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Consegna al Regno Unito: MAE, accordo Brexit, Convenzione di estradizione? (Cass. 31862/21)

20 agosto 2021, Cassazione penale

 In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

(ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.P., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Venezia ha rifiutato la richiesta di consegna al Regno Unito di P.P., titolare di doppia cittadinanza, moldava e rumena, in esecuzione di mandato di arresto Europeo emesso il 10 agosto 2020 dall'Autorità giudiziaria del Regno Unito sulla base della sentenza di condanna a nove anni di reclusione per il reato di stupro emanata il 31 gennaio 2003, a seguito di verdetto di colpevolezza pronunciato il 29 novembre 2002, e ha disposto l'esecuzione in Italia della precisata pena con contestuale riconoscimento delle decisioni emesse dalle Corti britanniche.

A fondamento della decisione, la Corte d'appello, dopo aver premesso che il ricorrente non ha prestato il consenso, nè rinunciato al principio di specialità, ha osservato che: a) la pena di nove anni di reclusione è stata inflitta per il reato di stupro, non essendo stata irrogata alcuna pena distinta per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo stupro; b) il ricorrente ha partecipato ad alcune udienze del processo nel Regno Unito, per cui questo non può dirsi in alcun modo celebrato in absentia; c) i fatti oggetto della richiesta sono stati commessi il 16 febbraio 2002 in Inghilterra; d) il mandato di arresto Europeo, emesso il 10 agosto 2020, è stato eseguito il 29 gennaio 2021; e) di conseguenza, deve applicarsi la disciplina dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021, relativo al periodo successivo a quello di transizione, la quale, per i mandati di arresto Europeo emessi prima della fine del periodo di transizione ed eseguiti dopo, come nel caso di specie, opera anche in sostituzione della convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (art. LAW.SURR. 109 comma 1); f) secondo questa disciplina, costituisce causa di rifiuto facoltativo di consegna l'avvenuta prescrizione della pena secondo la legge dello Stato di esecuzione, solo quando i fatti rientrano nella competenza del medesimo (art. LAW.SURR. 81 lett. d, analogo, nel contenuto alla L. n. 69 del 2005, art. 18 lett. n)); g) in ogni caso, la pena non si è prescritta, perchè, a norma dell'art. 172 c.p., è necessario il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta dal giorno della irrevocabilità della condanna, e questa deve ritenersi avvenuta non prima del 31 gennaio 2003, mentre l'esecuzione è ricollegabile al mandato di arresto Europeo o alla sua attuazione; h) il mandato di arresto Europeo è equipollente alla richiesta di estradizione, ove ne siano soddisfatti, come nella specie, i requisiti formali; i) il ricorrente risulta radicato stabilmente in Italia, ed ha domandato di espiare eventualmente la pena in Italia.

2. Ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe P.P., con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Giovanni Lamonica, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'Accordo di cooperazione tra Regno Unito ed Unione Europea del 24 dicembre 2020, alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, e alla Convenzione Europea di estradizione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla individuazione della normativa applicabile.

Si deduce che la disciplina applicabile è quella relativa alle procedure di estradizione e non quella di cui all'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021. Si rappresenta che i fatti sono stati commessi tra il 13 ed il 17 febbraio 2002, ossia anteriormente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, istitutiva del "mandato d'arresto Europeo", e che, perciò, l'Autorità giudiziaria inglese avrebbe dovuto trasmettere formale domanda di estradizione, anche a norma di quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2. Si osserva, quindi, che non è applicabile la disciplina introdotta con l'Accordo approvato il 24 dicembre 2020, poichè questa si riferisce sì a situazioni in cui il mandato di arresto Europeo è stato emesso anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora eseguito, ma presuppone comunque un mandato di arresto Europeo adottato "conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio". Si richiama, quindi, la giurisprudenza secondo cui l'omessa applicazione della disciplina estradizionale comporta la nullità assoluta della sentenza per insanabile contrasto con la normativa vigente (si citano Sez. 6, n. 10113 del 21/03/2006, e Sez. F, n. 31699 del 02/08/2007).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 703 e 178 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla disciplina sulla partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello al procedimento.

Si deduce che il procedimento si è svolto senza previa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al procuratore generale e che questi ha omesso di richiedere documentazione e informazioni suppletive alle autorità straniere, e di presentare la requisitoria.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione e 172 c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla individuazione della data di irrevocabilità della sentenza emessa nel Regno Unito.

Si deduce che la pena deve ritenersi estinta perchè è decorso un tempo superiore al doppio della sanzione inflitta, previa corretta individuazione della data di irrevocabilità della sentenza emessa nel Regno Unito. Si osserva, preliminarmente, che la pena è stata inflitta anche per altro reato, e che, quindi, a questo titolo, deve essere imputata almeno una frazione di sanzione pari ad un giorno di reclusione. Si rappresenta, poi, che "l'affermazione irrevocabile di responsabilità, in mancanza di impugnazione, deve essere individuata nella data della decisione della giuria popolare", affermativa della colpevolezza, e, perciò, risale al 29 novembre 2002. Si segnala, quindi, che l'interruzione del termine di prescrizione si verifica quando avviene l'arresto, sicchè sono irrilevanti le iniziative preparatorie, come l'emissione del mandato di arresto Europeo (si cita Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014). Si conclude, quindi, che, anche ad accogliere solo il primo ed il terzo rilievo, la pena deve ritenersi prescritta.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12 della Convenzione Europea di estradizione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo illegittimità dell'ordine di espiazione della pena in Italia.

Si deduce che, siccome il mandato di arresto Europeo è stato emesso in relazione ad una "ordinanza cautelare", e non è intervenuta alcuna integrazione allo stesso, è illegittimo disporre l'esecuzione di un provvedimento giudiziario sulla base di una richiesta di consegna per un titolo diverso.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'individuazione della normativa applicabile, e segnatamente l'applicabilità della disciplina di cui all'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021, invece che della disciplina di cui alla Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, deducendo che l'operatività della più recente disciplina postula un mandato di arresto Europeo emesso "conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio", mentre nella specie la richiesta ha ad oggetto un reato commesso prima del 7 agosto 2002, come tale sottoposto, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, alle disposizioni vigenti anteriormente ad essa.

2.1. Indubbiamente, la L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, prevede che "(a)lle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione".

E sulla base di questa disposizione, si è ampiamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui le richieste di esecuzione di mandati di arresto Europei relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale antecedente l'entrata in vigore della L. 22 aprile 2005, n. 69, fermo restando, tuttavia, che la richiesta di esecuzione di mandato di arresto Europeo può ritenersi equipollente alla domanda di estradizione, purchè siano soddisfatti sia i requisiti e contenuti formali, sia i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente dettati in tema di estradizione, la cui disciplina sarà applicata dall'Italia in sede di trattazione della richiesta (cfr., in particolare: Sez. 6, n. 58531 del 28/12/2018, Kluzinski Krzysztof, Rv. 275506-01; Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Rivis, Rv. 260451; Sez. 6, n. 29150 del 13/07/2007, Berisha, Rv. 237027-01; Sez. 6, n. 20428 del 15/02/2007, Gaze, Rv. 236872-01).

2.2. Ai fini dell'applicabilità della disciplina cui si è fatto ricorso, ossia quella dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021, tuttavia, è decisivo valutare se proprio le previsioni di detto Accordo, in quanto recepito nell'ordinamento italiano, abbiano introdotto una deroga alla previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2.

Sembra utile precisare che detto Accordo è stato formalizzato dapprima nella versione provvisoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 dicembre 2020, e poi nella versione definitiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2021, e che, per la parte relativa alla consegna delle persone ricercate, la versione definitiva è del tutto identica a quella contenuta nella versione provvisoria (sulla successione delle discipline relative ai rapporti tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione, cfr. Sez. 6, n. 20183 del 18/05/2021, Moroni, in corso di massimazione, spec., p. 2.1. in motivazione).

2.2.1. Appare utile premettere, in linea generale, che una deroga alla previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, deve ritenersi consentita, pur se introdotta sulla base di disposizione successiva, alla luce dei principi tanto del diritto italiano, quanto del diritto Eurounitario.

In linea generale, infatti, in giurisprudenza si ritiene che la disciplina in materia di estradizione contiene disposizioni di carattere processuale alle quali non si adattano gli istituti di carattere sostanziale dell'ordinamento, se non nei limiti di rilevanza riconosciuti dalle norme pattizie (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 5497 del 02/02/2021, Q., Rv. 280630-01, la quale, in applicazione di tale principio, ha affermato che le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicchè la disposizione introdotta dall'art. 8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con L. 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa).

Inoltre, sempre in giurisprudenza, si è precisato, avendo riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ma sulla base di argomenti di carattere generale, che la scelta di applicare la nuova disciplina anche ai casi di mandato di arresto già emessi alla data della sua entrata in vigore, se ricevuti dalla corte d'appello a partire da tale data, ovvero se determinativi di un arresto a partire da tale data, non può ritenersi in linea di principio in contrasto con i principi costituzionali (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878-01).

A tal proposito, in particolare, si è osservato che "(a) fronte dell'introduzione di una modifica normativa, infatti, rientra nella discrezionalità del Legislatore stabilire se introdurre una disciplina transitoria e come modularla, (per cui) ne consegue che - esclusa la ricorrenza di una palese irragionevolezza della norma transitoria - l'opzione normativa non è sindacabile", e che le modifiche relative "alle modalità ed ai presupposti per la consegna" incidono essenzialmente su profili processuali, ai quali si applica il principio tempus regit actum e quello di legalità di cui agli art. 25 Cost., e art. 7 CEDU (così Sez. 6, n. 14220 del 2021, cit., in motivazione, p. 2.2.).

Per quanto concerne il diritto Eurounitario, poi, proprio con riguardo all'istituto del mandato di arresto Europeo, la decisione quadro 2002/584/GAI, all'art. 32, nel dettare la disciplina transitoria, dopo aver previsto che "Me richieste ricevute a partire dal 1 gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro" e che, però, ciascuno Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui "esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata (non posteriore al 7 agosto 2002) conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1 gennaio 2004", stabilisce che la "dichiarazione" appena precisata "può essere ritirata in qualsiasi momento".

2.2.2. Ciò posto, occorre valutare se la previsione di cui all'art. LAW.SURR.112 della versione provvisoria dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021, in forza della quale "Il presente Titolo si applica ai mandati di arresto Europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione" (identico è il testo dell'art. 632 della versione definitiva di detto Accordo), abbia valenza di deroga rispetto alla previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2.

La soluzione della questione discende dal significato attribuibile al sintagma "mandati di arresto Europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione".

A tal fine, un ruolo di chiarificazione è svolto proprio dall'art. 32 della decisione quadro 2002/584/GAI. Come si è appena evidenziato al p. 2.2.1., l'art. 32 cit. prevede innanzitutto:

"Le richieste ricevute a partire dal 1 gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro". La medesima disposizione, poi, stabilisce che i singoli Stati membri potranno continuare "a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata (non posteriore al 7 agosto 2002) conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1 gennaio 2004", sulla base di apposita "dichiarazione", revocabile "in qualsiasi momento".

Ne discende, avendo riguardo al profilo testuale dell'art. 32 cit., che i mandati di arresto successivi al 1 gennaio 2004 debbono ritenersi "emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione", qualora essi siano in linea con la disciplina di cui alla medesima decisione quadro; soltanto, gli stessi, se diretti allo Stato italiano, in ragione della specifica "dichiarazione" da questo effettuata, e della disciplina nazionale adottata, quella di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, sono da "trattare" secondo la disciplina vigente in epoca anteriore al 1 gennaio 2004.

2.2.3. L'ammissibilità di questa interpretazione non sembra ostacolata dal consolidato orientamento giurisprudenziale riportato in precedenza, al p. 2.1.

Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale riportato al p. 2.1, la richiesta di esecuzione di mandato di arresto Europeo indirizzata all'autorità giudiziaria italiana per reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002 deve essere trattata secondo la normativa estradizionale antecedente l'entrata in vigore della L. 22 aprile 2005, n. 69, ma, fermo questo principio può essere ritenuta equipollente alla domanda di estradizione.

2.2.4. L'interpretazione accolta dal Collegio, inoltre, appare pienamente coerente con la complessiva disciplina dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione, Accordo approvato il 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il 10 gennaio 2021.

Invero, sia l'art. LAW.SURR.112, par. 1, del testo provvisorio dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, sia l'art. 629, par. 1, del testo definitivo del medesimo Accordo, prevedono che "le disposizioni contenute nel presente titolo (quello sulla consegna delle persone ricercate) sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro: (a) la convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e (b) la convenzione Europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione".

In altri termini, in forza di questa disciplina, le richieste di consegna da parte del Regno Unito nei confronti di un qualunque Stato dell'Unione Europea, ovvero da parte di un qualunque Stato dell'Unione Europea nei confronti del Regno Unito, anche per reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, quindi, anche in caso di ipotetica nuova proposizione della richiesta per il reato costituente titolo della richiesta in esame, dovranno essere trattate secondo la disciplina contenuta nel titolo dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione, ossia proprio di quella disciplina che è stata applicata nel presente procedimento a norma dell'art. LAW.SURR.112.

Ora, sembra assolutamente ragionevole optare, in assenza di prescrizioni normative inequivocabilmente ostative, per una soluzione che equipari il trattamento di una richiesta di consegna presentata prima della fine del periodo di transizione, ma con riferimento ad una persona arrestata dopo la fine del periodo di transizione, e la richiesta di consegna presentata, per il medesimo reato, dopo la fine del periodo di transizione. Invero, lo sviluppo del procedimento presso l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto si verifica, anche nel primo caso, almeno per la sua parte preponderante, in epoca successiva alla fine del periodo di transizione.

3. Infondate, di conseguenza, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la violazione della disciplina sulla partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello al procedimento, a norma degli artt. 703 e 178 c.p.p..

Invero, le disposizioni richiamate attengono alla partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello al procedimento secondo la disciplina applicabile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, in caso di definizione della richiesta di consegna sulla base della Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957. Il problema, però, è del tutto superato ove si ritenga, come reputa il Collegio per le ragioni esposte in precedenza (p.p. 2, 2.1., 2.2., 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4), che, nella specie, la richiesta di consegna debba essere trattata secondo la disciplina dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione.

Per precisione, comunque, può essere utile osservare che il verbale dell'udienza davanti la Corte d'appello di Venezia del 21 aprile 2021 dà atto della partecipazione alla stessa del Procuratore generale e della sua conclusione favorevole alla consegna dell'odierno ricorrente allo Stato richiedente.

4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'accoglimento della richiesta di consegna, deducendo che l'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione impedisce la consegna quando la pena è prescritta secondo la legislazione dello Stato richiesto e che ciò si sarebbe verificato nel caso di specie.

4.1. Innanzitutto, la questione risulta superata ove si ritenga, come reputa il Collegio per le ragioni esposte in precedenza (p.p. 2, 2.1., 2.2., 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4), che, nella specie, la richiesta di consegna debba essere trattata secondo la disciplina dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione, e non sulla base della Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Invero, l'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione, non preclude la consegna ogniqualvolta la pena è prescritta secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Secondo detto Accordo, infatti, a norma dell'art. LAW.SURR.81, par. 1, "L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata: (...) d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale" (identico è il testo dell'art. 601, par. 1, lett. d) del testo definitivo dell'Accordo).

Ora, in forza della legge penale italiana, il delitto comune dello straniero all'estero può essere punito secondo la stessa solo se commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, o in altre ipotesi tassativamente previste, tra le quali non è contemplato il delitto di violenza sessuale (cfr., in particolare, gli artt. da 7 a 10 c.p.).

Di conseguenza, il reato per il quale è richiesta la consegna, costituito da un delitto di violenza sessuale commesso da un cittadino moldavo e rumeno in danno di una cittadina rumena nel territorio del Regno Unito, non è punibile secondo la legge italiana e, quindi, difetta il presupposto per l'applicabilità del motivo di rifiuto di cui all'art. 81, par. 1, dell'Accordo tra Unione Europea e Regno Unito, in conseguenza del recesso di quest'ultimo dall'Unione.

4.2. In ogni caso, poi, deve osservarsi che l'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione è stato sostituito dall'art. 1 del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di estradizione, ratificato dalla L. 24 luglio 2019, n. 88, in senso fortemente limitativo. Infatti, il nuovo par. 2 dell'art. 10 prevede: "L'estradizione non potrà essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto". Inoltre, il nuovo par. 3 dell'art. 10 consente agli Stati di non applicare il par. 2, solo in caso di espressa dichiarazione, e solo: "a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtù del proprio diritto penale; e/o b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l'estradizione nel caso in cui l'azione o la pena è prescritta secondo tale legislazione".

Inoltre, è doveroso rilevare che costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione Europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (L. 30 gennaio 1963, n. 300, ex art. 10), unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive) (così, in particolare: Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019, Vaghi, Rv. 277204-01; Sez. 6, n. 37657 del 10/06/2014, Bibileishvili, Rv. 261900-01; Sez. 6, n. 45051 del 20/12/2010, Mandachi, Rv. 249218-01).

4.3. Ancora, per completezza, la pena non sarebbe comunque da ritenere prescritta.

Occorre infatti osservare che secondo la giurisprudenza: a) il termine di prescrizione della pena si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non dalla sua irrevocabilità (così, in tema di mandato di arresto Europeo Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301-01, nonchè, in termini generali, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889-01, secondo la quale, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 c.p., individua il relativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo); b) in tema di estradizione per l'estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento (cfr. Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018, Reut, Rv. 272892-01, e Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, Wozniak, Rv. 265454-01).

Di conseguenza, nella specie, ai fini del computo della prescrizione della pena il dies a quo non può essere anteriore al 31 gennaio 2003, data della sentenza dell'Autorità giudiziari inglesa che ha fissato la pena nella misura di nove anni, mentre il fatto interruttivo si è verificato il 10 agosto 2020, data di emissione del mandato di arresto Europeo (l'arresto è stato eseguito il 29 gennaio 2021). Inoltre, la pena, per come indicato nel mandato di arresto è stata interamente irrogata per il reato di stupro e non anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo stupro (alla lett. (f) del mandato di arresto si precisa che "il ricercato, Petru Pastusenko, è stato condannato a 9 anni di detenzione per il reato di stupro e nessuna penale distinta per il reato di associazione per delinquere finalizzata a stupro").

Ne discende che la prescrizione della pena della reclusione, la quale, a norma dell'art. 172 c.p., comma 1, si verifica per il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta, non potrebbe comunque ritenersi verificata: invero, detto termine sarebbe spirato solo alla data del 31 gennaio 2021.

5. Prive di specificità, infine, sono le censure prospettate nel quarto motivo, le quali contestano la legittimità dell'ordine di espiazione della pena in Italia, deducendo che il mandato di arresto Europeo è stato emesso in relazione ad una "ordinanza cautelare".

Invero, risulta con chiarezza dal testo della richiesta di consegna che la stessa è diretta a dare esecuzione ad una sentenza di condanna alla pena di nove anni di reclusione. A tal proposito, si può richiamare, tra l'altro, che, al punto iii), la richiesta, per come tradotta, precisa: "La persona nei confronti della quale viene emesso questo mandato d'arresto è stata condannata da un tribunale del Regno Unito per i reati di estradizione come infra specificati. Il presente mandato è stato emesso in vista di un suo arresto ed estradizione nel Regno Unito ai fini che la persona interessata sia sottoposta a condanna per il reato di cui sopra o di scontare una pena detentiva o un'altra forma di detenzione imposta in relazione a tale reato".

Appare evidente, quindi, che la censura è stata formulata senza tenere conto in alcun modo del preciso ed univoco contenuto della richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria del Regno Unito.

6. Stante la complessiva infondatezza delle censure proposte, il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La presente sentenza deve essere trasmessa al Ministro della giustizia, anche affinchè ne sia data comunicazione all'autorità giudiziaria emittente dell'ordine di consegna, a norma di quanto previsto dall'art. LAW.SURR.100, e dall'art. 620 del testo definitivo dell'Accordo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 19 agosto 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021