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Coltivazione domestica di marijuana non punibile per inoffensività (tr. Milano, 13 ottobre 2009)

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

La coltivazione domestica di marijuana può essere inoffensiva (Corte Costituzionale, sent. 360/1995): è infatti irrilevante sul piano penale ogni condotta concretamente inidonea a ledere il bene protetto dalla norma, in questo caso il bene della salute di terzi.

Vedi anche: La non punibilità della coltivazione di marijuana

TRIBUNALE DI MILANO, 13 OTTOBRE 2009

 

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr. Guido Salvini,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

D. S., nato a Milano il ****, elettivamente domiciliato ***

IMPUTATO

del reato di cui allíart. 73, I comma, DPR 309/1990 perchÈ, senza líautorizzazione del Ministero della Sanità, illegittimamente coltivava nel giardino della società D. Spr, alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa, n. 7 piantine di marijuana, sostanza stupefacente di cui alla I tabella allegata.

A Pozzo d'Adda il 18 giugno 2007.

*******

Con richiesta in data 12.5.2009 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di D. S. per rispondere del reato di cui allíart.73 I comma DPR 309/1990 per aver coltivato, nel giardino della società D. Srl per la quale svolgeva attività lavorativa, 7 piantine di marijuana.

L'intervento che ha portato alla scoperta e al sequestro delle 7 piantine è relazionato nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Vaprio d'Adda in data 18.6.2007.

Nel giardino della società gli operanti infatti rinvenivano 7 vasi in cui erano state messe a dimora altrettante piantine di marijuana che avevano raggiunto l'altezza media di 50/60 centimetri.

I vasi risultavano subito essere stati collocati da S. D. il quale ammetteva di aver piantato le piantine senza informare il cugino W. D., titolare della società che si trattasse di marijuana.

Quest'ultimo veniva infatti sentito e confermava che le piantine erano state portate circa un mese prima dal cugino Silvio il quale gli aveva detto che si trattava di menta piperita ed egli ci aveva creduto non essendo pratico di giardinaggio.

Non aveva mai notato che il cugino curasse in modo particolare le piante anche se, avendo le chiavi dell'azienda, l'imputato ben avrebbe potuto andare ad innaffiarle e curarle di nascosto.

Gli accertamenti effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano e depositata in data 22.6.2007 confermavano che quanto sequestrato erano due piante maschili e cinque piante femminili di Cannabis sativa che avevano raggiunto l'altezza di circa 60 centimetri.

Separate da ciascun fusto le foglie e le infiorescenze queste risultavano del peso netto complessivo di circa 34 grammi per le piante maschili e di circa 99 grammi per le piante femminili con la presenza di principio attivo puro rispettivamente di 0,154 grammi e 1,10 grammi.

Sulla base di tali elementi deve essenzialmente valutarsi se l'attività contestata a D. rientri all'interno delle condotte sanzionate dall'art.73 I comma DPR 309/1990.

E' noto che, dopo contrastanti sentenze dei giudici di merito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza in data 10.7.2008 ha stabilito che la condotta di "coltivazione" non è mai sottratta al rilievo penale in quanto l'art.75 I comma del DPR 309/1990 ricomprende nella figura dell'illecito amministrativo solo le condotte di importazione, acquisto e detenzione e non le altre condotte indicate dall'art.73 e cioè tra le altre la produzione, la fabbricazione, la raffinazione, la messa in vendita ed anche la "coltivazione" delle sostanze stupefacenti.

Nella medesima sentenza la Suprema Corte, andando di contrario avviso rispetto a varie sentenze di merito, ha anche statuito che sarebbe arbitrario distinguere, ai fini di ricomprendere talune condotte minori nell'area dell'art.75, tra coltivazione tecnico-agricola e coltivazione domestica che potrebbe secondo alcuni rientrare nel genus della semplice detenzione.

La coltivazione domestica infatti non avrebbe alcuna autonoma rilevanza giuridica in quantoogni tipo di coltivazione avrebbe comunque l'effetto di accrescere la quantità di sostanza stupefacente presente in natura e la dizione "coltivazione" dovrebbe essere quindi intesa nel senso più ampio e senza eccezioni.

L'assimilazione tout court della coltivazione industriale o semi-industriale della coltivazione della marijuana alla coltivazione "domestica" effettuata dalla Suprema Corte è assai discutibile sul piano ermeneutico.

Infatti ogni espressione usata in un articolo di legge, soprattutto se di carattere non giuridico ma naturalistico, dovrebbe infatti essere interpretata alla luce dell'intera normativa di riferimento.

Ed allora è utile ricordare ciò cui si riferiscono gli artt. 26 e ss. dello stesso D.P.R. 309/90 che contengono la disciplina amministrativa che regola le procedure di rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la "coltivazione" ( e la produzione) lecita, ad esempio a fini di studio, di piante contenenti principi attivi di sostanze stupefacenti.

L'espressione "coltivazione" presente in tali articoli evoca chiaramente un'attività tecnico-agraria o imprenditoriale poichè si parla, ai fini dell'autorizzazione, di superficie di terreni, particelle catastali, locali destinati alla'ammasso e si prevede che la coltivazione e la raccolta possano essere controllate periodicamente dalla Guardia di Finanza e dal personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste anche in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato e alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Ciò può solo significare che la legge, quando parla di "coltivazione", ha per oggetto di riferimento un'attività in larga scala o quantomeno apprezzabile, destinata ex se all'utilizzo e alla circolazione presso terzi e non si riferisce invece a modesti quantitativi di piante messe a dimora in modo rudimentale in vasi e terrazzi.

Se tale significato dell'espressione vale per gli artt. 26 e ss. non può non valere anche per l'art 73 primo comma che determina le sanzioni penali mentre la crescita domestica di alcune piante in vasi esce dal concetto di "coltivazione" risolvendosi, in assenza di circostanze di segno opposto, in una forma di detenzione senza acquisto da parte dell'agente che si procura da sè ed anche ripetutamente la sostanza.

Del resto parlare in casi simili di accrescimento comunque della sostanza stupefacente presente in natura è abbastanza singolare su un piano di fatto solo se si rapportano gli artigianali tentativi in spazi e luoghi perlopiù non adatti alle effettive "piantagioni" che esistono in varie parti del mondo e forse anche in Italia, queste si tali da accrescere e moltiplicare sul piano naturalistico l'esistenza e la diffusione di una specie vegetale.

In sostanza "coltivare" non significa allestire vasi e vasetti ma governare un ciclo di preparazione del terreno, semina, sviluppo delle piante e raccolta del prodotto.

Senza forzare tuttavia il significato attribuito all'espressione "coltivazione" dalla recente sentenza della Suprema Corte, un risultato interpretativo non contrastante con la ratio e la funzione complessiva del D.P.R 309/90 può essere agevolmente raggiunto utilizzando il criterio della "offensività" di una condotta richiamato, fra le altre, dalla sentenza n. 360 del 24.7.1995 della Corte Costituzionale proprio in materia di coltivazione di piantine di stupefacenti.

Sotto tale profilo è irrilevante sul piano penale ogni condotta concretamente inidonea a ledere il bene protetto dalla norma, in questo caso il bene della salute di terzi.

Nel quadro delineato dal D.P.R 309/90 infatti il bene protetto sul piano penale, non considerando il piano amministrativo, è certamente quello di evitare che le sostanze stupefacenti siano cedute a terzi e fatte circolare accrescendone cosÏ la diffusione.

Bisogna quindi esaminare se la condotta di cui si è reso responsabile D., in base ai dati di fatto che emergono dagli atti, possa essere giudicata lesiva del bene che si intende proteggere o al contrario sia circoscrivibile all'interno di una detenzione ed uso personale sia pure con le modalità dell'auto-produzione comunque con una nulla o minima offensività del bene tutelato.

Nel caso in esame non vi sono elementi che indichino, quantomeno in modo significativo, una destinazione della marijuana a terzi.

Il numero di piantine era esiguo, il luogo ove si trovavano certo non indicativo di una attività di spaccio, non è nemmeno sicuro che le piantine (la Cannabis sativa puÚ giungere sino a tre metri di altezza, come conferma la relazione della Sezione Investigazioni Scientifiche Carabinieri citata), avessero completato il loro ciclo di maturazione.

Il principio attivo presente nelle infiorescenze raccolte dai Carabinieri era di non molto superiore ai limiti massimi indicati nelle Tabelle ministeriali previste dall'art. 73 comma I bis D.P.R. 309/90 e non è nemmeno certo che tutto il principio attivo contenuto nelle foglie e nelle infiorescenze fosse davvero recuperabile dall'imputato che disponeva certamente solo di tecniche rudimentali di "raccolta".

Inoltre dagli atti, oltre al sequestro delle piantine, non emerge alcun altro elemento indiziario che indirizzi verso una volontà da parte di D. di cedere a terzi la sostanza raccoglibile e non è nemmeno irrilevante il fatto che egli sia del tutto privo di precedenti specifici e disponga di una regolare occupazione.

In conclusione non vi è prova certa nè suscettibile di sviluppi che la condotta ascritta a D. sia contrassegnata da una concreta offensività penale.

Di conseguenza, in sintonia peraltro con altre pronunzie di questa sezione in casi analoghi deve essere emessa nei suoi confronti già in questa sede ex art. 425 comma III c.p.p. sentenza non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato. Fermo restando, ad evitare equivoci, che la condotta lui ascritta non è nè neutra nè lecita ma comunque sottoposta alle sanzioni amministrative, anche serie, di cui all'art .75 D.P.R. 309/90

P.Q.M.

Visto l'art.425 III comma c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di D. S. in ordine al reato lui ascritto perchÈ il fatto non costituisce reato

visto l'art 75 D.P.R. 309/90

dispone

la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti al Prefetto di Milano per l'applicazione delle sanzioni amministrative di sua competenza

ordina

la confisca e la distruzione di quanto ancora eventualmente in sequestro (motivazione depositata nel termine di 60 giorni indicato nel dispositivo)

Milano, 13 ottobre 2009

Il Giudice Guido Salvini