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Casellario giudiziario viola il diritto a vita privata del condannato se ..(Corte EDU, Tonchev vs Bulgaria, 2024)

16 aprile 2024, Corte europea per i diritti dell'Uomo

La conservazione a tempo indeterminato dei dati informatici riguardanti una sanzione amministrativa sostitutiva costituisce ingerenza "non conforme alla legge" nel diritto alla vita privata del condannato.

Sebbene lo Stato abbia argomentato che la conservazione a tempo indeterminato dei dati sulle sanzioni amministrative sostitutive era necessaria per uno scopo fondamentale di applicazione della legge, cioè garantire l’effettiva attuazione del divieto legale che impedisce a un contravventore di beneficiare di tale rinuncia alla responsabilità penale più di una volta tale finalità per la Corte EDU non giustifica la conservazione a tempo indeterminato dei dati.

La constatazione della violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione ex art. 41  CEDU sufficiente a risarcire l’eventuale danno morale subito dal ricorrente. 

(traduzione automatica non ufficiale, origimnale in inglese https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233106)

 

Corte europea dei diritti

TERZA SEZIONE

CASO DI BORISLAV TONCHEV c. BULGARIA

(Ricorso n. 40519/15)

SENTENZA

Art. 8 - Vita privata - Conservazione continuativa di dati relativi alla sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente (un tipo di smaltimento non condannabile di un caso penale) - Normativa pertinente abbastanza vaga da causare confusione tra le autorità nazionali incaricate della sua interpretazione e applicazione e quindi non sufficientemente prevedibile - Discrepanze incluse nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati (principio della limitazione della conservazione) - Interferenza non “conforme alla legge”.

Preparato dalla Cancelleria. Non impegna la Corte.

STRASBURGO

16 aprile 2024

La presente sentenza diventerà definitiva nelle circostanze previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

INDICE

INTRODUZIONE

I FATTI

I. LA NOMINA DEL RICORRENTE A GUARDIA CARCERARIA

II. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTITUTIVA DEL RICORRENTE

III. IL LICENZIAMENTO DEL RICORRENTE E IL SUO RICORSO IN GIUDIZIO CONTRO DI ESSO

IV. IL PROCEDIMENTO RELATIVO AI DATI SULLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTITUTIVA DEL RICORRENTE

A. Richiesta di cancellazione della scheda di registrazione della sanzione

B. Reclamo alla Commissione per la protezione dei dati personali

1. Procedimento davanti alla Commissione

2. Procedimento di revisione giudiziale della decisione della Commissione

V. IL SUCCESSIVO IMPIEGO DEL RICHIEDENTE

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

I. SANZIONI AMMINISTRATIVE SOSTITUTIVE

II. CONSERVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

A. Regolamenti che disciplinano la materia

B. Autorità incaricate di conservare e divulgare i casellari giudiziari

C. Periodi di conservazione dei casellari giudiziari

1. Schede del casellario giudiziario

2. Schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive

3. Registri dei dati relativi ai precedenti penali di cittadini di Paesi terzi.

D. Modalità di divulgazione del casellario giudiziale

III. DISPOSIZIONI PERTINENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

A. Disposizioni vigenti tra il momento dell'adesione della Bulgaria all'UE (1° gennaio 2007) e l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio 2018 e il recepimento della Direttiva (UE) 2016/680 nell'ordinamento bulgaro nel marzo 2019

1. Ambito di applicazione

2. Principi relativi al trattamento dei dati personali

3. Rimedi in caso di presunto trattamento illecito dei dati.

B. Disposizioni così come sono state emanate dall'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio 2018 e dal recepimento della Direttiva (UE) 2016/680 nell'ordinamento bulgaro nel marzo 2019

1. Ambito di applicazione

2. Principi relativi al trattamento dei dati personali

(a) Trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del GDPR

(b) Trattamento dei dati del casellario giudiziario che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR

(c) Trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del LED

3. Rimedi in caso di presunto trattamento illecito dei dati.

MATERIALE PERTINENTE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

DATI STATISTICI RILEVANTI

LA LEGGE

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

A. Ambito della denuncia

B. Ammissibilità

1. Esaurimento delle vie di ricorso nazionali e rispetto del termine di sei mesi

(a) Le argomentazioni delle parti

(i) Esaurimento delle vie di ricorso interne

(ii) Rispetto del termine di sei mesi

(b) La valutazione della Corte

(i) L'effettiva divulgazione

(ii) La presunta conservazione in corso e il conseguente rischio di divulgazione.

2. Presunta perdita dello status di vittima

(a) Le argomentazioni delle parti

(b) La valutazione della Corte

3. Assenza di svantaggi significativi

(a) Argomentazioni delle parti

(b) La valutazione della Corte

(i) “svantaggio significativo

(ii) “Rispetto dei diritti umani”.

4. Conclusione sulla ricevibilità dei ricorsi

C. Merito

1. Esistenza di un'interferenza

2. Se tale interferenza è giustificata

(a) “In conformità con la legge”

(i) Le argomentazioni delle parti

(ii) La valutazione della Corte

(α) Principi generali

(β) Applicazione di tali principi

(b) “Necessario in una società democratica” per il raggiungimento di uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 8 § 2 della Convenzione

(i) Le argomentazioni delle parti

(ii) La valutazione della Corte

(c) Conclusione

II. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

A. Danno patrimoniale

1. La richiesta del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

2. La valutazione della Corte

B. Danno non patrimoniale

1. La richiesta del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

2. La valutazione della Corte

C. Costi e spese

1. La domanda del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

2. La valutazione della Corte

(a) Spese di avvocato

(b) Spese di traduzione

(c) Il pagamento delle spese

PARERE CONCORDE DEL GIUDICE PAVLI


Nel caso Borislav Tonchev c. Bulgaria,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in sezione composta da:

 Pere Pastor Vilanova, Presidente,
 Jolien Schukking,
 Yonko Grozev,
 Darian Pavli,
 Peeter Roosma,
 Ioannis Ktistakis,
 Oddný Mjöll Arnardóttir, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di sezione,

visti i seguenti atti:

il ricorso (n. 40519/15) contro la Repubblica di Bulgaria presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino bulgaro, il signor Borislav Kirilov Tonchev (“il ricorrente”), il 10 agosto 2015;

la decisione di notificare al Governo bulgaro (“il Governo”) il reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in merito alla conservazione e alla divulgazione effettiva e potenziale del casellario giudiziario del ricorrente, e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso; e

le osservazioni delle parti;

Avendo deliberato in privato il 19 marzo 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1.  La questione fondamentale nel presente caso è se la presunta conservazione a tempo indeterminato dei dati relativi a una sanzione amministrativa sostitutiva (un tipo di smaltimento non condannatorio di un caso penale) inflitta al ricorrente nel 2004 sia “conforme alla legge” ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, in particolare alla luce delle opinioni divergenti di varie autorità nazionali sul fatto che la normativa nazionale pertinente richieda tale conservazione a tempo indeterminato e se sia coerente con la legge sulla protezione dei dati.

I FATTI

2.  Il ricorrente è nato nel 1981 e vive a Lovech. È stato rappresentato dall'avvocato A. Kashamov, che esercita a Sofia.

3.  Il Governo era rappresentato dal suo agente, la sig.ra M. Ilcheva del Ministero della Giustizia.

    LA NOMINA DEL RICORRENTE A GUARDIA CARCERARIA

4.  Nel marzo 2004 il ricorrente ha presentato domanda per il posto di guardia carceraria. A sostegno della sua domanda, ha presentato un certificato di condanna (si vedano i paragrafi 46 (a) e 47 qui di seguito) rilasciato il 12 marzo 2004, e certificati rilasciati sempre nel marzo 2004 dalla locale procura distrettuale e dal servizio investigativo che attestavano che non aveva condanne o pene o sanzioni amministrative sostitutive.

5.  Nel giugno 2004 il ricorrente è stato nominato guardia carceraria, con effetto dal 1° luglio 2004.

    LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTITUTIVA DEL RICORRENTE

6.  Nel frattempo, nel maggio 2004 il ricorrente era stato sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. Nel settembre 2004 il Tribunale distrettuale di Pleven lo ha riconosciuto colpevole di aver guidato un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore all'1,2 per mille, in violazione dell'articolo 343b § 1 del Codice penale (reato formale doloso). Il tribunale ha rinunciato alla sua responsabilità penale, ma ha ritenuto che fosse responsabile dal punto di vista amministrativo e gli ha comminato una sanzione amministrativa sostitutiva - una multa di 500 lev bulgari (BGN) - ai sensi dell'articolo 78a dello stesso Codice (si veda il paragrafo 29). Tale sentenza è diventata definitiva il 20 ottobre 2004.

7.  Come previsto dalla normativa in materia (cfr. paragrafi 33-35), il 26 ottobre 2004 è stata redatta e conservata presso l'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale di Troyan una scheda di registrazione (бюлетин) per tale sanzione.

8.  L'11 gennaio 2005 il ricorrente ha pagato l'ammenda.

    IL LICENZIAMENTO DEL RICORRENTE E IL SUO RICORSO CONTRO DI ESSO

9.  Nel luglio 2012 il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per posti nella direzione incaricata di garantire la sicurezza del sistema giudiziario. Nell'agosto 2012 il ricorrente ha presentato domanda per uno di questi posti. A seguito di tale candidatura, il 14 agosto 2012 tale direzione ha chiesto e ottenuto dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Lovech un rapporto sul casellario giudiziario (si vedano i paragrafi 46 (b) e 48 di seguito) che menzionava la sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente (si veda il paragrafo 6 di cui sopra). Per redigere il rapporto, l'ufficio ha ottenuto i dati relativi a tale sanzione per via elettronica, dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Troyan, che teneva la scheda di registrazione della sanzione (cfr. paragrafo 7 supra). Il 23 agosto 2012 tale direzione ha nuovamente richiesto e ottenuto dall'ufficio di Lovech un rapporto del casellario giudiziario che menzionava anch'esso la pena, aggiungendo però che nel frattempo, il 20 agosto 2012, la scheda di registrazione della pena era stata distrutta (cfr. paragrafi 16-17). Sulla base dei dati relativi alla sua pena, nell'ottobre 2012 il ricorrente non è stato autorizzato a partecipare al concorso di nomina.

10.  Il rapporto del casellario giudiziario rilasciato il 14 agosto 2012 è stato inviato anche all'autorità che impiega il ricorrente, la Direzione principale per l'esecuzione delle pene. Alla luce dei dati sulla sua pena, nel novembre 2012 la Direzione principale ha anche richiesto all'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Troyan un rapporto sul casellario giudiziario del ricorrente. Il rapporto, che è stato reso disponibile il 28 novembre 2012, affermava che il ricorrente non aveva condanne e non menzionava la sua sanzione amministrativa sostitutiva. La Direzione generale ha invitato l'ufficio di Troyan a spiegare la discrepanza tra tale rapporto e il precedente rapporto dell'ufficio di Lovech (cfr. paragrafo 9). In una lettera del 10 gennaio 2013 il Tribunale distrettuale di Troyan ha spiegato che la discrepanza era dovuta alla distruzione della scheda di registrazione della pena del ricorrente il 19 novembre 2012 (si vedano i paragrafi 16-17 qui di seguito).

11.  Nel marzo 2013 la Direzione principale ha licenziato il ricorrente dal suo posto di guardia carceraria, sulla base del fatto che il rapporto del casellario giudiziario emesso dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Lovech e le informazioni del tribunale distrettuale di Troyan mostravano che aveva ricevuto una sanzione amministrativa sostitutiva e che la sua permanenza in tale posto era incompatibile con tale sanzione, in conformità con la legge statutaria (si veda il paragrafo 30 in fine qui di seguito).

12.  Il ricorrente ha chiesto il controllo giurisdizionale del suo licenziamento. Egli ha sostenuto, tra l'altro, che la Direzione principale aveva ottenuto i dati relativi alla sua sanzione in modo illegittimo. L'unico modo in cui un datore di lavoro poteva accedere ai dati del casellario giudiziario era attraverso un certificato di condanna; i rapporti del casellario giudiziario potevano essere utilizzati solo per scopi di applicazione della legge.

13.  Nel febbraio 2014 il Tribunale amministrativo della città di Sofia ha respinto il ricorso. Ha ritenuto, tra l'altro, che il fatto che i dati sulla pena del ricorrente fossero stati ottenuti tramite un rapporto del casellario giudiziario rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Lovech non potesse influire sulla legittimità del suo licenziamento (cfr. реш. № 1053 от 24.02.2014 г. по адм. д. № 9360/2013 г., АдмС-София-град).

14.  Il ricorrente ha presentato ricorso per motivi di diritto. Egli ha sostenuto, tra l'altro, che l'unico modo corretto di accertare l'esistenza della sua sanzione era stato quello di ottenere i dati dalla scheda di registrazione della sanzione e che, dopo la legittima distruzione di tale scheda a causa della scadenza del termine pertinente (cfr. paragrafi 17 e 38 infra), era inammissibile che tali dati fossero ottenuti con altri mezzi.

15.  L'11 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo supremo ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado. Ha ritenuto che, per legge, gli agenti penitenziari con sanzioni amministrative sostitutive dovessero essere licenziati (si veda il paragrafo 30 in fine qui di seguito). Ha poi affermato che la legge non richiedeva che i dati relativi a tali sanzioni fossero ottenuti dal datore di lavoro in un modo particolare. Le argomentazioni del ricorrente al riguardo erano quindi irrilevanti. Era sufficiente che esistesse un verbale del casellario giudiziale da cui risultasse che gli era stata inflitta una tale pena (реш. № 1532 от 11.02.2015 г. по адм. д. № 5112/2014 г., ВАС, V о.).

    PROCEDIMENTO RELATIVO AI DATI SULLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE
        Richiesta di cancellazione della scheda di registrazione della sanzione

16.  Apparentemente in reazione al rapporto sul casellario giudiziario emesso il 14 agosto 2012 dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale di Lovech sulla base dei dati ottenuti elettronicamente dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale di Troia (cfr. paragrafo 9 supra), il 16 agosto 2012 il ricorrente ha chiesto a quest'ultimo di distruggere la scheda del casellario della sua sanzione amministrativa sostitutiva, osservando che erano trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponeva tale sanzione (cfr. paragrafo 38 infra).

17.  Il 17 agosto 2012, il giorno successivo, il presidente del tribunale distrettuale di Troia ha incaricato una commissione composta da un giudice e tre funzionari del tribunale di distruggere tutte le schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive imposte da sentenze passate in giudicato da oltre cinque anni. Basandosi, tra l'altro, sul regolamento che disciplina il termine per la distruzione di tali schede (cfr. paragrafo 38 infra), il 20 agosto 2012 tale commissione ha destinato alla distruzione la scheda della sanzione del ricorrente. Tre mesi dopo, il 19 novembre 2012, la stessa commissione ha destinato alla distruzione tutte le schede il cui periodo di conservazione di cinque anni era scaduto. Il 5 dicembre 2012 l'Agenzia degli archivi di Stato ha approvato la loro distruzione, che a quanto pare è avvenuta poco dopo.

    Denuncia alla Commissione per la protezione dei dati personali
        Procedimento davanti alla Commissione

18.  Nel frattempo, nel novembre 2012 il ricorrente aveva presentato un reclamo alla Commissione per la protezione dei dati personali (cfr. paragrafo 58), sostenendo che il Ministero della Giustizia aveva trattato i suoi dati personali in modo illecito, poiché l'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale di Troia aveva conservato la scheda di registrazione della sua pena dopo l'ottobre 2009, nonostante la scadenza del periodo di cinque anni per la sua conservazione ai sensi del regolamento pertinente (cfr. paragrafo 38), e tali dati erano stati poi utilizzati per impedirgli di partecipare al concorso organizzato dal Ministero (cfr. paragrafo 9). Il ricorrente ha chiesto alla Commissione di impartire istruzioni affinché la violazione dei requisiti di protezione dei dati pertinenti cessi e di imporre sanzioni in relazione ad essa. La Commissione, di propria iniziativa, si è associata al Tribunale distrettuale di Troia come secondo convenuto.

19.  Nelle sue osservazioni scritte in risposta al reclamo del ricorrente, il Ministero della Giustizia ha sostenuto, tra l'altro, che, secondo una corretta interpretazione dei regolamenti applicabili, il termine di conservazione previsto da uno di tali regolamenti (cfr. paragrafo 38 infra) riguardava solo le schede di registrazione in sé, non i dati in esse contenuti.

20.  La Commissione ha ascoltato la denuncia il 4 giugno 2013. Il ricorrente non è comparso e non è stato rappresentato. Il Ministero della Giustizia era rappresentato da un consulente legale interno e da uno dei suoi responsabili del trattamento dei dati. In risposta a una domanda della Commissione su come il Ministero avesse potuto accertare che al ricorrente era stata comminata una sanzione amministrativa sostitutiva dopo la scadenza del termine di cinque anni per la conservazione della scheda di registrazione di tale sanzione, il responsabile del trattamento dei dati del Ministero ha risposto che i dati in realtà esistevano ancora, e il suo consulente ha affermato che il termine riguardava solo le schede stesse, non i dati in esse contenuti, che rimanevano nella banca dati pertinente e non erano soggetti a cancellazione dopo cinque anni; dovevano essere conservati a tempo indeterminato.

21.  Nel giugno 2013 la Commissione ha accolto all'unanimità il reclamo del ricorrente. Essa ha riscontrato che la conservazione dei dati relativi alla sua pena da parte dell'ufficio del casellario giudiziario del tribunale di Troia dopo la scadenza del periodo di cinque anni per la conservazione della scheda di registrazione di tale pena nell'ottobre 2009 (si veda il paragrafo 38 qui di seguito) ha violato l'articolo 2(2)(2) della legge sulla protezione dei dati personali del 2002 (si veda il paragrafo 56 (b) qui di seguito), che richiede che i dati personali siano raccolti per scopi specificati, chiaramente definiti e legittimi, e non siano trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali scopi. La conservazione dei dati in questione dopo la scadenza del relativo termine era priva di qualsiasi base giuridica. La divulgazione di tali dati all'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale di Lovech nell'agosto 2012 (cfr. paragrafo 9) era quindi anch'essa illegittima. La Commissione ha inflitto un'ammenda al Tribunale di Troia per queste due violazioni della legge (cfr. реш. № Ж-335/2012 от 26.06.2013 г., КЗЛД).

    Procedimento di controllo giurisdizionale della decisione della Commissione

22.  Il Tribunale distrettuale di Troia ha chiesto il riesame giudiziario della decisione della Commissione.

23.  A seguito della presentazione di tale ricorso giurisdizionale, nel luglio 2013 il ricorrente ha dichiarato di voler ritirare la sua denuncia alla Commissione. Ha dichiarato di non essere d'accordo con le conclusioni della Commissione contro il Tribunale distrettuale di Troyan e di non aver diretto la sua denuncia contro tale tribunale. Il ricorrente non è comparso e non è stato rappresentato all'udienza davanti al Tribunale amministrativo della città di Sofia.

24.  Nelle sue memorie scritte a sostegno del reclamo del Tribunale distrettuale di Troyan, il Ministero della Giustizia ha ribadito che il termine di conservazione delle schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive riguardava solo le schede stesse, non i dati in esse contenuti, che dovevano essere conservati a tempo indeterminato. Ciò era in linea con una lettura sistematica della normativa in materia - in particolare quella che regola gli indici alfabetici e gli archivi elettronici tenuti dai competenti uffici del casellario - e con l'intera logica del sistema del casellario giudiziario così come era stato impostato.

25.  Nel novembre 2013 il Tribunale amministrativo della città di Sofia ha dichiarato nulla la decisione della Commissione sulla base del fatto che la competenza della Commissione a pronunciarsi sul reclamo del ricorrente era venuta meno con effetto retroattivo quando questi aveva ritirato il reclamo dopo la pronuncia di tale decisione (cfr. реш. № 7373 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 7597/2013 г., АдмС-София-град).

26.  La Commissione ha presentato ricorso per motivi di diritto. Il ricorrente ha scelto di non partecipare nemmeno al procedimento di appello.

27.  Il 27 novembre 2014 la Corte amministrativa suprema ha confermato la sentenza del tribunale inferiore. Ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore nel comminare un'ammenda al Tribunale distrettuale di Troia, dal momento che la denuncia della ricorrente era diretta esclusivamente contro il Ministero della Giustizia. La Commissione aveva anche sbagliato a ritenere che il Tribunale distrettuale di Troia avesse trattato illegalmente i dati della ricorrente. Tale tribunale aveva agito per scopi leciti, in linea con i regolamenti pertinenti (si veda il paragrafo 32), e non aveva conservato i dati in violazione di un termine pertinente. È vero che, ai sensi della normativa applicabile, una scheda di registrazione per una sanzione amministrativa sostitutiva doveva essere distrutta cinque anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che imponeva tale sanzione (cfr. infra, paragrafo 38). Tuttavia, non vi era alcuna disposizione che prevedesse la cancellazione anche dei dati di tale scheda; in conformità a un'altra norma (cfr. paragrafo 39), tali dati dovevano essere conservati nell'indice alfabetico e nell'archivio elettronico tenuti dall'ufficio del casellario giudiziario competente (cfr. paragrafi 35-36). Ciò era pienamente in linea con l'articolo 78a § 1 (b) del Codice penale, in base al quale nessuno poteva beneficiare di un esonero dalla responsabilità penale più di una volta (si veda il paragrafo 29). Il Tribunale distrettuale di Troia non aveva quindi agito in violazione dell'articolo 2(2)(1) o (2)(1) della legge sulla protezione dei dati personali del 2002 (si veda il paragrafo 56 (a) e (b)). Tutti questi elementi costituivano un motivo per annullare la decisione della Commissione, non per dichiararla nulla, ma poiché gli effetti di questi due modi di risolvere il caso erano identici, non vi era motivo di interferire con la sentenza del tribunale di primo grado (cfr. реш. № 14179 от 27.11.2014 г. по адм. д. № 2069/2014 г., ВАС, V о.).

    IL SUCCESSIVO IMPIEGO DEL RICHIEDENTE

28.  Nell'agosto 2015 il ricorrente ha iniziato a lavorare per l'Agenzia nazionale delle entrate. Vi è rimasto impiegato, con diverse mansioni, fino al febbraio 2023, quando ha assunto un posto fisso come assistente giudiziario presso il Tribunale regionale di Lovech, dove a quanto pare lavora tuttora.

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

    SANZIONI AMMINISTRATIVE SOSTITUTIVE

29.  In alcune circostanze, l'articolo 78a §§ 1 e 4 del Codice penale prevede che i tribunali rinuncino alla responsabilità penale di un condannato e la sostituiscano con la responsabilità amministrativa e quindi con una sanzione amministrativa (per i dettagli, si veda Genov e Sarbinska c. Bulgaria, no. 52358/15, § 41, 30 novembre 2021). Ai sensi dell'articolo 78a § 1 (b), ciò può avvenire solo una volta, ma l'ex Corte di Cassazione e la Corte Suprema hanno ritenuto che ciò possa avvenire nuovamente se è trascorso più di un anno dall'esecuzione della precedente sanzione amministrativa sostitutiva o dalla scadenza del termine di prescrizione per la sua esecuzione (si veda пост. № 7 от 04.11.1985 г. по н. д. № 4/1985 г., ВС, Пл., т. 4, e тълк. реш. № 2 от 28.02.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г., ВКС, ОСНК, т. 7 и т. 8). L'ex Corte Suprema ha chiarito che le persone a cui è stata inflitta tale sanzione amministrativa sostitutiva non sono considerate penalmente condannate e che le disposizioni relative alla riabilitazione non le riguardano (cfr. пост. № 7 от 04.11.1985 г. по н. д. № 4/1985 г., ВС, Пл., т. 4).

30.  Fino alla metà del 2014, le persone a cui era stata inflitta tale sanzione non potevano essere assunte come funzionari del Ministero degli Affari Interni (sezione 179(1)(2) della legge sul Ministero degli Affari Interni del 2006, abrogata nel 2014, e il suo predecessore, la sezione 193(1)(2) della legge sul Ministero degli Affari Interni del 1997). Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di tale sanzione costituiva motivo di licenziamento per un dipendente pubblico di tale ministero (articolo 245(1)(7)(e) della legge del 2006). Ai sensi dell'articolo 19(2) della legge sull'esecuzione delle pene e sulla detenzione preventiva del 2009, i dipendenti della Direzione principale per l'esecuzione delle pene che sono direttamente responsabili di compiti esecutivi - come le guardie carcerarie - devono, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge, soddisfare i requisiti di nomina della legge del Ministero degli Affari interni. Fino alla metà del 2014, le persone a cui era stata inflitta tale pena non potevano quindi ricoprire tali incarichi.

31.  Le persone a cui è stata inflitta tale sanzione per un reato doloso non possono essere

(a) funzionari dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale (sezione 53(1)(4) della legge sull'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale del 2007);

(b) funzionari del National Security Service (articolo 39(3)(1) del National Security Service Act 2015);

(c) guardie forestali (articolo 198(2)(2) del Forests Act 2011), pattugliatori sciistici (regolamento 25(2)(2) del Regolamento 2015 per la sicurezza delle piste da sci);

(d) il capo o il vice capo dell'Agenzia di Stato per i servizi segreti (sezione 15(1)(4) della legge 2015 sull'Agenzia di Stato per i servizi segreti);

(e) capo o vice capo del Servizio di intelligence militare (sezione 26(1)(4) della legge 2015 sull'intelligence militare);

(f) capo o vice capo dell'Agenzia per le operazioni tecniche presso il Consiglio dei ministri (articolo 19c(4)(4) della legge sui mezzi di sorveglianza speciale del 1997);

(g) capo del Servizio nazionale di protezione (articolo 8(2)(4) della Legge sul Servizio nazionale di protezione del 2015);

(h) i membri della Commissione per la confisca dei proventi di reato (sezione 10(1)(1) del Forfeiture of Proceeds of Crime Act 2018);

(i) i membri della Commissione per la prevenzione della corruzione (sezione 10(1)(1) della Legge sulla prevenzione della corruzione del 2023);

(j) membri della Commissione elettorale centrale o di una commissione elettorale regionale o comunale (articolo 50, paragrafo 3 (1), articolo 65, paragrafo 3 e articolo 80, paragrafo 3 del Codice elettorale del 2014); o

(k) membri eletti del Consiglio superiore della magistratura (sezione 18, paragrafo 1, punto 8, della legge giudiziaria del 2007).

    CONSERVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO
        Regolamenti che disciplinano tali questioni

32.  Dal marzo 2008 la conservazione e la divulgazione dei dati relativi alle condanne e alle sanzioni amministrative sostitutive (si veda il precedente paragrafo 29) sono disciplinate dal Regolamento n. 8 del 2008 del Ministro della Giustizia. 8 del 2008 del Ministro della Giustizia (Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост). Tali regolamenti sono stati modificati sotto vari aspetti nel febbraio 2013, luglio 2014, ottobre 2015, febbraio 2018, luglio e dicembre 2020, dicembre 2021 e agosto 2022. Prima del marzo 2008 tali questioni erano disciplinate dal Regolamento n. 1 del 2000 del Ministro della Giustizia. 1 del 2000 del Ministro della Giustizia (e prima ancora dai Regolamenti no. 466 del 1975 e poi dal Regolamento n. 1 del 1986 del Ministro della Giustizia. 1 del 1986 del Ministro della Giustizia).

    Autorità incaricata di conservare e divulgare i casellari giudiziari

33.  Ai sensi del Regolamento n. 8 del 2008, esiste un ufficio del casellario giudiziario presso ogni tribunale distrettuale e un ufficio centrale del casellario giudiziario presso il Ministero della Giustizia (regolamenti 1-3; si veda anche la sezione 77(3) e (4) del Judiciary Act 2007). Ogni ufficio distrettuale conserva i casellari giudiziari e li rende disponibili, compresi quelli relativi alle persone nate nel rispettivo distretto giudiziario che sono state condannate o a cui è stata inflitta una sanzione amministrativa sostitutiva dai tribunali bulgari (regolamento 2, paragrafi 1 e 2, modificato nel dicembre 2021 per diventare regolamento 2, paragrafo 1, punti 1 e 2).

34.  Lo scambio di informazioni con le autorità straniere del casellario giudiziario è effettuato dall'Ufficio centrale del casellario giudiziario ed è disciplinato da norme speciali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni con altri Stati membri dell'Unione europea (cfr. nota 6). Oltre che nell'ambito di questo tipo di scambio, gli uffici del casellario giudiziario possono divulgare i precedenti penali di una persona solo in due modi: (a) rilasciando un certificato di condanna su richiesta dell'interessato o di un suo parente (dal settembre 2022 è anche possibile per alcune autorità ottenere tali certificati direttamente, in formato elettronico); oppure (b) rilasciando un rapporto sul casellario giudiziario su richiesta di un'autorità autorizzata a ottenerlo (cfr. paragrafo 46, lettere a) e b), qui di seguito).

    Periodi di conservazione del casellario giudiziario

35.  I casellari giudiziari sono conservati sotto forma di (a) schede di registrazione delle condanne (regolamenti 6-25) e (b) schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive (regolamenti 26-32). Fino alla fine del 2021 tali schede esistevano solo in forma cartacea, con un archivio elettronico dell'originale cartaceo (regolamenti 5(1), 8(2), 13(1) e 27(1), nella formulazione vigente fino alla fine del 2021). Dall'inizio del 2022 è necessario conservare le schede sia in formato elettronico che cartaceo, il quale consiste in una stampa del record elettronico (regolamenti 5(1), 8(2) e (3), 13(1) e 27(1)-(3), come formulati dall'inizio del 2022).

36.  Ogni ufficio del casellario giudiziario deve inoltre tenere un indice alfabetico e un registro in entrata di tutte le schede di registrazione ricevute; l'indice ha una versione sia cartacea che elettronica (Regolamenti 5(2), 13(1) e 28(1)). Il regolamento 28(1)(2), nella formulazione iniziale del 2008 (e fino alla fine del 2020), specificava che l'indice alfabetico delle schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive doveva contenere (a) la data e il numero della rispettiva sentenza, (b) la data in cui era diventata definitiva e (c) il nome del tribunale che l'aveva emessa.

    Cartellini di condanna

37.  Una scheda del casellario giudiziario deve essere distrutta cento anni dopo la nascita della persona che la riguarda (regolamento 24(1)).[1] L'assegnazione di una scheda per la distruzione deve essere registrata nell'indice alfabetico (cfr. paragrafo 36), senza cancellare i nomi delle persone interessate e i relativi dati dall'indice stesso (regolamento 24(2)). Ai sensi del regolamento 24(1), nella formulazione vigente fino alla fine del 2021, le schede dovevano essere microfilmate prima della loro distruzione. I regolamenti di modifica, emanati nel luglio 2020, non dicevano che fine avrebbero fatto tutti i microfilm esistenti. In una serie di sentenze emesse nel 2015-19 in casi riguardanti la registrazione della polizia, la Corte suprema amministrativa ha affermato, obiter, che la distruzione delle schede di registrazione delle condanne ai sensi del regolamento 24(1) non comportava la cancellazione dei dati in esse contenuti (cfr. реш. № 7769 от 26.06.2015 г. по адм. д. № 13082/2014 г., ВАС, V о.; реш. № 12582 от 24.11.2015 г. по адм. д. № 4683/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 12775 от 27.11.2015 г. по адм. д. № 15330/2014 г., ВАС, V о.; реш. № 5563 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 4687/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 7180 от 15.06.2016 г. по адм. д. № 7040/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 10799 от 17.10.2016 г. по адм. д. № 7455/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 13136 от 05.12.2016 г. по адм. д. № 10757/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 13606 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 10389/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 1562 от 07.02.2017 г. по адм. д. № 12908/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 15101 от 08.12.2017 г. по адм. д. № 6663/2016 г., ВАС, V о.; реш. № 15447 от 15.12.2017 г. по адм. д. № 4813/2017 г., ВАС, V о.; реш. № 4156 от 30.03.2018 г. по адм. д. № 4191/2016 г., ВАС, V о.; e опр. № 7233 от 15.05.2019 г. по адм. д. № 4329/2019 г., ВАС, V о.). In cinque di queste sentenze, emesse nel 2016-18 (реш. № 7180 от 15.06.2016 г. по адм. д. № 7040/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 1562 от 07.02.2017 г. по адм. д. № 12908/2015 г., ВАС, V о.; реш. № 15101 от 08.12.2017 г. по адм. д. № 6663/2016 г., ВАС, V о.; реш. № 15447 от 15.12.2017 г. по адм. д. № 4813/2017 г., ВАС, V о.; e реш. № 4156 от 30.03.2018 г. по адм. д. № 4191/2016 г., ВАС, V о.), il tribunale ha poi osservato che non poteva valutare se la legge bulgara fosse in linea con i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 (si vedano i paragrafi 61 e 73-74 di seguito), poiché tale direttiva non era ancora stata recepita e il termine per il suo recepimento non era ancora scaduto (si veda il paragrafo 62 di seguito).

    Schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive

38.  Ai sensi del regolamento 31(1), nella sua formulazione iniziale del 2008, una scheda di registrazione di una sanzione amministrativa sostitutiva doveva essere distrutta cinque anni dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna.[2] Una modifica entrata in vigore nel febbraio 2013 ha esteso tale periodo di cinque anni a quindici anni. A differenza di quanto avviene per le schede di condanna (si veda il precedente paragrafo 37), i regolamenti non prescrivono che le schede delle sanzioni amministrative sostitutive debbano essere microfilmate prima della loro distruzione.[3]

39.  Come per la distruzione delle schede di condanna, l'assegnazione di una scheda per la distruzione deve essere registrata nell'indice alfabetico (cfr. paragrafo 36 supra), senza cancellare i nomi delle persone interessate e i relativi dati dall'indice stesso (regolamento 28(3), inserito con effetto dal febbraio 2013).

40.  L'estensione del periodo di conservazione delle schede per le sanzioni amministrative sostitutive da cinque a quindici anni ha sollevato la questione della sorte delle schede che avrebbero dovuto essere distrutte a causa della scadenza del periodo di cinque anni prima dell'entrata in vigore della modifica che lo estende a quindici anni.

41.  Nel febbraio 2014 il comitato per gli affari legali del Consiglio giudiziario supremo ha deliberato che le carte il cui periodo di conservazione di cinque anni era già scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento nel febbraio 2013 dovevano essere distrutte, mentre quelle il cui periodo di conservazione di cinque anni non era ancora scaduto dovevano essere conservate per quindici anni dalla loro creazione.

42.  Si poneva quindi la questione di cosa ne sarebbe stato (a) degli archivi elettronici delle schede di registrazione da distruggere e (b) dei dati estratti da tali schede e inseriti negli indici alfabetici e nei registri in entrata tenuti dagli uffici del casellario giudiziario (si vedano i paragrafi 35-36). Il comitato per gli affari legali del Consiglio superiore della magistratura ha chiesto un parere sul punto alla Commissione per la protezione dei dati personali. In tale parere (Становище № П-2737 от 28.07.2014 г.), reso nel luglio 2014, la Commissione ha osservato che la posizione del Ministero della Giustizia era che la corretta interpretazione del regolamento 28, paragrafo 3 (cfr. paragrafo 39 supra) era che esso richiedeva che i dati estratti dalle schede dei casellari fossero conservati a tempo indeterminato (a differenza delle schede stesse), tra l'altro, al fine di verificare se le persone interessate dovessero essere interdette da determinati incarichi nel settore pubblico. Secondo la Commissione, tale conservazione a tempo indeterminato è in contrasto con i principi fondamentali della protezione dei dati stabiliti nell'articolo 2(2) della legge sulla protezione dei dati personali del 2002 (cfr. paragrafo 56), con l'adeguata protezione della vita privata degli interessati e con le norme internazionali in materia di protezione dei dati. Secondo la Commissione, la corretta interpretazione del regolamento 31(1) (cfr. paragrafo 38 supra) era che esso richiedeva che i dati estratti dalle schede di registrazione fossero cancellati insieme alle schede stesse; questa era la posizione consolidata della Commissione sul punto.

43.  Da parte sua, in quattro sentenze quasi identiche pronunciate nel 2014-16 (la prima delle quali è stata quella pronunciata nel caso del ricorrente - si veda il paragrafo 27 supra), la Corte Suprema Amministrativa ha affermato che anche quando il periodo di cinque anni per la conservazione delle schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive era scaduto, i dati elettronici da esse estratti non erano soggetti a cancellazione, poiché dovevano essere conservati negli indici alfabetici e negli archivi elettronici degli uffici del casellario giudiziario (si vedano i paragrafi 35-36 supra). Secondo la Corte, ciò era pienamente in linea con l'articolo 78a § 1 (b) del Codice penale (si veda il paragrafo 29 sopra), in base al quale nessuno può beneficiare di un esonero dalla responsabilità penale più di una volta (si veda реш. № 14179 от 27.11.2014 г. по адм. Д. № 2069/2014 г., ВАС, V о.; реш. № 4204 от 16.04.2015 г. по адм. Д. № 9350/2014 г., ВАС, V о.; реш. № 4355 от 13.04.2016 г. по адм. Д. № 3879/2015 г., ВАС, V о.; e реш. № 6695 от 06.06.2016 г. по адм. Д. № 5685/2015 г., ВАС, V о.).

    Dati relativi ai precedenti penali di cittadini di paesi terzi

44.  Il nuovo regolamento 50 sexies, aggiunto nel dicembre 2021 ed entrato in vigore nel settembre 2022, prevede la creazione di un record di dati nel Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN)[4] in relazione a qualsiasi persona che abbia subito una condanna penale o una sanzione amministrativa sostitutiva in Bulgaria e sia a) cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione europea (UE), (b) un cittadino di uno Stato membro dell'UE e di uno Stato non membro, o (c) un apolide o una persona la cui nazionalità è sconosciuta. Tali record di dati devono essere creati anche per le condanne precedenti all'inizio dell'inserimento dei dati nell'ECRIS-TCN (regolamento 50e(4)).

45.  Ai sensi del regolamento 50 septies, paragrafi 1 e 2, anch'esso aggiunto nel dicembre 2021 e in vigore dal settembre 2022, in combinato disposto con i regolamenti 24, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, tale record di dati deve essere cancellato quando il termine per la distruzione della rispettiva scheda di registrazione della condanna è scaduto (cento anni dopo la nascita dell'interessato - cfr. paragrafo 37 supra), o quando il termine per la distruzione della rispettiva scheda di registrazione di una sanzione amministrativa sostitutiva è scaduto (quindici anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che impone la sanzione - cfr. paragrafo 38 supra). [5]

    Modalità di divulgazione del casellario giudiziale

46.  Ai sensi dei regolamenti 4(1) e 33, l'ufficio del casellario giudiziario di un tribunale distrettuale può divulgare i precedenti penali di una persona in uno dei due modi seguenti[6].

(a) rilasciando un certificato di condanna (свидетелство за съдимост) a seguito di una richiesta della persona a cui si riferisce il casellario giudiziario o di alcuni parenti di tale persona (regolamento 33(2)-(4)). Dal settembre 2022 alcune autorità possono ottenere tali certificati direttamente, in forma elettronica (електронно свидетелство за съдимост), quando per legge devono verificare il casellario giudiziario di una persona (nuovo regolamento 35b, in vigore dal settembre 2022).

(b) rilasciando un rapporto sul casellario giudiziario (справка за съдимост). Tale rapporto può essere richiesto per scopi ufficiali solo dalle autorità autorizzate a farlo (regolamento 33(5)). Tali autorità sono

(i) i tribunali penali, gli uffici del pubblico ministero e le autorità investigative (regolamento 33(5)(1));

(ii) i vari servizi di sicurezza incaricati di esaminare le persone al fine di concedere loro il nulla osta per l'accesso alle informazioni classificate (regolamento 33(5)(2));

(iii) altre autorità o organismi statali autorizzati dalla legge a ottenere tali dati (regolamento 33(5)(3));

(iv) autorità giudiziarie straniere, se ciò è prescritto da un trattato o dal diritto dell'UE (regolamento 33(5)(4));

(v) le autorità centrali del casellario giudiziario di altri Stati membri dell'UE (regolamento 33(5)(5));

(vi) missioni diplomatiche o consolari straniere, per quanto riguarda i cittadini dei loro Stati (regolamento 33(5)(6));

(vii) (dopo una modifica dell'ottobre 2015) la Commissione elettorale centrale, per quanto riguarda i candidati al Parlamento bulgaro e al Parlamento europeo, i candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della Repubblica, i consiglieri comunali e i sindaci (regolamento 33, paragrafo 5, punto 7); e

(viii) le missioni diplomatiche o consolari straniere, per quanto riguarda i cittadini bulgari, se necessario per scopi ufficiali (regolamento 46(2)).

47.  Il certificato di condanna contiene solo i dati relativi alle condanne (regola 39, paragrafo 1). Inoltre, non deve menzionare le condanne per reati per i quali l'interessato è stato riabilitato (non è più considerato condannato) (regolamento 39(2)(2)), a meno che una legge non preveda espressamente che la riabilitazione non cancelli tutti gli effetti della condanna, ma in tal caso il certificato deve menzionare specificamente che l'interessato è stato riabilitato e indicare la data in cui è stato considerato riabilitato (regolamento 39(3)).

48.  Il rapporto del casellario giudiziario contiene dati sia sulle condanne che sulle sanzioni amministrative sostitutive (Regola 40(1)). Deve menzionare tutte le condanne, indipendentemente dalla riabilitazione (Regola 36(2)).

    DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
        Disposizioni vigenti tra il momento dell'adesione della Bulgaria all'UE (1° gennaio 2007) e l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio 2018 e il recepimento della Direttiva (UE) 2016/680 nell'ordinamento bulgaro nel marzo 2019.

49.  Come indicato nelle note esplicative del disegno di legge governativo che ha portato alla sua promulgazione (n. 102-01-7), la legge sulla protezione dei dati personali del 2002 (“legge del 2002”) è stata promulgata in previsione della ratifica da parte della Bulgaria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali (si veda il paragrafo 77 di seguito).

50.  La Bulgaria ha firmato la Convenzione nel 1998 e l'ha ratificata nel 2002, ed è entrata in vigore nei suoi confronti il 1° gennaio 2003. La traduzione della Convenzione in bulgaro è stata pubblicata nella Gazzetta di Stato bulgara il 21 marzo 2003 (ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., стр. 58-63). Di conseguenza, fa parte del diritto interno bulgaro e prevale su qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (articolo 5, paragrafo 4, della Costituzione del 1991).

    Ambito di applicazione

51.  Nel novembre 2006 l'articolo 1, paragrafo 3, della legge del 2002 è stato modificato per specificare che la legge si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati con mezzi automatizzati e a tutti i trattamenti non automatizzati di dati personali che fanno parte di un sistema di archiviazione o che sono destinati a far parte di un sistema di archiviazione.

52.  Nelle note esplicative del disegno di legge governativo (n. 602-01-83) che ha portato a tale emendamento si affermava che tutte le modifiche proposte erano necessarie per allineare pienamente[7] la legge del 2002 alla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge, in vista dell'imminente adesione della Bulgaria all'UE (avvenuta il 1° gennaio 2007). Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge, come modificato all'epoca, rifletteva quasi alla lettera il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ancora in vigore all'epoca.

53.  L'articolo 8 § 5 della Direttiva 95/46/CE disciplinava specificamente il trattamento dei dati relativi, tra l'altro, a “reati” e “condanne penali”.

54.  Con la stessa modifica del 2006, l'articolo 1, paragrafo 5, della legge del 2002 è stato modificato per stabilire che, a meno che non sia diversamente stabilito da una legislazione speciale, la legge si applica anche al trattamento dei dati personali ai fini, tra l'altro, di un procedimento penale. L'articolo 1(4) della Legge del 2002, nella formulazione precedente all'emendamento, escludeva il trattamento dei dati personali ai fini dei procedimenti penali dall'ambito di applicazione della Legge.

55.  Nell'ottobre 2011 l'articolo 1(5) della legge del 2002 è stato ulteriormente modificato (insieme a una serie di altre disposizioni della legge) per specificare che, se non diversamente previsto da una legge speciale, la legge si applica al trattamento dei dati personali ai fini, tra l'altro, a) della salvaguardia dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità, b) dei procedimenti penali e c) dell'esecuzione delle sanzioni penali. Il paragrafo 15 della legge di modifica specificava che le modifiche recepivano la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, all'epoca ancora in vigore.

    Principi relativi al trattamento dei dati personali

56.  Ai sensi dell'articolo 2(2) della legge del 2002, nella sua formulazione successiva a un emendamento del dicembre 2005, i dati personali dovevano essere, tra l'altro,

(a) trattati in modo lecito e corretto (sottosezione 2(2)(1));

(b) raccolti per finalità specifiche, chiaramente definite e lecite, e non trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali finalità (comma 2(2)(2)); e

(c) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle rispettive persone fisiche per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per cui sono stati trattati (comma 2(2)(6)).

57.  Le note esplicative del disegno di legge governativo (n. 502-01-28) che ha portato alle modifiche del dicembre 2005 affermavano che queste erano necessarie per allineare pienamente la legge del 2002 alla normativa europea sulla protezione dei dati, in vista dell'imminente adesione della Bulgaria all'UE. La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge rifletteva quasi alla lettera la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE (cfr. paragrafo 49).[8]

    Rimedi in caso di trattamento di dati presumibilmente illecito

58.  Mentre i procedimenti relativi ai dati sulla sanzione del ricorrente si svolgevano dinanzi alla Commissione per la protezione dei dati personali e poi ai tribunali amministrativi (si vedano i paragrafi 18-27 supra), e fino al marzo 2019, l'articolo 38, paragrafo 1, della legge del 2002 prevedeva che chiunque potesse presentare un reclamo a tale Commissione per una violazione dei propri diritti ai sensi della legge. I poteri della Commissione in tali procedimenti erano di (a) dare istruzioni al responsabile del trattamento dei dati, (b) fissare un termine per la correzione della violazione e (c) imporre una sanzione amministrativa (articolo 38(2), nella formulazione fino a marzo 2019). Nei casi riguardanti il trattamento di dati personali ai fini della difesa nazionale, della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o di procedimenti penali, i poteri della Commissione si limitavano a dichiarare la legittimità del trattamento (articolo 38, paragrafo 5, attualmente articolo 38, paragrafo 6). La Corte suprema amministrativa ha stabilito che in questi casi la Commissione non può prescrivere misure correttive e che il caso deve essere rinviato all'autorità competente affinché questa decida come procedere, sulla base delle conclusioni della Commissione (cfr. реш. № 13202 от 03.12.2008 г. по адм. д. № 10153/2008 г., ВАС, петчл. с-в). All'epoca dei fatti, l'articolo 38 della legge del 2002 prevedeva anche che la decisione della Commissione fosse passibile di revisione giudiziaria (articolo 38(6), attualmente articolo 38(7)).

59.  In alternativa, le persone lese potevano chiedere il riesame giudiziario delle decisioni o delle azioni del responsabile del trattamento, oltre al risarcimento dei danni (sezione 39(1) e (2), nella formulazione vigente fino a marzo 2019). Se l'interessato si fosse rivolto alla Commissione per la protezione dei dati personali, questa via di ricorso non avrebbe potuto essere utilizzata fino alla conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione (e di qualsiasi procedimento di revisione giudiziaria della sua decisione) (articolo 39, paragrafo 4, nella formulazione vigente fino a marzo 2019).

    Le disposizioni sono state modificate dall'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio 2018 e dal recepimento della direttiva (UE) 2016/680 nell'ordinamento bulgaro nel marzo 2019.

60.  Ai sensi dell'articolo 99 § 2 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il Regolamento generale sulla protezione dei dati - “il GDPR”), direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, il GDPR si applica dal 25 maggio 2018. Esso ha abrogato la direttiva 95/46/CE (si veda il paragrafo 52 in fine sopra) con effetto dalla stessa data (articolo 94 § 1 del GDPR).

61.  Il GDPR è stato adottato insieme a uno strumento giuridico dell'UE più specifico che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle autorità per finalità di contrasto - la Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Direttiva sulle attività di contrasto” - “LED”). Ai sensi dell'articolo 63 § 1 della LED, la direttiva doveva essere recepita entro il 6 maggio 2018 e, ai sensi dell'articolo 59 § 1, ha abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI con effetto dalla stessa data (si veda il paragrafo 55 in fine sopra).

62.  La Bulgaria ha recepito la LED, principalmente attraverso modifiche alla legge del 2002, entrate in vigore nel marzo 2019. Tali modifiche hanno anche allineato la legge del 2002 al GDPR.

    Ambito di applicazione

63.  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del GDPR, il regolamento non si applica al trattamento dei dati personali “da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica”. Come spiegato nel considerando 19 del GDPR, questo tipo di trattamento è invece disciplinato dal LED (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 22 giugno 2021 nella causa Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C-439/19, EU:C:2021:504, paragrafo 69). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della LED, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per tutte queste finalità rientra pertanto nell'ambito di applicazione della LED. “Autorità competente” è definita all'articolo 3 § 7 del LED, e la stessa definizione è applicata all'articolo 2 § 2 (d) del GDPR (ibid.).

64.  L'articolo 1 § 1 e l'articolo 2 § 1 del LED sono stati recepiti dall'articolo 1(2) della legge del 2002, modificata a partire da marzo 2019.

65.  Il considerando 19 in fine del GDPR e il considerando 11 del LED specificano che se un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o un tribunale tratta i dati personali per scopi diversi da quelli dell'applicazione della legge coperti dal LED, questo tipo di trattamento è disciplinato dal GDPR.

66.  Ad esempio, come chiarito dall'articolo 10 del GDPR (che ha sostituito l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE - cfr. paragrafo 53 supra e paragrafo 70 infra; cfr. anche la sentenza della CGUE del 24 settembre 2019 nella causa GC e altri (De-referenziazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, paragrafo 41), il regolamento si applica al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

    Principi relativi al trattamento dei dati personali

(a) Trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del GDPR

67.  Le modifiche alla legge del 2002 che recepiscono il LED e allineano la legge bulgara al GDPR (cfr. paragrafo 62) hanno abrogato l'articolo 2, paragrafo 2, della legge (cfr. paragrafo 56), poiché per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR, la legge ora disciplina solo le questioni non affrontate dal GDPR stesso (articolo 1, paragrafo 1, della legge, come modificato all'inizio del 2019).

68.  I principi relativi al trattamento dei dati personali in Bulgaria che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR sono quindi ora quelli stabiliti nell'articolo 5 §§ 1 e 2 del GDPR stesso. In conformità a tale disposizione, questi includono i requisiti che i dati personali siano

(a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato (“liceità, equità e trasparenza” - articolo 5, paragrafo 1, lettera a));

(b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità (“limitazione delle finalità” - articolo 5, paragrafo 1, lettera b)); e

(c) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (“limitazione della conservazione” - articolo 5, paragrafo 1, lettera e)).

69.  La CGUE ha chiarito che i principi enunciati in tale articolo si applicano anche al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (cfr. Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), citata al paragrafo 63 supra, paragrafi 96 e 104 in fine). Ha inoltre osservato che tali principi si applicano cumulativamente e che qualsiasi trattamento di questo tipo deve quindi essere conforme a tutti (cfr. sentenza della CGUE del 20 ottobre 2022 nella causa Digi, C-77/21, EU:C:2022:805, paragrafo 47).

(b) Trattamento dei dati del casellario giudiziario che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR

70.  L'articolo 10 del GDPR richiede, tra l'altro, che il “trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati ... sia effettuato solo sotto il controllo di un'autorità ufficiale o quando il trattamento è autorizzato dal diritto dell'UE o degli Stati membri che prevede adeguate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati”.

71.  La CGUE ha osservato che questa disposizione è volta a garantire una protezione rafforzata in relazione ai trattamenti che, a causa della particolare sensibilità dei dati in questione, che possono portare alla disapprovazione sociale e stigmatizzare l'interessato, possono costituire un'interferenza particolarmente grave con il diritto al rispetto della vita privata (cfr. Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), citata al paragrafo 63 supra, paragrafi 74-75).

72.  La CGUE ha inoltre chiarito che, sebbene tale disposizione si applichi solo ai dati relativi a “reati penali” e non a sanzioni amministrative, il significato autonomo di tale termine comprende anche le infrazioni al codice della strada, anche quando sono classificate come amministrative nel diritto nazionale dello Stato interessato (ibidem, paragrafi 77-93).

(c) Trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del LED

73.  Il trattamento dei dati personali per finalità che rientrano nell'ambito della LED è disciplinato dall'articolo 45, paragrafo 1, della legge del 2002, modificata all'inizio del 2019, che ha recepito l'articolo 4, paragrafo 1, della LED. Tale disposizione richiede che i dati personali siano, tra l'altro,

(a) trattati in modo lecito e secondo correttezza (articolo 45, paragrafo 1, punto 1) - si veda anche, su questo punto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del LED e il relativo considerando 26);

(b) raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, e non trattati in modo incompatibile con tali finalità (articolo 45, paragrafo 1, comma 2 - si veda anche, su questo punto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del LED e il relativo considerando 29); e

(c) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (articolo 45, paragrafo 1, punto 5 - si veda anche, su questo punto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del LED e il suo considerando 26 in fine, nonché la sentenza della CGUE del 30 gennaio 2024 nella causa Direktor na Glavna direktsia “Natsionalna politsia” pri MVR-Sofia, C-118/22, EU:C:2024:97, paragrafi 43, 45 e 60 in fine).

74.  L'articolo 46, paragrafo 1, della legge del 2002, come modificata all'inizio del 2019, che ha recepito l'articolo 5 della LED (cfr. anche il considerando 26 in fine della LED e Direktor na Glavna direktsia “Natsionalna politsia” pri MVR-Sofia, citato al paragrafo 73 (c) sopra, paragrafi 44, 68 e 70), prevede che quando i termini per la cancellazione dei dati personali o per un riesame periodico della necessità della loro conservazione non sono stati fissati dalla legge o da un regolamento, devono essere fissati dal titolare del trattamento. L'articolo 46, paragrafo 2, specifica inoltre che tale revisione periodica deve essere documentata e che la decisione di continuare a conservare i dati deve essere motivata.

    Rimedi in caso di trattamento dei dati presumibilmente illecito

75.  Nel marzo 2019, quando la legge del 2002 è stata allineata al GDPR e al LED, è stato mantenuto il precedente sistema di rimedi (cfr. paragrafi 58-59), tranne per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei tribunali e delle autorità giudiziarie e investigative a fini di applicazione della legge. L'unica modifica è stata l'armonizzazione dei poteri della Commissione per la protezione dei dati personali con l'articolo 58 § 2 (a)-(h) e (j) del GDPR (sezioni 38(3) e 82(1) della legge, nella formulazione da marzo 2019).

76.  Da marzo 2019 il rimedio amministrativo in relazione al trattamento dei dati da parte delle autorità a fini di applicazione della legge è un reclamo all'Ispettorato collegato al Consiglio giudiziario supremo (sezioni 38b(1) e 82(1), nella formulazione da marzo 2019). Il rimedio giudiziario rimane la richiesta di riesame giudiziario delle decisioni o delle azioni del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, eventualmente accompagnata da una richiesta di risarcimento danni (sezioni 39, paragrafi 1 e 2, e 82, paragrafo 1, nella formulazione da marzo 2019). Rimane il divieto di avviare procedimenti paralleli dinanzi alla Commissione per la protezione dei dati personali o all'Ispettorato (ed eventuali procedimenti di controllo giurisdizionale delle loro decisioni) e procedimenti di controllo giurisdizionale contro il titolare del trattamento (sezione 39, paragrafi 4 e 5, nella formulazione da marzo 2019).

MATERIALE PERTINENTE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

77.  Ai sensi dell'articolo 5 (e) della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (ETS n. 108; 1496 UNTS 65), i dati personali oggetto di trattamento automatizzato devono essere “conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conservati”.

DATI STATISTICI RILEVANTI

78.  Secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica,[9] nel 2022 sono state comminate a 3.273 persone sanzioni amministrative sostitutive ai sensi dell'articolo 78 bis del Codice penale (cfr. paragrafo 29).

79.  Secondo i dati pubblicati dal Ministero degli Affari Interni nel gennaio 2015,[10] nel dicembre 2014 circa 41.000 persone occupavano posti di funzionario presso tale Ministero.

LA LEGGE

    PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

80.  Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, la conservazione dei dati relativi alla sua sanzione amministrativa sostitutiva e la divulgazione effettiva e potenziale di tali dati. Tale disposizione recita, per quanto rilevante:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita ... privata ...

2.  L'esercizio di tale diritto non può essere oggetto di ingerenza da parte di una pubblica autorità, salvo che sia conforme alla legge e sia necessario, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o del benessere economico del Paese, per la prevenzione di disordini o reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

    Ambito della denuncia

81.  Il ricorrente si è rivolto alla Corte nell'agosto 2015 a seguito dell'effettiva divulgazione dei dati relativi alla sua sanzione amministrativa sostitutiva. Tuttavia, da una lettura approfondita del suo ricorso e delle sue osservazioni depositate nel giugno 2023, emerge che, pur essendo principalmente leso dall'effettiva divulgazione di tali dati nel 2012-13 (che aveva portato al suo licenziamento), era anche leso dalla (presunta) conservazione continuativa di tali dati, e che il suo reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione si riferisce a entrambe le doglianze. Tale (presunta) conservazione continuativa rientra quindi nell'ambito del caso che egli ha sottoposto alla Corte nell'esercizio del suo diritto di ricorso individuale (si confrontino, mutatis mutandis, S.M. c. Croazia [GC], n. 60561/14, § 225, 25 giugno 2020, e Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n. 15669/20, §§ 279-80, 26 settembre 2023, e contrastare, mutatis mutandis, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 128-30, 20 marzo 2018, e NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldova [GC], n. 28470/12, §§ 144-45, 5 aprile 2022).

    Ammissibilità
        Esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi

(a) Le osservazioni delle parti

(i) Esaurimento delle vie di ricorso interne

82.  Il Governo ha sostenuto che il procedimento di controllo giurisdizionale del licenziamento del ricorrente aveva riguardato il suo impiego e non era stato un rimedio per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi alla sua sanzione. I giudici aditi avevano chiaramente distinto tra la legittimità del licenziamento e qualsiasi questione relativa ai precedenti penali del ricorrente. Il rimedio per la conservazione dei dati in questione è stato invece il procedimento dinanzi alla Commissione per la protezione dei dati personali. Sebbene il caso fosse arrivato fino alla Corte suprema amministrativa, il ricorrente, per ragioni non chiare, aveva ritirato il suo reclamo alla Commissione, invalidando così retroattivamente la sua decisione, e successivamente non aveva preso parte al procedimento di revisione giudiziaria di tale decisione. In tal modo, il ricorrente non ha perseguito la sua doglianza fino in fondo attraverso gli appropriati canali legali nazionali, e quindi non ha esaurito le vie di ricorso interne.

83.  Il ricorrente ha sottolineato che, sebbene avesse ritirato il suo reclamo alla Commissione per la protezione dei dati personali, la Corte suprema amministrativa aveva esaminato il caso nel merito e aveva analizzato le argomentazioni che aveva presentato alla Commissione. Il ritiro della denuncia non poteva quindi essere considerato come un mancato esaurimento delle vie di ricorso nazionali. Tutto ciò era in ogni caso irrilevante, dal momento che tali procedimenti non erano stati un rimedio rispetto al suo reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione; il vero rimedio rispetto a tale reclamo era stato il procedimento di revisione giudiziaria del suo licenziamento.

(ii) Il rispetto del termine di sei mesi

84.  Il Governo ha sostenuto che la sentenza con cui la Corte suprema amministrativa aveva confermato il licenziamento del ricorrente con effetto definitivo non era stata la “decisione finale” rispetto al reclamo che egli aveva poi sollevato dinanzi alla Corte. Tale procedimento aveva riguardato l'impiego del ricorrente, non la conservazione dei dati relativi alla sua sanzione. Il rimedio per tale conservazione era stato il procedimento dinanzi alla Commissione per la protezione dei dati personali, che si era concluso più di sei mesi prima che il ricorrente si rivolgesse alla Corte.

85.  Il ricorrente ha sostenuto che l'oggetto del procedimento in cui aveva impugnato il suo licenziamento era inestricabilmente legato al reclamo che aveva poi sollevato dinanzi alla Corte. Tale licenziamento era derivato unicamente dalla conservazione e dalla divulgazione ingiustificata dei dati relativi alla sua sanzione. L'esito di tale procedimento è stato quindi importante per quanto riguarda l'entità del danno derivante dalla presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ed è stato necessario attendere tale esito per accertare l'entità della violazione prima di rivolgersi alla Corte. Inoltre, nel pronunciarsi sul licenziamento, la Corte suprema amministrativa aveva analizzato autonomamente la legittimità della conservazione dei dati relativi alla sanzione, senza rinviare alle sue precedenti conclusioni nel caso relativo alla conservazione stessa. Ne consegue che l'unico procedimento in grado di tutelare efficacemente i diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 era stato quello in cui egli aveva impugnato il suo licenziamento e che la “decisione finale” era stata quella emessa dalla Corte suprema amministrativa in quel caso.

(b) La valutazione della Corte

86.  Nei fatti di questo caso, le questioni dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e del rispetto del termine di sei mesi (applicabile prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 15 alla Convenzione, il 1° agosto 2021, che lo ha ridotto a quattro mesi) sono indissolubilmente legate e devono essere esaminate insieme.

87.  In effetti, questi due requisiti sono in generale strettamente interconnessi (si veda, tra le altre autorità, Jeronovičs c. Lettonia [GC], no. 44898/10, § 75, 5 luglio 2016). Non solo sono presenti nella stessa disposizione, ma sono enunciati in un'unica frase la cui costruzione grammaticale implica tale correlazione (si veda, tra le altre autorità, Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], no. 56080/13, § 130, 19 dicembre 2017; Savickis e altri c. Lettonia [GC], no. 49270/11, § 131, 9 giugno 2022; e Ucraina e Paesi Bassi c. Russia (dec.) [GC], nn. 8019/16 e altri 2, § 776, 30 novembre 2022). Di conseguenza, il termine ai sensi dell'articolo 35 § 1 inizia normalmente a decorrere dalla “decisione finale” risultante dall'esaurimento dei rimedi in grado di risolvere adeguatamente ed efficacemente la questione lamentata (si vedano, tra le altre autorità, Nikolova e Velichkova c. Bulgaria (dec.), n. 7888/03, 13 marzo 2007; Dzhabarov e altri c. Bulgaria, nn. 6095/11 e altri 2, § 57, 31 marzo 2016; D.H. e altri c. Macedonia del Nord, n. 44033/17, § 28, 18 luglio 2023; e Dragan Petrović c. Serbia, n. 75229/10, § 50, 14 aprile 2020).

88.  Nel caso di specie, il rispetto di questi due criteri di ammissibilità deve essere valutato separatamente per quanto riguarda (a) l'effettiva divulgazione nel 2012-13 dei dati sulla sanzione del ricorrente all'autorità che lo stava impiegando (si vedano i paragrafi 9-11 supra), e (b) la (presunta) conservazione in corso di tali dati e il conseguente rischio di divulgazione degli stessi (si vedano D.S. v. the United Kingdom, no. 70988/12, §§ 22-23, 30 marzo 2021, e M.C. v. the United Kingdom, no. 51220/13, § 36-38, 30 marzo 2021, e, mutatis mutandis, L.B. v. Hungary [GC], no. 36345/16, § 58, 9 marzo 2023). Il primo caso consisteva in atti una tantum, mentre il secondo è una situazione continuativa (cfr. Hilton c. Regno Unito, n. 12015/86, decisione della Commissione del 6 luglio 1988, Decisions and Reports (DR) 57, p. 108, a p. 114, e M.M. c. Regno Unito, n. 24029/07, §§ 160 e 172, 13 novembre 2012). Dall'esame del modulo di ricorso emerge che il ricorrente si è lamentato non solo dell'effettiva divulgazione, ma anche della continua conservazione di tali dati (cfr. paragrafo 81 supra, e contrasto Aramov c. Bulgaria (dec.), n. 28649/03, 12 giugno 2012).

(i) La divulgazione effettiva

89.  Il procedimento con cui il ricorrente ha impugnato il suo licenziamento (si vedano i paragrafi 12-15 supra) non era un rimedio rispetto alla conservazione e alla divulgazione dei dati che hanno portato a tale licenziamento, e non può essere preso in considerazione nel valutare l'esaurimento o il rispetto del termine di sei mesi rispetto al reclamo del ricorrente su tale conservazione e divulgazione dei dati (si veda, mutatis mutandis, M.C. c. Regno Unito, sopra citato, § 37). È vero che in tali procedimenti il ricorrente ha avanzato argomenti sulla legittimità della conservazione dei dati e che i tribunali hanno affrontato tali argomenti. Resta comunque il fatto che i procedimenti non contestavano la conservazione o la divulgazione dei dati in quanto tali, e non potevano portare ad alcun rimedio relativo ai dati stessi; lo scopo dei procedimenti era unicamente quello di proteggere il posto di lavoro del ricorrente. Non si trattava quindi di un rimedio rispetto al reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione che il ricorrente ha poi sollevato davanti alla Corte (cfr. Leander c. Svezia, n. 9248/81, decisione della Commissione del 10 ottobre 1983, DR 34, p. 78, a p. 85 in fine, e M.M. c. Regno Unito, citato sopra, § 161). Un rimedio relativo ai dati conservati è normalmente efficace solo se può portare alla loro cancellazione o rettifica (cfr. Kamburov c. Bulgaria (dec.), n. 14336/05, § 56, 6 giugno 2006) o almeno, in alcune circostanze, a una situazione in cui tali dati non possono essere divulgati (cfr. M.M. c. Regno Unito, sopra citata, § 159, e A.S. c. Regno Unito (dec.), n. 22189/10, 11 marzo 2014).

90.  Per contro, il procedimento derivante dal reclamo del ricorrente alla Commissione per la protezione dei dati personali (si vedano i paragrafi 18-27 supra) può essere visto come un rimedio che potrebbe risolvere la sua doglianza in relazione alla divulgazione dei dati. In tale procedimento, la Commissione potrebbe impartire istruzioni al responsabile del trattamento, fissare un termine per porre rimedio alla violazione e imporre una sanzione amministrativa (cfr. paragrafo 58 supra). Nel procedimento intentato dal ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la conservazione dei dati dopo l'ottobre 2009 e la loro conseguente divulgazione fossero state illegittime e ha inflitto un'ammenda al Tribunale distrettuale di Troia per queste due violazioni dei requisiti pertinenti in materia di protezione dei dati (cfr. paragrafo 21 supra).

91.  La questione è se il ricorrente abbia debitamente esaurito tale ricorso. Non si può trascurare il fatto che, dopo che la Commissione aveva emesso la sua decisione in merito al suo reclamo e l'autorità convenuta (il Tribunale distrettuale di Troyan) aveva chiesto il controllo giurisdizionale di tale decisione, il ricorrente - che era parte in tale procedimento di controllo giurisdizionale (cfr. paragrafo 23 supra) - ha ritirato il suo reclamo alla Commissione, inducendo così il Tribunale amministrativo della città di Sofia a dichiarare nulla la decisione della Commissione sulla base del fatto che il ritiro del reclamo aveva privato retroattivamente la Commissione della sua competenza a pronunciarsi al riguardo (cfr. paragrafi 22-25 supra). Tuttavia, quando il caso è stato sottoposto alla Corte Suprema Amministrativa a seguito di un ricorso della Commissione stessa (il ricorrente ha scelto di non partecipare a tale procedimento), tale corte ha continuato ad analizzare il merito del caso e a ritenere che i dati in questione non fossero stati trattati illegalmente, poiché la versione elettronica dei dati doveva essere conservata a tempo indeterminato (cfr. paragrafi 26-27). In effetti, il tribunale ha mantenuto questa posizione in tutte le sue successive sentenze che hanno trattato il punto (cfr. paragrafo 43 supra). Nulla fa pensare che la Corte suprema amministrativa si sarebbe pronunciata diversamente se il ricorrente avesse partecipato al procedimento dinanzi ad essa.

92.  In tali circostanze, il ricorso non può essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne non può essere imputato a un ricorrente se, nonostante non abbia portato il caso davanti al tribunale nazionale competente in linea con i requisiti procedurali pertinenti, tale tribunale ha esaminato il merito del suo reclamo (si vedano, tra le altre autorità, Öztürk c. Turchia [GC], n. 22479/93, §§ 45-46, CEDU 1999-VI; Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 143, CEDU 2010; e Savickis e altri, sopra citati, §§ 140 e 152).

93.  Tuttavia, l'altra conseguenza dell'analisi di cui sopra è che la “decisione finale” rispetto al reclamo del ricorrente relativo all'effettiva divulgazione dei dati sulla sua pena è stata la sentenza emessa dalla Corte amministrativa suprema il 27 novembre 2014. Poiché il ricorrente ha presentato il ricorso alla Corte il 10 agosto 2015, più di otto mesi dopo tale sentenza, il reclamo deve essere respinto per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.

(ii) Asserita conservazione continuativa e conseguente rischio di divulgazione

94.  Sebbene il ricorrente non abbia indirizzato il suo reclamo alla Commissione per la protezione dei dati personali contro il Tribunale distrettuale di Troia, dove era stata conservata la scheda di registrazione della sua sanzione amministrativa sostitutiva, si può ammettere che tale reclamo riguardava anche la conservazione continua dei dati relativi a tale sanzione (si veda il paragrafo 18 supra). È anche vero che egli ha poi ritirato retroattivamente tale reclamo e non ha preso parte al procedimento di controllo giurisdizionale in cui la decisione della Commissione è stata contestata dal Tribunale distrettuale di Troia (cfr. paragrafi 22-27 supra). Non ha neppure tentato il rimedio alternativo - chiedendo il controllo giurisdizionale delle azioni del responsabile del trattamento ed eventualmente il risarcimento dei danni (cfr. paragrafo 59 supra). Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte Suprema Amministrativa, nel procedimento contro la decisione della Commissione, secondo cui il trattamento dei dati relativi alla sanzione del ricorrente era legittimo - posizione che tale corte ha pienamente mantenuto in tutte le sue successive sentenze sul punto (cfr. paragrafi 27 e 43 supra) - sarebbe stato inutile per il ricorrente perseguire il primo di tali rimedi fino alla conclusione o tentare il secondo. Ne consegue che, nella misura in cui il suo reclamo riguarda l'asserita conservazione dei dati relativi alla sua pena, non può essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. I ricorrenti non sono tenuti a perseguire rimedi che non offrono una ragionevole prospettiva di successo (si veda, come autorità recente, Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Svizzera [GC], n. 21881/20, §§ 139 e 141, 27 novembre 2023). Una linea coerente di sentenze avverse da parte della più alta corte su una questione di diritto è normalmente una prova dell'assenza di tale prospettiva (si veda Posevini c. Bulgaria, n. 63638/14, § 54 in fine, 19 gennaio 2017, con ulteriori riferimenti, e si contrasti, mutatis mutandis, Dimcho Dimov c. Bulgaria (n. 2), n. 77248/12, § 75, 29 giugno 2017).

95.  Per quanto riguarda il rispetto del termine di sei mesi, la continua conservazione dei dati sulla pena del ricorrente equivale a una situazione continuativa, come osservato al paragrafo 88 supra. Lo stesso vale per il conseguente rischio di divulgazione di tali dati. Tale situazione sarebbe ancora presente quando il ricorrente ha presentato il suo ricorso alla Corte il 10 agosto 2015, e in effetti persisterebbe tuttora. Questa parte del reclamo non può quindi essere respinta per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione (cfr. Hilton, cit., p. 114).

    Presunta perdita dello status di vittima

(a) Le argomentazioni delle parti

96.  Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non era più una vittima, per due motivi. In primo luogo, il rapporto del casellario giudiziario su di lui emesso dal Tribunale distrettuale di Troyan nel novembre 2022 su richiesta del Governo non conteneva alcuna annotazione. In secondo luogo, egli era riuscito a ottenere un impiego nel settore pubblico quasi immediatamente dopo che il suo licenziamento dal posto di guardia carceraria era stato confermato con effetto definitivo (si veda il paragrafo 28). Tale licenziamento non aveva quindi danneggiato la sua carriera.

97.  Per quanto riguarda il primo punto del Governo, il ricorrente ha chiesto se i dati relativi alla sua sanzione fossero stati effettivamente cancellati del tutto, in considerazione dell'affermazione del Governo, contenuta in altre osservazioni, secondo cui tali dati sarebbero stati conservati a tempo indeterminato - una posizione che trovava un certo sostegno nelle norme nazionali sul punto. La rimozione dei dati da un luogo non significa che siano stati completamente cancellati. Per quanto riguarda il secondo punto del Governo, il ricorrente ha osservato che dopo il suo licenziamento aveva percepito un'indennità di disoccupazione inferiore al suo stipendio per nove mesi, ed era poi rimasto disoccupato e senza reddito per altri quattordici mesi. Lo stipendio per il lavoro iniziato nell'agosto 2015 (cfr. paragrafo 28) era inferiore a quello che avrebbe percepito come guardia carceraria. Inoltre, se non fosse stato licenziato da quel posto di lavoro per motivi di incompatibilità, ma per altri motivi, avrebbe ricevuto anche l'indennità di licenziamento.

(b) La valutazione della Corte

98.  La Corte non si preoccupa di stabilire se il ricorrente possa ancora affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione in relazione al suo licenziamento dal lavoro: egli non ha presentato un reclamo per tale licenziamento in quanto tale. L'ambito del caso sottoposto alla Corte nell'esercizio del diritto di ricorso individuale è determinato dal reclamo del ricorrente (si veda Radomilja e altri, sopra citato, § 126). Ne consegue che la Corte non è competente ad occuparsi del licenziamento del ricorrente e, di conseguenza, ad esaminare se egli possa ancora affermare di essere una vittima rispetto a questo (si vedano, mutatis mutandis, Handzhiyski c. Bulgaria, n. 10783/14, § 31 in fine, 6 aprile 2021, e Paketova e altri c. Bulgaria, nn. 17808/19 e 36972/19, § 125 in fine, 4 ottobre 2022).

99.  La Corte non si preoccupa nemmeno di stabilire se il ricorrente possa ancora affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione in relazione all'effettiva divulgazione nel 2012-13 dei dati sulla sua sanzione all'autorità che lo impiegava. È già stato stabilito che il suo reclamo rispetto a tale effettiva divulgazione è irricevibile perché è stato sollevato dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda il paragrafo 93 supra e si confronti, mutatis mutandis, Benedik c. Slovenia, n. 62357/14, § 77, 24 aprile 2018).

100.  Ne consegue che l'unica questione in relazione alla quale si deve accertare se il ricorrente possa ancora affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione è la continua conservazione e la potenziale divulgazione dei dati relativi alla sua sanzione amministrativa sostitutiva.

101.  Nessuna delle due circostanze invocate dal Governo può privare il ricorrente della sua condizione di vittima rispetto a tale questione.

102.  Sebbene la scheda di registrazione della pena del ricorrente sia stata distrutta nel 2012 (si veda il paragrafo 17 supra), è lecito chiedersi se, come da lui sostenuto, la versione elettronica dei dati di tale scheda sia ancora conservata. Pur avendo presentato una copia di un rapporto del casellario giudiziario emesso nel novembre 2022 che non rifletteva tali dati (si veda il paragrafo 96 supra), il Governo non ha confermato espressamente che i dati stessi fossero stati cancellati (si confrontino, mutatis mutandis, le circostanze in Uçkan c. Türkiye [Comitato], n. 67657/17, § 19, 18 aprile 2023). Inoltre, l'affermazione del ricorrente è confermata dall'insistenza del Governo in altre parti delle sue osservazioni, secondo cui, in base a una corretta interpretazione della normativa in materia, tali dati non sono soggetti a cancellazione (si veda il successivo paragrafo 128). Tale posizione corrisponde pienamente a quella costantemente espressa a livello nazionale dal Ministero della Giustizia, che ha redatto tali regolamenti, e dalla Corte Suprema Amministrativa, secondo cui i dati elettronici relativi alle sanzioni amministrative sostitutive devono essere conservati a tempo indeterminato (cfr. paragrafi 19, 27 e 42-43). In effetti, nelle sue dichiarazioni orali dinanzi alla Commissione per la protezione dei dati personali nel giugno 2013, dopo la distruzione della scheda di registrazione, il Ministero ha confermato che i dati esistevano ancora (cfr. paragrafo 20 supra). Si può quindi ammettere che tali dati siano ancora conservati in qualche forma nel sistema di casellario giudiziario bulgaro. Ne consegue che il ricorrente può affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa di tale conservazione continua (si veda, mutatis mutandis, Catt v. the United Kingdom, no. 43514/15, § 76, 24 gennaio 2019). Finché tali dati sono conservati e rimangono suscettibili di essere divulgati, egli rimane vittima di qualsiasi potenziale violazione di tale articolo che ne derivi (si veda M.M. c. Regno Unito, sopra citata, § 159).

103.  L'effetto che la divulgazione di tali dati potrebbe avere sulle prospettive di lavoro del ricorrente è irrilevante a tale riguardo. È pacifico che la semplice memorizzazione da parte di un'autorità pubblica di dati relativi alla vita privata di una persona equivale a un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano poi utilizzati o meno (cfr. Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, § 69, CEDU 2000-II; S. and Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, §§ 67 e 121, CEDU 2008; Gardel c. Francia, n. 16428/05, § 58, CEDU 2009; Khelili, sopra citata, § 55; Aycaguer c. Francia, n. 8806/12, § 33, 22 giugno 2017; e Trajkovski e Chipovski c. Macedonia del Nord, nn. 53205/13 e 63320/13, § 51, 13 febbraio 2020).

104.  Più in generale, l'esistenza o l'assenza di pregiudizio non ha alcuna rilevanza sulla questione se qualcuno possa affermare di essere una vittima ai sensi dell'articolo 34 (ex articolo 25) della Convenzione; è rilevante solo nel contesto dell'articolo 41 (ex articolo 50) della Convenzione (si vedano, tra le altre autorità, Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 27 in fine, Serie A no. 31; Lüdi c. Svizzera, 15 giugno 1992, § 34, Serie A n. 238; e Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, § 55, 26 luglio 2007 ) e anche, dal giugno 2010, per valutare se un ricorrente abbia subito uno svantaggio significativo ai sensi dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione, che è stato inserito dall'articolo 12 del Protocollo n. 14.

105.  Ne consegue che il ricorrente può ancora affermare di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione e che l'obiezione del Governo al riguardo deve essere respinta.

    Assenza di svantaggio significativo

(a) Le argomentazioni delle parti

106.  Il Governo ha sostenuto che, nonostante la sua percezione soggettiva di come la presunta violazione lo avesse colpito, il ricorrente non aveva subito uno svantaggio significativo. Hanno nuovamente sottolineato che in seguito era riuscito a trovare un impiego nel settore pubblico e hanno evidenziato il suo disinteresse per il procedimento relativo alla conservazione dei dati sulla sua sanzione.

107.  Il ricorrente ha fatto riferimento alle sue dichiarazioni in relazione al suo status di vittima (si veda il paragrafo 97 supra).

(b) La valutazione della Corte

108.  Il criterio dell'assenza di svantaggio significativo si basa sull'idea che una violazione di un diritto della Convenzione, per quanto reale da un punto di vista puramente giuridico, dovrebbe raggiungere un livello minimo di gravità per giustificare l'esame da parte della Corte. La valutazione di questo minimo è relativa e dipende da tutte le circostanze del caso, e la gravità di una violazione dovrebbe essere valutata tenendo conto sia delle percezioni soggettive del richiedente sia della posta in gioco oggettiva. Tuttavia, anche se si constata che il richiedente non ha subito uno svantaggio significativo a causa del fatto denunciato, il reclamo non può comunque essere dichiarato irricevibile per questo motivo se il rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, richiede un esame nel merito (si veda, come autorità recente, X e altri c. Irlanda, nn. 23851/20 e 24360/20, § 63, 22 giugno 2023).

(i) “svantaggio significativo”

109.  La Corte non si preoccupa di stabilire se il ricorrente abbia subito uno svantaggio significativo a causa dell'effettiva divulgazione, nel 2012-2013, dei dati relativi alla sua sanzione all'autorità che lo assumeva, atto che ha portato al suo licenziamento. Essa ha già constatato che il suo reclamo relativo a tale effettiva divulgazione è irricevibile in quanto è stato sollevato dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda il paragrafo 93 supra).

110.  Ne consegue che le uniche questioni in relazione alle quali la Corte deve accertare se il ricorrente abbia subito uno svantaggio significativo sono (a) l'asserita conservazione continuativa di dati sulla sua pena e (b) la potenziale divulgazione di tali dati.

111.  Non vi è alcuna prova che la continua conservazione di tali dati abbia di per sé causato o stia causando al ricorrente un reale pregiudizio. In questo tipo di casi, un reclamo sulla conservazione in realtà non deriva dalla conservazione stessa, ma dal fatto che se i dati sono conservati, la divulgazione di tali dati può seguire (si veda M.M. c. Regno Unito, sopra citata, § 159).

112.  Per quanto riguarda la potenziale divulgazione di tali dati, un esame della normativa nazionale pertinente rende evidente che l'unico modo legittimo in cui tali dati possono essere divulgati è attraverso un rapporto sul casellario giudiziario (si veda il paragrafo 48 sopra). Tali rapporti possono essere ottenuti solo da un numero limitato di autorità, principalmente in relazione ai procedimenti penali, alle procedure di verifica per l'autorizzazione ad accedere a informazioni classificate, alla cooperazione internazionale in materia penale o a fini elettorali (cfr. paragrafo 46 (b) sopra).

113.  Il richiedente non ha espresso preoccupazione per l'utilizzo dei dati relativi alla sua pena in un eventuale procedimento penale a suo carico. A questo proposito, va anche notato che, secondo la legge bulgara, le persone che hanno ricevuto sanzioni amministrative sostitutive non sono considerate come condannate per un reato penale (si veda il paragrafo 29 in fine sopra). Inoltre, possono beneficiare nuovamente di tale esonero dalla responsabilità penale se è trascorso più di un anno dall'esecuzione di una precedente sanzione amministrativa sostitutiva (cfr. paragrafo 29 supra), come è avvenuto per il ricorrente dal gennaio 2006, un anno dopo aver pagato la sua ammenda (cfr. paragrafo 8 supra). Il ricorrente non ha nemmeno espresso preoccupazione per l'eventuale utilizzo di tali dati a fini di sicurezza o elettorali.

114.  Invece, le preoccupazioni del ricorrente in relazione ai dati sulla sua sanzione riguardano l'effetto che la loro divulgazione potrebbe avere sulle sue prospettive di lavoro. È chiaro, tuttavia, che in base ai regolamenti pertinenti, tali dati non possono essere ottenuti da un datore di lavoro privato, o addirittura dalla maggior parte dei datori di lavoro del settore pubblico. Al di fuori delle finalità sopra descritte, possono essere ottenuti solo da “autorità statali o enti autorizzati dalla legge a ottenere tali dati” (cfr. paragrafo 46 (b) sopra). Apparentemente, e questo è stato anche illustrato dal caso del ricorrente, in pratica questa categoria è costituita da autorità o enti statali che hanno bisogno di tali dati per valutare (a) se possono nominare qualcuno a un posto che non può, per legge, essere occupato da qualcuno a cui è stata inflitta una sanzione amministrativa sostitutiva; o b) se devono licenziare qualcuno che già occupa un posto di questo tipo (o perché è stato nominato a causa di una svista, o perché la sua sanzione per qualche motivo non è venuta a conoscenza dell'autorità che lo impiega, o perché gli è stata inflitta una sanzione di questo tipo nel corso del suo impiego).

115.  Fino alla metà del 2014 c'erano molti tipi di posti nel settore pubblico in Bulgaria che non potevano essere occupati da persone che avevano ricevuto sanzioni amministrative sostitutive - tutte le molte migliaia di posti nel Ministero degli Affari Interni, e molti dei posti nella Direzione principale per l'esecuzione delle pene (si vedano i paragrafi 30 e 79 sopra). Tuttavia, non è più così da quando, a metà del 2014, è entrata in vigore la Legge sul Ministero degli Affari Interni 2014, che, contrariamente alle precedenti, impedisce l'impiego presso il Ministero (e quindi presso la Direzione principale per l'esecuzione delle pene) solo a coloro che sono stati condannati penalmente (cfr. paragrafi 30 supra). Dalla metà del 2014, una sanzione amministrativa sostitutiva per un reato doloso - come nel caso del ricorrente - impedisce l'impiego in un numero limitato di posti sensibili o di alto livello (cfr. paragrafo 31). Non vi è alcuna indicazione che il ricorrente stesse realisticamente pensando di candidarsi per uno di questi posti.

116.  Non si può quindi affermare che il ricorrente sia stato tangibilmente colpito dalla potenziale divulgazione dei dati relativi alla sua pena quando ha presentato il ricorso alla Corte nell'agosto 2015 e che da allora sia stato analogamente colpito. In effetti, il fatto che egli abbia ritirato a posteriori il suo reclamo alla Commissione per la protezione dei dati personali e non abbia preso parte al procedimento di controllo giurisdizionale della decisione di tale Commissione (si vedano i paragrafi 22 e 26 supra) suggerisce anche che la continua conservazione di tali dati non gli ha causato di per sé alcuna particolare preoccupazione.

117.  Ne consegue che la presunta conservazione dei dati sulla sanzione del ricorrente e la potenziale divulgazione di tali dati non gli hanno causato uno svantaggio significativo ai sensi dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione.

(ii) “Rispetto dei diritti umani”

118.  Il rispetto dei diritti umani richiede nondimeno un esame del merito di un reclamo se esso solleva questioni di carattere generale che incidono sull'osservanza della Convenzione, ad esempio quando è necessario chiarire gli obblighi di uno Stato o indurlo a risolvere una carenza strutturale (si veda, come autorità recente, X e altri c. Irlanda, sopra citata, § 65).

119.  La denuncia in esame solleva questioni più ampie per quanto riguarda la compatibilità della conservazione dei dati sulle sanzioni amministrative sostitutive in Bulgaria con l'articolo 8 della Convenzione (si confronti, mutatis mutandis, E.B. e altri c. Austria, nn. 31913/07 e altri 4, §§ 61 in fine e 63, 7 novembre 2013). È significativo che tali questioni, che indubbiamente riguardano migliaia di persone in Bulgaria a cui vengono comminate tali sanzioni ogni anno (si veda il paragrafo 78 supra), abbiano causato una lunga controversia tra la Commissione per la protezione dei dati personali della Bulgaria e il suo Ministero della Giustizia (si vedano i paragrafi 19-21, 24 e 42 supra). Ciò suggerisce che esse abbiano un carattere strutturale.

120.  Inoltre, l'applicazione delle norme pertinenti in materia di protezione dei dati in Bulgaria ai dati del casellario giudiziario sembra sollevare questioni nuove con cui le autorità bulgare devono ancora confrontarsi pienamente, soprattutto dopo la revisione di tale branca del diritto bulgaro a seguito dell'entrata in vigore del GDPR e del recepimento del LED (si veda, mutatis mutandis, Ekimdzhiev e altri c. Bulgaria, n. 70078/12, § 275, 11 gennaio 2022). Le questioni sostanziali sollevate dal reclamo meritano quindi di essere esaminate dalla Corte (si vedano, mutatis mutandis, M.N. e altri c. San Marino, n. 28005/12, § 39, 7 luglio 2015; Margari c. Grecia, no. 36705/16, § 23, 20 giugno 2023; e X e altri c. Irlanda, sopra citata, § 65).

121.  Ne consegue che il rispetto dei diritti umani, come definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, richiede che il presente ricorso sia esaminato nel merito. La richiesta del Governo di dichiararlo irricevibile in riferimento all'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione deve pertanto essere respinta.

    Conclusione sulla ricevibilità dei reclami

122.  Come rilevato al paragrafo 93 supra, nella misura in cui il ricorrente si è lamentato dell'effettiva divulgazione nel 2012-13 dei dati relativi alla sua sanzione amministrativa sostitutiva, il suo reclamo è tardivo e deve essere respinto ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

123.  Al contrario, nella misura in cui il ricorrente si è lamentato della continua conservazione e della potenziale divulgazione di tali dati, come rilevato ai paragrafi 95, 105 e 121, il suo reclamo non è irricevibile per nessuno dei motivi addotti dal Governo. Né questa parte del reclamo è manifestamente infondata o irricevibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

    Il merito
        Esistenza di un'interferenza

124.  È assodato che (a) il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e alle misure connesse riguarda la vita privata delle persone a cui tali dati si riferiscono, e quindi attira la protezione dell'articolo 8 della Convenzione, e (b) il trattamento di tali dati da parte delle autorità equivale a un'interferenza con il diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata (si veda, come autorità recente, N.F. e altri c. Russia, n. 3537/15 e altri 8, §§ 34 e 38, 12 settembre 2023). In effetti, i dati contenuti in un casellario giudiziario, sebbene spesso basati su una sentenza emessa in pubblico, sono sensibili e possono riguardare l'individuo interessato, e sono quindi legati alla sua vita privata (si veda E.B. e altri c. Austria, sopra citata, § 75 in fine; si veda anche, mutatis mutandis, Biancardi c. Italia, n. 77419/16, § 67, 25 novembre 2021, e Hurbain c. Belgio [GC], no. 57292/16, § 215 in fine, 4 luglio 2023).

125.  Le parti erano concordi nel ritenere che la conservazione dei dati relativi alla sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente costituisse un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, ed è già stato rilevato nel precedente paragrafo 102 che, nonostante la distruzione della scheda di registrazione di tale sanzione nel 2012, i dati ad essa relativi sono apparentemente ancora conservati in qualche forma elettronica. Come osservato al paragrafo 103, secondo la giurisprudenza della Corte, la mera conservazione di tali dati da parte di un'autorità pubblica equivale a un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata di una persona ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, a prescindere dal fatto che tali dati vengano successivamente utilizzati o meno.

    Se tale ingerenza sia giustificata

126.  Per essere giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, tale ingerenza deve (a) essere “conforme alla legge”; (b) perseguire uno o più degli scopi legittimi indicati in tale disposizione; e (c) essere “necessaria in una società democratica” per raggiungere tale o tali scopi.

(a) “In conformità alla legge

(i) Le argomentazioni delle parti

127.  Il richiedente ha sostenuto che il Regolamento n. 8 del 2008 conteneva molti punti poco chiari. Ad esempio, sebbene il Regolamento 31(1) stabilisse un termine per la conservazione delle schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive, non diceva nulla sulla conservazione dell'indice alfabetico e del registro in entrata di tali schede; il punto non era stato affrontato nemmeno da nessun altro regolamento. Inoltre, il Regolamento non specificava quali dati andassero a comporre l'indice e il registro - dati che dovevano essere conservati anche dopo la distruzione delle schede, secondo l'interpretazione del Tribunale amministrativo supremo. Se l'indice e il registro dovevano essere considerati secondari, non aveva senso conservare i dati in essi contenuti dopo la distruzione delle schede stesse. Altrimenti, la distruzione delle schede non ha senso dal punto di vista della protezione dei dati e rappresenta una mera smaterializzazione dei documenti. Neanche gli statuti che vietano alle persone con sanzioni amministrative sostitutive di accedere ad alcuni posti nel settore pubblico potevano chiarire questo punto. Non potevano essere interpretate come un divieto a vita di tali impieghi, e quindi come un obbligo di conservazione a tempo indeterminato dei dati relativi a tali sanzioni. Il ricorrente ha affermato che le incertezze del Regolamento sono state illustrate dal modo incoerente in cui è stato applicato dal Tribunale distrettuale di Troia nel suo caso (cfr. paragrafi 9-10 e 17). Anche la posizione del Governo sui dati elettronici relativi alla sua pena era contraddittoria: sosteneva che tali dati erano stati distrutti, ma anche che dovevano essere conservati a tempo indeterminato.

128.  Secondo il Governo, il Regolamento no. 8 del 2008 era sufficientemente chiaro. Il dubbio sul fatto che le schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive, il cui periodo di conservazione di cinque anni era già scaduto al momento della decisione del febbraio 2013 di estenderlo a quindici anni, era stato prontamente risolto dal comitato per gli affari legali del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda la conservazione dei dati elettronici estratti da tali schede, il Tribunale amministrativo supremo aveva correttamente sottolineato che tali dati dovevano essere conservati a tempo indeterminato; la posizione della Commissione per la protezione dei dati personali sul punto non poteva essere accettata senza riserve. La principale giustificazione per la conservazione di questi dati a tempo indeterminato era quella di consentire il controllo delle persone impiegate o in cerca di impiego in specifici posti del settore pubblico. I regolamenti dovevano quindi essere letti insieme e alla luce delle disposizioni di legge che stabiliscono tale divieto, che era assoluto.

(ii) La valutazione della Corte

(α) Principi generali

129.  Per essere “conforme alla legge”, un'interferenza non deve solo avere una base nel diritto interno; tale diritto deve inoltre essere accessibile e sufficientemente prevedibile (si veda, tra le molte altre autorità, N.F. e altri c. Russia, sopra citata, § 39). Per quanto riguarda specificamente il trattamento dei dati del casellario giudiziario, è essenziale disporre di norme chiare e dettagliate che disciplinino la portata e l'applicazione di tali misure, nonché di garanzie minime riguardanti, tra l'altro, la durata, la conservazione, l'utilizzo, l'accesso di terzi e le procedure per preservare l'integrità e la riservatezza dei dati e la loro distruzione (cfr. M.M. c. Regno Unito, § 195, e N.F. e altri c. Russia, § 40, entrambi citati in precedenza). In ogni fase del trattamento di tali dati, devono essere previste garanzie adeguate che riflettano i principi stabiliti negli strumenti di protezione dei dati applicabili (cfr. M.M. c. Regno Unito, sopra citata, § 195 in fine).

(β) Applicazione di tali principi

130.  La questione saliente nel caso di specie è se le norme che disciplinano la conservazione continuativa dei dati relativi alla sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente siano sufficientemente prevedibili.

131.  Tali regolamenti stabiliscono un termine chiaro (cinque anni fino al febbraio 2013 e quindici anni da allora) per la conservazione delle schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive (cfr. paragrafo 38 supra). Per contro, i regolamenti sembrano contenere ambiguità sulla questione se i dati elettronici derivati da tali schede debbano essere cancellati insieme alle schede stesse, o se debbano essere conservati più a lungo o addirittura a tempo indeterminato (cfr. paragrafi 38-39 supra). Con la digitalizzazione dei registri pertinenti (si veda il paragrafo 35 supra), tale questione assume una notevole importanza.

132.  Il Ministero della Giustizia bulgaro, che ha redatto tali regolamenti (si veda il paragrafo 32 supra), ha ritenuto che la corretta interpretazione dei regolamenti fosse quella di richiedere la conservazione a tempo indeterminato di tali dati elettronici (si vedano i paragrafi 19, 20, 24 e 42 supra). Per contro, l'autorità bulgara per la protezione dei dati personali, la Commissione per la protezione dei dati personali, era fermamente convinta del contrario, ossia che i regolamenti, correttamente interpretati, richiedessero che i dati elettronici derivati dalle schede di registrazione fossero cancellati insieme alle schede stesse, e che qualsiasi conservazione indefinita dei dati personali fosse incompatibile con le disposizioni della legge bulgara sulla protezione dei dati (cfr. paragrafi 21 e 42 supra). Poiché tale Commissione è un organo dotato di particolare competenza ed esperienza in questo ambito, le sue opinioni sul punto non possono essere scartate alla leggera (contrasto, mutatis mutandis, Ivan Todorov c. Bulgaria, n. 71545/11, § 38, 19 gennaio 2017).

133.  Regolamenti che sono abbastanza vaghi da causare confusione anche tra le autorità nazionali incaricate della loro interpretazione e applicazione difficilmente possono essere considerati sufficientemente prevedibili (si veda, mutatis mutandis, Jėčius c. Lituania, no. 34578/97, § 59, CEDU 2000-IX; Nasrulloyev c. Russia, no. 656/06, §§ 76-77, 11 ottobre 2007; e Svetoslav Dimitrov c. Bulgaria, no. 55861/00, §§ 58-60, 7 febbraio 2008).

134.  È inoltre significativo che vi sia un'apparente contraddizione tra la posizione espressa su questo punto dal Ministero della Giustizia e il modo in cui nel 2021 ha inquadrato il nuovo regolamento che disciplina la cancellazione dei dati relativi alle sanzioni amministrative sostitutive inflitte a cittadini di paesi terzi nella banca dati del casellario giudiziale dell'UE ECRIS-TCN (si vedano i paragrafi 44-45 supra). In base a tale regolamento, tutti i dati elettronici relativi a tali sanzioni devono essere cancellati dopo la scadenza del periodo di conservazione della scheda di registrazione della rispettiva sanzione amministrativa sostitutiva. Non si può escludere che questa differenza di approccio per quanto riguarda il termine di conservazione dei dati sia giustificata dalle diverse finalità per cui vengono divulgate le informazioni nel sistema di casellario giudiziario nazionale (cfr. paragrafi 46-48) e le informazioni nell'ECRIS-TCN. Tuttavia, ciò non risulta dai regolamenti pertinenti e non sembra che la differenza sia stata spiegata.

135.  È vero che la Corte suprema amministrativa bulgara, che ha il potere di rivedere le decisioni della Commissione per la protezione dei dati personali, ha approvato l'interpretazione favorita dal Ministero della Giustizia - che secondo una corretta interpretazione dei regolamenti pertinenti, la versione elettronica dei dati sulle sanzioni amministrative sostitutive doveva essere conservata a tempo indeterminato (si vedano i paragrafi 27 e 43 sopra). Tuttavia, nel farlo, il tribunale non ha cercato di spiegare come tale conservazione a tempo indeterminato potesse essere compatibile, in particolare, con il principio di limitazione della conservazione previsto dalla normativa sulla protezione dei dati. La corte si è limitata a un riferimento all'articolo 2(2)(1) e (2)(2) della legge del 2002, che stabilisce i principi di protezione dei dati di un trattamento legittimo ed equo e di limitazione delle finalità (si veda il paragrafo 56 (a) e (b) sopra), ma non ha detto nulla sull'articolo 2(2)(6) della stessa legge, che all'epoca stabiliva il principio di limitazione della conservazione (si veda il paragrafo 56 (c) sopra). In effetti, tale principio è parte integrante della legislazione nazionale bulgara in materia di protezione dei dati da prima della modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge del 2002 nel 2005, quando la legge è stata allineata alla direttiva 95/46/CE (cfr. paragrafo 57 supra). Il principio era già presente nella lettera e) dell'articolo 5 della Convenzione per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali (cfr. paragrafo 77), che fa parte del diritto interno bulgaro dal 2003 e prevale su qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (cfr. paragrafo 50). Il principio è stato poi pienamente riaffermato nell'articolo 5 § 1 (e) del GDPR, che è direttamente applicabile in Bulgaria dal maggio 2018 (cfr. paragrafi 60 e 68 (c) supra e, mutatis mutandis, Spasov c. Romania, n. 27122/14, §§ 92-93, 6 dicembre 2022), nonché nelle modifiche del 2019 alla legge del 2002 che recepisce il LED (cfr. paragrafi 56 (c), 57, 73 (c) e 74 supra). Non vi è dubbio che questo principio si applichi alla conservazione dei dati in questione nel presente caso. La CGUE ha recentemente confermato che (a) tutti i principi di protezione dei dati si applicano al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, comprese le infrazioni al codice della strada (cfr. paragrafi 69 e 72 supra), e (b) tali principi si applicano cumulativamente, il che significa che qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme a tutti e non solo ad alcuni di essi (cfr. paragrafo 69 supra).

136.  Un'altra apparente incoerenza deriva dall'osservazione della Corte Suprema Amministrativa secondo cui la conservazione indefinita dei dati sulle sanzioni amministrative sostitutive era necessaria per una finalità fondamentale di applicazione della legge: garantire l'effettiva attuazione del divieto di legge che vieta a un trasgressore di beneficiare più di una volta di tale esonero dalla responsabilità penale (si vedano i paragrafi 27 e 43 in fine sopra). Anche se fosse vero, tale finalità non sembra giustificare la conservazione indefinita dei dati. Inoltre, tale osservazione è difficilmente compatibile con la ferma posizione della precedente Corte Suprema della Bulgaria e della sua Corte di Cassazione, secondo cui, in base a una corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del Codice penale bulgaro, è possibile beneficiare nuovamente di un esonero dalla responsabilità penale se è trascorso più di un anno dall'esecuzione di qualsiasi precedente sanzione amministrativa sostitutiva o dalla scadenza del termine di prescrizione per la sua esecuzione (cfr. paragrafo 29 supra).

137.  Alla luce di queste discrepanze, che non spetta alla Corte risolvere, anche per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'UE (si vedano, mutatis mutandis, Parti nationaliste basque - Organisation régionale d'Iparralde c. Francia, n. 71251/01, § 48, CEDU 2007-II; Avotiņš c. Lettonia [GC], n. 17502/07, § 100, 23 maggio 2016; Krombach c. Francia (dec.), n. 67521/14, § 39, 20 febbraio 2018; Stoyan Nikolov c. Bulgaria, no. 68504/11, § 58, 20 luglio 2021; e Moraru c. Romania, no. 64480/19, § 54, 8 novembre 2022), non si può accettare che la conservazione continuativa dei dati relativi alla sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente sia “conforme alla legge” ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

(b) “Necessario in una società democratica” per il raggiungimento di uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione

(i) Le argomentazioni delle parti

138.  Il ricorrente ha sostenuto che il modo in cui sono state formulate le norme nazionali pertinenti lasciava incerto quale scopo legittimo fosse perseguito dalla conservazione indefinita dei dati sulle sanzioni amministrative sostitutive. Lo scopo citato dalla Corte Suprema Amministrativa - garantire che nessuno possa beneficiare più di una volta di tale esonero dalla responsabilità penale - chiaramente non esisteva, poiché la Corte Suprema di Cassazione aveva chiarito da tempo che ciò era possibile. In ogni caso, tale mantenimento a tempo indeterminato era sproporzionato, soprattutto perché riguardava non solo le persone che cercavano di candidarsi a determinati posti nel settore pubblico, ma chiunque avesse ricevuto una simile sanzione.

139.  Il Governo ha sostenuto che la conservazione indefinita dei dati relativi alle sanzioni amministrative sostitutive era “necessaria in una società democratica” per lo stretto scopo di garantire che solo le persone con la fedina penale completamente pulita potessero essere impiegate in alcuni servizi di sicurezza e di applicazione della legge. Ciò corrispondeva a molti degli scopi legittimi di cui all'articolo 8 § 2 della Convenzione. Era anche di grande importanza, poiché le persone impiegate in questi servizi dovevano soddisfare elevati standard morali e professionali. Non esistevano mezzi meno invasivi per garantirlo e l'interferenza che ne derivava era piuttosto limitata, riguardando solo le persone disposte a intraprendere tali carriere.

(ii) La valutazione della Corte

140.  La constatazione di cui al paragrafo 137 che l'ingerenza non era “conforme alla legge” rende superfluo stabilire se fosse “necessaria in una società democratica” per conseguire uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 8 § 2 della Convenzione (cfr. Amann, § 81; M.M. c. Regno Unito, § 207 in fine; e Dragan Petrović, § 84, tutti citati in precedenza).

(c) Conclusione

141.  Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

    APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

142.  L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa”.

    Danno patrimoniale
        La domanda del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

143.  Il ricorrente ha chiesto 15.000 lev bulgari (BGN) per il mancato guadagno derivante dal suo licenziamento dal posto di guardia carceraria.

144.  Il Governo ha sostenuto che, sebbene al ricorrente fosse stato vietato di occupare quel posto, vi era rimasto per quasi dieci anni perché aveva omesso di informare l'autorità che lo impiegava della sua sanzione. Non poteva chiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di un posto di lavoro che non aveva diritto di mantenere. Inoltre, la perdita del posto di lavoro non era stata una conseguenza diretta della conservazione e della divulgazione dei dati relativi alla sua sanzione, ma era derivata direttamente dalla sanzione stessa. In subordine, il Governo ha contestato il quantum della richiesta.

    La valutazione della Corte

145.  La Corte può concedere un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione solo se constata che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se constata altresì che il danno che si sostiene di aver subito deriva da tale specifica violazione (si veda Apostolovi c. Bulgaria, no. 32644/09, § 116, 7 novembre 2019; Genov e Sarbinska c. Bulgaria, no. 52358/15, § 96, 30 novembre 2021; e, più recentemente, Macatė c. Lituania [GC], n. 61435/19, § 225, 23 gennaio 2023). Nel caso di specie, il ricorrente è stato licenziato perché l'autorità che lo impiegava è venuta a conoscenza della sua sanzione (si vedano i paragrafi 10-11). Tuttavia, il reclamo relativo all'effettiva divulgazione dei dati sulla sanzione è stato dichiarato irricevibile (cfr. paragrafi 93 e 122 supra). Ne consegue che la sua richiesta di risarcimento per il mancato guadagno derivante dal licenziamento deve essere parimenti respinta (si veda, mutatis mutandis, International Bank for Commerce and Development AD e altri c. Bulgaria, n. 7031/05, §§ 162 e 165, 2 giugno 2016).

    Danno non patrimoniale
        La richiesta del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

146.  Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per un importo che sarà fissato dalla Corte.

147.  Il Governo ha sostenuto che le azioni delle autorità che costituiscono una violazione dell'articolo 8 della Convenzione non hanno causato al ricorrente un danno non patrimoniale e ha invitato la Corte a respingere la domanda. In subordine, hanno sostenuto che essa richiedeva un risarcimento minimo.

    La valutazione della Corte

148.  Come osservato al paragrafo 145, un eventuale risarcimento in questo caso non può basarsi sul danno subito a seguito dell'effettiva divulgazione dei dati sulla sanzione del ricorrente all'autorità che lo impiegava.

149.  Per quanto riguarda la continua conservazione di tali dati e il conseguente rischio di divulgazione, è già stato rilevato nei paragrafi 111-115 che non vi è alcuna prova che tali questioni abbiano causato al ricorrente un reale pregiudizio. In effetti, il ricorrente non ha nemmeno indicato la natura del danno non patrimoniale che avrebbe subito (cfr. paragrafo 146). Anche se si ammette che egli abbia subito un danno non patrimoniale a causa delle discrepanze irrisolte nel regime giuridico che disciplina la conservazione dei dati relativi alle sanzioni amministrative sostitutive, la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione gli fornisce una sufficiente giusta soddisfazione a tale riguardo (si vedano, mutatis mutandis, Amann, § 94, e D.S. c. Regno Unito, § 35, entrambi sopra citati). Non è quindi necessario concedergli alcun risarcimento monetario in relazione a ciò. Come attestano l'aggettivo “giusta” e l'espressione “se necessario” dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte gode di una certa discrezionalità nell'esercizio del potere di concedere alla parte lesa la soddisfazione che le sembra appropriata (si veda, come autorità recente, Molla Sali c. Grecia (giusta soddisfazione) [GC], n. 20452/14, § 32, 18 giugno 2020). In alcuni casi, la rivendicazione pubblica del torto subito dal richiedente, in una sentenza vincolante per lo Stato contraente, può essere di per sé una forma di riparazione appropriata (ibidem, § 33, con riferimento a Varnava e altri c. Turchia [GC], n. 16064/90 e altri 8, § 224, CEDU 2009), soprattutto quando si scopre che una legge, una procedura o una prassi non sono conformi agli standard della Convenzione. Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcuna indicazione che ciò abbia avuto un impatto tangibile sul ricorrente.

150.  Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale presentata dal ricorrente deve essere respinta.

    Costi e spese
        La richiesta del ricorrente e le osservazioni del Governo al riguardo

151.  Il ricorrente ha chiesto il rimborso di 3.240 euro (EUR) sostenuti come onorari per trentasei ore di lavoro del suo avvocato nel procedimento dinanzi alla Corte, a una tariffa di 90 euro all'ora, oltre a 900 euro sostenuti per la traduzione in inglese delle sue osservazioni e della sua richiesta di giusta soddisfazione. Egli ha chiesto che l'eventuale risarcimento a questo titolo sia versato direttamente al suo avvocato.

152.  A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ha presentato

(a) un contratto di onorario concluso nell'aprile 2019, in base al quale l'avvocato del ricorrente ha accettato di differire il pagamento dei suoi onorari fino alla fine del procedimento dinanzi alla Corte;

(b) un time sheet che registra il lavoro svolto dal suo avvocato nella causa nei mesi di aprile e maggio 2015 e nei mesi di gennaio, maggio e giugno 2023, nonché le spese di traduzione sostenute dall'avvocato; e

(c) un contratto per servizi di traduzione tra l'avvocato del ricorrente e un traduttore, che sembra essere il figlio dell'avvocato.

153.  Il Governo ha sottolineato che l'accordo di fidelizzazione tra il ricorrente e il suo avvocato riguardava in parte servizi legali forniti prima della conclusione di tale accordo. A loro avviso, un riconoscimento a questo titolo doveva essere inferiore alla richiesta. Hanno inoltre osservato che la traduzione in inglese delle osservazioni e della richiesta di giusta soddisfazione del ricorrente era stata effettuata da una persona strettamente legata all'avvocato del ricorrente e che, come era evidente dalla sua esperienza professionale, l'avvocato del ricorrente era pienamente in grado di redigere da solo tali osservazioni in inglese.

    La valutazione della Corte

154.  È pacifico che i costi e le spese possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione se si dimostra che sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel loro ammontare.

(a) Onorari dell'avvocato

155.  Nel caso di specie, il contratto di incarico e il foglio di presenza presentati dal ricorrente sono sufficienti a dimostrare che egli ha effettivamente sostenuto gli onorari dell'avvocato di cui chiede il rimborso. Il semplice fatto che il suo avvocato abbia accettato di rinviare il pagamento di tali onorari fino alla fine del procedimento dinanzi alla Corte non ha alcuna importanza al riguardo. Gli onorari di un avvocato sono stati effettivamente sostenuti se l'avvocato ha differito il pagamento di tali onorari senza liberare il ricorrente dall'obbligo di pagarli (si vedano Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, § 371, 28 novembre 2017, e Mukhin c. Russia, no. 3642/10, § 194, 14 dicembre 2021). Il fatto che il contratto di fidelizzazione sia stato concluso solo nel 2019 anziché quando l'avvocato ha iniziato a lavorare sul caso del ricorrente nel 2015 non suggerisce di per sé che non copra anche quel lavoro precedente.

156.  Per quanto riguarda la necessità degli onorari, non si può trascurare il fatto che alcuni di essi si riferiscono (a) ai reclami dichiarati inammissibili dalla Presidente della Sezione IV nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte, quando la notifica di parte del ricorso era in corso al Governo, e (b) al reclamo relativo all'effettiva divulgazione dei dati sulla pena del ricorrente, che è stato parimenti dichiarato inammissibile (si vedano i paragrafi 93 e 122 supra). Ciò richiede una certa riduzione del lodo (cfr. Banca Internazionale per il Commercio e lo Sviluppo AD e altri, sopra citata, § 169, con ulteriori riferimenti). Non sorgono dubbi sulla necessità del resto delle tasse.

157.  Si può anche accettare che il resto degli onorari sia ragionevole per quanto riguarda il quantum. La tariffa oraria richiesta dall'avvocato della ricorrente (90 euro) è leggermente inferiore a quella richiesta e accettata come ragionevole in recenti cause contro la Bulgaria di complessità simile (si vedano Budinova e Chaprazov c. Bulgaria, n. 12567/13, §§ 104 e 108, 16 febbraio 2021; Behar e Gutman c. Bulgaria, n. 29335/13, §§ 115 e 120, 16 febbraio 2021; e Y e altri c. Bulgaria, n. 9077/18, § 144, 22 marzo 2022). Alla luce del grado di difficoltà delle questioni sollevate dal presente caso e del contenuto delle osservazioni presentate per conto del ricorrente, il numero di ore richieste (trentasei) è parimenti ragionevole.

158.  Alla luce di queste considerazioni, al ricorrente vanno riconosciuti 2.000 euro, più eventuali imposte a suo carico, a titolo di onorari di avvocato.

(b) Spese di traduzione

159.  Per quanto riguarda i 900 euro di spese di traduzione di cui il ricorrente ha chiesto anche il rimborso, anch'essi sono in linea di principio recuperabili ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione (si vedano Handzhiyski, § 75, e Genov e Sarbinska, § 107, entrambi sopra citati).

160.  Il primo punto da decidere in relazione a tali spese è se l'avvocato del ricorrente le abbia effettivamente sostenute. Il fatto che egli abbia apparentemente incaricato il figlio di effettuare la traduzione non significa di per sé che egli non abbia effettivamente sostenuto i costi per essa; il Governo non ha suggerito che il contratto per i servizi di traduzione tra i due (si veda il paragrafo 152 (c) sopra) non riflettesse la realtà della situazione.

161.  Si può anche accettare che i costi siano stati a loro volta effettivamente sostenuti dalla ricorrente. È vero che l'accordo di fidelizzazione tra il ricorrente e il suo avvocato non prevedeva che il ricorrente dovesse coprire le spese di traduzione o altre spese sostenute dall'avvocato in relazione al procedimento dinanzi alla Corte (cfr., ad esempio, Genov e Sarbinska, sopra citata, § 107). Tuttavia, in base a tale accordo, il ricorrente si impegnava più in generale a pagare al suo avvocato una retribuzione il cui importo finale doveva essere fissato in un foglio di presenza presentato dall'avvocato. In tale foglio, che il ricorrente ha accettato senza obiezioni, l'avvocato ha menzionato non solo i suoi onorari, ma anche le spese di traduzione. Si può quindi accettare che il ricorrente sia legalmente tenuto a rimborsare al suo avvocato tali spese.

162.  Tali costi possono anche essere accettati come necessari. Anche se l'avvocato del ricorrente era in grado di redigere le memorie in inglese per conto del ricorrente, non ne consegue necessariamente che fosse irragionevole per lui redigerle in bulgaro in questo caso e poi farle tradurre in inglese. Va notato a questo proposito che, in linea con la prassi abituale della Corte, il Vicepresidente della Sezione III ha concesso al ricorrente il permesso, ai sensi dell'articolo 34 § 3 (a) del Regolamento della Corte, di depositare inizialmente le sue osservazioni in bulgaro.

163.  Infine, non è stata sollevata alcuna obiezione circa la ragionevolezza di tali spese di traduzione. Pertanto, esse devono essere riconosciute per intero (900 euro), oltre alle imposte eventualmente a carico del ricorrente.

(c) Liquidazione delle spese

164.  Come richiesto dal ricorrente, le somme di cui ai paragrafi 158 e 163 devono essere versate direttamente sul conto bancario del suo avvocato.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

    Dichiara ammissibile la denuncia relativa alla conservazione e alla potenziale divulgazione dei dati relativi alla sanzione amministrativa sostitutiva del ricorrente e irricevibile il resto del ricorso;
    Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
    Dichiara che la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione costituisce di per sé una giusta soddisfazione per qualsiasi danno non pecuniario subito dal ricorrente;
    Dichiara

(a) che lo Stato convenuto dovrà versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la presente sentenza diventerà definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.900 euro (duemilanovecento euro), più eventuali imposte a carico del ricorrente, a titolo di spese e costi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento e da versare direttamente sul conto bancario dell'avvocato del ricorrente, sig. A. Kashamov;

(b) che, a partire dalla scadenza dei suddetti tre mesi e fino al saldo, sull'importo di cui sopra siano dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali;

    respinge il resto della domanda di equa soddisfazione del ricorrente.

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 16 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.

 Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
 Cancelliere Presidente

Ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, il parere separato del giudice Pavli è allegato alla presente sentenza.

P.P.V.
M.B.

 

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE PAVLI

1.  Ho votato a favore della constatazione unanime di violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie, ma per motivi diversi da quelli addotti nella sentenza. A differenza della maggioranza, non sono convinto che il problema sia una mancanza di prevedibilità delle norme nazionali.

2.  A questo proposito, non è decisivo, a mio avviso, che l'interpretazione dei regolamenti pertinenti da parte di un'autorità amministrativa, per quanto esperta, sia in contrasto con la lettura degli stessi regolamenti da parte dei giudici nazionali (cfr. paragrafi 132-134 della sentenza). Né è una questione di prevedibilità il fatto che i tribunali nazionali “non abbiano tentato di spiegare come tale conservazione indefinita [di dati personali sensibili] potesse conciliarsi con (...) il principio della limitazione della conservazione nella legge sulla protezione dei dati” (si veda il paragrafo 135 della sentenza) - quest'ultimo principio è una considerazione importante della proporzionalità nel campo del trattamento dei dati personali. La maggioranza ha evitato di effettuare una vera e propria analisi della necessità in questo caso, introducendo di nascosto una versione abbreviata di tale analisi sotto l'etichetta della prevedibilità.

3.  La conservazione indefinita e il trattamento continuato di dati personali altamente sensibili, relativi in questo caso ai precedenti penali del ricorrente, richiedono una giustificazione convincente in una società democratica (si veda il paragrafo 124 e i casi ivi citati). Tale giustificazione è mancata nel ragionamento dei tribunali nazionali. La principale motivazione addotta dalla Corte suprema amministrativa riguardava la presunta necessità di garantire il rispetto di alcune disposizioni del diritto penale in materia di esonero dalla responsabilità penale. Per le ragioni esposte nel paragrafo 136 della sentenza, sempre sotto l'etichetta di “prevedibilità”, tale pretesa giustificazione è tutt'altro che convincente.

4.  Al contrario, nei procedimenti di Strasburgo, il Governo convenuto ha avanzato una diversa linea di giustificazione, ossia che la conservazione indefinita dei dati in questione era necessaria per garantire che solo le persone con “fedine penali completamente pulite” potessero candidarsi per un numero limitato di posizioni sensibili nel settore pubblico (si veda il paragrafo 139 della sentenza). Ma a prescindere dai meriti di tale argomentazione, essa non sembra aver avuto alcun ruolo nel ragionamento della Corte suprema amministrativa.

5.  In conclusione, una questione di fondo fondamentale che può essere individuata nel presente caso e in altri recentemente decisi dalla Corte (si veda, ad esempio, N.F. e altri c. Russia, no. 3537/15 e altri 8, 12 settembre 2023) è la seguente: l'articolo 8 della Convenzione comprende un diritto alla riabilitazione per i criminali che hanno pagato il loro debito con la società, in relazione ad aspetti fondamentali della loro vita privata, come l'occupazione e altri fattori di reinserimento sociale? E se sì, quali sono i contorni di tale diritto? Sebbene la giurisprudenza della Corte, allo stato attuale, fornisca alcune risposte parziali a questo proposito, non ha ancora affrontato di petto questa importante serie di questioni.

[1] Il periodo di conservazione previsto dal precedente regolamento - l'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento n. 1 del 2000 (cfr. paragrafo 32 del presente documento) - è stato fissato per la prima volta. 1 del 2000 (si veda il paragrafo 32 in fine sopra) - era anch'esso di cento anni.

[2] Ai sensi del precedente regolamento - regolamento 45(1) dei Regolamenti n. 1 del 2000 (si veda il paragrafo 32 in fine sopra) - il periodo di conservazione era di cento anni. 1 del 2000 (si veda il paragrafo 32 in fine qui sopra), nella sua formulazione originaria, le schede di registrazione delle sanzioni amministrative sostitutive dovevano essere conservate per due anni dall'irrogazione della sanzione (lo stesso periodo era stato stabilito nel precedente regolamento 45(1) del Regolamento n. 1 del 1986 - si veda il paragrafo 32 in fine qui sopra). 1 del 1986 - si veda il paragrafo 32 in fine sopra). Nell'agosto 2005 la Regola 45(1) dei Regolamenti del 2000 è stata modificata con effetto dall'inizio del 2006 per prescrivere che tali schede siano conservate - come le schede di condanna - per cento anni dopo la nascita delle persone interessate.

[3] Ai sensi del regolamento precedente - il regolamento 45(1) letto in combinato disposto con il regolamento 21 del Regolamento no. 1 del 2000 (si veda il paragrafo 32 in fine) - le schede di registrazione delle sanzioni amministrative potevano essere microfilmate prima della loro distruzione se una speciale commissione di esperti lo riteneva necessario.

[4] Istituito dal Regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

[5] Sembra che questo regolamento sia stato concepito per dare attuazione all'articolo 8 (Periodo di conservazione dei dati) del regolamento (UE) 2019/816, secondo il quale “ogni registrazione di dati è conservata nel sistema centrale per tutto il tempo in cui i dati relativi alle condanne dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziario”.

[Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio centrale del casellario giudiziario e le autorità di casellario giudiziario straniere è disciplinato da norme speciali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni con altri Stati membri dell'UE. Tali norme sono contenute nei regolamenti 47-50g. La maggior parte di questi regolamenti è stata aggiunta nel febbraio 2013 per recepire la decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e la decisione 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, e poi, nel dicembre 2021, di recepire la direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

[7] La legge del 2002 era già stata modificata una volta alla fine del 2005 per ottenere l'armonizzazione con il diritto dell'UE (cfr. paragrafo 57).

[8] E la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, a sua volta, corrispondeva strettamente a quella dell'articolo 5 della Convenzione del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali (cfr. paragrafo 50).

[9] https://www.nsi.bg/en/content/3747/crimes-chapters-penal-code-and-some-kind-crimes-and-according-results-proceedings (ultimo accesso 19 marzo 2024)

[10] https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider5/newsdocs/мвр-2015г---пътна-карта-на-реформите.ppt?sfvrsn=4dbf6f0c_0 (ultimo accesso il 19 marzo 2024)