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Campo allagato, custode risponde delle lesioni (Cass. 9169/18)

28 febbraio 2018, Cassazione penale

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Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti.

In tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo é titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature.

 

CORTE DI CASSAZIONE,

SEZ. IV PENALE

SENTENZA 28 febbraio 2018, n.9160

Pres. Piccialli – est. Pavich

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza resa l'11 gennaio 2017, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, ha riformato unicamente quoad poenam, confermandola nel resto, la condanna alla pena di giustizia emessa a carico di S. S. dal Giudice di pace di Genova in relazione al reato p. e p. dall'art. 590 cod.pen. (lesioni colpose in danno di C. C.), contestato come commesso il 15 marzo 2011.

Allo S., nella sua qualità di presidente dell'associazione sportiva denominata Fratellanza sportiva Sestrese calcio 1919, che gestiva il campo sportivo ove si verificò l'incidente, si contesta di non avere adeguatamente ripristinato il manto erboso, sul quale si era venuto a creare un avvallamento del terreno di gioco che, nell'occorso, era nascosto dalla presenza di una pozzanghera d'acqua; in corrispondenza di detto punto del terreno di gioco, in occasione di una partita di calcio a sette, scivolava il giocatore C. C., che in dipendenza dell'incidente si procurava le lesioni meglio descritte nell'imputazione.

1.1. La sentenza d'appello ha in sostanza confermato l'impianto probatorio posto a base della decisione di primo grado, fondato nell'essenziale sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e di altre persone presenti, che ne hanno corroborato le affermazioni in ordine alla dinamica dell'incidente: il C. rimaneva in sostanza intrappolato nell'avvallamento occultato dalla pozzanghera durante un'azione di gioco, senza che vi fosse stato alcun contatto fisico con altri giocatori. Quanto alla responsabilità dello S., essa é stata fondata dal Tribunale sulla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta, ai sensi degli artt. 2051 cod.civ. e 40, comma 2, cod.pen., quale gestore di un impianto sportivo, cui era perciò imputabile l'omessa manutenzione del terreno di gioco, con esclusione quindi della responsabilità dell'arbitro, che aveva consentito lo svolgimento della partita verificando unicamente se vi fossero le condizioni perché essa si svolgesse con regolarità.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo S., per il tramite del suo difensore di fiducia. Nel ricorso vengono proposti quattro distinti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo all'inapplicabilità alla fattispecie de qua dell'art. 2050 cod.civ. e, per contro, all'applicabilità dell'esonero di responsabilità in relazione all'accettazione del rischio da parte del C.. La Fratellanza sportiva S. aveva ceduto in affitto all'UISP il campo sportivo, in erba sintetica, e non aveva il compito di fornire alcun supporto né di personale, né tecnico; nella specie, poi, l'attività calcistica non rientra tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 cod.civ., per cui gli organizzatori e i gestori non rispondono dei danni riportati dagli atleti nella normale alea dell'attività sportiva, ove abbiano predisposto le normali cautele atte ad evitare l'incremento anomalo dei rischi. Il C., da parte sua, partecipando alla partita aveva consapevolmente e implicitamente accettato il rischio connesso alla disputa della stessa, derivante dal fatto che notoriamente nessun campo di calcio é perfettamente piano e privo di avvallamenti e che, quindi, il formarsi di una pozzanghera costituiva evento naturale accidentale.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge per l'inapplicabilità alla fattispecie de qua dell'art. 2051, atteso che lo S. non poteva qualificarsi come 'custode del campo'. Tale posizione era, semmai, ricoperta dall’UISP, che aveva assunto l'affitto del campo sportivo e ben poteva e doveva valutare se, per effetto del fattore pioggia, insorgessero rischi nell'utilizzo della struttura.

2.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta nuovamente violazione di legge in riferimento all'art. 2051 cod.civ. e travisamento del fatto in ordine all'onere della prova sul nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento dannoso: le testimonianze raccolte sull'accaduto hanno escluso che sul campo vi fossero buche anomale, sì che l'accusa - cui incombeva l'onere di provare la dipendenza causale dell'occorso dalle condizioni del campo - ha solo potuto provare che il C. cadde scivolando nella pozza d'acqua, formatasi per ragioni estemporanee e per un fattore esogeno.

2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) in base alle quali era compito dell'arbitro, a fronte del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell'impraticabilità del campo, impedendo così che si verificasse l'incidente. Era l'arbitro, quindi, a ricoprire la posizione di garanzia erroneamente attribuita allo S..

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato in tutte le lagnanze in cui esso si articola.

1.1. E’, innanzitutto, inconferente il richiamo all'art. 2050 cod.civ. di cui al primo motivo di ricorso, atteso che l'obbligo di protezione che é proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attività pericolose (dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno), ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che - benché prevedibili - siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell'attività sportiva in corso di svolgimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco; Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri): tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di 'custode' delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051 cod. civ, sia quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli é obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso (Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S. e altro, Rv. 258434); dunque, non é solo la natura 'intrinsecamente' pericolosa dell'attività sportiva a fondare la posizione di garanzia del soggetto che abbia in custodia un impianto utilizzato da terzi, ma più in generale il possibile verificarsi, in dipendenza dell'utilizzo dell'impianto medesimo, di danni che rientrino nell'area della prevedibilità (e che non siano perciò qualificabili come 'caso fortuito').

In ragione di siffatti principi, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo (Sez. 4, Sentenza n. 22037 del 21/04/2015, Muraca, Rv. 263823).

Più specificamente, in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo é titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature (Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011, Restelli, Rv. 253918).

1.2. Ora, venendo alla posizione dello S. (e con particolare riguardo alle doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso), a nulla rileva che egli, in qualità di presidente della Fratellanza Sportiva Sestrese, avesse ceduto in affitto all'UISP, in occasione del campionato che vi si stava disputando, il campo sportivo a fondo sintetico ove si verificò l'incidente: l'assunzione della disponibilità del campo da parte dell'UISP, limitatamente alla durata del torneo organizzato dalla stessa UISP (come si ricava dagli atti: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non significava in alcun modo che lo S. avesse cessato dalle sue responsabilità di gestore dell'impianto e, in specie, dall'obbligo di mantenere il campo sportivo in buone condizioni d'uso: è appena il caso di rammentare che, sulla scorta del riparto di responsabilità tra titolare del bene e conduttore ex art. 2051 cod.civ., deve attribuirsi al primo la responsabilità per danni cagionati dalla cosa a terzi che dipendano da caratteristiche strutturali dell'impianto; e, dunque, come nella specie, anche da difetti di manutenzione dell'impianto medesimo tali da impedirne od ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. Invero, nella fattispecie considerata, era lo S. a dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e, nella specie, a dover impedire che esso presentasse rischi nell'utilizzo in condizioni meteorologiche avverse: non costituiva certo un'eventualità imprevedibile il fatto che, su un campo di calcio all'aperto ave erano presenti avvallamenti, si raccogliesse l'acqua piovana in occasione di eventi atmosferici; con la conseguenza che lo S. ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d'acqua (caratterizzate da infiltrazioni d'acqua sotto la moquette presente sul campo, in modo tale da occultare i dislivelli presenti sul terreno di gioco, con i rischi che ciò comportava: vds. le dichiarazioni dei testi Cenar e Bernardi richiamate a pag. 1 della sentenza, in fine), ed era quindi tenuto ad attivarsi per impedire che ciò si verificasse.

1.3. Né rileva l'obiezione difensiva (di cui ai terzo motivo di ricorso) secondo la quale é stata esclusa la presenza di buche anomale sul campo di gioco: per come si evince dallo stesso atto d'impugnazione, : testimoni avevano riferito che nelle pozze presenti sul terreno il piede affondava fino alla caviglia, e ciò indiscutibilmente rende l'idea di quale fosse il dislivello del terreno di gioco in corrispondenza di quei punti, e di come ciò comportasse la possibilità che giocatori vi scivolassero accidentalmente, come in effetti accadde al C..

1.4. Sul piano della causalità emissiva, ben poco é a dirsi: avuto riguardo alla pacifica ricostruzione della dinamica dell'incidente, é di tutta evidenza che, ave lo S. avesse gestito correttamente il nschio connesso al prodursi di pozze d'acqua sul campo di gioco in occasione di eventi piovosi, l'incidente occorso al C. - che in base al conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata é legato all'insidia nascosta nel terreno dal formarsi della pozzanghera - non si sarebbe verificato.

1.5. Da ultimo, e con precipuo riguardo ai quarto motivo di ricorso, va sgombrato il campo dalle asserzioni del ricorrente circa l'attribuibilità all'arbitro di una posizione di garanzia e, conseguentemente, di una qualche responsabilità per l'incidente oggetto del processo. Ed invero, la lettura degli artt. 60 e 64 delle Norme organizzative interne federali richiamate nel ricorso conclama con evidenza che l'esercizio, demandato all'arbitro, della facoltà di disporre la sospensione o il rinvio della partita (art. 60) non é chiaramente, -riferibile a obblighi di garanzia dell'arbitro stesso per ragioni di incolumità e sicurezza dei giocatori, ma alla valutazione circa la possibilità di disputare o meno la partita stessa in condizioni di praticabilità del campo, in occasione di eventi atmosferici che possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle azioni di gioco: ciò che, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata (pag. 2) lo stesso arbitro aveva dichiarato di avere fatto, verificando se il pallone rimbalzasse, all'evidente scopo di accertare se la partita si potesse disputare regolarmente. E' invece palesemente inconferente il richiamo all'art. 64 delle NOIF, che fa bensì riferimento alle responsabilità e ai compiti dell'arbitro in ordine all'incolumità propria, dei giocatori e dei guardalinee, ma non già per le conseguenze di eventi atmosferici, ma per ragioni di ordine pubblico (si fa infatti riferimento, nella norma citata, a situazioni come il lancio di oggetti o di materiale pirotecnico).

1.6. Del resto, quand'anche siffatta posizione di garanzia fosse stata astrattamente ipotizzabile, essa non avrebbe comportato ex se l'esclusione degli obblighi di garanzia gravanti sullo S. e in precedenza illustrati (riferiti al mantenimento in idonee condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo da lui gestito e locato), atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.