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Chi non firma acconsente? Elezione di domicilio e verbale non firmato (Cass. 26105/20)

16 settembre 2020, Cassazione penale

Deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata.

La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente per provare una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e ricorrente utile a dimostrare l’altrettanto effettiva conoscenza del processo da parte di quest’ultimo.

   
 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 16 settembre 2020, n. 26105

Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari

 Ritenuto in fatto

1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rigettava l’istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 14 aprile del 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 10 ottobre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2018.
Secondo la Corte di merito, il ricorrente non aveva provato di non avere avuto conoscenza del processo senza sua colpa, avendo egli eletto domicilio presso il difensore di ufficio, avv. EDF, nominatogli nel verbale di identificazione, da ciò derivando l’onere a suo carico di tenersi informato "sullo sviluppo del procedimento"; tale difensore, peraltro, aveva partecipato regolarmente al dibattimento di primo e secondo grado "senza sollevare alcuna eccezione in ordine ai profili attinenti alla notifica degli atti e alla impossibilità di comparire da parte dell’imputato", essendosi il processo celebrato in sua assenza.
2. Ricorre per cassazione l’interessato, deducendo:
1) violazione di legge e nullità della elezione di domicilio, dal momento che il verbale di identificazione nel quale essa era contenuta, non era stato firmato dal ricorrente;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la mera elezione di domicilio presso un difensore di ufficio valesse a provare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, tanto più che agli atti vi sarebbe prova dell’assenza di contatti tra l’imputato ed il suo difensore di ufficio, avendo quest’ultimo richiesto al Tribunale il pagamento della sua parcella dopo i tentativi non andati a buon fine di reperire l’imputato, provati dai documenti allegati al ricorso.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.

Considerato in diritto

Il ricorso merita accoglimento.

1.Non è fondato il primo motivo.
Dal primo verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, avv. EDF, risulta che il ricorrente si era rifiutato di firmare ma aveva accettato di ricevere copia dell’atto.

Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaid, Rv. 277827. Massime precedenti Conformi: N. 24940 del 2019 Rv. 276456, N. 33956 del 2017 Rv. 270733, N. 23870 del 2013 Rv. 256288, N. 13288 del 2006 Rv. 233984, N. 3815 del 2019 Rv. 274980).

2. È fondato il secondo motivo.

Come è stato puntualmente rilevato dal Procuratore generale, sulla questione posta dal ricorrente si ha, allo stato, una informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte nel procedimento n. 23507 del 2018 promosso da PG-Corte di Appello di Genova contro I.D.M. (informazione provvisoria n. 26 dell’udienza del 28.11.2019).

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che "la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato".

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sufficiente l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio a dimostrare la conoscenza del processo da parte del ricorrente, ricavandola anche dalla partecipazione del difensore ai gradi del giudizio di merito. Tuttavia, alla luce del principio di diritto di recente formulazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, non risultando, dalla sola partecipazione del difensore di ufficio al processo, che costui avesse effettivamente preso contatto con il ricorrente, risultando, al contrario, l’impossibilità del difensore di reperirlo per il pagamento della parcella.

Ne consegue che la Corte di merito dovrà valutare l’eventuale esistenza agli atti di ulteriori elementi dimostrativi di una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e ricorrente utile a dimostrare l’altrettanto effettiva conoscenza del processo da parte di quest’ultimo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.