La sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.
Risponde delle lesioni ad un suo ospite il padrone di casa che ha acconsentito l'ingresso nella sua abitazione di fuochi d'artificio senza preoccuparsi di limitare questo suo preventivo consenso, nè di controllare poi la pericolosità dei fuochi portati dai suoi ospiti, pur potendo prevedere, usando la scienza ed esperienza delle tradizioni napoletane che ella certamente aveva. nonchè l'ordinaria prudenza, che qualcuna delle persone da lei accolte, tra cui alcune da lei non conosciute, avrebbe potuto introdurre in casa sua botti proibiti poichè pricolosi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(ud. 16/01/2018) 12-10-2018, n. 25365
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2389-2015 proposto da:
M.N., P.E., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MSG, ASG giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
P.F., B.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GA ***
D.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MARCONI 152, presso lo studio dell'avvocato GC, **
- controricorrenti -
e contro
F.F., + ALTRI OMESSI;
- intimati -
Nonchè da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 54, presso lo studio dell'avvocato **
- ricorrente incidentale -
contro
V.G., P.F., B.G., T.R., I.M.G., F.A., A.S., D.V.M., E.E., D.V.A., P.E., M.N.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2470/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato AC per delega orale;
udito l'Avvocato SUVB.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3/6/2014 -per quanto ancora d'interesse in questa sede- la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig. F.F. -in via principale- e dal sig. D.V.M. -in via incidentale- e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 3743 del 2006, ha dichiarato il predetto F. e i sigg. M.N., + ALTRI OMESSI responsabili dei danni subiti dal suindicato D.V. all'esito del sinistro avvenuto dieci minuti circa dopo la mezzanotte del (OMISSIS), allorquando la simultanea esplosione di circa 100 "tracchi" posizionati sul balcone dell'appartamento di proprietà della M. al 4 piano dello stabile sito in (OMISSIS), avvenuta in occasione dei festeggiamenti di Capodanno "mandò in frantumi i vetri delle porte finestre e degli attigui finestroni posti tra il salone di casa e un'ampia balconata panoramicamente aperta sul Golfo" e "alcune schegge ferirono al viso ed agli occhi il piccolo D.V.M., provocandogli l'irrimediabile e totale perdita del senso della vista, e A.S., provocandole la perdita della vista all'occhio destro". Con conseguente condanna dei medesimi al pagamento, in solido, della somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già liquidata in favore del D.V. e della A. dal giudice di prime cure, la cui sentenza ha sul punto confermato; nonchè condanna al pagamento -giusta determinate percentuali- in via di regresso in favore del F. di quanto dal medesimo eventualmente a tale titolo già versato al D.V. e all' A..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la M. e la P. propongono ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il D.V. e il F., il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la B. e la sig. P.F..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo le ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omesso esame" di "fatti controversi e decisivi", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo denunziano "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1223, 2043 e 2055 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omesso esame" di "fatti controversi e decisivi", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunziano "violazione o falsa applicazione" dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia "omesso, perplesso e pretestuoso esame" di "fatti decisivi", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2050, 2051 e 2055 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omesso esame" di "fatti decisivi", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I ricorsi, principale ed incidentale, sono sotto plurimi profili inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti -principali e incidentale- fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'"atto di citazione ritualmente notificato in data 2 ottobre 1995", agli "accertamenti effettuati dal Commissariato di Posillipo", all'"altro atto di citazione notificato in data 2 ottobre 1995", all'"acquisita documentazione", al "raccolto interrogatorio formale delle parti", all'"espletata prova testimoniale", all'atto di appello interposto dal F., alla "massiccia istruttoria acquisita al processo in sede civile", alla "sentenza del G.I.P. resa in sede penale e pur ritualmente esibita... ed allegata al fol. 5 del fascicolo di primo grado)", alle "dichiarazioni rese dalla parti a P.M. e Polizia Giudiziaria", le ricorrenti in via principale; a "produzioni documentali, interpelli e prove testimoniali" che hanno "dato esito alla sentenza 3743 del 2006", all'atto d'appello, all'"ordine ricevuto da Arnaldo Coscino", il ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Deve porsi ulteriormente in rilievo che i ricorrenti inammissibilmente si dolgono dell'erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove alla stregua della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - nel caso ratione temporis applicabile- il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omesso esame (e a fortiori l'erronea valutazione) di determinate emergenze probatorie ovvero l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
A tale stregua, dagli odierni ricorrenti -principali ed incidentale- viene inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.
Quanto in particolare alla omessa considerazione della "sentenza del G.I.P. resa in sede penale e pur ritualmente esibita... ed allegata al fol. 5 del fascicolo di primo grado)" lamentata dalle odierne ricorrenti in via principale, è appena il caso di osservare e di ribadire che come questa Corte anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Cass., 21/4/2016, n. 8035), la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 26/1/2011, n. 1768, e, conformemente, Cass., 25/9/2014, n. 20252).
Si è altresì precisato che al fine di delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato.
Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 20/9/2006, n. 20325).
Si è in proposito sottolineato che anche in presenza come nella specie di sentenza penale di piena assoluzione nel merito perchè "il fatto non sussiste" non può peraltro omettersi di considerare che sia l'elemento costitutivo dell'illecito costituito dalla colpa sia quello del nesso di causalità sono in ambito civile intesi diversamente che in ambito penale (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).
Quanto alla prima, si è da questa Corte costantemente posto in rilievo come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa (non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione: cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294) in termini di colpa obiettiva, e cioè quale violazione del modello di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta (v. sent. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294; Cass., 27/8/2014, n. 18304); in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o il comportamento da mantenersi arrechino danno (anche) a terzi (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento al nesso di causalità è d'altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619).
A tale stregua, può allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell'elemento del nesso di causalità in ragione della impossibilità di ritenersi -in base ad giudizio di "alta probabilità logica"- nel caso concreto esso provato "oltre il ragionevole dubbio" (e pertanto in termini di -quasi- certezza: v. Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, da ultimo, Cass., pen., sez. F., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., sez. 4, 19/3/2015, n. 22378), e al contempo per converso configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non") dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v., da ultimo, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367).
Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro -diversamente da quanto adombrato dalle odierne ricorrenti in via principale- l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478), ivi ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).
Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).
Sotto tale profilo, in particolare il ricorso principale è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
Orbene, atteso che è rimasta nell'impugnata sentenza accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro de quo (all'esito del quale hanno riportato danni i sigg. D.V.M., A.S., I.M.G. e F.A.) della M. (per avere "genericamente consentito l'ingresso nella sua abitazione di fuochi d'artificio senza preoccuparsi di limitare questo suo preventivo consenso, nè di controllare poi la pericolosità dei fuochi portati dai suoi ospiti, pur potendo -anche a voler ammettere che non sapesse della pericolosità di quelli portati dal F. e dalla P.-prevedere, usando la scienza ed esperienza delle tradizioni napoletane che ella certamente aveva... nonchè l'ordinaria prudenza, che qualcuna delle persone da lei accolte, tra cui alcune da lei non conosciute, avrebbe potuto introdurre in casa sua botti proibiti poichè pericolosi"), alla B. (per avere "imprudentemente commissionato al T., anche a nome o comunque per conto del cognato C.A., l'acquisto di fuochi d'artificio, suggerendogli di comprare "dei giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni tracchi", senza poi minimamente meravigliarsi s, se non per la somma spesa, nè tampoco ribellarsi, come avrebbe richiesto la prudenza richiestale dalla situazione, allorchè il T. comnicò a lei ed al C. di aver acquistato diversi giochi pirici, tra cui anche cento tracchi, pagandoli ben 620.000 lire, essendo del tutto inverosimile che ella... non fosse consapevole della pericolosità di fuochi d'artificio di cui conosceva certamente il nome"), al T. (per avere "personalmente acquistato i cento tracchi, la cui esplosione causò la tragedia all'origine della controversi in esame e di non essersene più minimamente preoccupato, una volta appreso che erano stati depositati in casa della M., pur essendo certamente consapevole della loro pericolosità e del loro conseguente carattere di botti proibiti, non solo perchè campano e residente a Napoli, ma anche perchè... egli attese che il venditore cui s'era rivolto per il loro acquisto li andasse a prelevare, non potendo evidentemente tenerli esposti sulla sua bancarella proprio perchè vietati"), alla P. (per avere "imprudentemente consentito l'introduzione ed il deposito in quella che era anche la sua abitazione ed addirittura nella sua stanza da letto dei fuochi d'artificio portativi dal F. in compagnia della P., pur essendo stata specificamente avvertita dallo stesso F. della loro notevole pericolosità, e di essersi poi... totalmente disinteressata della loro sorte"), al C. (per avere ""ordinato" al F. di spostare il pacco contenete i tracchi dal salone alla balconata peoprio per il timore derivante dalla consapevolezza della sua pericolosità, così imprudentemente accrescendo il rischio che il suo contenuto potesse esplodere, come poi in effetti avvenne"), al F. e alla P. (per avere portato a casa della M. e della P. fuochi d'artificio di "notevole pericolosità"), lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti -principali ed incidentale-, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, in realtà rispettivamente sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All'inammissibilità dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue l'inammissibilità dei ricorsi.
Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore degli altri rispettivi controricorrenti, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale ed incidentale. Condanna i ricorrenti -in via principale ed incidentale- al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00 -di cui Euro 7.000,00 per onorari- in favore del controricorrente D.V. nonchè al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00 -di cui Euro 7.000,00 per onorari- in favore in favore delle controricorrenti B. e P..
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018