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Cittadinanza discrezionale (Tar Lazio 5782/15)

21 aprile 2015, Tar Lazio

Il rilascio o il diniego di cittadinanza a chi risiede da oltre 10 anni sul territorio nazionale, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

L'intervenuta estinzione del reato non supera l'effetto ostativo alla concessione della cittadinanza italiana provocata dal precedente penale riportato dallo straniero specificando che la peculiarità della riabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato. Che, poi, la ricorrente abbia tenuto una buona condotta, è irrilevante in mancanza dell'emissione del provvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza.


T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21/04/2015, n. 5782

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2012, proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Giannatiempo ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Viale Carso, n. 23;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'interno n. K10/124778 del 4 gennaio 2012, notificato il 1 febbraio 2012, con il quale si respinge la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell' art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Esaminata la memoria prodotta da ultimo dall'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. K10/124778 del 4 gennaio 2012, notificatogli il 1 febbraio 2012, con il quale i competenti uffici del Ministero dell'interno hanno respinto l'istanza dallo stesso proposta al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91.

Egli contesta la legittimità del diniego in quanto fondato su un unico precedente penale di tenue portata ed impatto sociale senza alcuna puntuale motivazione sulla effettiva pericolosità del richiedente la cittadinanza e per tale ragione chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Nello specifico il ricorrente chiarisce di essere stato sottoposto a procedimento penale per l'ipotesi attenuata di ricettazione (comma secondo dell'art. 648 c.p. ) e di aver patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa, escludendosi che, per il ruolo marginale assunto nella vicenda, per come è dato di cogliere nella decisione del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2002.

Da qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

2. - L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.

Con memoria conclusiva la difesa erariale rappresentava che nel corso del procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento qui gravato lo straniero ha fatto pervenire agli uffici, tramite il proprio difensore, la declaratoria di estinzione del reato, sostenendo tuttavia che tale fatto nuovo non poteva impedire la reiezione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

3. - Ad avviso del Collegio, dalla lettura della documentazione versata in atti, le censure dedotte con il ricorso introduttivo non si prestano ad essere accolte.

Va premesso che, come è noto, le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni, e si trovi quindi nella condizione di cui all' art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91, sono non vincolate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 766 e 26 gennaio 2010 n. 282) ma a carattere discrezionale. L'Amministrazione, pertanto, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale; sicché non può ritenersi illegittimo, ai sensi dell' art. 9 della L. n. 91 del 1992, il provvedimento con il quale viene negata la cittadinanza italiana sulla base di considerazioni di carattere economico patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 1999 n. 1474).

In particolare, il rilascio o il diniego di cittadinanza, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

4. - Nel caso di specie, a fronte della presenza di un solo precedente penale, seppure esitato in modo meno grave rispetto alla contestazione iniziale, dal momento che la contestata associazione per delinquere in ragione del ruolo assunto nel sodalizio criminoso dallo straniero non ha impedito l'attribuzione della pena patteggiata per la più modesta forma di ricettazione di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. e nonostante la intervenuta declaratoria di estinzione del reato, la presenza del precedente penale ostativo al rilascio della cittadinanza permane, in quanto avrebbe potuto essere rimosso solo con la riabilitazione che non è intervenuta nella specie.

La Sezione, in argomento, rammenta come anche da ultimo la giurisprudenza (anche penale) si sia attestata con chiarezza nel senso che l'intervenuta estinzione del reato non supera l'effetto ostativo alla concessione della cittadinanza italiana provocata dal precedente penale riportato dallo straniero specificando che "la peculiarità della riabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato (cfr. Cass. pen. 31089/2009, con riguardo alla causa di estinzione di cui all'art. 445 c.p.c. , e Cass. pen. 35893/2012, con riguardo alla causa di cui all'art. 460 c.p.p. , comma 5). Che, poi, la ricorrente abbia tenuto una buona condotta, è irrilevante in mancanza dell'emissione del provvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza" (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2014 n. 20399).

Per quanto riguarda infine la contestata mancata trasmissione del preavviso di diniego, tale censura è superata "per tabulas" dalla produzione della difesa erariale, non contestata dalla parte ricorrente.

5. - In ragione delle suesposte osservazioni i motivi dedotti non possono considerarsi fondati e il ricorso va respinto.

Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. , per come richiamato espressamente, dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 29 gennaio 2015 e del 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
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