In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene
L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 14 maggio 2020, n. 15122
Presidente Vessichelli – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 14/05/2019 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato An. Al. per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., per avere messo in circolazione la banconota falsa da 100 Euro consegnandola ad An. Az., addetto alle consegne di una pizzeria, in pagamento del prezzo di 17,30 Euro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di An. Al., Avv. StP, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, eseguita presso il difensore, nonostante An. avesse eletto domicilio presso la propria abitazione contestualmente alla nomina del difensore di fiducia in data 16.1.2015; l'elezione di domicilio presso il difensore sarebbe infatti stata circoscritta ai soli fini della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla grossolanità del falso: sia Az. che la cassiera si sono immediatamente accorti che la banconota era una fotocopia a colori, ed era inoltre destinata a soggetti abituati a valutare la genuinità delle banconote.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868).
3. Il secondo motivo è infondato.
Va, al riguardo, rammentato che, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173); sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590).
Nel caso in esame, benché la falsificazione fosse rudimentale, in quanto la banconota contraffatta consisteva in una semplice fotocopia, priva di filigrana e tagliata in modo irregolare, nondimeno il contesto in cui la stessa è stata consegnata in pagamento - al fattorino della pizzeria, alla quale erano state fornite generalità false, per strada, in maniera frettolosa, in condizioni di luce precarie - ha reso la condotta concretamente idonea ad ingannare l'accipiens, che l'ha ricevuta nutrendo soltanto qualche sospetto, poi dissolto soltanto dall'esame attento della cassiera della pizzeria, che aveva altresì una maggiore consuetudine con le banconote.
Va, dunque, ribadito il principio secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (in tal senso, Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.