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Conoscenza effettiva e non solo formale del processo (Cass. 41287/22)

6 novembre 2022, Cassazione penale

La normativa sovranazionale e e nazionale, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, enuclea un vero e proprio obbligo di notificazione con effetti sostanziali e non solo formali del decreto di citazione a giudizio ed induce a considerare con particolare attenzione in casi in cui la notifica del decreto di citazione in giudizio sia effettuata attraverso le modalità della raccomandata (con avviso di ricevimento o spedita e seguita dal periodo di giacenza): in tal caso pur essendo la notifica regolare, sotto il profilo formale, affinché si possa ritenere che la conoscenza del processo sia "sostanziale ed effettiva" devono emergere elementi ulteriori che confortino la sussistenza della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, che possono identificarsi - ad esempio - nella nomina di un difensore di fiducia o, in altre emergenze, come la presentazione di istanze o l'emersione di qualunque forma di confronto effettivo con l'autorità giudiziaria che indichi inequivocabilmente la conoscenza del processo.

La celebrazione del processo, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, c.p.p. determina la nullità della sentenza e che tale nullità, prevista dall'art. 604 comma 5 bis c.p.p., è equiparabile ad una nullità "assoluta"

 

Corte di Cassazione

sez. II penale, ud. 8 luglio 2022 (dep. 2 novembre 2022), n. 41287
Presidente Verga – Relatore Recchione

Ritenuto in fatto

1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna del F. per i reati di usura aggravata e tentata estorsione.

Respingeva l'eccezione che allegava l'illegittimità della dichiarazione di assenza.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 420 quater c.p.p.): entrambe le sentenze di merito sarebbero nulle in quanto il ricorrente non sarebbe venuto a "sostanziale" conoscenza dei due decreti di citazione a giudizio.

2.2. Violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione: la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa e dai testi di C. e D.I. sarebbe stata effettuata senza prendere in esame le allegazioni difensive con le quali erano state evidenziate le contraddizioni emerse nella progressione dichiarativa.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di tentata estorsione: la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le prove relative all'usura anche con riguardo all'estorsione, offrendo una motivazione insufficiente.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; i restanti motivi sono assorbiti.

1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che la celebrazione del processo, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, c.p.p. determina la nullità della sentenza e che tale nullità, prevista dall'art. 604 comma 5 bis c.p.p., è equiparabile ad una nullità "assoluta" (Sez. 5, Sentenza n. 37185 del 01/07/2019 Della Torre, Rv. 277339 - 01).

Quanto alle condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza, si registra una chiara indicazione della giurisprudenza di legittimità verso la valorizzazione dell'accertamento della conoscenza "sostanziale" da parte dell'imputato dell'atto che determina l'apertura della fase processuale.

In particolare è stato affermato:

(a) che la conoscenza del processo deve essere verificata in relazione alla vocatio in iudicium, nulla rilevando - a tal fine - le notifiche relative alle fasi procedimentali precedenti all'emissione di tale atto: si è infatti affermato - con riguardo al tema, limitrofo, della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67 - che l'"effettiva conoscenza" del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, con conseguente inidoneità a perfezionare tale conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 37132 del 22/05/2019, Sepulveda, Rv. 276887); si tratta di un principio pacificamente esteso anche alle valutazioni relative alla legittimità della celebrazione del processo in assenza dell'imputato (Sez. 6, sentenza n. 21997 del 18/06/20 Cappelli, Rv.279680; Sez. 6, sentenza 43140 del 19/09/2019, Shimi, rv 277210);

(b) che deve essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire all'imputato la conoscenza effettiva dell'avvio del processo, nulla rilevando la regolarità "formale" delle notifiche.

Per esempio, con riguardo alla notifica per "compiuta giacenza", che si perfeziona quando si ricorre alla notifica con la posta, si è affermato che la regolarità formale della notifica non rassicura sulla conoscenza del processo se non supportata da altri elementi, tra i quali, la regolarità delle notifiche degli predibattimentali come l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 4, Sentenza n. 20377 del 03/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177 - 01). Del pari si è affermato che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di c.d. "compiuta giacenza" (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313 - 01).

La ratio che informa tale interpretazione che, si ripete, riguarda le notifiche effettuate a mezzo dell'ufficio postale disciplinate dalla L. n. 890 del 20 novembre 1982, è estensibile anche alla notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p., ovvero a quelle che si perfezionano attraverso il deposito dell'atto presso la Casa comunale e con la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento; infatti, se il plico depositato presso la casa comunale non viene ritirato, non vi è certezza della conoscenza dell'atto di citazione, sempre che non emergano altri elementi che consentano di ritenere perfezionata tale conoscenza.

Si ritiene cioè che (a) sia quando sia il decreto di citazione a giudizio sia notificato a mezzo posta e la procedura si concluda con la compiuta giacenza, (b) sia quando lo stesso sia notificato ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p., che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, la regolarità formale della procedura non indica la sicura conoscenza dell'atto in capo all'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino.

La medesima ratio informa, tra l'altro, l'autorevole approdo ermeneutico raggiunto dalle Sezioni unite che hanno affermato che non può considerarsi presupposto idoneo a giustificare la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01).

Tale percorso giurisprudenziale, come si è anticipato, conduce verso la identificazione di un obbligo di notificazione con effetti sostanziali e non solo formali del decreto di citazione a giudizio ed induce a considerare con particolare attenzione in casi in cui la notifica del decreto di citazione in giudizio sia effettuata attraverso le modalità della raccomandata (con avviso di ricevimento o spedita e seguita dal periodo di giacenza): in tal caso pur essendo la notifica regolare, sotto il profilo formale, affinché si possa ritenere che la conoscenza del processo sia "sostanziale ed effettiva" devono emergere elementi ulteriori che confortino la sussistenza della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, che possono identificarsi - ad esempio - nella nomina di un difensore di fiducia o, in altre emergenze, come la presentazione di istanze o l'emersione di qualunque forma di confronto effettivo con l'autorità giudiziaria che indichi inequivocabilmente la conoscenza del processo.

1.2.Nel caso in esame, (a) la notifica della citazione del decreto in appello veniva effettuata a mani proprie, con sicura conoscenza di questa fase processuale in capo ricorrente; (b) la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado veniva, invece effettuata attraverso deposito del plico nella casa comunale con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ma il plico non veniva ritirato (foglio 15 del fascicolo processuale).

Tale procedura, pur formalmente legittima, non si configura inidonea, se non corroborata da altri elementi, a provare la concreta conoscenza del processo in capo al F. .

A ciò si aggiunge che il ricorrente nel corso del primo grado di giudizio risultava difeso d'ufficio: sicché tngrjera assente la instaurazione di un legame fiduciario con il difensore che avrebbe potuto indicare la perfezione di una conoscenza effettiva (regolarmente raggiunto dalla notifica).

Pertanto la Corte d'appello, piuttosto che respingere la eccezione sulla base della valorizzazione della regolarità "formale" della notifica, avrebbe dovuto rilevare la mancata conoscenza "sostanziale" del decreto di citazione a giudizio e pertanto procedere all'annullamento ai sensi dell'art. 604 comma 5 bis c.p.p.; nulla rilevando tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata - la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato il domicilio nel corso delle indagini.

La sentenza impugnata e quella di primo grado devono, pertanto, essere annullate senza rinvio; gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Roma emessa in data 1 febbraio 2020 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio