la Corte avrebbe utilizzato come criterio selettivo in relazione alle lesioni l'orario dell'arresto dell'imputato (ore, 12,44 - pag. 291-292 sentenza appello- 171 - 172 sentenza Tribunale), ma non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il contributo dell'imputato in relazione alle lesioni subite da Sc. e Co., in realtà colpiti da altri soggetti, mentre, quanto a Sa., questi sarebbe stato colpito un minuto dopo l'arresto dell'imputato.
Con il motivo n. 23, relativo al capo 15, si segnala violazione di legge e vizio di motivazione.
I fatti attengono alla resistenza opposta dall'imputato all'assistente della Polizia di Stato, F.F., al momento dell'arresto. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni dibattimentali rese dal F.F., nè la possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
Con il motivo 24, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; si reiterano le argomentazioni compiute in ordine ai reati di lesione e danneggiamento, attribuiti a titolo di compartecipazione criminosa.
Con il motivo 25, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, in relazione al reato sub 41, le ragioni sono le stesse indicate nel motivo n. 19.
7.12. Il motivo n. 26 è dedicato alle posizioni di B.R. (capi 46- 47-48), C.G. (capi 46- 47), G.P. (capi 46 -50) e si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe viziata per non aver preso in considerazione il tema della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p., in relazione al comportamento avuto dalle forze dell'ordine.
Il motivo n. 27, limitato a B.R. e C.G. per il reato n. 47, ripropone il tema della responsabilità concorsuale.
7.13. Con il motivo 28, quanto a B.R. e G.P., si segnala violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, in relazione al reato di danneggiamento.
7.14. Con il motivo n. 29, limitato alle posizioni di I.T., capo 54 (danneggiamento), e L.T., capo 7 (daneggiamento) relativi ai fatti accaduti il (OMISSIS), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7.
8. Ha proposto ricorso il difensore di C.L. e P.F..
C.L. è stato condannato per i reati contestati ai capi 1 (resistenza a pubblico ufficiale) -2 (lesioni) per i fatti accaduti il (OMISSIS).
P.F. risponde per i reati di cui ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 41 (danneggiamento) per i fatti accaduti il (OMISSIS).
Sono stati articolati tre motivi.
8.1. Con il primo si segnala violazione di legge in relazione all'ambito entro il quale è stato riconosciuto il diritto al controesame.
Si richiamano le ordinanze emesse dal Tribunale il 21/11/2013, il 6/12/2013 ed il 24/02/2014 in cui fu affermato che il controesame avrebbe dovuto vertere non sulle circostanze capitolate in lista ma sugli specifici argomenti oggetto delle domande della parte che aveva richiesto l'esame; sul punto era stato articolato un motivo d'appello, ma la Corte avrebbe ritenuto legittima la limitazione indicata al fine di evitare divagazioni e sovrabbondanze e quindi riconducendo il tema alla diversa questione del potere di governare l'assunzione della prova.
8.2. Con il secondo motivo, in relazione alla posizione di C.L., si deduce, quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
L'imputato sarebbe stato individuato in un solo fotogramma in cui è ripreso con una pietra in mano e non esisterebbe nessun documento comprovante l'avvenuto lancio della pietra; a fronte delle doglianze specifiche contenute nell'atto di appello, la Corte, nel confermare la condanna, non avrebbe fornito risposta e avrebbe affermato assertivamente che l'imputato, raccogliendo la pietra, "avrebbe tradotto il suo sdegno per i numerosi lacrimogeni gettati in aria, azione che peraltro si era fermata a quello stadio".
I fatti, dunque, sarebbero stati ricostruiti in maniera gravemente carente.
Sotto altro profilo si contesta, quanto al reato di lesioni, l'affermazione di responsabilità a titolo concorsuale.
8.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione di P.F..
All'imputato sarebbe stato contestato di aver partecipato allo scuotimento delle reti del cantiere e di aver rilanciato un dischetto di un lacrimogeno, appena lanciatogli contro dalle forze dell'ordine.
Il Tribunale, pur riconoscendo la scarsa valenza delle azioni in questione, era giunto all'affermazione di responsabilità sulla base di un filmato dal quale si era tratto il convincimento che l'imputato avesse svolto un ruolo di coordinamento e di organizzazione dell'azione: "Venite avanti, venite avanti prima di tirare le pietre"; si tratterebbe, tuttavia, di una frase che lo stesso Procuratore generale presso la Corte di appello non aveva ritenuto di attribuire all'imputato, pur chiedendo la conferma per gli altri comportamenti che però, a dire della difesa, erano stati già valutati dal Tribunale che ne aveva escluso la rilevanza.
La Corte di merito, pur ritenendo che la frase indicata non fosse stata pronunciata dall'imputato, avrebbe formulato un giudizio di penale responsabilità andando "oltre i propri poteri" e rivalutando comportamenti, quelli diversi dalla pronuncia di quella frase, sui quali si sarebbe formato un sostanziale giudicato.
9. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.G., condannato, quanto ai fatti del (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11- 12- 18, di cui si è detto.
Sono stati articolati quattro motivi.
9.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione in relazione alla questione del limitato riconoscimento del diritto al controesame.
9.2. Con il secondo si eccepisce vizio di motivazione.
Non è in contestazione il lancio di sassi da parte dell'imputato ma la sentenza sarebbe errata nel ritenere che F.G. avrebbe impugnato un palo metallico ed avrebbe avuto un ruolo nel sequestro del carabiniere D.M., fatto oggetto di altro procedimento penale, da cui, tuttavia, il ricorrente sarebbe stato assolto; sul punto la Corte non avrebbe individuato l'immagine da cui risulterebbe che l'imputato impugnasse il palo metallico.
9.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
9.4. Con il quarto motivo si rileva violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 3, negata in ragione del fatto che nel caso di specie vi sarebbe stata una pregressa determinazione di partecipare e perseguire anche attività illecite.
Sostiene il difensore che tale argomentazione non sarebbe pertinente per l'imputato che non aveva la disponibilità di nessun oggetto atto ad offendere, ma, semmai, di una mascherina, per difendersi dall'uso di lacrimogeni.
10. Ha proposto ricorso il difensore di Fi.Gu., condannato, quanto ai fatti avvenuti il (OMISSIS), per il reato, contestato al capo 7), previsto dall'art. 337 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 336 c.p.).
Sono stati articolati sei motivi.
10.1. Con il primo si segnala violazione di legge processuale in ragione delle modalità con cui il Tribunale avrebbe disciplinato le modalità attuative del controesame.
10.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale.
La sentenza sarebbe viziata per aver rigettato il motivo d'appello proposto avverso le ordinanze con cui il Tribunale aveva revocato l'assunzione di alcune testimonianze, richieste dal P.m., già ammesse, nonostante l'opposizione della difesa (si richiamano, a titolo esemplificativo, le ordinanze emesse alle udienze del 21/11/2013 e del 06/12/2013 con cui è stata revocata la disposta assunzione dei testi Sp. e Si.).
10.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
L'imputato si sarebbe trovato aggrappato ad una cancellata e le modalità con cui gli agenti provvidero allo sradicamento di questa, attraverso il suo rovesciamento, sarebbero state arbitrarie: Fi.Gu. avrebbe cercato di impedire quella manovra che avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla propria integrità fisica e su quella degli altri.
Sul punto la sentenza impugnata sarebbe silente e non avrebbe nemmeno richiamato quella di primo grado.
10.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1.
10.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 541, in relazione all'art. 538 c.p.p., quanto alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per le costituite parti civili SAP, Siulp, UGC. La sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, aveva condannato Fissare al risarcimento del danno solo in favore della parte civile, B.S..
La Corte di appello non poteva quindi condannare l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza in favore dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di una condanna al risarcimento del danno delle parti da questa assistite.
10.6. Con il sesto motivo si rileva violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore di B.S. nonostante questi, come si evincerebbe dai filmati, sarebbe rimasto sempre ad una distanza di almeno due metri dal ricorrente.
La Corte si sarebbe limitata a valorizzare le dichiarazioni della parte civile che aveva riferito di essere stato colpito dalla stampella dell'imputato.
11. Hanno proposto ricorso i difensori di G.A., condannato per i fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento).
Sono stati articolati tredici motivi.
11.1. Con i primi due si segnala violazione di legge in relazione agli artt. 495 - 178 c.p.p., art. 24 Cost. e Cedu. Si ripropone la questione, già descritta, della domanda di sequestro di documentazione, richiesta e non ottenuta nel corso delle indagini e della successiva richiesta formulata al Tribunale ai sensi dell'art. 495 c.p.p..
Il Tribunale avrebbe impedito, anche attraverso l'indebito riferimento al segreto d'ufficio, l'accesso ad una serie di documenti, fra cui il contenuto degli ordini di servizio impartiti, così privando le difese del diritto di articolare compiutamente il controesame anche al fine di configurare la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p.; si ribadisce che quando sono stati acquisiti alcuni documenti sono pervenuti con parti essenziali omissate.
Si ripropone inoltre la questione relativa alla ritenuta indebita compressione dell'oggetto del controesame ed alla revoca dell'ammissione di prove, disposta a seguito di rinuncia della parte, non seguita dal consenso della difesa.
11.2. Con il terzo e quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della causa di non punibilità dell'art. 393 bis c.p..
Secondo la difesa, la motivazione sarebbe viziata in ordine all'esatta ricostruzione dei fatti. I razzi sarebbero stati lanciati, quanto alla rete esterna dell'area archeologica, dalle forze dell'ordine prima che fosse compiuto alcunchè dai manifestanti; quanto all'area interna alla boscaglia, non diversamente, dai filmati emergerebbe l'esistenza di un notevole lancio di lacrimogeni e la predisposizione di mezzi di protezione da parte delle forze dell'ordine che erano collocate all'interno del bosco.
Nell'ordinanza del questore del 2 luglio non vi sarebbe nessun riferimento nè all'area archeologica come area assegnata dalle forze dell'ordine, nè alle altre aree invece preventivamente occupate dal personale della polizia che, quindi, avrebbe violato le disposizioni ricevute (vengono richiamate numerose dichiarazioni di testimoni pagg. 20- 21 ricorso). Non vi sarebbe stato alcun attacco preordinato da parte dei manifestanti e le forze dell'ordine sarebbero stato all'interno del bosco per cercare il contatto con i manifestanti. La polizia non doveva sgombrare un'area ma al più sciogliere un assembramento e doveva quindi osservare gli artt. 22 - 23- 24 - 26 TULPS. Di questa ricostruzione non si sarebbe tenuto conto e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sul punto silente o comunque viziata da un travisamento della prova; la parte dedicata dalla sentenza al tema dell'art. 393 bis c.p. riguarderebbe sostanzialmente solo i fatti accaduti il (OMISSIS) e non anche quelli del (OMISSIS).
Tutta la ricostruzione difensiva sarebbe stata condizionata alla luce dello scritto acquisito da uno degli imputati, Paolucci Giacomo, da cui emergerebbe, secondo la ricostruzione accusatoria, il dolo collettivo della premeditazione alle violenze.
11.3. Con il quinto ed il sesto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della responsabilità a titolo di concorso per i reati di lesioni e di danneggiamento.
Si contesta l'assunto secondo cui ogni imputato dovrebbe rispondere a titolo di concorso per tutti i reati commessi contestualmente alla sua comparsa ed alla sua azione e per quelli successivi in assenza di allegazioni di segno opposto; la sentenza non avrebbe indicato il contributo causale o di agevolazione, materiale o morale, apportato dall'imputato.
11.4. Con il settimo motivo si rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento dell'imputato da parte dell'ispettore So..
11.5. Con il decimo motivo si deduce la violazione dell'art. 576 c.p., comma 5 bis; la circostanza aggravante non sarebbe configurabile nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui consiste l'aggravante sarebbe già elemento costitutivo del reato di resistenza.
11.6. Con i motivi 11- 12- 13 si deduce la violazione dell'art. 62 c.p., n. 1, art. 62 c.p., n. 2, art. 62 c.p., n. 3.
12. Ha proposto ricorso il difensore di G.M..
G.M. è stato condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 47 (lesioni).
Sono stati articolati nove motivi.
12.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 393 bis c.p. e vizio di motivazione. Si ripongono le questioni relative alla motivazione che la Corte di appello ha fornito ai motivi relativi alla causa di non punibilità indicata per i fatti del (OMISSIS), accaduti nei pressi della centrale elettrica; sarebbe stata la polizia ad attaccare i presenti in maniera non necessitata e sproporzionata al corretto esercizio dei pubblici poteri.
12.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al reato di lesioni (capo 47): si contesta la valenza del c.d. "memoriale Pa.", costituito da appunti trovati nella disponibilità dell'imputato Pa., reperito nel gennaio del 2012 ed utilizzato dalla Corte di merito per fondare la tesi secondo cui i fatti del 3/07/2011 furono previamente pianificati.
Si sostiene invece che, al momento in cui G.M. avrebbe lanciato i sassi, ore 15.19, non vi sarebbe stato sul luogo nessun altro imputato, non sarebbe stato colpito nessuno e tutte le lesioni alle persone offese, colpite in un luogo diverso da quello in si trovava il ricorrente, si sarebbero verificate dopo le ore 16, quando, tuttavia, non vi sarebbe più prova della presenza sui luoghi dell'imputato, che si sarebbe allontanato a causa dell'aria divenuta irrespirabile per i lacrimogeni; si contesta inoltre che la sentenza non avrebbe tenuto conto delle deposizioni di due donne (tali Mo. e T.), che avrebbero riferito di aver incontrato l'imputato verso le ore 16 nella piazzetta del comune di (OMISSIS).
Del ritenuto concorso non vi sarebbe neppure la prova del dolo da parte dell'imputato.
12.3. Con il terzo motivo si segnala violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'artt. 576 c.p., comma 5 bis in quanto assorbita nel delitto di cui all'art. 336 c.p..
12.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4: i precedenti dell'imputato sarebbero risalenti nel tempo e, quanto a quello di cui al D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, di limitata offensività.
La sentenza sul punto sarebbe silente.
12.5. Con il quinto motivo si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1.
12.6. Con il sesto motivo si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 3; la sentenza sarebbe silente in relazione alla posizione specifica del G.M., essendosi limitata la Corte a ragionare in maniera generalizzata.
12.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
12.8. Con l'ottavo ed il nono motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della somma liquidata a titolo di provvisionale.
13. Ha proposto ricorso il difensore di G.A., condannato per i fatti verificatisi il (OMISSIS) per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 12 (lesioni personali volontarie) - 18 (danneggiamento aggravato).
Sono stati articolati sei motivi di ricorso.
13.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 415 bis c.p.p. con riguardo alla identificazione dell'imputato; non sarebbe in atti la relazione di servizio attestante la identificazione dell'imputato e da ciò deriverebbe la inutilizzabilità dell'atto; nè sarebbe chiaro come l'imputato sarebbe stato identificato, tenuto conto che il commissario So., sentito in dibattimento avrebbe riferito che a procedere all'identificazione sarebbe stato l'assistente Bo. che, tuttavia, non è stato escusso in giudizio.
13.2. Con il secondo motivo, si segnala violazione dell'art. 430 c.p.p.; nel corso dell'udienza del 19/07/2013 il Pubblico ministero avrebbe proceduto ad una contestazione suppletiva, avente ad oggetto il reato di lesioni, sulla base di atti (una relazione redatta dalla Digos di Torino, con relativi allegati, del 30.12.2012), depositati ai sensi dell'art. 430 c.p.p. e già noti da oltre un anno.
L'assunto difensivo è che quella documentazione sarebbe stata inutilizzabile e quindi la pubblica accusa non avrebbe potuto procedere alla contestazione suppletiva.
13.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità della responsabilità a titolo di compartecipazione criminosa; dall'istruttoria e, in particolare da una consulenza tecnica, sarebbe emerso che la condotta dell'imputato non sarebbe stata idonea a cagionare le lesioni ed il danneggiamento: la motivazione della Corte sarebbe inadeguata.
13.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione di legge in ordine agli artt. 110, 582 e 635 c.p..
G.A. sarebbe stato filmato mentre lancia un sasso due ore dopo l'inizio degli scontri verificatisi il (OMISSIS): il tema è quello del se ed in quali limiti sia configurabile il concorso di persone nel reato.
13.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 625 c.p., n. 7, la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa al rapporto tra l'indicata circostanza aggravante ed il reato di danneggiamento, di cui si è detto.
13.6. Con il sesto si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
14. Ha proposto ricorso il difensore di G.S., condannato, per i fatti accaduti il (OMISSIS), per i delitti contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 51 (danneggiamento aggravato).
Sono stati articolati quattro motivi di ricorso.
14.1. Con il primo si contesta violazione di legge processuale prevista a pena di nullità o inutilizzabilità: il tema è quello della mancata acquisizione delle ordinanze complete della Questura di Torino al fine di comprendere quale fosse l'area garantita ed i compiti assegnati alle forze dell'ordine; sotto altro profilo, si fa riferimento al tema della compressione del diritto al controesame e alla revoca dell'ammissione della prova testimoniale nonostante l'opposizione della difesa.
14.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
Le disposizioni impartite ai militari avrebbero previsto il divieto di entrare in contatto con i dimostranti ed il divieto di utilizzare lacrimogeni o altri dispositivi attivi se non nel caso di attacco dei manifestanti alle forze dell'ordine; tale divieto poteva essere derogato solo previa autorizzazione del Questore.
I manifestanti avrebbero iniziato un'azione dimostrativa intorno alle 14,17 nel corso della quale avrebbero abbattuto una rete metallica ed alcuni di essi, tra cui l'imputato, si sarebbero avvicinati al secondo sbarramento.
Intorno alle 14,52, si sarebbe registrato un lancio di lacrimogeni in assenza delle condizioni previste dal provvedimento del Questore, senza cioè che vi fosse un attacco, ed al lancio di lacrimogeni sarebbe seguita la reazione dei dimostranti; verso le ore 17,00 i militari, abbattuta con una ruspa gli sbarramenti posti a protezione della centrale idroelettrica, sarebbero usciti dall'area di cantiere, lanciando ingiustificatamente dei lacrimogeni verso via (OMISSIS), oltre il ponte della (OMISSIS), su cui alle ore 17,13 sarebbe stato filmato l'imputato che, successivamente, avrebbe posto in essere la condotta a lui contestata (il lancio di un oggetto).
La Corte avrebbe non correttamente valutato l'esito delle testimonianze.
Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l'arbitrarietà degli atti di polizia.
14.3. Con il terzo motivo si segnala l'erronea applicazione della legge penale in tema di bilanciamento delle circostanze. All'imputato sono state riconosciute le circostanze generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti.
14.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione di legge, in ordine alla quantificazione della pena e del risarcimento del danno.
15. Ha proposto ricorso il difensore di L.S., condannato, quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 12 (lesioni aggravate) - 18 (danneggiamento aggravato).
Sono stati articolati sei motivi.
15.1. Con il primo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 530 c.p.p., e vizio di motivazione quanto all'identificazione ed al riconoscimento dell'imputato; L.S. fu fermato la sera del (OMISSIS) ed indossava abiti simili a quelli indossati dall'uomo raffigurato nei filmati nel corso degli incidenti verificatisi quel giorno; secondo il ricorrente non vi sarebbe la prova che L.S. anche nel corso di quella giornata indossasse quegli indumenti con i quali fu fermato.
15.2. Con il secondo ed il terzo motivo si contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p. e della responsabilità concorsuale, tenuto conto che al ricorrente non sarebbe stata attribuita alcuna specifica condotta; L.S. sarebbe stato visto all'interno di un gruppo con altre persone che lanciavano oggetti e avrebbe solo preso un sasso.
15.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi di imputazione 12-18; il tema è, quanto, al reato di lesioni, quello, già descritto, dell'affermazione della responsabilità penale per i fatti successivi al momento in cui il soggetto fu ripreso sul posto, e, quanto al danneggiamento, quello dell'ora in cui i fatti si sarebbero verificati, collocati tra le ore 11 e le ore 16, cioè in un lasso di tempo almeno in parte precedente a quello in cui sarebbe stata accertata la presenza dell'imputato sul luogo.
15.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti.
15.5. Il sesto motivo attiene al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 1.
16. Ha proposto ricorso il difensore di M.D., condannato, per i fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento).
E' stato articolato un unico motivo di ricorso.
Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico, identificativo, dell'imputato.
Le dichiarazioni ammissive dell'imputato sarebbero limitate alle foto della mattina, in cui alcuna condotta illecita sarebbe stata tuttavia contestata, e non anche a quelle del pomeriggio, penalmente rilevanti. (sentenza primo grado pag. 156).
17. Ha proposto ricorso il difensore di N.M., condannato, quanto ai fatti del (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 47 (lesioni personali volontarie) Sono stati articolati sei motivi.
17.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 100-122 c.p.p.(ordinanza del Tribunale del 31/05/2013) quanto alla richiesta di esclusione delle parti civili Gu.An., A.G., Co.Cl..
Si sostiene che l'atto di costituzione di parte civile farebbe riferimento ai fatti contestati anche all'imputato, ma le procure speciali poste a fondamento della costituzione indicherebbero invece come destinatari della costituzione soggetti diversi ed avrebbero per oggetto fatti diversi; il difensore quindi non avrebbe potuto svolgere attività processuale contro l'imputato; detta attività dunque sarebbe "tamquam non esset" e le costituzioni di parte civile in questione nei riguardi dell'imputato sarebbero inammissibili.
17.2. Con il secondo motivo si segnala violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della responsabilità dell'imputato a titolo di compartecipazione criminosa.
L'imputato sarebbe stato solo il barbiere di (OMISSIS) ed avrebbe solo partecipato alla manifestazione del (OMISSIS) senza concertare nulla in via preventiva.
17.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 336 c.p.; la sentenza sarebbe silente in relazione alla condotta specifica dell'imputato.
17.4. Con il quarto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
La Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle numerose testimonianze che avrebbero ricostruito gli accadimenti in modo del tutto difforme.
17.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nel reato di lesioni. N.M. sarebbe stato filmato presso la centrale idroelettrica solo alle ore 15,35 mentre i fatti si sarebbero verificati fino alle ore 18.
17.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena ed al bilanciamento delle circostanze.
18. Ha proposto ricorso il difensore di P.G..
P.G. è stato condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 1) (resistenza a pubblico ufficiale) e 2 (lesioni).
Sono stati articolati otto motivi di ricorso.
18.1. Il primo, che si sviluppa in più sotto questioni, è sovrapponibile, quanto alle prime quattro, a quello proposto dagli imputati H.A. e Cu.Lu., di cui si è detto; si aggiunge un quinto profilo relativo all'ordinanza emessa dal Tribunale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., con cui fu rigettata la richiesta di ascolto del Dott. An., primo dirigente della Polizia in servizio quel giorno presso la galleria (OMISSIS) (il cui nome, si assume, sarebbe stato appreso solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale), che sarebbe stato il soggetto da cui sarebbe partito l'ordine di lanciare i lacrimogeni.
Su questo motivo di appello la Corte di merito sarebbe stata silente.
18.2. Il secondo motivo attiene alla mancata rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale sulla base delle questioni sollevate con il primo motivo.
18.3. Con il terzo motivo si segnala violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 393 bis c.p. per i fatti del (OMISSIS).
La sentenza avrebbe ritenuto che i manifestanti, nell'avvicinarsi alle forze dell'ordine, avrebbero compiuto un fitto lancio di pietre, bastoni, bottiglie ed altro, circostanza, questa, che avrebbe prodotto la reazione delle forze dell'ordine; tale ricostruzione sarebbe parziale e la Corte non avrebbe motivato su una serie di prove, testimonianze di soggetti terzi, e di elementi da cui avrebbe dovuto desumere che l'inizio delle ostilità fu causato dalle forze dell'ordine: la reazione di P.G., che avrebbe lanciato oggetti, sarebbe stata causata dalla condotta delle forse di polizia.
18.4. Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione in ordine il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa in relazione al reato di lesioni.
18.5. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo si contesta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1- 2- 3.
18.6. Con l'ottavo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto irragionevole rispetto a quello determinato per altri imputati.
19. Ha proposto ricorso il difensore di R.E., condannata, quanto ai fatti commessi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 1) - art. 337 c.p.; 2)- lesioni; 3) danneggiamento. Sono stati articolati quattro motivi.
19.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 420 ter c.p.p. in relazione alle ordinanze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare il 19/12/2012 e dal Tribunale il 31/5/2013;
L'imputata aveva prodotto all'udienza davanti al Giudice per l'udienza preliminare del 19/12/2012 un certificato medico con cui si attestava che, in seguito ad un intervento chirurgico subito il 13/12/2012 al piede destro per "sinovite villo modulare" R.E. avrebbe dovuto "seguire riposo assoluto per 21 giorni".
Il GUP rigettò la richiesta affermando che, da una parte, si trattava di impedimento non assoluto e, dall'altra, che quello dedotto era un intervento che avrebbe potuto e dovuto essere differito in ragione della conoscenza dell'impegno processuale; la questione sarebbe stata invano riproposta davanti al Tribunale ed alla Corte di appello.
Secondo il difensore la dicitura "riposo assoluto" implicava una immobilità forzata e, quindi, la sussistenza di un assoluto legittimo impedimento.
19.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'identificazione dell'imputata.
La persona ripresa nel corso degli accadimenti di quella giornata era travisata e l'identificazione sarebbe avvenuta in considerazione dalla scritta "V" rovesciata impressa sul casco della persona filmata, ritenuto simile o uguale a quello trovato nella disponibilità dell'imputata due mesi dopo; si sostiene che in un precedente controllo, eseguito il (OMISSIS), l'imputata non avesse quel casco: la sentenza sarebbe viziata perchè un elemento individualizzante un oggetto, cioè il casco, sarebbe stato valutato come un elemento individualizzante la persona.
19.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurata responsabilità concorsuale della imputata.
19.4. Con il quarto motivo si segnala violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
20. Ha proposto ricorso il difensore di R.C., condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per il reato di resistenza pubblico ufficiale (capo a- Proc. pen. 4421/13 R.G.N. R.)- e per quello di lesioni aggravate (capo b).
Sono stati articolati undici motivi.
20.1. Con i primi cinque motivi si ripongono le questioni relative al diniego di acquisizione della documentazione nella disponibilità della Questura di Torino, all'acquisizione postuma, con parti omissate, del provvedimento del Questore, alla lesione dei diritti di difesa, alla denegata rinnovazione della istruttoria in appello (teste An.), alla limitazione del diritto al controesame.
20.2. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in ordine alla riqualificazione operata dal Tribunale del reato di cui al capo a) in resistenza a pubblico ufficiale.
Il Tribunale avrebbe precisato che vittima del reato sarebbe anche il privato che assiste il pubblico ufficiale e, quindi, anche il manovratore della pinza meccanica; sostiene il ricorrente che, almeno in relazione a detta argomentazione, il fatto sarebbe strutturalmente diverso da quello contestato e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero.
20.3. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
20.4. Con l'ottavo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 339 c.p., comma 1, (travisamento); la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto che R.C. si sarebbe coperto il volto in un momento in cui l'area fosse sgombra di fumo.
Secondo il ricorrente, invece, il gesto fu compiuto dall'imputato per proteggersi dagli effetti duraturi dell'esplosione di candelotti. La condotta si sarebbe dunque compiuta in un momento successivo in cui le forze dell'ordine avevano fatto ricorso ai lacrimogeni; la finalità di coprire il volto sarebbe stata quella di proteggersi.
20.5. Con il nono ed il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1 e 3.
20.6. Con l'undicesimo motivo si segnala il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
21. Ha proposto ricorso il difensore di R.G., condannato, quanto, ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i capi 1) (resistenza a pubblico ufficiale, 2) (lesioni); 3) (danneggiamento).
Sono stati articolati due motivi.
21.1. Con il primo si eccepisce vizio di motivazione e mancanza di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 635 c.p..
Per R.G., si sostiene, non vi sarebbero filmati o fotografie rappresentative di condotte penalmente rilevanti e l'imputato non avrebbe mai ammesso, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, di essere stato presso la Galleria (OMISSIS), ma solo presso la c.d. "barriera (OMISSIS)", dove, tuttavia, non sarebbero avvenuti atti criminosi.
All'imputato è attribuito il lancio di un estintore sulla base delle dichiarazioni dei testi Fe. e Ra. che, tuttavia, sarebbero contraddette dalla mancanza di immagini; Fe. collocherebbe R.G. presso la galleria, ma in quei momenti l'imputato sarebbe stato ripreso presso la barriera (OMISSIS); Ra., invece, collocherebbe l'imputato presso la staccionata, ma non vi sarebbero foto.
La Corte di appello non avrebbe spiegato perche la percezione diretta dei testi sarebbe dotata di maggiore attendibilità rispetto alle riprese che non avrebbero mai ripreso il ricorrente.
La sentenza inoltre sarebbe priva di motivazione in ordine al reato di danneggiamento (galleria (OMISSIS)).
21.2. Con il secondo motivo si segnala vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
22. Ha proposto ricorso il difensore di Z.D., condannato, quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 47) (lesioni).
Sono stati articolati quattro motivi 22.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 46); Z.D. avrebbe ammesso la sua presenza sul posto ma avrebbe riferito di aver lanciato, nell'unica occasione in cui è ripreso, non un sasso (come erroneamente ritenuto in sentenza), ma un tondino di alluminio, tenuto con tre dita e del peso di alcune decine di grammi; ciò avrebbe fatto il ricorrente in risposta ai lacrimogeni lanciati dalle forze dell'ordine.
Sul punto la motivazione sarebbe gravemente carente.
22.2. Con il secondo motivo si ripropone la questione della configurabilità della responsabilità concorsuale dell'imputato per le lesioni riportate dalle Forze dell'ordine.
L'imputato, fotografato alle ore 14,56, mentre lanciava l'oggetto di cui si è detto, è stato condannato per lesioni verificatesi anche a distanza di ore.
22.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 393 bis c.p..
22.4. Con il quarto motivo, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 1-3.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà in seguito.
E' utile esaminare in via pregiudiziale una serie di temi in relazione ai quali sono stati presentati numerosi motivi di ricorso da parte di molti degli imputati.
Si tratta di questioni proposte con motivi di ricorso comuni con i quali è stato denunciato il vizio di violazione di legge e quello relativo alla motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato nell'affrontare la questione dedotta.
La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito tuttavia che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei "vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti" (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451).
Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge.
1. Sulla nullità dell'ordinanza del Tribunale emessa il 21/11/2013. Si è già detto di come, secondo i ricorrenti, l'ordinanza emessa dal Tribunale il 21/11/2013 sarebbe nulla per aver limitato l'ambito del controesame delle difese delle testimonianze solo "agli specifici argomenti oggetto di domanda da parte di colui che ha chiesto l'esame" (cosi testualmente l'ordinanza).
Si sostiene che l'oggetto del controesame avrebbe dovuto essere perimetrato in relazione alle circostanze oggetto dell'esame diretto ed indicate nella capitolazione della lista prevista dall'art. 468 c.p.p..
Il motivo è infondato.
La funzione del controesame è duplice: da una parte, quella di contestare la ricostruzione dei fatti operata dal teste, inficiandone l'attendibilità, dall'altra, quella di neutralizzare quanto il teste ha dichiarato nel corso dell'esame e, quindi, "presentare" i fatti in maniera diversa e meno favorevole rispetto alla parte che ha chiesto l'assunzione della prova.
Quanto all'oggetto del controesame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso verte sulle circostanze specificate da chi ha richiesto l'esame del teste al momento della presentazione della relativa lista (Sez. 4, n. 20585 del 23/03/2005, Morotti, Rv. 232243; Sez. 1, n. 10284 del 05/11/1996, Di Gennaro, Rv. 206120).
Si è precisato che ammettere domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ha richiesto la prova significherebbe estendere i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse.
Esiste un diverso indirizzo dottrinario secondo cui i temi di prova del controesame possono avere ampiezza maggiore rispetto a quelli esplorati nell'esame diretto, in quanto, oltre alle circostanze indicate nella lista depositata ex art. 468 c.p.p., possono assumere rilievo e possono essere approfonditi elementi non sviscerati nell'esame diretto e finalizzati o a minare la credibilità del dichiarante oppure a chiarire le modalità del fatto.
In realtà, i profili dogmatici evidenziati assumono sempre rilievo pratico limitato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ammette, ai fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 468 c.p.p., il generico riferimento ai "capi di imputazione" o ai "fatti oggetto dei capi d'imputazione".
La legittimazione di questo modus procedendi consente, nella sostanza, un controesame ad ampio spettro e non relegato nelle strette maglie degli analitici capitolati di prova.
Dunque, sia che si voglia fare riferimento al consolidato orientamento della Corte di Cassazione sull'oggetto del controesame, sia che, invece, si voglia recepire l'indirizzo dottrinario estensivo a cui si è fatto cenno, il Tribunale non poteva limitare l'ambito del controesame alle domande specifiche rivolte al teste in sede di esame diretto, ma avrebbe dovuto consentire alle parti di porre domande sulle circostanze indicate nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p..
Nè la scelta del Pubblico ministero di formulare l'oggetto dell'esame diretto del teste in modo onnicomprensivo e generico attraverso riferimenti ai fatti di cui alle imputazioni avrebbe poi potuto consentire di limitare l'ambito del controesame.
Ciò detto in linea di ricostruzione teorica, i numerosi motivi di ricorso sul punto sono innanzitutto generici non essendo stato indicato quali, in concreto, sarebbero state le deposizioni testimoniali il cui controesame sarebbe stato limitato, quali le circostanze specifiche su cui le domande avrebbero dovuto vertere, quale la portata probatoria e la decisività di dette circostanze.
Sotto altro profilo, pur volendo ipotizzare che la compressione del diritto al controesame possa configurare una nullità riguardante l'indebita limitazione del contraddittorio, e, più in generale, la violazione del diritto di difesa, si tratterebbe di una nullità certamente non assoluta, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., cioè, nel caso di specie, subito dopo l'emissione della ordinanza del Tribunale.
Dalla lettura del verbale di udienza emerge invece all'udienza del 21/11/2013 nulla fu eccepito e solo all'udienza del 06/12/2013, nell'ambito della assunzione di una testimonianza in cui il Tribunale fece applicazione del provvedimento in precedenza adottato, fu dedotta la nullità in relazione alla "impossibilità di svolgere adeguatamente il mandato difensivo" (così testualmente il verbale di udienza).
Ne deriva che la nullità fu dedotta tardivamente.
Dell'ordinanza emessa il 21/11/2013, rispetto alla quale la nullità fu dedotta tardivamente, il Tribunale fece applicazione anche in altre occasioni nel corso della istruttoria dibattimentale.
2. Sui motivi relativi alla mancata adozione del sequestro della documentazione richiesta dalle difese ed alla omessa rinnovazione dibattimentale nel giudizio di appello.
2.1. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 31/05/2015 si evince che le difese degli imputati, dopo aver ricostruito il senso delle richieste avanzate sin dal corso delle indagini preliminari, volte ad ottenere l'acquisizione di alcuni documenti, soprattutto quelli che erano nella disponibilità della Questura di Torino, chiesero al Tribunale di adottare un provvedimento di sequestro probatorio.
Il Tribunale rigettò la richiesta.
Con i motivi di ricorso in esame si censura, da una parte, l'omesso sequestro di quella documentazione e, dall'altra, la valutazione dei giudici di merito sulla valenza esplorativa della richiesta di acquisizione di quella documentazione, ovvero la ritenuta irrilevanza di quei documenti rispetto alla ricostruzione dei fatti.
Quanto alla parte relativa all'omesso sequestro il motivo è inammissibile.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito, in maniera condivisibile, che in tema di provvedimenti cautelari, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo, sia di sequestro preventivo, sia di sequestro probatorio, è consentita, ai sensi degli artt. 257, 318, 322-324 c.p.p., solo la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis c.p.p., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p..
Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri (Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376; Sez. 6, n. 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 214513).
Ne deriva che la decisione di non procedere al sequestro da parte del Tribunale non può essere sindacata.
2.2. Quanto alla valutazione di merito sulla ritenuta "non rilevanza" della documentazione e, più in generale, sulla decisione della Corte di appello di non procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666).
E' diffusa in giurisprudenza l'affermazione di principio secondo cui, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata - occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria - nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa, posta a base della pronuncia di merito, che, tuttavia, evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).
Ai fini del sindacato sulla decisione di non procedere alla rinnovazione della istruttoria, ciò che deve essere valutato in sede di legittimità è se esista un vizio della deliberazione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, e, posto che esista, se detto vizio derivi dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali.
Si è notato, in conformità ad alcuni precedenti, che "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6, Sentenza n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).
Dunque, ciò che conta non è la qualità della risposta che la Corte territoriale ha inteso dare alle istanze di prova della difesa, ma la desumibilità o meno dal tessuto argomentativo della sentenza - posto in relazione alle censure difensive - di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale, dipendente dalla decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di chiarire la circostanza dedotta dalla difesa dell'imputato.
Nel caso di specie, la motivazione posta a fondamento della richiesta di rinnovazione dibattimentale evidenzia una obiettiva lacuna, non essendo chiaro, al di là della indicazione generica della mole di documenti e delle testimonianze che, secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto essere acquisiti e del riferimento alla possibilità di ricostruire compiutamente gli accadimenti: a) quali parti specifiche del ragionamento probatorio esplicitato dalla Corte sarebbero state viziate se fosse stata acquisita quella documentazione o assunte quelle testimonianze; b) quale fosse, in particolare, la capacità di disarticolazione dei singoli documenti che si intendevano acquisire rispetto al ragionamento probatorio dei giudici di merito; c) perchè l'acquisizione delle ordinanze, ancorchè omissate, emesse dal Questore in funzione delle giornate del 27/06/2011 e del 03/07/2011, non sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze difensive paventate.
Quanto detto deve essere tuttavia considerato in relazione a quello che in prosieguo si dirà in ordine ai motivi di impugnazione - fondati- riguardanti la ricostruzione fattuale compiuta e la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.
Ne deriva che, con specifico riguardo al tema della rinnovazione dibattimentale, la Corte di appello, nei limiti che saranno indicati entro i quali dovrà procedere ad un nuovo giudizio, dovrà valutare se, rispetto alle lacune del ragionamento probatorio e dell'argomentazione della motivazione della sentenza impugnata - che in seguito saranno evidenziate -, l'acquisizione in tutto o in parte della documentazione richiesta dalle difese possa avere rilievo.
3. Sulla acquisizione delle ordinanze prefettizie "omissate".
3.1. Si è già detto che la portata e la valutazione del tema appena esaminato e della risposta fornita dalla Corte di appello non può prescindere dalla circostanza obiettiva che le richieste difensive sono state almeno in parte soddisfatte con l'ordinanza emessa dal Tribunale il 21/06/2013, con la quale sono state acquisite le ordinanze emesse dal Questore di Torino in ragione delle giornate del 27/06/2011 e 03/07/2011.
Secondo i ricorrenti tuttavia quei provvedimenti non avrebbero dovuto essere omissati: ciò avrebbe leso il diritto di difendersi provando.
Non è in contestazione che: a) la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 19 richiamato dalla nota della Questura, stabilisce che "per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de (OMISSIS), le aree ed i siti del Comune di (OMISSIS), individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale; b) la Questura di Torino, consegnando la documentazione richiesta con nota del 18/07/2013, informò che le parti omissate erano relative ad informazioni sensibili, perciò coperte dal segreto d'ufficio, in quanto strumentali alla tutela dell'ordine pubblico; c) il Prefetto emise il 22/06/2011 una ordinanza ex art. 2 TULPS con cui assegnò il piazzale antistante il Museo archeologico di (OMISSIS) e l'area circostante l'azienda vinicola ivi ubicata nella disponibilità delle forze di polizia, in relazione alle esigenze funzionali alla tutela del cantiere della galleria geognostica in località (OMISSIS).
L'art. 256 c.p.p., comma 2 stabilisce che, qualora venga opposto un segreto professionale o d'ufficio, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare la fondatezza dell'assunto, può disporre gli accertamenti necessari.
Condizione per l'espletamento di tale attività è l'imprescindibilità dell'acquisizione ai fini della decisione del procedimento.
Dunque l'opposizione del segreto costituisce ostacolo all'acquisizione del documento e la possibilità di disporre accertamenti è subordinata all'imprescindibilità dell'acquisizione.
3.2. A fronte di tale quadro di riferimento i motivi sono infondati.
Sotto un primo profilo, si è dedotto che il riferimento alla L. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si è detto, non sarebbe decisivo in quanto la legge in questione, entrata in vigore dopo i fatti per i quali si sta procedendo ((OMISSIS)), non sarebbe applicabile al caso di specie atteso che, diversamente, si riconoscerebbe una efficacia retroattiva alla normativa.
Si tratta di un assunto manifestamente infondato, atteso che al momento in cui la richiesta fu presentata, la legge era in vigore e, dunque, necessariamente la risposta dell'organo amministrativo alla richiesta dell'A.G. incontrava i limiti ivi stabiliti: nessuna applicazione retroattiva della normativa fu quindi compiuta, non potendosi fare riferimento al tempo in cui i fatti penalmente rilevanti oggetto del processo si verificarono.
Sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il riferimento alla L. 183 del 2011, art. 19 potesse valere anche per giustificare l'applicazione della normativa in questione anche a parti del territorio che sarebbero state esterne al cantiere ed in cui i fatti pure si sarebbero verificati; tale assunto sarebbe fondato sulla base della deposizione del teste Scibona Marco che, all'udienza del 24/03/2014, avrebbe delimitato i confini dell'area di cantiere e di quella dell'interesse strategico nazionale.
E' utile evidenziare come l'art. 19 cit. non faccia riferimento alla sola "area di cantiere", ma si riferisca alle "aree ed i siti del Comune di (OMISSIS), individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione": dunque, una zona obiettivamente più ampia del territorio.
Ne deriva che sotto tale profilo i motivi sono generici.
Quanto al segreto d'ufficio, i parametri costituzionali di riferimento sono stati individuati negli artt. 54 e 97 Cost., laddove, il primo, obbliga alla fedeltà verso lo Stato - imponendo che l'adempimento delle funzioni pubbliche avvenga " con disciplina " - e il secondo garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione; nel complesso, si deduce che l'esigenza di segretezza può non essere estranea all'opera amministrativa.
La latitudine e il grado di resistenza del segreto d'ufficio devono essere conformati nel contesto di società pluralistiche che, semmai, esigono il principio opposto e, cioè, quello della trasparenza; un evidente tratto di simile linea di pensiero si desume dall'art. 97 Cost., laddove la non segretezza si rivela funzionale all'imparzialità dell'intervento amministrativo.
Il principio di trasparenza, si osserva acutamente, consentendo ai cittadini di svolgere una continua azione di vigilanza e di critica, serve a contenere ed a limitare al massimo le ipotesi di violazione, da parte dei funzionari, del divieto di prendere in considerazione interessi di parte non garantiti dalla legge.
In una simile prospettiva, il segreto d'ufficio assume dunque un carattere generale nel contesto dell'azione amministrativa che, tuttavia, deve essere collegato ad ipotesi sufficientemente determinate.
In tal senso assumono rilievo della L. 7 agosto 1990, n. 241, gli artt. 22 e 24 e del D.P.R. n. 27 giugno 1992, n. 352, l'art. 8 dal cui complesso si evince la regola dell'ordinaria trasparenza dell'operato amministrativo, riservando il segreto ad atti, attività o notizie relativi a talune categorie di interessi normativamente predefiniti.
Si osserva correttamente in dottrina che se la segretezza per ragioni d'ufficio trova un suo limite interno - in rapporto alla funzionalità propria del sistema in cui la tutela si inserisce - il suo restringimento si giustifica in misura maggiore quando si confronta l'attuale dimensione della segretezza amministrativa con gli interessi posti a base dell'accertamento penale.
S'intuisce, in linea di fondo, che il conflitto tra le due sfere si deve risolvere nel senso che la segretezza tende a retrocedere, per essere collocata in un'area di residualità, rispetto alla esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa; una protezione già limitata sul piano generale deve poi confrontarsi con talune garanzie fondamentali di cui si nutre la giurisdizione, come, per esempio, il diritto di difesa: il rapporto tra l'esigenza di riserbo per ragioni d'ufficio e le libertà individuali collocate nel contesto giudiziario devono essere comparate mediante un cauto bilanciamento, al quale faccia seguito una disciplina che tenga ben presente il peso dei valori in gioco.
La disciplina va dunque necessariamente integrata con le statuizioni contenute nella L. n. 241 del 1990, che fissa le categorie di notizie sulle quali il pubblico agente deve mantenere il riserbo.
Assume allora valenza obiettiva della L. 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 24, comma 7, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 60 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Dunque, da una parte, una valutazione di indispensabilità per l'accesso a documenti su cui il pubblico agente deve mantenere il segreto d'ufficio, e, dall'altra, il disposto dell'art. 256 c.p.p., comma 2, di cui si è già detto, nel caso in cui sia opposto il segreto professionale o d'ufficio, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare la fondatezza dell'assunto, può disporre gli accertamenti necessari sono nel caso in cui l'acquisizione sia imprescindibile ai fini della decisione del procedimento.
Nel caso di specie, la natura, la quantità, la sensibilità dei dati richiesti e l'obiettiva delicatezza delle informazioni domandate, unitamente alla non dimostrata imprescindibilità della acquisizione, giustificava la limitazione dell'accesso alla documentazione richiesta.
Ne discende anche l'infondatezza dei motivi di ricorso.
4. Sulla ritenuta non applicabilità dell'art. 393 bis c.p.p..
4.1. I Giudici di merito hanno ritenuto non configurabile rispetto ai fatti oggetto del processo la fattispecie prevista dall'art. 393 bis c.p..
Si tratta di un tema centrale del processo, rispetto al quale sono stati proposti numerosi motivi di impugnazione da parte di molti degli imputati.
L'assunto comune, posto a base dei motivi di ricorso, è che le forze dell'ordine avrebbero, durante quelle due giornate, violato le consegne loro impartite, non avrebbero osservato le direttive ricevute, avrebbero usato i mezzi in loro dotazione in condizioni e modalità diverse da quelle istituzionali, nonchè mezzi non in dotazione, avrebbero dato corso, con condotte non consentite, ai fatti gravi di quei giorni cagionando, dunque, la reazione generalizzata dei manifestanti e, più in generale, di coloro che con la polizia vennero in contatto.
La sentenza della Corte di Appello, in relazione alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla mancata configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p., dopo aver indicato le ragioni per cui l'ordinanza del Prefetto emessa il 22/06/2011 sarebbe stata legittima (pag. 223), ha spiegato, anche richiamando la sentenza di primo grado, che: a) i comportamenti materiali delle forze dell'ordine "sul campo" sarebbero stati pacati, misurati e "in linea con le direttive contenute nei provvedimenti dei vertici degli uffici e degli ordini dati sul campo, il cui rispetto era garantito dalla presenza dei dirigenti" (così testualmente la sentenza impugnata a pag. 227); b) le immagini fotografiche visionate e ritenute chiarissime dalla Corte di merito, attesterebbero, in punto di fatto, che furono le persone travisate, cioè i manifestanti "collocati nello spazio circostante la pinza meccanica", attraverso lanci di oggetti vari, ad impedire la prosecuzione dell'attività delle forze dell'ordine che cercavano di sgombrare l'area attigua a quella in cui era previsto l'impianto del cantiere e che era stata occupata da coloro che si opponevano all'opera (sul punto è chiara la ricostruzione compiuta dal Tribunale a pag. 51 della sentenza in cui si fa riferimento alla esistenza di un presidio permanente, che impediva l'accesso alle forze dell'ordine, da parte delle persone contrarie all'opera); c) il lancio dei lacrimogeni e l'uso dell'idrante da parte della polizia, diversamente dagli assunti difensivi, sarebbe stato solo conseguente all'azione oppositiva, volta ad impedire lo sgombero dell'area, che si era tradotta in lanci di pietre, di oggetti, di bombe carta; d) anche la rimozione della c.d. barriera (OMISSIS)" - cioè di una barriera creata dai manifestanti per ostacolare l'accesso all'area da sgombrare - da parte della polizia sarebbe stata rispettosa delle regole di sicurezza attraverso "manovre caute, attente, calibrate al fatto che molte persone erano assiepate intorno" (così la sentenza alle pagg. 229230).
Si tratta di una motivazione calibrata ai fatti accaduti il (OMISSIS).
4.2. La valutazione dei motivi di impugnazione relativi alla configurabilità dell'art. 393 bis c.p. deve essere compiuta distinguendo la ricostruzione fattuale e l'impianto motivazionale della sentenza relativo agli accadimenti del 27/06/2011 da quelli riguardanti i fatti verificatisi il (OMISSIS).
4.3. Quanto ai primi, la Corte di appello, pur nell'ambito di una motivazione obiettivamente sintetica, non elaborata, ha fornito una risposta alle censure mosse con gli atti di appello, richiamando la decisione di primo grado, in cui il Tribunale aveva compiutamente spiegato che: a) l'accesso al piazzale era stato previsto da due diverse direttrici, atteso che un primo contingente, sistemato all'interno della galleria autostradale "(OMISSIS)", avrebbe dovuto aprire un varco nel guard-rail ed accedere ad un sentiero che avrebbe dovuto consentire alle forze dell'ordine di giungere ed occupare il piazzale, ed un secondo contingente avrebbe dovuto accedere al piazzale da sud, superando l'area della centrale idroelettrica (OMISSIS) e raggiungere il piazzale del museo archeologico; b) su entrambi i percorsi vi era un dispositivo predisposto dai manifestanti che si opponevano all'opera che impediva l'accesso all'area; c) i militanti sapevano che fosse prossimo lo sgombero dell'area; d) la sera prima si era diffusa la notizia che il giorno successivo le forze dell'ordine avrebbero eseguito lo sgombero e si era tenuta un'assemblea - in cui sarebbe stata decisa la condotta da tenere il giorno successivo - all'esito della quale si convenne che i manifestanti si sarebbero distesi per terra ed avrebbero costretto le forze dell'ordine a "prenderli di peso" e portarli via; d) per ostacolare l'accesso delle forze dell'ordine provenienti dalla galleria (OMISSIS) era stata predisposta una barriera formata da tubi, reti metalliche, tronchi, pietrame ed altro; e) i manifestanti, dunque, si trovavano sul posto per opporsi all'azione delle forze dell'ordine; f) le forze dell'ordine tentarono invano di instaurare un dialogo finalizzato ad eseguire senza resistenza lo sgombero dell'area; g) lo sgombero dell'area fu ostacolato dalla preventiva azione violenta dei manifestanti in entrambe le zone di territorio che avrebbero dovuto consentire l'accesso alle forze dell'ordine all'area del cantiere (sul punto si rinvia alla ricostruzione compiuta dal Tribunale, pagg. 50 e ss).
4.4. A fronte di tale trama argomentativa, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p..
Secondo i principi consolidati dalla Corte di Cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili, o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
I ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno indicato, in maniera stringata, ma non manifestamente illogica: a) le ragioni per le quali la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale è immune da vizi; b) le fonti di prova autonomamente verificate per giungere a condividere la ricostruzione compiuta dal primo giudice; c) i motivi per cui l'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis c.p. non sarebbe nella specie configurabile.
E' stata fornita una valutazione sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talchè la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso.
La Corte di Cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perchè idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
4.5. A differenti conclusioni deve invece giungersi per quel che concerne i fatti verificatisi il (OMISSIS).
La Corte di appello ha affermato che: a) per quella giornata era stata predisposta una manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi in tre distinti cortei e cioè un corteo istituzionale con partenza da Exilles e arrivo a (OMISSIS), un corteo da (OMISSIS) ed un ulteriore corteo che, partendo dalla stazione ferroviaria di (OMISSIS), avrebbe dovuto ricongiungersi a quello istituzionale (così testualmente la sentenza a pag. 258); b) l'assunto difensivo secondo cui nulla di anomalo sarebbe accaduto nel corso delle manifestazioni, sarebbe smentito sul piano probatorio perchè in un dato momento un gruppo di circa 300 persone si staccò dalla "protesta legale per adottare il paradigma dell'azione di lotta illegale utilizzando, come mostrano le numerose indagini e narrano coloro che, per dovere d'istituto, agivano sul campo, strumenti di opposizione non qualificabili" (così la Corte, pag. 259); c) il lancio di un razzo verso le ore 12, previamente concordato dai manifestanti, avrebbe segnato il corso degli eventi, nel senso che ad esso sarebbe seguito il lancio di oggetti all'indirizzo degli agenti, fino a quel momento immobili; d) solo a seguito di tale situazione, gli agenti lanciarono dei lacrimogeni; e) il lancio dei lacrimogeni non sarebbe stato difforme dalle direttive ricevute e dalle regole, in quanto "impartito dal Dott. An., nel rispetto dell'ordinanza n. 2677 del Questore di Torino, l'uso di idranti è dipeso dall'ordine del Dott. Sa., vicario del Questore sui campo" (così la Corte); e) con riferimento all'area archeologica alcune immagini attesterebbero che mentre gli agenti erano "statici", vi sarebbero stati tre scoppi seguiti da lanci di pietre, cui sarebbero seguiti lanci di lacrimogeni ed ancora scoppi e lanci di pietre; f) fino alla fine delle "ostilità", avvenuta intorno alle 17, sarebbero avvenuti lanci contro gli agenti, anche usando fionde e frombole da parte di un gruppo di persone travisate; g) non diversamente, quanto alla zona delle (OMISSIS), verso le 12,30 un gruppo di manifestanti avrebbe iniziato a lanciare dalla boscaglia oggetti verso gli agenti e solo successivamente sarebbero stati utilizzati lacrimogeni e fatto uso dell'idrante da parte della polizia; h) non diversamente, quanto all'area della centrale elettrica (OMISSIS), si sarebbero raccolti dalle ore 14 alle ore 17,30 "molti manifestanti" e sarebbero avvenute "le ostilità" (pag. 301 sentenza impugnata).
Sulla base di tale quadro di riferimento generale, la Corte ha poi esaminato le singole posizioni processuali.
Si tratta di una motivazione semplificata, a base cognitiva parziale, che non ha dato risposta adeguata ai specifici motivi di impugnazione che pure erano stati portati alla cognizione della Corte di appello, che non si è confrontata con l'intero materiale probatorio raccolto.
Si è omesso di spiegare perchè: a) non sarebbero attendibili le numerose deposizioni, indicate negli atti di appello, che hanno ricostruito i fatti di causa in maniera difforme; b) sarebbero infondate le ricostruzioni che fanno riferimento a numerosi documenti video, specificamente indicati, ed a testimonianze secondo cui le forze dell'ordine avrebbero lanciato lacrimogeni e sassi al di fuori delle direttive ricevute; c) non sarebbero attendibili le dichiarazioni di coloro, indicati negli atti di appello, che hanno riferito, da una parte, che non vi sarebbe stato un piano d'azione previamente concordato dai manifestanti, e, dall'altra, che il lancio di sassi avrebbe costituito la reazione di rabbia rispetto al lancio abusivo di lacrimogeni; d) sarebbero tutte infondate le ricostruzioni probatorie secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero sempre osservato le regole e le istruzioni loro impartite anche in relazione alla loro collocazione logistica - topografica e avrebbero occupato zone di territorio diverse da quelle assegnate; e) sarebbero inattendibili le deposizioni indicate negli atti di appello, secondo cui sarebbero state coinvolte persone estranee alla protesta violenta e che nulla avevano in comune con la previa determinazione di "attaccare" le forze dell'ordine per riappropriarsi dell'area in precedenza sgomberata; f) non sarebbero attendibili le consulenze, specificate negli atti di appello, secondo cui il lancio di lacrimogeni sarebbe stato in alcune zone precedente all'inizio del lancio degli oggetti da parte dei manifestanti; g) rispetto alle singole condotte non sarebbe configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p..
Il Collegio, è doveroso chiarirlo, ignora se nel merito i motivi dei ricorrenti siano o meno fondati e se la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello sia davvero viziata, ma ciò che emerge dal testo della motivazione della sentenza impugnata è che la Corte di appello non ha esaminato tutti gli elementi a disposizione, non ha dato conto delle ragioni per cui la ricostruzione fattuale di quel giorno sarebbe dotata di capacità persuasiva obiettiva, non ha spiegato, sulla base dell'intero materiale probatorio raccolto, perchè non si possa ragionevolmente escludere che i fatti si siano, in tutto o in parte, verificati in modo diverso da come indicato nella sentenza.
4.6. Il profilo maggiormente problematico della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis c.p. riguarda storicamente il concetto di "atto arbitrario", che costituisce la modalità con la quale il pubblico funzionario deve eccedere le proprie competenze per rendere legittima l'altrui reazione.
Secondo un primo consolidato orientamento di legittimità, cui aderisce anche parte della dottrina, l'eccesso arbitrario non si esaurisce nella mera illegittimità dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, ma richiede un elemento ulteriore, soggettivamente caratterizzante il suo agire; l'atto, per potersi definire "arbitrario", deve manifestare "malanimo, capriccio, settarietà, prepotenza, sopruso ed altri simili motivi" e, comunque, esprimere "il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni debbono essere esercitate" (Sez. 6, n. 5414 del 23/01/2009, Amara, Rv. 242917).
Se il legislatore, si sostiene, avesse voluto ancorare l'istituto alla sola, oggettiva contrarietà dell'atto all'ordinamento, non avrebbe inserito il riferimento agli "atti arbitrari", ribadito, peraltro, in più occasioni; la locuzione, infatti, sarebbe stata del tutto pleonastica, se non addirittura tautologica, se l'analisi avesse dovuto essere limitata soltanto al profilo dell'illegittimità dell'atto.
Ne discende, secondo l'impostazione in parola, la necessità di interpretare il richiamo contenuto nella disposizione nel senso della necessità di un elemento ulteriore, che non può non interessare il profilo soggettivo del pubblico ufficiale; un atto, quindi, non solo obiettivamente illegittimo, ma anche "partecipato" dall'agente con un consapevole atteggiamento di abuso, se non con una deliberata volontà vessatoria.
Sotto altro profilo, si è aggiunto che una ricostruzione diversa della norma ne amplierebbe la portata in modo eccessivo, tale addirittura da travalicarne la ratio ispiratrice e concedere al privato una troppo generosa licenza.
In tal senso si spiega l'affermazione consolidata, secondo cui presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dal D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4 è un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. (Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Plivieri, Rv. 260309).
In definitiva, la tesi in esame è fondata sull'assunto secondo cui il concetto di "arbitrarietà" avrebbe una sua autonomia rispetto a quello di "eccesso", in un'ottica essenzialmente soggettiva, come consapevole volontà (e quindi malafede) del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle sue funzioni.
Con l'ulteriore corollario per cui l'istituto non potrà operare quando risulti che il pubblico funzionario abbia agito nella consapevolezza (pur colposamente erronea) di adempiere ad un dovere d'ufficio e, per contro, il privato abbia reagito violentemente, non essendo consapevole dell'abuso oggettivo compiuto nei suoi riguardi.
4.7. Si è sottolineato da altra parte della giurisprudenza di legittimità come, pur nell'ambito della ricostruzione strettamente soggettiva dell'istituto, sarebbe tuttavia legittima la reazione del privato all'atto realizzato con modalità non consentite dalla legge, perchè provocatorie, oppure quello costituente reato (ingiurie, minacce, percosse, ecc.), oppure ancora, all'atto contrario alle norme elementari dell'educazione e del costume sociale (Sez. 6, n. 36009 del 21/06/2006 Tonione, Rv. 235430); si tratta di una impostazione che, da una parte, recepisce l'indirizzo maggioritario di cui si è detto, che impone di non fermarsi alla mera illegittimità dell'atto, ma, dall'altra, tende a riempire quei vuoti di tutela che una lettura troppo soggettivista comporterebbe, pure a fronte di condotte avvertite come arbitrarie dalla coscienza sociale.
Si tratta di una interpretazione che tende ad avvicinarsi a quanto la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare con la sentenza n. 140 del 1998.
Nell'occasione la Corte, richiamato l'orientamento consolidato di cui si è detto, ha mostrato chiaramente di non condividerlo.
Secondo la Corte costituzionale, vi sono ragioni storico - politiche che dovrebbero indurre ad una interpretazione più lata dell'esimente della reazione ad atti arbitrari, nel senso che alla norma dovrebbe essere attribuito il significato più consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione.
Si è affermato che "il doppio richiamo, contenuto nell'art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale in esame, all'eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone, infatti, di costruire l'arbitrarietà come un quid p/uris diverso e ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, riferito, sotto il profilo oggettivo, alle modalità di esercizio delle funzioni e sorretto, sotto l'aspetto soggettivo, dalla dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale delle espressioni usate dall'art. 4, può ragionevolmente sostenersi che arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della illegittimità dell'atto in sè considerato; altrettanto plausibile è concludere, sulla scia della interpretazione prospettata dalla giurisprudenza di legittimità minoritaria, che il comportamento scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale rende di per sè la sua condotta estranea alle funzioni e, quindi, illegittima".
Questa interpretazione è avvalorata dalla legislazione (v. ad esempio il D.P.R. n. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 13 nonchè l'impianto ispiratore della L. 7 agosto 1990, n. 241) che, a vario titolo, impone norme di comportamento ai pubblici impiegati o delinea principi generali dell'azione amministrativa, volti ad impostare in un contesto di lealtà e di reciproca fiducia e collaborazione i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Dunque, da un lato, l'arbitrarietà dell'atto non implica necessariamente un quid pluris rispetto alla "illegittimità", e, dall'altro, è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sè "legittimi", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (cosi la Corte costituzionale).
Quella della reazione agli atti arbitrari è, secondo il Giudice delle leggi, una causa di giustificazione che opera sul piano oggettivo.
4.8. I principi fissati dalla Corte costituzionale sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione che, in maniera condivisibile, ha affermato che l'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 43898 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504; nello stesso senso, Sez. 6, n. 7918 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227991).
Si tratta di una impostazione condivisibile perchè, nell'ambito di una lettura oggettivistica e costituzionalmente orientata della norma - che trova il proprio fondamento nei principi affermati con chiarezza dalla Corte costituzionale - si distanzia dallo schema e dalla interpretazione tradizionali: la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito.
Dunque, la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente ai fatti accaduti il (OMISSIS): la Corte di appello di Torino ricostruiti compiutamente i fatti, verificherà, facendo applicazione del principio di diritto indicato, se sia o meno configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
5. Sulla configurabilità della responsabilità degli imputati a titolo di compartecipazione criminosa.
5.1. La sentenza deve altresì essere annullata sia con riferimento ai fatti del (OMISSIS) che a quelli accaduti il (OMISSIS) in relazione alla ritenuta indifferenziata configurabilità del concorso di persone degli imputati ai reati di lesione e danneggiamento, loro rispettivamente contestati.
Secondo la Corte di appello di Torino la configurabilità della responsabilità dei singoli imputati a titolo di compartecipazione criminosa nei reati rispettivamente contestati dovrebbe essere affermata solo "per coloro che sono stati compiutamente identificati e che sono stati visti compiere atti di violenza"; per i soggetti in questione la regola di giudizio posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale si è basata "sulla limitazione della responsabilità per gli episodi avvenuti contestualmente all'azione del singolo imputato e per il tempo successivo alla sua presenza attiva sul campo, non scalfita da allegazioni difensive di segno opposto; in altre parole se un imputato avesse fornito elementi di prova circa la sua dissociazione, il suo allontanamento dal gruppo, non sarebbe stato ritenuto responsabile per le condotte successivamente" compiute (così testualmente la Corte di appello a pag. 232 della sentenza impugnata).
Secondo la Corte di merito, nel caso di specie, "la forza oppositrice all'attività di sgombero" si sarebbe tradotta in una "serie di conseguenze lesive che sono state causate con lanci di oggetti vari, tutti a potenziale contundente, da vari manifestanti"; in situazioni come quelle in esame, "connotate da un alto tasso di dinamismo dell'azione dei gruppi", si aggiunge, sarebbe "particolarmente difficile, per chi riporta lesioni, poterne indicare il responsabile".
Il tema, secondo la Corte di appello, è quello della responsabilità concorsuale morale: "se... un gruppo di persone.... lancia oggetti contundenti, a turno, in successione, contemporaneamente, ma certo, giungendo a colpire i propri bersagli, deve rispondere, individualmente, della totalità degli eventi lesivi che si sono prodotti nel contesto spazio temporale in cui la condotta si è esplicata" (così la Corte pag. 231).
Tale condotta, si è chiarito, "secondo i principi generali in tema di concorso di persone, possiede rilevanza, anche quale contributo atipico rispetto all'azione di reato, anche ove si sia tradotta nella determinazione, istigazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso"; l'assunto costitutivo è che l'azione di ciascuno si sarebbe incontrata ed unita con quella degli altri, rafforzando la determinazione volitiva di tutti gli esecutori ed accrescendo l'efficacia lesiva dell'azione comune.
5.2. Si tratta di un ragionamento giuridico assertivo che viola i principi generali in tema di concorso di persone nel reato.
Esiste nella giurisprudenza della Corte di Cassazione un indirizzo secondo cui integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690 in cui, in applicazione del principio indicato, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui si è confermata la responsabilità dell'imputato - a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 337 c.p. - il quale, pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione "ad elastico", e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in esser da taluni di detti "supporters", concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti; nello stesso senso Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Arese, Rv. 266685; Sez., 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011).
Si tratta di approdi giurisprudenziali che fanno applicazione del condivisibile principio secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.
A tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicchè è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).
E tuttavia, la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per "un fatto collettivo", anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
L'atipicità del contributo causale del complice, benchè positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 c.p., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà.
Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione:
- il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto;
- ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;
- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso;
- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale;
- poichè la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).
Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d. "flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso morale, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico-probabilistico.
Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente.
5.3. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
E' fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto diventa unico e di tutti.
E' fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni ed a distanza di tempo ragionevole, nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, egli possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso di persone, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra i due momenti in cui è registrata la presenza dell'agente sul posto.
Non è invece giuridicamente corretto affermare che la prova del "fatto unico e di tutti" al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio - temporale consenta di ritenere raggiunta di per sè la prova della responsabilità indeterminata, a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio - temporali distinti, lontani, autonomi.
Sul punto la sentenza è fortemente viziata da un ragionamento giuridico congetturale e presuntivo; i principi giurisprudenziali sopra enunciati in tema di disciplina normativa della fattispecie concorsuale, ai quali la Corte pure ha indirettamente affermato in premessa di volersi programmaticamente ispirare, risultano per contro sistematicamente pretermessi o esplicitamente inosservati in numerosi e cruciali snodi argomentativi della motivazione.
La Corte di appello, sulla base dell'accertamento della presenza del singolo imputato nell'atto di compiere un'azione penalmente rilevante in un dato momento ed in uno dei luoghi interessati dagli accadimenti di quelle giornate, ha ritenuto, in assenza di allegazioni probatorie concrete, da parte dello stesso soggetto, volte a dimostrare di non essere successivamente rimasto sui luoghi in questione, di poter attribuire, a titolo di concorso morale, anche fatti accaduti a distanza di ore dal momento in cui la presenza è stata accertata.
In tal modo si sono violate le regole dell'accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio, e si è sostanzialmente addossata all'imputato la prova di un fatto "liberatorio" al fine di potersi esonerare da una presunzione di responsabilità per posizione.
Si è costruito un meccanismo presuntivo, quello per cui in assenza di prova contraria, si è ritenuto che il soggetto fosse rimasto "sul campo", che ha svuotato l'obbligo di motivazione relativo all'esistenza di una reale condotta partecipativa nella programmazione o esecuzione del reato in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, finendo per sovrapporre l'atipicità della condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Nè il meccanismo presuntivo pare sorretto da massime di esperienza di empirica plausibilità; anche sul punto il ragionamento della Corte è silente.
La presenza del singolo imputato in una data ora ed in uno dei luoghi che furono interessati dagli scontri avvenuti in quelle due giornate, costituisce al più un mero indizio del fatto ignoto, e cioè che quello stesso soggetto possa essersi trattenuto in quel luogo anche oltre il tempo in cui è stato fotografato, ma non anche la prova che vi sia rimasto a distanza di ore, tenuto peraltro conto che gli accadimenti di quelle ore sono stati quasi integralmente ripresi e documentati; secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicchè ogni "episodio" va dapprima considerato di per sè come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione (cosi testualmente, Sez. U, Mannino, cit).
Nel caso in esame, non vi è nè la prova del contributo morale fornito dal singolo imputato rispetto alle condotte poste in essere in un quadro di non ragionevole contestualità temporale e spaziale, nè la certezza processuale dell'esistenza del nesso eziologico di tale contributo morale rispetto al fatto- reato.
Le strettoie del diritto e del processo non possono essere superate per andare al cuore empirico della vicenda, massificando in tal modo condotte e responsabilità individuali.
Ne consegue che la sentenza, nei limiti di cui si dirà in relazione alle singole posizioni processuali, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame; la Corte di appello di Torino verificherà, facendo applicazione dei principi indicati, se, ed in che limiti, per ogni imputato sia configurabile una responsabilità concorsuale per i reati rispettivamente contestati.
6. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 61 c.p., nn. 1-2-3.
Anche in relazione alle circostanze attenuanti previste dall'art. 61 c.p., nn. 1-2-3-, la Corte di appello ha adottato una motivazione generale; anche sotto questo profilo sono stati proposti numerosi motivi di ricorso da parte di molti imputati.
6.1. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, (motivi di particolare valore morale e sociale) la Corte ha ritenuto di non poterla configurare in quanto, rispetto alle altrui idee politiche, tradottesi in atti legislativi, non potrebbe essere attribuita valenza alla "lotta contro un'opera ferroviaria transazionale".
La circostanza in esame sarebbe stata concepita per conformare il trattamento sanzionatorio di azioni commesse per la tutela di valori avvertiti "come tali dalla maggioranza della collettività"; non sarebbe lecito ritenere prevalente "rispetto alla maggioranza composta e silenziosa, l'avviso di chi sia disposto a manifestare con ogni mezzo, anche violento, le proprie idee". (così testualmente la Corte a pag. 236).
I motivi di particolare valore morale sono di norma ritenuti quelli che corrispondono a valutazioni etiche pressochè unanimemente condivise; in tal senso si fa tradizionalmente riferimento all'amore materno, alla solidarietà verso il prossimo.
I motivi di particolare valore sociale sono invece quelli che, in un determinato momento storico, sono valutati favorevolmente in una data comunità organizzata.
In dottrina si è fatto rilevare come in una società pluralista, esigere una incondizionata approvazione da parte dell'intera collettività significherebbe fornire una interpretazione abrogativa della norma; in tal senso si ritiene preferibile fare riferimento ad un'etica che sia approvata "ampiamente" nel tempo e nel luogo in cui il reato è commesso.
Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che possono essere ritenuti motivi di particolare valore morale o sociale solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso.
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è peraltro sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, ma non è conforme alla morale ed ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681; Sez. 1, n. 20443 dell'08/04/2015, Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459; Sez. 5, n. 31635 del 24/06/2008, Beolchi, Rv. 241180; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224077).
Il motivo rilevante deve essere inoltre la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento.
Nel caso di specie, l'opposizione con violenza diffusa, cieca alle forze dell'ordine che cercavano di riprendere il controllo di una parte del territorio dello Stato indebitamente occupato ovvero il tentativo di sottrarre con violenza alle forze dell'ordine la disponibilità materiale di quei territori non era affatto direttamente strumentale all'affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali il diritto all'ambiente o il diritto alla salute; solo in via ipotetica, mediata, indiretta si può ritenere che tali condotte fossero direttamente volte al perseguimento di valori fondanti uno Stato democratico, costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come, appunto, il diritto all'ambiente o diritto alla salute.
La giurisprudenza ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante in relazione ai reati di devastazione e saccheggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali commessi nel corso di una manifestazione pacifista, di protesta, atteso che anche la radicale contrarietà a ogni espressione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici non vale a configurare l'attenuante (Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, Rv. 243220).
Sotto altro profilo, con particolare riferimento al motivo politico, la Corte ha in maniera condivisibile affermato che i motivi politici e l'ideologia sociale o politica, pur potendo indubbiamente costituire motivi di particolare valore morale e sociale quando abbiano un elevato contenuto etico e siano condivisi dalla collettività, non sempre vanno considerati tali e certamente non lo sono quando diano origine a un disegno diretto a realizzare asserite finalità di giustizia sociale, mediante il ricorso generalizzato alla violenza indiscriminata e sopraffattrice dell'altrui liberta. (Sez. 1, n. 11160 del 14/05/1980, Picchiura, Rv. 146386).
La esclusione delle motivazioni politiche da quelle ricomprese nell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, non può essere ricondotta (solo) a giurisprudenza risalente, essendo stata ribadita anche più recentemente (Sez. 5, n. 21065 del 04/05/2005, dep. 2006, Pagliaricci, Rv. 234204).
La ragione, si è sottolineato, è di tutta evidenza, in quanto, diversamente ragionando, le più disparate motivazioni - facenti capo agli innumerevoli orientamenti politici che possono esser presenti nel corpo sociale (compresi quelli contrari allo spirito della Costituzione e che propagandano, ad es. la lotta armata) - dovrebbero essere meritevoli di trattamento sanzionatolo attenuato.
Nè può ragionevolmente escludersi, che i ricorrenti non fossero mossi anche da finalità e ideologia politiche, atteso che la esecuzione dell'opera in questione ha provocato divisioni, contrasti e dibattiti nel nostro paese, anche secondo linee di demarcazione squisitamente politiche, che hanno attraversato la società e i partiti.
Ne discende, nei limiti in cui sono state accertate o saranno accertate le responsabilità penale degli imputati per i reati loro contestati, i motivi di ricorso relativi alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1, sono infondati.
6.2. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 2, il tema è legato a quanto si è già detto, e cioè al carattere ingiusto o meno del "fatto" delle forze dell'ordine in relazione all'art. 393 bis c.p., cui espressamente si rinvia.
6.3. Quanto invece alla circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 3, la Corte di appello ha escluso la sua configurabilità in ragione del fatto che i manifestanti avrebbero agito "sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle Forze dell'Ordine" (così la Corte a pag. 236); non vi sarebbe la prova che la folla abbia inciso, inducendo alcuni dei manifestanti alla commissione di illeciti.
Secondo la Corte di merito, nella specie, "parte dei manifestanti ha dimostrato di avere in animo, come si evidenzia dalla predisposizione di dispositivi di protezione individuale ma anche di mezzi per l'offesa... di opporsi con violenza alle operazioni di polizia il cui intervento era necessario per dare avvio al cantiere".
La circostanza attenuante in esame ricorre in presenza di tre presupposti: a) una moltitudine di persone in un determinato luogo, mosse da sentimenti che determinano un diffuso stato di agitazione e di eccitazione collettiva; b) la presenza del soggetto agente in mezzo alla folla che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l'illecito, c) un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (Sez. 1, n. 10234 dell'11/01/1988, Marcioni, Rv. 179472).
Secondo la Corte di Cassazione, per folla in tumulto si intende una riunione imponente e disordinata di individui che, per un concorso di ragioni, reagisce in modo improvviso e rumoroso; la circostanza, che ha natura soggettiva, è esclusa nel caso in cui l'azione illecita sia stata previamente calcolata.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
La configurabilità della circostanza è stata esclusa sulla base di un dato di presupposizione e cioè che gli accadimenti di quelle giornate sarebbero stati preordinati e, quindi, le condotte non sarebbero state compiute per effetto del tumulto (in tal senso la prova della previa determinazione di quel che sarebbe dovuto accadere sarebbe derivante anche dal rinvenimento, mesi dopo la verificazione dei fatti di causa, di un manoscritto nella disponibilità di uno dei manifestanti, la cui portata probatoria è stata circoscritta dalla stessa Corte di appello).
Si tratta di una motivazione viziata in ragione della natura soggettiva dell'attenuante - che attiene ai motivi a delinquere - e che avrebbe potuto essere adottata se vi fosse stata la prova che tutti i partecipanti avessero preventivamente preordinato di cagionare i tumulti, poi in concreto verificatisi.
La prova in questione non emerge dalla motivazione della sentenza e la stessa Corte di appello mostra di esserne indirettamente consapevole, nella parte in cui afferma che solo "parte dei manifestanti" dimostrò di avere deciso in anticipo di opporsi con violenza all'azione delle forze dell'ordine.
In ragione del carattere soggettivo della circostanza, che attiene ai motivi a delinquere, l'imputazione ai singoli compartecipi avrebbe dovuto essere verificata e compiuta ai sensi dell'art. 118 c.p., cioè in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e indistinta.
Quanto al meccanismo di comunicazione delle circostanze nelle fattispecie concorsuali, l'originaria versione dell'art. 118 c.p., con una formulazione strettamente correlata a quanto previsto dall'art. 70 c.p., operava una netta distinzione tra circostanze oggettive e soggettive: le prime, anche se non conosciute, erano valutate a carico o a favore dei concorrenti; per le seconde la regola era quella della non comunicabilità, alla quale veniva tuttavia posta un'eccezione per quelle circostanze aggravanti, diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole, che avessero agevolato l'esecuzione del reato.
Queste ultime, benchè soggettive, ricadevano eccezionalmente anche sull'elemento oggettivo del reato - si verificava, cioè, la cd. "oggettivizzazione delle circostanze soggettive" - e perciò erano governate dallo stesso principio accolto per le circostanze obiettive vere e proprie.
L'attuale versione risulta radicalmente mutata: non è più prevista la suddivisione tra circostanze oggettive e soggettive, bensì viene sancita l'inestensibilità tout court di quelle concernenti "i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle riguardanti qualità personali dell'autore", si fa riferimento, pertanto, solo ad alcune tra le circostanze che l'art. 70 c.p.definisce come "soggettive".
Con una disposizione ben più scarna, costruita "in negativo", il legislatore ha avvertito la necessità di isolare, tra le circostanze prese in considerazione dall'art. 70 c.p., una particolare categoria di situazioni - in numerus clausus - che, in quanto attinente unicamente alla sfera psichica ed interiore del soggetto, mal si presterebbe ad una estensione ai compartecipi.
Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
La Corte di appello, ricostruiti i fatti, valuterà, in applicazione dei principi indicati se in relazione ai singoli imputati, sia configurabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3.
7. Sulla costituzione di parte civile dei sindacati della Polizia di Stato.
Si è già detto di come, i ricorrenti B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T., M.F. e S.S. abbiano dedotto violazione di legge in ordine alla ritenuta legittimazione alla costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (Sap - UGL - Siap - Siulp).
Si è evidenziato come, in ragione degli statuti delle singole associazioni sindacali in questione e dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, alle associazioni sindacali dovrebbe essere riconosciuto il diritto "di controllare" l'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulle malattia professionali nonchè quello "di promuovere" l'attuazione delle misure di salvaguardia dei lavoratori".
Si è assunto, da parte dei ricorrenti, che, nel caso di specie, le organizzazioni sindacali non avrebbero titolo per interloquire sui dispositivi di sicurezza predisposti in occasione delle manifestazioni "popolari di massa", come quelle verificatesi il (OMISSIS), nè per interferire sulla direzione o nei compiti operativi e che non sarebbe dunque possibile configurare un discredito alla immagine o alla reputazione del sindacato in conseguenza della lesione alla integrità fisica degli operatori coinvolti nei fatti di causa.
Il motivo di ricorso è fondato.
Sul punto, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'ordinanza emessa dal Tribunale il 31/05/2013 ed ha citato una sentenza della Corte di Cassazione, (Sez. 4, n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263825) secondo cui "E' ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali".
A sua volta il Tribunale, per ritenere legittima la costituzione di parte civile dei sindacati di polizia, aveva richiamato un'altra sentenza della Corte di Cassazione (sez. 3, n. 12738 del 07/02/2008, Pinzone, Rv. 239410), che aveva ritenuto, in tema di reati sessuali commessi negli uffici di polizia della polizia stradale ad opera di un superiore gerarchico della vittima, il S.i.u.l.p. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) legittimato a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale danneggiato dal reato di violenza sessuale commesso nei confronti di un lavoratore ad esso iscritto, al fine di ottenere il ristoro del danno subito.
Nell'occasione la Corte di Cassazione ebbe a chiarire che: a) la funzione del sindacato si esplica attraverso la difesa di una condizione lavorativa che non deve essere segnata da episodi che possono intaccare la dignità lavorativa della persona; b) ogni condotta delittuosa è idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore, a creare danno al sindacato, in quanto in contrasto con il preciso fine da questi perseguito, quello cioè di tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro.
Dunque, una tutela della condizione lavorativa e di vita sul luogo di lavoro.
Tale affermazione è coerente con il principio generale affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhanh, Rv. 261110).
Non vi è dubbio che, in considerazione del ruolo istituzionale del sindacato, la legittimazione a costituirsi parte civile debba essere attribuita alle organizzazioni sindacali non tanto in quanto enti esponenziali di un generico interesse collettivo, ma quali portatrici di interessi ad esse direttamente riconducibili.
Non vi è dubbio che la condotta che integra un reato sul luogo di lavoro leda direttamente la parte lesa, ma risulta idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima, a creare danno al sindacato, in quanta in contrasto con il preciso fine dal medesimo perseguito e cioè quello di tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro.
Non vi è dubbio che una corretta esegesi dell'art. 2087 c.c., che impone un obbligo per il datore di lavoro di garantire l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, amplia di fatto le possibilità di tutela delle organizzazioni sindacali, legittimandone il più esteso riconoscimento processuale quali portatrici di un indiscutibile interesse che si affianca a quello del lavoratore interessato: un danno diretto alla personalità del sindacato, non più inteso quale ente esponenziale di un interesse diffuso ma quale soggetto danneggiato dal reato commesso ai danni del proprio iscritto, e, più in generale dei lavoratori, in quanto tale lesivo anche dell'identità dell'organizzazione sindacale.
La dottrina ha correttamente evidenziato come alla crescente attenzione verso valori del mondo del lavoro garantiti anche a livello costituzionale, tra cui quello della salute, si sia accompagnato nel corso degli anni il sempre più diretto impegno del sindacato su tali tematiche: impegno che si è tradotto anche in rinnovate istanze di legittimazione ex art. 74 c.p.p. a fronte delle quali, abbandonata la pregiudiziale classica che riteneva indispensabile il previo riconoscimento della personalità giuridica, la giurisprudenza di merito prima e, quindi, di legittimità, si sono attestate su posizioni di apertura via via crescenti.
A ciò si aggiunga - come pure attentamente rilevato - che con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori si è diffusa sempre più la consapevolezza della plurioffensività di molti comportamenti illeciti del datore di lavoro, nel senso che la violazione dei diritti del singolo lavoratore è stata spesso ritenuta coincidente con la violazione degli interessi dell'intera categoria, con conseguente lesione di quegli interessi collettivi tra cui quello concernente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui il sindacato è ente esponenziale, avendone fatto una delle ragioni stesse del proprio esistere.
Muovendo dalla considerazione che l'interesse alla sicurezza richiamato espressamente dall'art. 2087 c.c. non possa considerarsi riguardante il solo lavoratore, bensì tutto il personale aziendale ugualmente esposto al rischio, si è correttamente osservato come l'unico modo attraverso cui il condiviso interesse di tale comunità possa transitare da uno stadio fluido di aggregazione di interessi individuali a quello di vero e proprio interesse collettivo, sia il consentirne un consolidamento in capo ad entità, quali i sindacati, dotati di strutture organizzative sufficientemente stabili e di congrua rappresentatività.
Alla vulnerazione di tale obiettivo prevenzionale corrisponderebbe un evidente danno all'immagine e alla reputazione per l'associazione ogni qual volta risulti contestata un'inosservanza di norme antinfortunistiche da cui sia scaturita la morte (o una lesione) del lavoratore e ciò per via della verosimile sfiducia che la categoria dei lavoratori sarebbe indotta a nutrire verso strutture non in grado di incidere efficacemente nel settore della sicurezza.
La L. n. 300 del 1970, art. 9 recita "I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"; si tratta di una disposizione che è espressione, in una lettura costituzionalmente orientata, non solo nell'art. 2 Cost. ma anche nell'art. 32 della Carta di cui la tutela del diritto alla salute del lavoratore altro non sarebbe che una delle molteplici espressioni.
Nel caso di specie, l'esame degli atti di costituzione di parte civile dei sindacati fa chiarissimo riferimento al fine statutario delle associazioni in questione, cioè la tutela della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori sul luogo di lavoro, della sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Nella vicenda processuale in esame, tuttavia, nessuna violazione della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori è configurabile, nessuna violazione delle norme a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro è stata prospettata, nessun addebito, nessun comportamento illecito è stato anche solo ipotizzato nei confronti del datore di lavoro.
Nel processo non vi è nessun elemento, nessun riferimento alla possibile inidoneità dei piani operativi predisposti dalla Questura di Torino in occasione delle giornate del (OMISSIS).
I fatti delittuosi accaduti non sono derivanti e non trovano lo loro giustificazione in "violazioni di norme poste a tutela dei lavoratori e del loro ambiente di lavoro", non vi è un profilo di colpa di organizzazione rispetto alla produzione dei fatti delittuosi che, in realtà, sono espressione del rischio intrinseco della professione delle forze dell'ordine e del servizio che esse rendono sul territorio dello Stato.
L'immagine del sindacato nella specie non è stata lesa perchè, non essendoci state violazioni della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori sul luogo di lavoro, nessuna offesa dell'interesse posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione del sindacato è configurabile.
Ne discende che non sussiste la legittimazione a costituirsi parti civili nel processo per le associazioni sindacali indicate, e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili inerenti alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti dei ricorrenti B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T.i, M.F. e S.S..
Terminato l'esame delle questioni generali, è possibile esaminare le singole posizioni processuali degli imputati.
8. La posizione di B.D..
B.D. e, come già detto, è stato condannato in concorso con altri, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati di cui ai capi: 46 - artt. 336-339 c.p., in esso assorbito quello contestato al capo 63; 47 (lesioni aggravate di 12 persone) ed, a titolo monosoggettivo, di quello di cui al capo 53 (danneggiamento aggravato).
Il ricorso è fondato, per quanto si dirà.
8.1. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alla configurabilità in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS) della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p. sono fondati per le ragioni già indicate e la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
8.2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa alla identificazione dell'imputato, è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Secondo il difensore, B.D. sarebbe stato riconosciuto come il soggetto fotografato a volto scoperto che si allontanava dal luogo della manifestazione, ma non anche come l'uomo con volto travisato al quale sono stati attribuiti i fatto oggetto delle imputazioni.
La Corte di appello ha in realtà spiegato con motivazione ineccepibile sul punto che l'identificazione dell'imputato è certa e si fonda su una serie di dati obiettivi.
B.D. è stato riconosciuto ed identificato: a) per la presenza di un tatuaggio sul braccio destro; b) per il ritrovamento nella sua disponibilità, a seguito di una perquisizione, di una maglietta con la scritta "azione antifascista" indossata, nel corso di quella giornata, dall'uomo cui le condotte delittuose sono state attribuite; c) per essere stato fotografato a fine giornata (ore 18,17) a volto scoperto mentre indossa gli stessi indumenti in uso da parte dell'uomo ripreso che poneva in essere le condotte contestate all'imputato.
E' invece fondato il secondo motivo di ricorso in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di lesioni per le ragioni anche in questo caso indicate; la sentenza deve essere dunque sul punto annullata ed il giudice del rinvio dovrà verificare se ed in che limiti sia configurabile detta responsabilità concorsuale, tenendo conto, anche solo ai fini del trattamento sanzionatorio, che, secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale, l'ultima foto che ritrae B.D. sul posto risale alle ore 16,12, salvo poi essere rivisto l'imputato alle ore 18,17, al termine della manifestazione.
8.3. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello, all'esito del giudizio di rinvio, riformulerà il giudizio sull'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si è già detto di come i motivi relativi alle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 c.p., n. 1, siano infondati, quelli inerenti all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, siano derivanti ed in qualche modo assorbiti dalla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
Quanto alle invocate attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 3-5, la prima non risulta essere stata oggetto di un motivo di impugnazione con l'atto di appello e la Corte ha ritenuto di non doverla riconoscere ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 5; quanto alla seconda, il motivo di appello era inammissibile, perchè obiettivamente generico (pag. 30 atto di appello).
La Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito come l'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, renda del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia presa in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello (seppur non esaminata in sede di gravame), non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione.
L'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe infatti alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicchè, in concreto, sussiste una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 06/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).
8.4. Il quinto motivo, quanto alla costituzione di parte civile dei Sindacati di Polizia, è fondato per le ragioni indicate, mentre è obiettivamente generico quanto ai profili residui.
9. La posizione di H.A. e Cu.Lu..
I ricorsi presentati nell'interesse di H.A. e Cu.Lu. sono fondati per quanto si dirà.
Si è detto che il primo risponde, in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS) dei reati contestati ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 41 (danneggiamento), il secondo, sempre in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS), di quello contestato al capo 6) del proc. n. 8636/2012 r.g.n. r. (art. 336 c.p.).
9.1. Sono rispettivamente infondati o inammissibili, per le ragioni in precedenza indicate, il primo ed il secondo motivo, quanto alle questioni generali relative alle ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado, riguardanti:
a) il sequestro e, comunque, l'acquisizione della documentazione indicata a pagg. 2-3 del ricorso;
b) l'acquisizione delle ordinanze emesse dal Questore di Torino in previsione delle giornate del (OMISSIS);
c) l'avvenuta acquisizione di quest'ultima documentazione con parti omissate;
d) i limiti al diritto al controesame;
e) le valutazioni di superfluità o sopravvenuta irrilevanza delle prove documentali o dichiarative (manuale sui "concetti tecnico tattici di impiego delle Unità organiche a vario livello nei servizi di O.P.; documentazione relativa all'ipotizzata infiltrazione della criminalità organizzata, richiesta di accesso ai luoghi ai consulenti);
f) l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello;
9.2. Il terzo motivo, comune ai ricorrenti, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., è fondato per le ragioni già esposte e la sentenza sul punto deve essere annullata.
9.3. Il quarto motivo, relativo alla configurabilità della scriminante della legittima difesa in relazione al reato di lesioni personali volontarie, è inammissibile perchè nessuno dei ricorrenti è stato condannato per il delitto rispetto al quale si invoca la scriminante.
9.4. Il sesto, settimo ed ottavo motivo, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 1 - 2 - 3, sono, rispettivamente, infondato, per le ragioni già esposte, assorbito nel motivo relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., fondato, per quanto già detto.
La Corte di appello, verificata la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., sulla base dei principi indicati individuerà le circostanze aggravanti nella specie sussistenti e procederà ad un nuovo giudizio di comparazione con quelle attenuanti riconosciute (quinto motivo di ricorso).
10. La posizione di B.M. - F.P.M.- J.M.M.D. - L.M.- M.L.K. - S.C..
B.M. risponde dei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (capo 11) e di lesioni personali volontarie aggravate nei riguardi nove persone (capo 12), limitatamente ai fatti accaduti entro le ore 14 del (OMISSIS);
F.P.M. risponde del capo 11, in esso assorbito il capo 37, e per il capo 18 (danneggiamento aggravato in concorso di mezzi delle Forze dell'ordine) per i fatti accaduti il (OMISSIS);
J.M.M.D., M.L., S.C., L.M. rispondono per i reati di cui ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) 12 (lesioni) - 18 (danneggiamento aggravato), di cui si è detto.
10.1. I primi cinque motivi, relativi alla configurabilità della responsabilità concorsuale, sono fondati, per le ragioni già indicate, limitatamente agli imputati F.P.M., L.M., M.L., S.C. e J.M.M..
Il Giudice, in sede di rinvio, considererà che, dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge che: a) l'imputato F.P.M. sarebbe stato avvistato dalle ore 12.48 "in avanti" (pag. 147 sentenza Tribunale) ma non è indicato fino a quale momento sia stata accertata la presenza sul luogo dell'imputato, chiamato a rispondere per le lesioni procurate alle forze dell'ordine anche a distanza di ore; b) l'imputato J.M. sarebbe stato avvistato fino alle ore 16,13 ed anch'egli è stato chiamato a rispondere per tutte le lesioni cagionate fino alla fine della giornata; c) l'imputato L.M. sarebbe stato avvistato dalle ore 13,44 ma non è chiaro fino a quando sia stata accertata la sua presenza sul posto; d) l'imputato M.L. sarebbe stato avvistato dalle ore 13,44 alle 16,49; e) l'imputata S.C. sarebbe stata avvistata alle ore 13,44 ma non è chiaro se ed eventualmente quando sarebbe stata avvistata nuovamente sul posto.
Accertamento simile deve essere compiuto quanto al delitto di danneggiamento (capo 18) di tre mezzi in dotazione delle forze dell'ordine, che sarebbe stato commesso dalle ore 11 alle ore 16 (pag. 182 sentenza Tribunale), non essendo stato chiarito perchè gli imputati dovrebbero essere chiamati a rispondere di fatti che formalmente potrebbero essere avvenuti prima del momento in cui è stata accertata la loro presenza sul posto.
Sui punti in questione la sentenza della Corte di appello è sostanzialmente silente.
A diverse conclusioni deve invece giungersi solo per il reato di lesioni per l'imputata B.M., arrestata alle ore 14,00 e chiamata a rispondere solo delle lesioni accertate essersi verificate a detta ora.
La sentenza deve essere annullata con rinvio per tutti gli imputati, in applicazione dell'istituto della estensione della impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p., quanto alla necessità che sia verificata accertata la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
Deve infatti considerarsi "non ricorrente", ai fini dell'operatività dell'istituto in questione, anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione per il quale interviene annullamento: "dal punto di vista sistematico si manifesta evidente che tertium non datur rispetto al singolo punto della decisione: il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609 c.p.p., comma 1) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (es.: modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (es.: nullità ex art. 179 c.p.p.). La qualità di "ricorrente", quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati ed alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p.. Del resto, che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato "diligente" sono assolutamente sovrapponibili, sicchè non solo non vi è una ragione sistematica per differenziarle, ma ove una differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza che la caratterizzerebbe porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparità ingiustificata di trattamento..." (così Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686).
In tale quadro di riferimento, l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati dagli altri imputati, relativi alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. per i fatti accaduti il (OMISSIS), di cui si è detto, comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche per quel che concerne i ricorrenti in esame; il motivo di ricorso afferente all'art. 393 bis c.p. non ha infatti connotazioni "esclusivamente personali".
10.2. Il sesto motivo, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1, è infondato per le ragioni già esposte.
10.3. La Corte di appello, all'esito del nuovo esame in relazione al se ed in che termini sia configurabile per ogni imputato la responsabilità penale per i reati rispettivamente contestati, procederà, eventualmente, ad un nuovo giudizio in ordine ai residui motivi di ricorso.
11. La posizione di P.F. e di C.L..
I ricorsi presentati nell'interesse di C.L. e P.F. sono fondati nei limiti di cui si dirà.
C.L. è stato condannato per i reati contestati ai capi 1 (resistenza a pubblico ufficiale) -2 (lesioni) per i fatti accaduti il (OMISSIS).
P.F. risponde per i reati di cui ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)- 41 (danneggiamento) per i fatti accaduti il (OMISSIS).
11.1. Il primo motivo, relativo all'ambito entro il quale è stato assicurato il diritto al controesame, è infondato per le ragioni già indicate.
11.2. Il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di C.L. è fondato limitatamente al capo 2).
Con l'atto di appello (pag. 15) l'imputato aveva contestato, rispetto alla ricostruzione del Tribunale, che dall'unica fotografia in cui è ritratto a viso scoperto il 27/06/2011 con in mano una pietra, potesse desumersi la sua responsabilità, non essendo certo, secondo il ricorrente, nè quando quella foto sarebbe stata scattata, nè se davvero la pietra fu lanciata; sotto altro profilo l'imputato contestò la configurabilità della sua responsabilità a titolo di concorso morale.
Il Tribunale, quanto al capo 1), con motivazione impeccabile, richiamata dalla Corte di appello, ha chiarito come fosse inverosimile ipotizzare che un soggetto "con assidua attività in un centro sociale" avesse in mano una pietra nel mentre erano in corso degli scontri con le forze dell'ordine "per poi improvvisamente mutare opinione e desistere di lanciarla" (pag. 78 sentenza Tribunale).
A fronte di tale chiara trama argomentativa, il ricorrente ha riprodotto la stessa argomentazione già sottoposta al vaglio dei giudici di merito; ne discende l'inammissibilità del motivo.
C.L. il (OMISSIS) pose in essere, insieme ad altri, azioni violente per opporsi alle forze dell'ordine che cercavano di sgomberare l'area occupata.
A diverse conclusioni deve invece giungersi quanto al capo 2), relativo al reato di lesioni personali volontarie.
A fronte del lancio di una pietra avvenuto in un momento non individuato, l'imputato è stato chiamato a rispondere, a titolo di concorso nel reato, per le lesioni procurate a 49 agenti della forze dell'ordine, rispetto alle quali non è chiaro a che ora sarebbero state prodotte, se siano o meno tutte ragionevolmente contestuali all'ora (anch'essa - come detto - non indicata), in cui C.L. fu ripreso.
Ne consegue che quanto al capo 2), la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame per le ragioni già in precedenza esposte.
11.3. E' fondato anche il terzo motivo articolato nell'interesse di P.F..
Il ricorrente risponde per i reati di cui ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)-41 (danneggiamento) per i fatti accaduti il (OMISSIS).
All'imputato è contestato di aver partecipato allo scuotimento delle reti del cantiere e di aver rilanciato un dischetto di un lacrimogeno, appena lanciatogli contro dalle forze dell'ordine.
Il Tribunale aveva escluso che la responsabilità penale potesse derivare dalle circostanze in questione ed era giunto al giudizio di colpevolezza sulla base di un filmato dalla cui visione si era ritenuto che l'imputato avesse svolto un ruolo di coordinamento e di organizzazione dell'azione collettiva, proferendo la frase "Venite avanti, venite avanti prima di tirare le pietre" (pag. 203 sentenza Tribunale).
La Corte di appello, escluso che la frase valorizzata dal primo Giudice fosse stata pronunciata dall'imputato, è giunta invece ad affermare la responsabilità penale di P.F. sulla base degli altri elementi, la cui rilevanza era tuttavia già stata esclusa dal Tribunale; secondo la Corte, la colpevolezza del ricorrente sarebbe provata in quanto "egli si trova in mezzo al gruppo, è attivo, con un lancio, tanto da mostrare piena adesione morale alle altrui condotte- in quel frangente si assiste ad una moltitudine di lanci che hanno colpito gli operanti" (pag. 300).
Si tratta di una motivazione viziata.
La sentenza è, da una parte, silente sul perchè quel gesto, considerato privo di valenza dal primo giudice, sarebbe invece decisivo ai fini della configurazione della responsabilità penale, e, dall'altra, in assenza di una motivazione sulla circostanza fattuale appena indicata, costruisce assertivamente una indifferenziata e totalizzante responsabilità personale a titolo di compartecipazione criminosa, non chiarendo in cosa sarebbe consista la condotta del ricorrente.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio e l'imputato assolto dai reati a lui contestati per non aver commesso il fatto.
12. La posizione di C.D. Il ricorso presentato nell'interesse di C.D. è fondato nei limiti di cui si dirà. C.D. è stato condannato, per i fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati di cui ai capi 11 - violenza o minaccia a pubblico ufficiale - e 18 - danneggiamento.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, relativi alla configurabilità delle circostanze di cui all'art. 61 c.p., nn. 1-3, si è già detto e la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 61 c.p., n. 3.
Quanto al primo motivo ed alla esatta qualificazione dei fatti accaduti il 3/07/2011, l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati dagli altri imputati, relativi alla scriminante di cui all'art. 393 bis c.p. per i fatti accaduti il (OMISSIS), comporta l'annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., della sentenza impugnata anche per quel che concerne l'imputato C.D..
Non diversamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto al reato di danneggiamento per le stesse ragioni indicate allorchè si sono esaminate le posizioni processuali di F.P.M., L.M., M.L., S.C. e MA., tenuto conto che l'imputato compare sui luoghi alle ore 12,43 (pag. 143 della sentenza del Tribunale).
13. La posizione di F.G..
F.G. è stato condannato per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 12 (lesioni personali volontarie) - 18 (danneggiamento aggravato), quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS).
Il ricorso è fondato quanto al terzo ed al quarto motivo.
Il primo motivo, relativo al diritto al controesame, è infondato per le ragioni indicate.
Il secondo motivo, relativo all'accertamento della riconducibilità all'imputato della condotta inerente all'impugnare in quel contesto un palo metallico, è inammissibile perchè, da una parte, sostanzialmente funzionale ad una diversa ricostruzione fattuale, e, dall'altra, perchè strumentale ad inficiare il riconoscimento all'imputato, da parte della Corte di appello, di "un ruolo di spicco" (così la Corte), che, tuttavia, viene attribuito prescindendo dal tema sollecitato dal ricorrente.
Il terzo motivo, relativo alla configurabilità dell'art. 393 bis c.p., è fondato per le ragioni di cui si è detto mentre a conclusioni diverse, per quanto chiarito nella parte generale di questa sentenza, si deve giungere, invece, quanto al quarto motivo, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3.
La sentenza deve essere annullata, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche in relazione ai reati di lesione, tenuto conto che l'imputato, a fronte di un comportamento rilevante accertato alle ore 13,24, è stato condannato per le lesioni procurate fino alle ore 18, e per il reato di danneggiamento per le stesse ragioni espresse in relazione agli imputati F.P.M., L.M., M.L., S.C. e MA..
14. La posizione di Fi.Gu..
Il ricorso presentato nell'interesse di Fi.Gu. è fondato per quanto si dirà.
L'imputato è stato condannato, quanto ai fatti avvenuti il (OMISSIS), per il reato, contestato al capo 7), previsto dall'art. 337 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 336 c.p..
14.1. Il primo motivo, relativo alla modalità con cui il Tribunale avrebbe disciplinato le modalità attuative del controesame, è infondato per le ragioni già spiegate.
14.2. E' inammissibile per genericità anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'ordinanza con cui il Tribunale avrebbe revocato, nonostante l'opposizione della difesa, l'ammissione di alcune testimonianze richieste dal P.m..
A fronte della decisione del Tribunale di revocare, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 4, alcune testimonianze già ammesse per superfluità, il ricorrente non ha spiegato nè perchè quella valutazione di superfluità sarebbe stata errata, nè quali sarebbero stati i temi di prova su cui quei testimoni avrebbero dovuto essere escussi.
Ne discende l'inammissibilità del motivo.
14.3. Infondato, per le ragioni già esposte, è anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS).
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, quanto alla specifica posizione di Fi.Gu., la sentenza impugnata non è affatto silente; la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha chiarito: a) il contesto in cui la condotta di Fi.Gu. maturò e le ragioni per cui le forze dell'ordine dovessero rimuovere il cancello che fungeva da ingresso alla "libera repubblica della (OMISSIS)"; b) il senso delle dichiarazioni dell'ispettore B.S.; c), l'opposizione violenta dell'imputato all'azione delle forze dell'ordine. (pag. 90 sentenza primo grado- 244- 245 sentenza Corte appello).
Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di impugnazione è generico, non chiarisce perchè le dichiarazioni dell'ispettore B.S. dovrebbero considerarsi non attendibili, perchè gli ipotizzati profili di negligenza nella esecuzione della manovra di rimozione del cancello da parte delle forze dell'ordine dovrebbero indurre a ritenere arbitrario l'atto e giustificare la commissione dei fatti verificatisi.
14.4. Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1, è infondato per le ragioni già esposte.
14.5. E' fondato invece il quinto motivo di ricorso, quanto alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per le costituite parti civili SAP, Siulp, UGC. La questione è assorbita da quanto già detto in relazione alla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali in questione.
Peraltro la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, aveva condannato Fi.Gu. al risarcimento del danno solo in favore della parte civile B.S. (pag. 247 sentenza Trib.);
La Corte di appello, dunque, non poteva condannare l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza in favore dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di una condanna al risarcimento del danno delle parti da questa assistite.
Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
14.6. Inammissibile è invece il sesto motivo di ricorso relativo alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore di B.S., in quanto volto ad attribuire un diverso significato probatorio alle evidenza acquisite e, sostanzialmente, a sottoporre all'esame della Corte una diversa ricostruzione fattuale.
15. La posizione di B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T., M.F., S.S..
B.J. risponde dei reati contestati ai capi 1) - resistenza a pubblico ufficiale così riqualificato dal Tribunale l'originario reato di cui all'art. 336 c.p.; - 2) - lesioni aggravate in danno di 50 appartenenti alle forze dell'ordine; (i fatti sono quelli verificatisi il (OMISSIS)) B.R.- C.G. - G.P. sono stati condannati, in relazione ai fatti verificatisi il (OMISSIS), il primo per i reati di cui ai capi 46 - (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 47 (lesioni aggravate in danno di 17 appartenenti alle forze dell'ordine), 48 (danneggiamento), il secondo per i capi 46- 47, il terzo per quelli sub 46 - 50 (danneggiamento aggravato);
C.M., condannata, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i capi 1- 2- 3 (danneggiamento, limitato all'escavatore Hitachi 235);
M.F., condannato per i capi 1-2-3 (fatti del (OMISSIS)) - 41 (danneggiamento compiuto il (OMISSIS)) - 40 (violenza a pubblico ufficiale- fatti (OMISSIS));
S.S., condannato per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12 (lesioni aggravate in danno di 145 appartenenti alle forze dell'ordine), 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), 18 (danneggiamento) (fatti commessi il (OMISSIS));
I.T.- L.T., il primo condannato per il reato di cui al capo 54 (danneggiamento aggravato, commesso il (OMISSIS)), il secondo per quello sub 7 (Proc. n. 8636/2012 R.G.N.) danneggiamento aggravato (fatti del (OMISSIS)).
I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà in motivazione.
15.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, è fondato per le ragioni di cui si è detto.
15.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi rispettivamente alle ordinanze dibattimentali aventi ad oggetto la fissazione dei limiti del diritto al controesame, al sequestro e, comunque, all'acquisizione della documentazione nella disponibilità della Questura ed alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1, sono infondati per le ragioni già in precedenza enunciate.
15.3. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 63 c.p., n. 2, è assorbito in quello che si è detto e si dirà in relazione alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p.; il sesto motivo, riguardante la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3, è fondato per le ragioni già espresse e sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
15.4. L'ottavo ed il nono motivo di ricorso, relativi alla posizione di B.J., sono in parte fondati.
Si sostiene che nei confronti dell'imputato la sentenza avrebbe valorizzato una sola foto in cui B.J. avrebbe in mano una pietra ed il braccio abbassato lungo il corpo; la motivazione sarebbe errata nella parte in cui si è ritenuto che l'imputato, portando sul luogo un carrello di pietre, afferrandone una ed alzando il braccio verso l'atto di lanciare, avrebbe volontariamente tenuto una condotta tesa a contribuire all'azione collettiva; la foto in questione non consentirebbe di affermare che B.J. avesse portato il carrello pieno di pietre e avesse il braccio alzato per lanciare una pietra.
La sentenza, dunque, sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile a titolo di concorso materiale per i fatti commessi da altri, senza fornire sul punto adeguata motivazione.
Quanto al capo 2 (lesioni), non vi sarebbe motivazione sul perchè, sulla base di un unico lancio di una sola pietra, l'imputato dovrebbe considerarsi responsabile per tutte le lesioni cagionate agli operatori di polizia nella giornata del (OMISSIS). Se anche vi fosse la prova che la pietra raffigurata nella mano di B.J. fosse stata lanciata ed avesse colpito un agente di polizia, nondimeno, non vi sarebbe la prova per ritenere l'imputato responsabile per le lesioni riportate da 50 poliziotti nel corso di quella giornata; ciò sarebbe stato possibile solo se vi fosse stata la prova di un piano prestabilito e condiviso da tutti gli agenti.
E' infondato l'ottavo motivo nella parte relativa al prospettato vizio di motivazione relativo alla ricostruzione fattuale.
Se infatti l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'imputato "si era munito di un carrello con paratia in plexiglas, a sua eventuale protezione, pieno di pietre", è assertiva e del tutto priva di indicazione delle ragioni sulla cui base il ragionamento probatorio, chiaramente viziato, è stato compiuto, a diverse conclusioni deve invece giungersi quanto al senso, al significato, alla valutazione attribuita, soprattutto dal Tribunale, alla foto in cui il ricorrente è ripreso, e, quindi, all'assunto, fondato non certo su un travisamento della prova, secondo cui B.J. sarebbe stato ripreso nell'atto di lanciare un sasso; il motivo di impugnazione al riguardo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una valutazione fattuale, una diversa ricostruzione degli accadimenti, ad attribuire un diverso significato probatorio alla prova, attività precluse in sede di legittimità.
Il ricorrente partecipò attivamente alle azioni che il (OMISSIS) si verificarono al fine di impedire alle forze di polizia di recuperare la disponibilità di quella parte del territorio dello Stato ed è corretta la qualificazione giuridica data dai giudici di merito ai fatti oggetto della imputazione sub 1), ricondotti alla fattispecie di reato prevista dall'art. 337 c.p..
Sulla base di tale quadro di riferimento il nono motivo di ricorso è dunque inammissibile, perchè aspecifico, rispetto al reato sub 1), non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che correttamente ha fatto riferimento all'apporto materiale e morale del ricorrente.
A diverse conclusioni deve invece giungersi quanto al reato di lesioni sub 2).
Il criterio di fondo cui ha fatto riferimento la Corte è quello, già esplicitato, secondo cui "per coloro che sono stati compiutamente identificati e che sono stati visti compiere atti di violenza"; per i soggetti in questione la regola di giudizio posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale si è basata "sulla limitazione della responsabilità per gli episodi avvenuti contestualmente all'azione del singolo imputato e per il tempo successivo alla sua presenza attiva sul campo, non scalfita da allegazioni difensive di segno opposto; in altre parole se un imputato avesse fornito elementi di prova circa la sua dissociazione, il suo allontanamento dal gruppo, non sarebbe stato ritenuto responsabile per le condotte successivamente" compiute (così testualmente la Corte di appello a pag. 232 della sentenza impugnata).
Si è già detto di come questo criterio sia tecnicamente non conforme all'art. 110 c.p..
E tuttavia, pur volendo fare riferimento ad esso, nondimeno la Corte non ha fatto corretta applicazione dello stesso criterio da lei enunciato, non avendo chiarito, a fronte di specifici motivi di impugnazione ed al di là del lancio di quella singola pietra: a) quando sarebbe stata scattata la foto valorizzata in chiave accusatoria (pag. 77 sentenza Tribunale); b) quando le lesioni si siano verificate rispetto al momento in cui fu compiuto il lancio della pietra; c) dove fossero gli agenti che riportarono le lesioni al momento del lancio del sasso; d) se, dovendo fare riferimento al concorso morale, l'imputato abbia previamente concertato o meno di compiere i fatti oggetto del processo; e) se, nel caso in cui non vi fosse la prova del previo concerto, quando si sarebbe verificata l'intesa fra l'imputato e gli altri compartecipi, e quali fatti sia siano verificati dal momento in cui l'intesa, ovvero l'adesione unilaterale, vi fu.
Non è rilevante, come correttamente affermato dal Tribunale, che gli agenti non siano stati in grado di identificare chi materialmente procurò loro le lesioni, ma è necessario fornire la prova del contributo del singolo concorrente; la Corte di appello, come detto, costruisce urra collettiva ed indistinta responsabilità di posizione in cui le azioni dei singoli si fondono in un fatto unico di ampiezza incorporante, di lunga e generalizzante durata, che colora di significato penalmente rilevante indistintamente tutto ciò che è accaduto, sia prima che successivamente, all'accertamento dell'unico elemento concreto attribuibile all'imputato: la foto in cui B.J. in un dato momento è ritratto nel mentre si accinge a lanciare una pietra.
A fronte di una pietra lanciata, non è chiaro in quale momento, è conseguita la responsabilità concorsuale per le lesioni prodotte, non è chiaro quando, a circa cinquanta persone.
La sentenza sul punto deve essere annullata per nuovo esame.
15.5. Considerazioni simili devono essere in parte compiute per C.M..
Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il decimo motivo di ricorso relativo al capo 1) della imputazione.
La ricostruzione difensiva muove dall'assunto secondo cui al momento in cui l'imputata lanciò le pietre dalla parte superiore del tunnel autostradale della carreggiata Torino-Bardonecchia (video ore 8.53.40), nella zona, cioè, interessata allo smantellamento della c.d. barriera (OMISSIS), le forze dell'ordine fossero assenti sul territorio in quanto si sarebbero trovate ancora all'interno della galleria e sarebbero uscite solo dopo circa quindici minuti, quando ormai la condotta attribuita alla ricorrente sarebbe stata conclusa.
Ne deriverebbe che l'imputata non potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di compartecipazione materiale del reato previsto dall'art. 337 c.p..
Si tratta di una ricostruzione alternativa in punto di fatto che non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e, soprattutto, con quella del Tribunale che ha spiegato, facendo riferimento alle deposizioni dei teste m. e Sg., assistenti della polizia, che, al momento del lancio delle pietre da parte della imputata, essi erano già al di fuori della galleria.
Sotto altro profilo, hanno spiegato correttamente i giudici di merito, che la condotta di C.M., per modalità esecutive, tempistica e valenza naturalistica costituì non un gesto isolato, scisso, cioè, dalle azioni che di lì a qualche minuto si susseguirono, ma un formidabile propulsore e collante delle condotte di tutti coloro che, compresa l'imputata, cercarono di impedire, opponendosi con la forza, alle forze dell'ordine di liberare quello spazio occupato.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per quel che concerne il reato di lesioni, in relazione alle quali devono essere reiterate le considerazioni già esposte, tenuto conto che l'imputata è stata ritenuta responsabile di 49 episodi delittuosi rispetto ai quali la Corte di appello non ha chiarito: a) dove fossero le persone offese al momento del lancio delle pietre; b) quando, almeno approssimativamente, le stesse furono colpite, essendosi il Tribunale (non la Corte) limitato ad affermato che i ferimenti si sarebbero susseguiti dopo le ore 9,05 (pag. 76); c) dove fosse l'imputata nel corso di quella giornata.
A fronte dei motivi di impugnazione, la sentenza della Corte di appello è silente, ed afferma la responsabilità dell'imputata per tutte le lesioni cagionate alle forze dell'ordine per non avere l'imputata allegato nulla "con riferimento alle fasi successive dell'azione, circa il proprio allontanamento, dissociazione, rispetto alla condotta plurima realizzata in quelle ore " (così pag. 239).
Si tratta di una semplificazione probatoria che vizia l'accertamento dei fatti e comporta la violazione dell'art. 110 c.p..
La sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
E' fondato anche l'undicesimo motivo di ricorso ed, in tal caso, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al danneggiamento contestato al capo 3).
Secondo la Corte di appello "in quella fase, i mezzi meccanici (in realtà, la pala Hitachi) impiegati a supporto delle Forze dell'Ordine hanno riportato danni a seguito dell'impatto con oggetti contundenti gettati dai manifestanti, tra cui l'imputata" (pag. 239).
Si tratta di una motivazione che non tiene conto, a fronte anche in questo caso di motivi specifici, che l'imputata è stata condannata per il danneggiamento solo della pala meccanica Hitachi 235 e che non è stato affatto provato che C.M. abbia lanciato sassi proprio contro quella pala meccanica ovvero che altri abbiano lanciato sassi in concorso morale con la ricorrente; la Corte ha omesso di considerare come gli stessi testi abbiano riferito che C.M. lanciasse sassi sulla pinza idrodinamica e che questa fosse verosimilmente diversa da quella per la quale è stata affermata la penale responsabilità.
In un quadro di obiettiva poca chiarezza, segnalata dallo stesso Tribunale, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo a) perchè il fatto non sussiste.
15.6. Con riferimento alla posizione di M.F., la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al reato contestato al capo 3) della imputazione, per il quale l'imputato è stato condannato solo per il danneggiamento procurato all'escavatore Hitachi 235.
Anche in tal caso, rispetto alle affermazioni obiettivamente generiche contenute nella sentenza di primo grado (pag. 88), che fa discendere la responsabilità dell'imputato dal fatto che questi, insieme a C.M. e R.G., "quella mattina, intorno alle ore nove, lanciarono oggetti contro i mezzi d'opera impegnati all'abbattimento della barricata" e nella sentenza della Corte di appello, secondo cui l'imputato avrebbe ammesso "di avere lanciato un grosso palo contro la pinza meccanica, impegnata a rimuovere la barricata" (pag. 247), emerge un accertamento generico, inidoneo a fondare con ragionevole certezza un giudizio di penale responsabilità se riferito allo specifico mezzo meccanico per il quale è stata emessa condanna.
La sentenza deve essere annullata con rinvio quanto invece ai reati contestati ai capi 2 -4041.
Quanto alle lesioni contestate al capo 2) ((OMISSIS)), è inammissibile, per genericità intrinseca ed estrinseca, il motivo tredicesimo, sostanzialmente calibrato su una specifica circostanza fattuale, quella, cioè relativa all'ipotetico lancio da parte dell'imputato di un estintore nei riguardi delle forze dell'ordine; si tratta di un motivo che, da una parte, rivela la volontà di introdurre un sostanziale sindacato sul fatto, precluso in sede di legittimità, e, dall'altra, è privo del carattere della decisività, atteso il quadro generale degli elementi di prova a carico dell'imputato.
E' invece fondato, per le ragioni già espresse, il quindicesimo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della responsabilità concorsuale e, in particolare, in ordine alla prova ed ai limiti del contributo materiale e/o morale che l'imputato avrebbe fornito, tenuto conto che le immagini che ritraggono l'imputato farebbero riferimento a condotte commesse tra le ore 8,27 e le ore 8,42 (pag. 79 sentenza Tribunale).
Analoghe considerazioni devono essere compiute con riferimento ai reati contestati alle imputazioni formulate ai capi 40- 41, in relazione ai fatti accaduti il (OMISSIS).
Sulla configurabilità della esimente di cui all'art. 393 bis c.p. (motivo 17) in relazione al reato di cui al capo 40) (art. 336 c.p.), contestato in ordine ai fatti accaduti il (OMISSIS), si è già detto in via generale, ed anche con riguardo alla posizione specifica dell'imputato, la sentenza impugnata è sostanzialmente silente.
Non diversamente, a fronte dei motivi di appello, la motivazione è omessa quanto al reato di danneggiamento contestato al capo 41); la sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, quanto ai capi indicati.
Il giudice di rinvio, nel caso in cui ritenesse di configurare la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento a lui contestato, considererà che è fondato il motivo 19, relativo alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, in relazione alla danneggiamento contestato al capo 41.
La ratio della circostanza aggravante del reato di danneggiamento - analogamente a quella prevista per il furto - poggia sull'esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili, soggette, per le loro specifiche caratteristiche - essendo appunto "esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza" - ad una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Sez. 5, n. 46187 del 13/10/2004, Panza, Rv. 231168).
Proprio avendo riguardo alla "ratio" appena delineata, la sussistenza di detta aggravante deve essere esclusa nei casi in cui la cosa, pur astrattamente esposta alla pubblica fede e, quindi, al rispetto dei terzi, si trovi sotto la diretta e continua sorveglianza del proprietario, il quale, di fronte all'aggressione del bene, abbia la possibilità di reagire impedendo l'evento.
In altri termini, ai fini della configurabilità dell'aggravante è indispensabile che la cosa, per la sua specificità, si trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi, al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita, sicchè, ove il proprietario eserciti su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad impedire l'evento, l'aggravante non è ravvisabile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza deve essere annullata con rinvio essendo silente sul punto (pag. 298 sentenza appello).
E', invece, infondato il quattordicesimo motivo di ricorso, relativo al reato sub 1), avendo i giudici di merito descritto con precisione le condotte poste in essere dall'imputato ed essendo il motivo, da una parte, generico e, dall'altra, sostanzialmente volto a sollecitare un diversa ricostruzione fattuale ed ad attribuire un diverso significato probatorio ai singoli elementi.
Ne deriva, quanto a M.F., che il ricorso deve essere rigettato quanto al reato sub 1), mentre la sentenza deve essere annullata senza rinvio per il reato sub 3) ed annullata con rinvio quanto ai reati sub 2) -40) -41).
Il giudice del rinvio, ricostruiti i fatti, verificherà se, ed in che limiti, sia configurabile la responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati e procederà ad un nuovo trattamento sanzionatorio (in tal senso deve ritenersi assorbito il ventesimo motivo di ricorso), anche alla luce della considerazioni esposte quanto alla configurabilità delle contestate circostanze aggravanti.
15.7. Quanto all'imputato S.S., condannato, quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati di cui ai capi 11 (artt. 336-339 c.p.)- 12 (lesioni) - 15 (resistenza a pubblico ufficiale, nella specie, all'assistente capo F.F.) e 18) danneggiamento, il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Quanto al capo 11), al di là del contenuto specifico del motivo di ricorso n. 21, in sè manifestamente infondato, essendo stato chiarito che l'azione violenta sarebbe stata compiuta al fine di coartare la volontà degli agenti, la sentenza deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
Quanto al capo 12, l'imputato è stato condannato per le lesioni procurate a Sc., Sa.Ga. e c. (pag. 292 sentenza appello).
Dalla sentenza di primo grado si evince che l'imputato iniziò a lanciare sassi verso le ore 12,40 (pag. 178) del (OMISSIS) e fu arrestato alle 12,44 (pag. 292 sentenza Corte appello); ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle lesioni riportate da Sa.Ga. dopo l'avvenuto arresto del ricorrente.
Inammissibile, perchè manifestamente infondato, è invece il motivo di ricorso relativo alle lesioni riportate da Sc. e c. alle 12,40, nel mentre, in un unico contesto spazio temporale, anche S.S. era intento a lanciare sassi ed oggetti alle forze dell'ordine.
Quanto al capo 15 (resistenza all'assistente capo F.F.l.r.s.s.c.d.Soru Salvatore n.m.i.c.l.c.Favero Furlan ".s.b.
N.e.i.c.c.Soru Salvatore :.a.p.d.g.c.a.m.d.p.s.s.v.e.c.i.u.d.m.f.c.d.u.m.d.u.m.d.c.(.2.s.i.b.f.".f.f.o.d.u.v.e.p.a.i.r.a.q.s.e.p.p.n.r.d.r.a.a.f.d.
I.t.c.i.m.d.r.2.f.s.s.c.l.r.m.d.s.s.c.a.c.d.p.d.f.d.d.g.a.d.v.s.i.p.t.a.s.u.d.r.f.n.c.i.s.d.l.
L.C.d.a.i.q.c.c.m.c.h.s.p.n.e.a.l.t.d.r.c.i.q.m.g.a.v.d.p.d.f.d.f.c.e.l.l.i.r.a.g.c.r.d.r.
E.f.a.i.m.2.r.a.c.d.c.a.p.d.6.c.n.7.i.r.a.d.d.d.a.r.l.m.d.C.d.a.e.s.e.v.l.c.g.e.a.s.e.v.l.p.d.Maniero Fabrizio.
I.d.l.C.d.a.i.s.d.r.v.a.s.e.i.c.l.s.c.l.c.d.g.p.d.3.b.c.q.a.c.1.b.l.s.d.p.r.d.q.a.r.d.l.c.a. S.G.; c) procederà alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto di quanto detto in ordine alla circostanze aggravanti.
15.8. I ricorsi presentati nell'interesse di B.R. - C.G. e G.P. sono fondati, nei limiti di cui si dirà.
E' fondato il motivo di ricorso (il ventiseiesimo), comune ai ricorrenti, relativo al reato contestato al capo 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), relativo ai fatti accaduti il (OMISSIS), quanto alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
Sul tema si è già detto.
E' fondato il ricorso anche per quel che concerne il motivo 27, relativo alla configurazione della responsabilità concorsuale degli imputati B.R. e C.G. per il reato di lesioni (capo 47), anche in questo per le ragioni già indicate.
La Corte di appello verificherà se, rispetto all'ora in cui è stata documentata la presenza degli imputati sul posto, e sulla base di canoni di ragionevolezza, sia possibile configurare in tutto o in parte la responsabilità degli imputati quanto alle lesioni procurate a D.F.M., Co.Cl., A.G., Pa.An., So.Sa., Gi.Sa. (pag. 237 sentenza di primo grado).
E' fondato, per le ragioni già indicate allorquando si è esaminata la posizione di M.F., il motivo 28, relativo alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7 contestata rispetto al reato di danneggiamento di cui ai capi 48- 50) per il quale sono chiamati a rispondere B.R. e G.P..
In definitiva, la Corte di appello procederà ad un nuovo esame, nei limiti indicati, quanto ai reati contestati ai capi 46)-47)- 48) -50) ed alla individuazione di un nuovo trattamento sanzionatorio.
15.9. Anche i ricorsi presentati nell'interesse di I.T. e L.T. sono fondati in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, in relazione al reato di danneggiamento loro contestato.
Quanto alla posizione di I.T. la sentenza è sul punto silente.
Quanto alla posizione di L.T., la Corte, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, ha affermato che "i titolari del potere di controllo sul manufatto (nella specie, gli operatori di Pubblica Sicurezza) non avevano modo, poichè impegnati, in una serie di attività di ordine pubblico, di effettuare una sorveglianza puntuale e continuata sul bene" (pag. 312 sentenza impugnata).
Si è già detto di come, proprio avendo riguardo alla "ratio" sottesa, la sussistenza di detta circostanza aggravante debba essere esclusa nei casi in cui la cosa, pur astrattamente esposta alla pubblica fede e, quindi, al rispetto dei terzi, si trovi sotto la diretta e continua sorveglianza del proprietario, il quale, di fronte all'aggressione del bene, abbia la possibilità di reagire impedendo l'evento.
In altri termini, ai fini della configurabilità dell'aggravante è indispensabile che la cosa, per la sua specificità, si trovi in una minorata difesa rispetto alla possibilità di danneggiamento da parte di terzi, al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita, sicchè, ove il proprietario eserciti su di essa una diretta e continua sorveglianza, astrattamente idonea ad impedire l'evento, l'aggravante non è ravvisabile.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è generica, carente, accomuna posizioni ed accadimenti diversi, non chiarisce quale fosse in concreto la situazione esistente al momento in cui il danneggiamento sarebbe stato commesso.
La sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto.
La posizione di G.S..
16. Il ricorso proposto nell'interesse di G.S., condannato, per i fatti accaduti il (OMISSIS), per il delitti contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 51 (danneggiamento aggravato), è fondato per quanto si dirà.
16.1. Il primo motivo, relativo alla mancata acquisizione della documentazione nella disponibilità della Questura di Torino ed alle limitazioni imposte al diritto al controesame nella assunzione della prova dichiarativa, è infondato per le ragioni esposte.
16.2. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativamente alle statuizioni civili, attesa la sua genericità intrinseca ed estrinseca, essendosi limitato il ricorrente ad affermare la infondatezza delle pretese risarcitorie.
16.3. E' invece fondato, anche in questo caso per le ragioni già rappresentate, il secondo motivo di ricorso relativo alla configurazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis c.p.; la sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio.
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello determinerà nuovamente il trattamento sanzionatorio, compiendo un nuovo giudizio di bilanciamento fra le circostanze (terzo motivo di ricorso).
17. La posizione di L.S..
Il ricorso presentato nell'interesse di L.S., condannato, quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 12 (lesioni aggravate) - 18 (danneggiamento aggravato), è fondato nei limiti di cui si dirà.
17.1. E' infondato, al limite della inammissibilità, il primo motivo di ricorso relativo alla identificazione dell'imputato: L.S. fu fermato la sera del (OMISSIS) ed indossava abiti simili a quelli indossati dall'uomo raffigurato nei filmati nel corso degli incidenti verificatisi quel giorno; secondo il ricorrente non vi sarebbe la prova che L.S. anche nel corso di quella giornata indossasse quegli indumenti con i quali fu fermato.
I giudici di merito hanno chiarito che la notte del (OMISSIS), lungo un tratto di autostrada A14, L.S. fu controllato dalla Polizia di Stato un autobus che trasportava alcune persone che avevano partecipato alla manifestazione a (OMISSIS); L.S. "indossava una felpa identica" a quella che indossava l'uomo che era stato ripreso nelle immagini relative ai gravi fatti accaduti nel corso di quella giornata la mattina: una felpa, si è sottolineato, non comune perchè, come quella effigiata aveva un logo rosso e bianco nella parte sinistra.
Si è in particolare chiarito che: a) l'uomo raffigurato nelle riprese aveva una felpa dal cui colletto usciva un indumento di coloro rosso e che anche la felpa indossata da L.S., al momento del controllo serale, aveva la parte interna del cappuccio di colore rosso; b) l'imputato aveva nello zaino un foulard rosso e anche l'uomo raffigurato nelle riprese aveva un foulard con scritte nere e rosse; c) L.S., al momento del controllo, aveva un casco compatibile per forma con quello indossato dall'uomo raffigurato nelle riprese; d) l'imputato, al momento del controllo, aveva un paio di guanti compatibili con quelli indossati dall'uomo ripreso nel corso dei disordini di quella mattina.
Si tratta di elementi di elevata portata rappresentativa, che sono stati correttamente valutati al fine della inferenza conseguente, tenuto conto che alcuna ricostruzione alternativa lecita è stata anche solo rappresentata dall'imputato.
17.2. Fondati sono invece il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo, relativo, alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., in relazione al reato contestato al capo 11), la sentenza deve essere annullata con rinvio per le ragioni più volte indicate: anche in relazione alla posizione specifica di L.S. la motivazione è silente.
Quanto al reato di lesioni, L.S., ripreso sin dalle ore 13,00, travisato, insieme a persone intente a lanciare oggetti (anche un bastone, un estintore) all'indirizzo delle forze dell'ordine viene ripreso nuovamente alle ore 14,02 mentre impugna una pietra ed è in compagnia di altri soggetti che lanciavano ancora oggetti.
Sulla base di tale gesto delle 14,02, dal significato univoco, che, al di là delle affermazioni generiche del ricorrente, non lascia spazi a dubbi, l'imputato è stato condannato per le lesioni cagionate a decine di persone fino alle ore 18 di quello stesso giorno.
Si tratta di un ragionamento probatorio viziato per le ragioni indicate e la sentenza deve essere annullata con rinvio sul punto.
Non diversamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio anche per quel che concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento di cui al capo 18.
Secondo i giudici di merito, il danneggiamento dei tre mezzi in dotazione alle forze dell'ordine sarebbe stato compiuto tra le ore 11 e le ore 16 (pag. 182 sentenza Tribunale); si tratta di un dato che deve essere posto in connessione con l'altro dato, di cui si è già detto, e cioè che la presenza dell'imputato è accertata sul posto dalle ore 13,00.
La Corte di appello non ha spiegato perchè i danneggiamenti dei quali è chiamato a rispondere l'imputato non potrebbero essersi verificati dalle ore 11 alle ore 13, cioè prima che L.S. giungesse sul posto; ne deriva che anche sul punto la decisione deve essere annullata con rinvio.
All'esito del giudizio di rinvio in ordine ai punti indicati, la Corte di appello determinerà, eventualmente, il nuovo trattamento sanzionatorio, tenuto conto della infondatezza, per le ragioni esposte, del motivo di ricorso relativo al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1.
18. La posizione di R.E..
Il ricorso presentato nell'interesse di R.E. è fondato per quanto si dirà.
18.1. Quanto al primo motivo, si è già detto di come sia stata dedotta la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. in relazione alle ordinanze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare il 19/12/2012 e dal Tribunale il 31/5/2013.
Con tali ordinanze fu rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento; l'imputata aveva prodotto all'udienza davanti al GUP un certificato medico con cui si attestava che, in seguito ad un intervento chirurgico subito il 13/12/2012 al piede destro per "(OMISSIS), R.E. doveva "seguire riposo assoluto per 21 giorni".
Il GUP rigettò la richiesta di differimento dell'udienza, affermando, da una parte, che si trattava di impedimento non assoluto e, dall'altra, che quello al quale si era fatto riferimento era un intervento differibile da parte dell'imputato, in ragione della pregressa conoscenza dell'impegno processuale.
La questione è stata riproposta davanti al Tribunale ed alla Corte di appello che hanno rigettato l'eccezione; secondo il difensore la dicitura "riposo assoluto" implicava una immobilità forzata e, dunque, la richiesta di rinvio dell'udienza non poteva essere rigettata.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito come, in generale, sia legittimo il provvedimento con il quale il giudice, investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico attestante una patologia, ritenga l'insussistenza del dedotto impedimento; si è spiegato che il certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute.
In tal senso, si è chiarito, non è preclusiva di detta valutazione la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo assoluto e di cure; la necessità di riposo è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto ma non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819; Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F., Rv. 260814).
Si è pure affermato in giurisprudenza che, in assenza ulteriori precisazioni circa i termini contenutistici della prescrizione, l'espressione "assoluto riposo" utilizzata nel certificato, a discapito della perentorietà della aggettivazione, costituisce una sorta di formula generale, che si presta ad essere indicativa di prescrizioni anche non rigide, potendo con essa il sanitario avere prescritto al paziente semplicemente di astenersi dal fare sforzi (quali, lo svolgimento di lavori di casa pesanti o l'attività sportiva), ma non di rimanere immobile a letto.
L'impedimento che comporta la necessità di rinvio dell'udienza, a mente dell'art. 420 ter c.p.p., è solo quello "assoluto".
Quando l'impossibilità viene prospettata in rapporto alle condizioni di salute dell'interessato, è dirimente l'eventualità che lo stesso non sia fisicamente in grado di presenziare al giudizio.
E' chiaro, dunque, che non possono assumere rilievo patologie, anche gravi e fastidiose, che tuttavia ragionevolmente consentono, senza la probabilità di sviluppi drammatici, la presenza dell'interessato in udienza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 4284 del 10/01/2013, rv. 254896; Sez. 5, Sentenza n. 44845 del 24/09/2013, rv. 257133), semprechè non risulti pregiudicata la possibilità di una partecipazione vigile ed attiva (Sez. 6, Sentenza n. 43885 del 05/11/2008, rv. 241913; Sez. 6, Sentenza n. 12836 del 04/02/2005, rv. 231720).
In tal senso, si è precisato, che è legittimo anche il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire sulla base di un certificato medico attestante il ricovero in ospedale, ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva, assoluta impossibilità di comparire o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al processo (Sez. 6, n. 36373 del 04/04/2014, Casciello, Rv. 260614).
Di tale principi, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, atteso che dalla documentazione prodotta non emergeva l'effettiva impossibilità di R.E. di partecipare all'udienza poichè la prescrizione di riposo assoluto non implica necessariamente l'impossibilità assoluta di raggiungere l'aula di udienza, ben potendo la persona essere trasportata da altri. Ne discende l'infondatezza del motivo.
18.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla identificazione dell'imputata.
Hanno spiegato i Giudici di merito, con solida trama argomentativa ed in maniera non manifestamente illogica, che: a) in occasione degli eventi del 27/06/2011 era stata ripresa una donna, travisata, con un casco - che aveva un graffio a forma di "V" rovesciata e una scritta "NCA" di colore bianco - dal quale fuoriusciva una "frangetta castana"; b) R.E. era stata controllata il 23/07/2011 in (OMISSIS) nei pressi del cantiere e nella occasione le erano stati sequestrati una maschera antigas e dei guanti neri; c) il 27/08/2011, in occasione di un altro controllo, si accertò che R.E. aveva la disponibilità di un casco con la visiera e con la scritta NCA; d) il 26/01/2012, nel corso di una perquisizione, fu rinvenuto nella disponibilità dell'imputata un casco nero con il graffio a forma di "V" rovesciata e la scritta "NCA".
Sulla base di tali elementi e della corrispondenza della pettinatura, gli inquirenti hanno proceduto in maniera logica alla identificazione dell'imputata, che, peraltro, nessuna ricostruzione alternativa lecita ha fornito.
Ne discende l'infondatezza del motivo.
18.3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso.
R.E. è stata ripresa alle ore 13,01 del (OMISSIS) mentre impugna diverse grosse pietre (pag. 162 sentenza Tribunale) ed è stata condannata per le lesioni riportate da decine di persone fino alle ore 18,00 di quello stesso giorno.
In ragione della considerazioni già esposte, la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio sul capo in questione.
Non diversamente, per le stesse ragioni già in precedenza indicate allorchè si è esaminata la posizione di L.S., la sentenza deve essere annullata quanto al reato di danneggiamento.
All'esito del giudizio di rinvio la Corte di appello procederà ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
19. La posizione di R.G..
Il ricorso presentato nell'interesse di R.G., condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i capi 1) (resistenza a pubblico ufficiale, 2) (lesioni); 3) (danneggiamento), è fondato per quanto si dirà.
19.1. Il primo motivo, nella parte relativa alla valutazione della attendibilità delle deposizioni poste a fondamento della condanna, è inammissibile.
Per R.G., si sostiene, mancherebbero filmati o fotografie rappresentative di condotte criminose e l'imputato avrebbe ammesso, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, non di essere stato presso la Galleria (OMISSIS), ma solo presso la c.d. barriera (OMISSIS), dove, tuttavia, non sarebbero avvenuti atti criminosi. All'imputato è attribuito il lancio di un estintore sulla base delle dichiarazioni dei testi Fe. e Ra. che, tuttavia, sarebbero contraddette dalla mancanza di immagini.
Fe. collocherebbe R.G. presso la galleria ma in quei momenti l'imputato sarebbe stato ripreso presso la barriera (OMISSIS); Ra., invece, collocherebbe l'imputato presso la staccionata, ma non vi sarebbero foto.
La Corte di appello non avrebbe spiegato perchè la percezione diretta del teste sarebbe dotata di maggiore attendibilità rispetto alle riprese.
In realtà, i giudici di merito e, soprattutto, il Tribunale hanno spiegato, con una trama motivazionale dotata di elevata logicità, perchè invece le deposizioni del Commissario Fe. e dell'ispettore Ra. sarebbero attendibili; si è chiarito come: a) R.G. fosse stato filmato, insieme ad altri soggetti, "attorno e sopra la c.d. barriera (OMISSIS)" alle ore 6,23 e come, successivamente (ore 7,56), lo stesso sia stato ripreso verso l'imbocco della galleria; b) i testi conoscessero già l'imputato; c) verso le ore 9,00, l'imputato fu avvistato dietro la staccionata "che corre sul terrapieno contiguo alla galleria autostradale" e fu visto da due testimoni mentre lanciava un estintore su un gruppo di 30/40 agenti, "colpendo il bersaglio" e, dopo, tornare indietro; d) l'ispettore Ra. chiese all'operatore To. se avesse effettuato riprese di quanto accaduto ricevendo risposta negativa e come To. iniziò a riprendere solo alle ore 9,07.
Si è ancora sottolineato che: 1) Ra. ha descritto i fatti con estrema precisione in un'annotazione di servizio; 2) R.G. non era travisato, circostanza, questa, che giova all'attendibilità delle deposizioni; 3) non vi sono elementi da cui desumere l'esistenza di interessi inquinanti in capo ai teste; 4) è possibile che, nel corso della giornata l'imputato, si sia spostato. (così sentenza Tribunale pagg. 85-86).
I Giudici di merito hanno fatto dunque corretta applicazione dei principi che regolano la valutazione della prova testimoniale, che, come si afferma in dottrina, "fa prova sino a prova contraria ".
Il fondamento di tale asserto è rinvenibile non solo nella riconosciuta generale capacità a testimoniare, ma soprattutto in un complesso di regole di esperienza ritenute astrattamente valide ed affidabili.
La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste; la seconda è invece, desumibile dal riconoscimento anche alla persona offesa della possibilità di testimoniare dato che, evidentemente, essa non viene considerata come portatrice di un interesse di per sè inquinante. Ciò è possibile in forza di un ulteriore presunzione, e cioè che, di solito, chi comunica a terzi un fatto, dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di relazione) e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalità), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sè o per altri (principio di responsabilità).
Tali considerazioni spiegano allora perchè la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e "iuris tantum", in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa.
Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell'attendibilità intrinseca della deposizione. Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità, normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio.
In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi "aliunde" accertati con i caratteri della certezza.
La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare.
Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia, come nel caso di specie, analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali. Se così è, allora appare altresì chiaro che la garanzia della legittimità della verifica appena descritta è costituita dal contraddittorio delle parti nell'assunzione della prova: quanto più è pieno il contraddittorio, tanto più completa ed affidabile potrà ritenersi la suddetta verifica (così testualmente, Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).
A fronte delle motivazioni addotte dai Giudici di merito, il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le stesse argomentazioni già svolte nei due giudizi di merito, non confrontandosi con la motivazione dei provvedimenti e non indicando una sola ragione concreta, al di là del generico riferimento al cattivo ricordo ed alla mancanza di immagini, per fare ipotizzare che le deposizioni provenienti da soggetti terzi, non portatori di interessi inquinati, che hanno raccontato con dovizia di particolari fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione sensoriale, dovrebbero considerarsi inattendibili.
Ne discende l'infondatezza del motivo.
Chiarito ciò, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al reato di danneggiamento (capo 3) e con rinvio quanto al reato sub 2) (lesioni), per le stesse considerazioni svolte per gli imputati C.M. e M.F..
Alla luce delle considerazioni esposte in ordine alla attribuibilità delle condotte contestate all'imputato, il ricorso è invece infondato quanto al capo 1).
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello procederà ad una valutazione del trattamento sanzionatorio.
20. La posizione di Z.D..
Il ricorso presentato nell'interesse di Z.D., condannato, quanto ai fatti verificatisi il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 47) (lesioni), è parzialmente fondato.
20.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte relativa all'assunto secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver ritenuto provata la circostanza che l'imputato avrebbe lanciato non un sasso o, comunque, un oggetto pesante, quanto, piuttosto, una parte di un bossolo.
I Giudici di merito hanno dettagliatamente spiegato (pag. 234 sentenza Tribunale) le ragioni per cui l'assunto difensivo non può essere condiviso ed hanno descritto, con argomentazione non manifestamente illogica, le ragioni che, sulla base della visione delle riprese, inducono ad affermare con ragionevole certezza che il ricorrente non potè lanciare un oggetto leggero.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente ripropone lo stesso argomento senza confrontarsi in concreto con il provvedimento impugnato.
20.2. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., la sentenza deve essere annullata con rinvio per le ragioni già indicate.
Quanto al reato di lesioni, Z.D. la cui presenza è stata accertata alle ore 14,56-14,59, è stato condannato per lesioni commesse fino alle ore 17,00; la sentenza deve sul capo essere annullata per le ragioni di cui si detto.
20.3. E' in parte fondato il quarto motivo di ricorso limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3, per le ragioni indicate in precedenza (quanto all'art. 62 c.p., n. 1, si fa riferimento alle considerazioni già esposte).
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello, ridefinito se ed in che misura sia configurabile la responsabilità penale dell'imputato, rideterminerà il trattamento sanzionatorio e valuterà se riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
21. La posizione di M.D. Con riferimento alla posizione processuale di M.D., condannato, per i fatti verificatisi il (OMISSIS) per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento), la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Si è già detto di come con l'unico motivo di ricorso, si assuma che la sentenza sarebbe viziata in relazione al riconoscimento fotografico identificativo dell'imputato; si sostiene, in particolare, che il riconoscimento e le ammissioni dell'imputato sarebbero limitate alle foto scattate nel corso della mattina del (OMISSIS), in un momento in cui nessuna condotta illecita sarebbe stata contestata, e non, invece, a quelle del pomeriggio, penalmente rilevanti.
Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Hanno spiegato i giudici di merito (soprattutto il Tribunale a pag. 156 della sentenza) che: a) l'imputato era stato ripreso la mattina dagli operatori della Digos, durante l'afflusso dei manifestanti; b) un soggetto, vestito esattamente come quello ripreso la mattina (si fa specifico riferimento al logo posto sul lato sinistro del giubbotto indossato dall'autore dei lanci), riappare, a volto non interamente coperto, durante i disordini verificatisi intorno alle ore quindici di quello stesso giorno; c) l'imputato si è riconosciuto nelle foto scattate la mattina; d) il teste ma. ha dichiarato in dibattimento di avere collaborato con la Digos di Torino all'identificazione degli autori della violenze di (OMISSIS) e di avere riconosciuto senza dubbio l'imputato, da lui conosciuto "benissimo" già in precedenza, nell'uomo raffigurato nelle foto; e) a seguito di una perquisizione eseguita nei riguardi dell'imputato il 26/01/2012, sono stati rinvenuti indumenti compatibili con quelli raffigurati nelle foto.
A fronte di tale corposa trama indiziaria, che in maniera logica ha portato ad affermare che l'imputato è il soggetto autore dei lanci effettuati nel pomeriggio, M.D. ha riprodotto le stesse argomentazioni già affrontate dai giudici di merito.
Secondo gli assunti del ricorrente, quel giorno, proprio nello stesso posto in cui egli era stato ripreso la mattina, vi sarebbe stato nel pomeriggio un altro soggetto, vestito come lui ed a lui obiettivamente assomigliante, che avrebbe compiuto le condotte penalmente rilevanti oggetto del presente procedimento.
Di qui l'infondatezza del motivo.
Ciò nonostante, la sentenza, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., deve essere annullata con rinvio quanto al capo 11), dovendosi verificare con motivazione completa ed esaustiva, come per tutti gli altri imputati, se, in relazione ai fatti della giornata del (OMISSIS) sia o meno configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p..
Non diversamente, quanto all'affermata responsabilità penale per il reato di lesioni aggravate, la sentenza, alla luce dei principi indicati in tema di concorso di persone nel reato, deve essere annullata, essendo stato l'imputato condannato, a fronte della accertata presenza sui luoghi alle ore 14,50, per le lesioni cagionate sino alle ore 18,00.
Per le stesse ragioni esposte allorchè si è esaminata la posizione di L.S., la sentenza deve essere annullata quanto al reato di danneggiamento.
All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello procederà correlativamente ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
22. La posizione di R.C..
Il ricorso presentato nell'interesse di R.C., condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a- Proc. pen. 4421/13 R.G.N. R.)- e per quello di lesioni aggravate (capo b), è fondato per quanto si dirà.
22.1. I primi cinque motivi, che ripropongono le questioni relative al diniego della acquisizione della documentazione richiesta, alla acquisizione postuma, con parti omissate, dei provvedimenti del Questore, alla lesione dei diritti di difesa, alla denegata rinnovazione della istruttoria in appello (teste An.), alla limitazione del diritto al controesame, sono infondati per le ragioni di cui si è già detto.
Nemmeno può assumere decisiva valenza il quinto motivo nella parte in cui il ricorrente ha fatto riferimento alla mancata assunzione del teste An., primo dirigente della Polizia di Stato che operava nell'area della galleria (OMISSIS) e che avrebbe diretto le operazioni nel corso dell'intervento compiuto dalle forze dell'ordine il (OMISSIS), cui avrebbe fatto riferimento il teste Pe..
Quanto al riferimento all'art. 195 c.p.p., il motivo è aspecifico non essendo stato indicato nel ricorso: a) quando sarebbe stata avanzata richiesta di escussione del teste ai sensi della norma indicata; b); quali sarebbero state le specifiche circostanze di fatto che il teste Pe. avrebbero riferito in udienza per averle apprese da An., non potendo essere considerata di per sè indiretta la deposizione di Pe. nella parte in cui avrebbe affermato che sarebbe stato An. a dare le disposizioni al manovratore della pinza, ben potendo tale fatto essere stato oggetto di percezione diretta del teste.
Nondimeno, quanto all'assoluta necessità di procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il motivo è aspecifico, in quanto, al di là di affermazioni volte a prefigurare la possibile rilevanza della testimonianza, non è stato spiegato perchè quella deposizione sarebbe stata assolutamente necessaria ai fini della decisione, e perchè avrebbe avuto la capacità di disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio del potere di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907).
Ne deriva l'infondatezza del motivo anche sotto tale profilo.
22.2. Infondato è anche il sesto motivo, relativo alla riqualificazione operata dal Tribunale del reato di cui al capo a) in resistenza a pubblico ufficiale; si sostiene che il fatto, per come riqualificato, sarebbe diverso da quello contestato e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero.
Si tratta di un assunto non condivisibile.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
La violazione dell'art. 521 c.p.p., e, più in generale, della correlazione tra accusa e sentenza deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria, che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento siano scaturiti.
Ebbene, dall'esame dell'imputazione originariamente contestata emerge con chiarezza l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio, il diritto alla prova ed il perimetro della difesa del ricorrente che, in ragione dei connotati strutturali che qualificano il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale rispetto a quello di resistenza a pubblico ufficiale, si è potuto sviluppare integralmente, tenuto conto che il passaggio da una all'altra delle fattispecie rappresenta, attese le interrelazioni che passano tra le due fattispecie, una evenienza del tutto prevedibile.
22.3. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p., sono infondati, ai limiti dell'inammissibilità, per le ragioni già indicate, avendo peraltro, la sentenza di primo grado - richiamata dalla Corte di appello - chiarito, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, le ragioni per cui la condotta violenta attribuita al ricorrente non sia stata originata da una reazione a "soprusi" subiti, quanto, piuttosto, da una scelta deliberata ed indipendente; R.C. si associò sin dalle prime ore di quel giorno ad altre persone che avevano programmato un'azione violenta allo sgombero; in tal senso depone il fatto, logicamente valorizzato dalle sentenze di merito, che dette persone fossero travisate con maschere, caschi, passamontagna, armate con fionde.
Si è spiegato, sotto altro profilo, il nesso tra il travisamento dell'imputato ed il lancio di pietre da lui compiuto immediatamente dopo l'uscita delle forze dell'ordine dalla galleria, circostanza, quest'ultima, significativa della intenzione originaria del ricorrente.
A fronte di tale quadro di riferimento, il difensore struttura il motivo di ricorso sollecitando una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità.
22.4. Il nono motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, è infondato per le ragioni indicate.
22.5. E' invece fondato, anche in questo caso per le ragioni già espresse, il decimo motivo di ricorso relativo all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 3.
La sentenza deve tuttavia essere annullata, ai sensi dell'art, 587 cod, proc. pen., in relazione al reato di cui al capo b) (lesioni) per le ragioni di cui si è pure detto.
In definitiva, quanto a Ri., la Corte di appello, verificherà se ed in che limiti sia configurabile una responsabilità penale quanto al capo b) della imputazione e procederà alla determinazione di un nuovo trattamento sanzionatorio (undicesimo motivo di ricorso).
23. La posizione di G.A..
Il ricorso proposto nell'interesse di G.A., condannato per i fatti accaduti il (OMISSIS) per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento), è fondato, nei limiti di cui si dirà.
23.1. I primi due motivi, relativi alle questioni inerenti il sequestro e, più in generale, l'acquisizione della documentazione che era nella disponibilità della Questura, la lesione dei diritti di difesa derivante dall'acquisizione della documentazione con parti omissate, la limitazione del diritto al controesame, le istanze di procedere al sopralluogo sul territorio in cui gli eventi si verificarono, la mancata assunzione della deposizione del teste An., sono infondati nei limiti di cui si è detto (cfr, per quel che concerne la mancata assunzione del teste An., quanto detto in relazione alla posizione di Ri.).
23.2. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, alla mancata configurazione della causa di non punibilità dell'art. 393 bis c.p. (assorbito il dodicesimo motivo -inerente il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 2-) ed all'ambito della responsabilità concorsuale per il delitto di lesioni, sono fondati per quanto già detto e quindi la sentenza deve essere sul capo e sul punto in questione annullata con rinvio.
In particolare, quanto al reato di lesioni, la Corte di appello considererà, sulla base di principi affermati, se ed in che limiti G.A., la cui presenza è stata accertata sui luoghi alle ore 13,00 - 14,00 possa essere chiamato a rispondere delle lesioni cagionate fino alle ore 18,00 alle forze dell'ordine.
23.3. E' infondato, ai limiti dell'inammissibilità, il settimo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento dell'imputato.
Si è spiegato da parte dei giudici di merito che: a) l'imputato è stato ripreso in più occasioni nel corso della giornata del (OMISSIS) 2011 e di ciò è stato dato atto dal Commissario So.; b) l'ispettore Ma., che già conosceva l'imputato, ha riconosciuto G.A. sia nelle foto in cui questi è stato ripreso, sia in aula, durante il processo; c) il ricorrente è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale attraverso la comparazione tra le immagini e la foto segnaletica in atti; c) all'esito di una perquisizione eseguita il 26/01/2012, sono stati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente gli stessi indumenti indossati il (OMISSIS) dall'uomo rappresentato nelle foto; d) lo stesso imputato, nel corso del dibattimento, ha ammesso di essersi trovato il (OMISSIS) a (OMISSIS) (cfr. pag. 148 e ss. sentenza Tribunale).
A fronte di tale quadro di riferimento, era inammissibile per aspecificità il motivo di impugnazione in appello e, non diversamente, lo è il motivo di ricorso in cassazione perchè, valorizzando un passaggio della motivazione, obiettivamente sintetico, della sentenza impugnata, omette di confrontarsi con tutti gli elementi analiticamente descritti dal primo giudice.
23.4. E' invece fondato il decimo motivo con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 576 c.p., comma 5 bis; si sostiene che l'aggravante non sarebbe configurabile nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che "il fatto" in cui consiste l'aggravante sarebbe già elemento costitutivo del reato di resistenza.
E' vero che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano orientamenti difformi rispetto al tema della compatibilità della circostanza aggravante in questione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
A fronte di un indirizzo secondo cui l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 10, dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, non sarebbe configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la medesima condotta non potrebbe essere posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato, sia della circostanza aggravante (così Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008, Bastelli, Rv. 239765), vi è un altro orientamento secondo cui, invece, tale principio sarebbe operante nei casi in cui vi sia una piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l'aggravante rispetto a quello che rappresenta l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. e non anche quando la condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale non sia stata compiuta per "resistere" nel modo minimo e sufficiente ed impedire od ostacolare il compimento dell'atto del suo ufficio da parte del pubblico agente, ma si sia protratta in un lasso di tempo esteso, e nell'uso di una diffusa e pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate. (così, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734; Sez, 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256539; Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).
Nel caso di specie, tuttavia, si sta procedendo per un diverso reato, quale quello previsto dall'art. 336 c.p., sicchè non si pone una questione di assorbimento parziale, in alcuni casi, della condotta del reato di lesioni in quella di resistenza, atteso che, invece, rispetto al reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale l'intera condotta violenta nei confronti del pubblico ufficiale nell'atto delle funzioni, che costituisce il presupposto integrativo della circostanza aggravante prevista dall'art. 575 c.p., lett. 5 bis, integra il reato previsto dall'art. 336 c.p..
Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata.
23.5. Infondato è il motivo undicesimo, relativo alla configurazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1, per le ragioni indicate; è invece fondato il tredicesimo motivo di ricorso, anche in questo caso per le ragioni indicate, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3.
La sentenza deve inoltre essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo 18) di tre mezzi in dotazione delle forze dell'ordine, commesso, secondo la prospettazione accusatoria, dalle ore 11 alle ore 16, tenuto conto che l'imputato è ripreso nel mentre è intento a lanciare pietre fino alle ore 14,00 (sul punto si richiama quanto già detto in ordine alle posizioni degli altri imputati sul punto).
La Corte di appello, verificata se ed in che limiti sia configurabile la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, procederà, eventualmente, all'individuazione di un nuovo trattamento sanzionatorio.
24. La posizione di G.M..
Il riscorso presentato nell'interesse di G.M., condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 47 (lesioni), è fondato per quanto si dirà.
24.1. E' fondato per le ragioni già esposte ed alle quali si rinvia il primo motivo di ricorso relativo alla causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis c.p. con riguardo ai fatti accaduti il (OMISSIS).
24.2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso inerente la responsabilità concorsuale del G.M. in relazione al reato di lesioni; dalla sentenza di primo grado si evince che la presenza di G.M. sui luoghi in cui accaddero i gravi fatti per cui si procede fu accertata sino alle ore 15,57 (pag. 223 sentenza) e tuttavia l'imputato è stato condannato per tutte le lesioni procurate fino alle ore 18 agli appartenenti alle forze dell'ordine.
Anche nel caso di specie, a fronte di specifici motivi, la sentenza della Corte di appello di Torino è silente, limitandosi a richiamare il criterio generale di imputazione del fatto "collettivo" agli imputati a titolo di concorso; nel caso di specie, peraltro, non è stata fatta corretta applicazione dell'errato criterio di imputazione del fatto individuato dagli stessi giudici di merito, quello cioè per cui, in assenza di un'allegazione da parte dell'imputato di elementi tali da indurre a ritenere che lo stesso da un dato momento si fosse allontanato dal luogo in cui era stato in precedenza ripreso, si dovrebbe ritenere confermata la presenza del medesimo sui luoghi in questione e, quindi, la responsabilità anche per i fatti delittuosi accaduti successivamente.
L'imputato aveva indicato due testimoni, che avrebbero riferito dell'allontanamento del G.M. dai luoghi dalle ore 16 circa, ma i testimoni in questione, su cui la Corte di appello è silente, sono stati ritenuti non attendibili dal Tribunale.
E' evidente come in questo caso, a fronte del silenzio accusatorio riguardante la presenza dell'imputato sui luoghi fino alle ore 18, G.M. sia stato ritenuto responsabile delle lesioni compiute fino a detta ora nonostante avesse allegato un elemento di prova (due testimonianze aventi ad oggetto la presenza del ricorrente in un altro posto) volto a smentire l'assunto presuntivo accusatorio, quello cioè per cui lo stesso G.M., essendo stato presente fino alle ore 16, doveva considerarsi presente anche due ore dopo, nonostante non vi fosse più nessuna ripresa che lo riguardasse.
E' evidente come in questo caso l'affermazione di responsabilità sia stata conseguente ad una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni delle due testimoni e, quindi, sulla base non di una mera mancanza di allegazione da parte dell'imputato, quanto, piuttosto, dell'assenza di una vera prova liberatoria da parte della difesa rispetto alla presunzione su cui la responsabilità penale personale è stata fondata.
Si tratta in un ragionamento viziato e la sentenza deve essere annullata.
24.3. Sono fondati, per le ragioni in precedenza indicate, anche il terzo ed il sesto motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 5 bis in quanto assorbita nel delitto di cui all'art. 336 c.p. ed a quella prevista dall'art. 62 c.p., n. 3.
E' invece infondato, anche in questo caso per le ragioni già evidenziate, il quinto motivo riguardante la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 1.
La Corte di appello, all'esito del giudizio di rinvio, verificato se, ed in che limiti, l'imputato sia responsabile penalmente per i fatti di reato a lui addebitati, procederà a determinare un nuovo trattamento sanzionatorio ed alla quantificazione della pena e, quindi, a verificare la configurabilità della contestata recidiva e dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
All'esito delle operazioni indicate, si procederà anche a verificare la fondatezza delle statuizioni civili.
25. La posizione di P.G..
Il ricorso presentato nell'interesse di P.G., condannato, quanto ai fatti accaduti il (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 1) (resistenza a pubblico ufficiale) e 2 (lesioni), è fondato per quanto si dirà.
25.1. Il primo motivo, suddiviso in sottoquestioni, ed il secondo, strettamente collegato al primo, sono infondati e sul punto si richiamano le considerazioni espresse sul piano generale e quelle riferite alle singoli posizioni processuali già esaminate.
25.2. Anche il terzo motivo, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p., ed il quarto motivo, riguardante la sussistenza della scriminante della legittima difesa in relazione al reato di lesioni, sono complessivamente infondati, rispettivamente, per le ragioni già indicate e per la aspecificità del motivo.
Con riferimento al reato di lesioni, la sentenza deve essere annullata, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., quanto alla prova della configurabilità della responsabilità concorsuale del ricorrente, ripreso sul luogo alle ore 9,13 mentre lancia "corpi contundenti" (pag. 81 sentenza primo grado): le ragioni dell'annullamento sono le stesse già più volte spiegate.
25.3. Le ragioni dell'infondatezza del quinto motivo, riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p,, n. 1, e quelle della fondatezza del settimo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 3, sono le stesse già in precedenza enunciate.
25.4. Il sesto motivo, relativo alla circostanza attenuante della provocazione, è infondato, non essendo configurabile un fatto ingiusto da parte delle forze dell'ordine.
La Corte di appello, verificata se ed in che limiti sia configurabile una responsabilità penale dell'imputato quanto al reato sub 2 (lesioni), procederà ad individuare un nuovo trattamento sanzionatorio.
26. La posizione di N.M..
Il ricorso presentato nell'interesse di N.M. è fondato, per quanto si dirà.
N.M. è stato condannato, quanto ai fatti del (OMISSIS), per i reati contestati ai capi 46 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 47 (lesioni personali volontarie).
26.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 100 - 122 c.p.p. (ordinanza del Tribunale del 31/05/2013) quanto alla richiesta di esclusione delle parti civili Gu.An., A.G., Co.Cl. è fondato.
Dagli atti emerge che: a) Gu.An., A.C.G. e Co.Cl. sono costituiti parte civile nell'odierno processo a mezzo di procuratore speciale, avv. Pierfranco Bertolino, nei riguardi dell'imputato N.M. per i reati contestati a questi ai capi 46 - 47 della imputazione; b) le procure speciali rilasciate da Gu.An., A.G. e Co.Cl. all'avv. Bertolino, pur facendo formalmente riferimento ai capi di imputazione 46- 47, conferiscono tuttavia il potere di costituirsi parte civile al procuratore speciale nei confronti di imputati diversi da N.M. ed in relazione a fatti compiuti da detti diversi imputati preso l'area archeologica; c) N.M. invece risponde di fatti, quelli di cui ai capi di imputazione 46- 47, avvenuti non presso tale luogo ma presso l'area della centrale elettrica (OMISSIS).
Dunque, una procura speciale che, pur richiamando formalmente i capi di imputazione ascritti a N.M., conferisce tuttavia il potere di rappresentanza sostanziale di costituirsi parte civile nei confronti di altri imputati per fatti effettivamente commessi da questi in una parte del territorio diversa rispetto a quella in cui furono commessi i fatti contestati all'imputato.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come, ai fini della validità e della regolarità formale della procura speciale ad litem conferita ad un difensore non sia necessario l'impiego di termini ed espressioni particolari o l'uso di "formule sacramentali", allorchè il contenuto dell'atto renda chiara la volontà del mandante e non residuino margini di incertezza sugli effetti dell'incarico conferito, così da rendere chiara e subito rilevabile "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce" la procura speciale, come espressamente richiede l'art. 122 c.p.p., comma 1, (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, in motivazione).
Nel caso di specie, il contenuto della procura speciale è obiettivamente non univoco perchè contiene elementi sicuramente riferibili ai fatti di reato contestati anche all'imputato (il richiamo ai capi 46 - 47), ma: a) tali fatti sarebbero stati compiuti da N.M. in concorso con altri numerosi imputati e manca nella procura ogni riferimento non solo a N.M., ma anche ad uno degli altri soggetti che con N.M. avrebbero concorso a commettere quei reati; b) la procura speciale fa riferimento al potere di costituirsi parte civile nei riguardi di soggetti diversi da tutti quelli cui sono invece attribuiti i reati contestati ai capi 46 - 47; c) la procura, nell'indicazione dei fatti per i quali è rilasciata, fa riferimento ad un luogo di commissione di tali fatti, da una parte, diverso da quello in cui si verificarono i fatti contestati ai capi 46- 47, e, dall'altra, coincidente invece con quello in cui sarebbero stati commessi i fatti attribuiti ai soggetti diversi indicati.
Ne discende che, non essendo chiara la volontà del mandante e residuando margini di incertezza, la procura speciale conferita da Gu.An., Co.Cl. e A.G. all'avv. Bertolino non può essere ritenuta con certezza comprensiva del potere di costituirsi parte civile da parte di questi nei confronti di N.M..
Ne discende che la costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale di Gu.An., A.G. e Co.Cl. - avv. Bertolino - nei confronti dell'odierno imputato non può considerarsi rituale e, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto.
26.2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p. ed alla responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali volontarie sono fondati per le ragioni già in precedenza esposte, e, dunque, la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata con rinvio.
La Corte di appello verificherà se ed in che limiti sia configurabile una responsabilità penale dell'imputato per i reati a lui contestati ed, eventualmente, procederà ad una nuova determinazione della pena, tenuto conto anche di quanto già chiarito in relazione alle circostanze aggravanti contestate.
27. La posizione di G.A..
Il ricorso proposto nell'interesse di G.A., condannato per i fatti verificatisi il (OMISSIS) per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) - 12 (lesioni personali volontarie) - 18 (danneggiamento aggravato), è fondato per quanto si dirà.
27.1. Il primo motivo, relativo all'identificazione dell'imputato, è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità.
Al di là del tema sollevato dal difensore, riguardante il rinvenimento negli atti del processo della relazione di servizio attestante l'identificazione dell'imputato e la mancata assunzione del teste Bo., cioè del soggetto che avrebbe proceduto all'identificazione, il Tribunale ha spiegato in maniera ineccepibile come l'identificazione di G.A. sia avvenuta: 1) attraverso la comparazione delle foto che riprendono un soggetto intento ad effettuare lanci all'indirizzo dei reparti schierati nell'area archeologica con la foto segnaletica dell'imputato agli atti del processo; 2) attraverso il rinvenimento, all'esito di una perquisizione eseguita nei confronti dell'imputato il (OMISSIS), degli stessi indumenti e dello stesso zaino indossati dall'uomo raffigurato nelle foto relative agli accadimenti del (OMISSIS).
A fronte di tali elementi, il motivo era già inammissibile nel giudizio di appello in quanto riproponeva le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale, senza confrontarsi con la sentenza del primo giudice.
27.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'irritualità della contestazione suppletiva, in quanto, si assume, effettuata sula base di atti già conosciuti dal Pubblico ministero e non emersi nel corso della istruttoria dibattimentale.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212757; più recentemente, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/1015, Zani, Rv. 264903).
27.3. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, non quanto all'inidoneità della condotta posta in essere dall'imputato, avendo i giudizi merito spiegato le ragioni della limitata attendibilità della consulenza della difesa, quanto, piuttosto, in ordine alla configurabilità della responsabilità concorsuale dell'imputato, fotografato verso le ore 13 e chiamato a rispondere per tutte le lesioni cagionate fino alle ore 18.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio sul punto.
27.4. Non diversamente la sentenza deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., sia con riguardo al capo 11, dovendosi procedere alla verifica della possibile configurabilità della causa di non giustificazione prevista dall'art. 393 bis c.p. - in generale e con specifico riferimento alla posizione dell'imputato-, sia con riguardo al reato di danneggiamento, contestato al capo 18, tenuto conto, come si è già detto, che la condotta penalmente rilevante è stata temporalmente fissata dai giudici di merito tra le ore 11 e le ore 16, sicchè non è chiara la ragione per cui l'imputato, ripreso alle ore 13, debba rispondere anche in relazione a fatti che possono essersi verificati prima.
In tale contesto, è fondato anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla contestata aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, in relazione al delitto di danneggiamento, essendo anche sul punto la sentenza della Corte di appello di Torino assertiva.
In definitiva, la Corte di appello, ricostruiti i fatti, verificherà se ed in che termini sia configurabile la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati ed, eventualmente, procederà alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
28. L'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, avente ad oggetto la dosimetria della pena inflitta agli imputati C.D., G.A., L.S. e R.E. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati F.G. e C.G. è assorbita dalle considerazioni esposte in relazione alle posizioni processuali di detti imputati ed all'annullamento della sentenza di condanna nei loro confronti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di P.F., in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso i fatti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.M., M.F., R.G. in relazione al capo 3) dell'imputazione perchè il fatto non sussiste.
In accoglimento dei ricorsi proposti dagli interessati, annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.D., B.M., B.R., C.D., C.G., Cu.Lu., F.P.M., F.G., G.A., G.P., G.M., G.A., G.S., H.A., I.T., J.M.M.D., L.S., L.M., L.T., M.D., M.L.K., N.M., R.E., S.C., S.S., Z.D. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, così assorbita l'impugnazione formulata dal P.G..
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: B.J., C.M., C.L., P.G. e R.G., limitatamente al capo 2); R.C., limitatamente al capo B); M.F., limitatamente ai capi 2), 40) e 41); e rinvia per nuovo giudizio e per la determinazione della pena per la residua imputazione di cui ai capi 1) ed A), rispettivamente ascritti, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Rigetta nel resto i ricorsi di B.J., C.M., C.L., M.F., P.G., R.C. e R.G..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fi.Gu., limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parti civili SAP, SIULP, UGC e delle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato. Rigetta il ricorso di Fi.Gu. nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizioni civili inerenti: alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti di B.J., B.R., C.M., C.G., G.P., I.T., L.T., M.F., S.S.; alla costituzione di parte civile di A.C.G., Co.Cl. e Gu.An. nei confronti di N.M..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018