La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità.
Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera del ricevente, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N. R.G. 392/2018
Sentenza 945/2020 REPERT. N.2070/2020
sentenza dd. 19 novembre 2020
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. **, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2018 promossa da
MDM rappresentato e difeso dall’avv. CANESTRINI NICOLA e dall’avv. MANUELA BIAMONTE (e STEFANIA FRANCHINI) - PARTE ATTRICE
CA rappresentata e difesa, dall’avv. HJ - PARTE CONVENUTA
con oggetto: restituzione somma data a mutuo
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa, che la somma prestata dal sig. MDM alla sig.ra CA pari a complessivi € 15.000,00 integra un contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1813 c.c. e ss e, per l’effetto, CONDANNARE la signora A alla restituzione immediata dell’intero importo prestato pari a €15.003,00 (€ 15.000,00 per capitale, € 3,00 per esborsi) in favore dell’odierno ricorrente, con interessi legali e rivalutazione ISTAT a far data dalla messa in mora (2.11.2016);
2. IN VIA GRADATA: per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento dell’avvenuta dazione della somma di €15.003,00 (€ 15.000,00 per capitale, € 3,00 per esborsi) da parte dell’odierno attore in favore di parte convenuta, CONDANNARE in ogni caso quest’ultima all’integrale restituzione della predetta somma in favore del sig. MDM, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell’effettivo saldo;
3. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: nell’ipotesi in cui si dovesse
ritenere configurabile l’esistenza di un contratto di mutuo fra le odierne controparti e non si dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata dell’intero avanzata in via principale sub n. 1), si chiede sin d’ora che questo Giudice Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1813 e 1817 c.c., avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, fissare un breve termine e comunque un termine che tenga conto delle circostanze suindicate che sia pertanto quanto più ravvicinato possibile, per l’integrale restituzione della somma capitale di € 15.000,00 nonché € 3,00 per esborsi, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria: si ripropongono tutte le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, da considerarsi ivi integralmente richiamate.
del procuratore di parte convenuta:
Voglia l’Ill.mo Giudice unico presso il Tribunale ordinario di Bolzano, respinta ogni istanza avversaria,
in via preliminare: per le motivazioni suesposte, rigettare le domande avversarie poiché prive di adeguato sostegno probatorio ex art. 2697 c.c.;
in via principale: rigettare le domande avversarie per i motivi indicati in narrativa e poiché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria (omissis)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. d.d. 30.1.2018, l’attore MDM ha chiesto la condanna di CA al pagamento di euro 15.003,00 a titolo di restituzione di somma concessa a mutuo e relativi esborsi.
Espone l’attore di avere versato tale importo alla società *** a mezzo di bonifico bancario in data 14.10.2014 per saldare un debito della convenuta per canoni di locazione e spese condominiali.
Secondo l’attore, tale pagamento sarebbe stato effettuato in forza di un contratto di mutuo stipulato in forma orale con la convenuta.
Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 30.5.2018, CA ha negato di aver concluso un contratto di mutuo con l’attore, rilevando che il pagamento di cui è causa sarebbe in realtà riconducibile ad una donazione indiretta, effettuata dal sig. D in considerazione del rapporto di amicizia allora in essere tra le odierne parti in causa.
All’udienza d.d. 19.7.2018, il giudice rilevava che le difese svolte dalle parti richiedevano un’istruzione non sommaria e disponeva quindi il mutamento del rito ai sensi dell’art. 703 ter c.p.c. fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita attraverso l’assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisone, il giudice istruttore fissava l’odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata, nei termini di seguito precisati.
In linea generale, spetta alla parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civile, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, Rv. 651538 - 02).
Va poi evidenziato che la datio che determina il perfezionamento del contratto di mutuo può avvenire anche nella forma del pagamento di un soggetto terzo verso il quale il mutuatario sia debitore (Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché - in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante - essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione – Cass. civile, Sez. 1, Sentenza n. 17211 del 28/08/2004, Rv. 576326 - 01).
Tanto premesso, nel caso di specie, considerati i documenti in atti, nonché l’esito dell’istruttoria orale espletata, è stata fornita prova circa l’esistenza tra le parti di un rapporto di mutuo avente ad oggetto la somma di euro 15.000,00.
E’ in atti documentazione attestante l’effettuazione di un bonifico per detto importo in favore della società***, creditrice della convenuta per somme dovute a titolo di canoni di locazione e spese condominiali (docc. 1-2 di parte attrice).
Il testimone AMD, fratello dell’attore, ha riferito di avere assistito ad una telefonata tra l’attore medesimo e la convenuta nel corso della quale i due avrebbero discusso delle modalità di restituzione della somma corrisposta come prestito. Il teste ha confermato di aver sentito le voci di entrambi gli interlocutori.
Detta testimonianza che benché proveniente dal fratello dell’attore, appare credibile in quanto precisa e circostanziata, non può essere qualificata come de relato actoris, in quanto riferita ad una conversazione intercorsa tra l’attore e la convenuta.
Per contro, non è stata raggiunta prova in merito alla asserita causa liberale che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbe giustificato il versamento della somma di cui si discute.
A tal proposito, la deposizione della teste EA, amica della convenuta, appare priva di attendibilità in quanto riferita a circostanze apprese de relato dalla convenuta e in ogni caso per la genericità delle dichiarazioni (“So solo che la signora A mi aveva confidato che un uomo di nome M che non conosco e non ho mai visto le aveva regalato dei soldi”).
Tanto basta per ritenere raggiunta la prova in ordine all’esistenza di un contratto di mutuo tra le odierne parti in causa, con conseguente accoglimento della domanda attorea.
Non essendo stata fornita prova circa l’esistenza di un termine per la restituzione della somma mutuata, tenuto conto dell’entità della stessa e del considerevole tempo intercorso dal pagamento di cui è causa, appare congruo fissare nella data della domanda il termine per la restituzione (art. 1817 c.c.). La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 15.003,00 (comprensiva delle spese di bonifico) a titolo di restituzione di somma concessa a mutuo, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 1.2.2018 al saldo.
Su detta somma non può essere applicata la richiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
La convenuta CA va dunque condannata alla rifusione in favore dell’attore MDM delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e con riduzione del 30% per la fase decisoria, stante la ridotta attività espletata, dunque in complessivi euro 4.349,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna
CA al pagamento in favore di MMD della somma di euro 15.003,00, oltre interessi nella misura di cui all’art. 1284 c.c. dal giorno della domanda (1.2.2018) al saldo effettivo;
condanna
CA a rifondere a MMD le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.349,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 19.11.2020
Il Giudice
dott. FP