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Videochiamata tra difensore e detenuto se carcere troppo lontano (Cass. 23557/23)

30 maggio 2023, Cassazione penale

Le conversazioni telefoniche / videochiamate del detenuto con il difensore rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica, tenuto conto del fatto che i detenuti hanno diritto di conferire con il difensore: chiamate non possono essere vietate perchè il difensore potrebbe recarsi presso la casa circondariale di persona. 

 

Cassazione penale

sez. I, ud. 30 marzo 2023 (dep. 30 maggio 2023), n. 23557

Presidente Santalucia – Relatore Curami

Ritenuto in fatto

1. L'avv. V., nell'interesse di S.C.G. , ristretto presso la Casa Circondariale di ..., ricorre avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2022 dal GIP presso il Tribunale di Palermo con la quale veniva respinta l'istanza autorizzativa allo svolgimento di colloqui telefonici e/o videotelefonici con il medesimo difensore, motivata dalle “difficoltà di poter incontrare con regolarità il detenuto, ristretto ad ampia distanza rispetto al distretto di appartenenza -Ordine degli Avvocati di ...”.

1.1. Il ricorrente censura il provvedimento adottato dal GIP di Palermo, in quanto adottato senza previo parere del PM e privo di idonea motivazione tale da legittimare la limitazione ad un diritto fondamentale dei detenuti, in tal modo giungendo ad invertire l'onere giustificativo attribuendolo indebitamente al difensore stesso, così parificando il rapporto detenuto/difensore ad altre e diverse posizioni; lamenta quindi la violazione dell'effettività del diritto di difesa, tenuto conto dell'ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione (presso la Casa Circondariale di ...) e il luogo di svolgimento in ... dell'attività professionale del difensore.

2. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Dott. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Giova in primo luogo premettere che costituisce ormai principio di diritto consolidato che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex Cost., art. 111, comma 7, (Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013, Rv. 258823).

2. Le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all'art. 39 reg. pen..

Per costante giurisprudenza "la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell'istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo" (Sez. 1, Sentenza n. 40011 del 21/05/2013, Rv. 257405).

Correttamente il difensore ricorrente ha anche richiamato il fondamentale principio sancito dall'art. 18 Ord. Pen. secondo cui "i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'art. 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio della misura o della pena".

3. Tanto premesso, osserva la Corte che il giudice territoriale ha negato i richiesti colloqui telefonici del ricorrente con il difensore (giustificati dell'ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione (presso la Casa Circondariale di ...) e il luogo di svolgimento in ... dell'attività professionale del difensore (...), opponendo "l'assenza di ostacoli per i colloqui in presenza".

Di tutta evidenza la non pertinenza della evocata motivazione, che da un lato non tiene conto della giustificazione invero espressa in seno alla richiesta, dall'altro non appare rispettosa delle esigenze difensive del detenuto.

4. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al GIP del Tribunale di Palermo, alla luce dei rilievi di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo - Ufficio GIP.