Tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui detenuti stessi: in linea generale, infatti, la giurisprudenza tende a ritenere che il luogo aperto al pubblico è anche quello al quale può accedere una specifica categoria di persone che abbia determinati requisiti.
La cella e gli ambienti penitenziari sono quindi da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non certamente luogo di privata dimora né luogo pubblico, sul rilievo che si tratta di luoghi che si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto, non essendo nel possesso dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 maggio – 7 giugno 2018, n. 26028
Presidente Rotundo – Relatore Giordano
Ritenuto in fatto
1. D.R.G. impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, sezione per i Minorenni, ne ha rideterminato la condanna alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., commesso il (omissis) in danno degli operatori di Polizia Penitenziaria dell’Istituto Penitenziario per Minorenni di Palermo.
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di oltraggio perché i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto che la cella e gli altri ambienti penitenziari di un istituto di pena possano considerarsi luogo pubblico ovvero luogo aperto al pubblico, nozioni spaziali rilevanti ai fini della configurabilità del reato di oltraggio, invece che di quello di ingiuria, per il quale la persona offesa neppure ha proposto querela. Rileva, infine, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto perfezionato il reato, a prescindere dalla avvenuta percezione delle offese da parte di più persone, per la semplice potenzialità che ciò accada.
Considerato In Diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato perché i motivi che ne sono posti a fondamento sono infondati.
2. Dalla sentenza impugnata si evince che l’odierno ricorrente appoggiava le veementi proteste di altro detenuto rivolgendo frasi ed epiteti ingiuriosi all’assistente di Polizia Penitenziaria che, unitamente ad un collega, lo stava accompagnando nella sala mensa dell’istituto per la colazione, frasi che, al termine della colazione, venivano nuovamente ripetute dall’imputato, seguite da uno schiaffo, mentre egli e l’agente si trovavano all’ingresso del piazzale.
3. Il ricorrente deduce che la nozione di luogo aperto al pubblico, che trova autorevole referente definitorio nell’art. 17 della Costituzione che tutela la libertà di riunione e definito in dottrina come luogo cui può accedere chiunque, sotto condizione di orario, di pagamento o per soddisfare interessi determinati (musei, teatri, ospedali, chiese, scuole, ospedali e caserme) ovvero luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti, non può estendersi all’ istituto penitenziario. Le descritte caratteristiche, per definizione, non sono infatti riconducibili agli ambienti dell’istituto di pena, non trattandosi di luogo aperto al pubblico, nel senso che chiunque può usufruirne a determinate condizioni per soddisfare proprie specifiche esigenze e/o interessi determinati. Il carcere non è certamente luogo libero, fruibile da chiunque poiché, al contrario, la persona che vi è reclusa non vi si trova sua sponte o per soddisfare un interesse proprio né a determinate condizioni, quali il pagamento del prezzo del biglietto. Del resto le condizioni di detenzione non solo non garantiscono il rispetto del diritto di riunione ma sono anche coattivamente regolate.
4. La giurisprudenza di questa Corte si è a più riprese occupata della definizione come luogo aperto al pubblico delle celle e degli altri luoghi di comune frequentazione della struttura penitenziaria - come i corridoi e le parti comuni - sia per la configurabilità del reato di atti osceni (cfr.: Sez. 3, n. 8600 del 20/05/1983, Gulino, Rv. 160756; Sez. 3, n. 4637 del 25/01/1980, Bacci, Rv. 144925; Sez. 3, n. 2144 del 10/01/1979, Strambelli, Rv. 141243; Sez. 3, n. 617 del 23/02/1962, Toso, Rv. 098856), che in relazione al reato di porto e detenzione illegale di armi (cfr. Sez. 1, n. 1752 del 30/10/1986, dep. 1987, Biallo, Rv. 175126, e Sez. 6, n. 2811 del 28/05/1979, dep. 1980, Radoni, Rv. 144490), e, in tempi più recenti, anche con riguardo al reato di oltraggio (Sez. 6, n. 42545 del 15/9/2016, n. m.; Sez. 7, n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781).
5. Centrale, nella definizione delle celle ed delle altre parti degli istituti penitenziari come luoghi aperti al pubblico, nella più risalente giurisprudenza di questa Corte, è il rilievo che tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui detenuti stessi (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 2144 del 1979, Strambelli, cit., e Sez. 3, n. 617 del 1962, Toso, cit.). In linea generale, infatti, la giurisprudenza tende a ritenere che il luogo aperto al pubblico è anche quello al quale può accedere una specifica categoria di persone che abbia determinati requisiti (cfr. ad esempio: Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv. 244301, in relazione all’androne ed alla scala di un palazzo condominiale e con riferimento al reato di molestia o disturbo alle persone), nozione affermata, con riguardo al reato di atti osceni in luogo pubblico, in relazione al pronto soccorso di un ospedale (Sez. 3, n. 12988 del 03/12/2008, dep. 2009, Bruno, Rv. 243501); al gabinetto di radiologia di un ospedale pubblico, cui poteva accedere solo il personale infermieristico e medico (Sez. 3, n. 8616 del 01/06/1983, Scope, Rv. 160764).
6. L’applicazione di tali principi ha già condotto, come accennato, alla conclusione che la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non certamente luogo di privata dimora né luogo pubblico, sul rilievo che si tratta di luoghi che si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto, non essendo nel possesso dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios.
7. Ritiene il Collegio che tale nozione debba essere ribadita avuto riguardo alla natura ed alla destinazione, giuridica e di fatto, dell’istituto penitenziario poiché, anche se non aperto all’accessibilità non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ne è consentita la fruizione, anche se limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, ad un numero indeterminato di soggetti, che hanno qualificato titolo di accedervi, senza legittima opposizione di chi sull’ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto.
Non vi è ragione giuridicamente apprezzabile per ritenere che l’istituto penitenziario, pur non essendo luogo continuativamente libero a tutti, non è luogo aperto al pubblico dal momento che in tale luogo convive una moltitudine di soggetti, non solo il personale addetto ma anche i detenuti, che interagiscono tra di loro secondo regole di natura regolamentare e di convivenza civile.
Ai fini definitori, ed in relazione alla descritta ratio che deve guidare l’interprete, non rileva l’ossimoro linguistico (luogo aperto/carcere) denunciato dalla difesa né che i soggetti ristretti nell’istituto penitenziario siano soggetti determinati (e non chiunque), limitazione che, come cennato non costituisce un limite alla configurabilità della generalizzata fruizione del luogo; né che i detenuti non vi accedano liberamente e di loro spontanea iniziativa, ma coattivamente, e per la soddisfazione di un interesse pubblico, quale quello del trattamento punitivo, e non di un interesse voluttuario - associato alla fruizione di un film, di una rappresentazione teatrale, di una mostra, di una celebrazione liturgica, ovvero per assolvere ad altre incombenze sociali e civili, se si pensa all’ospedale, alla scuola, ad una caserma- poiché ciò che rileva è che, nel rispetto dei criteri che regolano l’accesso e la permanenza, un numero indeterminato di soggetti si trovino a convivere nella struttura.
Conclusivamente neppure rileva, quale condizione per la generalizzata fruizione di un luogo aperto al pubblico, il pagamento di un biglietto o uno status, quale quello di socio di un club letterario poiché, invece, ciò che è essenziale, ai fini della qualificazione dell’ambiente come luogo aperto al pubblico, è la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità pratica o giuridica di accedervi, a condizioni poste, come, appunto, si verifica per i detenuti e per il personale di Polizia Penitenziaria nell’ambito dell’Istituto.
Le specificazioni ricavabili dalla giurisprudenza citata nel ricorso, anche con riferimento al delitto di atti osceni commesso in una cella di un istituto penitenziario e, così, la nozione di luogo aperto pubblico ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale, non sono infine propriamente riferibili al nucleo essenziale della nozione di luogo aperto al pubblico o perché costituiscono specificazioni correlate alla specifica natura del luogo (si pensi alla cella, avvicinata al domicilio privata, poiché viene in rilievo quale luogo nel quale il detenuto trascorre la propria vita quotidiana) ovvero perché dettate in vista della tutela del diritto del diritto di riunione, e, quindi, attente alla funzione di "limite" che discende dalla natura, privata o pubblica, del luogo di riunione.
7. Quanto al secondo profilo del medesimo primo motivo la decisione dei giudici di merito si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (così Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). E, nella specie, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le offese potessero essere percepite dai presenti, valutando il luogo in cui si sono svolti i fatti, cioè un luogo di passaggio, quale l’ingresso alla sala mensa ed il piazzale, formulando così un giudizio circa l’attitudine delle offese ad essere percepite che, attingendo a valutazioni di fatto, non può essere censurato in sede di legittimità se, come nel caso in esame, la motivazione non presenta alcun profilo di illogicità o di incoerenza logica.
8. Il rigetto del ricorso per cassazione, non comporta la condanna del ricorrente, anche se frattanto divenuto maggiorenne, al pagamento delle spese, né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 1, 48166 del 26/11/2008, P., Rv. 242438).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.