In tema di conservazione del traffico telefonico e telematico, il bilanciamento degli interessi tra privacy e diritto di difesa è stato operato a monte dal legislatore. Non sussiste quindi un obbligo di conservazione e ostensione dei dati in capo al fornitore, una volta che sia scaduto il termine previsto per la loro conservazione.
Corte di cassazione – Sezione I civile -Sentenza 28 gennaio 2016 n. 1625
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14870-2011 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente – contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata – Nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13750/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ricorso incidentale assorbito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il sig. (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl. hanno presentato alla (OMISSIS) spa, il 1 dicembre 2006 e il 15 marzo 2007, alcune istanze di accesso ai tabulati telefonici, relativi al periodo dal gennaio 2001 al 18 ottobre 2004, di un’utenza mobile (n. (OMISSIS)) data in uso al (OMISSIS) dal predetto Centro, assumendo che fossero utili per finalita’ di investigazioni difensive, essendo il (OMISSIS) imputato in un procedimento penale.
2.- Avverso il rigetto delle sue istanze deliberato dalla (OMISSIS) gli interessati hanno proposto ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale lo ha rigettato con provvedimento del 25 marzo 2008, e poi al Tribunale di Napoli, il quale ha dichiarato la propria incompetenza e concesso termine per la riassunzione del giudizio.
Il Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa e’ stata riassunta, ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio (per tardivita’ della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza) e, nel merito, ha rigettato il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del Garante dell’articolo 132 cod. privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva un termine di ventiquattro mesi per la conservazione dei (e l’accesso ai) dati personali in relazione alla finalita’ di accertamento e repressione dei reati, con la conseguenza che le istanze di accesso presentate dal (OMISSIS) erano tardive rispetto all’epoca cui si riferivano i tabulati, non applicandosi l’ulteriore termine di ventiquattro mesi che era previsto solo per l’accertamento e la repressione dei reati di cui all’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), e di quelli in danno
dei sistemi informatici o telematici; ha inoltre osservato che l’istanza di accesso era stata respinta anche dal giudice penale nell’ambito del procedimento penale nel quale il (OMISSIS) era indagato.
3.- Avverso questa sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui si sono opposti il Garante per la protezione dei dati personali e la (OMISSIS), la quale ha presentato un ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 132 cod. privacy, del Decreto Legge n. 144 del 2005 e del Decreto Legge n. 248 del 2007, nonche’ vizio di motivazione, per avere escluso l’obbligo della (OMISSIS) di conservare i dati telefonici per quarantotto mesi, che non erano decorsi, avuto riguardo alle date di presentazione delle istanze di accesso (1 dicembre 2006 e 15 marzo 2007), dovendosi – a loro avviso – applicare il cit. articolo 132, comma 2 anche ai delitti di cui all’articolo 416 c.p. per i quali e’ previsto l’arresto obbligatorio (articolo 270 c.p.p.).
1.1.- L’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla (OMISSIS) e’ infondata. E’ vero che il motivo e’ strutturato in modo ambiguo, poiche’ censura, in parte, una ratio decidendi inesistente, avente ad oggetto l’obbligo di conservazione dei dati del traffico telefonico da parte di (OMISSIS), che rileva nel giudizio solo come presupposto di fatto dell’accesso e, in tal senso, non costituisce il reale oggetto del giudizio; tuttavia, esso censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha negato il diritto di accesso ai dati, in tal modo aggredendo la ratio decidendi posta dai giudici di merito a fondamento della decisione.
1.2.- Il motivo e’ pero’ infondato.
Il Tribunale ha negato l’accesso richiesto dal (OMISSIS) con una prima istanza del 1 dicembre 2006, poiche’ i tabulati, ai quali egli era interessato, si riferivano a un periodo (gennaio 2001- ottobre 2004) risalente a piu’ di ventiquattro mesi prima. Questa decisione ha fatto corretta applicazione dell’articolo 132 cod. privacy, commi 1 e 3, nel testo allora in vigore (modificato dal Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 354, articolo 3 conv., con mod., in Legge 26 febbraio 2004, n. 45, e del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144, articolo 6, comma 3, conv., con mod., in Legge 31 luglio 2005, n. 155), che prevedeva un termine di ventiquattro mesi per la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico per finalita’ di accertamento e repressione dei reati, entro il quale il difensore dell’imputato o della persona indagata poteva chiedere direttamente al fornitore i dati relativi al proprio assistito. I ricorrenti sostengono che vi fosse un obbligo di conservazione per ulteriori ventiquattro mesi per l’accertamento dei reati per i quali era obbligatorio l’arresto in flagranza, a norma dell’articolo 270 c.p.p. E’ una tesi che non trova fondamento nell’articolo 132 cod. privacy che, nel comma 2, prevedeva l’obbligo di conservazione dei dati del traffico telefonico per ulteriori ventiquattro mesi (cioe’ complessivamente per quarantotto mesi) soltanto “per esclusive finalita’ di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), nonche’ dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici” e con l’intervento del giudice il quale doveva autorizzarne l’acquisizione con decreto motivato (comma 4). I ricorrenti non hanno dedotto che le indagini difensive nel cui ambito e’ stata avanzata la richiesta di accesso fossero relative a uno dei reati previsti dall’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), e non hanno neppure precisato con chiarezza per quali reati il (OMISSIS) fosse stato indagato o imputato (si sono limitati a richiamare l’articolo 416 c.p.).
La previsione dell’obbligo di arresto in flagranza (nelle ipotesi di cui all’articolo 380 c.p.p.) non integra l’ipotesi normativa considerata, a prescindere dal rilievo che la questione non e’ stata proposta nel giudizio di merito, ma solo in sede di legittimita’. Inoltre, il Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, articolo 6 (contenente misure di contrasto del terrorismo internazionale), conv., con mod., in Legge 31 luglio 2005, n. 155, nella parte in cui sospende l’applicazione delle disposizioni che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico fino alla data di entrata in vigore della direttiva 2006/24/CE (attuata con Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 109) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, non e’ utile a dimostrare la fondatezza della tesi dei ricorrenti, perche’ non pertinente rispetto alla questione, sulla quale verte la controversia in esame, del preteso libero accesso ai dati stessi da parte dei privati (sul citato articolo 6 ci si soffermera’ anche piu’ avanti).
2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del cod. privacy e dell’articolo 24 Cost., nonche’ vizio di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della necessita’ di operare il necessario bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa del (OMISSIS) e per non avere considerato che la (OMISSIS), al momento della presentazione dell’istanza di accesso, pur essendo tenuta per legge alla conservazione dei tabulati, li aveva distrutti, in tal modo pregiudicando irrimediabilmente il diritto di difesa del (OMISSIS).
2.- Il motivo e’ infondato.
La questione che si pone e’ se sia giustificata e razionale l’interpretazione dell’articolo 132 cod. privacy, commi 2 e 3 (nel testo allora in vigore), fatta propria dal giudice di merito, secondo la quale, una volta che siano decorsi i primi ventiquattro mesi, e’ preclusa l’utilizzazione dei dati del traffico telefonico e (per quanto qui interessa) l’accesso ad essi da parte dei privati, per finalita’ di repressione dei reati diversi da quelli previsti dall’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a).
Ad avviso dei ricorrenti, la risposta negativa a tale questione troverebbe giustificazione nella necessita’ (e nel connesso dovere del giudice) di bilanciare il diritto dei terzi coinvolti nei dati di traffico telefonico alla segretezza delle comunicazioni e il diritto di difesa al quale e’ funzionale l’esigenza investigativa dei privati richiedenti l’accesso.
Questa tesi non e’ condivisibile.
Infatti, il suddetto bilanciamento tra i diversi valori in campo e’ stato operato direttamente dal legislatore che, nell’articolo 132 cod. privacy, ha consentito l’utilizzazione dei (e indirettamente l’accesso ai) dati telefonici per il piu’ lungo periodo di tempo di quarantotto mesi soltanto nell’ambito dei procedimenti riguardanti l’accertamento di una categoria predeterminata di crimini (quali sono appunto quelli di cui all’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale.
In tale scelta la Corte costituzionale (sent. n. 372/2006) ha ravvisato un ragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, tra il diritto inviolabile dei singoli alla liberta’ e segretezza delle comunicazioni e l’interesse primario alla repressione dei reati, al quale e’ ancillare il diritto di difesa delle persone coinvolte.
Infine, non si vede quale sia l’interesse dei ricorrenti a dedurre l’illegittimita’ del comportamento di (OMISSIS), per avere distrutto dati del traffico telefonico che, in tesi, aveva l’obbligo di conservare, una volta escluso il loro diritto di accesso agli stessi.
Il fondamento di tale diritto e’ ravvisato erroneamente nel Decreto Legge n. 144 del 2005, articolo 6 cit., come si e’ gia’ detto. Inoltre, tale disposizione non sarebbe comunque idonea a rendere obbligatoria la conservazione ed ostensione dei dati una volta che sia scaduto il termine ivi previsto per la loro conservazione da parte del gestore (“non oltre il 31 dicembre 2008”), seppur nel corso del procedimento giurisdizionale, ma prima della sentenza del giudice chiamato a decidere sulla esistenza e attualita’ del diritto di accesso azionato.
3.- In conclusione, il ricorso principale e’ rigettato; il ricorso incidentale di (OMISSIS), da intendere come condizionato, e’ assorbito.
- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita’, in considerazione della novita’ e complessita’ delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.
UPDATE:
Sulla conservazione dei dati di traffico è intervenuta, in epoca successiva ai fatti per cui è sentenza, anche la Corte di Giustizia Europea, affermando l’illegittimità della direttiva “Frattini” (2006/24/Ce) per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica sicurezza.
I fatti sono risalenti all’anno 2004: l'impianto normativo non è più attuale (ma il ragionamento si).
Roma, 22 aprile 2016