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Condizionale subordinata alla provvisionale? (Cass. 37160/24)

11 ottobre 2024, Cassazione penale

Il giudice che intenda subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da parte del condannato è tenuto a motivare sommariamente sulla possibilità per lo stesso di adempiere qualora siano stati addotti dall'imputato ovvero emergano dagli atti elementi concreti che possano far dubitare della capacità economica del medesimo di adempiere, quali ad es. il richiesto patrocinio a spese dello Stato, eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, natura del reato contestato, condizioni personali come l'età avanzata e/o lo stato di salute.

Se il giudice di primo grado non ha sommariamente accertato le condizioni economiche del condannato, in sede di impugnazione è onere dello stesso fornire almeno un principio di prova in ordine alla propria impossibilità (ovvero all'eccesiva difficoltà) di adempiere e, dunque, all'inesigibilità dell'obbligazione civilistica imposta condizionante il riconoscimento del beneficio.

 

Corte di Cassazione

sezoine V penale 

10 settembre 2024 (udienza) - 9 ottobre 2024 (deposito), n. 37160

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. Riccardo Mariconti, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione e assenza di motivazione quanto alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale liquidata dalla pronuncia di primo grado, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe vagliato le censure formulate a riguardo nell'atto di appello afferenti l'illegittimità di tale decisione in quanto egli non ha la capacità economica di provvedere al pagamento della provvisionale. Secondo la prospettazione dell'imputato, l'erroneità della sentenza impugnata deriva dall'avere la stessa ritenuto che sarebbe stato onere della difesa allegare elementi in tale direzione, senza svolgere d'ufficio, invece, i necessari accertamenti d'ufficio circa le sue condizioni economiche.

2.2. Il ricorrente deduce, inoltre, con il secondo motivo, violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale poiché, a fronte delle censure spiegate in sede di gravame, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a porre in rilievo l'esistenza di un vecchio precedente penale, non avente carattere ostativo, e di un procedimento penale ancora in corso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo non è fondato.

Occorre premettere che il risalente principio in virtù del quale il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale indipendentemente da ogni riferimento alle condizioni economiche del condannato (tra le tante, Sez. 4, n. 296 del 28/11/1988, dep. 1989, Rv. 180137 - 01), è stato oggetto di un progressivo superamento nella giurisprudenza di legittimità la cui portata deve, tuttavia, essere oggetto di alcune puntualizzazioni, con riguardo agli oneri rispettivamente attribuiti alle parti ed all'autorità giudiziaria.

Vi è infatti che se, per un verso, l'imposizione di un'obbligazione di natura civilistica potrebbe consentire una piana applicazione del principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ., per il quale compete a colui il quale vuole dimostrare un fatto (costituito, nella specie, dall'impossibilità economica di pagare la provvisionale) addure i relativi elementi di prova, per un altro la circostanza che il pagamento della provvisionale condizioni la possibilità per il condannato di beneficiare della sospensione condizionale della pena e quindi incida direttamente sulla libertà personale dello stesso comporta un temperamento del predetto principio che giustifica (recte, rende necessario) l'esercizio di poteri officiosi del giudice.

Invero, la subordinazione del beneficio della sospensione della pena a una condizione inesigibile contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa affidata alla pena di cui all'art. 27 Cost. (in motivazione, Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 283902 - 01).

Ciò premesso, quanto ai presupposti affinché sorga l'onere dell'autorità giudiziaria di valutare la situazione economica della parte prima di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, potrebbe assumersi, attraverso la lettura di alcune decisioni oggetto di massimazione svincolata dalle caratteristiche delle fattispecie concrete esaminate, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Contrasto che verterebbe, qualora la parte non abbia allegato alcun elemento idoneo a far sorgere (almeno) un dubbio circa la possibilità della stessa di adempiere al pagamento della provvisionale, sulla necessità per il giudice di effettuare, in ogni caso, accertamenti d'ufficio in ordine alla relativa condizione patrimoniale ovvero solo se emergono ex actis ulteriori indici che li legittimano.

In effetti la recente Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285633 - 01, massimata nel senso che il giudice il quale intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, pur motivando sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato, potrebbe essere ritenuta espressione del primo orientamento, mentre le più numerose decisioni che hanno ritenuto che un argomentato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato deve essere compiuto solo se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (ex ceteris, Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278799 - 01; Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, Rv. 267134 - 01) potrebbero essere ritenute espressione del secondo orientamento.

A ben vedere, tuttavia, la richiamata sentenza Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285633 - 01, è stata pronunciata in una fattispecie nella quale l'autorità giudiziaria disponeva di un chiaro elemento documentale per dubitare della possibilità dell'imputato di assolvere al pagamento della provvisionale, atteso che lo stesso era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Deve dunque essere affermato il principio per il quale il giudice che intenda subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da parte del condannato è tenuto a motivare sommariamente sulla possibilità per lo stesso di adempiere qualora siano stati addotti dall'imputato ovvero emergano dagli atti elementi concreti che possano far dubitare della capacità economica del medesimo di adempiere. A riguardo, deve inoltre essere precisato che gli elementi emergenti dagli atti che fanno sorgere l'onere dell'autorità giudiziaria di verificare se la parte è nelle condizioni economiche di provvedere al pagamento della provvisionale sono ritraibili, a titolo esemplificativo, oltre che dall'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, dalla natura del reato contestato, da condizioni personali come l'età avanzata e/o lo stato di salute.

Sotto altro versante, va puntualizzato che, se il giudice di primo grado non ha sommariamente accertato le condizioni economiche del condannato, in sede di impugnazione è onere dello stesso fornire almeno un principio di prova in ordine alla propria impossibilità (ovvero all'eccesiva difficoltà) di adempiere e, dunque, all'inesigibilità dell'obbligazione civilistica imposta condizionante il riconoscimento del beneficio.

La decisione impugnata ha allora fatto corretta applicazione dei principi affermati rilevando, in assenza di qualsivoglia dato che potesse indurre dubbi in ordine alla possibilità dell'imputato di provvedere al pagamento della provvisionale, che sarebbe stato onere di questo fornire concreti elementi in detta direzione.

2. Il secondo motivo è, parimenti, non fondato.

Se è vero che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato, quest'ultimo onere argomentativo è stato congruamente assolto dalla pronuncia impugnata (ex aliis, Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787 - 01).

A riguardo, difatti, assume precipuo rilievo la precedente condanna del ricorrente per lesioni, atteso che gli elementi che devono essere valutati per la concessione del beneficio della non menzione sono quelli, sia oggettivi che soggettivi, rivenienti fondamento nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Rv. 284669 - 01), e l'esistenza di precedenti a carico, anche se non preclusiva della sospensione condizionale della pena, è elemento all'uopo idoneo.

Invero, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena (ex multis, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813 - 01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251509 - 01).

3. La parte civile - pur avente interesse ad interloquire sulle questioni oggetto del ricorso, atteso che, anche a fronte di una sentenza di condanna irrevocabile, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce una significativa coazione ad adempiere spontaneamente al pagamento - si è limitata, tuttavia, a depositare conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza fornire alcun contributo concreto per la decisione. Ne consegue che non è possibile riconoscere alla stessa le richieste spese di rappresentanza e difesa per questo grado di giudizio (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

4. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, stante la natura del reato contestato e i rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Nulla per spese.